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lunedì 7 marzo 2011

Ministero dell'economia e delle finanze DECRETO 21 febbraio 2011 Avvio a regime del sistema di trasmissione telematica dei dati delle ricette del SSN da parte dei medici prescrittori, presso le regioni Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Abruzzo, Campania, Molise, Piemonte, Calabria, Liguria, Basilicata e la provincia Autonoma di Bolzano. (11A02987) (G.U. Serie Generale n. 53 del 5 marzo 2011)

 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e  successive  modificazioni   ed   integrazioni   (Sistema   tessera
sanitaria) ed, in particolare, il comma 5-bis,  introdotto  dall'art.
1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  concernente  il
collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del  Servizio
sanitario nazionale (S.S.N.) e la ricetta elettronica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio  2008,
attuativo del comma  5-bis  del  citato  art.  50,  concernente,  tra
l'altro, i dati delle ricette e le relative modalita' di trasmissione
telematica da parte dei medici prescrittori del S.S.N. al Sistema  di
accoglienza  centrale  (SAC)  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e la ricetta elettronica; 
  Visto l'art. 11, comma 16 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con
il quale, tra l'altro,  sono  state  introdotte  ulteriori  modalita'
tecniche  da  rendere  disponibili  ai  medici  per  la  trasmissione
telematica delle ricette e  la  ricetta  elettronica,  attraverso  il
Sistema tessera sanitaria; 
  Visto  l'art.  1  del  decreto  2  febbraio   2009   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo  2009,
attuativo del comma 5-bis del citato art. 50, il quale prevede che: 
    l'avvio  sperimentale  delle  attivita'  realizzative  in  ambito
regionale delle disposizioni di cui al citato decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 26  marzo  2008,  e'  definito  attraverso
accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze,  il
Ministero della salute e  le  singole  regioni,  tenuto  conto  degli
eventuali progetti regionali di cui all'art. 4 del  medesimo  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008; 
    in relazione ai  predetti  accordi,  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e' comunicata la fine della sperimentazione e entrata a
regime delle procedure in ogni singola regione; 
  Visti  gli  accordi  collettivi  nazionali  vigenti  con  i  medici
convenzionati con il S.S.N., siglati  il  27  maggio  2009,  i  quali
prevedono, tra l'altro, che, dal  momento  dell'avvio  a  regime  del
sistema tessera sanitaria-collegamento  in  rete  dei  medici-ricetta
elettronica, formalizzato dagli accordi con la  singola  regione,  il
medico in rapporto di convenzione con il S.S.N. e' tenuto al puntuale
rispetto degli adempimenti di cui al citato  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 26 marzo  2008  e  che  la  corrispondente
sanzione in caso di inadempienza, documentata attraverso le verifiche
del sistema tessera sanitaria, sia applicata dalla competente azienda
sanitaria; 
  Visto  il  decreto  14  luglio  2010,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, attuativo del citato  decreto  2
febbraio 2009, il quale prevede: 
    la data di avvio a regime del  sistema  regionale  della  regione
Lombardia, per la trasmissione telematica dei dati  delle  ricette  a
carico del S.S.N. da parte dei medici prescrittori regionali; 
    ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai  citati  accordi
collettivi nazionali  vigenti  con  i  medici  convenzionati  con  il
S.S.N.,  che  l'inadempienza  da  parte  di   ogni   singolo   medico
prescrittore convenzionato si verifica nel caso  in  cui  le  ricette
prescritte e trasmesse telematicamente a partire dalla data di  avvio
a regime, siano, su base mensile, inferiori all'80% del totale  delle
ricette compilate dal medesimo medico,  per  le  quali  risultano  al
Sistema  tessera  sanitaria  erogate  le  relative   prestazioni   di
farmaceutica e specialistica ambulatoriale; 
  Vista  la  nota  n.  3156  del  28  gennaio  2011   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, concernente  la  condivisione  con  la
regione Valle d'Aosta, il Ministero della salute e la SOGEI: 
    della data di avvio a regime, dal 1° aprile 2011, per la  regione
Valle d'Aosta del proprio sistema informativo regionale, riconosciuto
conforme ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la  trasmissione  telematica
dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori; 
    ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai  citati  accordi
collettivi nazionali  vigenti  con  i  medici  convenzionati  con  il
S.S.N., che i casi di inadempienza da parte di  ogni  singolo  medico
prescrittore regionale convenzionato, siano definiti  secondo  quanto
previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010; 
  Vista  la  nota  n.  1773  del  20  gennaio  2011   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, concernente la lettera  verbale  della
riunione  tenutasi  il  17  dicembre  2010,   presso   il   Ministero
dell'economia  e   delle   finanze,   con   la   partecipazione   dei
rappresentanti della  regione  Emilia-Romagna,  del  Ministero  della
salute e di SOGEI, nel corso della quale: 
    e' stata fissata la data di avvio a regime, dal 1°  maggio  2011,
per  la  regione  Emilia-Romagna  del  proprio  sistema   informativo
regionale, riconosciuto conforme ai sensi dell'art.  4  del  medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo  2008  per
la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici
prescrittori; 
    ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai  citati  accordi
collettivi nazionali  vigenti  con  i  medici  convenzionati  con  il
S.S.N., si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte  di  ogni
singolo medico prescrittore regionale convenzionato,  siano  definiti
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del  citato  decreto  14
luglio 2010; 
  Vista  la  nota  n.  16445  del  10  febbraio  2011  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, concernente la lettera  verbale  della
riunione  tenutasi  il  20  gennaio   2011,   presso   il   Ministero
dell'economia  e   delle   finanze,   con   la   partecipazione   dei
rappresentanti della regione Abruzzo, del Ministero della salute e di
SOGEI, nel corso della quale: 
    e' stata fissata la data di avvio a regime, dal 1°  luglio  2011,
per la  regione  Abruzzo  delle  procedure  di  cui  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  26  marzo  2008   per   la
trasmissione telematica dei dati delle ricette da  parte  dei  medici
prescrittori; 
    ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai  citati  accordi
collettivi nazionali  vigenti  con  i  medici  convenzionati  con  il
S.S.N., si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte  di  ogni
singolo medico prescrittore regionale convenzionato,  siano  definiti
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del  citato  decreto  14
luglio 2010; 
  Vista  la  nota  n.  3157  del  19  gennaio  2011   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, concernente la lettera  verbale  della
riunione  tenutasi  il  17  dicembre  2010,   presso   il   Ministero
