I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica)
Nota 23-6-2011 n. 25
Trasferimento degli
importi maturati a titolo di Tfs/Tfr dal personale degli enti interessati da
soppressioni e fusioni ai sensi dell'art. 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122.
Emanata
dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio III - TFS, TFR, ASV e
Previdenza complementare.
Nota 23 giugno 2011, n. 25 (1).
Trasferimento
degli importi maturati a titolo di Tfs/Tfr dal personale degli enti
interessati da soppressioni e fusioni ai sensi dell'art. 7 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio
2010, n. 122.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale
previdenza, Ufficio III - TFS, TFR, ASV e Previdenza
complementare.
Ai
Direttori delle sedi provinciali
e territoriali
Ai
Dirigenti generali centrali e
regionali
Ai
Direttori
regionali
Agli
Uffici autonomi di Trento e Bolzano
Ai
Coordinatori delle consulenze
professionali
Agli
Enti ed alle amministrazioni iscritti all'Inpdap, per il
tramite degli uffici provinciali
Al
Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi vari del ministero
dell'economia e delle finanze
Alle
Organizzazioni sindacali nazionali
dei pensionati
Agli
Enti di patronato
Loro sedi
L'art. 7 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122,
ha disposto la soppressione di una serie di enti di diritto pubblico e
la contestuale attribuzione di funzioni e risorse, ivi compreso il
personale, ad altre pubbliche amministrazioni.
Per il
personale degli enti soppressi trasferito ad altre pubbliche
amministrazioni trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.
6, comma 4, della L. 29 dicembre 1988, n. 554 e nel relativo regolamento
di attuazione di cui al D.P.R. 22 marzo 1993, n. 104 (articolo 12 e
seguenti), che disciplinano il trattamento di fine servizio e fine
rapporto dei dipendenti pubblici interessati da processi di
mobilità.
Pertanto, con riferimento alle prestazioni di fine
servizio, al personale trasferito si applicano, dalla data di assunzione
in servizio presso l'amministrazione o ente di destinazione, le
disposizioni vigenti per i dipendenti dello stesso ente. In particolare,
dalla data dell'avvenuto trasferimento:
- cessa l'iscrizione
alla gestione previdenziale dell'amministrazione o dell'ente di
provenienza, ovvero cessano di essere applicabili le disposizioni
vigenti, presso l'amministrazione o l'ente medesimo, in materia di
indennità di anzianità o di trattamento di fine rapporto;
- in
caso di iscrizione all'Inpdap dell'ente di destinazione ai fini dei
trattamenti di fine servizio e fine rapporto, la contribuzione
all'Istituto deve essere versata anche per il personale trasferito
dall'ente (soppresso) di provenienza;
- l'amministrazione, l'ente o la
gestione previdenziale di provenienza versa all'amministrazione,
all'ente o alla gestione previdenziale competente a seguito del
trasferimento stesso, l'importo lordo del trattamento di fine servizio o
di fine rapporto liquidabile all'interessato alla data del
trasferimento.
Inoltre si ricorda che, all'atto della
definitiva cessazione dal servizio, l'ente o la gestione previdenziale
competente (a seguito del trasferimento di funzione e risorse) provvede
alla liquidazione della eventuale eccedenza (differenza positiva) tra
l'importo del trattamento calcolato alla data del trasferimento e quello
dovuto alla data di cessazione in base all'anzianità di servizio
complessivamente maturata. Questa eventuale eccedenza si aggiunge alla
prestazione di fine servizio dovuta dall'Inpdap.
Ai fini
dell'individuazione delle attività che coinvolgono l'Inpdap e gli enti
di destinazione assumono rilievo i trasferimenti di personale da enti
non iscritti ad enti iscritti all'Istituto e viceversa.
Di
seguito si descrivono le operazioni che l'Inpdap e le amministrazioni
datrici di lavoro subentranti devono effettuare per la corretta gestione
del trattamenti di fine servizio e fine rapporto.
1.
Operazioni ed adempimenti in caso di trasferimenti di personale da enti
non iscritti ad enti iscritti all'Inpdap
Rientrano in questa
fattispecie gli enti soppressi, di seguito elencati, ai quali sono
subentrate amministrazioni iscritte all'Inpdap ai fini del trattamento
di fine servizio e fine rapporto:
- L'Istituto di studi ed
analisi economica (Isae) le cui funzioni e risorse sono assegnate in
parte al Ministero dell'economia e delle finanze e in parte
all'Istat;
- L'Ente italiano montagna (Eim) le cui funzioni e
risorse sono assegnate al Dipartimento degli affari regionali della
Presidenza del consiglio dei Ministri;
- L'Agenzia autonoma per la
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali le cui funzioni
e risorse sono assegnate al Ministero dell'Interno;
-
L'Istituto per la promozione industriale (Ipi) le cui funzioni e risorse
sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico;
- Centro
di formazione in economia e politica dello sviluppo rurale le cui
funzioni e risorse sono assegnate al Ministero per le politiche agricole
e forestali;
- Comitato italiano per il collegamento tra il
governo e la Fao le cui funzioni e risorse sono assegnate al Ministero per
le politiche agricole e forestali;
- Ente teatrale italiano le
cui funzioni e risorse sono assegnate al Ministero per i beni e le
attività culturali.
La data di trasferimento del personale è
indicata nel D.L. n. 78/2010 o nei decreti di natura non regolamentare,
emanati dai ministri competenti di concerto con il ministro
dell'economia e delle finanze, che possono stabilire, tra l'altro, la
decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni trasferite.
In particolare le date di passaggio finora accertate sono:
- il 1° gennaio 2011 per il personale già dipendente dall'Istituto di
studi ed analisi economica (Isae) trasferito al Ministero dell'economia
e delle finanze ( D.M. 23 dicembre 2010);
- il 1°
dicembre 2010 per il personale già dipendente dall'Ente italiano montagna
(Eim) trasferito al Dipartimento per gli affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ( D.P.C.M. 30 novembre
2010).
Per le altre amministrazioni si farà riferimento alle
date indicate nei decreti prima richiamati e, qualora non rechino
indicazioni in tal senso, si farà riferimento alla data di entrata in
vigore del D.L. n. 78/2010 (31 maggio 2010).
Le
amministrazioni subentranti, iscritte all'Istituto, provvedono a
determinare l'ammontare lordo del trattamento di fine servizio o fine
rapporto, maturato alla data del trasferimento indicata nei decreti, e a
versarlo all'Inpdap. Si ricorda che l'importo delle rivalutazioni del
Tfr, di cui al comma 4 dell'art. 2120 del codice civile, deve essere al
netto dell'imposta sostitutiva dell'11%.
Il trasferimento della
prestazione maturata deve avvenire mediante:
- compilazione ed
invio di apposito prospetto analitico (vedi allegati 1 e 2) alla sede
Inpdap nel cui territorio di competenza opera l'amministrazione
subentrante ovvero il suo ufficio di servizio che gestisce il rapporto
giuridico ed economico del dipendente;
- versamento dell'importo
lordo della prestazione maturata sul conto corrente facente capo alla
gestione ex Enpas, indicato dalla direzione provinciale Inpdap
competente per territorio; il versamento sarà accompagnato dalla
indicazione del nome, del cognome, del codice fiscale dell'Iscritto e
dalla causale "trasferimento prestazione fine servizio maturata per
soppressione....(Nome ente)" (Esempio: "Mario Rossi XXXXXXX -
trasferimento prestazione fine servizio maturata per soppressione
Isae").
Dalla data di trasferimento del personale dell'ente
soppresso, l'amministrazione subentrante deve provvedere a versare
all'Inpdap la contribuzione anche ai fini Tfs/Tfr.
2.
Operazioni ed adempimenti in caso di trasferimenti di personale da enti
iscritti ad enti non iscritti all'Inpdap
Rientra in questa fattispecie
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro
(Ispesl) le cui funzioni e risorse sono state assegnate all'Inail, non
iscritto all'Inpdap ai fini del trattamento di fine servizio e fine
rapporto.
Il personale Ispesl transitato all'Inail non è più
iscritto all'Inpdap dal 31 maggio 2010. Da tale data, che coincide con
l'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, hanno effetto, infatti, sia la
soppressione dell'ente sia il trasferimento delle sue funzioni
all'amministrazione subentrante. Pertanto il 30 maggio 2010 è l'ultimo
giorno di iscrizione all'Inpdap da considerare per la quantificazione
del maturato Tfs/Tfr.
Le strutture ex Ispesl dell'Inail
faranno pervenire alle sedi Inpdap territorialmente competenti in
relazione ai singoli uffici e strutture di servizio del personale del
soppresso ente, i dati giuridici ed economici necessari alla
liquidazione dei Tfs/Tfr maturati dai dipendenti transitati,
rispettivamente mediante il modello PA04 o il modello Tfr1.
Le
Sedi Inpdap competenti devono procedere a:
- quantificare,
sulla base dei dati ricevuti, l'importo lordo dei Tfs o Tfr maturati dai
dipendenti interessati;
- versare all'Inail le prestazioni maturate
sul c/c intestato all'Inail che sarà fornito con apposita
comunicazione;
- trasmettere il prospetto di liquidazione
della prestazione, maturata e versata, alla Direzione Generale Inail -
Direzione Centrale Risorse Umane - Ufficio Trattamento Economico
-Piazzale Pastore 6 - 00144 Roma, nonché, in copia pdf, all'indirizzo
e-mail dcrisorseumane@inail.it e
all'indirizzo PEC dcrisorseumane@postacert.inail.it;
- trasmettere copia pdf del prospetto di liquidazione anche al
competente ufficio III Tfs, Tfr e previdenza complementare della
scrivente direzione centrale previdenza, inviandolo in posta elettronica
ai seguenti indirizzi e mail:
dcfineservuff3@inpdap.gov.it
SChiaravalloti@inpdap.gov.it
mformato@inpdap.gov.it
Nell'ambito di queste operazioni, da concludersi entro e non oltre
180 giorni dalla data di ricezione dei modelli PA04 o TFR1, sarà data
priorità alle liquidazioni relative al personale già cessato o prossimo
alla cessazione dal servizio; in ogni caso il trasferimento del maturato
e gli adempimenti amministrativi dovranno essere definiti con la massima
tempestività possibile.
Si precisa che, al fine della
valutazione dell'anzianità utile complessiva maturata presso la gestione
ex Enpas, le eventuali domande di riscatto possono essere prese in
considerazione solo se presentate anteriormente alla data di passaggio
all'Inail (31 maggio 2010).
Le sedi Inpdap non lavoreranno e
restituiranno all'Inail, all'indirizzo e-mail inaildatiispesl@inail.it,
copia pdf dei modelli PA04 e TFR1 pervenuti e relativi a cessazioni
successive al 30 maggio 2010. Per questi casi le strutture ex Ispesl
dell'Inail dovranno rielaborare i modelli PA04 o TFR1 con i dati
giuridici ed economici fermi alla data del 30 maggio 2010 per consentire
solo il trasferimento del maturato e non la liquidazione della
prestazione ai lavoratori.
TFS e TFR già
pagati
Le pratiche di Tfs e Tfr
eventualmente già liquidate dalle Sedi Inpdap a favore degli ex iscritti
cessati dal servizio in data successiva a quella del trasferimento
all'Inail dovranno essere riliquidate ponendo come data finale il 30
maggio 2010. Gli eventuali importi negativi lordi scaturenti dalle
suddette riliquidazioni non costituiranno oggetto di azioni di rivalsa
nei confronti degli iscritti da parte delle sedi provinciali Inpdap che
dovranno, invece, trasmettere:
- all'Inail (all'Ufficio Trattamento
Economico della Direzione centrale risorse umane, presso gli indirizzi
di posta ordinaria, posta elettronica e Pec sopra indicati) il prospetto
della prima liquidazione (somma lorda e netta) già corrisposta
all'interessato nonché il prospetto della riliquidazione calcolata
(lorda), anche mediante invio di file in formato pdf;
-
all'ufficio III Tfs, Tfr, Asv e previdenza complementare il prospetto di
riliquidazione in formato pdf agli indirizzi sopra indicati.
D'intesa con la competente direzione centrale entrate e posizione
assicurativa, la scrivente direzione provvederà a conguagliare gli
importi di queste riliquidazioni con i contributi per la gestione ex
Enpas versati in più e che andranno restituiti all'Inail.
L'Inail
riliquiderà al dipendente la corretta prestazione (indennità di
anzianità ovvero Tfr) provvedendo agli eventuali conguagli
fiscali.
Nell'ipotesi in cui le prestazioni relative a
cessazioni successive al 30 maggio 2010, erroneamente trasmesse all'Inpdap
e liquidate dall'istituto, fossero soggette a rateizzazione, le
sedi Inpdap:
- procederanno ad un calcolo della
riliquidazione con data cessazione al 30 maggio;
-
trasmetteranno all'Inail (all'Ufficio Trattamento Economico della
Direzione centrale risorse umane, presso gli indirizzi di posta
ordinaria, posta elettronica e Pec sopra indicati) il prospetto della
prestazione lorda ricalcolata nonché il prospetto della prima
liquidazione pagata all'interessato;
- trasferiranno all'Inail il
maturato lordo detratto il lordo già liquidato come prima rata
all'iscritto;
- trasmetteranno all'ufficio III Tfs, Tfr, Asv e
previdenza complementare agli indirizzi e con le modalità sopra indicati
i prospetti della prima liquidazione e della riliquidazione e del
maturato trasferito.
L'Inail provvederà a liquidare le
successive rate dell'indennità di anzianità tenendo conto di quanto già
percepito dal lavoratore in occasione della prima rata liquidata
dall'Inpdap.
Pagamento dei riscatti e
rimborso dei prestiti
Qualora i
dipendenti transitati avessero in corso piani di ammortamento per il
rimborso di prestiti già erogati ai dipendenti trasferiti o per il
pagamento rateale di oneri di riscatto di periodi o servizi valutabili
ai fini Tfs e o Tfr, l'Inail provvederà alle relative trattenute ed al
loro versamento all'Inpdap.
In particolare:
- il versamento
delle trattenute per rimborso prestiti dovrà essere effettuato sui ccp
50432996 -50432921, secondo le modalità indicate nella nota n. 1447/D.G.
del 5 maggio 2004, pubblicata sul sito internet dell'INPDAP alla sezione
Credito (Strumenti - Gestione rate di Credito);
- il
versamento delle trattenute per il pagamento delle rate relative ai
piani di ammortamento per riscatti e ricongiunzioni dovrà essere
effettuato, attraverso il canale F24, utilizzando le apposite causali
pubblicate sul sito di Agenzia delle Entrate;
- le informazioni
relative ai soggetti cui il versamento si riferisce e l'importo delle
singole rate potranno essere comunicate dall'ente versante attraverso la
compilazione dei quadri F1 della DMA, ovvero, se l'ente non è obbligato
alla trasmissione della DMA, attraverso l'invio alla sede provinciale
Inpdap competente di un elenco nominativo contenente dette informazioni.
In questa seconda ipotesi la sede avrà cura di implementare un file
Excel con le informazioni di dettaglio relative alle singole
riscossioni, in modo da consentire la successiva acquisizione
informatizzata delle stesse ai fini dello scomputo.
Con riferimento ai
dipendenti che avessero già risolto il rapporto di lavoro nel momento in
cui la sede Inpdap provvederà a calcolare il maturato lordo al 30 maggio
2010, l'eventuale residuo debito per riscatti o per prestiti deve essere
calcolato alla medesima data e trattenuto dall'importo lordo da versare
all'Inail. In questo caso devono essere comunicati all'Inail l'ammontare
della somma trattenuta ed il motivo di tale trattenuta, affinchè l'Inail
provveda a sua volta a trattenere tale somma sull'indennità di fine
lavoro spettante all'interessato.
A decorrere dal 31 maggio 2010 cessa
la contribuzione alla gestione ex Enpas dell'Inpdap con riferimento ai
trattamenti di fine servizio e fine rapporto.
Si ribadisce che le indicazioni fornite riguardano
esclusivamente i trattamenti di fine servizio e fine rapporto.
La presente nota è diramata d'intesa con la
Direzione centrale credito e welfare e la Direzione centrale entrate e
posizione assicurativa.
Il Direttore
generale
Dott. Giorgio Fiorino
Allegato
Scheda analitica TFS trasferito
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Scheda analitica TFR trasferito
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D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art.
7
L. 29 dicembre 1988, n. 554, art. 6
D.P.R. 22 marzo 1993, n. 104,
art. 12
D.M. 23 dicembre 2010
D.P.C.M. 30 novembre
2010
D.L. 31-5-2010 n. 78
Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Pubblicato nella
Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.
D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (1)
(2).
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010,
n. 125, S.O.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, L. 30 luglio 2010, n.122.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità
ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e
per il contrasto all'evasione fiscale ai fini della stabilizzazione
finanziaria, nonché per il rilancio della competitività economica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio
2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente
decreto-legge:
Titolo I
STABILIZZAZIONE
FINANZIARIA
Capo I
Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica
amministrazione
Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica
amministrazione
Art. 1 Definanziamento delle leggi di spesa totalmente
non utilizzate negli ultimi tre anni
1. Le autorizzazioni di spesa i cui
stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del
Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono
definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre
2010 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da
definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo
ammortamento dei titoli Stato.
Art. 2 Riduzione e
flessibilità negli stanziamenti di bilancio
1. Al fine di consentire alle
Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse
stanziate sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in
materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, limitatamente al triennio 2011-2013, nel rispetto dell'invarianza degli
effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio, per
motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le
missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui
all'articolo 21, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi
allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni
legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. Resta
precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare
spese
correnti. A decorrere dall'anno 2011 è disposta la riduzione lineare
del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente
nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera
b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun
Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle
predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle università, nonché le
risorse destinate all'informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per
mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni
sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri,
derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, e degli Organi costituzionali fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, primo periodo. Dato il vincolo
europeo alla stabilizzazione della spesa
pubblica, nel caso in cui gli
effetti finanziari previsti in relazione all’articolo 9 risultassero, per
qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con decreto
di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, è disposta, con riferimento alle
missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore riduzione lineare
delle dotazioni finanziarie di cui al quarto periodo del presente comma sino
alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato. (3)
(3)
Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n.
122.
Art. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri e Banca d'Italia -
riduzioni di spesa
1. Oltre alle riduzioni di spesa derivanti dalle
disposizioni del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
procede ai seguenti ulteriori interventi sul bilancio 2010:
a)
eliminazioni di posti negli organici dirigenziali, oltre
quelli già previsti da norme vigenti complessivamente con un risparmio non
inferiore a 7 milioni di euro;
b) contenimento dei budget
per le strutture di missione per un importo non inferiore a 3 milioni di euro;
c) riduzione degli stanziamenti per le politiche dei
singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio
complessivo non inferiore a 50 milioni di euro.
2. Le somme provenienti dalle
riduzioni di spesa previste dal comma 1 sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato.
3. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito del proprio
ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013
contenuti nel presente titolo. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo
con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo
utile per dare attuazione ai suddetti princìpi, la Banca d’Italia provvede sulle
materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale
sottoscrizione dell’accordo. (4)
(4) Comma così modificato dall'art.
2, comma 5-sexies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.
Art. 4 Modernizzazione dei
pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni
1. Ai fini di favorire
ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da
parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, il Ministero
dell'economia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale
per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera
sanitaria.
2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero
dell'economia e delle finanze, con propri provvedimenti:
a)
individua gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalità con cui
i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali possono
avvalersene;
b) individua il soggetto gestore del servizio,
selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio
offerto ai cittadini;
c) disciplina le modalità di utilizzo
del servizio da parte dei soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto
distributore delle carte, che intendono offrire ai propri utenti tale modalità
di erogazione di pagamenti;
d) stabilisce nel 20 per cento
delle commissioni di interscambio conseguite dal gestore del servizio per
pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte il canone a carico
del gestore finanziario del servizio; (5)
e) disciplina le
modalità di certificazione degli avvenuti pagamenti;
f)
stabilisce le modalità di monitoraggio del servizio e dei flussi di
pagamento.
3. Il corrispettivo di cui al comma 2, lettera d), è versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, tra i soggetti pubblici distributori
delle carte elettroniche, i soggetti pubblici erogatori dei pagamenti e lo
stesso Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Per le spese attuative
di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle entrate di cui al comma
3, con la quota di competenza del Ministero dell'economia e delle
finanze.
4-bis. Per le amministrazioni di cui all’ articolo 2, comma 197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano, a decorrere dal 1°
gennaio 2011, le disposizioni di cui all’ articolo 383 del regolamento di cui al
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. (6)
4-ter. Al fine di armonizzare
le disposizioni di cui all’ articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, con i nuovi criteri indicati dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal
1° gennaio 2011 le competenze fisse ed accessorie al personale delle
amministrazioni centrali dello Stato sono imputate alla competenza del bilancio
dell’anno finanziario in cui vengono disposti i pagamenti e le eventuali somme
rimaste da pagare alla fine di ogni esercizio relativamente alle competenze
accessorie sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ai competenti capitoli/piani gestionali dell’esercizio successivo.
(6)
4-quater. I pagamenti delle retribuzioni fisse ed accessorie dei
pubblici dipendenti, effettuati mediante utilizzo delle procedure informatiche e
dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi, sono emessi con il
solo riferimento ai pertinenti capitoli di bilancio e successivamente, a
pagamento avvenuto, ne viene disposta l’imputazione agli specifici articoli in
cui si ripartisce il capitolo medesimo. Sono riportati nell’elenco previsto
dall’ articolo 26, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i capitoli
con l’indicazione dei soli articoli relativi alle competenze fisse. Non possono
essere disposte variazioni compensative tra le dotazioni degli articoli di cui
al citato elenco e gli altri articoli in cui si ripartisce il capitolo.
