Le somme guadagnate partecipando a scommesse e ad altri passatempi su Internet, per esempio attraverso un casinò in Rete, sono redditi diversi, quindi tassati per intero, da riportare nel modello Unico e soggetti agli obblighi di monitoraggio.
In particolare, quest’ultimo adempimento, che comporta la segnalazione delle vincite nel modulo RW, scatta nel caso in cui il contribuente-scommettitore, per accedere al gioco online, si appoggi a un conto corrente estero infruttifero la cui consistenza superi i 10mila euro alla fine del periodo d’imposta, e se, nello stesso arco di tempo, i movimenti registrati oltrepassino questa stessa soglia. Sono questi, in sintesi, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 141/E diffusa oggi, che si sofferma sulle corrette modalità di tassazione delle vincite online.
In particolare, il documento di prassi precisa che i ricavi ottenuti giocando sul web, per esempio accedendo a un casinò in Rete, rientrano nel novero dei redditi diversi, così come, più in generale, le vincite delle lotterie e dei concorsi a premio. Di conseguenza, questi importi sono tassati per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione e, quindi, non tenendo conto delle spese sostenute per la loro produzione, a partire dalla quota di partecipazione al gioco. Inoltre, se le somme incassate non sono erogate da un sostituto d’imposta che applica la ritenuta alla fonte, è compito del vincitore indicarle nella dichiarazione dei redditi e, più precisamente, nel rigo RL15 del quadro RL di Unico.
Sul fronte del monitoraggio fiscale, la risoluzione spiega che, se il contribuente si appoggia a un conto corrente estero infruttifero per accedere al gioco online, questo costituisce un’attività finanziaria soggetta al monitoraggio da segnalare nel modulo RW, potendo generare redditi di fonte estera imponibili in Italia. Questo però a due condizioni: che il conto abbia una consistenza di oltre 10mila euro alla fine del periodo d’imposta e che i movimenti effettuati nello stesso arco di tempo superino questa stessa soglia.
Nel dettaglio, il giocatore dovrà compilare la sezione II del modulo RW, riportando il saldo del conto estero al 31 dicembre e barrando la colonna 4 per evidenziare che non ricava interessi. Ancora, sempre nell’RW va riempita la sezione III per indicare sia i versamenti fatti dal nostro Paese sul conto estero, sia i trasferimenti su un conto italiano intestato al contribuente. Al contrario, sfuggono agli obblighi di monitoraggio i pagamenti fatti per acquistare beni o per affrontare spese correnti sfruttando le disponibilità finanziarie all’estero.
Fonte: Agenzie delle Entrate
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