dell'economia  e   delle   finanze,   con   la   partecipazione   dei
rappresentanti della regione Campania, del Ministero della  salute  e
di SOGEI, nel corso della quale: 
    e' stata fissata la data di avvio a regime, dal 1°  luglio  2011,
per la regione  Campania  delle  procedure  di  cui  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  26  marzo  2008   per   la
trasmissione telematica dei dati delle ricette da  parte  dei  medici
prescrittori; 
    ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai  citati  accordi
collettivi nazionali  vigenti  con  i  medici  convenzionati  con  il
S.S.N., si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte  di  ogni
singolo medico prescrittore regionale convenzionato,  siano  definiti
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del  citato  decreto  14
luglio 2010; 
  Vista  la  nota  n.  19136  del  10  febbraio  2011  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, concernente la lettera  verbale  della
riunione  tenutasi  il  20  gennaio   2011,   presso   il   Ministero
dell'economia  e   delle   finanze,   con   la   partecipazione   dei
rappresentanti della regione Molise, del Ministero della salute e  di
SOGEI, nel corso della quale: 
    e' stata fissata la data di avvio a regime, dal 1°  luglio  2011,
per  la  regione  Molise  delle  procedure  di  cui  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  26  marzo  2008   per   la
trasmissione telematica dei dati delle ricette da  parte  dei  medici
prescrittori; 
    ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai  citati  accordi
collettivi nazionali  vigenti  con  i  medici  convenzionati  con  il
S.S.N., si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte  di  ogni
singolo medico prescrittore regionale convenzionato,  siano  definiti
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del  citato  decreto  14
luglio 2010; 
  Vista  la  nota  n.  3153  del  19  gennaio  2011   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, concernente la lettera  verbale  della
riunione  tenutasi  il  17  dicembre  2010,   presso   il   Ministero
dell'economia  e   delle   finanze,   con   la   partecipazione   dei
rappresentanti della regione Piemonte, del Ministero della  salute  e
di SOGEI, nel corso della quale: 
    e' stata fissata la data di avvio a regime, dal 1°  luglio  2011,
per la regione  Piemonte  delle  procedure  di  cui  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  26  marzo  2008   per   la
trasmissione telematica dei dati delle ricette da  parte  dei  medici
prescrittori; 
    ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai  citati  accordi
collettivi nazionali  vigenti  con  i  medici  convenzionati  con  il
S.S.N., si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte  di  ogni
singolo medico prescrittore regionale convenzionato,  siano  definiti
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del  citato  decreto  14
luglio 2010; 
  Vista  la  nota  n.  19004  del  10  febbraio  2011  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, concernente la lettera  verbale  della
riunione  tenutasi  il  20  gennaio   2011,   presso   il   Ministero
dell'economia  e   delle   finanze,   con   la   partecipazione   dei
rappresentanti della provincia autonoma  di  Bolzano,  del  Ministero
della salute e di SOGEI, nel corso della quale: 
    e' stata fissata la data di avvio a regime, dal 1°  luglio  2011,
per la provincia autonoma  di  Bolzano  delle  procedure  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo  2008  per
la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici
prescrittori; 
    ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai  citati  accordi
collettivi nazionali  vigenti  con  i  medici  convenzionati  con  il
S.S.N., si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte  di  ogni
singolo medico prescrittore regionale convenzionato,  siano  definiti
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del  citato  decreto  14
luglio 2010; 
  Vista  la  nota  n.  19518  del  10  febbraio  2011  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, concernente la lettera  verbale  della
riunione  tenutasi  il  20  gennaio   2011,   presso   il   Ministero
dell'economia  e   delle   finanze,   con   la   partecipazione   dei
rappresentanti della regione Calabria, del Ministero della  salute  e
di SOGEI, nel corso della quale: 
    e' stata fissata la data di avvio  a  regime,  dal  1°  settembre
2011, per la regione Calabria delle procedure di cui al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  26  marzo  2008   per   la
trasmissione telematica dei dati delle ricette da  parte  dei  medici
prescrittori; 
    ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai  citati  accordi
collettivi nazionali  vigenti  con  i  medici  convenzionati  con  il
S.S.N., si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte  di  ogni
singolo medico prescrittore regionale convenzionato,  siano  definiti
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del  citato  decreto  14
luglio 2010; 
  Vista  la  nota  n.  3159  dell'8  febbraio  2011   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, concernente la lettera  verbale  della
riunione  tenutasi  il  17  dicembre  2010,   presso   il   Ministero
dell'economia  e   delle   finanze,   con   la   partecipazione   dei
rappresentanti della regione Liguria, del Ministero della salute e di
SOGEI, nel corso della quale: 
    e' stata fissata la data di avvio  a  regime,  dal  1°  settembre
2011,  per  la  regione  Liguria  del  proprio  sistema   informativo
regionale, riconosciuto conforme ai sensi dell'art.  4  del  medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo  2008  per
la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici
prescrittori; 
    ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai  citati  accordi
collettivi nazionali  vigenti  con  i  medici  convenzionati  con  il
S.S.N., si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte  di  ogni
singolo medico prescrittore regionale convenzionato,  siano  definiti
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del  citato  decreto  14
luglio 2010; 
  Vista  la  nota  n.  18916  dell'11  febbraio  2011  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, concernente la lettera  verbale  della
riunione  tenutasi  il  20  gennaio   2011,   presso   il   Ministero
dell'economia  e   delle   finanze,   con   la   partecipazione   dei
rappresentanti della regione Basilicata, del Ministero della salute e
di SOGEI, nel corso della quale: 
    e' stata fissata la data di avvio a regime, dal 1° ottobre  2011,
per la regione Basilicata delle  procedure  di  cui  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  26  marzo  2008   per   la
trasmissione telematica dei dati delle ricette da  parte  dei  medici
prescrittori; 
    ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai  citati  accordi
collettivi nazionali  vigenti  con  i  medici  convenzionati  con  il
S.S.N., si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte  di  ogni
singolo medico prescrittore regionale convenzionato,  siano  definiti
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del  citato  decreto  14
luglio 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Chiusura sperimentazione e avvio a regime 
 