(6)
4-quinquies. Gli importi relativi ai pagamenti delle competenze fisse
ed accessorie disposti attraverso le procedure informatiche e dei servizi del
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento dell’Amministrazione
generale del personale e dei servizi, e non andati a buon fine, sono versati
dalla tesoreria statale all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo specifico piano gestionale dei pertinenti capitoli di spesa,
al fine della riemissione con le medesime modalità dei titoli originari. Le
procedure di rinnovo dei pagamenti sono stabilite con il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare di cui all’ articolo
2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. (6)
4-sexies.
All’inizio di ogni anno, le amministrazioni di cui al comma 4-bis stabiliscono,
con decreto del Ministro competente, una dotazione finanziaria per ogni
struttura periferica, sia decentrata che delegata, a valere sugli stanziamenti
concernenti le competenze accessorie al personale, entro i cui limiti le
medesime strutture periferiche programmano le attività. La predetta dotazione
viene successivamente definita, nel rispetto dei citati limiti, in relazione ai
criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione
collettiva integrativa. (6)
4-septies. Ai fini dell’applicazione dell’
articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica di
quanto previsto dall’ articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale scolastico
è effettuato mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002 ed è disposto congiuntamente al
pagamento delle competenze fisse, fatta eccezione per il personale supplente
breve nominato dai dirigenti scolastici, le cui competenze fisse, all’infuori
dei casi di cui all’ articolo 2, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n.
147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176,
continuano ad essere pagate a carico dei bilanci delle scuole.
(6)
4-octies. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, all’inizio di ogni anno viene stabilita per ciascuna istituzione
scolastica una dotazione finanziaria a valere sugli stanziamenti concernenti le
competenze accessorie dovute al personale di cui al comma 4-septies ed iscritti
nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, entro i cui limiti le medesime istituzioni programmano le conseguenti
attività. La predetta dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei
predetti limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali
intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa.
(6)
4-novies. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
potranno essere disposte eventuali modifiche al regolamento riguardante le
istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni
scolastiche, a seguito delle disposizioni introdotte dai commi 4-septies e
4-octies del presente articolo. (6)
4-decies. Le maggiori entrate
derivanti dai commi da 4-bis a 4-novies, al netto di quanto previsto all’
articolo 55, comma 7-bis, lettera c), concorrono a costituire la dotazione
finanziaria nei limiti della quale sono attuate le disposizioni di cui all’
articolo 42. (6)
(5) Lettera così modificata dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(6) Comma aggiunto dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122.
Capo II
Riduzione del costo
degli apparati politici ed amministrativi
Riduzione del costo degli
apparati politici ed amministrativi
Art. 5 Economie negli Organi
costituzionali, di governo e negli apparati politici
1. Per gli anni 2011,
2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con
riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno
autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010, con le modalità previste dai
rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della
Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale sono versati
al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. Al medesimo Fondo
sono riassegnati gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno
deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi
indicati nell'art. 121 della Costituzione.
2. A decorrere dal 1° gennaio
2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di
Stato che non siano membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2,
primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 10 per cento.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi
di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile,
tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo
complessivo erogato nel corso del 2009. La riduzione non si applica al
trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto
previsto dall'art. 6, comma 1, primo periodo.
4. A decorrere dal primo
rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento
europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, l'importo di un euro previsto dall'art. 1, comma 5 primo
periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto del 10 per cento ed è
abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.
5. Ferme le
incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di
cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009
n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può
dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di
presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.
6.
All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di
percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la
partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito
nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un
quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente
in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri
circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città
metropolitane per i quali l’ammontare del gettone di presenza non può superare
l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo
presidente.»; (7)
b) al comma 8:
[1)
all'alinea sono soppresse le parole: «e dei gettoni di presenza»; (8)]
2)
è soppressa la lettera e);
[c) al comma 10
sono soppresse le parole: «e dei gettoni di presenza»; (9)]
[d)
al comma 11, le parole: «dei gettoni di presenza» sono
sostituite dalle seguenti: «delle indennità di funzione». (9)]
7. Con decreto
del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma
8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già
determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un
periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i
comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione
fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con
popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra
500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i
restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della
presente
disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo
decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma
2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli
amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme
associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni
pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o
emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti. (11)
8. All'articolo
83 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «i gettoni di
presenza» sono inserite le seguenti: «o altro emolumento comunque denominato»;
(7)
b) al comma 2 sono soppresse le parole: «, tranne quello
dovuto per spese di indennità di missione,».
9. All'articolo 84 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1:
a) le
parole: «sono dovuti» sono sostituite dalle seguenti: «è dovuto»;
b)
sono soppresse le parole: «, nonché un rimborso forfetario
onnicomprensivo per le altre spese,».
[10. All'articolo 86, comma 4, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: «e ai gettoni di
presenza». (10)
]
11. Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a
diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento,
comunque denominato, a sua scelta. (11)
(7) Lettera così sostituita
dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(8) Numero soppresso dalla
legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(9) Lettera soppressa dalla
legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(10) Comma soppresso dalla legge
di conversione 30 luglio 2010, n. 122. A norma dell'art. 1, comma 2, della
predetta legge di conversione, restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base del presente comma.
(11) Comma così modificato dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 6 Riduzione dei costi degli
apparati amministrativi (16) (20)
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui
all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar
luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla
normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo
di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non
si applica alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi
previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla
struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico-scientifico di cui
all' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n.
43, alla Commissione per l’esame delle istanze di indennizzi e contributi
relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla
Jugoslavia, nella Zona B dell’ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie
ed in altri Paesi, istituita dall’ articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di
consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla
Commissione di cui all’ articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. (12)
2. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali,
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico
delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è
onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute
ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di
presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità
erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici
interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto
dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o
utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione,
in
base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica
agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal
decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e
fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli
enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della
legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle
ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici
individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta
del Ministero vigilante, nonché alle società. (12)
3. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a
decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti
alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al
presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del
presente comma si applicano ai
commissari straordinari del Governo di cui
all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento
retributivo di servizio.
4. All'articolo 62, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri
prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla
società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione
per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della
dirigenza o del personale non dirigenziale.». La disposizione di cui al presente
comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento. (12)
5. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono
all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere
dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già
costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano
costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono
all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i
regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente
vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti
previsti ai sensi del presente
comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di
organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina
responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e
degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali
nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.
(14)
6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura
totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle
amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all’articolo 2389, primo comma,
del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di
controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si
applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di
cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro
controllate. (12)
7. Al fine di valorizzare le professionalità interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed
incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di
consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e
le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di
studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla
regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per
cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza
dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma
non
si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento,
l’avanzamento e l’impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (12)
8. A decorrere
dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono
effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività
del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni,
a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari,
da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte
degli enti e
delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva
autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli
casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet
istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per
le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il
sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono
comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si
devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi
partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero
indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti,
fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di
autogoverno e, per le autorità
indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed
agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o
comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle
istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012,
alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di
stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di
concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle
finanze. (18)
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità
indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
10.
Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di
cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.
127.
11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze,
per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo
dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione
della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che
esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione
del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della
spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e
pubblicità,
nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al
controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per
missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di
pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili
del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse
ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione
a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con
investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un
ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli
atti e
i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta
nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente
comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato
provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da
comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione
dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo
svolgimento di compiti ispettivi e a quella effettuata dalle università e dagli
enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea
ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4
agosto 2006, n.
248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni
internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia,
dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del
Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso
delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15
della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e
relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale
contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto
eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi. (15) (21)
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di
formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività
di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero
tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere
in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La
disposizione di cui al presente comma non si
applica all'attività di
formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.
(12)
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità
indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per
cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il
noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il
predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per
effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
(12)
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal
presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello
Stato.».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta
tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5
settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, è soppresso e cessa ogni sua
funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere
sulle disponibilità del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in
settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa,
entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro
200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in
settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi
incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in
liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in
liquidazione, è
trasferito alla Società Fintecna S.p.a. o a Società da essa interamente
controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del
Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della
società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio
dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir
ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria
subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per
l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia
luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro
90 giorni dalla data
di consegna della predetta situazione
economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stessa,
una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio
trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla
società trasferitaria, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il
terzo, con funzioni di presidente, d'intesa dalla società trasferitaria ed il
predetto Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra
l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione
del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché
dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno
finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito
finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del
patrimonio,
che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero
dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è
determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al termine
della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina
l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico
effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo
pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero
dell'economia e delle finanze ed è versato all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato e la residua
quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del
migliore risultato conseguito nella liquidazione. (19)
17. Alla data di
entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società
Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario
Sir S.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività
Industriali - Isai S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la
funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria
di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17
maggio 1999, n. 144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa,
obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di
una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi
nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile,
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito,
né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che
abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero
che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche
infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui
al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma
relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla
realizzazione di
investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella
prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la
sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della
amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della
Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo
periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del
Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal
2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art.
7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario
è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a
statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e
che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi
e
criteri per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della Conferenza
Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative
regionali designati d’intesa tra loro nell’ambito della Conferenza dei
Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di
cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. (12)
21.
Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con
esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate
annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di
cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di
competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del
Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all’ articolo 270
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
(17)
21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. (13)
21-ter. Il Ministro della
difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di
accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di
investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi
mezzi e sistemi d’arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. (13)
21-quater. Con decreto del Ministero della difesa,
adottato d’intesa con l’Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della
rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1°
gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo
alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo
restando per l’occupante l’obbligo di rilascio entro il termine fissato
dall’Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di
mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili
dall’Agenzia del territorio, del reddito dell’occupante e della durata
dell’occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione
prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze
del Ministero
della difesa. (13)
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e
dell’interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono dettate specifiche
disposizioni per disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli
sequestrati di cui all’ articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo
tale da garantire la massima celerità del versamento del ricavato
dell’alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro
dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonché la
restituzione all’avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del
ricavato
dell’alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al
citato articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, entro i quali è possibile
l’utilizzo di beni e valori sequestrati. (13)
21-sexies. Per il triennio
2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n.
192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo
articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia
di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo effettuando un
riversamento a favore dell’entrata del bilancio dello Stato pari all’1 per cento
delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento
stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le
disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di
cui all’ articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
all’articolo 2, comma 589, e all’articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge
24
dicembre 2007, n. 244, all’ articolo 27, comma 2, e all’ articolo 48,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono
conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell’ articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie
peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati
annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai
sensi dell’ articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo
provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi
eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal
predetto articolo
19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo
indeterminato delle singole Agenzie. (13)
21-septies. All’ articolo 17,
comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola:
«immediatamente» è soppressa. (13)
(12) Comma così modificato dalla
legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(13) Comma aggiunto dalla legge
di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(14) Per la proroga del termine, di
cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 e,
successivamente, l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011.
(15) Comma così
modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente,
dall'art. 29, comma 15, L. 30 dicembre 2010, n. 240.
(16) Per il differimento
dell'applicazione del presente articolo, vedi l'art. 2, comma 2-quaterdecies,
D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26
febbraio 2011, n. 10.
(17) Comma così modificato dall'art. 2, comma 40, D.L.
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio
2011, n. 10.
(18) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio
2010, n. 122 e, successivamente, dall'art. 10, comma 20, D.L. 6 luglio 2011, n.
98.
(19) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n.
122 e, successivamente, dall'art. 14, comma 16, D.L. 6 luglio 2011, n.
98.
(20) Per gli indirizzi interpretativi in materia di riordino degli
organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi vedi
la Dir. Stato 4 agosto 2010.
(21) In attuazione di quanto disposto dal
presente comma vedi il D.M. 23 marzo 2011.
Art. 7 Soppressione ed
incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore
di enti
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni
assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile
delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di
attività, l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono
attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i
rapporti attivi e passivi.
2. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed
evitando duplicazioni di attività, l'IPOST è soppresso.
3. Le funzioni
dell'IPOST sono trasferite all'INPS, sottoposto alla vigilanza del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali; l'INPS succede in tutti i rapporti attivi e
passivi.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, al fine di assicurare la piena
integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, l’Ente
nazionale di assistenza magistrale (ENAM), istituito in base al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346,
ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90, e successive modificazioni, è
soppresso e le relative funzioni sono attribuite all’INPDAP che succede in tutti
i rapporti attivi e passivi. (22)
4. Con decreti di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, nonché, per quanto concerne la soppressione
dell'ISPESL, con il Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, per l’ENAM, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie
degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle
relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge
ovvero, per l’ENAM, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione
del presente decreto. (23)
5. Le dotazioni organiche dell'INPS e
dell'INAIL sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo
trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In attesa della definizione
dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall'ISPESL
continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla
contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII. Nell'ambito del
nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non
economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, può
essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le professionalità
impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti
rapporti di
lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarità dei relativi
rapporti.
5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo della
salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n.
303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative correlate alla
fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, per consentire
l'ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai predetti fini, per l'esercizio
delle funzioni di ricerca di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a valere sui posti della consistenza organica
trasferita ai sensi del comma 4, può essere affidato un incarico di livello
dirigenziale generale ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
303 del 2002, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19,
comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (29)
6. I posti
corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione
di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono
trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di
consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato. Gli incarichi dirigenziali di livello
generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma
7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni
soppresse per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei
provvedimenti previsti dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito
il medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai
sensi del presente articolo è
conferito dall'Amministrazione di appartenenza
un incarico di livello dirigenziale generale.
7. All'art. 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«Sono organi degli
Enti:
a) il presidente;
b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
c)
il collegio dei sindaci;
d) il direttore generale.»;
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«Il presidente ha la rappresentanza
legale dell'Istituto, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e
vigilanza ed è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità
manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al
settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978,
n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle
predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire nel termine di trenta
giorni. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro tale termine,
il
Consiglio dei Ministri può comunque procedere alla nomina con
provvedimento motivato.»; (24)
c) al comma 4, dopo il primo
periodo è aggiunto il seguente: «Almeno trenta giorni prima della naturale
scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il
consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare.»;
d)
al comma 5, primo e secondo periodo, le parole «il consiglio di
amministrazione» e «il consiglio» sono sostituite dalle parole «il presidente»;
sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall'espressione «Il
consiglio è composto» a quella «componente del consiglio di vigilanza.»;
e)
al comma 6, l'espressione «partecipa, con voto consultivo, alle
sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio
di vigilanza» è sostituita dalla seguente «può assistere alle sedute del
consiglio di indirizzo e vigilanza»;
f) al comma 8, è
eliminata l'espressione da «il consiglio di amministrazione» a «funzione
pubblica»;
g) al comma 9, l'espressione «con esclusione di
quello di cui alla lettera e)» è sostituita dalla seguente «con esclusione di
quello di cui alla lettera d)»;
h) è aggiunto il seguente
comma 11:
«Al presidente dell'Ente è dovuto, per l'esercizio delle funzioni
inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.».
8. Le competenze attribuite al consiglio di
amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della Repubblica
24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra norma riguardante gli Enti
pubblici di previdenza ed assistenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al Presidente dell'Ente, che
le esercita con proprie determinazioni.
9. Con effetto dalla
ricostituzione dei consigli di indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei
rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per
cento.
10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori
delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 1, primo comma, numero 4), del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive
modificazioni, nonché dei comitati previsti dagli articoli 33 e 34 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica, il numero dei rispettivi componenti è
ridotto in misura non inferiore al trenta per cento. (23)
11. A decorrere
dal 1° luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti
dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2,
comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, non possono superare
l'importo di euro 30,00 a seduta.
12. A decorrere dal 1° luglio 2010,
l'attività istituzionale degli organi collegiali di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonché la partecipazione
all'attività istituzionale degli organi centrali non dà luogo alla
corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni e/o
medaglie).
13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il
funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 479, sono adeguati alle modifiche apportate al medesimo
provvedimento normativo dal presente articolo, in applicazione dell'articolo 1,
comma 2, del predetto decreto legislativo n. 479/1994. Nelle more di tale
recepimento, si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente
articolo.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
all'organizzazione ed al funzionamento all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357.
15. Con effetto dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto affari sociali di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
novembre 2007, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'ISFOL che
succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento delle attività di
ricerca a supporto dell’elaborazione delle politiche sociali confluisce
nell’ambito dell’organizzazione dell’ISFOL in una delle macroaree già esistenti.
Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso
l'ISFOL. La dotazione organica dell'ISFOL è incrementata di un numero pari alle
unità di
personale di ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto degli
affari sociali alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'ISFOL
subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti
di lavoro in essere. L'ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010.
(23)
16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori,
musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto
del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 202, è soppresso e le
relative funzioni sono trasferite all'ENPALS, che succede in tutti i rapporti
attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data è istituito presso l'ENPALS
con evidenza contabile separata il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e
scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Tutte le attività e le
passività risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato affluiscono ad
evidenza contabile separata presso l'ENPALS. La dotazione organica dell'ENPALS è
aumentata di un numero pari alla unità di personale di ruolo trasferite in
servizio presso l'ENAPPSMSAD alla data di entrata
in vigore del presente
decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n.
400, le conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il
funzionamento dell'ente ENPALS. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
individuate le risorse strumentali, umane e finanziarie dell’Ente soppresso,
sulla base delle risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione
alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto. Il Commissario straordinario e il Direttore generale dell'Istituto
incorporante in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge
continuano ad operare sino alla scadenza del mandato prevista dai relativi
decreti di nomina. (23)
17. Le economie derivanti dai processi di
razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali vigilati dal
Ministero del lavoro previsti nel presente decreto sono computate, previa
verifica del Dipartimento della funzione pubblica con il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, per il raggiungimento degli obiettivi di
risparmio previsti all'art. 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
(23)
18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi
e studio in materia di politica economica, l'Istituto di studi e analisi
economica (Isae) è soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al
Ministero dell'economia e delle finanze e all’ISTAT. Le funzioni svolte
dall'Isae sono trasferite con uno o più decreti di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione; con gli stessi decreti sono stabilite
le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le
risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai
tecnologi, anche presso l’ISTAT. I dipendenti a tempo indeterminato sono
inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella
di
corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; le
amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a
rideterminare le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono
il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci
fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui
tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione
subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica (33). (23)
19. L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito
dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale al predetto
ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite al
Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni
trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie
riallocate presso la Presidenza, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai
tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a
tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza
sulla base di
apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il
trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse
e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale
trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per la Presidenza è
attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti
rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella
titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
(36).
20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i compiti e le
attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni
corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato attualmente in
servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti
rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati
sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del
Ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Le
amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in
relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai
rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse
e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui
risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale
dell'amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi
titolo conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di
funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione
della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i
relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico
degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti
pubblici.
Alle medesime amministrazioni sono altresì trasferite tutte le
risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni
di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti
soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie
misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire
la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di
cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione
indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere
esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Fermi restando
i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali, il Banco nazionale di prova per
le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali e l’Istituto nazionale
per le conserve alimentari (INCA),
indicati nell’ allegato 2, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati tempi e
concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del
personale e delle risorse strumentali e finanziarie. (27) (28) (35)
21.
L'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN)
istituito con Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 è soppresso. Le
funzioni svolte dall’INSEAN e le connesse risorse umane, strumentali e
finanziarie sono trasferite al Consiglio nazionale delle ricerche con uno o più
decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione; con gli stessi decreti sono
stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite. I dipendenti
a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Consiglio nazionale delle
ricerche sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei
decreti di natura non
regolamentare di cui al presente comma. Il Consiglio
nazionale delle ricerche provvede conseguentemente a rimodulare o a
rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono
il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci
fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in
cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Consiglio nazionale delle ricerche, è attribuito per la differenza
un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro il Consiglio
nazionale delle ricerche subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. (23)
22. L'ultimo periodo del comma 2
dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:
«Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero
dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo
economico».
23. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari
in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009,
n. 99 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni
decorrenti dalla medesima data è ricostituito il Consiglio di amministrazione
della Sogin S.p.a., composto di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio
di amministrazione della Sogin S.p.a. è effettuata dal Ministero dell'economia e
delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
24. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli stanziamenti
sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni
vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e
altri organismi sono ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Al fine di
procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo
Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con
decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.
25. Le
Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia
e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi
di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle
competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi
tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni, le predette
Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente
competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture
sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono
stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni
mediche di cui al presente comma (34) .
26. Sono attribuite al
Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la
gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni
di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di
sviluppo e coesione (30) .
27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al
comma 26, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si
avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero
dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per
l'incentivazione delle attività imprenditoriali, il quale dipende funzionalmente
dalle predette autorità (31) .
