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giovedì 20 gennaio 2011

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Circ. 13-1-2011 n. 3/2011 Chiarimenti operativi attinenti alle novità normative contenute nella legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto Collegato lavoro) in materia di regimi di autorizzazione all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro (artt. 4, 5, 6 e 15 del D.Lgs. n. 276/2003). Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Circ. 13-1-2011 n. 3/2011
Chiarimenti operativi attinenti alle novità normative contenute nella legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto Collegato lavoro) in materia di regimi di autorizzazione all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro (artt. 4, 5, 6 e 15 del D.Lgs. n. 276/2003).
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Circ. 13 gennaio 2011, n. 3/2011 (1).

Chiarimenti operativi attinenti alle novità normative contenute nella legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto Collegato lavoro) in materia di regimi di autorizzazione all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro (artt. 4, 5, 6 e 15 del D.Lgs. n. 276/2003).

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



 

Alla


Direzione generale del mercato del lavoro
 

Alla


Direzione generale per l'innovazione tecnologica
 

Alla


Direzione generale per l'attività ispettiva
 

Alla


Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione
 

Alla


Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione
 

Alla


Direzione generale per le politiche previdenziali
 

Alla


Direzione generale delle risorse umane e affari generali
 

Alla


Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro
 

Alla


Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali
 

Alle


Direzioni regionali e provinciali del lavoro
 

All'


INPS
   

Direzione generale
   

Loro sedi

e, p.c.:


Al


Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
 

Al


Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
 

Al


Ministro dello sviluppo economico
 

Ai


Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
 

Al


Presidente dell'U.P.I.
 

Al


Presidente dell'A.N.C.I.
 

Al


Presidente di Unioncamere
 

Alle


Presidenze o segreterie generali di:
   

CGIL
   

fax 06/8476411
   

CISL
   

fax 06/8473314
   

UIL
   

fax 06/4753295
   

UGL
   

fax 06/3201944
   

CISAL
   

fax 06/3212521
   

Confsal
   

fax 06/5818218
   

Sinpa
   

fax 02/89540460
   

Confindustria
   

fax 06/5923713
   

Confcommercio
   

fax 06/5898148
   

Confesercenti
   

fax 06/4746886
   

Confapi
   

fax 06/6780930
   

A.B.I.
   

fax 06/6767457-313
   

A.N.I.A.
   

fax 06/3227135
   

Confservizi
   

fax 06/47865250-1
   

Confetra
   

fax 06/8415576
   

Confartigianato
   

fax 06/70454320
   

C.N.A.
   

fax 06/44249511
   

Casartigiani
   

fax 06/5755036
   

C.L.A.A.I.
   

fax 06/6877580
   

Confagricoltura
   

fax 06/68806908
   

Coldiretti
   

fax 06/4742993
   

C.I.A.
   

fax 06/3204924
   

Copagri
   

fax 06/42027007 - 06/42391397
   

Lega Cooperative
   

fax 06/84439370
   

Confcooperative
   

fax 06/68134236
   

U.N.C.I.
   

fax 06/39375080
   

A.G.C.I.
   

fax 06/58327210
   

UniCoop
   

fax 06/44249995
   

C.I.D.A.
   

fax 06/97605109
   

Confedirmit
   

fax 06/77204826
   

C.U.Q.
   

fax 011/5612042
   

C.I.U. - Unionquadri
   

fax 06/3225558
   

Confail
   

fax 02/29525692 - 06/44700197
   

Assolavoro
   

fax 06/32500942
   

Confedertecnica
   

fax 06/32500386
   

Confprofessioni
   

fax 06/54229876
   

U.S.A.E.
   

fax 06/4819080
   

Alleanza lavoro
   

fax 06/32500942
   

A.C.R.I.
   

fax 06/68184269
   

C.I.P.A.
   

fax 055/350418
 

Al


Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro
   

fax 06/5408282
   

Loro sedi




Con la presente circolare si forniscono chiarimenti operativi rispetto alle recenti novità introdotte dall'articolo 48 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto Collegato lavoro), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010, n. 262 che modifica gli articoli 4, 5, 6 e 15 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in materia di regime autorizzatorio degli operatori del mercato del lavoro.

Il provvedimento legislativo sopra richiamato intende favorire, in un'ottica di sviluppo del sistema dei servizi per l'impiego, sia l'integrazione e la qualificazione delle prestazioni erogate, che il potenziamento dei flussi informativi per rendere efficiente ed efficace la programmazione e la gestione delle politiche attive per il lavoro.

