Circ. 29 dicembre 2010, n. 166 (1).
Convenzione tra l'INPS e la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) ai sensi dell'art. 18 della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee dovuti dagli iscritti alle Organizzazioni sindacali aderenti. Istruzioni procedurali e contabili. (Circ. 29 maggio 1992, n. 148).
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Ai
Presidenti dei comitati provinciali
Con riferimento alla Circ. 29 maggio 1992, n. 148, che ha dato attuazione alla convenzione in oggetto, si precisa quanto segue.
In data 4 giugno 2010 è stato sottoscritto con la CGIL un nuovo testo di convenzione per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee che, a tutti gli effetti, sostituisce il precedente accordo.
Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all'applicazione della nuova convenzione.
I soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili, possono versare i contributi associativi a favore delle Organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL mediante trattenuta sulle prestazioni predette.
Le trattenute si effettuano previo rilascio della delega, il cui testo è compreso nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, sottoscritta dal lavoratore che deve recare anche il timbro dell'Organizzazione e la firma del legale rappresentante. Nel testo di delega viene indicato il codice assegnato dall'INPS corrispondente alla Confederazione stipulante e alla Organizzazione sindacale.
Di seguito si riportano i codici identificativi già assegnati dall'INPS che devono essere mantenuti attivi e le denominazioni delle corrispondenti Federazioni:
CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE CGIL
cod. 0101
F.I.L.C.T.E.M. -C.G.I.L.
cod. 0102
F.I.L.L.E.A. C.G.I.L.
cod. 0103
F.I.O.M. C.G.I.L.
cod. 0104
F.I.L.T. C.G.I.L.
cod. 0105
F.I.L.C.A.M.S. C.G.I.L.
cod. 0106
F.L.A.I. C.G.I.L.
cod. 0108
S.L.C. C.G.I.L.
cod. 0109
FP C.G.I.L.
cod. 0111
F.L.C. C.G.I.L.
cod. 0112
F.I.S.A.C. C.G.I.L.
cod. 0115
N.I.DIL. C.G.I.L.
cod. 0117
Deve invece essere disattivato il codice "0107" F.I.L.T.E.A. CGIL.
Nuove Organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL potranno richiedere di avvalersi del servizio di esazione dei contributi in oggetto, presentando apposita domanda di autorizzazione secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 3, dell'allegata convenzione.
Nel caso di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti d'integrazione salariale, il datore di lavoro dovrà comunicare all'Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l'autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall'art. 18 legge n. 223/1991. Tale documentazione, così come eventuali revoche e nuove deleghe, dovranno essere depositate e conservate presso il datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, terzo comma, della L. n. 223/1991.
In caso di contestazione concernente l'effettivo rilascio della delega da parte di uno o più lavoratori, oggetto di apposita comunicazione da parte del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l'Istituto cesserà di operare le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla ricezione della comunicazione medesima. L'Organizzazione sindacale, in tal caso, restituirà le somme indebitamente ricevute a favore dei lavoratori interessati.
La delega esaurisce i suoi effetti col pagamento della prestazione richiesta.
Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all'anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all'anno per cui si vuole revocare o modificare la delega stessa.
Nel caso in cui l'INPS riceva apposita comunicazione da parte del lavoratore interessato, avente ad oggetto la volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, la Struttura competente dovrà procedere, nel più breve tempo possibile, all'acquisizione di detta revoca.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.
La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell'atto di delega, in misura percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti all' Organizzazione.
A tal proposito la CGIL ha comunicato, per conto delle Organizzazioni sindacali aderenti, la misura di dette percentuali da applicare alle prestazioni temporanee così come di seguito riportate:
- 3% sull'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 0,80% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni effettueranno i versamenti, senza gravami di interessi e dedotte le spese di cui all'art. 7 della convenzione allegata, entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione e metteranno a disposizione della Organizzazione sindacale interessata gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute stesse.
L'Organizzazione s'impegna a corrispondere all'INPS il costo del servizio che è stato determinato in euro 0,54 (cinquantaquattro centesimi) per singola delega.
L'eventuale variazione annuale dei costi verrà comunicata con raccomanda a/r, a seguito della quale la CGIL ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
La convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.
L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori della struttura nazionale dell'organizzazione sindacale stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione, ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e la Organizzazione sindacale alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Di conseguenza le Sedi dovranno adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari ad esso consequenziali.
Nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Organizzazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all'interessato la ritenuta operata.
L'Organizzazione stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie derivanti dall'applicazione dell'allegata convenzione, a ristorare l'INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.
Nel caso di giusta causa è fatta salva la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi.
Si comunica che la sede della CGIL è in Corso d'Italia, 00198 - Roma.
I versamenti per le Federazioni aderenti alla CGIL dovranno essere eseguiti sui conti correnti in essere, salvo eventuali variazioni che saranno comunicate alle strutture dell'Istituto con apposito messaggio.
Istruzioni procedurali e contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di che trattasi e dei conseguenti versamenti a favore delle Organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL si richiamano le istruzioni contenute nel punto 3) della Circ. 7 luglio 1992, n. 167.
Il Direttore generale
Nori
Allegato 1
Convenzione tra l’INPS e la CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro) ai sensi dell'art. 18 della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee dovuti dagli iscritti alle organizzazioni sindacali aderenti
L'anno 2010, il giorno 4 del mese di giugno, in Roma, tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (più brevemente denominato INPS) nella persona del Presidente Antonio Mastrapasqua
e
la CGIL, nella persona del Rappresentante legale, per conto dell'Organizzazioni ad essa aderenti (in seguito Organizzazioni sindacali)
visti
- la determinazione n. 55 dell' 11 marzo 2010;
- l'art. 18 della L. 23 luglio 1991, n. 223;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali;
- le note del 15 gennaio 2010 prot. 15/IV/0000821 e del 27 gennaio 2010 prot. 24/VII/1706 con le quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha accertato la sussistenza dei requisiti prescritti;
considerato
che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività stituzionali dell'Istituto;
si conviene quanto segue:
Art. 1
I lavoratori aventi titolo alla indennità di mobilità, ai trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e ai sussidi per i lavori socialmente utili possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi ad una delle Organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL mediante trattenute da effettuarsi da parte dell'INPS sulle predette prestazioni ai sensi dell'art. 18 della L. 23 luglio 1991, n. 223.
Le Organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL che intendano avvalersi del servizio di esazione dei contributi associativi previsto dal presente accordo, dovranno presentare alla Direzione Generale dell'INPS apposita domanda di autorizzazione, con la quale il rappresentante legale dell'Organizzazione dichiarerà di assumersi oneri, facoltà, diritti e obblighi nascenti dalla convenzione ed eleggerà il proprio domicilio ai fini dell'applicazione dell'accordo.
In caso di costituzione di nuove Organizzazioni sindacali, anche conseguenti ad accorpamenti o disaggregazioni di quelle già esistenti, l'appartenenza alla Confederazione stipulante sarà attestata all'INPS dalla struttura confederale medesima mediante apposita dichiarazione da allegare alla predetta domanda. L'INPS provvedere ad attribuire alla Organizzazione il codice di cui al secondo comma del successivo art. 2.
Art. 2
Il diritto di versare i contributi associativi alla Organizzazione sindacale aderente viene esercitato mediante rilascio della delega personale sottoscritta dal titolare della prestazione, il cui testo è compreso nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione medesima.
La delega, oltre che essere sottoscritta dal lavoratore delegante, dovrà recare il timbro e la firma del rappresentante della Organizzazione sindacale. L'Organizzazione viene indicata nel testo di delega con apposito codice assegnato dall'INPS, corrispondente alla Confederazione stipulante e alla Organizzazione sindacale.
Nei casi di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro comunicherà all'Istituto, contestualmente agli elenchi di cui al successivo art. 3, primo comma, i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori, compresa l'autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall'art. 18 della L. n. 223/1991.
Lo stesso datore di lavoro avrà cura di conservare tale documentazione ai fini di eventuali verifiche da parte dell'INPS (comma terzo, art. 18).
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.
La CGIL e le Organizzazioni sindacali aderenti all'accordo si impegnano al rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 3
È priva di effetto la delega non contenuta nel modello di domanda o che, pur contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del lavoratore o del timbro e della firma del rappresentante dell' Organizzazione sindacale. Nei casi di pagamento diretto di integrazione salariale, è priva di effetti la delega del lavoratore i cui dati non vengono comunicati dal datore di lavoro contestualmente agli elenchi relativi ai lavoratori aventi diritto alla prestazione.
Qualora i dati comunicati dal datore di lavoro riguardino uno o più lavoratori che contestino la trattenuta, affermando di non aver rilasciato delega, l'Istituto, sia che ne sia venuto a conoscenza a seguito di comunicazione del datore di lavoro o direttamente dai lavoratori interessati, cesserà le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla comunicazione stessa. L’organizzazione sindacale a cui favore le trattenute siano state effettuate restituirà ai lavoratori interessati i contributi trattenuti sulla prestazione.
Agli effetti della presente convenzione la delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.
Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all'anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all'anno per cui si vuole revocare o modificare la delega stessa.
Nei casi di trattenuta sui pagamenti diretti da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la cui delega è depositata presso il datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma terzo, della L. 23 luglio 1991, n. 223, la revoca o una nuova delega, redatta quest'ultima secondo le modalità di cui all'art. 2, deve essere consegnata al datore di lavoro, che provvederà a comunicarne i dati all'INPS secondo le modalità indicate nello stesso art. 2. La revoca e la nuova delega dovranno essere conservate dallo stesso datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del citato art. 18, comma terzo.
Art. 4
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre tra l'associato e Organizzazione sindacale ai sensi dello Statuto che l'associato ha dichiarato di accettare con la sottoscrizione della delega e che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, non può che essere direttamente regolata tra l'associato e l'organizzazione interessata.
Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, la Struttura territoriale procederà, nel più breve tempo possibile, all'acquisizione della revoca stessa.
Art. 5
La misura, in percentuale, del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell'atto di delega, in misura uguale per tutti gli iscritti e per tipo di prestazione. Sarà cura dell'Organizzazione sindacale comunicare tale misura percentuale all'INPS Sede Centrale nonché ogni eventuale successiva variazione.
Art. 6
Le Strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni verseranno alla Organizzazione sindacale, senza gravami di interessi, l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui al successivo art. 7 con la relativa IVA e le eventuali trattenute già versate e non dovute.
Detti versamenti, avverranno entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione.
Il versamento degli importi di cui sopra verrà eseguito a mezzo ordine di bonifico su apposito conto corrente bancario indicato con la comunicazione del codice IBAN all'INPS dall'Organizzazione sindacale interessata.
Le Strutture territoriali INPS invieranno all'Organizzazione sindacale interessata, on line o in formato cartaceo, gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute.
Detti elenchi in formato cartaceo saranno compilati in ordine alfabetico di impresa per i trattamenti di integrazione salariale e in ordine alfabetico per comune per i sussidi per i lavori socialmente utili; in ordine di Centro per l'impiego per le indennità di mobilità e di disoccupazione.
La Direzione generale fornirà semestralmente alla Confederazione stipulante i dati relativi agli importi distinti per Sede trattenuti a favore di ciascuna organizzazione sindacale di appartenenza.
L'Organizzazione sindacale s'impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.
Art. 7
L'Organizzazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio di riscossione. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009, cioè per quanto riguarda le riscossioni sulle prestazioni a sostegno del reddito:
- Gestione delega per singola prestazione euro 0,54.
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r, a seguito della quale l'Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
È a carico della CGIL, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.
L'ammontare del rimborso spese per il servizio di esazione delle quote associative e della relativa IVA viene trattenuto sulle rimesse monetarie corrisposte alle OO.SS.
Art. 8
L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e in particolare in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori della struttura nazionale dell'organizzazione sindacale stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione, ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e la Organizzazione sindacale alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto la Confederazione stipulante e le Organizzazioni sindacali aderenti esonerano l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, l'Organizzazione sì obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.
L'Organizzazione sindacale è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque all'applicazione della presente convenzione.
Art. 9
Tutti i problemi concernenti l'applicazione della convenzione, ove non abbiano trovato soluzione in sede locale, saranno esaminati a livello centrale tra la Direzione generale dell'INPS e la Confederazione stipulante.
Art. 10
La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte della CGIL dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.
È fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi. Tale disdetta potrà essere data anche da una sola delle Organizzazioni sindacali che abbiano aderito al presente accordo.
Art. 11
Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.
Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto:
Il Presidente dell’INPS
Antonio Mastrapaqua
Il Rappresentante legale della CGIL
Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 2; art. 3; art. 6; art. 7; art. 8, art. 11.
L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 18
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
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giovedì 30 dicembre 2010
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 29-12-2010 n. 166 Convenzione tra l'INPS e la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) ai sensi dell'art. 18 della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee dovuti dagli iscritti alle Organizzazioni sindacali aderenti. Istruzioni procedurali e contabili. (Circ. 29 maggio 1992, n. 148). Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
Agenzia delle Entrate Ris. 29-12-2010 n. 140/E Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - IVA - Errata applicazione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente - Articolo 17, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso alla sanzione prevista dall'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n. 471 del 1997. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa
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Ris. 29 dicembre 2010, n. 140/E (1).
Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - IVA - Errata applicazione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente - Articolo 17, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso alla sanzione prevista dall'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n. 471 del 1997.