28. Ai fini della ricognizione delle
risorse di cui al comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (32) .
29. Restano ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della
Ragioneria generale dello Stato.
30. All'articolo 10-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge
26 febbraio 2010, n. 25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti
parole: «nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196».
31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il
microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma 8, del D.L. 10 gennaio
2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è trasferita al
Ministero per lo sviluppo economico.
31-bis. Per assicurare lo
svolgimento delle funzioni di Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell’
articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata la
spesa di euro 2 milioni per l’anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. (25)
31-ter. L’Agenzia autonoma per la gestione
dell’albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall’ articolo 102 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa.
Il Ministero dell’interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e
le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di
cassa, sono trasferite al Ministero medesimo. (25) (37)
31-quater. Con
decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni
trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie
riallocate presso il Ministero dell’interno. I dipendenti a tempo indeterminato
sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell’interno, sulla base di apposita
tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo
periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell’inquadramento. (25)
31-quinquies. Al fine di
garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo
all’Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione,
l’attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata
presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati. (25)
31-sexies. Il
contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal
comma 5 dell’ articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è
soppresso dal 1° gennaio 2011 (26) e dalla medesima data sono
corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni
provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri
derivanti dall’applicazione del comma 31-ter. I criteri della riduzione sono
definiti con decreto del Ministro dell’interno di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. (25)
31-septies. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono abrogati gli articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla
soppressa Agenzia di cui al citato articolo 102 sono da intendere riferiti al
Ministero dell’interno. (25)
31-octies. Le amministrazioni destinatarie
delle funzioni degli enti soppressi ai sensi dei commi precedenti, in esito
all’applicazione dell’ articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell’
articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza
nuovi o maggiori oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze così
coperte, evitando l’aumento del contingente del personale di supporto nel
rispetto di quanto previsto dall’ articolo 74, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133. (25)
(22) Comma inserito dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(23) Comma così modificato dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(24) Lettera così modificata dalla legge
di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(25) Comma aggiunto dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(26) Per la proroga del presente termine,
vedi l'art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 e, successivamente, l'art. 1,
comma 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011.
(27) Comma così modificato dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, dall'art. 2, comma
5-quater, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L.
26 febbraio 2011, n. 10.
(28) L'art. 14, comma 15, D.L. 6 luglio 2011, n. 98
ha interpretato il presente comma nel senso che le amministrazioni di
destinazione subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano
previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.
(29) Comma inserito
dall'art. 18, comma 21, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
(30) Vedi, anche, il
D.P.C.M. 10 giugno 2010.
(31) Vedi, anche, il D.P.C.M. 10 giugno
2010.
(32) Vedi, anche, il D.P.C.M. 10 giugno 2010.
(33) In attuazione di
quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 dicembre 2010.
(34) In
attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 dicembre
2010.
(35) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi: per
l'Istituto nazionale conserve alimentari, il D.M. 8 febbraio 2011; per
l'Istituto per la Promozione Industriale, il D.M. 11 febbraio 2011; per le
Stazioni Sperimentali per l'Industria, il D.M. 1° aprile 2011.
(36) In
attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 30 novembre
2010.
(37) Vedi, anche, il D.P.R. 21 aprile 2011.
Art. 8
Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche
1. Il
limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere
dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile
utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato
articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall'art. 2, comma
222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le
deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale
vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano
nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 recante il
«Codice dei beni culturali e del paesaggio» e
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui
luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito
dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione
degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.
(38)
2. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel
rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli
articoli 119 e 120 della Costituzione, le regioni, le province autonome di
Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti da questi vigilati, le
aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai principi definiti dal comma
15, stabilendo misure analoghe per il contenimento della spesa per locazioni
passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili. Per le
medesime finalità, gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 2, comma
222, periodo dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono estesi alle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Le disposizioni del comma 15 si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto
previsto dai relativi statuti.
3. Qualora nell'attuazione dei piani di
razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili,
non provvede al rilascio degli immobili utilizzati entro il termine stabilito,
su comunicazione dell'Agenzia del demanio il Ministero dell'economia e finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua una riduzione
lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione stessa pari all'8 per
cento del valore di mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior
permanenza. (44)
4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare
in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni con legge 24
giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti
previdenziali all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva
alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del
demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al comma 3. L'Agenzia
del demanio esprime apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti
di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza
pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
Finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente
comma, nel
rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica. (38) (47)
[5. Al
fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze,
fornisce, entro il 31 marzo 2011, criteri ed indicazioni di riferimento per
l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata
utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni ai sensi del
successivo periodo, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione
degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.a. fornisce il necessario
supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali
proposte che emergeranno dai lavori dei Nuclei di Analisi e valutazione della
spesa, previsti ai sensi dell'art. 39 della legge n. 196 del 2009. Le
Amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze dati ed
informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi
conformemente agli schemi nonché alle modalità di trasmissione individuate con
circolare del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sulla base dei
criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di razionalizzazione che
riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5
per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009 al netto delle
assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del
2009. I piani sono trasmessi entro il 30 giugno 2011 al Ministero dell'economia
e delle finanze ed attuati dalle singole amministrazioni al fine di
garantire
i risparmi previsti. In caso di mancata elaborazione o comunicazione del
predetto piano si procede ad una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti
relativi alla predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi del
piano, le risorse a disposizione dell'Amministrazione inadempiente sono ridotte
dell'8 per cento rispetto allo stanziamento dell'anno 2009. A regime il piano
viene aggiornato annualmente, al fine di assicurare che la spesa complessiva non
superi il limite fissato dalla presente disposizione. (42) (43)
]
6. In
attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 13 novembre 2009, n. 172 il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e
assistenziali vigilati stipulano apposite convenzioni per la razionalizzazione
degli immobili strumentali e la realizzazione dei poli logistici integrati,
riconoscendo al predetto Ministero canoni e oneri agevolati nella misura
ridotta del 30 per cento rispetto al parametro minimo locativo fissato
dall'Osservatorio del mercato immobiliare in considerazione dei risparmi
derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. (38)
7. Ai fini
della realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati
utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l'indice di occupazione pro
capite in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(38)
8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici
integrati hanno natura strumentale. Per l'integrazione logistica e funzionale
delle sedi territoriali gli enti previdenziali e assistenziali effettuano i
relativi investimenti in forma diretta e indiretta, anche mediante la permuta,
parziale o totale, di immobili di proprietà. Nell'ipotesi di alienazione di
unità immobiliari strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati
possono utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare a
sede dei poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla
Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente. I piani relativi a
tali investimenti nonché i criteri di definizione degli oneri di locazione e di
riparto dei costi di funzionamento dei poli logistici integrati sono approvati
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze. I risparmi conseguiti concorrono alla
realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal comma 8 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 247. (47)
9. All'articolo 2, comma 222,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il sedicesimo periodo sono inseriti
i seguenti periodi: «Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili
di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di
quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata con le modalità
previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.». (38) (47)
10.
Al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo
politico-amministrativo e gestione amministrativa, all'articolo 16, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera d), è inserita la
seguente: «d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;».
11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese
dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace,
sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana
alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti
dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La
disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora
riassegnati.
11-bis. Al fine di tenere conto della specificità del
comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso
pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 21.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri
dell’interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della
giustizia, dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e
forestali delle risorse del fondo di cui al
primo periodo. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. Ai relativi oneri si fa fronte mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei
commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell’ articolo 38. (39) (41)
12. Al
fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato il termine di
applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress
lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all’ articolo
3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di
dodici mesi. (38)
13. All'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «2009 e
2010», sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010, 2011, 2012 e 2013»; le
parole: «dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2014»; le
parole: «all'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno
2013».
14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui
all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate,
con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo
64, al settore scolastico. La destinazione delle risorse previste dal presente
comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. (38) (46)
15. Le operazioni di acquisto e vendita di
immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme
obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da
parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili
o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto
dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. (38) (45)
15-bis. Le
disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto previsto al
comma 15, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
(40)
(38) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio
2010, n. 122.
(39) Comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010,
n. 122.
(40) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n.
122.
(41) Per l'incremento del fondo, di cui al presente comma, vedi l'art.
1, comma 1, D.L. 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla L.
23 maggio 2011, n. 74.
(42) Comma così modificato dalla legge di conversione
30 luglio 2010, n. 122.
(43) Comma abrogato dall'art. 10, comma 6, D.L. 6
luglio 2011, n. 98.
(44) Comma così modificato dall'art. 12, comma 11, D.L. 6
luglio 2011, n. 98.
(45) In attuazione di quanto disposto dal presente comma
vedi il D.M. 10 novembre 2010. In ordine all'applicazione delle disposizioni
contenute nel presente comma vedi la Direttiva 10 febbraio 2011.
(46) In
attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 14 gennaio
2011.
(47) In ordine all'applicazione delle disposizioni contenute nel
presente comma vedi la Direttiva 10 febbraio 2011.
Capo
III
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e
previdenza
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico,
invalidità e previdenza
Art. 9 Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico
complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi
compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante
per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della
dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali
arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso
quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di
carriera comunque denominate, maternità, malattia,
missioni svolte
all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal
comma 17, secondo periodo, e dall’ articolo 8, comma 14. (48)
2. In
considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e
tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli
dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi
ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del
5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro,
nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della
predetta riduzione il trattamento economico
complessivo non può essere
comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai
responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art.
14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per
cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità. Per i
procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento
economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui
all'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal
primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013,
nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i
trattamenti
economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi
dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura
superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare
ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione
prevista nel presente comma.
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e
sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il
corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. (49)
3. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei
confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle
amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che
autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo
derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.
4. I rinnovi
contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il
biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime
di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso,
determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di
cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima
della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi
contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci; a decorrere dalla
mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i
trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di
cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto
sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco. (48)
5. All'articolo 3, comma
102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66,
comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole: «Per gli anni 2010 e
2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quadriennio 2010-2013».
6.
All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole:
«Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «A
decorrere dall'anno 2010».
7. All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, la parola: «2012» è sostituita dalla parola: «2014».
8. A
decorrere dall'anno 2015 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato
nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da
assumere non può eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente. Il
comma 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato
da ultimo dall'articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
(48)
9. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
apportate le seguenti modificazioni:
- le parole: «triennio
2010-2012» sono sostituite dalle parole: «anno 2010»;
-
dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per il triennio 2011-2013 gli
enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie
entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno
precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla
cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno
precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per
cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
10.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14.
11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in
riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun
anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate
con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al
raggiungimento dell'unità.
12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7,
8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 66, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133.
15. Per l'anno scolastico 2010/2011 è assicurato
un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio
d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta
salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da
attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui
all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
15-bis. Il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche attraverso i
propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall’ elenco 1 allegato
alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare i rapporti
convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e
prorogati ininterrottamente, per l’espletamento di funzioni corrispondenti ai
collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell’
articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché del decreto del Ministro
della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
16 del 21 gennaio 2000, nei compiti degli enti locali. (49)
16. In
conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato
che si determinano per gli enti del Servizio sanitario nazionale in attuazione
di quanto previsto dal comma 17 del presente articolo, il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo
Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
17. Non si dà luogo, senza
possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al
triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E'
fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure
previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35,
della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
18. Conseguentemente sono
rideterminate le risorse di cui all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, come di seguito specificato:
a) comma 13, in 313
milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012;
b)
comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012
complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135
milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
19. Le somme di cui al
comma 18, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo
complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31
dicembre 2009, n. 196. (48)
20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere
dall'anno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al
comma 18, lettera a) per il personale statale.
21. I meccanismi di
adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui
all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come
previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si
applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non
danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli
stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione
delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.
Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate
eventualmente disposte negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i
predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale
contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi
tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto,
per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
22. Per il
personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilità di
recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del
triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto
spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il
conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009,
2010 e 2014. Per il predetto personale l’indennità speciale di cui all’ articolo
3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013,
è ridotta del 15 per cento per l’anno 2011, del 25 per cento per l’anno 2012 e
del 32 per cento per l’anno 2013. Tale riduzione non opera ai fini
previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo. (48)
23.
Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della
Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione
delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle
disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall’ articolo
8, comma 14. (48)
24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano
anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
25.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale
eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste
dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non
costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano
temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di
ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si
considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo,
nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione
alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile
un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in
aree della
stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con
quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente
all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente
Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali
e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1° gennaio
2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al
verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i
quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale è
attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il
trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante
nell'ente di destinazione. Il Ministero
dell'economia e delle finanze
provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.
26. In
alternativa a quanto previsto dal comma 25 del presente articolo, al fine di
rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in
soprannumero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni pubbliche
interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 8-bis,
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare accordi di
mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale
predetto presso uffici che presentino vacanze di organico. (48)
27. Fino
al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi
contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a
posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 25. (48)
28. A
decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e
64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7,
comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi
di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della
spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime
amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di
lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d)
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni
ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta
per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente
comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del
Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle
istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano
applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti
di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell’articolo 1
della
medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle
minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 derivanti
dall’esclusione degli enti di ricerca dall’applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall’ articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma
non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera
a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei
limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno
sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite
di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le
stesse finalità nel triennio
2007-2009 . (48) (51)
29. Le società non
quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi del comma 3 dell’ articolo
1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o
indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche
assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo. (50)
30.
Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3, comma 155,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1° gennaio
2011.
31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e
delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni
possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali
consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e
con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili
a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari
all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio.
Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi
decorrenza anteriore al
1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I
trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1 ° gennaio 2011,
disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di
effetti. Il presente comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti
dall'art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e,
in via transitoria limitatamente agli anni 2011 e 2012, ai capi di
rappresentanza diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. (48) (52)
32. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in
dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di
una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente,
conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico
inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali
più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l'art. 19, comma
1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo
che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un
incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda,
rispettivamente, che il dirigente appartenga
alla prima o alla seconda
fascia.
33. Ferma restando la riduzione prevista dall'art. 67, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate
ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, è destinata, per metà, al fondo di assistenza per i finanzieri di
cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di
previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili
dell'Amministrazione economico-finanziaria. A decorrere dall’anno 2011
l’autorizzazione di spesa corrispondente al predetto Fondo di cui al capitolo
3985 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze,
nell’ambito del programma di spesa "Regolazione giurisdizione e coordinamento
del sistema della fiscalità" della missione "Politiche economico-finanziarie e
di bilancio", non può essere comunque superiore alla dotazione per l’anno 2010,
come integrata dal presente comma. (48)
34. A decorrere dall’anno 2014,
con determinazione interministeriale prevista dall'articolo 4, comma 2, del
D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, l'indennità di impiego operativo per reparti di
campagna, è corrisposta nel limite di spesa determinato per l'anno 2008, con il
medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per l'individuazione
del suddetto contingente l'Amministrazione dovrà tener conto dell'effettivo
impiego del personale alle attività nei reparti e nelle unità di campagna. Ai
relativi oneri, pari a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e
2013, si fa fronte, quanto a 38 milioni di euro per l’anno 2011 e 34 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall’ articolo 32 e, quanto a 4 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota
parte delle
maggiori entrate derivanti dall’ articolo 38, commi 13-bis e seguenti.
(48)
35. In conformità all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, l'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione
ivi indicata, nell'individuare il contingente di personale, tiene conto delle
risorse appositamente stanziate.
35-bis. L’ articolo 32 della legge 22
maggio 1975, n. 152, si interpreta nel senso che, in presenza dei presupposti
ivi previsti, le spese di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono
liquidate dal Ministero dell’interno, sempre a richiesta dell’interessato che si
è avvalso del libero professionista di fiducia. (49)
36. Per gli enti di
nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di
precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione,
le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve
le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva,
possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie
aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del
60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di
assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione
vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero
dell'economia e delle finanze.
37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del
presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste
dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di
specifico confronto tra le parti al termine del triennio
2010-2012.
(48) Comma così modificato dalla legge di conversione 30
luglio 2010, n. 122.
(49) Comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio
2010, n. 122.
(50) Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 luglio
2010, n. 122.
(51) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente
comma vedi il comma 1 dell'art. 6, D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.
(52) Vedi, anche, il D.P.R. 21
aprile 2011.
Art. 10 Riduzione della spesa in materia di invalidità
[1. Per le domande presentate dal 1° giugno 2010 la percentuale di
invalidità prevista dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23
novembre 1988, n. 509 è elevata nella misura pari o superiore all'85 per cento.
(53)
]
2. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità
civile, handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere
previdenziale erogate dall'INPS si applicano, limitatamente alle risultanze
degli accertamenti di natura medico-legale, le disposizioni dell'articolo 9 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della
legge 9 marzo 1989, n. 88. (54)
3. Fermo quanto previsto dal codice
penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano
falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di
trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dell'articolo 5, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per
accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le
disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al
presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le
relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al
compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile,
cecità
civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali
sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno
all'immagine subiti dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono
tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali
azioni di responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al
comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni.
4. Al fine di proseguire anche per gli anni
2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei
requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto
della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall'articolo
20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 l'ultimo
periodo è così modificato: «Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le
risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva
all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e
reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000
verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari
di benefici economici di invalidità civile.». (54)
4-bis. Nell’ambito dei
piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di
trattamenti economici di invalidità civile previsti dalle vigenti leggi, l’INPS
è autorizzato, d’intesa con le regioni, ad avvalersi delle commissioni mediche
delle aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un medico INPS,
quale componente effettivo ai sensi dell’ articolo 20 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102. (55)
5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di
handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è
accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da
effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della
medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di
handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e
specificato l'eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti
previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine
il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta
la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale
danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto
dall'articolo 3,
commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui all'articolo
12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione
del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative
all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del
numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate
all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti
istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali
necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal
piano educativo individualizzato.
(53) Comma soppresso dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(54) Comma così modificato dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(55) Comma inserito dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 10-bis. Accertamenti in
materia di micro-invalidità conseguenti ad incidenti stradali (56)
1. Fermo
quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che
attestano falsamente uno stato di micro-invalidità conseguente ad incidente
stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società
assicuratrice, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’ articolo
55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso di cui al
presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le
relative sanzioni, è obbligato al risarcimento del danno nei confronti della
società assicuratrice.
2. Ai fini del comma 1, ciascuna regione promuove
la costituzione di una commissione mista, senza oneri per il bilancio regionale,
composta da un rappresentante della regione medesima, un rappresentante del
consiglio dell’ordine dei medici e degli odontoiatri su designazione dell’organo
competente ed un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese
assicuratrici individuata con le procedure del CNEL.
3. Le commissioni
trasmettono trimestralmente i dati al Ministero dello sviluppo economico e
all’ISVAP.
4. Il Ministero dello sviluppo economico accerta l’attuazione
da parte delle società assicuratrici della riduzione dei premi RC auto in
ragione dei risultati conseguiti con l’applicazione delle disposizioni di cui
ai commi precedenti e ne riferisce al Parlamento con relazione
annuale.
(56) Articolo inserito dalla legge di conversione 30 luglio
2010, n. 122.
Art. 11 Controllo della spesa sanitaria
1. Nel
rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, le regioni sottoposte ai piani di rientro
per le quali, non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e
finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del
Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, commi 77
e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avendo garantito l'equilibrio
economico nel settore sanitario e non essendo state sottoposte a
commissariamento, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una
durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso secondo
programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni
2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23
dicembre 2009, n. 191. La
prosecuzione e il completamento del Piano di
rientro sono condizioni per l'attribuzione in via definitiva delle risorse
finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già previste a legislazione
vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano - ancorché anticipate ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - in mancanza delle quali
vengono rideterminati i risultati d'esercizio degli anni a cui le predette
risorse si riferiscono.
2. Per le regioni già sottoposte ai piani di
rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già
commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al
fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi Piani di
rientro nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei
pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad
acta procedono, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto-legge, alla conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti,
predisponendo un piano che individui modalità e tempi di pagamento. Al fine di
agevolare quanto previsto dal presente comma ed in attuazione di quanto
disposto nell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del
3
dicembre 2009, all'art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono
essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende
sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime (62).
3. All'art.
77-quater, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
legge 6 agosto 2008, n. 133, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I
recuperi delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a
valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione
con riferimento ai due tributi sopraccitati.».
4. In conformità con
quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
dall'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e fermo il monitoraggio
previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, gli eventuali acquisti di beni e
servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle
convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento sono oggetto di
specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di
revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.
5. Al fine di
razionalizzare la spesa e potenziare gli strumenti della corretta
programmazione, si applicano le disposizioni recate dai commi da 6 a 12 dirette
ad assicurare:
a) le risorse aggiuntive al livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, pari a 550 milioni di euro per
l'anno 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 67, secondo periodo,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4,
lettera c), dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio
2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre
2009. Alla copertura del predetto importo di 550 milioni di euro per l'anno 2010
si provvede per 300 milioni di euro mediante l'utilizzo delle economie derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera a) e per la restante parte, pari a
250 milioni di euro con le economie derivanti dal presente provvedimento. A tale
ultimo fine il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in aumento di 250 milioni di euro per
l'anno 2010;
b) un concorso alla manovra di finanza
pubblica da parte del settore sanitario pari a 600 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011.