  1.  Con  riferimento  all'attuazione  in  ambito  regionale   delle
disposizioni di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 26 marzo 2008, concernenti la  trasmissione  telematica  dei
dati  delle  ricette  a  carico  del  S.S.N.  da  parte  dei   medici
prescrittori, e' definito il seguente programma di avvio a regime: 
    a) regione Valle d'Aosta, dal 1° aprile 2011; 
    b) regione Emilia-Romagna, dal 1° maggio 2011; 
    c) regioni Abruzzo, Campania, Molise e Piemonte  e  la  provincia
autonoma di Bolzano, dal 1° luglio 2011; 
    d) regioni Calabria e Liguria, dal 1° settembre 2011; 
    e) regione Basilicata, dal 1° ottobre 2011. 
  2. Ai fini  dell'applicazione  di  quanto  previsto  dagli  accordi
collettivi nazionali  vigenti  con  i  medici  convenzionati  con  il
S.S.N., siglati il 27 maggio 2009, richiamati nelle premesse, i quali
prevedono, tra l'altro, che, dal  momento  dell'avvio  a  regime  del
sistema tessera sanitaria-collegamento  in  rete  dei  medici-ricetta
elettronica, il medico in rapporto di convenzione con  il  S.S.N.  e'
tenuto al puntuale  rispetto  degli  adempimenti  di  cui  al  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo  2008,  in
fase di prima applicazione, nelle regioni di cui  al  comma  1,  tale
inadempienza si  intende  verificata  nel  caso  in  cui  le  ricette
prescritte e trasmesse telematicamente a partire dalle date di cui al
comma 1, siano, su base mensile, inferiori all'80% del  totale  delle
ricette compilate dal medesimo medico,  per  le  quali  risultano  al
Sistema  tessera  sanitaria  erogate  le  relative   prestazioni   di
farmaceutica e specialistica ambulatoriale. 
  3. Con successivi decreti  e'  stabilita  l'estensione  alle  altre
regioni e province autonome del programma di avvio a regime di cui al
comma 1. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 febbraio 2011 
 
                                      Il ragioniere generale : Canzio

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