La novella legislativa ha disciplinato l'aumento della platea dei soggetti, pubblici e privati, che possono richiedere l'autorizzazione a svolgere l'attività di intermediazione, nonché l'obbligo, sanzionato, di comunicare tutte le informazioni "strategiche" in loro possesso ed ha operato anche sul piano della razionalizzazione delle procedure con la nuova disciplina dei termini di richiesta dell'autorizzazione a tempo indeterminato da parte delle Agenzie per il lavoro già autorizzate in via provvisoria.

Ciò premesso, appare opportuno fornire precisazioni in ordine ai termini utilizzati, con i chiarimenti che seguono:

a) per "Autorità concedente l'autorizzazione di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 276/2003" s'intende il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale del mercato del lavoro;

b) per "Borsa continua nazionale del lavoro" si intende il "sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda ed offerta di lavoro costituito da "nodi regionali" che cooperano tra loro attraverso il nodo di coordinamento nazionale, per il tramite del sistema "Cliclavoro";

c) per "Informazioni strategiche per un efficace funzionamento del mercato del lavoro" ai sensi degli articoli 5, comma 1, lett. f) e 7, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 276/2003, si intendono tutte le notizie acquisite e condivise dagli operatori pubblici e privati competenti per l'incrocio della domanda e offerta di lavoro, volte a garantire la circolazione delle informazioni e la gestione efficace e integrata dei servizi al lavoro, in adempimento delle disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto legislativo citato;

d) per "Associazioni territoriali" s'intendono i soggetti giuridici aderenti alle organizzazioni di datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o agli enti bilaterali di loro derivazione, operanti sul territorio, con autonomia giuridica ed organizzativa;

e) per "Società di servizi controllate" si intendono i soggetti giuridici rispetto ai quali le organizzazioni di datori di lavoro e prestatori di lavoro o gli enti bilaterali di cui sopra esercitano un'influenza dominante, di fatto e/o di diritto.



I. Il nuovo termine per la presentazione della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato

L'articolo 48, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 ha introdotto il termine perentorio di 90 giorni entro il quale le Agenzie per il lavoro, già in possesso di un'autorizzazione provvisoria, devono presentare la richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato.

L'autorizzazione a tempo indeterminato può essere richiesta a condizione che siano decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria, e non prima.

Le richieste presentate oltre il novantesimo giorno dalla scadenza biennale dell'autorizzazione provvisoria saranno considerate tardive ed irricevibili. Decorso, comunque, il termine di 90 giorni senza che sia stata presentata la richiesta, l'autorizzazione provvisoria perde efficacia.

Ai fini dell'avvio del procedimento, l'istanza deve essere corredata da tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 276/2003 e alla disciplina ministeriale correlata.

Il termine di conclusione del procedimento di 90 giorni decorre dalla data di ricevimento dell'istanza di autorizzazione e, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere sospeso, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è pubblicata tutta la modulistica utile per la predisposizione delle domande di autorizzazione al seguente link: http://www. lavoro. gov.it/Lavoro/md/ AreaLavoro/occupazione/domandaOfferta/Agenzie+per+il+lavoro.htm.



II. Le informazioni strategiche

La disposizione contenuta nell'articolo 48, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183 non ha modificato l'impianto normativo precedente in materia di obblighi per le Agenzie per il lavoro.

Il testo previgente dell'articolo 5, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 276/2003, infatti, già prevedeva gli obblighi di interconnessione alla Borsa continua nazionale del lavoro, nonché di invio all'Autorità concedente delle informazioni strategiche, mentre l'articolo 13 del citato decreto legislativo già disciplinava la comunicazione dei dati informativi sui lavoratori in mobilità coinvolti in processi di welfare to work, ovvero di erogazione di politiche attive di occupazione.

La novella legislativa ha esplicitato le informazioni strategiche che le Agenzie per il lavoro sono tenute obbligatoriamente a comunicare all'Autorità concedente, includendo anche i dati concernenti i «casi in cui un percettore di sussidio o di indennità rifiuti senza giustificato motivo un'offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente».

Si sottolinea che la nuova formulazione dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 276/2003 qualifica gli adempimenti obbligatori in commento come requisiti richiesti per il rilascio e la conservazione del provvedimento di autorizzazione, al fine di garantire l'effettiva integrazione e condivisione delle informazioni strategiche tra Istituzioni ed operatori pubblici e privati autorizzati ed accreditati nel mercato del lavoro. Il mancato conferimento di ogni informazione strategica è sanzionato con la revoca dell'autorizzazione, previa procedura di diffida e sospensione, ai sensi dell' art. 7 del D.M. 23 dicembre 2003.