6. In attesa dell’adozione di una nuova metodologia di
remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati in regime di Servizio
sanitario nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le quote di spettanza dei grossisti e dei
farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di
classe A, di cui all’ articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per
cento dall’ articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall’
articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono
rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento
per i farmacisti che deve intendersi come quota minima a questi
spettante. A
decorrere dal 31 maggio 2010 il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla
corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di
sconto, rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, una quota pari
all’1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul
valore aggiunto. L’ulteriore sconto dell’1,82 per cento non si applica alle
farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario
nazionale, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, non superiore a euro
387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio
sanitario nazionale, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, non superiore a
euro 258.228,45. Dalla medesima data le aziende farmaceutiche, sulla base di
tabelle approvate dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e definite per
regione e per
singola azienda, corrispondono alle regioni medesime un importo
dell’1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul
valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario
nazionale (63). (57)
6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, è avviato un apposito
confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e
delle finanze, l’AIFA e le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa
farmaceutica secondo i seguenti criteri: estensione delle modalità di
tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci,
possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una
prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di
riferimento del farmaco che, stante la prospettata evoluzione del mercato
farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il Servizio sanitario
nazionale. (58)
7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, l'Agenzia italiana del farmaco provvede:
a)
all'individuazione, fra i medicinali attualmente a carico della spesa
farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, di quelli che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o
domiciliare, devono essere erogati, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei farmaci individuati
ai sensi del presente comma, attraverso l'assistenza farmaceutica territoriale,
di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge e con oneri a carico
della relativa spesa, per un importo su base annua pari a 600 milioni di euro;
b) alla predisposizione, sulla base dei dati resi
disponibili dal sistema Tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, di tabelle di raffronto tra la spesa
farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la definizione di soglie di
appropriatezza prescrittiva basate sul comportamento prescrittivo registrato
nelle regioni con il miglior risultato in riferimento alla percentuale di
medicinali a base di principi attivi non coperti da brevetto, ovvero a prezzo
minore, rispetto al totale dei medicinali appartenenti alla medesima categoria
terapeutica equivalente. Ciò al fine di mettere a disposizione delle regioni
strumenti di programmazione e controllo idonei a realizzare un risparmio di
spesa non inferiore a 600 milioni di euro su base annua che restano
nelle
disponibilità dei servizi sanitari regionali.
8. Con Accordo sancito in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, su proposta del Ministro della salute, sono fissate linee guida per
incrementare l'efficienza delle aziende sanitarie nelle attività di
acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati
direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti.
9. A
decorrere dall’anno 2011, per l’erogazione a carico del Servizio sanitario
nazionale dei medicinali equivalenti di cui all’ articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, collocati in classe
A ai fini della rimborsabilità, l’AIFA, sulla base di una ricognizione dei
prezzi vigenti nei paesi dell’Unione europea, fissa un prezzo massimo di
rimborso per confezione, a parità di principio attivo, di dosaggio, di forma
farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche. La dispensazione,
da parte dei farmacisti, di medicinali aventi le medesime caratteristiche e
prezzo di vendita al pubblico più alto di quello di rimborso è possibile previa
corresponsione da parte dell’assistito della differenza tra il prezzo di
vendita e quello di rimborso.
I prezzi massimi di rimborso sono stabiliti in
misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di
euro annui che restano nelle disponibilità regionali. (59) (64)
10. Il
prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1,
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è ridotto del
12,5 per cento a decorrere dal 1° giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010. La
riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che
abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, né ai medicinali il
cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008, nonché a
quelli per i quali il prezzo in vigore è pari al prezzo vigente alla data del 31
dicembre 2009.
11. Le direttive periodicamente impartite dal Ministro
della salute all'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, attribuiscono priorità all'effettuazione di
adeguati piani di controllo dei medicinali in commercio, con particolare
riguardo alla qualità dei principi attivi utilizzati. (60)
12. In
funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto
dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato
in riduzione di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. (61)
13.
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive
modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo
dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso
d'inflazione.
14. Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze
passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia di provvedimenti
emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un
titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
15. Nelle more dell'emanazione
dei decreti attuativi del comma 13 dell'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, ai fini dell'evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) di cui al
comma 1 del predetto articolo 50 verso la Tessera Sanitaria - Carta nazionale
dei servizi (TS-CNS), in occasione del rinnovo delle tessere in scadenza il
Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva
consegna della TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui all'Allegato B
del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie 11 marzo 2004, pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004, e
successive
modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2011. (60)
16. Nelle more
dell'emanazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 50, comma 5-bis,
ultimo periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di accelerare il
conseguimento dei risparmi derivanti dall'adozione delle modalità telematiche
per la trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo 50, commi 4, 5 e
5-bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il Ministero dell'economia e
delle finanze, cura l'avvio della diffusione della suddetta procedura
telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalità tecniche operative di
cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65. L’invio telematico
dei predetti dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in
formato cartaceo. (60)
(57) Comma sostituito dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito l'originario comma 6 con
gli attuali commi 6 e 6-bis. Successivamente, il presente comma è stato così
modificato dall'art. 2, commi 12-septies e 36, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.
(58) Comma
inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito
l'originario comma 6 con gli attuali commi 6 e 6-bis.
(59) Comma così
sostituito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(60) Comma così
modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(61) Per
l'incremento del finanziamento, di cui al presente comma, vedi l'art. 17, comma
6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
(62) Vedi, anche, il comma 51 dell’art. 1, L.
13 dicembre 2010, n. 220.
(63) Vedi, anche, la Det. 18 febbraio 2011 e il
comma 12–septies dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.
(64) In attuazione di quanto
disposto dal presente comma vedi la Det. 8 aprile 2011, n.
2186/2011.
Art. 12 Interventi in materia previdenziale
1. I
soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al
pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le
lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma
1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con
legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le
lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici
ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del
trattamento pensionistico: (65)
a) coloro per i quali sono
liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti
requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di
pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i
coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di
maturazione dei previsti requisiti; (66)
c) per il
personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9
dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai
soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per
l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età
inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza
del trattamento pensionistico: (65)
a) coloro per i quali
sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti
requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di
pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i
coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di
maturazione dei previsti requisiti; (66)
c) per il
personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9
dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. L'articolo 5, comma
3, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 (70) è sostituito dal seguente: «Ai
trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le
medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori
autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre
dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In
caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di
totalizzazione». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a
seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011.». (67)
4. Le
disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti
prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi nei confronti dei: (65)
a) lavoratori
dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno
2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva
richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di
cessazione del rapporto di lavoro;
b) lavoratori per i
quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività
lavorativa per raggiungimento di limite di età.
5. Le disposizioni in materia
di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata
in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero
di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:
a)
ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base
di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di
mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
(71)
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro
il 30 aprile 2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in
vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico
dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle
lettere da a) a c) del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di
fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa
vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione
del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo
necessario al raggiungimento della decorrenza del
trattamento pensionistico
sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una
durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con
riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente
decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo. (72)
6. L'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, sulla base
della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento
presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere
dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima
della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione,
il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al
comma 5. (67)
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti
pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del
programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del
comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento
dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento
di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum
comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo
dall'impiego è effettuato: (65)
a) in un unico importo
annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
b)
in due importi annuali se l'ammontare complessivo della
prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente
superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo
importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari
all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se
l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il
primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari
a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.
8.
Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione
della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al
comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del
secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e
ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le
disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento
alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei
limiti di età entro la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni
derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate prima della data
di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione
dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento
ovvero la presa d’atto della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità
della stessa. All’onere derivante dalle modifiche di cui al presente comma,
valutato in 10 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
(67)
10. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere
dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per
i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in
riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a
quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento
di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si
effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con
applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.
11. L'art. 1, comma 208
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività
autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione
prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa
dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono
iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano, pertanto,
esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti
di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione
previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
(67)
[12. L'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
l'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, si
interpretano nel senso che i benefici in essi previsti si applicano
esclusivamente ai versamenti tributari nonché ai connessi adempimenti. Non si fa
luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato a titolo di contribuzione
dovuta. (68)
]
12-bis. In attuazione dell’ articolo 22-ter, comma 2, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102, concernente l’adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche
conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle
relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti
demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2014 i requisiti di età e i valori di
somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B
allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i
requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione
di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all’ articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico
di 65 anni di cui all’ articolo 1, comma 20, e all’ articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, devono essere
aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza
di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale
comporta responsabilità erariale. Il predetto aggiornamento è effettuato sulla
base del procedimento di cui al comma 12-ter. (73)
12-ter. A partire
dall’anno 2012 l’ISTAT rende annualmente disponibile entro il 30 giugno
dell’anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente
della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni in riferimento alla
media della popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al
comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso comma
12-bis: a) i requisiti di età indicati al comma 12-bis sono aggiornati
incrementando i requisiti in vigore in misura pari all’incremento della predetta
speranza di vita accertato dall’ISTAT in relazione al triennio di riferimento.
In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare
i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di
diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese,
l’aggiornamento viene
effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo.
Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale
dell’incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all’unità;
b) i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati al
comma 12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore
dell’aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età. In caso di frazione
di unità, l’aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo
decimale. Restano fermi i requisiti di anzianità contributiva minima previsti
dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonché la
disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto
alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo. Al
fine di uniformare la periodicità temporale dell’adeguamento dei requisiti di
cui al presente comma a quella prevista per la procedura di cui all’ articolo 1,
comma 11, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’
articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il secondo
adeguamento è effettuato, derogando alla periodicità triennale di cui al comma
12-bis, con decorrenza 1° gennaio 2016 e a tal fine l’ISTAT rende disponibile
entro il 30 giugno dell’anno 2014 il dato relativo alla variazione nel biennio
precedente della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni in
riferimento alla media della popolazione residente in Italia.
(74)
12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento indicati ai
commi 12-bis e 12-ter e nell’ambito del decreto direttoriale di cui al comma
12-bis, anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’
articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri
regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, requisiti
diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi
compresi i lavoratori di cui all’ articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi
dirigenti, è applicato l’adeguamento dei requisiti anagrafici. Resta fermo che
l’adeguamento di cui al presente comma
non opera in relazione al requisito
per l’accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il
titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il
raggiungimento di tale limite di età. (69)
12-quinquies. Ogniqualvolta
l’adeguamento triennale dei requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter
comporta, con riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di
vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l’incremento dello stesso tale da
superare di una o più unità il predetto valore di 65, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell’ articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.
335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per
le età corrispondenti a tali valori superiori a 65 del predetto requisito
anagrafico nell’ambito della procedura di cui all’ articolo 1, comma 11, della
citata legge n. 335 del 1995, come modificato dall’ articolo 1, comma 15, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata
del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo periodo
del
presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 65 anni
è effettuata con la predetta procedura di cui all’ articolo 1, comma 11, della
citata legge n. 335 del 1995. (69)
12-sexies. All’ articolo 22-ter del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In attuazione
della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008
nella causa C-46/07, all’ articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ‘A decorrere dal 1° gennaio
2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di
cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta
anni di cui all’ articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n.
243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti
anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1° gennaio 2012
ai fini del raggiungimento dell’età di sessantacinque anni. Restano ferme la
disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le
disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono
requisiti
anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all’ articolo
2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al
presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di
età e di anzianità contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto
all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonché quelle che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità
contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il
diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono
chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto»;
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le economie
derivanti dall’attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il
Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi
dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non
autosufficienza e all’esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita
familiare delle lavoratrici; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è
incrementata di 120 milioni di euro nell’anno 2010 e di 242 milioni di euro
nell’anno 2011, 252 milioni di euro nell’anno 2012, 392 milioni di euro
nell’anno 2013, 492 milioni di euro nell’anno 2014, 592 milioni di euro
nell’anno 2015, 542 milioni di
euro nell’anno 2016, 442 milioni di euro
nell’anno 2017, 342 milioni di euro nell’anno 2018, 292 milioni di euro
nell’anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020».
(69)
12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui
all’ articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano
le disposizioni di cui all’ articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della
medesima legge. L’onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base
ai criteri fissati dall’ articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 184. (69)
12-octies. Le stesse modalità di cui al comma
12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento
della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell’Ente
nazionale per l’energia elettrica e delle aziende elettriche private al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti. È abrogato l’ articolo 3, comma 14, del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le
previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli interessati in data
anteriore al 1° luglio 2010. (69)
12-novies. A decorrere dal 1° luglio
2010 si applicano le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi di
trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il
personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. È abrogato l’ articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. È
fatta salva l’applicazione dell’ articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 nei
casi in cui le condizioni per il trasferimento d’ufficio o a domanda si siano
verificate in epoca antecedente al 1° luglio 2010. (69)
12-decies. All’
articolo 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, le parole:
«approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964" sono sostituite dalle
seguenti: "come successivamente adeguati in base alla normativa vigente».
(69)
12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative: la
legge 2 aprile 1958, n. 322, l’ articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n.
1646, l’ articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, l’ articolo 21, comma 4, e l’ articolo 40, comma 3, della legge
24 dicembre 1986, n. 958. (69)
12-duodecies. Le risorse di cui all’
articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo
stanziamento relativo all’anno 2010, possono essere utilizzate anche ai fini del
finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di
previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
(69)
12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013 gli
specifici stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il
finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell’ articolo 13 della legge 30
marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30
milioni di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo, che
conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in
deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152
del 2001, pari a 30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono
alla compensazione degli effetti derivanti dall’aumento contributivo di cui
all’ articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di
garantire la non applicazione del predetto aumento
contributivo nella misura
prevista. (69)
(65) Alinea così modificato dalla legge di conversione
30 luglio 2010, n. 122.
(66) Lettera così modificata dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(67) Comma così modificato dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(68) Comma soppresso dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122. A norma dell'art. 1, comma 2, della predetta
legge di conversione, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
presente comma.
(69) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio
2010, n. 122.
(70) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo
non corretto: «D.Lgs. 3 febbraio 2006, n. 42».
(71) Lettera così modificata
dall'art. 1, comma 37, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1°
gennaio 2011.
(72) Comma inserito dall'art. 1, comma 37, lett. b), L. 13
dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011.
(73) Comma aggiunto
dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, così
modificato dall'art. 18, comma 4, lett. a), D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
(74)
Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e,
successivamente, così modificato dall'art. 18, comma 4, lett. b), nn. 1) e 2),
D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
Art. 13 Casellario dell'assistenza
1.
E' istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il «Casellario dell'Assistenza» per la
raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre
informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura
assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle
posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le
amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no
profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie
che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri
archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la
migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle
risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario
avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati
trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1,
i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri
archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite
dall'INPS.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
5. L'INPS e
le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione di quanto
previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a
legislazione vigente.
6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole:
«il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo
trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo»;
b) al
comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Per le prestazioni collegate al reddito
rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali
sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e
successive modificazioni e integrazioni.»; (75)
c) dopo il
comma 10 aggiungere i seguenti: «10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli
adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i
titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che
non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione
reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare
la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la
prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità
stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni
collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la
dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni
dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla
revoca in via definitiva
delle prestazioni collegate al reddito e al recupero
di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la
dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la
comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni,
gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo
alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno
in corso. (76)
(75) Lettera così modificata dalla legge di conversione 30
luglio 2010, n. 122.
(76) NDR: Il testo qui riportato corrisponde a quanto
pubblicato in G.U.
(commento di giurisprudenza)
Art. 14
Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali
1.
Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto:
a) le regioni a statuto
ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2012;
b) le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per
l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 (95);
c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e
per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la
riduzione di cui al comma 2;
d) i comuni per 1.500 milioni
di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2. (92)
2. Il comma 302
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato e al comma
296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e
quello individuato, a decorrere dall’anno 2011, in base al comma 302». Le
risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario
sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4.500
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012. Le predette riduzioni sono
ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, secondo princìpi che tengano conto della adozione di
misure idonee ad
assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e
della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla
spesa corrente complessiva nonché dell’adozione di misure di contenimento della
spesa sanitaria e dell’adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi
invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il
30 settembre dell’anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la
riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di
attuazione dell’ articolo 8 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo,
terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali,
comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero
dell’interno sono ridotti di 300 milioni per l’anno 2011 e di 500 milioni annui
a decorrere dall’anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell’interno sono ridotti
di 1.500 milioni per l’anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall’anno
2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri
e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e
recepiti con decreto annuale del Ministro dell’interno, secondo princìpi che
tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del
patto
di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa
per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento
di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell’anno
precedente, il decreto del Ministro dell’interno è comunque emanato entro i
successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un
criterio proporzionale. In sede di attuazione dell’ articolo 11 della legge 5
maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di
quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma.
(77) (94)
3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno
relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che
risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono
ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato
registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata
con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti
dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di
ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al
Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la
trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilità interno,
l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di
mancata trasmissione da parte dell'ente locale della
predetta certificazione,
entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede
all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra
indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui
fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a
valere sui trasferimenti degli anni successivi (96). (78)
4. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di
stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare
all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la
trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità,
l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e
l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di
stabilità è riferito al livello della spesa si assume quale differenza il
maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In
caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di
detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la
tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla
normativa vigente per la
trasmissione della certificazione da parte
dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti
della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita
(97). (78)
5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto
stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'articolo 77-bis,
comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate
dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del
2008.
6. In funzione della riforma del Patto europeo di stabilità e
crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri da adottare sentita la Regione interessata, può essere disposta la
sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino
in deficit eccessivo di bilancio.
7. L'art. 1, comma 557, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dai
seguenti:
«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di
stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione
degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della
dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti
prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese
di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale
reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con
l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in
organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione
integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le
amministrazioni statali.
557-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 557,
costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per
il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione
del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati o comunque facenti capo all'ente.
557-ter. In caso di mancato
rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133.». (78)
8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati.
9. Il comma 7 dell'art. 76 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133è sostituito dal seguente:
«E' fatto divieto agli enti
nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle
spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad
assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente
alle cessazioni dell'anno precedente». La disposizione del presente comma si
applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2010.
10. All'art. 1, comma 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è soppresso il terzo
periodo.
11. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono
escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità
interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro
il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento
dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto
dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità
interno relativo all'anno 2009.
12. Per l'anno 2010 non si applicano i
commi 23, 24, 25 e 26 dell'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
13. Per
l'anno 2010 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di
200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della
popolazione e del rispetto del patto di stabilità interno. I suddetti contributi
non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità
interno (98).
13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro
dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario
straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di
cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti
per la relativa copertura di spesa. Si applica l'articolo 4, commi 177 e
177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario del
Governo procede all'accertamento definitivo del debito e ne dà immediata
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze
congiuntamente alle
modalità di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del
presente comma. Fermi restando la titolarità del debito in capo all'emittente e
l'ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il
Commissario straordinario del Governo è altresì autorizzato, anche in deroga
alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli
enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della
specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento,
recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati.
