LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nella odierna seduta del 10 febbraio 2011: Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Visto l'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, su richiesta delle Regioni o direttamente, il Ministero della sanita' elabori apposite linee-guida in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento; Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 maggio 1998 recante «Linee-guida del Ministro della sanita' per le attivita' di riabilitazione» (Rep. Atti n. 457); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 di «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» che colloca i trattamenti di riabilitazione sia nel livello dell'assistenza ospedaliera sia nel livello dell'assistenza territoriale, domiciliare, ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale; Visto il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 che afferma la necessita' di costituire un sistema di interrelazioni tra servizi e operatori volto a rispondere in maniera coordinata e continuativa alla molteplicita' dei-bisogni espressi dalle persone disabili e che prevede la possibilita' di procedere ad una rielaborazione delle linee guida ministeriali per le attivita' di riabilitazione approvate con il predetto Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del 7 maggio 1998; Vista la nota in data 21 dicembre 2010, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini del perfezionamento di un apposito accordo in questa Conferenza, il documento concernente «Piano d'indirizzo per la riabilitazione»; Considerato che, in data 5 gennaio 2011, la proposta di accordo di cui trattasi e' stata inoltrata alle Regioni ed alle Province autonome; Rilevato che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 25 gennaio 2011, sono state concordate talune modifiche del documento in esame; Vista la nota del 31 gennaio 2011 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la versione definitiva dello schema di accordo in oggetto che recepisce le modifiche concordate nel corso della predetta riunione; Vista la lettera in data 3 febbraio 2011 con la quale la predetta definitiva versione della proposta di accordo di cui trattasi e' stata diramata alle Regioni e alle Province autonome; Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Sancisce accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini: Premesso che: presso il Ministero della salute e' stato istituito un Gruppo di lavoro sulla riabilitazione, presieduto dal Sottosegretario di Stato On.le Francesca Martini e costituito da rappresentanti del Ministero della salute, delle Regioni, delle Societa' scientifiche. degli IRCCS e da esperti della materia; il documento elaborato dal suddetto Gruppo di lavoro, contenente un «Piano d'indirizzo sulla riabilitazione», all'interno di un approccio globale alla gestione dei servizi sanitari garantito dal «governo clinico», fornisce indicazioni sui criteri ed i requisiti dei vari setting riabilitativi che consentano di stabilirne l'appropriatezza d'uso in base alle risorse a disposizione; Ritenuto necessario: promuovere l'utilizzo di un «percorso assistenziale integrato» per le persone con disabilita' e, nell'ambito di questo, la definizione di un Progetto riabilitativo individuale (PRI), che definisca la prognosi, le aspettative e le priorita' del paziente e dei suoi familiari applicando i parametri di menomazione, limitazione di attivita' e restrizione di partecipazione sociale elencati nella International Classification of Function (ICF); individuare le principali caratteristiche dei diversi setting assistenziali; garantire alla persona con disabilita' un percorso riabilitativo unico integrato all'interno della rete riabilitativa. individuando le dimensioni che, opportunamente combinate. permettono di individuare il setting piu' appropriato in relazione alla fase del percorso di cura e prevedendo l'utilizzo di adeguati strumenti di valutazione per monitorare, in ambito dipartimentale, le fasi di passaggio tra i diversi setting riabilitativi; Si conviene che: 1. E' approvato il «Piano di indirizzo per la riabilitazione», Allegato sub A, parte integrante del presente atto, ferma restando l'autonomia delle regioni e delle province autonome nell'adottare le soluzioni organizzative piu' idonee in relazione alle esigenze della propria programmazione. 2. Vanno promosse a livello nazionale iniziative adeguate di osservazione e monitoraggio delle fasi di implementazione del Piano di indirizzo per la riabilitazione da parte delle amministrazioni regionali. 3. Dalle attivita' previste dal suddetto Piano non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Roma, 10 febbraio 2011 Il presidente: Fitto Il segretario: Siniscalchi
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