IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni (Sistema tessera sanitaria) ed, in particolare, il comma 5-bis, introdotto dall'art. 1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) e la ricetta elettronica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50, concernente, tra l'altro, i dati delle ricette e le relative modalita' di trasmissione telematica da parte dei medici prescrittori del S.S.N. al Sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell'economia e delle finanze e la ricetta elettronica; Visto l'art. 11, comma 16 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale, tra l'altro, sono state introdotte ulteriori modalita' tecniche da rendere disponibili ai medici per la trasmissione telematica delle ricette e la ricetta elettronica, attraverso il Sistema tessera sanitaria; Visto l'art. 1 del decreto 2 febbraio 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2009, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50, il quale prevede che: l'avvio sperimentale delle attivita' realizzative in ambito regionale delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, e' definito attraverso accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni, tenuto conto degli eventuali progetti regionali di cui all'art. 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008; in relazione ai predetti accordi, con decreto del Ministero dell'economia e' comunicata la fine della sperimentazione e entrata a regime delle procedure in ogni singola regione; Visti gli accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il S.S.N., siglati il 27 maggio 2009, i quali prevedono, tra l'altro, che, dal momento dell'avvio a regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dagli accordi con la singola regione, il medico in rapporto di convenzione con il S.S.N. e' tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 e che la corrispondente sanzione in caso di inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, sia applicata dalla competente azienda sanitaria; Visto il decreto 14 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, attuativo del citato decreto 2 febbraio 2009, il quale prevede: la data di avvio a regime del sistema regionale della regione Lombardia, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette a carico del S.S.N. da parte dei medici prescrittori regionali; ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il S.S.N., che l'inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore convenzionato si verifica nel caso in cui le ricette prescritte e trasmesse telematicamente a partire dalla data di avvio a regime, siano, su base mensile, inferiori all'80% del totale delle ricette compilate dal medesimo medico, per le quali risultano al Sistema tessera sanitaria erogate le relative prestazioni di farmaceutica e specialistica ambulatoriale; Vista la nota n. 3156 del 28 gennaio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la condivisione con la regione Valle d'Aosta, il Ministero della salute e la SOGEI: della data di avvio a regime, dal 1° aprile 2011, per la regione Valle d'Aosta del proprio sistema informativo regionale, riconosciuto conforme ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori; ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il S.S.N., che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010; Vista la nota n. 1773 del 20 gennaio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la lettera verbale della riunione tenutasi il 17 dicembre 2010, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti della regione Emilia-Romagna, del Ministero della salute e di SOGEI, nel corso della quale: e' stata fissata la data di avvio a regime, dal 1° maggio 2011, per la regione Emilia-Romagna del proprio sistema informativo regionale, riconosciuto conforme ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori; ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il S.S.N., si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010; Vista la nota n. 16445 del 10 febbraio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la lettera verbale della riunione tenutasi il 20 gennaio 2011, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti della regione Abruzzo, del Ministero della salute e di SOGEI, nel corso della quale: e' stata fissata la data di avvio a regime, dal 1° luglio 2011, per la regione Abruzzo delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori; ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il S.S.N., si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010; Vista la nota n. 3157 del 19 gennaio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la lettera verbale della riunione tenutasi il 17 dicembre 2010, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti della regione Campania, del Ministero della salute e di SOGEI, nel corso della quale: e' stata fissata la data di avvio a regime, dal 1° luglio 2011, per la regione Campania delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori; ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il S.S.N., si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010; Vista la nota n. 19136 del 10 febbraio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la lettera verbale della riunione tenutasi il 20 gennaio 2011, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti della regione Molise, del Ministero della salute e di SOGEI, nel corso della quale: e' stata fissata la data di avvio a regime, dal 1° luglio 2011, per la regione Molise delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori; ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il S.S.N., si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010; Vista la nota n. 3153 del 19 gennaio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la lettera verbale della riunione tenutasi il 17 dicembre 2010, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti della regione Piemonte, del Ministero della salute e di SOGEI, nel corso della quale: e' stata fissata la data di avvio a regime, dal 1° luglio 2011, per la regione Piemonte delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori; ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il S.S.N., si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010; Vista la nota n. 19004 del 10 febbraio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la lettera verbale della riunione tenutasi il 20 gennaio 2011, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti della provincia autonoma di Bolzano, del Ministero della salute e di SOGEI, nel corso della quale: e' stata fissata la data di avvio a regime, dal 1° luglio 2011, per la provincia autonoma di Bolzano delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori; ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il S.S.N., si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010; Vista la nota n. 19518 del 10 febbraio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la lettera verbale della riunione tenutasi il 20 gennaio 2011, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti della regione Calabria, del Ministero della salute e di SOGEI, nel corso della quale: e' stata fissata la data di avvio a regime, dal 1° settembre 2011, per la regione Calabria delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori; ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il S.S.N., si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010; Vista la nota n. 3159 dell'8 febbraio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la lettera verbale della riunione tenutasi il 17 dicembre 2010, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti della regione Liguria, del Ministero della salute e di SOGEI, nel corso della quale: e' stata fissata la data di avvio a regime, dal 1° settembre 2011, per la regione Liguria del proprio sistema informativo regionale, riconosciuto conforme ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori; ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il S.S.N., si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010; Vista la nota n. 18916 dell'11 febbraio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la lettera verbale della riunione tenutasi il 20 gennaio 2011, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti della regione Basilicata, del Ministero della salute e di SOGEI, nel corso della quale: e' stata fissata la data di avvio a regime, dal 1° ottobre 2011, per la regione Basilicata delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori; ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il S.S.N., si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010; Decreta: Art. 1 Chiusura sperimentazione e avvio a regime 1. Con riferimento all'attuazione in ambito regionale delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, concernenti la trasmissione telematica dei dati delle ricette a carico del S.S.N. da parte dei medici prescrittori, e' definito il seguente programma di avvio a regime: a) regione Valle d'Aosta, dal 1° aprile 2011; b) regione Emilia-Romagna, dal 1° maggio 2011; c) regioni Abruzzo, Campania, Molise e Piemonte e la provincia autonoma di Bolzano, dal 1° luglio 2011; d) regioni Calabria e Liguria, dal 1° settembre 2011; e) regione Basilicata, dal 1° ottobre 2011. 2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il S.S.N., siglati il 27 maggio 2009, richiamati nelle premesse, i quali prevedono, tra l'altro, che, dal momento dell'avvio a regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, il medico in rapporto di convenzione con il S.S.N. e' tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, in fase di prima applicazione, nelle regioni di cui al comma 1, tale inadempienza si intende verificata nel caso in cui le ricette prescritte e trasmesse telematicamente a partire dalle date di cui al comma 1, siano, su base mensile, inferiori all'80% del totale delle ricette compilate dal medesimo medico, per le quali risultano al Sistema tessera sanitaria erogate le relative prestazioni di farmaceutica e specialistica ambulatoriale. 3. Con successivi decreti e' stabilita l'estensione alle altre regioni e province autonome del programma di avvio a regime di cui al comma 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 febbraio 2011 Il ragioniere generale : Canzio
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lunedì 7 marzo 2011
Ministero dell'economia e delle finanze DECRETO 21 febbraio 2011 Avvio a regime del sistema di trasmissione telematica dei dati delle ricette del SSN da parte dei medici prescrittori, presso le regioni Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Abruzzo, Campania, Molise, Piemonte, Calabria, Liguria, Basilicata e la provincia Autonoma di Bolzano. (11A02987) (G.U. Serie Generale n. 53 del 5 marzo 2011)
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