(85)
13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento della gestione
commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a
carico del fondo di cui al comma 14 del presente articolo. Le predette spese di
funzionamento, su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non
superiore al costo complessivo annuo del personale dell’amministrazione di Roma
Capitale incaricato della gestione di analoghe funzioni transattive, il compenso
annuo per il Commissario straordinario. I subcommissari percepiscono
un’indennità, a valere sul predetto fondo, non superiore al 50 per cento del
trattamento spettante, in base alla
normativa vigente, ai soggetti chiamati a
svolgere le funzioni di Commissario presso un comune in dissesto ai sensi della
Tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4
aprile 2000, n. 119. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le
attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento. Le
risorse destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in
misura pari all'importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario
straordinario. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché risultino
esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui
un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici
di Roma Capitale. (86)
14. In vista della compiuta attuazione di quanto
previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in
considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune
di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, fino all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi
del citato articolo 24, è costituito un fondo allocato su un apposito capitolo
di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua
di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno
degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota
delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione del
predetto piano di rientro è reperita mediante l'istituzione, fino al
conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:
a)
di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli
aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di
1 euro per passeggero;
b) di un incremento dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo
dello 0,4%. (78)
14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei comuni
per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con
una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011. Con
decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell’economia e delle
finanze sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo. Al relativo onere si
provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater
dell’ articolo 38. (79) (90)
14-ter. I comuni della provincia
dell’Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini
del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio
finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati
entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli
anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione
del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e
della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. È altresì
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l’anno 2010, quale contributo ai
comuni di cui al presente comma in stato di dissesto finanziario per
far
fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di
liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta
del Ministro dell’interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 254 e
255 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La
ripartizione del contributo è effettuata con decreto del Ministro dell’interno,
da emanare entro il 15 settembre 2010, in misura proporzionale agli stessi
debiti (93). (79)
14-quater. L’addizionale commissariale di cui al comma
14, lettera a), è istituita dal Commissario preposto alla gestione
commissariale, previa delibera della giunta comunale di Roma. L’incremento
dell’addizionale comunale di cui al comma 14, lettera b), è stabilito, su
proposta del predetto Commissario, dalla giunta comunale. Qualora il comune,
successivamente al 31 dicembre 2011, intenda ridurre l’entità delle addizionali,
adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria è verificata dal
Ministero dell’economia e delle finanze. Le entrate derivanti dalle addizionali
di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione
delle stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del
comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno di
riferimento, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la
somma
di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune rilascia apposita
delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. (87)
15. È istituito un apposito fondo con una dotazione di
200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011, destinato esclusivamente
all'attuazione del piano di rientro e l'ammissibilità di azioni esecutive o
cautelari o di dissesto aventi ad oggetto le predette risorse è consentita
esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale, ai
sensi del citato articolo 78 del decreto-legge n. 112 per i finanziamenti di cui
al comma 13-bis. (88)
15-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze
corrisponde direttamente all’Istituto finanziatore le risorse allocate sui fondi
di cui ai commi 14 e 15, alle previste scadenze. (79)
15-ter. Il
Commissario straordinario trasmette annualmente al Governo la rendicontazione
della gestione del piano. (79)
16. Ferme le altre misure di contenimento
della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della
specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta
attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio
2009, n. 42, il comune di Roma concorda con il Ministro dell’economia e delle
finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l’entità del
proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal
fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di
accordo al Ministro dell’economia e delle finanze, evidenziando, tra l’altro,
l’equilibrio della gestione ordinaria. L’entità del concorso è determinata in
coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato
accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di
stabilità
interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio economico-finanziario
della gestione ordinaria, il Comune di Roma può adottare le seguenti apposite
misure: (80)
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a
costi standard unitari di maggiore efficienza;
b) adozione
di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza
comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma, anche con la
possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni
societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione
delle società quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle società
in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti
degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione,
anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 80 del testo unico degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a
carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi
dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;
e)
introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro
che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo
criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo
massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
f) contributo
straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore
immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari
generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta,
rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o
di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela
ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla
realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell’ambito
di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la
spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di
interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio.
Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo
straordinario già
assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto
d’obbligo a far data dall’entrata in vigore dello strumento urbanistico generale
vigente; (81)
f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all’
articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere
elevato sino al 50 per cento; (82)
g) maggiorazione, fino al
3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a
disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di
urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei
proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e
manutenzione ordinaria dei cimiteri.
17. Il Commissario straordinario del
Governo può estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma
Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della
verifica positiva da parte del Ministero dell'interno di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze dell'adeguatezza e dell'effettiva
attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti risorse
nonché di quelle finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario
della gestione ordinaria. (89)
18. I commi dal 14 al 17 costituiscono
attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
19. Ferme restando le previsioni di cui
all'articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle regioni
che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno
relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di
cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.
20. Gli atti adottati
dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi
antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è
stata assunta le decisione di violare il patto di stabilità interno, sono
annullati senza indugio dallo stesso organo. (78)
21. I conferimenti di
incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i
contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all'articolo
76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati
dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche
interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla
stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il
titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in
relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
22. Il Presidente della Regione, nella qualità di
commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione finanziaria; il
piano è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari
ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione
e l'attuazione degli atti indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel
piano la regione Campania può includere l’eventuale acquisto del
termovalorizzatore di Acerra anche mediante l’utilizzo, previa delibera del
CIPE, della quota regionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.
(78) (91) (99)
23. Agli interventi indicati nel piano si applicano
l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del
2009. La verifica sull'attuazione del piano è effettuata dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
24. Ferme le limitazioni e le condizioni
previste in via generale per le regioni che non abbiano violato il patto di
stabilità interno, nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti
incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di
collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi
politici delle regioni; nelle more dell'approvazione del piano possono essere
conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione
del presidente, e possono essere stipulati non più di otto rapporti di lavoro a
tempo determinato nell'ambito dei predetti uffici.
24-bis. I limiti
previsti ai sensi dell’articolo 9, comma 28, possono essere superati
limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo
determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti
territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse
finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso
apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli
organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli
obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni
pubbliche, per l’attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della
normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente
comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili
professionali richiesti. (79)
24-ter. Resta fermo che le disposizioni di
cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma
24-bis. (79)
25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad
assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese
per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.
26. L'esercizio
delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente
titolare.
27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in
vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono
considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21,
comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
28. Le funzioni fondamentali
dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del
2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso
convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
esclusi le isole monocomune ed il comune di Campione d’Italia. Tali funzioni
sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o
unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane,
con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000
abitanti. (78)
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le
funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può
essere svolta da più di una forma associativa.
30. La regione, nelle
materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione,
individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati
nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale
ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma
obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale
inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21,
comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di economicità,
di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal
comma 28 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni
avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il
termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i
comuni con un numero di
abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati
all'esercizio delle funzioni in forma associata. (78)
31. I comuni
assicurano comunque il completamento dell’attuazione delle disposizioni di cui
ai commi da 26 a 30 del presente articolo entro il termine individuato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con il
Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la
semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni. Con
il medesimo decreto è stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che l'insieme dei
comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata
deve raggiungere. (78)
32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27,
28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione
inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre
2013 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le
disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con
popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:
a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli
ultimi tre esercizi;
b) non abbiano subìto, nei precedenti
esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
c)
non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, perdite di
bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di
procedere al ripiano delle perdite medesime.
La disposizione di cui al
presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero
con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più
comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con
popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la
partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni
mettono in liquidazione le altre società già costituite. (84)
33. Le
disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è
tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano
nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
33-bis. All’
articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 4, è inserito il
seguente:
«4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per
frazione di anno, l’organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell’
articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti
di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come base di
riferimento le risultanze contabili dell’esercizio finanziario precedente a
quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.»;
b)
dopo il comma 7-quinquies, è inserito il
seguente:
«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono
considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le relative spese in
conto capitale sostenute dai comuni. L’esclusione delle spese opera anche se
effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».
(83)
33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di finanza pubblica
derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si provvede:
a) quanto
a 14,5 milioni di euro per l’anno 2010, di cui 10 milioni di euro per il comma
33-bis, lettere a) e b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11
da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e all’indebitamento
netto, e quanto a 2 milioni per l’anno 2010 relativi al penultimo e ultimo
periodo del comma 14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307;
b) quanto a 10 milioni di euro per il comma
33-bis, lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e quanto a
2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per ciascuno degli anni 2011 e 2012
mediante corrispondente rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai
sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono conseguentemente adeguati con
la deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali prevista ai
sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il decreto annuale del
Ministro dell’interno ivi previsto. (83)
33-quater. Il termine del 31
gennaio 2009, previsto dall’ articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero dell’interno delle
dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell’imposta comunale
sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli
anni 2005 e precedenti, è differito al 30 ottobre 2010. (83)
(77)
Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(78)
Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(79)
Comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(80) Alinea
così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(81)
Lettera così sostituita dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, che
ha sostituito l'originaria lettera f) con le attuali lettere f) ed
f-bis).
(82) Lettera inserita dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n.
122, che ha sostituito l'originaria lettera f) con le attuali lettere f) ed
f-bis).
(83) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n.
122.
(84) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n.
122, dall'art. 1, comma 117, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1°
gennaio 2011, dal medesimo art. 1, comma 117, L. 220/2010, come sostituito
dall'art. 2, comma 43, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 e, successivamente, dall'art.
20, comma 13, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
(85) Comma inserito dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, così sostituito dall'art.
2, comma 9, lett. a), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.
(86) Comma inserito
dall'art. 2, comma 9, lett. b), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.
(87) Comma inserito dalla
legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, così modificato
dall'art. 2, comma 9, lett. c), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.
(88) Comma così modificato
dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, dall'art.
2, comma 9, lett. d), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.
(89) Comma così modificato
dall'art. 2, comma 9, lett. e), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.
(90) Per la riduzione
dell'autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, vedi l'art. 3, comma 1,
lett. d), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L.
26 febbraio 2011, n. 10.
(91) Vedi, anche, l'art. 1, comma 1, D.L. 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011,
n. 10.
(92) Per l'estensione delle misure previste dal presente comma, vedi
l'art. 20, comma 4, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
(93) In attuazione di quanto
disposto dal presente comma vedi il D.M. 14 settembre 2010 e il D.M. 27 dicembre
2010.
(94) Per la riduzione dei trasferimenti erariali previsti dal presente
comma vedi, per l'anno 2011, il D.M. 9 dicembre 2010. Per la ripartizione delle
riduzioni statali tra le regioni a statuto ordinario vedi, per l'anno 2011, il
D.P.C.M. 28 gennaio 2011.
(95) Vedi, anche, il comma 131 dell’art. 1, L. 13
dicembre 2010, n. 220.
(96) Vedi, anche, il comma 119 dell’art. 1, L. 13
dicembre 2010, n. 220.
(97) Sull’applicabilità della sanzione prevista dal
presente comma vedi il comma 148 dell’art. 1, L. 13 dicembre 2010, n.
220.
(98) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 10
dicembre 2010.
(99) Vedi, anche, il comma 34 dell'art. 2, D.L. 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n.
10.
Capo IV
Entrate non fiscali
Entrate non
fiscali
Art. 15 Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni di
concessione
1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità
per l'applicazione entro il 30 aprile 2011 del pedaggio sulle autostrade e sui
raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS S.p.a., in relazione ai costi
di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla
gestione, nonché l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio. (102)
2.
In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a
quello di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di
applicazione dei pedaggi di cui al comma 1, comunque non oltre il 31 dicembre
2011, ANAS S.p.a. è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria
forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le
classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a
pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i
raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al precedente
periodo sono individuate con il medesimo D.P.C.M. di cui al comma 1. Gli
importi delle maggiorazioni sono da intendersi IVA esclusa. Le maggiorazioni
tariffarie di cui al presente comma non potranno comunque comportare un
incremento superiore al 25% del pedaggio altrimenti
dovuto.
3. Le
entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 vanno a riduzione dei
contributi annui dovuti dallo Stato per investimenti relativi a opere e
interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione.
4.
La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del
comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis
dell'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è integrata di un importo,
calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a:
a) 1
millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi
di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo
giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente
comma;
b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di
pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3,
4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011.
5. I pagamenti dovuti ad ANAS S.p.a. a
titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in
misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del
comma 4.
6. Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli
articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di
grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente
in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l’aggiornamento
biennale previsto dall’ articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle
date dalla stessa previste. (100)
6-bis. Al primo comma dell’ articolo 3
della legge 27 dicembre 1953, n. 959, le parole: «, e fino alla concorrenza di
esso,» sono soppresse. (101)
6-ter. All’ articolo 12 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «avendo
particolare riguardo ad un’offerta di miglioramento e risanamento ambientale
del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell’energia prodotta o della
potenza installata» sono aggiunte le seguenti: «nonché di idonee misure di
compensazione territoriale»;
b) dopo il comma 1, è inserito
il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire il rispetto del termine per
l’indizione delle gare e garantire un equo indennizzo agli operatori economici
per gli investimenti effettuati ai sensi dell’ articolo 1, comma 485, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, le concessioni di cui al comma 1 sono prorogate
di cinque anni»;
c) il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa
con la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i
requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini
concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1,
tenendo conto dell’interesse strategico degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della
domanda e dei picchi di consumo.»;
d) il comma 8 è
sostituito dal seguente:
«8. In attuazione di quanto previsto dall’ articolo
44, secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di consentire la
sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le
concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico in vigore, anche
per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010,
ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante
i criteri di cui all’ articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione
del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente
articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate
nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del
capitale sociale dalle province individuate nel presente
comma e/o da società
controllate dalle medesime, fermo in tal caso l’obbligo di individuare gli
eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure
competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette,
decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall’applicazione
delle proroghe di cui al comma 1-bis. La partecipazione delle predette province
nelle società a composizione mista previste dal presente comma non può
comportare maggiori oneri per la finanza pubblica»;
e) dopo
il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. Qualora alla data di scadenza di
una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l’individuazione
del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della
derivazione, fino al subentro dell’aggiudicatario della gara, alle stesse
condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti.
Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti
l’ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all’ articolo 26 del
testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.»;
f)
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Le
concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti,
che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti
esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di
ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di
tali concessioni». (101)
6-quater. Le disposizioni dei commi 6, 6-bis e6-ter
del presente articolo si applicano fino all’adozione di diverse disposizioni
legislative da parte delle regioni, per quanto di loro competenza.
(101)
6-quinquies. Le somme incassate dai comuni e dallo Stato, versate
dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, antecedentemente
alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono
definitivamente trattenute dagli stessi comuni e dallo Stato.
(101)
6-sexies. All’ articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo il comma 289, è inserito il seguente:
«289-bis. Fino al 31 marzo 2017,
l’ANAS Spa continua ad essere titolare delle funzioni e dei poteri di soggetto
concedente e aggiudicatore, relativamente all’infrastruttura autostradale in
concessione ad Autovie Venete Spa (A4 Venezia-Trieste, A28
Portogruaro-Pordenone-Conegliano e il raccordo autostradale Villesse-Gorizia). A
partire dal 1° aprile 2017, le medesime funzioni e i medesimi poteri sono
trasferiti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
ANAS Spa ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti
attivi e passivi inerenti alle funzioni e ai poteri di soggetto concedente e
aggiudicatore e che viene appositamente costituito in forma societaria e
partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia
Giulia o da soggetti da esse interamente partecipati». (101)
(100)
Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, che ha
sostituito l'originario comma 6 con gli attuali commi da 6 a 6-sexies.
(101)
Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, che ha
sostituito l'originario comma 6 con gli attuali commi da 6 a 6-sexies.
(102)
Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, D.L. 5 agosto 2010, n. 125,
convertito, con modificazioni, dalla L. 1° ottobre 2010, n. 163.
Art.
16 Dividendi delle società statali
1. Le maggiori entrate che si dovessero
realizzare negli anni 2011 e 2012 per utili e dividendi non derivanti da
distribuzione riserve, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società
partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore
istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel
bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di
finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 500 milioni di
euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per essere prioritariamente utilizzate per
concorrere agli oneri relativi al pagamento degli interessi sul debito pubblico;
per l'eventuale restante parte le somme sono riassegnate al Fondo di
ammortamento dei titoli di
Stato.
2. Con decreto del Ministro
dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo delle somme
affluite nel Fondo di cui al comma 1.
3. L'attuazione del presente
articolo non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza
pubblica concordati in sede europea. (103)
(103) Comma così
modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 17
Interventi a salvaguardia dell'euro
1. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad assicurare la partecipazione della Repubblica Italiana
al capitale sociale della società che verrà costituita insieme agli altri Stati
membri dell'area euro, in conformità con le Conclusioni del Consiglio
dell'Unione europea del 9-10 maggio 2010, al fine di assicurare la salvaguardia
della stabilità finanziaria dell'area euro. A tale fine è autorizzata la spesa
massima di 20 milioni di euro per l'anno 2010. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori
entrate derivanti dal presente provvedimento.
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato
sulle passività della società di cui al comma 1 emesse al fine di costituire la
provvista finanziaria per concedere prestiti agli Stati membri dell'area euro in
conformità con le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 9-10 maggio
2010 e le conseguenti decisioni che verranno assunte all'unanimità degli Stati
membri dell'area euro. Agli eventuali oneri si provvede con le medesime modalità
di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67. La
predetta garanzia dello Stato sarà elencata, unitamente alle altre per le quali
non è previsto il prelevamento dal fondo di riserva di cui all'articolo 26 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito allegato dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze distinto da quello già
previsto
dall'articolo 31 della medesima legge.
Titolo II
CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E
CONTRIBUTIVA
Art. 18 Partecipazione dei comuni all'attività di
accertamento tributario e contributivo (106)
1. I Comuni partecipano
all'attività di accertamento fiscale e contributivo secondo le disposizioni del
presente articolo, in revisione del disposto dell'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. Ai fini della partecipazione di cui al
comma 1, consistente, tra l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle Entrate,
alla Guardia di finanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i dati
contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione
di maggiori imponibili fiscali e contributivi:
a) i Comuni
con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire,
laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il
regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio
comunale entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto; (104)
b) i Comuni con popolazione inferiore a
cinquemila abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario,
sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio
tributario. A tale fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del
consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro
il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
(104)
2-bis. Gli adempimenti organizzativi di cui al comma 2 sono svolti con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
(105)
3. In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto, i Consigli tributari deliberano in
ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini
dell'attuazione del comma 12 dell'articolo 19.
4. Al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell'articolo
44, è sostituito dal seguente:
«L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione
dei comuni le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi
residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, prima della emissione degli
avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti,
inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi.»;
b) al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 44, le
parole da «Il comune» a «segnalare» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune
di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso
partecipa, segnala», e il periodo: «A tal fine il comune può prendere visione
presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già
trasmessegli in copia dall'ufficio stesso.» è abrogato;
c)
il quarto comma dell'articolo 44, è sostituito dal seguente:
«Il comune di
domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al
secondo comma, comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento della
segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito
complessivo.»;
d) sono abrogati i commi quinto, sesto e
settimo dell'articolo 44;
e) l'articolo 45 è
abrogato.
5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. Per potenziare l'azione di contrasto
all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità,
efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni
all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento
di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi
statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui
maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del
comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.»;
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle Entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con l'INPS e la
Conferenza unificata, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche
dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle
dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della
partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al
comma 1. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di
esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle società e degli
enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate
comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche
dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le
ulteriori materie
per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale
e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il
direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può
prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.»;
(104)
c) è abrogato il comma 2-ter.
6. All'articolo 83,
comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «30 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «33 per cento».
7. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata, adottato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento e le
sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento, ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
nonché le relative modalità di attribuzione.
8. Resta fermo il
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 1,
comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto alle modalità
tecniche di accesso dei comuni alle banche dati e alle dichiarazioni relative ai
contribuenti ai comuni, nonché alle modalità di partecipazione degli stessi
all'accertamento fiscale e contributivo.
9. Gli importi che lo Stato
riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all'accertamento sono calcolati
al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione europea. Sulle quote
delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a
statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme
dovute a titolo di partecipazione all'accertamento.
(104) Lettera
così modificata dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(105)
Comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(106) Vedi,
anche, il D.Dirett. 23 marzo 2011.
Art. 19 Aggiornamento del
catasto
1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 è attivata l'«Anagrafe
Immobiliare Integrata», costituita e gestita dall'Agenzia del territorio
secondo quanto disposto dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, attivando le idonee forme di collaborazione con i comuni in coerenza
con gli articoli 2 e 3 del proprio statuto. L'Anagrafe Immobiliare Integrata
attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili
presso l'Agenzia del territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto
titolare di diritti reali. (107)
2. L’accesso gratuito all'Anagrafe
Immobiliare Integrata è garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole
tecnico-giuridiche emanate entro e non oltre sessanta giorni dal termine di cui
al comma 1 con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze,
previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
(107)
2-bis. I decreti di cui al comma 2 devono assicurare comunque ai
comuni la piena accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati
con l’Agenzia del territorio, relativamente ai dati catastali, anche al fine di
contribuire al miglioramento ed aggiornamento della qualità dei dati, secondo le
specifiche tecniche e le modalità operative stabilite con i medesimi decreti.
(108)
3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'Economia e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della
attestazione integrata ipotecario-catastale, prevedendone le modalità di
erogazione, gli effetti, nonché la progressiva implementazione di ulteriori
informazioni e servizi. Con il predetto decreto sono, inoltre, fissati i
diritti dovuti per il rilascio della predetta attestazione.
4. Fatto
salvo quanto previsto dall’ articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e successive modificazioni, la consultazione delle banche dati del
catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonché
dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria,
è garantita, a titolo gratuito, ai Comuni su tutto il territorio nazionale, ad
esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema
telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti
dall'Agenzia del territorio. (107)
5. Nella fase di prima attuazione, al
fine di accelerare il processo di aggiornamento e allineamento delle banche dati
catastali, le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione
degli atti di aggiornamento sono svolte dai Comuni e dall'Agenzia del territorio
sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi, e in attuazione
dei princìpi di flessibilità, gradualità, adeguatezza, stabilito con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze e previa intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Le suddette regole tecnico-giuridiche
costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento e si applicano anche nei
territori delle Regioni a statuto speciale. Ove non esercitate dai
Comuni, le
attività connesse alle predette funzioni sono esercitate dall'Agenzia del
territorio, sulla base del principio di sussidiarietà. (107)
5-bis. Per
assicurare l’unitarietà del sistema informativo catastale nazionale e in
attuazione dei princìpi di accessibilità ed interoperabilità applicativa delle
banche dati, i comuni utilizzano le applicazioni informatiche e i sistemi di
interscambio messi a disposizione dall’Agenzia del territorio, anche al fine di
contribuire al miglioramento dei dati catastali, secondo le specifiche tecniche
ed operative formalizzate con apposito decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
(108)
5-ter. Presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è
costituito, senza oneri per la finanza pubblica, un organo paritetico di
indirizzo sulle modalità di attuazione e la qualità dei servizi assicurati dai
comuni e dall’Agenzia del territorio nello svolgimento delle funzioni di cui al
presente articolo. L’organo paritetico riferisce con cadenza semestrale al
Ministro dell’economia e delle finanze che può proporre al Consiglio dei
Ministri modifiche normative e di sviluppo del processo di decentramento.