Le Università

Con il conferimento delle informazioni strategiche per il funzionamento del mercato del lavoro e, in particolare, dei curricula dei propri studenti le Università contribuiscono a rendere effettivo il monitoraggio della condizione occupazionale dei giovani laureati, in coerenza con i reali fabbisogni espressi dal sistema produttivo nazionale a salvaguardia del capitale umano, facilitando e rendendo trasparente l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

Le Università e le Fondazioni universitarie, autorizzate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, devono in primo luogo pubblicare e rendere accessibili gratuitamente, a far data dalla entrata in vigore della legge n. 183/2010 (cfr. articolo 48), i curricula dei propri studenti tramite i siti internet di ciascun Ateneo, dal momento della iscrizione al percorso universitario e per i dodici mesi successivi al conseguimento del diploma di laurea. La mancata pubblicazione dei curricula comporta ope legis il venir meno della autorizzazione per l'Università a operare sul versante dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Le Università e le Fondazioni universitarie, autorizzate con il regime particolare ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dalla disposizione contenuta nell'articolo 48, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, dovranno inoltre conferire nel sistema della Borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del sistema "Cliclavoro'' i curricula vitae dei propri studenti compresi, come detto, anche i laureati per un periodo di dodici mesi dalla laurea. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, saranno disciplinate e rese note le modalità di conferimento di tali dati.


L'operatività del sistema

La circolazione delle informazioni strategiche è garantita dalla cooperazione applicativa nell'ambito del sistema aperto della Borsa continua nazionale del lavoro per il tramite di "Cliclavoro". Sul piano della effettività dello scambio di informazioni, considerata la valenza di requisito giuridico generale per il rilascio del provvedimento di autorizzazione, si precisa che:

a) in fase di avvio del procedimento, ai fini del rilascio della autorizzazione, l'operatore richiedente dichiara, nel modulo di richiesta dell'autorizzazione, di aver provveduto all'interconnessione con il sistema della Borsa continua nazionale del lavoro per il tramite di "Cliclavoro" ovvero di aver ricevuto le credenziali per l'accesso al sistema informativo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà in ogni momento verificare che quanto dichiarato corrisponde al vero;

b) inoltre, in fase di svolgimento della attività e ai fini della conservazione del provvedimento di autorizzazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verificherà i dati di monitoraggio atti a comprovare l'interconnessione alla Borsa continua nazionale del lavoro e l'effettivo invio delle informazioni strategiche da parte degli operatori autorizzati, così come dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 276/2003.

Qualora, in sede di controllo del possesso dei requisiti dichiarati, emerga la violazione dell'obbligo di conferimento delle informazioni, si procederà, previa diffida, alla sospensione ed eventuale revoca dell'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell' art. 7 del D.M. 23 dicembre 2003.


Gli obblighi di conferimento delle pubbliche Amministrazioni

L'articolo 15, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 276/2003, introdotto dall'articolo 48, comma 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, estende anche alle pubbliche Amministrazioni l'obbligo di conferire alla Borsa continua nazionale del lavoro, per il tramite di "Cliclavoro", le informazioni relative alle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, nonché le informazioni circa le procedure selettive e di avviamento del personale somministrato, per esigenze temporanee ed eccezionali, ai sensi degli articoli 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001 citato. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, saranno definite le informazioni da conferire nel rispetto
dei principi di accessibilità e le modalità di conferimento delle stesse.



III. Sviluppo e qualificazione dei servizi al lavoro

Con le nuove previsioni normative è stato ampliato il novero degli operatori che possono svolgere in regime particolare di autorizzazione le attività connesse all'erogazione del servizio di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro.

Innanzitutto, sono state ampliate le modalità di svolgimento dell'attività da parte delle associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro, nonché degli enti bilaterali. A tal fine sono state previste singole fattispecie disciplinate da specifiche disposizioni normative, individuate rispettivamente dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, come di seguito specificato.


Associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro

Le associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono svolgere attività di intermediazione in regime particolare di autorizzazione, pur se non firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro. L'attività di intermediazione potrà essere svolta anche attraverso forme di collegamento con associazioni loro aderenti e dislocate sul territorio. In tale accezione vanno ricompresi anche i patronati e i centri di assistenza fiscale, quali articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali. La medesima opportunità legislativa è prevista anche in caso di società di servizi controllate dalle medesime associazioni. Al riguardo si chiarisce che la richiesta di autorizzazione deve essere presentata dalle associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui detti soggetti aderiscono.


Associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale

Sono ora legittimate all'attività di intermediazione, non solo le associazioni aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale, ma anche quelle con riconoscimento di rilevanza regionale. Si rileva, inoltre, che è stata inclusa, rispetto alla normativa previgente, la formazione tra gli scopi previsti nell'oggetto sociale.