(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del D.P.R. n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA SA, con sede in Francia e rappresentante fiscale ai fini IVA in Italia (di seguito, rappresentante), fa parte del gruppo BETA e commercializza autoveicoli.
La distribuzione in Italia avviene attraverso due società dello stesso gruppo, GAMMA SPA e DELTA SPA (di seguito, cessionarie).
I veicoli sono introdotti sul territorio italiano per conto di ALFA SA e, quali operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari (articolo 38, comma 3, lettera b), D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427), il rappresentante provvede ai conseguenti adempimenti, compresa l'integrazione delle fatture.
Le successive operazioni di vendita operate attraverso il rappresentante nei confronti dei cessionari italiani costituiscono cessioni nazionali soggette ad IVA italiana.
Fino al 31 dicembre 2009, dette cessioni nei confronti dei cessionari italiani sono state fatturate dal rappresentante con addebito dell'IVA italiana.
A seguito dell'intervenuta sostituzione del secondo comma dell'articolo 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (ad opera dell'articolo 1, primo comma, lettera h), del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18) dal 1° gennaio 2010 il rappresentante non avrebbe più dovuto emettere fatture con IVA italiana per le cessioni in argomento, trattandosi di operazioni effettuate da soggetto non residente nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, quindi, obbligatoriamente interessate dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile ("reverse charge").
Tuttavia, a causa di un disguido tecnico, il rappresentante ha potuto interrompere la procedura di fatturazione solo il 6 aprile 2010.
Il rappresentante ha, successivamente, rettificato le erronee fatturazioni nei confronti dei cessionari relative al periodo 20 febbraio 2010 - 6 aprile 2010, tramite emissione di note di credito, che le menzionate società cessionarie hanno registrato provvedendo poi ad autofatturare i suddetti acquisti.
In conseguenza dell'emissione di tali note di credito, il rappresentante ha maturato un credito IVA.
Tanto premesso, l'istante chiede se, in virtù del principio generale contenuto nella disposizione sanzionatoria di cui all'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - che fa salvi i casi in cui l'imposta, seppur irregolarmente, sia stata assolta dal cedente o dal cessionario - sia possibile stornare le note di credito emesse dal rappresentante e contestualmente le autofatture emesse dalle cessionarie; così facendo riassumerebbero valore le fatture originariamente emesse dal rappresentante, e si realizzerebbe un maggior debito in capo al medesimo ed un corrispondente maggior credito in capo alle cessionarie.
Indipendentemente dall'eventuale storno delle note di credito, sono chiesti chiarimenti in merito al perfezionamento della procedura di ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) in relazione all'erronea emissione delle suddette fatture, al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997, sia nei confronti del rappresentante che nei confronti delle cessionarie.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante è dell'avviso che il rappresentante possa legittimamente annullare le note di credito emesse in relazione al periodo 20 febbraio 2010 - 6 aprile 2010 in quanto, essendo stata l'imposta assolta, sia pure irregolarmente, la situazione IVA è da considerarsi ormai consolidata, ferma restando la solidale responsabilità delle parti per il pagamento della sanzione prevista dal citato articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997. Conseguentemente, si ritiene che le cessionarie abbiano diritto alla detrazione dell'IVA irregolarmente fatturata da parte del rappresentante nel predetto periodo.
Qualora, invece, non sia possibile stornare le note di credito, l'istante sostiene che il conseguente credito IVA maturato possa, comunque, essere chiesto a rimborso dal rappresentante ai sensi dell'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, in conformità al principio di neutralità proprio dell'imposta.
Infine, secondo l'interpellante, l'importo massimo di 10.000 euro irrogabile a titolo di sanzione al rappresentante o alle cessionarie per l'errata fatturazione, va considerato avendo riguardo all'importo complessivamente fatturato e non ad ogni singola fattura irregolarmente assoggettata ad IVA. Ciò posto, tale sanzione potrà essere definita, in sede di ravvedimento operoso, con il pagamento dello 0,3 per cento dell'imposta non correttamente fatturata (pari ad un decimo della sanzione ordinariamente prevista) e comunque, per un importo non eccedente 1.000 euro (pari a un decimo del predetto limite complessivo).
In seguito al ravvedimento operoso perfezionato dal rappresentante, attesa la responsabilità solidale per la medesima sanzione, le cessionarie non saranno assoggettabili ad alcuna sanzione.
Parere dell'agenzia delle entrate
L'articolo 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo sostituito dall'articolo 1, primo comma, lettera h), del D.Lgs. n. 18 del 2010, sancisce che "Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti".
Tale modifica legislativa ha reso obbligatorio il meccanismo dell'inversione contabile (cd. reverse charge) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato. Quest'ultimo assume la qualifica di debitore dell'imposta, da assolvere mediante l'emissione di un'autofattura riportante l'indicazione dell'IVA dovuta, anche qualora il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale.
Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 18 del 2010, la nuova normativa si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2010, fermo restando che, come specificato nella Circ. 18 marzo 2010, n. 14/E, vengono fatti salvi i comportamenti di coloro i quali, in assenza di malafede, abbiano applicato in maniera non corretta le regole sull'inversione contabile alle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2010 al 19 febbraio 2010, continuando ad assolvere l'imposta con le modalità previste dalla previgente disciplina.
Ciò nonostante, anche per le operazioni effettuate dopo il 19 febbraio (e fino al 06 aprile 2010) il rappresentante ha emesso fatture con addebito dell'IVA nei confronti delle cessionarie (soggetti passivi in Italia), assolvendo, conseguentemente, la relativa imposta.
La violazione commessa dal rappresentante trova la sua disciplina sanzionatoria nella norma contenuta nell'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n. 471 del 1997, ai sensi del quale "Qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo".
La previsione di cui al terzo periodo del comma 9-bis è stata introdotta proprio al fine di punire con una sanzione di lieve entità quei casi in cui, sebbene le operazioni siano state poste in essere in violazione del regime dell'inversione contabile, la condotta tenuta non abbia comportato alcun danno all'Erario, atteso che il tributo è stato comunque corrisposto.
In tal senso il legislatore ha fatto salvo il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Tanto premesso, si è dell'avviso che, così come l'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento può limitarsi a contestare la sanzione, senza operare alcun recupero d'imposta né in capo al cedente, né in capo al cessionario - sempreché la stessa sia stata assolta, seppur irregolarmente - egualmente, in sede di ravvedimento la violazione commessa potrà essere sanata con il pagamento - in misura ridotta - della sola sanzione del 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, senza bisogno di porre in essere ulteriori adempimenti a rettifica del comportamento tenuto.
Pertanto, nel caso in questione, al fine di sanare la violazione commessa non sarebbe stato necessario emettere le note di credito; ciò nonostante, poiché il rappresentante ha provveduto a rettificare i documenti originari al fine di ripristinare la situazione che una corretta applicazione della norma avrebbe realizzato sin dall'origine, si è dell'avviso che lo storno delle note di variazione e delle conseguenti autofatture, così come prospettato dall'istante, non sia possibile, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi indicate nell'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Va da sé che il rappresentante potrà chiedere, in sede di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2011, il rimborso del credito IVA maturato per aver emesso le note di credito, ai sensi dell'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, al verificarsi dei presupposti di cui all'articolo 30 del medesimo decreto.
Quanto poi all'individuazione dell'imposta di riferimento cui commisurare la sanzione da ravvedere, si osserva che la violazione, concernente l'irregolare assolvimento dell'IVA a causa dell'erronea applicazione del regime dell'inversione contabile, si realizza di fatto quando viene operata la liquidazione mensile o trimestrale: è in tale sede, infatti, che il cedente ed il cessionario procedono erroneamente alla determinazione dell'imposta relativa alle operazioni attive da "assolvere".
Di conseguenza, si è dell'avviso che la sanzione del 3% vada commisurata all'importo complessivo dell'IVA relativa alle operazioni attive irregolarmente determinata nella liquidazione mensile o trimestrale, con riguardo ad ogni singolo rapporto contrattuale tra il cedente e ciascun cessionario; laddove l'irregolarità si realizzi in più liquidazioni, si configureranno tante violazioni autonome da sanare per quante sono le liquidazioni interessate.
È evidente poi che, l'importo minimo di 258 euro e quello massimo di 10.000 euro irrogabili a titolo di sanzione, rileveranno con riferimento all'IVA sulle operazioni attive irregolarmente determinata in ciascuna liquidazione periodica (così, ad esempio, nel caso in esame bisognerà considerare le liquidazioni di marzo, aprile e maggio) e, come già chiarito, avuto riguardo ad ogni singolo rapporto contrattuale.
In particolare, il ravvedimento si perfezionerà con il pagamento da parte del cedente o del cessionario, nel termine di cui al citato articolo 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 472 del 1997, della sanzione ridotta pari ad un decimo del 3 per cento dell'imposta sulle operazioni attive irregolarmente determinata in ciascuna liquidazione periodica. Peraltro, non potendo essere superiore ad euro 10.000,00 la sanzione applicabile negli anni dal 2008 al 2010 per le irregolarità in questione, tale importo assoluto rileverà anche nella determinazione di quanto dovuto in misura ridotta a titolo di ravvedimento, che, quindi, non potrà superare l'importo di euro 1.000 per ciascuna violazione commessa.
Considerato, inoltre, che ai sensi del quarto periodo dell'articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997, al pagamento delle sanzioni sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (cfr. Circ. 19 febbraio 2008, n. 12/E, punto 10.2), il perfezionamento del ravvedimento ad opera di uno dei contraenti produrrà i suoi effetti nei confronti dell'altro.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
Il Direttore centrale
Aldo Polito
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6
D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, art. 1
D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, art. 5
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13
Ris. 29 dicembre 2010, n. 140/E (1).
Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - IVA - Errata applicazione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente - Articolo 17, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso alla sanzione prevista dall'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n. 471 del 1997.
(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del D.P.R. n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA SA, con sede in Francia e rappresentante fiscale ai fini IVA in Italia (di seguito, rappresentante), fa parte del gruppo BETA e commercializza autoveicoli.
La distribuzione in Italia avviene attraverso due società dello stesso gruppo, GAMMA SPA e DELTA SPA (di seguito, cessionarie).
I veicoli sono introdotti sul territorio italiano per conto di ALFA SA e, quali operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari (articolo 38, comma 3, lettera b), D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427), il rappresentante provvede ai conseguenti adempimenti, compresa l'integrazione delle fatture.
Le successive operazioni di vendita operate attraverso il rappresentante nei confronti dei cessionari italiani costituiscono cessioni nazionali soggette ad IVA italiana.
Fino al 31 dicembre 2009, dette cessioni nei confronti dei cessionari italiani sono state fatturate dal rappresentante con addebito dell'IVA italiana.
A seguito dell'intervenuta sostituzione del secondo comma dell'articolo 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (ad opera dell'articolo 1, primo comma, lettera h), del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18) dal 1° gennaio 2010 il rappresentante non avrebbe più dovuto emettere fatture con IVA italiana per le cessioni in argomento, trattandosi di operazioni effettuate da soggetto non residente nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, quindi, obbligatoriamente interessate dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile ("reverse charge").
Tuttavia, a causa di un disguido tecnico, il rappresentante ha potuto interrompere la procedura di fatturazione solo il 6 aprile 2010.
Il rappresentante ha, successivamente, rettificato le erronee fatturazioni nei confronti dei cessionari relative al periodo 20 febbraio 2010 - 6 aprile 2010, tramite emissione di note di credito, che le menzionate società cessionarie hanno registrato provvedendo poi ad autofatturare i suddetti acquisti.
In conseguenza dell'emissione di tali note di credito, il rappresentante ha maturato un credito IVA.
Tanto premesso, l'istante chiede se, in virtù del principio generale contenuto nella disposizione sanzionatoria di cui all'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - che fa salvi i casi in cui l'imposta, seppur irregolarmente, sia stata assolta dal cedente o dal cessionario - sia possibile stornare le note di credito emesse dal rappresentante e contestualmente le autofatture emesse dalle cessionarie; così facendo riassumerebbero valore le fatture originariamente emesse dal rappresentante, e si realizzerebbe un maggior debito in capo al medesimo ed un corrispondente maggior credito in capo alle cessionarie.
Indipendentemente dall'eventuale storno delle note di credito, sono chiesti chiarimenti in merito al perfezionamento della procedura di ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) in relazione all'erronea emissione delle suddette fatture, al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997, sia nei confronti del rappresentante che nei confronti delle cessionarie.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante è dell'avviso che il rappresentante possa legittimamente annullare le note di credito emesse in relazione al periodo 20 febbraio 2010 - 6 aprile 2010 in quanto, essendo stata l'imposta assolta, sia pure irregolarmente, la situazione IVA è da considerarsi ormai consolidata, ferma restando la solidale responsabilità delle parti per il pagamento della sanzione prevista dal citato articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997. Conseguentemente, si ritiene che le cessionarie abbiano diritto alla detrazione dell'IVA irregolarmente fatturata da parte del rappresentante nel predetto periodo.
Qualora, invece, non sia possibile stornare le note di credito, l'istante sostiene che il conseguente credito IVA maturato possa, comunque, essere chiesto a rimborso dal rappresentante ai sensi dell'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, in conformità al principio di neutralità proprio dell'imposta.