(108)
6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte
dall'Agenzia del territorio le funzioni in materia di:
a)
individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi ed aggiornamenti
topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali;
b)
controllo della qualità delle informazioni catastali e dei
processi di aggiornamento degli atti;
c) gestione unitaria
e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle
informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il Modello unico
digitale per l'edilizia, assicurando il coordinamento operativo per la loro
utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di
connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;
d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di
riferimento per il Modello unico digitale per l'edilizia sulla base di regole
tecniche uniformi stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia del
territorio d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
(109)
e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata;
f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni
di cui al comma 5, nonché poteri di applicazione delle relative sanzioni
determinate con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'Economia e
delle Finanze, emanato previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali.
7. L'Agenzia del territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le
operazioni previste dal secondo periodo dell'articolo 2, comma 36, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
8. Entro il 31
dicembre 2010 (111) i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano
dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto
articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262 del 2006, con riferimento
alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio
2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione,
ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.
L'Agenzia del territorio, successivamente alla registrazione degli atti di
aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di
accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il
Portale per i Comuni.
9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010
(111) i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi
che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non
dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini
fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. Restano salve
le procedure previste dal comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, nonché le attività da svolgere in surroga da parte dell’Agenzia
del territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti
per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, individuati ai sensi dell’
articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonché quelle di
accertamento relative agli immobili iscritti in
catasto, come fabbricati o
loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione che siano divenuti
abitabili o servibili all’uso cui sono destinati. (107)
10. Se i titolari
di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8
le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre
2010 (111), l'Agenzia del territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto
attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al
decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione, con
oneri a carico dell’interessato da determinare con apposito provvedimento del
direttore dell’Agenzia del territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010
(111), di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche
sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni
l'Agenzia del territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi
rappresentativi delle categorie professionali (113). (107)
11. Se i
titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi
del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31
dicembre 2010, l'Agenzia del territorio procede agli accertamenti di competenza
anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del
territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi
delle categorie professionali.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2011,
l'Agenzia del territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche
tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno,
provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in
collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati
al Catasto. In tal caso si rendono applicabili le disposizioni di cui al citato
articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari di
diritti reali sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine
previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l'Agenzia del territorio procede
all'attribuzione della rendita presunta ai sensi del comma 10. Restano salve le
procedure previste dal comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Restano altresì fermi i poteri di controllo dei comuni in
materia
urbanistico-edilizia e l’applicabilità delle relative sanzioni.
(107)
13. Gli Uffici dell'Agenzia del territorio, per lo svolgimento
delle attività istruttorie connesse all'accertamento catastale, si avvalgono
delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
14. All'articolo 29
della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis.
Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto
il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti
reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia,
devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre
all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in
catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità
allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle
disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere
sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato
alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula
dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la
loro conformità con
le risultanze dei registri immobiliari.».
(107)
15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali,
di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e
relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche
l'indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione
dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione
dell'imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall'articolo 69
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (112)
.
16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere
dal 1° luglio 2010. Nel rispetto dei princìpi desumibili dal presente articolo,
nei territori in cui vige il regime tavolare le regioni a statuto speciale e le
province autonome adottano disposizioni per l’applicazione di quanto dallo
stesso previsto al fine di assicurare il necessario coordinamento con
l’ordinamento tavolare. (107)
16-bis. All’ articolo 58 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche
per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre
1993, n. 560». (110)
(107) Comma così modificato dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(108) Comma inserito dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(109) Lettera così modificata dalla legge
di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(110) Comma aggiunto dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(111) Per il differimento del presente
termine, vedi l'art. 2, comma 5-bis, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.
(112) Vedi, anche, il
Provv. 25 giugno 2010.
(113) In attuazione di quanto disposto dal presente
comma vedi il Provv. 19 aprile 2011.
Art. 20 Adeguamento alle
disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al
portatore
1. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito
comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di
cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro cinquemila.
2. In ragione
di quanto disposto dal comma 1, ed al fine di rafforzarne l'efficacia, al
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) nell'articolo 49, al comma 13, le parole: «30
giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2011»;
b)
all'articolo 58, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
«Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa
pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila
euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a
cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le
violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a
cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per
cento.».
2-bis. È esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’ articolo
58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per la violazione delle
disposizioni previste dall’ articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del medesimo
decreto, commesse nel periodo dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010 e riferite
alle limitazioni di importo introdotte dal comma 1 del presente articolo.
(114)
(114) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010,
n. 122.
Art. 21 Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle
Entrate
1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono
individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i
contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per
l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati
incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (117).
1-bis. Al fine di
semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l’obbligo di comunicazione delle
operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non
soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il
pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o
prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione
previsto dall’ articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. (115)
1-ter. Gli operatori
finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto
comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che
emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all'Agenzia delle
entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento
dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate
emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
(116)
(115) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 2, lett. o), D.L. 13
maggio 2011, n. 70.
(116) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 2, lett. o), D.L.
13 maggio 2011, n. 70, come modificato dall'art. 23, comma 41, lett. a) e b),
D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
(117) In attuazione di quanto disposto dal
presente comma vedi il Provv. 22 dicembre 2010.
Art. 22 Aggiornamento
dell'accertamento sintetico
1. Al fine di adeguare l'accertamento sintetico
al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo
più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il
contraddittorio, all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi
per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di
entrata in vigore del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e
ottavo, sono sostituiti dai seguenti:
«L'ufficio, indipendentemente dalle
disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre
determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base
delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta,
salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da
quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla
formazione della base imponibile.
La determinazione sintetica può essere
altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità
contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di
contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area
territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale
caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto
comma.
La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai
precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile
ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
L'ufficio che procede alla
determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il
contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire
dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di
avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Dal reddito complessivo
determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni
dall'imposta lorda previste dalla legge.».
Art. 23 Contrasto
al fenomeno delle imprese «apri e chiudi»
1. Le imprese che cessano
l'attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai
fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte
dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di finanza e dell'INPS, in modo da
assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di
evasione e frode fiscale e contributiva.
Art. 24 Contrasto al
fenomeno delle imprese in perdita «sistemica»
1. La programmazione dei
controlli fiscali dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza deve
assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio,
sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata
da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d'imposta e
non abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o più
aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite
fiscali stesse. (118)
2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti
dei contribuenti non soggetti agli studi di settore né a tutoraggio, l'Agenzia
delle Entrate e la Guardia di finanza realizzano coordinati piani di intervento
annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che
riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.
(118) Comma
così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n.
122.
Art. 25 Contrasto di interessi
1. A decorrere dal 1° luglio
2010 le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta del 4 per cento a
titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo
di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti
dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la
detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le
tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti
relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate (120) .
(119)
(119) Comma così modificato dalla legge di conversione 30
luglio 2010, n. 122 e, successivamente, dall'art. 23, comma 8, D.L. 6 luglio
2011, n. 98.
(120) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo
vedi il Provv. 30 giugno 2010.
Art. 26 Adeguamento alle direttive
OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento
1. A fini di
adeguamento alle direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento ed
ai principi di collaborazione tra contribuenti ed amministrazione finanziaria,
all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma
2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. In caso di rettifica del valore
normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di
cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del
credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso
dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il
contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata
in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a
consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di
trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista
dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita
comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini
ivi indicati. In
assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma
2.».
2. Ai fini dell'immediata operatività delle disposizioni di cui al
comma 1, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate deve essere
emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. La comunicazione concernente periodi d'imposta
anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
deve essere comunque effettuata entro novanta giorni dalla pubblicazione del
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. (121)
(122)
(121) Comma così modificato dalla legge di conversione 30
luglio 2010, n. 122.
(122) Vedi, anche, il Provv. 29 settembre
2010.
Art. 27 Adeguamento alla normativa europea in materia di
operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi
1. Al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, comma 2, dopo
la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) per i soggetti che intendono
effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni;
b)
all'articolo 35, dopo il comma 7 sono inseriti i
seguenti:
«7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui al
comma 2, lettera e-bis) entro trenta giorni dalla data di attribuzione della
partita IVA, l'Ufficio può emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione
a effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427.»;
«7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate
sono stabilite le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione di cui al
comma 7-bis.»;
c) all'articolo 35, dopo il comma 15-ter è
aggiunto il seguente:
«15-quater. Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA
intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate
sono stabiliti i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nella
banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai
sensi dell'articolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n.
1798.».
Art. 28 Incrocio tra le basi dati dell'INPS e
dell'Agenzia delle Entrate per contrastare la microevasione diffusa
1. Al
fine di contrastare l'inadempimento dell'obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi l'Agenzia delle Entrate esegue specifici controlli
sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato
redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi
informativi dell'INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non
risultano effettuate le previste ritenute.
2. Anche ai fini di cui al
comma 1, le attività di controllo e di accertamento realizzabili con modalità
automatizzate sono incrementate e rese più efficaci attribuendone la
effettuazione ad apposite articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con
competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo
71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Conseguentemente,
all'articolo 4 ed all'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, dopo le parole: «centro di servizio» sono aggiunte le seguenti: «o altre
articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del
territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui
all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito
della dotazione organica
prevista a legislazione vigente e anche mediante
riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, degli Uffici
dell'Agenzia.».
Art. 29 Concentrazione della riscossione
nell'accertamento
1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati
nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai
periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono
potenziate mediante le seguenti disposizioni: (124)
a)
l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte
sui redditi, dell’imposta sulle attività produttive e dell'imposta sul valore
aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono
contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione
del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati,
ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio,
degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è
altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano
rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini
delle imposte sui
redditi, dell’imposta sulle attività produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione
delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In
tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta
giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista
dall’ articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si
applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei
termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;
(125)
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi
decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare
l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento,
la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di
iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai
fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale
dello Stato; (123) (128)
b-bis) In caso di richiesta, da
parte del contribuente, della sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ai
sensi dell’ articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
l’esecuzione forzata di cui alla lettera b) è sospesa fino alla data di
emanazione del provvedimento che decide sull’istanza di sospensione e, in ogni
caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica
dell’istanza stessa. La sospensione di cui al periodo precedente non si applica
con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore; (126)
c)
in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della
riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla
lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare
integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico
agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e
b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate
fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi
utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti
anche in fase di accertamento;
e) l'agente della
riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la
preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione
forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che
disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell’espropriazione forzata
l’esibizione dell’estratto dell’atto di cui alla lettera a), come trasmesso
all’agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di
cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto
stesso in tutti i casi in cui l’agente della riscossione ne attesti la
provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a),
l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui
all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre
1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui
l'accertamento è divenuto definitivo; (127)
f) a partire dal
primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le
somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli
interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal
giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione
spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese
relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della
procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti
in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati
agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo
si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione
secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista
dall'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico
all'agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla
lettera a) si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della
necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione
coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attività di
contrasto all'evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga
alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare,
progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le
procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell'attività di
liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e
sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall'Agenzia
delle Entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2.
All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole:
«con riguardo all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti: «ed
alle ritenute operate e non versate»;
b) il secondo periodo
del sesto comma è sostituito dai seguenti: «La proposta di transazione fiscale,
unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso
gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla
liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresì essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale
rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo
che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa,
con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.»;
c)
dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: «La transazione
fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui
all'articolo 182-bis è revocata di diritto se il debitore non esegue
integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle
Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie.».
3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:
«2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta
di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche in
deroga alle modalità indicate nell'articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso,
solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.».
4.
L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal
seguente:
«Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
1. E'
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di
sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di
interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare
complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie
altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o
in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle
imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la
reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi
a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento
parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione
presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per
un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un
ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al
periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da
un anno a sei anni.».
5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «In relazione agli importi iscritti a
ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le
misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le misure cautelari, che, in
base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono
accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione
oppure all'atto di contestazione, sono».
6. In caso di fallimento, il
curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma
dell'articolo 29 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini
dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la
violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni
applicabili.
7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le parole:
«alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono aggiunte le seguenti:
«nonché il pagamento o il rimborso di tributi». Con riguardo alle valutazioni di
diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli
istituti previsti dall'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la responsabilità di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata alle ipotesi di
dolo.
(123) Lettera così modificata dalla legge di conversione 30
luglio 2010, n. 122.
(124) Alinea così modificato dall'art. 7, comma 2, lett.
n), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e, successivamente, dall'art. 23, comma
30, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
(125) Lettera così modificata dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, dall'art. 7, comma 2,
lett. n), nn. 2.1), 2.2) e 2.3), D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
(126) Lettera
inserita dall'art. 7, comma 2, lett. n), n. 3), D.L. 13 maggio 2011, n.
70.
(127) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 2, lett. n), n. 4), D.L.
13 maggio 2011, n. 70.
(128) In attuazione di quanto disposto dalla presente
lettera vedi il Provvedimento 30 giugno 2011.
Art. 30 Potenziamento
dei processi di riscossione dell'INPS (131)
1. A decorrere dal 1° gennaio
2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque
titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è
effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo
esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il
codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del
credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota
capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l’indicazione dell’agente della
riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe
tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso
indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione
che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel
medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e
le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere
sottoscritto, anche mediante firma
elettronica, dal responsabile dell'ufficio
che ha emesso l'atto. (129)
[3. L'avviso di addebito, completo di tutti
gli elementi di cui al comma 2, relativo alle somme dovute a titolo di
contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili
o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, è consegnato all'agente della
riscossione che provvederà al recupero nei termini fissati al comma 12,
contestualmente alla notifica dell'avviso stesso al contribuente.
(130)
]
4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti
dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi
comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere
eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento.
5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga
alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti
dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. (129)
6. All'atto
dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l'INPS
fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi,
utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero.
[7. Per i crediti
accertati dagli uffici, il debitore può proporre ricorso amministrativo avverso
l'atto di accertamento nei termini previsti dalla normativa vigente, in
relazione alla natura dell'obbligo contributivo, e comunque non oltre 90 giorni
dalla notifica dell'avviso di addebito. Il ricorso, presentato all'organo
amministrativo competente a decidere sulle singole materie, dovrà
obbligatoriamente essere trasmesso anche all'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale che provvederà a consegnare l'avviso di addebito all'agente della
riscossione dopo la decisione di reiezione del competente organo amministrativo,
nei termini fissati al comma 5, qualora entro 5 giorni dalla notifica della
decisione stessa non sia data dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle somme
dovute. In ogni caso il titolo dovrà essere consegnato all'agente non oltre i
termini previsti per l'avvio
della procedura di espropriazione forzata.
(130)
]
[8. La comunicazione di accoglimento parziale del ricorso, che
comporta la rideterminazione degli importi addebitati con il titolo di cui al
comma 1, contiene l'indicazione delle somme dovute e l'intimazione al pagamento
entro 5 giorni dalla notifica. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto
pagamento nel termine assegnato, il titolo sarà consegnato all'agente della
riscossione nei termini fissati al comma 5. In ogni caso il titolo dovrà essere
consegnato all'agente non oltre i termini previsti per l'avvio della procedura
di espropriazione forzata. (130)
]
[9. In caso di revisione in autotutela
dell'atto di accertamento l'avviso di addebito cessa di avere validità e
l'lstituto Nazionale della Previdenza Sociale provvederà a notificare al
debitore un nuovo avviso di addebito, ai sensi dei commi precedenti, per
l'eventuale somma ancora dovuta. (130)
]
10. L'articolo 25, comma 2, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è abrogato.
[11. Decorso il
termine di 90 giorni senza che sia stato proposto ricorso, in assenza di
pagamento, l'agente della riscossione nei successivi trenta giorni e, sulla base
del titolo esecutivo di cui al comma 1 e senza la preventiva notifica della
cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata ai sensi dell'articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Decorso un anno dalla notifica dell'avviso di accertamento, l'espropriazione
forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'espropriazione forzata in ogni caso è avviata, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è
divenuto definitivo e, in caso di riscossione frazionata, anche in pendenza di
giudizio, entro il 31 dicembre
del secondo anno successivo a quello entro il
quale deve essere effettuato il pagamento. (130)
]
[12. Nei casi previsti
dal comma 3 l'agente della riscossione procederà all'espropriazione forzata
trascorsi 30 giorni dalla data della consegna del titolo esecutivo da parte
dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. (130)
]
13. In caso di
mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui al comma
2 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le
disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della
riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso
delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. (129)
14. Ai fini di cui al
presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme
iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini
del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo
emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate
per il recupero agli agenti della riscossione. (129)
15. I rapporti con
gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le
disposizioni vigenti.
(129) Comma così modificato dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(130) Comma soppresso dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(131) Vedi, anche, l'art. 7, comma 2,
lett. t), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
Art. 31 Preclusione alla
autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi
1. A decorrere
dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma
1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte
erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare
superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e
relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di
inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del
50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e
relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a
concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere
applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione
giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento
di quanto
indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo
precedente, i termini di cui all’ articolo 20 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della
definizione della contestazione. E' comunque ammesso il pagamento, anche
parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori
mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le
modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito delle attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate e della
Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto
previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A
decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del
decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non
operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro. (132)
(134)
1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, dopo l’ articolo 28-ter è inserito il seguente:
«Art.
28-quater. - (Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione
a ruolo). - 1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi,
liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e
degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e
appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a
ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall’
articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il
pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a
ruolo. L’estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica
dell’esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l’ente
locale o l’ente del
Servizio sanitario nazionale non versi all’agente della
riscossione l’importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal
termine nella stessa indicato, l’agente della riscossione procede, sulla base
del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti
della regione, dell’ente locale o dell’ente del Servizio sanitario nazionale
secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di
attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli
equilibri programmati di finanza pubblica». Per i crediti maturati nei confronti
degli enti del Servizio sanitario nazionale si applica comunque quanto previsto
dal comma 1-ter, secondo periodo. (133)
1-ter. All’ articolo 9, comma
3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «Per gli anni 2009
e 2010» sono sostituite con le seguenti: «A partire dall’anno 2009» e le parole:
«le regioni e gli enti locali» sono sostituite con le seguenti: «le regioni, gli
enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale». Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione
del presente comma, nonché, in particolare, le condizioni per assicurare che la
complessiva operazione di cui al comma 1-bis e al presente comma riguardante
gli enti del Servizio sanitario nazionale sia effettuata nel rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica; le modalità di certificazione sono stabilite
dalle singole regioni d’intesa con il Ministero dell’economia e
delle
finanze, con l’osservanza delle condizioni stabilite con il predetto
decreto. (133)
2. In relazione alle disposizioni di cui al presente
articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa «Regolazioni
contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte» della missione «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, sono ridotte di 700
milioni di euro per l'anno 2011, di 2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di
1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
(132) Comma così
modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(133) Comma
inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(134) In
attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 10 febbraio
2011.
Art. 32 Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi
immobiliari chiusi
1. A seguito dei controlli effettuati dall'Autorità di
vigilanza, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58(Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, la lett. j)
è sostituita dalla seguente:
«j) “fondo comune di investimento”: il
patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una
pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di
una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di
una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti
e in autonomia dai medesimi;»;
b) all'articolo 36, comma
6, dopo le parole: «nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima
società», sono inserite le seguenti: «; delle obbligazioni contratte per suo
conto, il fondo comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio
patrimonio.»;
c) all'articolo 37, comma 2, lettera b-bis),
dopo le parole: «all'esperienza professionale degli investitori;» sono inserite
le seguenti: «a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3, ultimo
periodo, e comma 7, e l'articolo 39, comma 3.».
[2. Il Ministro dell'Economia
e delle finanze emana, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le disposizioni di attuazione del comma 1 entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. (138)
]
3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi
partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti:
a)
Stato o ente pubblico;
b) Organismi
d’investimento collettivo del risparmio;
c) Forme di
previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria;
d)
Imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti
destinati alla copertura delle riserve tecniche;
e)
Intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;
f) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere
costituiti all’estero in paesi o territori che consentano uno scambio
d’informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o
del risultato della gestione e sempreché siano indicati nel decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di cui all’ articolo 168-bis, comma 1, del Testo
unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
g) enti privati residenti in Italia che perseguano
esclusivamente le finalità indicate nell’ articolo 1, comma 1, lettera c-bis)
del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonché società residenti in Italia che
perseguano esclusivamente finalità mutualistiche;
h)
veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura
superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.
