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domenica 13 febbraio 2011

Indicazioni della commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro - correlato - D.ssa Silvana Toriello

INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO (ARTICOLI 6, COMMA 8, LETTERA M-QUATER, E 28, COMMA 1 BIS, D.LGS. N. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI), CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO DEL 18.11.2010


La valutazione dei rischi, obbligo fondamentale del datore di lavoro in materia di sicurezza , ha ad oggetto 'tutti i rischi' per la salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, compresi quelli 'immateriali' come quelli che riguardano lo stress lavoro-correlato. Questo sottolinea la circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, firmata il 18 novembre 2010 dal direttore generale della Tutela delle condizioni di lavoro, Giuseppe Umberto Mastropietro, sulla valutazione dello stress lavoro-correlato che di seguito si riporta. Il 31 dicembre 2010 decorre, infatti, il termine ultimo per l'elaborazione del documento di valutazione del rischio stress lavoro correlato, per tutte le aziende pubbliche e private .La circolare riprende le indicazioni della Commissione consultiva istituita dal Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, organo tripartito presieduto dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali nel quale sono rappresentate le amministrazioni centrali competenti in materia, le Regioni e le parti sociali.
La valutazione dello stress lavoro-correlato comprende una fase necessaria (la valutazione preliminare); l'altra eventuale, da porre in essere allorchè la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.
La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori "oggettivi e verificabili" in riferimento a: eventi sentinella (come indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori); fattori di contenuto del lavoro  (come ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti); fattori di contesto del lavoro (come ruolo nell'ambito organizzativo, autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro).
Se dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio, il datore di lavoro  è tenuto solo a rappresentarlo nel Documento di Valutazione del Rischio (Dvr) e a prevedere un monitoraggio. Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere appositi interventi, si dovrà procedere alla pianificazione e all'adozione di opportuni correttivi.

(Dr.ssa Silvana Toriello)






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