Infine, secondo l'interpellante, l'importo massimo di 10.000 euro irrogabile a titolo di sanzione al rappresentante o alle cessionarie per l'errata fatturazione, va considerato avendo riguardo all'importo complessivamente fatturato e non ad ogni singola fattura irregolarmente assoggettata ad IVA. Ciò posto, tale sanzione potrà essere definita, in sede di ravvedimento operoso, con il pagamento dello 0,3 per cento dell'imposta non correttamente fatturata (pari ad un decimo della sanzione ordinariamente prevista) e comunque, per un importo non eccedente 1.000 euro (pari a un decimo del predetto limite complessivo).
In seguito al ravvedimento operoso perfezionato dal rappresentante, attesa la responsabilità solidale per la medesima sanzione, le cessionarie non saranno assoggettabili ad alcuna sanzione.
Parere dell'agenzia delle entrate
L'articolo 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo sostituito dall'articolo 1, primo comma, lettera h), del D.Lgs. n. 18 del 2010, sancisce che "Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti".
Tale modifica legislativa ha reso obbligatorio il meccanismo dell'inversione contabile (cd. reverse charge) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato. Quest'ultimo assume la qualifica di debitore dell'imposta, da assolvere mediante l'emissione di un'autofattura riportante l'indicazione dell'IVA dovuta, anche qualora il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale.
Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 18 del 2010, la nuova normativa si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2010, fermo restando che, come specificato nella Circ. 18 marzo 2010, n. 14/E, vengono fatti salvi i comportamenti di coloro i quali, in assenza di malafede, abbiano applicato in maniera non corretta le regole sull'inversione contabile alle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2010 al 19 febbraio 2010, continuando ad assolvere l'imposta con le modalità previste dalla previgente disciplina.
Ciò nonostante, anche per le operazioni effettuate dopo il 19 febbraio (e fino al 06 aprile 2010) il rappresentante ha emesso fatture con addebito dell'IVA nei confronti delle cessionarie (soggetti passivi in Italia), assolvendo, conseguentemente, la relativa imposta.
La violazione commessa dal rappresentante trova la sua disciplina sanzionatoria nella norma contenuta nell'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n. 471 del 1997, ai sensi del quale "Qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo".
La previsione di cui al terzo periodo del comma 9-bis è stata introdotta proprio al fine di punire con una sanzione di lieve entità quei casi in cui, sebbene le operazioni siano state poste in essere in violazione del regime dell'inversione contabile, la condotta tenuta non abbia comportato alcun danno all'Erario, atteso che il tributo è stato comunque corrisposto.
In tal senso il legislatore ha fatto salvo il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Tanto premesso, si è dell'avviso che, così come l'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento può limitarsi a contestare la sanzione, senza operare alcun recupero d'imposta né in capo al cedente, né in capo al cessionario - sempreché la stessa sia stata assolta, seppur irregolarmente - egualmente, in sede di ravvedimento la violazione commessa potrà essere sanata con il pagamento - in misura ridotta - della sola sanzione del 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, senza bisogno di porre in essere ulteriori adempimenti a rettifica del comportamento tenuto.
Pertanto, nel caso in questione, al fine di sanare la violazione commessa non sarebbe stato necessario emettere le note di credito; ciò nonostante, poiché il rappresentante ha provveduto a rettificare i documenti originari al fine di ripristinare la situazione che una corretta applicazione della norma avrebbe realizzato sin dall'origine, si è dell'avviso che lo storno delle note di variazione e delle conseguenti autofatture, così come prospettato dall'istante, non sia possibile, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi indicate nell'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Va da sé che il rappresentante potrà chiedere, in sede di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2011, il rimborso del credito IVA maturato per aver emesso le note di credito, ai sensi dell'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, al verificarsi dei presupposti di cui all'articolo 30 del medesimo decreto.
Quanto poi all'individuazione dell'imposta di riferimento cui commisurare la sanzione da ravvedere, si osserva che la violazione, concernente l'irregolare assolvimento dell'IVA a causa dell'erronea applicazione del regime dell'inversione contabile, si realizza di fatto quando viene operata la liquidazione mensile o trimestrale: è in tale sede, infatti, che il cedente ed il cessionario procedono erroneamente alla determinazione dell'imposta relativa alle operazioni attive da "assolvere".
Di conseguenza, si è dell'avviso che la sanzione del 3% vada commisurata all'importo complessivo dell'IVA relativa alle operazioni attive irregolarmente determinata nella liquidazione mensile o trimestrale, con riguardo ad ogni singolo rapporto contrattuale tra il cedente e ciascun cessionario; laddove l'irregolarità si realizzi in più liquidazioni, si configureranno tante violazioni autonome da sanare per quante sono le liquidazioni interessate.
È evidente poi che, l'importo minimo di 258 euro e quello massimo di 10.000 euro irrogabili a titolo di sanzione, rileveranno con riferimento all'IVA sulle operazioni attive irregolarmente determinata in ciascuna liquidazione periodica (così, ad esempio, nel caso in esame bisognerà considerare le liquidazioni di marzo, aprile e maggio) e, come già chiarito, avuto riguardo ad ogni singolo rapporto contrattuale.
In particolare, il ravvedimento si perfezionerà con il pagamento da parte del cedente o del cessionario, nel termine di cui al citato articolo 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 472 del 1997, della sanzione ridotta pari ad un decimo del 3 per cento dell'imposta sulle operazioni attive irregolarmente determinata in ciascuna liquidazione periodica. Peraltro, non potendo essere superiore ad euro 10.000,00 la sanzione applicabile negli anni dal 2008 al 2010 per le irregolarità in questione, tale importo assoluto rileverà anche nella determinazione di quanto dovuto in misura ridotta a titolo di ravvedimento, che, quindi, non potrà superare l'importo di euro 1.000 per ciascuna violazione commessa.
Considerato, inoltre, che ai sensi del quarto periodo dell'articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997, al pagamento delle sanzioni sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (cfr. Circ. 19 febbraio 2008, n. 12/E, punto 10.2), il perfezionamento del ravvedimento ad opera di uno dei contraenti produrrà i suoi effetti nei confronti dell'altro.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
Il Direttore centrale
Aldo Polito
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6
D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, art. 1
D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, art. 5
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13
I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) Circ. 29-12-2010 n. 53 Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2011. Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.
Circ. 29 dicembre 2010, n. 53 (1).
Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2011.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.
Quadro normativo
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001): “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. Art. 116, commi 15, 16 e 17;
Codice Civile, art. 1284, comma 1: “Saggio degli interessi”;
D.M. 7 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze: “Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011”;
Circ. 27 luglio 2001, n. 56 dell’Inail: «Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”: articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative»;
Circ. 19 dicembre 2003, n. 73 dell’Inail: “Sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni civili. Applicazione”;
Circ. 2 marzo 2010, n. 9 dell’Inail: “Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2010”;
A decorrere dal 1° gennaio 2011, il saggio degli interessi legali è fissato nella misura dell’1,5% in ragione d’anno [1].
Detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili, così come illustrato con Circ. 27 luglio 2001, n. 56 [2] e Circ. 19 dicembre 2003, n. 73 [3].
Al fine di avere un utile quadro riepilogativo, si riportano, di seguito, le misure dei tassi di interesse legale in vigore dal 1997:
PERIODO
Tasso di interesse legale
da 1.1.1997
5%
Legge n. 662/1996, art. 2, c. 185
a 31.12.1998
da 1.1.1999
2,5%
D.M. 10 dicembre 1998
a 31.12.2000
(Gazz. Uff. 11.12.1998, n. 289)
da 1.1.2001
3,5%
D.M. 11 dicembre 2000
a 31.12.2001
(Gazz. Uff. 15.12.2000, n. 292)
da 1.1.2002
3%
D.M. 11 dicembre 2001
a 31.12.2003
(Gazz. Uff. 14.12.2001, n. 290)
da 1.1.2004
2,5%
D.M. 1 dicembre 2003
a 31.12.2007
(Gazz. Uff. 10.12.2003, n. 286)
da 1.1.2008
3%
D.M. 12 dicembre 2007
a 31.12.2009
(Gazz. Uff. 15.12.2007, n. 291)
da 1.1.2010
1%
D.M. 4 dicembre 2009
a 31.12.2010
(Gazz. Uff. 15.12.2009, n. 291)
da 1.1.2011
1,5%
D.M. 7 dicembre 2010
(Gazz. Uff. 15.12.2010, n. 292)
Il Direttore generale
Giuseppe Lucibello
[1] D.M. 7 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (G.U. n. 292 del 15.12.2010).
[2] Circ. 27 luglio 2001, n. 56 dell’Inail: «Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”: articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative».
[3] Circ. 19 dicembre 2003, n. 73 dell’Inail: “Sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni civili. Applicazione”.
c.c. art. 1284
L. 23 dicembre 2000, n. 388
D.M. 7 dicembre 2010
Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2011.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.
Quadro normativo
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001): “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. Art. 116, commi 15, 16 e 17;
Codice Civile, art. 1284, comma 1: “Saggio degli interessi”;
D.M. 7 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze: “Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011”;
Circ. 27 luglio 2001, n. 56 dell’Inail: «Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”: articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative»;
Circ. 19 dicembre 2003, n. 73 dell’Inail: “Sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni civili. Applicazione”;
Circ. 2 marzo 2010, n. 9 dell’Inail: “Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2010”;
A decorrere dal 1° gennaio 2011, il saggio degli interessi legali è fissato nella misura dell’1,5% in ragione d’anno [1].
Detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili, così come illustrato con Circ. 27 luglio 2001, n. 56 [2] e Circ. 19 dicembre 2003, n. 73 [3].
Al fine di avere un utile quadro riepilogativo, si riportano, di seguito, le misure dei tassi di interesse legale in vigore dal 1997:
PERIODO
Tasso di interesse legale
da 1.1.1997
5%
Legge n. 662/1996, art. 2, c. 185
a 31.12.1998
da 1.1.1999
2,5%
D.M. 10 dicembre 1998
a 31.12.2000
(Gazz. Uff. 11.12.1998, n. 289)
da 1.1.2001
3,5%
D.M. 11 dicembre 2000
a 31.12.2001
(Gazz. Uff. 15.12.2000, n. 292)
da 1.1.2002
3%
D.M. 11 dicembre 2001
a 31.12.2003
(Gazz. Uff. 14.12.2001, n. 290)
da 1.1.2004
2,5%
D.M. 1 dicembre 2003
a 31.12.2007
(Gazz. Uff. 10.12.2003, n. 286)
da 1.1.2008
3%
D.M. 12 dicembre 2007
a 31.12.2009
(Gazz. Uff. 15.12.2007, n. 291)
da 1.1.2010
1%
D.M. 4 dicembre 2009
a 31.12.2010
(Gazz. Uff. 15.12.2009, n. 291)
da 1.1.2011
1,5%
D.M. 7 dicembre 2010
(Gazz. Uff. 15.12.2010, n. 292)
Il Direttore generale
Giuseppe Lucibello
[1] D.M. 7 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (G.U. n. 292 del 15.12.2010).
[2] Circ. 27 luglio 2001, n. 56 dell’Inail: «Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”: articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative».
[3] Circ. 19 dicembre 2003, n. 73 dell’Inail: “Sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni civili. Applicazione”.
c.c. art. 1284
L. 23 dicembre 2000, n. 388
D.M. 7 dicembre 2010
CAPODANNO: FIPE, ESERCENTI VICINI A FORZE ORDINE
CAPODANNO: FIPE, ESERCENTI VICINI A FORZE ORDINE =
Roma, 30 dic. - (Adnkronos) - Un megapanettone e una magnum
gigante di champagne inviati per la notte di S. Silvestro alle Forze
dell'Ordine presso la Questura di Roma, quale simbolico ringraziamento
della Federazione Italiana Pubblici Esercizi alle donne e agli uomini
della Polizia di tutta Italia per l'impegno profuso quotidianamente a
tutela dei cittadini e dei loro beni.
Gli oltre 200.000 pubblici esercizi italiani associati alla
Fipe, la piu' diffusa rete di imprese del Paese, presenti in
autostrada, nelle stazioni ferroviarie, nei porti e negli aeroporti,
nei centri storici e nei borghi piu' isolati, sulle coste e nei piu'
sperduti paesini di montagna, aperti dall'alba al tramonto e nelle ore
notturne, si sentono da sempre vicini a tutte le Forze dell'Ordine,
fornendo il proprio contributo per assicurare servizi e sicurezza a
cittadini e turisti, in un'ottica di partenariato spontaneo, di grande
valore sociale.
''Ci auguriamo che con il Nuovo Anno -afferma il presidente di
Fipe, Lino Enrico Stoppani nel messaggio inviato- cresca ancora di
piu' la consapevolezza che la sicurezza delle citta', delle persone e
delle imprese sia un bene primario per il nostro Paese e che vada
tutelata anche assolvendo il proprio compito sociale, a tutti i
livelli, con dignita' e serieta'. Ci rendiamo conto di quanto sia
difficile e rischioso il lavoro delle Forze dell'ordine, ma allo
stesso tempo quanto esso, per la dedizione e professionalita' che
sanno esprimere, sia d'esempio a tutte le categorie del lavoro e dei
servizi. Siamo, pertanto, fieri -conclude Stoppani- di poter affermare
l'impegno della categoria alla collaborazione che nasce non solo da
una esigenza vitale, ma anche e soprattutto da una stima profonda
radicata nel tempo in nome del comune sentimento di servizio per i
cittadini e nel superiore intento del sereno sviluppo del nostro
Paese''.