(139)
3-bis. Ferma restando l’applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3,
i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione sono
imputati per trasparenza ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel
comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per
cento del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al fondo è
rilevata al termine del periodo d’imposta o, se inferiore, al termine del
periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da
essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel
fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente
per il tramite di società controllate, di società
fiduciarie o per interposta
persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell’articolo 2359,
commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute
da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni
imputate ai familiari indicati nell’ articolo 5, comma 5, del Testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Il partecipante è tenuto ad attestare alla società di
gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazioni
detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di
partecipazione in misura non superiore al 5 per cento, individuate con i
criteri di cui al presente comma, nonché per i soggetti elencati nel comma 3,
resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all’ articolo 7
del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. (140)
4. I redditi dei fondi
imputati ai sensi del comma 3-bis concorrono alla formazione del reddito
complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I medesimi redditi, se
conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta
a titolo d’imposta del 20 per cento, con le modalità di cui all’ articolo 7 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso
di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-bis sono assimilate
alle quote di partecipazione in società ed enti commerciali indicati nell’
articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della
determinazione dei redditi
diversi di natura finanziaria si applicano le
disposizioni dell’ articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di
cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle
perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza
degli risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti.
Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente
comma non si applica la ritenuta di cui all’ articolo 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23 novembre
2001, n. 410. (141)
4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel
comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di
partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di
cui al comma 3-bis, sono tenuti a corrispondere un’imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel
periodo d’imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo
d’imposta 2010. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è
riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione
della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali
minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L’imposta è versata dal
partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo
delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al
periodo
d’imposta 2011. L’imposta può essere versata a cura della società di gestione
del risparmio o dell’intermediario depositario delle quote in due rate di pari
importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012.
A tal fine il partecipante è tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la
società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale della
quota per l’ammontare necessario al versamento dell’imposta. (142)
5.
Previa deliberazione dell’assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data
del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello
indicato nel comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un
ammontare superiore alla percentuale indicata nel comma 3-bis, la società di
gestione del risparmio può altresì deliberare entro il 31 dicembre 2011 la
liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la società di gestione
del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante
dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L'imposta è versata dalla società di
gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e la
restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31
marzo 2013 e la seconda
entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere
conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1°
gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione
del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell'IRAP nella misura del 7 per cento. Non si applicano le disposizioni dei
commi 3-bis e 4-bis. L'imposta sostitutiva è versata dalla società di gestione
del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di
durata della liquidazione. (135)
5-bis. Nell’ipotesi indicata nel comma 5
non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, e successive modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a
concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui al comma
5. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a
concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile
per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate
non sono fiscalmente rilevanti. (143)
5-ter. Gli atti di liquidazione del
patrimonio immobiliare sono soggetti alle imposte fisse di registro, ipotecaria
e catastale. (136)
5-quater. Alle cessioni di immobili effettuate nella
fase di liquidazione di cui al comma 5 si applica l’ articolo 17, quinto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
L’efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata alla
preventiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea ai sensi
dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006. Ai conferimenti in società di pluralità di immobili, effettuati nella fase
di liquidazione di cui al comma 5, si applica l’ articolo 2, terzo comma,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. I predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle
imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell’
articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte
I, allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell’ articolo
10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e
nell’ articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo n. 347
del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di
cui al comma 5 si considerano, ai fini dell’ articolo 19-bis, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che
non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo. (136)
6.
Per l'accertamento delle modalità di determinazione e versamento dell'imposta di
cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Il comma 3
dell’ articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è sostituito dai
seguenti:
«3. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi
pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché
istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell’ articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché su quelli percepiti da enti od organismi
internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in
Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve
ufficiali dello Stato.
3-bis. Per i proventi di cui al comma 1 spettanti a
soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare
la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell’applicazione della ritenuta
nella misura prevista dalla convenzione, i sostituti d’imposta di cui ai commi
precedenti acquisiscono:
a) una dichiarazione del soggetto non residente
effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino i dati identificativi
del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è
subordinata l’applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali elementi
necessari a determinare la misura dell’aliquota applicabile ai sensi della
convenzione;
b) un’attestazione dell’autorità fiscale competente dello Stato
ove l’effettivo beneficiario dei proventi ha la residenza, dalla quale risulti
la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L’attestazione
produce effetti fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello di
presentazione». (137)
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno
effetto per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sempre che riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno
inizio successivamente al 31 dicembre 2009. Per i proventi percepiti a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e riferiti a periodi di
attività del fondo chiusi fino al 31 dicembre 2009, continuano ad applicarsi le
disposizioni dell’ articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo
in vigore alla predetta data. (136)
8. Sono abrogati i commi da 17 a 20
dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di attuazione
delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5.
(144)
(135) Comma modificato dalla legge di conversione 30 luglio
2010, n. 122 e, successivamente, così sostituito dall'art. 8, comma 9, lett. d),
D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
(136) Comma inserito dalla legge di conversione
30 luglio 2010, n. 122.
(137) Comma così sostituito dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(138) Comma abrogato dall'art. 8, comma
9, lett. a), D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
(139) Comma così sostituito
dall'art. 8, comma 9, lett. b), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, che ha sostituito
l'originario comma 3 con gli attuali commi 3 e 3-bis.
(140) Comma inserito
dall'art. 8, comma 9, lett. b), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, che ha sostituito
l'originario comma 3 con gli attuali commi 3 e 3-bis.
(141) Comma modificato
dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, così
sostituito dall'art. 8, comma 9, lett. c), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, che ha
sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi 4 e 4-bis.
(142) Comma
inserito dall'art. 8, comma 9, lett. c), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, che ha
sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi 4 e 4-bis.
(143) Comma
inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente,
così modificato dall'art. 8, comma 9, lett. e), D.L. 13 maggio 2011, n.
70.
(144) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 9, lett. f), D.L. 13
maggio 2011, n. 70.
Art. 33 Stock options ed emolumenti
variabili
1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in
considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle
forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui
compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della
retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti
nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota
addizionale del 10 per cento.
2. L'addizionale è trattenuta dal sostituto
d'imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti e, per
l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, è disciplinata
dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul
reddito.
Art. 34 Obbligo per i non residenti di indicazione
del codice fiscale per l'apertura di rapporti con operatori finanziari
1.
All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo
comma, dopo la lettera g-quater), è aggiunta la seguente: «g-quinquies) atti o
negozi delle società e degli enti di cui all'articolo 32, primo comma, numero
7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi
clienti, riguardanti l'apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto
continuativo.»;
b) al secondo comma, secondo periodo, dopo
le parole «in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero»
sono aggiunte le seguenti: «, salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera
g-quinquies).».
Art. 35 Razionalizzazione dell'accertamento nei
confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale
1. Dopo
l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973,
n. 600, è inserito il seguente:
«Articolo 40-bis. Rettifica delle
dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale
1. Ai fini
dell'imposta sul reddito delle società, il controllo delle dichiarazioni proprie
presentate dalle società consolidate e dalla consolidante nonché le relative
rettifiche, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente alla data
in cui è stata presentata la dichiarazione.
2. Le rettifiche del reddito
complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono
effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla
consolidante, con il quale è determinata la conseguente maggiore imposta
accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni
correlate. La società consolidata e la consolidante sono litisconsorti
necessari. Il pagamento delle somme scaturenti dall'atto unico estingue
l'obbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante.
3.
La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei
maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di
periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A
tal fine, la consolidante deve presentare un'apposita istanza, all'ufficio
competente a emettere l'atto di cui al comma 2, entro il termine di
proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto è
sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante, per un periodo di
sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta
dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito alla
consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione
dell'istanza.
4. Le attività di controllo della dichiarazione dei redditi del
consolidato e le relative rettifiche diverse da quelle di cui al comma 2, sono
attribuite all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente nei confronti
della società consolidante alla data in cui è stata presentata la
dichiarazione.
5. Fino alla scadenza del termine stabilito nell'articolo 43
, l'accertamento del reddito complessivo globale può essere integrato o
modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli
esiti dei controlli di cui ai precedenti commi.». (145)
2. Nel titolo I,
capo II, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l’ articolo 9 è
aggiunto il seguente: (146)
«Art. 9-bis. Soggetti aderenti al consolidato
nazionale
1. Al procedimento di accertamento con adesione avente ad oggetto
le rettifiche previste dal comma 2 dell'articolo 40-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, partecipano sia la
consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche, innanzi
all'ufficio competente di cui al primo comma dell'articolo 40-bis stesso, e
l'atto di adesione, sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona
qualora gli adempimenti di cui all'articolo 9 del presente decreto siano posti
in essere anche da parte di uno solo dei predetti soggetti.
2. La
consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei
maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a
concorrenza del loro importo. Nell'ipotesi di adesione all'invito, ai sensi
dell'articolo 5, comma 1-bis, del presente decreto, alla comunicazione ivi
prevista deve essere allegata l'istanza prevista dal comma 3 dell'articolo
40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
in tal caso, il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il
quindicesimo giorno successivo all'accoglimento dell'istanza da parte
dell'ufficio competente, comunicato alla consolidata ed alla consolidante, entro
sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. L'istanza per lo scomputo
delle perdite di cui al comma 3 dell'articolo 40-bis citato deve essere
presentata unitamente alla comunicazione di
adesione di cui all'articolo
5-bis del presente decreto; l'ufficio competente emette l'atto di definizione
scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile.».
3. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti i contenuti e le modalità di presentazione
dell'istanza di cui al comma 3 dell'art. 40-bis del decreto del Presidente della
Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, nonché le conseguenti attività
dell'ufficio competente. Gli articoli 9, comma 2, secondo periodo, e 17 del
decreto ministeriale 9 giugno 2004, sono abrogati (147).
4. Le
disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 1° gennaio 2011,
con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono
ancora pendenti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
(145) Comma così
modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(146) Alinea
così sostituito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(147) In
attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 29 ottobre
2010.
Art. 36 Disposizioni antifrode
1. Al decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 28, dopo il comma 7, sono aggiunti i
seguenti:
«7-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, dai gruppi
regionali costituiti sul modello del GAFI e dall'OCSE, nonché delle informazioni
risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e delle difficoltà riscontrate
nello scambio di informazioni e nella cooperazione bilaterale, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di
sicurezza finanziaria, individua una lista di Paesi in ragione del rischio di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di un
adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.
7-ter. Gli enti e
le persone soggetti al presente decreto di cui agli articoli 10, comma 2, ad
esclusione della lettera g), 11, 12, 13 e 14, comma 1, lettere a), b) c) ed f),
si astengono dall'instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o
prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla
prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o
indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate
attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati dal decreto di
cui al comma 7-bis. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori
entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra individuati
di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e verificarne
l'identità.
7-quater. Con il decreto di cui al comma 7-bis sono stabilite le
modalità applicative ed il termine degli adempimenti di cui al comma 7-ter.»;
b) all'articolo 41, comma 1, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o
ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti
di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in
contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000
euro.»;
c) all'articolo 57, dopo il comma 1-bis, è inserito
il seguente:
«1-ter. Alla violazione della disposizione di cui all'articolo
28, comma 7-ter, di importo fino ad euro 50.000 si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, mentre per quelle di importo
superiore a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10
per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione. Nel caso in cui
l'importo dell'operazione non sia determinato o determinabile si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.».
(148)
(148) Lettera così modificata dalla legge di conversione 30 luglio
2010, n. 122.
Art. 37 Disposizioni antiriciclaggio
1. Gli
operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi così detti black
list di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre
2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, previa
autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze, secondo
le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Il rilascio di tale
autorizzazione è subordinato alla previa
individuazione dell'operatore economico, individuale o collettivo, mediante la
comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle
partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per
il tramite di società fiduciarie nonché alla identificazione del sistema di
amministrazione e del nominativo degli amministratori e del possesso dei
requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana. La presente
disposizione si applica anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con
l'ltalia, che consentano la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione
dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizioni
di parità e reciprocità . (149) (151)
2. Il Ministro dell'economia e
delle finanze può escludere con proprio decreto di natura non regolamentare
l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al medesimo comma
ovvero di settori di attività svolte negli stessi Paesi; con il medesimo
decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale,
l'obbligo può essere inoltre esteso anche a Paesi così detti non black list
nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti
(150) .
(149) Comma così modificato dalla legge di conversione 30
luglio 2010, n. 122.
(150) In attuazione di quanto disposto dal presente
comma vedi il Decreto 5 aprile 2011. Vedi, anche, il Comunicato 26 ottobre
2010.
(151) I criteri per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal
presente comma sono stati stabiliti con Decreto 14 dicembre 2010. In attuazione
di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 5 aprile
2011.
Art. 38 Altre disposizioni in materia tributaria
1. Gli enti
che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito
delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano all'Istituto nazionale
della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, e nei termini e con modalità telematiche previste dall'Istituto
medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate.
Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'alimentazione del Sistema
informativo dei servizi sociali, di
cui all'articolo 21 della legge 8
novembre 2000, n. 328.
2. Con apposita convezione stipulata tra
l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate, nel
rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio
delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che in ragione del
maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o
avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui
al comma 1.
3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito
per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei
confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito
illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si
applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata dall'INPS,
avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti. Ai fini della restituzione del
vantaggio indebitamente conseguito, l'INPS comunica l'esito degli accertamenti
agli enti che sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 risultino aver
erogato prestazioni agevolate ai soggetti emersi. Le medesime sanzioni si
applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello
scambio di informazioni tra l'lstituto nazionale della previdenza sociale e
l'Agenzia delle Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai
fini
fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione
di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate
di cui al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare le modalità di notifica
in materia fiscale sono adottate le seguenti misure:
a)
all'articolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al
primo comma, lettera a), le parole «delle imposte» sono soppresse;
2)
al primo comma, lettera d), le parole «dalla dichiarazione
annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio
imposte» sono sostituite dalle seguenti: «da apposita comunicazione effettuata
al competente ufficio», e dopo le parole «avviso di ricevimento», sono inserite
le seguenti: «ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate»;
3) al secondo
comma, le parole «non risultante dalla dichiarazione annuale» sono soppresse;
4) al terzo comma, le parole «non risultanti dalla
dichiarazione annuale» sono soppresse e le parole «della comunicazione
prescritta nel secondo comma dell'articolo 36» sono sostituite dalle seguenti:
«della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello
previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei
soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della
dichiarazione di inizio attività IVA.»;
b) all'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il
primo comma è inserito il seguente: «La notifica della cartella può essere
eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo
risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono
consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si
applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.».
5. Al fine di
potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle
finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e
assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per
l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta
elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la
presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie
fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi,
previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di
attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo
precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta
certificata, anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle Entrate sono definiti gli atti
per i quali la registrazione prevista per legge è sostituita da una denuncia
esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualità di fatto
ai sensi dell'articolo 2704, primo comma, del codice civile. All'articolo 3-ter,
comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le
parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta
giorni».
6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento
identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a rapporti
intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione finanziaria
rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di
verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la
corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto
inoltre conto che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli
intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere
tenuti sulla base del codice fiscale, per favorire la qualità delle
informazioni presso la Pubblica Amministrazione e nelle more della completa
attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA, l'Amministrazione finanziaria
rende accessibili alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle società
interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, nonché ai
concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano
con le attività dell'Amministrazione finanziaria, il codice fiscale registrato
nell'Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati, al fine di
verificarne l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire l'acquisizione
delle corrette informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono rese
disponibili, previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalità della
cooperazione applicativa.
7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di
fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi
di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero
massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese
successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello
relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di
cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi,
gli importi residui da versare.
8. I soggetti che corrispondono redditi
di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione
non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento Rai in
un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal
mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di
versamento delle somme trattenute e le modalità di certificazione. La richiesta
da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15
novembre
dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di
cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi
eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalità di trattenuta
mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli
interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con
riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente
percettore (154) .
[9. Al fine di accelerare la riscossione, sono
adottate le seguenti misure:
a) all'articolo 47 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1, dopo la parola: «sospensione»,
sono inserite le seguenti: «per un periodo massimo di centocinquanta giorni»;
2) al comma 7, dopo le parole «primo grado» sono aggiunte
le seguenti: «e, in ogni caso, decorsi centocinquanta giorni dalla data del
provvedimento di sospensione»;
b) all'articolo 24 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è aggiunto il seguente
comma:
«5-bis. Con il provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione, il
giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta giorni.
La causa è decisa nei successivi centoventi giorni. Allo scadere del termine di
centocinquanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di
sospensione, il provvedimento perde efficacia.». (152)
]
10. All'articolo
3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole « decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», sono inserite le
seguenti: «Ai fini e per gli effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le società cessionarie del ramo di
azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli
enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei
contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal
fine può accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle
finanze.».
11. All'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera b), sono aggiunte,
infine, le parole: «nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali
da parte di enti privati di previdenza obbligatoria». Le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si
applicano anche agli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza
obbligatoria.
12. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo
compreso tra l'1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e
agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004,
dall'Ente creditore.
13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo
4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano:
a) alle
persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una
sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone
fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui
aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga
agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in
base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica
limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta
all'estero;
b) ai soggetti residenti in Italia che prestano
la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di
frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle
attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la
propria attività lavorativa.
13-bis. Nell’ articolo 111 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La
variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a
formare il reddito dell’esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra
l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il
reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi,
anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di
cui all’articolo 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all’articolo 87. In
ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non
superiore al 98,5 per cento». (153)
13-ter. Le disposizioni contenute nel
comma 1-bis dell’ articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotto dal comma 13-bis del presente articolo, hanno effetto, nella misura
ridotta del 50 per cento, anche sul versamento del secondo acconto dell’imposta
sul reddito delle società dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(153)
13-quater. In deroga all’ articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis e 13-ter si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. A decorrere dal periodo di imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2013, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui al citato
comma 1-bis dell’ articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986. (153)
13-quinquies. Per l’anno finanziario 2010 possono
altresì beneficiare del riparto della quota del cinque per mille i soggetti già
inclusi nel corrispondente elenco degli enti della ricerca scientifica e
dell’Università, predisposto per le medesime finalità, per l’esercizio
finanziario 2009. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
procede ad effettuare, entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione,
tesi ad accertare che gli enti inclusi nell’elenco del 2009 posseggano anche al
30 giugno 2010 i requisiti che danno diritto al beneficio.
(153)
13-sexies. All’ articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il
comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e
2 non si applicano alle società a prevalente partecipazione pubblica.».
(153)
13-septies. All’ articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la
lettera tt), è aggiunta la seguente:
«tt-bis) le prestazioni di servizi
effettuate dalle imprese di cui all’ articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete degli uffici postali e
filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui
ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli
addetti al recapito». (153)
(152) Comma soppresso dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(153) Comma aggiunto dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(154) In attuazione di quanto disposto
dal presente comma vedi il Provv. 29 settembre 2010.
Art. 39
Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei
soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
1. Nei confronti delle persone
fisiche di cui all’ articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di
impresa o di lavoro autonomo, nonché nei confronti dei soggetti diversi dalle
persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro, il termine di
scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi
previsto, è prorogato al 20 dicembre 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto
già versato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano,
comunque, alle banche ed alle imprese di assicurazione. (155)
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento alle ritenute da
operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai
relativi versamenti.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e
con riferimento ai redditi indicati al medesimo comma 1, il termine di scadenza
della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e di cui all'articolo 1, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n.
3837, è prorogato al 15 dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto già
versato.
3-bis. La ripresa della riscossione dei tributi di cui al comma
1 e dei contributi e dei premi di cui al comma 3 avviene, senza applicazione di
sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti
tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta
sospensione sono effettuati entro il mese di dicembre 2011 con le modalità e i
termini stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
(159) (158) (161)
3-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non
versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto della sospensione
disposta dall’ articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 giugno 2009, n. 3780, e dall’ articolo 1 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene, senza
applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in
centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011.
Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto
della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di dicembre 2011 con
le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate. (160) (158) (162)
3-quater. La ripresa della riscossione
dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati dal 6
aprile 2009 al 30 giugno 2010 per effetto della sospensione prevista dall’
articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9
aprile 2009, n. 3754, e dall’ articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene senza applicazione di
sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. (156)
(158)
3-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e
3-quater, valutati in 617 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede con le
maggiori entrate derivanti dall’ articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25, affluite alla contabilità speciale prevista dall’ articolo 13-bis,
comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (156)
4. E' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro quale contributo al comune de L'Aquila per far fronte al
disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione alle minori entrate
verificatesi nello stesso anno a causa della situazione emergenziale connessa al
sisma in Abruzzo. Al predetto Comune non si applicano le disposizioni recate
dall'articolo 11, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010.
4-bis. All’ articolo 10, comma
1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole da: «con una dotazione di 45
milioni di euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con
una dotazione di 90 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa».
(157)
4-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’ articolo 10,
comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come modificato ai sensi del
comma 4-bis del presente articolo, si provvede, per 45 milioni di euro, a valere
sulle risorse di cui all’ articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39
del 2009, compatibilmente con gli utilizzi del citato decreto e, per 15 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, per gli anni 2011 e 2012
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e per l’anno 2013 mediante corrispondente utilizzo di quota parte
delle maggiori entrate derivanti dai commi
13-bis, 13-ter e 13-quater
dell’articolo 38 del presente decreto. (157)
4-quater. All’ articolo 4
del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 3, è inserito il
seguente:
«3-bis. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non
risulti completato, anche in ragione del protrarsi delle conseguenze negative
di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella
regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione
dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del
Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può disporre
nel limite massimo di 1 milione di euro per il 2010 la proroga del termine di
esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese ed unità locali
nella regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2010, compatibilmente con il predetto
limite di spesa». Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si
provvede, per l’anno 2010, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dai
commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell’articolo
38. (157)
(155) Comma così sostituito dalla legge di conversione 30
luglio 2010, n. 122.