Enti bilaterali

È consentito anche agli enti bilaterali, costituiti a iniziativa di una o più associazioni di datori e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di svolgere attività di intermediazione con le medesime modalità previste dall'articolo 6, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 276/2003 per le associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero anche mediante le associazioni territoriali aderenti alle associazioni (enti bilaterali) nazionali o regionali e le società di servizi controllate.


I gestori di siti Internet

In un'ottica di trasparenza del mercato del lavoro rispetto alla presenza sulla rete internet di numerosi operatori non abilitati a operare nelle fasi di incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, all'articolo 6 del D.Lgs. n. 276/2003 è stato introdotto il comma 3-bis che disciplina le condizioni di svolgimento dell'attività di intermediazione da parte dei gestori di siti internet. Per essere lecita, detta attività dovrà svolgersi senza il perseguimento di finalità di lucro e previa pubblicazione dei dati identificativi del gestore sul medesimo sito internet. Inoltre tali soggetti sono tenuti all'invio di ogni informazione strategica relativa al funzionamento del mercato del lavoro.

Sul punto, si precisa che i gestori di siti internet aventi scopo di lucro possono richiedere l'autorizzazione secondo il regime ordinario, previa presentazione di apposita istanza all'autorità concedente ai sensi dell'articolo 4 e con il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 276/2003.



IV. La comunicazione preventiva di inizio attività

All'articolo 6 del D.Lgs. n. 276/2003 è stata introdotta, mediante l'inserimento del comma 8-ter, una procedura amministrativa di autorizzazione semplificata, che prevede la comunicazione preventiva di inizio attività, da inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dei soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-bis dell'articolo 6 in commento, quali le Università, le associazioni datoriali e le organizzazioni dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale, gli enti bilaterali, nonché i gestori dei siti internet.

Sono pertanto esclusi dall'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 i soggetti ai quali è consentito di dare avvio all'attività d'intermediazione attraverso il procedimento semplificato di cui sopra.

In altri termini, tali soggetti non dovranno presentare una richiesta di autorizzazione provvisoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 6 del D.Lgs. n. 276/2003, ma dovranno comunicare preventivamente l'inizio dello svolgimento dell'attività di intermediazione all'autorità concedente l'autorizzazione, nonché autocertificare, ex D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti specificatamente previsti per ciascuna categoria dei soggetti in questione.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quindi, provvede ad iscrivere i soggetti che abbiano effettuato la comunicazione nella apposita sezione dell'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 276/2003, riservata alle attività di intermediazione.

Permane in capo all'autorità concedente un generale potere-dovere di controllo e verifica ex post circa il possesso dei requisiti richiesti. In caso di accertata carenza degli stessi, essa richiede di conformarsi alla normativa vigente e, qualora la situazione di illegittimità non dovesse venire rimossa nei termini prescritti, procede con l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività iniziata.

Tali soggetti, autorizzati esclusivamente all'intermediazione, non possono esercitare anche le attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, essendo espressamente esclusa l'applicazione del comma 6 dell'articolo 4, ai sensi del quale l'iscrizione alla sezione terza dell'Albo comporta automaticamente l'iscrizione alle sezioni quarta e quinta del predetto Albo (cfr. articolo 6, comma 8-ter del D.Lgs. n. 276/2003). Restano ferme le previsioni del regime sanzionatorio di cui all'articolo 18 del citato decreto.



V. Il potere sostitutivo dell'Amministrazione centrale nel rilascio di autorizzazioni regionali

La nuova previsione normativa dell'articolo 6, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. n. 276/2003 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il potere di sostituirsi alle Regioni o alle Province autonome nel rilascio di autorizzazioni regionali o provinciali all'attività di intermediazione.

Tale potere, meramente sostitutivo, si esaurisce nel momento in cui le Regioni o le Province autonome provvedono a disciplinare la materia attraverso l'emanazione di legge regionale o provinciale e relativi regolamenti di attuazione, laddove previsti. Il comma 8 dell'articolo 6 del citato decreto legislativo è destinato solo ai soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo: Comuni singoli o associati in unioni di Comuni o in comunità montane, Camere di commercio (compresa Unioncamere in ragione delle modifiche di cui al D.Lgs. n. 23/2010) nonché gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari.

Per questi soggetti resta in vigore la procedura di autorizzazione in regime particolare con le modalità di cui all'articolo 6, commi 6, 7, 8, del D.Lgs. n. 276/2003.

Il potere sostitutivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si esplica attraverso la verifica dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c) ed f), del predetto decreto legislativo, preventivamente comunicati dai soggetti richiedenti e nella successiva iscrizione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, nell'apposita sezione sesta dell'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro.


Il Ministro

Maurizio Sacconi



D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 4 e segg.
D.M. 23 dicembre 2003, art. 7
L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 48

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