(Sec/Col/Adnkronos)
30-DIC-10 11:47
NNNN
CAPODANNO: SEQUESTRATI 5 QUINTALI DI BOTTI SOTTO BINARI A TORRE ANNUNZIATA
CAPODANNO: SEQUESTRATI 5 QUINTALI DI BOTTI SOTTO BINARI A TORRE ANNUNZIATA =
Napoli, 30 dic. - (Adnkronos) - Cinque quintali di botti e
materiale esplosivo sono stati trovati dai carabinieri di Napoli sotto
i binari della linea ferroviaria di Torre Annunziata. Nel corso dei
controlli per Capodanno i militari hanno rinvenuto all'interno di una
cavita', a 5 metri sotto i binari, circa 5 quintali di botti di IV e V
categoria e di manufatti esplosivi improvvisati del genere
completamente vietato dalla legge, stipati senza alcun rispetto delle
norme di sicurezza e potenzialmente micidiali per la sicurezza dei
trasporti. Tutto il materiale e' stato sequestrato.
(Abl/Col/Adnkronos)
30-DIC-10 11:18
NNNN
Napoli, 30 dic. - (Adnkronos) - Cinque quintali di botti e
materiale esplosivo sono stati trovati dai carabinieri di Napoli sotto
i binari della linea ferroviaria di Torre Annunziata. Nel corso dei
controlli per Capodanno i militari hanno rinvenuto all'interno di una
cavita', a 5 metri sotto i binari, circa 5 quintali di botti di IV e V
categoria e di manufatti esplosivi improvvisati del genere
completamente vietato dalla legge, stipati senza alcun rispetto delle
norme di sicurezza e potenzialmente micidiali per la sicurezza dei
trasporti. Tutto il materiale e' stato sequestrato.
(Abl/Col/Adnkronos)
30-DIC-10 11:18
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MILLEPROROGHE: REGOLARIZZAZIONE CASE FANTASMA PROROGATA AL 31/3
MILLEPROROGHE: REGOLARIZZAZIONE CASE FANTASMA PROROGATA AL 31/3 =
(AGI) - Roma, 30 dic - Il decreto legge milleproroghe,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che verra' presentato
questa mattina al Senato, conferma la proroga al 31 marzo del
termine per la presentazione delle mappe catastali degli
edifici e degli ampliamenti non risultanti in catasto (le
cosiddette 'case fantasma').(AGI)
Mal
301106 DIC 10
NNNN
(AGI) - Roma, 30 dic - Il decreto legge milleproroghe,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che verra' presentato
questa mattina al Senato, conferma la proroga al 31 marzo del
termine per la presentazione delle mappe catastali degli
edifici e degli ampliamenti non risultanti in catasto (le
cosiddette 'case fantasma').(AGI)
Mal
301106 DIC 10
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MILLEPROROGHE: PROVA PRATICA PER 'PATENTINO' SLITTA AL 31/3
MILLEPROROGHE: PROVA PRATICA PER 'PATENTINO' SLITTA AL 31/3 =
(AGI) - Roma, 30 dic - Il decreto legge milleproroghe,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che verra' presentato
questa mattina al Senato, fa slittare almeno fino al 31 marzo
2011 l'introduzione della prova pratica per ottenere il
'patentino' che abilita alla guida dei ciclomotori (minori
compresi).(AGI)
Mal
301108 DIC 10
(AGI) - Roma, 30 dic - Il decreto legge milleproroghe,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che verra' presentato
questa mattina al Senato, fa slittare almeno fino al 31 marzo
2011 l'introduzione della prova pratica per ottenere il
'patentino' che abilita alla guida dei ciclomotori (minori
compresi).(AGI)
Mal
301108 DIC 10
Incidente sul lavoro: vigile fuoco muore durante un soccorso
Stava prestando soccorso ad un automobilista rimasto bloccato in un’auto quando il veicolo condotto da un collega lo ha investito, causandogli ferite mortali. Ha perso la vita così, ieri mattina sul Colle del Melogno, nel comune di Bormida, nell’entroterra di Savona, un vigile del fuoco di cinquantadue anni, Ermanno Fossati, capo squadra in servizio al distaccamento di Finale Ligure. Sulle precise modalità del drammatico incidente sono in corso accertamenti.
Il tragico episodio è avvenuto poco prima delle 11, quando i pompieri sono intervenuti all’altezza del bivio per Calice Ligure e Orco Feglino per un’auto in panne. Quando uno dei due mezzi dei vigili del fuoco è arrivato sul posto e uno dei pompieri è sceso per prestare aiuto agli automobilisti rimasti bloccati, è stato travolto dal secondo mezzo guidato da un collega del distaccamento di Finale Ligure. In quel momento sulla zona c’era scarsa visibilità e l’asfalto era ricoperto di neve e ghiaccio. Forse proprio a causa di un lastrone gelato l’automezzo dei pompieri è sbandato travolgendo Fossati. Subito è stato chiamato il 118 e richiesto l’intervento di un elicottero che ha trasportato il ferito all’ospedale San Martino di Genova, ma per lui non c’è stato nulla da fare.
Ermanno Fossati sarebbe andato in pensione il prossimo anno dopo 35 anni di servizio, ma forse il suo posto sarà preso dal figlio Riccardo, 22 anni, attualmente vigile del fuoco «discontinuo», chiamato a svolgere attività periodica presso lo stesso distaccamento dei pompieri di Finale. Fossati lascia anche una seconda figlia, Doriana di 18 anni, e la moglie Gabriella. La sorella Elisa lo ricorda così: «Era un pompiere molto attivo, sempre in prima linea. Se in questa circostanza lo fosse stato un po’ meno, magari questa tragedia non sarebbe avvenuta».
Ieri cordoglio per questa disgrazia è stato espresso dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, dal ministro dell’Interno Bobo Maroni, dal presidente della Regione Liguria Claudio Burlando e dal presidente del consiglio regionale Rosario Monteleone. Tutti hanno espresso plauso per il vigile del fuoco e vicinanza alla famiglia.
mercoledì 29 dicembre 2010
Ministero dell'Interno - Circolare n.330/A/16052/10/101/3/3/9 del 29 dicembre 2010 - "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" - Ulteriori disposizioni operative.
Lavoro: rischio stress, arriva obbligo valutazione ma per aziende molti dubbi
LAVORO: RISCHIO STRESS, ARRIVA OBBLIGO VALUTAZIONE MA PER AZIENDE MOLTI DUBBI =
'INDAGINE DI 'QUOTIDIANO SICUREZZA' DELL'ANFOS
Roma, 29 dic. (Adnkronos/Labitalia) - A poche ore dall'entrata
in vigore dell'obbligo per migliaia di aziende italiane di preparare
un documento per la valutazione del rischio stress, come impone il
Testo Unico 81 del 2008, molti i dubbi e le incertezze sulla corretta
applicazione della norma che ha l'importante obiettivo di ridurre la
possibilita' che lo stress lavorativo diventi malattia professionale,
incidendo sulla salute di lavoratori e manager. A evidenziare le
difficolta' delle aziende, un'indagine di 'Quotidiano Sicurezza'
(www.quotidianosicurezza.it), giornale on line dell'Anfos,
Associazione nazionale formatori Sicurezza sul Lavoro), condotta tra
alcune delle piu' grandi aziende dell'information technology, come
Microsoft, Telecom, HP, IBM, Vodafone o Symantec, dove piu' alto e' il
'rischio stress lavoro correlato'.
Nel comparto Ict lavorano infatti circa 1,3 milioni di addetti,
impegnati ogni giorno per molte ore su computer e internet, con ritmi
di lavoro spesso incalzanti, che li espongono anche al rischio 'tecno
stress', la nuova malattia professionale balzata agli onori della
cronaca in seguito all'impegno del giudice Raffaele Guariniello della
procura di Torino. Le conseguenze sulla salute sono concrete:
insonnia, ipertensione, disturbi gastrointestinali, problemi cardiaci,
ansia, mal di testa, depressione, deficit immunitari.
Delle 12 grandi aziende interpellate, 5 hanno deciso di non
rispondere, anche ammettendo di non avere ancora una posizione in
merito. Alla prima domanda "In che modo la vostra azienda si e'
adoperata per redigere il Documento Valutazione Rischio Stress lavoro
correlato?", delle 7 aziende che hanno risposto 5 hanno dichiarato di
essersi mosse tempestivamente e in linea con il rispetto della
normativa e solo 2 aziende hanno dichiarato di essersi impegnate a
prevenire lo stress dei dipendenti sul posto di lavoro con grande
anticipo e indipendentemente dalla normativa. (segue)
(Lab/Opr/Adnkronos)
29-DIC-10 12:26
NNNNLAVORO: RISCHIO STRESS, ARRIVA OBBLIGO VALUTAZIONE MA PER AZIENDE MOLTI DUBBI (2) =
(Adnkronos/Labitalia) - Tutti d'accordo, invece, sulla
conoscenza delle sanzioni a carico delle aziende che non ottemperano
al Testo Unico 81/2008: tutte le sette aziende sanno dell'inasprimento
delle pene previste dalla norma. Anche per quanto riguarda il livello
di conoscenza su stress e tecno stress, mediamente tutte le aziende
interpellate hanno mostrato di conoscere cio' di cui si stava
parlando. La tendenza generale e' tenere ben separati lo stress dal
tecnostress e a non identificare lo stress con l'uso del computer, di
internet e delle nuove tecnologie.
Semmai sono le tensioni provenienti dall'esterno, come il
maggior bisogno di flessibilita', frequente ricorso ai contratti a
tempo determinato, carichi di lavoro sempre piu' intensi e a scapito
della vita privata, a costituire una minaccia per lo stato
psico-fisico del lavoratore. Piu' in generale, gli intervistati
tendono a individuare lo stress in "una situazione di prolungata
tensione", che puo' ridurre l'efficienza sul lavoro e arrivare a
determinare un cattivo stato di salute , puntando alle azioni
migliorative della salute del lavoratore, a prescindere dalle
definizioni e differenziazioni delle patologie o tecno patologie.
Infine sul grado di applicabilita' del Testo Unico, e' stato
chiesto "Giudicate esaustivo e di facile applicazione il Testo Unico,
relativamente al tema dello stress lavoro correlato?". Le risposte
variano a seconda della complessita' della realta' aziendale. Pur
nell'apprezzamento generale della norma, si legge tra le righe, dicono
gli autori dell'indagine "una non facile ricezione e comprensione
delle misure da adottare per la sua attuazione e una forte aspettativa
di miglioramento della norma". (segue)
(Lab/Opr/Adnkronos)
29-DIC-10 12:31
NNNNLAVORO: RISCHIO STRESS, ARRIVA OBBLIGO VALUTAZIONE MA PER AZIENDE MOLTI DUBBI (3) =
(Adnkronos/Labitalia) - E che la comprensione della procedura
della valutazione dello stress in azienda non sia facile viene
confermato a 'Quotidiano sicurezza', da Lorenzo Fantini, dirigente del
Ministero del Lavoro (area salute e sicurezza) e presidente della
Commissione Consultiva che ha redatto le linee guida per la
valutazione del rischio stress: "Riceviamo molte richieste di
chiarimento -spiega Fantini- da parte delle aziende e riguardano la
metodologia da seguire per la valutazione dello stress lavoro
correlato. Nelle linee guida emanate dalla Commissione Consultiva si
specifica che dal 31 dicembre 2010 le aziende devono iniziare un
percorso per la valutazione di tale rischio, indicando i tempi di
conclusione. Quindi una grande azienda con migliaia di lavoratori
avra' la necessita' di identificare i gruppi di lavoro e potra'
concludere tale percorso anche dopo sei mesi". Come dire: avete ancora
tempo, ma dovete dimostrare che qualcuno si sta occupando del problema
in azienda.
Il problema reale, pero', dice 'Quotidiano sicurezza', "e' che
le linee guida dovevano uscire a giugno 2010, quando la scadenza per
tale valutazione era prevista al 31 agosto, come indicato il Testo
Unico 81. Ma poi le aziende hanno lamentato la scarsa conoscenza del
problema e dei metodi da seguire, cosi' e' arrivato il primo
slittamento al 31 dicembre per il settore pubblico, a cui e' poi
seguito il privato".
"La nuova sfida per le aziende di valutare il rischio stress
deve essere affrontata tenendo conto delle dimensioni dell'azienda,
utilizzando le metodologie attualmente proposte dalle istituzioni,
come regioni, ex Ispesl e Ministero del Lavoro", spiega Rolando
Morelli, presidente dell'Associazione Nazionale Formatori Sicurezza
del Lavoro (Anfos). Quanto alle piccole aziende, Morelli consiglia di
scaricare dal sito dell'Anfos (www.anfos.it) il documento con la
specifica check list validata dall'Ispesl. "Esiste anche la
possibilita' di affidarsi a check list -suggerisce ancora- che si
rifanno alle precedenti linee guida regionali, semplificando quindi il
compito del piccolo datore di lavoro".
