SANZIONI AMMINISTRATIVE – VIOLAZIONE COD. STRADA - TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE AL MOMENTO DELL’INFRAZIONE SOSPENSIONE IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AL VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO - ESCLUSIONE
"Il termine entro cui il proprietario di un veicolo deve comunicare, ai sensi dell'art. 126-bis, secondo comma, quarto periodo, cod. strada, all'organo di polizia procedente, i dati del conducente al momento della commessa violazione non è sospeso in attesa della definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, né l’annullamento del predetto verbale esclude la sanzione dell'art. 180, ottavo comma, cod. strada, stante l’autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali, attiene ad un obbligo di collaborazione nell’accertamento degli illeciti stradali, che rileva in se stesso".
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