(Lab/Opr/Adnkronos)
29-DIC-10 12:35
NNNN
RADICALI: STADERINI, RIMUOVERE GANZER, DE GENNARO, PICCIRILLO
RADICALI: STADERINI, RIMUOVERE GANZER, DE GENNARO, PICCIRILLO =
(AGI) - Roma, 29 dic - "Non e' immaginabile che il generale
Ganzer rimanga al vertice dei Ros, e bene farebbe il Comando
generale dei Carabinieri almeno a rimuoverlo da ogni incarico
operativo. Allo stesso modo, pero', non possono rimanere al
loro posto Gianni De Gennaro, Direttore del Dipartimento per le
Informazioni e la Sicurezza, il capo dell'Antiterrorismo, il
responsabile dell'AISI e il responsabile dello SCO, tutti
condannati in secondo grado per gravi reati e interdetti dai
pubblici uffici. Uno Stato che si presume democratico non puo'
permettersi che i principali posti di comando delle forze di
sicurezza siano diretti da persone condannate e interdette dai
pubblici uffici, perche' sarebbe folle lasciare che anche solo
una parte degli italiani possa nutrire dubbi sulla loro
serenita'. Eppure, il Governo e l'opposizione sono uniti nel
nascondere una situazione che non ha precedenti nelle
democrazie moderne. Evidentemente, quando istituzioni e partiti
si trasformano in associazioni a delinquere contro i diritti
dei cittadini, diventa indispensabile che alcuni posti chiave
siano in vario modo controllabili". Lo afferma il segretario
dei radicali, Mario Staderini.(AGI)
Mal
291251 DIC 10
NNNN
DROGA: LABORATORIO NUOVO STUPEFACENTE, ARRESTI PS TREVISO
DROGA: LABORATORIO NUOVO STUPEFACENTE, ARRESTI PS TREVISO
(ANSA) - TREVISO, 29 DIC - Un laboratorio per la
realizzazione di una nuova e pericolosa droga, non ancora
inserita tra quelle della lista del Ministero degli Interni, e'
stato scoperto dalla squadra mobile di Treviso che sta
eseguendo, dalle prime ore di stamani, arresti e numerose
perquisizioni nella Marca.
Indagati giovani della Treviso bene implicati in un traffico
di nuove sostanze stupefacenti in grado di produrre gravi
conseguenze psicofisiche sugli assuntori.
L'indagine, iniziata alcuni mesi fa con l'arresto e il
coinvolgimento di una decina di giovani poco piu' che
diciottenni aveva portato al sequestro di 'mefredone'. Agli
inizi di dicembre la 'mobile trevigiana ha arrestato due giovani
e sequestrato quasi un chilo di mefredone, e un'analoga
quantita' e' stata recuperata una settimana fa alla periferia di
Treviso, nei pressi di una canaletta d'irrigazione.
La polizia e' riuscita a localizzare l'appartamento dove tale
sostanza veniva prodotta e preparata. La casa, secondo quanto
accertato dalla polizia, era stato presa in locazione da tre
cittadini russi residenti a Berlino che sono attivamente
ricercati anche tramite Interpol. (ANSA).
CS
29-DIC-10 05:30 NNNN
ESPLOSIONE DAVANTI A SEDE LEGA NORD A GEMONIO NEL VARESOTTO
LEGA: ESPLOSI DUE ORDIGNI A SEDE DI GEMONIO, DANNI AL PORTONE =
(AGI) - Milano, 29 dic. - Un'esplosione nella notte ha
provocato danni alla sede della Lega Nord a Gemonio, in
provincia di Varese. Stando alla stampa locale, sarebbero
esplosi "due ordigni", provocando danni al portone e mandando
in frantumi i vetri delle finestre. (AGI)
Mi7
290949 DIC 10
**FLASH -VARESE: ESPLOSI DUE ORDIGNI DAVANTI SEDE LEGA GEMONIO- FLASH** =
(Sag/Gs/Adnkronos)
29-DIC-10 09:51
NNNN
VARESE: ESPLOSI DUE ORDIGNI DAVANTI SEDE LEGA GEMONIO =
Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Due ordigni non meglio
identificati sono esplosi davanti alla sede della Lega Nord di
Gemonio, nel Varesotto. E' ancora presto, si apprende dai carabinieri,
per sapere di che tipo di ordigni si tratti. Verra' diffuso un
comunicato stampa con maggiori dettagli piu' tardi, nel corso della
mattinata.
(Sag/Gs/Adnkronos)
29-DIC-10 09:52
NNNN
Due petardi contro sede della Lega a Gemonio, vetrine infrante
Gemonio,petardi nella notte davanti sede Lega infrante 2 vetrine
Polizia: non erano ordigni, rivendicazione area anarchica
Roma, 29 dic. (Apcom) - Nella notte sono esplosi due grossi
petardi davanti alla sede della Lega Nord a Gemonio, che hanno
infranto due vetrine.
"Dagli involucri rimasti a terra - spiega la polizia - sembra si
tratti di petardi, non di ordigni", messi comunque "a scopo
intimidatorio", che hanno infranto i vetri di due vetrine, nella
sede della Lega lombarda di Gemonio in via Marsala. Lo scoppio
avvenuto intorno alle tre di notte e sul muro uno scritta con
vernice spray "Antifa secondo atto" rivendica l'azione di membri
dell'area anarchica vicino ai centri sociali, spiegano gli
investigatori.
Sono in corso gli esami dei filmati delle telecamere per utili
indizi. Sul posto stanotte sono intervenuti i carabinieri. Indaga
anche la Digos di Varese.
Gtu
291000 dic 10
LEGA: ESPLOSI DUE ORDIGNI A SEDE DI GEMONIO, DANNI AL PORTONE (2)=
(AGI) - Milano, 29 dic. - L'esplosione e' avvenuta di notte e
non ha provocato feriti. Le forze dell'ordine stanno
effettuando i rilievi del caso. Non e' la prima volta che la
sede del Carroccio di Gemonio, dove abita Umberto Bossi, viene
presa di mira: il portone degli uffici, che si trovano a poche
centinaia di metri dall'abitazione del Senatur, fu incendiato
nel febbraio del 2007 e nel gennaio del 2009. (AGI)
Mi7/gim
291002 DIC 10
NNNN
ESPLOSIONE DAVANTI A SEDE LEGA NORD A GEMONIO NEL VARESOTTO
(ANSA) - VARESE, 29 DIC - Due ordigni sono esplosi nella
notte davanti alla sede della Lega Nord a Gemonio (Varese), in
via Marsala. Non ci sono stati feriti, e le bombe hanno
danneggiato il portone della palazzina. (ANSA).
Y2N-AG
29-DIC-10 10:02 NNNN
ESPLOSIONE DAVANTI A SEDE LEGA NORD A GEMONIO NEL VARESOTTO
(ANSA) - VARESE, 29 DIC - Due ordigni sono esplosi nella
notte davanti alla sede della Lega Nord a Gemonio (Varese), in
via Marsala. Non ci sono stati feriti, e le bombe hanno
danneggiato il portone della palazzina. (ANSA).
Y2N-AG
29-DIC-10 10:02 NNNN
VARESE: ESPLOSI DUE ORDIGNI DAVANTI SEDE LEGA GEMONIO (2) =
(Adnkronos) - Secondo le prime indiscrezioni, ancora tutte da
confermare, i due ordigni esplosi questa notte davanti alla sede della
Lega Nord di Gemonio, paese del Varesotto noto perche' vi abita il
leader del Carroccio Umberto Bossi, sarebbero due grossi petardi,
ancora non si sa se fabbricati allo scopo o preconfezionati.
Non si tratterebbe comunque, stando alle prime indiscrezioni che
non trovano ancora conferme ufficiali, di ordigni sofisticati. Le
esplosioni avrebbero comunque provocato danni materiali, distruggendo
due vetrate della sezione locale del Carroccio.
(Sag/Gs/Adnkronos)
29-DIC-10 10:25
NNNN
ESPLOSIONE DAVANTI A SEDE LEGA NORD A GEMONIO NEL VARESOTTO (2)
(ANSA) - VARESE, 29 DIC - Sul muro di fianco alla sede della
Lega Nord di Gemonio, a 50 metri dalla casa di Umberto Bossi, i
presunti autori del gesto hanno scritto, in vernice nera,
'antifa', senza lasciare alcuna rivendicazione. Secondo le prime
ricostruzioni dei carabinieri e' stato verso le 3 che sarebbero
stati applicati due petardi alle finestre esterne, infrante
dall'esplosione.
L'esplosione di questa notte non e' il primo attacco alla
sede del Carroccio di Gemonio. Il portone della sede della Lega
Nord, infatti, fu incendiato nel febbraio del 2007 e nel gennaio
del 2009.(ANSA).
Y2N-AG
29-DIC-10 10:25 NNNN
Un tuffo nel passato! Si torna agli anni '70 o 50? (sotto l'immagine un piccolo ripasso di storia che non fa mai male)
"Chi non ricorda il proprio passato è destinato a riviverlo"
Mario Scelba (Caltagirone, 5 settembre 1901 – Roma, 29 ottobre 1991) è stato un politico italiano, presidente del Consiglio dei ministri italiano dal 10 febbraio 1954 al 6 luglio 1955.
Membro della prima ora del Partito Popolare. Con le elezioni del 1948 diventò deputato al Parlamento Italiano.
Fu ministro dell'interno dal 2 febbraio 1947 al 7 luglio 1953 (dall'11 luglio al 18 settembre 1952 si fece sostituire da Giuseppe Spataro perché colpito da malattia), dal 10 febbraio 1954 al 6 luglio 1955 e dal 26 luglio 1960 al 21 febbraio 1961; fu Presidente del Consiglio dal 10 febbraio 1954 al 6 luglio 1955.
In vista delle elezioni del 1948 preparò lo Stato al possibile scoppio di una guerra civile, rafforzando la polizia, espungendo da essa elementi considerati (dal punto di vista scelbiano) di dubbia fedeltà, conseguenti ad arruolamenti provvisori avvenuti sul finire della guerra (Polizia Partigiana).
Dopo le elezioni divenne meno acuto il pericolo di insurrezione generale armata delle sinistre. Si passò al tempo delle manifestazioni, violente ma in genere non armate. Nell'Italia di quegli anni, le manifestazioni erano organizzate soprattutto dai partiti Comunista e Socialista, per cui Scelba si fece rapidamente fama di nemico e persecutore del comunismo.
Con le elezioni del 1948 diventò frattanto deputato al Parlamento Italiano, dove fu costantemente rieletto fino al 1968, quando passò al Senato.
La percezione da parte dei simpatizzanti del Partito Comunista e del Partito Socialista di essere oggetto di una repressione mirata, era motivata anche dal fatto che la repressione delle manifestazioni avveniva di norma in modo molto cruento: la cronaca di quei sei anni riporta in tutto circa 150 morti fra scioperanti e manifestanti vari e migliaia di feriti ad opera delle forze di polizia, in particolare della "Celere", preposta alle operazioni di ordine pubblico.
Scelba fu colui che coniò, il 6 giugno 1949 a Venezia, nel corso del terzo congresso nazionale della Democrazia Cristiana, il termine Culturame.
Scelba esercitò grande fermezza nei confronti di don Zeno Saltini protagonista di grandi iniziative a favore degli orfani e dei diseredati, tra le quali Nomadelfia, ma le cui idee progressiste avrebbero potuto essere confuse con l'applicazione degli ideali comunisti[1]. La sua opposizione a don Zeno e a Nomadelfia venne pesantemente criticata sia dagli intellettuali della sinistra che da quelli cattolici:
« In questo paese dove centinaia di enti parassitari succhiano lo Stato, dove si buttano via miliardi per finanziare esposizioni inutili, manifestazioni balorde e stagioni vuote, non s' è trovato niente per aiutare don Zeno e Nomadelfia che mantenevano 700 bambini dispersi e privi di famiglia. Peggio. Quando la situazione precipitò, per essere sicuri che non potessero più sfuggire di mano, che non potessero più rialzare la testa, s' impose per loro la forma più odiosa e peggiore: la liquidazione coatta. Un bel giorno la polizia arrivò a Nomadelfia. I ragazzi furono tolti alle mamme adottive, caricati coi loro fagotti sui camion, e sparpagliati per tutta l' Italia in istituti diversi, da dove scrivono ancora lettere accorate, e di tanto in tanto scappano. »
(Filippo Sacchi, La Stampa, 17 dicembre 1953)
La repressione politica nel secondo dopoguerra [modifica]
Secondo Giuseppe Carlo Marino, docente ordinario dell'Università di Palermo, storico e scrittore, Scelba, divenuto Ministro dell'Interno il 2 febbraio 1947, diede il via ad una politica repressiva antidemocratica verso gli scioperi causando numerose vittime e feriti nel corso della sua funzione pubblica. Sempre secondo il parere di tale studioso, l'avversione a idee di giustizia sociale di stampo socialcomunista in nome di una priorità di ordine economico portò a violare le libertà costituzionali di opinione e assemblea agli appartenenti alle formazioni sindacali e delle sinistre.[2]
L'evoluzione successiva [modifica]
Il suo nome è legato anche a quella che venne definita all'epoca dalle opposizioni la "Legge truffa", il tentativo di modificare in senso maggioritario la legge proporzionale vigente dal 1946, introducendo un premio di maggioranza consistente nell'assegnazione del 65% dei seggi della Camera dei deputati alla lista o a un gruppo di liste apparentate in caso di raggiungimento del 50% più uno dei voti validi. La Legge n° 148 del 31 marzo 1953 passò con i soli voti della maggioranza democristiana - con Scelba ministro dell'Interno - ma non ebbe effetti pratici, dal momento che alle elezioni politiche dello stesso anno la Democrazia Cristiana e le liste a essa apparentate non ottennero la maggioranza assoluta.
Scelba lasciò la Presidenza del Consiglio (era anche ministro ad interim degli Interni) dopo l'elezione a Presidente della Repubblica di Giovanni Gronchi, nel 1955. Ritrovò brevemente il ministero degli Interni nel luglio 1960, in occasione del governo varato da Fanfani, dopo l'episodio increscioso del governo Tambroni con i gravi fatti di Genova, Roma e Reggio Emilia, che aveva creato, tra l'altro, il sospetto della minaccia di colpo di stato in chiave reazionaria.
Ostile al centrosinistra, dopo l'avvento del primo governo Moro nel quale per la prima volta entravano a far parte i socialisti decise di assumere una posizione defilata. Nel 1966 fu invitato a far parte del terzo governo Moro, sempre di centrosinistra, ma rifiutò l'offerta. Nel 1969 fu eletto Presidente del Parlamento Europeo, carica che avrebbe mantenuto fino al 1971, e presidente del Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana, incarico che avrebbe lasciato nel 1973. Costantemente rieletto, fece parte del Senato della Repubblica dal 1968 al 1979, anno in cui si ritirò dalla vita politica.
Scelba congratulato da esponenti della sua corrente; fra gli altri: Giuseppe Trabucchi, Oscar Luigi Scalfaro, Fiorentino Sullo, Silvio Gava, Angelo Raffaele Jervolino, Amintore Fanfani
Fra le personalità a lui maggiormante legate, il futuro Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.
A seconda dei punti di vista è stato considerato o l'uomo che, riorganizzando le forze dell'ordine, ha salvato lo Stato democratico dal presunto sovversivismo attribuito al Partito Comunista Italiano e dal revanscismo neofascista, oppure l'uomo simbolo della repressione poliziesca del dissenso negli anni cinquanta.
Scelba e la strage di Portella della Ginestra
Dopo la strage di Portella della Ginestra, avvenuta il 1 maggio 1947, il suo nome venne fatto da Gaspare Pisciotta, luogotenente di Salvatore Giuliano, e da altri banditi in relazione ai gravissimi fatti avvenuti in Sicilia. Da diversi storici è stato investigato quale elemento chiave delle connessioni di potere che in un modo o in un altro avrebbero contribuito alla strage medesima e che, al fine di eliminare definitivamente ogni traccia, avrebbero poi deciso l'uccisione del capobanda di Montelepre, avvenuta il 5 luglio 1950.
Ricostruzioni e ipotesi su quei fatti risultano, fra le tante, nell'opera Il binomio Giuliano-Scelba di Carlo Ruta (1995), in Salvatore Giuliano di Giuseppe Casarrubea (2001) e in Segreti di Stato di Paolo Benvenuti (2003).
Tuttavia non fu mai portata alcuna prova e nulla fu mai accertato. Fonte Wikipedia
martedì 28 dicembre 2010
Ministero dell'economia e delle finanze Circolare esplicativa concernente “la disciplina dello speciale sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato” (Cedolino Unico). Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione.
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 27-12-2010 n. 162 Conguaglio di fine anno 2010 dei contributi previdenziali e assistenziali. Aliquote contributive per l’anno 2011. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
Circ. 27 dicembre 2010, n. 162 (1).
Conguaglio di fine anno 2010 dei contributi previdenziali e assistenziali. Aliquote contributive per l’anno 2011.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Ai
Presidenti dei comitati provinciali
Premessa
L'approssimarsi della fine dell'anno solare segna, in genere, il momento in cui, per i datori di lavoro, occorre effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali. Per effetto di talune normative particolari, infatti, può essere necessario:
pervenire a una precisa quantificazione dell'imponibile contributivo (art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997); applicare con esattezza le aliquote correlate all'imponibile stesso; imputare, all'anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio 2011.
Di seguito si elencano le singole fattispecie:
1. variabili della retribuzione ( D.M. 7 ottobre 1993);
2. massimale contributivo e pensionabile art. 2, comma 18 della L. n. 335/1995;
3. contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della L. n. 438/1992;
4. conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;
5. “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d'imposta (art. 51, comma 3 del TUIR);
6. auto aziendali;
7. prestiti ai dipendenti;
8. conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
9. rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
10. operazioni societarie.
Termine per l’effettuazione del conguaglio.
In attuazione a quanto contenuto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2010” (scadenza 17 gennaio 2011), anche con quella di competenza del mese di “gennaio 2011” (scadenza 16 febbraio 2011), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.
Considerato, peraltro, che - con effetto dall’anno 2007 - le suddette operazioni possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di “febbraio 2011” (scadenza 16 marzo 2011), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2011.
Riguardo ad alcune categorie di dipendenti pubblici ovvero al personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato, si fa presente che la sistemazione della maggiorazione del 18 per cento prevista dall’art. 22 della L. n. 177/1976 potrà avvenire anche con la denuncia del mese di “febbraio 2011” (scadenza 16 marzo 2011).
1. Elementi variabili della retribuzione ( D.M. 7 ottobre 1993).
La citata delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993 ha stabilito che, qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione. Gli eventi o elementi considerati sono:
- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;
- indennità riposi per allattamento;
- giornate retribuite per donatori sangue;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali (non a zero ore).
Agli eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche la indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti ed i congedi parentali in genere.
Tra le variabili retributive l’Istituto ha, altresì, ricompreso [1] i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa.
Mentre, quindi, non occorre operare alcun accorgimento se l’assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre, se la stessa avviene a dicembre ed i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, occorre evidenziare l’evento nel flusso UNIEMENS.
Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del mese di dicembre 2010, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2011, vanno evidenziati nel flusso UNIEMENS valorizzando l’elemento “VarRetributive” di “DenunciaIndividuale”, allo scopo integrato, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento ed in diminuzione ed anche gli “imponibili negativi” con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.
Si ricorda che, ai fini della imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2010), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2011, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare.
Anche ai fini della certificazione CUD/2011 e della dichiarazione 770/2011, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell’imponibile dell’anno 2010.
Si ribadisce che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18% ex art. 22, L. n. 177/1976), deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.
1.1 Compilazione flusso Uniemens.
Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione nonché per gli imponibili negativi, con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute - a livello individuale - deve essere compilato l’elemento “VarRetributive” di “DenunciaIndividuale” all’uopo integrato, secondo le modalità contenute nel documento tecnico, cui - quindi - si rimanda.
Esempio di variabile riferita all’ipotesi di assunzione nel mese di Dicembre.
Si ipotizzi il caso di un impiegato assunto il 18 dicembre 2010, ad elaborazione delle paghe riferite al mese di dicembre ormai chiusa, il cui rateo di retribuzione sia pari a € 500,00.
L’evento “Assunzione” viene contabilizzato nella busta paga di gennaio 2011, nella quale la retribuzione imponibile di gennaio pari, ad esempio, a € 1.500,00 sarà aumentata dell’importo di € 500,00 (per rateo del mese di dicembre), per un totale di € 2.000,00.
Per quanto attiene al flusso UNIEMENS, per il lavoratore in questione - entro la fine del mese di febbraio 2011 - devono essere trasmesse due denunce:
- la prima, riferita a dicembre 2010, nella quale saranno valorizzati, oltre agli elementi identificativi del lavoratore (“CFLavoratore”, “Cognome”, “Nome”, “Qualifica1”, “Qualifica2”, “Qualifica3”, “TipoContribuzione”, “CodiceComune”, “CodiceContratto”) anche gli elementi “Assunzione” (“GiornoAssunzione” e “TipoAssunzione”), “Imponibile” con valore pari a zero e “Settimana” (“IdSettimana” e “TipoCopertura”);
- la seconda, riferita a gennaio 2011, nella quale, nell’elemento “Imponibile”, sarà riportato il valore di € 2.000 assoggettato al regime contributivo in vigore per l’anno 2011, mentre - nell’elemento "VarRetributive”,"AnnoMeseVarRetr” - sarà riportato 2010-12, nella “CausaleVarRetr” la causale AUMIMP e in “ImponibileVarRetr” il valore € 500.
[1] Cfr. Circ. 7 dicembre 2005, n. 117.
2. Massimale art. 2, comma 18 della L. 8 agosto 1995, n. 335.
Come noto, l'art. 2, comma 18 della L. n. 335/1995, ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 23 della legge n. 335/1995, così come interpretato dall’art. 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con L. 27 novembre 2001, n. 417. Tale massimale - pari, l'anno 2010, a € 92.147,00 - deve essere rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.
Lo stesso trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della L. n. 438/1992.
Si rammenta che: il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti retribuito solo in parte; nel caso di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini della applicazione del massimale. Pertanto il dipendente è tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione CUD rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva;
in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta; nel caso di coesistenza nell’anno di rapporti di lavoro subordinato e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l’iscrizione alla Gestione Separata ex lege n. 335/1995, ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.
2.1 Modalità operative per la gestione del massimale ex lege n. 335/1995 dal periodo “gennaio 2010”.
- Compilazione flusso Uniemens
Da “gennaio 2010”, per i lavoratori dipendenti soggetti al massimale di cui all’articolo 2, comma 18 della L. n. 335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, NON deve essere più utilizzato il “tipo Contribuzione” “98” con l’invio di due denunce per lo stesso mese, come avveniva per l’Emens. L’imponibile da riportare nel relativo elemento “Imponibile” di “Denuncia Individuale”, “Dati Retributivi”, deve essere indicato nel limite del massimale, mentre la parte eccedente il massimale deve essere riportata nell’elemento “EccedenzaMassimale” di “DatiParticolari” con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l’elemento “EccedenzaMassimale”
Ai fini della compilazione del flusso, si rinvia a quanto illustrato nel documento tecnico.
3. Contributo aggiuntivo IVS 1% (art. 3-ter della L. 14 novembre 1992, n. 438).
L'art. 3-ter della L. n. 438/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6 della L. 11 marzo 1988, n. 67.
Per l'anno 2010, tale limite è risultato pari a € 42.364,00 annui, corrispondenti a € 3.530,00 mensili.
Si ribadisce che, ai fini del versamento del contributo in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio, può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo.
Le operazioni di conguaglio si rendono, altresì, necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nell'anno. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista certificazione CUD (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.
Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.
Qualora a dicembre 2010 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.
3.1 Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo 1% dal periodo “gennaio 2010”.
Ai fini delle operazioni di conguaglio, si precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2011, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2010 di € 42.364,00. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2011.
Per gestire la contribuzione aggiuntiva di 1% ex lege n. 438/1992, a livello individuale, deve essere compilato l’elemento “ContribuzioneAggiuntiva” di “DatiRetributivi”, all’uopo integrato, secondo le modalità illustrate nel documento tecnico.
4. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con l’Istituto, nel ribadire il principio che il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, ha precisato [2] che possono essere monetizzate, vale a dire sostituite con apposita indennità:
- le ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003);
- le ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di riferimento;
- le settimane o i giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al “periodo minimo” legale.
Quanto, invece, alle quattro settimane di ferie considerate dal legislatore, il Dicastero ha chiarito che le stesse, ove non godute entro il termine dei diciotto mesi successivi all’anno di maturazione, ovvero nel diverso e più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva [3], potranno essere fruite dal lavoratore anche successivamente, ove il datore di lavoro a ciò acconsenta. Ciò a norma dell’art. 2109 del c.c. il quale, appunto, dispone che il “momento di godimento delle ferie è stabilito dal datore di lavoro che deve tener conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore”, ferme restando le conseguenze sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 66/2003.
Con riguardo all’adempimento dell’obbligo contributivo per le somme corrisposte o dovute per indennità sostitutiva delle ferie, si confermano le istruzioni fornite nel tempo dall’Istituto, che - sul piano del momento impositivo e della collocazione temporale dei contributi - possono così sintetizzarsi:
- in presenza di una previsione legale ovvero contrattuale collettiva che regolamenta il termine massimo di fruizione delle ferie, la scadenza dell’obbligazione contributiva per il compenso per ferie non godute - e quindi la relativa collocazione temporale dei contributi - coincide necessariamente con il predetto termine legale o contrattuale. Ne consegue che il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincidono con il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle stesse o con il più ampio termine contrattuale;
- i datori di lavoro sono, quindi, tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza anche l’importo corrispondente al compenso ferie non godute, sebbene non ancora realmente corrisposto in ragione dell’espresso divieto di cui al comma 2 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003. Detto criterio si applica anche ai periodi di ferie ulteriori rispetto alle quattro settimane minime di legge;
- nel caso in cui le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo al versamento dei contributi saranno applicati i principi contenuti nella Circ. 15 gennaio 2002, n. 15.
L’ipotesi di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi [4].
[2] Cfr. risposta ad una istanza di interpello, nota 26 ottobre 2006, n. 25/I/0005221.
[3] Sul punto l’art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003, fa espressamente salvo “quanto previsto dalla contrattazione collettiva”.
[4] Cfr. Msg. 13 giugno 2001, n. 101.
4.1. Ferie godute successivamente all’assolvimento degli obblighi contributivi.
L’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse [5].
Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo. In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (ovvero del mese, dal 1° gennaio 2005) al quale era stato imputato.
[5] Cfr. Circ. 7 ottobre 1999, n. 186.
4.2. Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute dal periodo “gennaio 2010”.
Il flusso UNIEMENS consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull’indennità per il compenso ferie dal 1° gennaio 2005. Conseguentemente, la procedura per il recupero della contribuzione è stata notevolmente semplificata, in quanto - attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE - si consente al datore di lavoro, al momento della eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l’imponibile dell’anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.
Per le modalità di compilazione del flusso, si rinvia a quanto all’uopo illustrato nel documento tecnico.
5. Fringe benefits (art. 51, comma 3 del TUIR).
L'art. 51 comma 3 del TUIR, D.P.R. n. 917/1986 stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23 e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
Per la determinazione del predetto limite si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di € 258,23, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati (ciò, diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).
Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
- porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefit dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a € 258,23 nel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;
- provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.
6. Auto aziendali ad uso promiscuo (art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.
Ai fini della quantificazione forfetaria dell’utilizzo in forma privata dell’autovettura - di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore - il TUIR (art. 51, comma 4, lettera a) dispone che tale calcolo sia effettuato sulla base di una percorrenza annua totale dell’auto di 15.000 km e riferendone una parte di essi all’uso privato; la percentuale prevista dalla norma è 30% (15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit).
7. Prestiti ai dipendenti (art. 51, comma 4, lett. b) del TUIR.
Si rammenta che ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (art. 51, comma 4, lett. b) del TUIR) si deve assumere il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Al riguardo si fa presente che, attualmente, il tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente é pari a 1% [6].
[6] Cfr. provvedimento della BCE del 7 maggio 2009.
8. Regime contributivo delle stock option.
Con la Circ. 11 dicembre 2009, n. 123 e con il Msg. 12 ottobre 2010, n. 25602 sono state illustrate le novità introdotte - in materia di imponibilità fiscale e contributiva delle stock option - dal D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2009.
L’art. 82, comma 24-bis, del citato decreto ha - infatti - previsto, in deroga al principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, un regime di esenzione contributiva per i redditi di lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option, che si applica a tutte le azioni assegnate a partire dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008), indipendentemente dalla data di adozione dei piani azionari.
Si ricorda che, ai fini dell'applicabilità del regime esonerativo di cui trattasi:
il piano azionario non deve essere generalizzato; l'attuazione del piano deve essere subordinata al verificarsi delle condizioni in esso previste; il piano deve prevedere esclusivamente l'assegnazione di titoli azionari.
Per le modalità di recupero della contribuzione versata ma non dovuta sulle azioni assegnate dal 25 giugno 2008, si richiamano le istruzioni fornite nel citato Msg. 12 ottobre 2010, n. 25602.
Al riguardo si precisa che, ove le operazioni di recupero si riferiscono a lavoratori non più in forza alla data del 1 gennaio 2010, i datori di lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (DM10/V) [7] e, contestualmente, riproporre il flusso EMens del mese nel quale hanno provveduto al versamento della contribuzione, valorizzando il corretto imponibile.
[7] Ai fini della compilazione del DM10/V dovranno essere utilizzati i codici del quadro “D” “L480" o "L481"per i dirigenti ex Inpdai.
9. Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria.
Con Circ. 3 aprile 2007, n. 70, è stata illustrata la funzionalità del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile (Fondo Tesoreria) e sono state altresì fornite le istruzioni operative per il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie dalle disposizioni di cui ai commi 755 e successivi dell’art. 1, L. n. 296/2006.
Nel rispetto della previsione di cui all’ articolo 1, comma 4 del D.M. 30 gennaio 2007 - attuativo delle citate disposizioni - è stato in particolare chiarito che il versamento delle quote di TFR va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.
In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.
9.1 Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006.
Nella citata Circ. 3 aprile 2007, n. 70 è stato chiarito che per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti.
In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di inizio dell’attività.
È stato, altresì, precisato che le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di rivalutazione, che - per l’anno 2010 - è pari al 2,22%, calcolato fino alla data di effettivo versamento.
Le aziende che, al 31.12.2010, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UNIEMENS relativa al mese di febbraio 2011 (31 marzo 2011).
9.2. Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva.
Come noto, l’articolo 2120 del c.c. stabilisce che le quote annuali di trattamento di fine rapporto - ad eccezione di quella maturata nell'anno - devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento - al netto dell’imposta sostitutiva - deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.
Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.
Sulle somme oggetto di rivalutazione, va versata all’Erario l’imposta sostitutiva del 11% ex D.Lgs. n. 47/2000, che grava sul lavoratore.
I datori di lavoro possono conguagliare l’importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria entro il mese di “dicembre 2010”, salvo conguaglio da eseguirsi entro il mese di “febbraio 2011”.
Per individuarne l’ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite alla Tesoreria, avvalendosi dell’ultimo (o del penultimo) indice ISTAT. A tale riguardo, si fa presente che il coefficiente valido per il mese di ottobre 2010 è 2,354565.
9.2.1. Adempimenti a carico del datore di lavoro.
Con riferimento ai lavoratori per i quali nell’anno 2010 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ex art. 2120 c.c. (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda) e calcolare sulla stessa, con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate, l'imposta sostitutiva dell’11%.
L'importo di quest'ultima sarà recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva - sia all’atto del versamento dell’acconto che in altre ipotesi - potranno in ogni caso essere restituite (vedi successivo punto 10).
10. Modalità operative per la gestione del TFR al Fondo di Tesoreria dal periodo “gennaio 2010”.
La gestione del TFR al Fondo di Tesoreria sul flusso UNIEMENS, avviene attraverso la compilazione delle sezioni DENUNCIA INDIVIDUALE e DENUNCIA AZIENDALE, secondo le modalità descritte nel documento tecnico.
11. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio.
Nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione CUD, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, ivi incluse le quote retributive
da assoggettare allo sgravio sul II livello contrattuale [8], le erogazioni liberali ed i fringe benefit.
Si richiama l’attenzione dei datori di lavoro ad utilizzare - nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all’altra (anche per effetto di operazioni societarie) - gli appositi codici “TipoAssunzione” e “TipoCessazione” “2” e “2T”, con l’indicazione della matricola di provenienza.
Come indicato al precedente punto 1.1., dal 1° gennaio 2010, il datore di lavoro subentrante potrà gestire correttamente le variabili retributive utilizzando il nuovo elemento di “VarRetributive”, “InquadramentoLav”, valorizzando l’elemento “Matricola Azienda” con il codice dell’azienda di provenienza.
[8] Per il 2010, ai fini dello sgravio, occorre attendere la pubblicazione sulla GU del previsto D.M.
12. Recupero del contributo di solidarietà del 10% ex L. n. 166/1991 su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare.
Come noto [9], sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà previsto, nella misura del 10 per cento, dall'articolo 9-bis del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° giugno 1991, n. 166.
Si ricorda - con l’occasione - che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 252/2005, una percentuale pari all'1 per cento del gettito del predetto contributo di solidarietà confluisce presso l’apposito Fondo di garanzia - ex articolo 5 del D.Lgs. n. 80/1992 - istituito mediante evidenza contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS - apprestato contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata.
Nelle ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell’anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione - a partire dalle denunce riferite al periodo “gennaio 2010” - i datori di lavoro possono avvalersi dei seguenti nuovi codici causale:
Codice
Significato
L938
Rec.“contr.solidarietà 10% ex art.16, D.Lgs. n. 252/2005” per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS.
L939
Rec. di “contr.solidarietà 10% ex art. 16, D.Lgs. n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai”, per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31 dicembre 2002.
istituiti nell’Elemento “Denuncia Aziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito”, del flusso UNIEMENS.
[9] Cfr. Circ. 2 luglio 2007, n. 98.
13. Aliquote contributive anno 2011. Aggiornamento delle tabelle.
Al fine di fornire le prime indicazioni in merito agli aspetti contributivi dell’anno 2011, si allegano le aliquote riguardanti le aziende in genere. Al riguardo si fa presente che: nella predisposizione si è preso in considerazione il quadro normativo che, nel prossimo anno, dovrebbe delinearsi a legislazione vigente; eventuali novità, nonché l’aggiornamento e inserimento dei minimali contributivi, saranno oggetto di apposita successiva comunicazione; le tabelle riguardano le tipologie di aziende e di lavoratori dipendenti più ricorrenti; le stesse, quindi, non esauriscono tutte le fattispecie possibili in relazione a particolari inquadramenti aziendali e situazioni soggettive dei lavoratori.
Il Direttore generale
Nori
Allegato 1 (2)
(2) Allegato di prossimo inserimento.
Allegato 2 (3)
(3) Allegato di prossimo inserimento.
D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 6
D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3-ter
D.M. 7 ottobre 1993
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2
Conguaglio di fine anno 2010 dei contributi previdenziali e assistenziali. Aliquote contributive per l’anno 2011.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Ai
Presidenti dei comitati provinciali
Premessa
L'approssimarsi della fine dell'anno solare segna, in genere, il momento in cui, per i datori di lavoro, occorre effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali. Per effetto di talune normative particolari, infatti, può essere necessario:
pervenire a una precisa quantificazione dell'imponibile contributivo (art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997); applicare con esattezza le aliquote correlate all'imponibile stesso; imputare, all'anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio 2011.
Di seguito si elencano le singole fattispecie:
1. variabili della retribuzione ( D.M. 7 ottobre 1993);
2. massimale contributivo e pensionabile art. 2, comma 18 della L. n. 335/1995;
3. contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della L. n. 438/1992;
4. conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;
5. “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d'imposta (art. 51, comma 3 del TUIR);
6. auto aziendali;
7. prestiti ai dipendenti;
8. conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
9. rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
10. operazioni societarie.
Termine per l’effettuazione del conguaglio.
In attuazione a quanto contenuto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2010” (scadenza 17 gennaio 2011), anche con quella di competenza del mese di “gennaio 2011” (scadenza 16 febbraio 2011), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.
Considerato, peraltro, che - con effetto dall’anno 2007 - le suddette operazioni possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di “febbraio 2011” (scadenza 16 marzo 2011), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2011.
Riguardo ad alcune categorie di dipendenti pubblici ovvero al personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato, si fa presente che la sistemazione della maggiorazione del 18 per cento prevista dall’art. 22 della L. n. 177/1976 potrà avvenire anche con la denuncia del mese di “febbraio 2011” (scadenza 16 marzo 2011).
1. Elementi variabili della retribuzione ( D.M. 7 ottobre 1993).
La citata delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993 ha stabilito che, qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione. Gli eventi o elementi considerati sono:
- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;
- indennità riposi per allattamento;
- giornate retribuite per donatori sangue;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali (non a zero ore).
Agli eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche la indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti ed i congedi parentali in genere.
Tra le variabili retributive l’Istituto ha, altresì, ricompreso [1] i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa.
Mentre, quindi, non occorre operare alcun accorgimento se l’assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre, se la stessa avviene a dicembre ed i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, occorre evidenziare l’evento nel flusso UNIEMENS.
Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del mese di dicembre 2010, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2011, vanno evidenziati nel flusso UNIEMENS valorizzando l’elemento “VarRetributive” di “DenunciaIndividuale”, allo scopo integrato, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento ed in diminuzione ed anche gli “imponibili negativi” con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.
Si ricorda che, ai fini della imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2010), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2011, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare.
Anche ai fini della certificazione CUD/2011 e della dichiarazione 770/2011, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell’imponibile dell’anno 2010.
Si ribadisce che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18% ex art. 22, L. n. 177/1976), deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.
1.1 Compilazione flusso Uniemens.
Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione nonché per gli imponibili negativi, con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute - a livello individuale - deve essere compilato l’elemento “VarRetributive” di “DenunciaIndividuale” all’uopo integrato, secondo le modalità contenute nel documento tecnico, cui - quindi - si rimanda.
Esempio di variabile riferita all’ipotesi di assunzione nel mese di Dicembre.
Si ipotizzi il caso di un impiegato assunto il 18 dicembre 2010, ad elaborazione delle paghe riferite al mese di dicembre ormai chiusa, il cui rateo di retribuzione sia pari a € 500,00.
L’evento “Assunzione” viene contabilizzato nella busta paga di gennaio 2011, nella quale la retribuzione imponibile di gennaio pari, ad esempio, a € 1.500,00 sarà aumentata dell’importo di € 500,00 (per rateo del mese di dicembre), per un totale di € 2.000,00.
Per quanto attiene al flusso UNIEMENS, per il lavoratore in questione - entro la fine del mese di febbraio 2011 - devono essere trasmesse due denunce:
- la prima, riferita a dicembre 2010, nella quale saranno valorizzati, oltre agli elementi identificativi del lavoratore (“CFLavoratore”, “Cognome”, “Nome”, “Qualifica1”, “Qualifica2”, “Qualifica3”, “TipoContribuzione”, “CodiceComune”, “CodiceContratto”) anche gli elementi “Assunzione” (“GiornoAssunzione” e “TipoAssunzione”), “Imponibile” con valore pari a zero e “Settimana” (“IdSettimana” e “TipoCopertura”);
- la seconda, riferita a gennaio 2011, nella quale, nell’elemento “Imponibile”, sarà riportato il valore di € 2.000 assoggettato al regime contributivo in vigore per l’anno 2011, mentre - nell’elemento "VarRetributive”,"AnnoMeseVarRetr” - sarà riportato 2010-12, nella “CausaleVarRetr” la causale AUMIMP e in “ImponibileVarRetr” il valore € 500.
[1] Cfr. Circ. 7 dicembre 2005, n. 117.
2. Massimale art. 2, comma 18 della L. 8 agosto 1995, n. 335.
Come noto, l'art. 2, comma 18 della L. n. 335/1995, ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 23 della legge n. 335/1995, così come interpretato dall’art. 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con L. 27 novembre 2001, n. 417. Tale massimale - pari, l'anno 2010, a € 92.147,00 - deve essere rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.
Lo stesso trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della L. n. 438/1992.
Si rammenta che: il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti retribuito solo in parte; nel caso di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini della applicazione del massimale. Pertanto il dipendente è tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione CUD rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva;
in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta; nel caso di coesistenza nell’anno di rapporti di lavoro subordinato e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l’iscrizione alla Gestione Separata ex lege n. 335/1995, ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.
2.1 Modalità operative per la gestione del massimale ex lege n. 335/1995 dal periodo “gennaio 2010”.
- Compilazione flusso Uniemens
Da “gennaio 2010”, per i lavoratori dipendenti soggetti al massimale di cui all’articolo 2, comma 18 della L. n. 335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, NON deve essere più utilizzato il “tipo Contribuzione” “98” con l’invio di due denunce per lo stesso mese, come avveniva per l’Emens. L’imponibile da riportare nel relativo elemento “Imponibile” di “Denuncia Individuale”, “Dati Retributivi”, deve essere indicato nel limite del massimale, mentre la parte eccedente il massimale deve essere riportata nell’elemento “EccedenzaMassimale” di “DatiParticolari” con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l’elemento “EccedenzaMassimale”
Ai fini della compilazione del flusso, si rinvia a quanto illustrato nel documento tecnico.
3. Contributo aggiuntivo IVS 1% (art. 3-ter della L. 14 novembre 1992, n. 438).
L'art. 3-ter della L. n. 438/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6 della L. 11 marzo 1988, n. 67.
Per l'anno 2010, tale limite è risultato pari a € 42.364,00 annui, corrispondenti a € 3.530,00 mensili.
Si ribadisce che, ai fini del versamento del contributo in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio, può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo.
Le operazioni di conguaglio si rendono, altresì, necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nell'anno. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista certificazione CUD (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.
Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.
Qualora a dicembre 2010 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.
3.1 Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo 1% dal periodo “gennaio 2010”.
Ai fini delle operazioni di conguaglio, si precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2011, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2010 di € 42.364,00. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2011.
Per gestire la contribuzione aggiuntiva di 1% ex lege n. 438/1992, a livello individuale, deve essere compilato l’elemento “ContribuzioneAggiuntiva” di “DatiRetributivi”, all’uopo integrato, secondo le modalità illustrate nel documento tecnico.
4. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con l’Istituto, nel ribadire il principio che il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, ha precisato [2] che possono essere monetizzate, vale a dire sostituite con apposita indennità:
- le ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003);
- le ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di riferimento;
- le settimane o i giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al “periodo minimo” legale.
Quanto, invece, alle quattro settimane di ferie considerate dal legislatore, il Dicastero ha chiarito che le stesse, ove non godute entro il termine dei diciotto mesi successivi all’anno di maturazione, ovvero nel diverso e più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva [3], potranno essere fruite dal lavoratore anche successivamente, ove il datore di lavoro a ciò acconsenta. Ciò a norma dell’art. 2109 del c.c. il quale, appunto, dispone che il “momento di godimento delle ferie è stabilito dal datore di lavoro che deve tener conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore”, ferme restando le conseguenze sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 66/2003.
Con riguardo all’adempimento dell’obbligo contributivo per le somme corrisposte o dovute per indennità sostitutiva delle ferie, si confermano le istruzioni fornite nel tempo dall’Istituto, che - sul piano del momento impositivo e della collocazione temporale dei contributi - possono così sintetizzarsi:
- in presenza di una previsione legale ovvero contrattuale collettiva che regolamenta il termine massimo di fruizione delle ferie, la scadenza dell’obbligazione contributiva per il compenso per ferie non godute - e quindi la relativa collocazione temporale dei contributi - coincide necessariamente con il predetto termine legale o contrattuale. Ne consegue che il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincidono con il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle stesse o con il più ampio termine contrattuale;
- i datori di lavoro sono, quindi, tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza anche l’importo corrispondente al compenso ferie non godute, sebbene non ancora realmente corrisposto in ragione dell’espresso divieto di cui al comma 2 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003. Detto criterio si applica anche ai periodi di ferie ulteriori rispetto alle quattro settimane minime di legge;
- nel caso in cui le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo al versamento dei contributi saranno applicati i principi contenuti nella Circ. 15 gennaio 2002, n. 15.
L’ipotesi di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi [4].
[2] Cfr. risposta ad una istanza di interpello, nota 26 ottobre 2006, n. 25/I/0005221.
[3] Sul punto l’art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003, fa espressamente salvo “quanto previsto dalla contrattazione collettiva”.
[4] Cfr. Msg. 13 giugno 2001, n. 101.
4.1. Ferie godute successivamente all’assolvimento degli obblighi contributivi.
L’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse [5].
Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo. In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (ovvero del mese, dal 1° gennaio 2005) al quale era stato imputato.
[5] Cfr. Circ. 7 ottobre 1999, n. 186.
4.2. Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute dal periodo “gennaio 2010”.
Il flusso UNIEMENS consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull’indennità per il compenso ferie dal 1° gennaio 2005. Conseguentemente, la procedura per il recupero della contribuzione è stata notevolmente semplificata, in quanto - attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE - si consente al datore di lavoro, al momento della eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l’imponibile dell’anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.
Per le modalità di compilazione del flusso, si rinvia a quanto all’uopo illustrato nel documento tecnico.
5. Fringe benefits (art. 51, comma 3 del TUIR).
L'art. 51 comma 3 del TUIR, D.P.R. n. 917/1986 stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23 e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
Per la determinazione del predetto limite si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di € 258,23, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati (ciò, diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).
Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
- porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefit dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a € 258,23 nel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;
- provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.
6. Auto aziendali ad uso promiscuo (art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.
Ai fini della quantificazione forfetaria dell’utilizzo in forma privata dell’autovettura - di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore - il TUIR (art. 51, comma 4, lettera a) dispone che tale calcolo sia effettuato sulla base di una percorrenza annua totale dell’auto di 15.000 km e riferendone una parte di essi all’uso privato; la percentuale prevista dalla norma è 30% (15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit).
7. Prestiti ai dipendenti (art. 51, comma 4, lett. b) del TUIR.
Si rammenta che ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (art. 51, comma 4, lett. b) del TUIR) si deve assumere il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Al riguardo si fa presente che, attualmente, il tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente é pari a 1% [6].
[6] Cfr. provvedimento della BCE del 7 maggio 2009.
8. Regime contributivo delle stock option.
Con la Circ. 11 dicembre 2009, n. 123 e con il Msg. 12 ottobre 2010, n. 25602 sono state illustrate le novità introdotte - in materia di imponibilità fiscale e contributiva delle stock option - dal D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2009.
L’art. 82, comma 24-bis, del citato decreto ha - infatti - previsto, in deroga al principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, un regime di esenzione contributiva per i redditi di lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option, che si applica a tutte le azioni assegnate a partire dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008), indipendentemente dalla data di adozione dei piani azionari.
Si ricorda che, ai fini dell'applicabilità del regime esonerativo di cui trattasi:
il piano azionario non deve essere generalizzato; l'attuazione del piano deve essere subordinata al verificarsi delle condizioni in esso previste; il piano deve prevedere esclusivamente l'assegnazione di titoli azionari.
Per le modalità di recupero della contribuzione versata ma non dovuta sulle azioni assegnate dal 25 giugno 2008, si richiamano le istruzioni fornite nel citato Msg. 12 ottobre 2010, n. 25602.
Al riguardo si precisa che, ove le operazioni di recupero si riferiscono a lavoratori non più in forza alla data del 1 gennaio 2010, i datori di lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (DM10/V) [7] e, contestualmente, riproporre il flusso EMens del mese nel quale hanno provveduto al versamento della contribuzione, valorizzando il corretto imponibile.
[7] Ai fini della compilazione del DM10/V dovranno essere utilizzati i codici del quadro “D” “L480" o "L481"per i dirigenti ex Inpdai.
9. Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria.
Con Circ. 3 aprile 2007, n. 70, è stata illustrata la funzionalità del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile (Fondo Tesoreria) e sono state altresì fornite le istruzioni operative per il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie dalle disposizioni di cui ai commi 755 e successivi dell’art. 1, L. n. 296/2006.
Nel rispetto della previsione di cui all’ articolo 1, comma 4 del D.M. 30 gennaio 2007 - attuativo delle citate disposizioni - è stato in particolare chiarito che il versamento delle quote di TFR va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.
In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.
9.1 Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006.
Nella citata Circ. 3 aprile 2007, n. 70 è stato chiarito che per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti.
In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di inizio dell’attività.
È stato, altresì, precisato che le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di rivalutazione, che - per l’anno 2010 - è pari al 2,22%, calcolato fino alla data di effettivo versamento.
Le aziende che, al 31.12.2010, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UNIEMENS relativa al mese di febbraio 2011 (31 marzo 2011).
9.2. Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva.
Come noto, l’articolo 2120 del c.c. stabilisce che le quote annuali di trattamento di fine rapporto - ad eccezione di quella maturata nell'anno - devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento - al netto dell’imposta sostitutiva - deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.
Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.
Sulle somme oggetto di rivalutazione, va versata all’Erario l’imposta sostitutiva del 11% ex D.Lgs. n. 47/2000, che grava sul lavoratore.
I datori di lavoro possono conguagliare l’importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria entro il mese di “dicembre 2010”, salvo conguaglio da eseguirsi entro il mese di “febbraio 2011”.
Per individuarne l’ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite alla Tesoreria, avvalendosi dell’ultimo (o del penultimo) indice ISTAT. A tale riguardo, si fa presente che il coefficiente valido per il mese di ottobre 2010 è 2,354565.
9.2.1. Adempimenti a carico del datore di lavoro.
Con riferimento ai lavoratori per i quali nell’anno 2010 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ex art. 2120 c.c. (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda) e calcolare sulla stessa, con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate, l'imposta sostitutiva dell’11%.
L'importo di quest'ultima sarà recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva - sia all’atto del versamento dell’acconto che in altre ipotesi - potranno in ogni caso essere restituite (vedi successivo punto 10).
10. Modalità operative per la gestione del TFR al Fondo di Tesoreria dal periodo “gennaio 2010”.
La gestione del TFR al Fondo di Tesoreria sul flusso UNIEMENS, avviene attraverso la compilazione delle sezioni DENUNCIA INDIVIDUALE e DENUNCIA AZIENDALE, secondo le modalità descritte nel documento tecnico.
11. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio.
Nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione CUD, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, ivi incluse le quote retributive
da assoggettare allo sgravio sul II livello contrattuale [8], le erogazioni liberali ed i fringe benefit.
Si richiama l’attenzione dei datori di lavoro ad utilizzare - nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all’altra (anche per effetto di operazioni societarie) - gli appositi codici “TipoAssunzione” e “TipoCessazione” “2” e “2T”, con l’indicazione della matricola di provenienza.
Come indicato al precedente punto 1.1., dal 1° gennaio 2010, il datore di lavoro subentrante potrà gestire correttamente le variabili retributive utilizzando il nuovo elemento di “VarRetributive”, “InquadramentoLav”, valorizzando l’elemento “Matricola Azienda” con il codice dell’azienda di provenienza.
[8] Per il 2010, ai fini dello sgravio, occorre attendere la pubblicazione sulla GU del previsto D.M.
12. Recupero del contributo di solidarietà del 10% ex L. n. 166/1991 su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare.
Come noto [9], sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà previsto, nella misura del 10 per cento, dall'articolo 9-bis del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° giugno 1991, n. 166.
Si ricorda - con l’occasione - che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 252/2005, una percentuale pari all'1 per cento del gettito del predetto contributo di solidarietà confluisce presso l’apposito Fondo di garanzia - ex articolo 5 del D.Lgs. n. 80/1992 - istituito mediante evidenza contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS - apprestato contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata.
Nelle ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell’anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione - a partire dalle denunce riferite al periodo “gennaio 2010” - i datori di lavoro possono avvalersi dei seguenti nuovi codici causale:
Codice
Significato
L938
Rec.“contr.solidarietà 10% ex art.16, D.Lgs. n. 252/2005” per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS.
L939
Rec. di “contr.solidarietà 10% ex art. 16, D.Lgs. n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai”, per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31 dicembre 2002.
istituiti nell’Elemento “Denuncia Aziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito”, del flusso UNIEMENS.
[9] Cfr. Circ. 2 luglio 2007, n. 98.
13. Aliquote contributive anno 2011. Aggiornamento delle tabelle.
Al fine di fornire le prime indicazioni in merito agli aspetti contributivi dell’anno 2011, si allegano le aliquote riguardanti le aziende in genere. Al riguardo si fa presente che: nella predisposizione si è preso in considerazione il quadro normativo che, nel prossimo anno, dovrebbe delinearsi a legislazione vigente; eventuali novità, nonché l’aggiornamento e inserimento dei minimali contributivi, saranno oggetto di apposita successiva comunicazione; le tabelle riguardano le tipologie di aziende e di lavoratori dipendenti più ricorrenti; le stesse, quindi, non esauriscono tutte le fattispecie possibili in relazione a particolari inquadramenti aziendali e situazioni soggettive dei lavoratori.
Il Direttore generale
Nori
Allegato 1 (2)
(2) Allegato di prossimo inserimento.
Allegato 2 (3)
(3) Allegato di prossimo inserimento.
D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 6
D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3-ter
D.M. 7 ottobre 1993
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2
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