(156) Comma inserito dalla legge di conversione 30
luglio 2010, n. 122.
(157) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30
luglio 2010, n. 122.
(158) Per la sospensione della riscossione delle rate,
di cui al presente comma, vedi l'art. 2, comma 3, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.
(159) Comma
inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente,
così modificato dall'art. 2, comma 3-quater, lett. a), D.L. 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.
(160)
Comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e,
successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 3-quater, lett. b), D.L. 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011,
n. 10.
(161) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il
Provv. 23 novembre 2010.
(162) In attuazione di quanto disposto dal presente
comma vedi il Provv. 23 novembre 2010.
Titolo III
SVILUPPO ED
INFRASTRUTTURE
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE
Art. 40 Fiscalità di
vantaggio per il Mezzogiorno
1. In anticipazione del federalismo fiscale ed
in considerazione della particolarità della situazione economica del Sud, nelle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia, nonché nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli
orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea, le
predette Regioni con propria legge possono, in relazione all'imposta regionale
sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, modificare le aliquote, fino ad azzerarle, e disporre esenzioni,
detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative produttive.
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con ciascuna
delle Regioni che emanano leggi ai sensi e nei limiti di cui al comma 1, è
stabilito il periodo d'imposta a decorrere dal quale trovano applicazione le
disposizioni di tali leggi.
Art. 40-bis Quote latte
(163)
1. Al fine di far fronte alla grave crisi in cui, principalmente a
seguito della negativa congiuntura internazionale e degli accertamenti in corso,
versa il settore lattiero-caseario e favorire il ripristino della situazione
economica sui livelli precedenti il 1° gennaio 2008, il pagamento degli importi
con scadenza al 30 giugno 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 maggio 2003, n. 119, ed al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato fino al 31
dicembre 2010.
2. All’onere di cui al presente articolo, pari a 5 milioni
di euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo
di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura
corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre
2009, n. 191.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
(163) Articolo inserito dalla legge di conversione 30
luglio 2010, n. 122.
Art. 41 Regime fiscale di attrazione
europea
1. Alle imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione europea
diverso dall'Italia che intraprendono in Italia nuove attività economiche,
comprese quelle di direzione e coordinamento, nonché ai loro dipendenti e
collaboratori, per un periodo di tre anni, si può applicare, in alternativa alla
normativa tributaria statale italiana, la normativa tributaria statale vigente
in uno degli Stati membri dell'Unione europea. A tal fine, i citati soggetti
interpellano l'Amministrazione finanziaria secondo la procedura di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (164)
1-bis. Le
attività economiche di cui al comma 1 non devono risultare già avviate in Italia
prima della data di entrata in vigore del presente decreto e devono essere
effettivamente svolte nel territorio dello Stato. (165)
2. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
(164)
Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e,
successivamente, dall'art. 8, comma 2, D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
(165)
Comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n.
122.
Art. 42 Reti di imprese
[1. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le condizioni per il riscontro della
sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti
ad una delle reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2009, n. 33. Forme, modalità e termini di presentazione delle
richieste per il riconoscimento dell'appartenenza ad una rete di imprese sono
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. (166)
]
2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese
riconosciute ai sensi dei commi successivi competono vantaggi fiscali,
amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con
l'A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. (167)
2-bis. Il comma 4-ter dell’ articolo 3 del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, è sostituito dal seguente:
«4-ter. Con il contratto di rete più
imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul
mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle
proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura
industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in
comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il
contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la
nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei
partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.
Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il
contratto
deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la
denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del
contratto o per adesione successiva;
b) l’indicazione degli obiettivi
strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei
partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento
verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che
contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun
partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia
prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di
valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi
che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di
gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l’esecuzione del
conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato
costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e
2615 del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione
di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato
e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni
caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento
totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se
il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la
denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo
comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i
poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario
comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la
vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto,
l’organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali,
partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le
pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia
per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema
imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione
previsti dall’ordinamento nonché
all’utilizzazione di strumenti di promozione
e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita
la genuinità della provenienza;
f) le regole per l’assunzione delle
decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non
rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione
conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di
assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.».
(168)
2-ter. Il comma 4-quater dell’ articolo 3 del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n.
33, è sostituito dal seguente:
«4-quater. Il contratto di rete è soggetto a
iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto
ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è
stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che
ne sono stati sottoscrittori originari». (168)
2-quater. Fino al periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell’esercizio
destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai
sensi dell’ articolo 3, commi 4-er e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato
all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti
dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi
espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero, in via
sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se
accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del
reddito
nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla
copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al
contratto di rete. L’asseverazione è rilasciata previo riscontro della
sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e
dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno
sottoscritto. L’Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo
IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno
dato accesso all’agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti.
L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può,
comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo
patrimoniale comune o al patrimonio destinato
all’affare trovano espressione
in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in
nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti
previsti dal programma comune di rete (169). (168)
2-quinquies.
L’agevolazione di cui al comma 2-quater può essere fruita, nel limite
complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2011 e di 14 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo
delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo
all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale
comune o al patrimonio destinato all’affare; per il periodo di imposta
successivo l’acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta
del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle
disposizioni di cui al comma 2-quater. All’onere derivante dal presente comma si
provvede quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2011 mediante utilizzo di quota
delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 32, quanto a 18 milioni di euro
per l’anno 2011 e a 14 milioni
di euro per l’anno 2013 mediante utilizzo di
quota delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 38, commi 13-bis e
seguenti, e quanto a 14 milioni di euro per l’anno 2012 mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. (168)
2-sexies. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti criteri e modalità di attuazione dell’agevolazione di cui al comma
2-quater, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo
previsto dal comma 2-quinquies. (168) (170)
2-septies. L’agevolazione di
cui al comma 2-quater è subordinata all’autorizzazione della Commissione
europea, con le procedure previste dall’ articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea». (168)
(166) Comma soppresso
dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(167) Comma così
modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(168) Comma
aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(169) In
attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 25 febbraio
2011.
(170) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per la
trasmissione dei dati relativi all’osservazione del programma comune di rete, il
Provv. 14 aprile 2011 e, per l’approvazione della comunicazione contenente i
dati per la fruizione dei vantaggi fiscali per le imprese (mod. RETI), il Provv.
14 aprile 2011.
Art. 43 Zone a burocrazia zero
1. Possono essere
istituite nel Meridione d'Italia zone a burocrazia zero.
2. Nelle zone di
cui al comma 1 istituite, nel rispetto del principio di sussidiarietà e
dell'art. 118 della Costituzione, in aree non soggette a vincolo con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, le
nuove iniziative produttive avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto godono dei seguenti vantaggi:
a)
nei riguardi delle predette nuove iniziative i provvedimenti conclusivi dei
procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di
parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e
di incolumità pubblica, sono adottati in via esclusiva da un Commissario di
Governo che vi provvede, ove occorrente, previe apposite conferenze di servizi
ai sensi della legge n. 241 del 1990; i provvedimenti conclusivi di tali
procedimenti si intendono senz'altro positivamente adottati entro 30 giorni
dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro
tale termine. Per i procedimenti amministrativi avviati d'ufficio, fatta
eccezione per quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità
pubblica, le amministrazioni che li promuovono e li istruiscono trasmettono, al
Commissario di
Governo, i dati e i documenti occorrenti per l'adozione dei
relativi provvedimenti conclusivi. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano agli atti riguardanti la pubblica sicurezza e l’incolumità
pubblica; (171)
b) ove la zona a burocrazia zero coincida,
nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna
e Sicilia, con una delle zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE
dell'8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 159 dell'11 luglio 2009, le risorse previste per tali zone franche
urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione
di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a
burocrazia zero; (171)
c) nella realizzazione ed attuazione
dei piani di presidio e sicurezza del territorio, le Prefetture-Uffici
territoriali di governo assicurano assoluta priorità alle iniziative da assumere
negli ambiti territoriali in cui insistono le zone di cui al comma
1.
(171) Lettera così modificata dalla legge di conversione 30 luglio
2010, n. 122.
Art. 44 Incentivi per il rientro in Italia di
ricercatori residenti all'estero
1. Ai fini delle imposte sui redditi è
escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta
per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in
possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente
residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza
all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno
due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in
Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello
Stato.
2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione
del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività
produttive.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore
diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi
d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in
Italia.
3-bis. All’ articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La prova di ammissione ai corsi
svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua.».
(172)
(172) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010,
n. 122.
Art. 45 Disposizioni in materia di certificati verdi e di
convenzioni CIP6/92 (173)
1. Le risorse derivanti dalle risoluzioni
anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti
rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi
dell’ articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, intese come
differenza tra gli oneri che si realizzerebbero nei casi in cui non si
risolvano le medesime convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti
alla risoluzione, sono versate all’entrata per essere riassegnate ad apposito
fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca finalizzato ad interventi nel settore della
ricerca e dell’università. La ripartizione delle risorse a favore dei predetti
interventi è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell’economia e
delle finanze all’esito dell’approvazione della riforma organica del settore
universitario, escludendo la destinazione per spese continuative di personale
ed assicurando comunque l’assenza di effetti sui saldi di finanza
pubblica.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per
l’energia elettrica e il gas, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti criteri e modalità per la quantificazione delle risorse derivanti dal
comma 1.
3. All’ articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il
comma 149è inserito il seguente:
«149-bis. Al fine di contenere gli oneri
generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese e di
promuovere le fonti rinnovabili che maggiormente contribuiscono al
raggiungimento degli obiettivi europei, coerentemente con l’attuazione della
direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, da emanare entro il 31 dicembre 2010, si assicura che
l’importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei certificati
verdi di cui al comma 149, a decorrere dalle competenze dell’anno 2011, sia
inferiore del 30 per cento rispetto a quello relativo alle competenze dell’anno
2010, prevedendo che almeno l’80 per cento di tale riduzione derivi dal
contenimento
della quantità di certificati verdi in
eccesso.».
(173) Articolo così sostituito dalla legge di conversione
30 luglio 2010, n. 122.
Art. 46 Rifinanziamento del fondo
infrastrutture
1. I mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti entro il 31
dicembre 2006, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5
dicembre 2003, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato,
interamente non erogati ai soggetti beneficiari alla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge e a fronte dei quali alla stessa data non sono
scaduti i termini di presentazione delle offerte o delle richieste di invito
previsti dai bandi pubblicati per l’affidamento dei lavori relativi agli
interventi finanziati sono revocati e devoluti ad altro scopo e/o beneficiario.
A tal fine, la Cassa depositi e prestiti e i titolari dei mutui comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,
i dati relativi ai mutui assunti e interamente non erogati. In caso di mancata o
ritardata comunicazione, il soggetto beneficiario inadempiente è responsabile
per le obbligazioni che dovessero emergere a seguito dell'attivazione delle
procedure di cui al presente articolo. (174)
2. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono individuati i
mutui di cui al precedente comma da revocare e devolvere ad altro scopo e/o
beneficiario, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate
autorizzazioni di spesa. Con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di
attuazione del presente articolo.
3. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
stabilisce, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, la
destinazione delle risorse di cui al comma 2 per la prosecuzione della
realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443, con priorità al finanziamento del MO.S.E., nel limite
massimo di quattrocento milioni di euro.
(174) Comma così modificato
dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 47
Concessioni autostradali
1. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8
aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.
101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2
le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2010»;
b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. La
società ANAS S.p.a., salva la preventiva verifica da parte del Governo presso la
Commissione europea di soluzioni diverse da quelle previste nel presente comma
che assicurino i medesimi introiti per il bilancio dello Stato e che
garantiscano il finanziamento incrociato per il tunnel di base del Brennero e le
relative tratte di accesso nonché la realizzazione da parte del concessionario
di opere infrastrutturali complementari sul territorio di riferimento, anche
urbane o consistenti in gallerie, entro il 31 dicembre 2010 pubblica il bando
di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione
dell'autostrada del Brennero. A tal fine il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce
direttive ad ANAS S.p.a. in ordine ai contenuti del bando di gara e del relativo
capitolato o disciplinare, ivi
compreso il valore della concessione, le
relative modalità di pagamento e la quota minima di proventi annuale, comunque
non inferiore a quanto accantonato in media negli esercizi precedenti, che il
concessionario è autorizzato ad accantonare nel fondo di cui all'articolo 55,
comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nonché l’indicazione delle opere
infrastrutturali complementari, anche urbane o consistenti in gallerie, la cui
realizzazione, anche mediante il ricorso alla finanza di progetto, deve
rientrare tra gli obblighi assunti dal concessionario. II predetto bando deve
prevedere un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data
dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che viene
versato all'entrata del bilancio dello Stato. Nella determinazione del valore
di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso considerate
le
somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura.».
(175)
2. All'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le
parole: «la società Autostrada del Brennero S.p.a.» sono sostituite dalle
seguenti: «la società titolare della concessione di costruzione e gestione
dell'autostrada del Brennero»;
b) al primo periodo, dopo le
parole: «il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie» sono
aggiunte le parole: «nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture
connesse fino al nodo stazione di Verona»;
c) al secondo
periodo, le parole: «Tale accantonamento è effettuato in esenzione d'imposta»
sono sostituite dalle seguenti: «Tale accantonamento nonché il successivo
utilizzo sono effettuati in esenzione di imposta»;
d) al
terzo periodo le parole: «dalla società Autostrada del Brennero S.p.a. entro il
30 giugno 1998» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società titolare della
concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero entro il 31
dicembre 2011» e le parole «con decreto del Ministro dei lavori pubblici
d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre
1998» sono sostituite dalle seguenti «con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012».
3. L'articolo 2,
comma 202, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si interpreta nel
senso che in caso di mancato adeguamento da parte dei concessionari degli
schemi di convenzione ovvero dei Piani economico-finanziari alle prescrizioni
del CIPE attestato dal concedente dandone comunicazione ai Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, gli schemi
di convenzione stessi non si intendono approvati e sono sottoposti alle
ordinarie procedure di approvazione di cui all'articolo 2, commi 82 e seguenti
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286».
3-bis. All’ articolo 17, comma 34-bis,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel
primo periodo, le parole: «di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci
milioni di passeggeri annui» sono sostituite dalle seguenti: «nazionali e
comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonché
quelli aventi strutture con sedimi in regioni diverse»;
b) nel secondo
periodo, dopo le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri», sono
inserite le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dalla stipula del
contratto di programma». (176)
3-ter. All’ articolo 2, comma 200, alinea,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «all’esterno del
territorio dell’Unione europea» sono inserite le seguenti: «con riguardo anche
ai sistemi aeroportuali unitariamente considerati». (176)
(175)
Lettera così modificata dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n.
122.
(176) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n.
122.
Art. 48 Disposizioni in materia di procedure concorsuali
1.
Dopo l'articolo 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 182-quater (Disposizioni in tema
di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di
ristrutturazione dei debiti).
I crediti derivanti da finanziamenti in
qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli
elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli
160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai
sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 111.
Sono parificati ai prededucibili ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai
soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione della
domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di
omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i
finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di
ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel
provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al
concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato.
In deroga agli articoli
2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo comma si applica anche ai
finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento
del loro ammontare.
Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al
professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161,
terzo comma, 182-bis, primo comma, purché ciò sia espressamente disposto nel
provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al
concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato.
Con riferimento ai
crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono esclusi dal
voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi
dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista
all'articolo 182-bis, primo e sesto comma.». (177)
2. Dopo il comma
quinto dell'articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
«Il divieto di iniziare o proseguire
le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto
dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione
dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale
competente ai sensi dell’articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161,
primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una
dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione,
attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che
rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione
del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il
regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che
hanno comunque negato la
propria disponibilità a trattare. L'istanza di
sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e
produce l’effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e
cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non
concordati, dalla pubblicazione.
II tribunale, verificata la completezza
della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine
di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la
comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza,
riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di
ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle
condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in
corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a
trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le
azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non
concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito
dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a
norma del
primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a
norma del quinto comma in quanto applicabile.
A seguito del deposito
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale
trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto
comma.». (177)
2-bis. Dopo l’ articolo 217 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art.
217-bis. - (Esenzioni dai reati di bancarotta). - 1. Le disposizioni di cui
all’articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle
operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui
all’articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai
sensi dell’articolo 182-bis ovvero del piano di cui all’articolo 67, terzo
comma, lettera d)». (178)
(177) Comma così modificato dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(178) Comma aggiunto dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 48-bis Assunzione di
magistrati (179)
1. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà
assunzionali previste dalla normativa vigente per l’anno 2010, è autorizzato ad
assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il
limite di spesa di 6,6 milioni di euro per l’anno 2010, di 16 milioni di euro
per l’anno 2011, di 19,2 milioni di euro per l’anno 2012 e di 19,5 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2013. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle
disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante l’utilizzo del
maggior gettito di cui al comma 2.
2. I commi 1 e 2 dell’ articolo 13 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il contributo unificato è dovuto nei
seguenti importi:
a) euro 33 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 77 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro
5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi
speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 187 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro
26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza
esclusiva del giudice di pace;
d) euro 374 per i processi di valore
superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 550 per i processi di
valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 880 per i
processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro
1.221 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di
esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 220. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi
esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari
a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo
dovuto è pari a euro 132.».
(179) Articolo inserito dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 48-ter Disposizione in
materia di contenzioso tributario (180)
1. All’ articolo 3, comma 2-bis, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2010, n. 73, alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «L’avvenuto pagamento estingue il giudizio a seguito di attestazione
degli uffici dell’amministrazione finanziaria comprovanti la regolarità della
istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi del presente
decreto».
(180) Articolo inserito dalla legge di conversione 30
luglio 2010, n. 122.
Art. 49 Disposizioni in materia di conferenza di
servizi
1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «indice
di regola» sono sostituite dalle seguenti: «può indire»;
b)
al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nei casi
in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in
assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».
2.
All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «La nuova data della riunione può essere fissata entro
i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità
preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli
unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni,
o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente
competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di
servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di
competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.»; (181)
b)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. In caso di
opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il
soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi,
ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
b-bis) al
comma 4 sono premesse le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma
4-bis» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per assicurare il rispetto
dei tempi, l’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia
ambientale può far eseguire anche da altri organi dell’amministrazione pubblica
o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero
da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora
eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a
esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle
approvate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.»;
(182)
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis.
Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato
sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi
risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere
utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella
medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
d) il comma 6-bis è
sostituito dal seguente:
«6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in
ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione
procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (184); in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze
della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella
sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che
sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o
atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla
predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero
la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di
conclusione
del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o
disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della
retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il
danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del
procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.»;
e) il
comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e
della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela
ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui
rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso
definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.»; (181)
f)
il comma 9 è soppresso.
3. All'articolo 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle
amministrazioni» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla
tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;
b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal
seguente:
«3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma,
della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda,
titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di
interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale
collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa
dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri,
che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le
Regioni e
le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali,
ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più
enti locali. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la
deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il
motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una
delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in
esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti
delle Regioni o delle Province autonome interessate.».
4. All'articolo 29,
comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola «assenso» sono
aggiunte le seguenti «e la conferenza di servizi,».
4-bis. L’ articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
«Art. 19. -
(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia) - 1. Ogni atto di
autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale
il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale,
e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti
di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da
una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza, all’immigrazione,
all’asilo, alla cittadinanza,
all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi
compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La
segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali
e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni
e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità
da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e
dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni
sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di
competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione
di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche
preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni
e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche
successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
2. L’attività
oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione
della segnalazione all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione
competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di
cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa
vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto
comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e
21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di
notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione
delle sanzioni
penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al
primo periodo.
4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui
al primo periodo del comma 3, all’amministrazione è consentito intervenire solo
in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale,
per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale
e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali
interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa
vigente.
5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a
prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione
finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni
controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso
giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può
riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio
assenso previste dall’articolo 20.
6. Ove il fatto non costituisca più grave
reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che
corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente
l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la
reclusione da uno a tre anni». (183)
4-ter. Il comma 4-bis attiene alla
tutela della concorrenza ai sensi dell’ articolo 117, secondo comma, lettera e),
della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo
comma. Le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia»
sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e
«Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la
disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della
dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.
(183)
4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo
e la competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione
degli oneri amministrativi di cui all’ articolo 25 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell’
articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione
normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le
associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti
amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base ai seguenti
princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20,
20-bis e 20-ter della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive
modificazioni:
a) proporzionalità degli adempimenti
amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di
attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi,
ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati,
nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie
rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione
dell’impresa ovvero alle attività esercitate;
c) estensione
dell’utilizzo dell’autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni
dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte
dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
d) informatizzazione degli adempimenti e
delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale;
e)
soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le
imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto
di tale certificazione;
f) coordinamento delle attività di
controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la
proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici
coinvolti. (183)
4-quinquies. I regolamenti di cui al comma 4-quater sono
emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto ed entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con
effetto dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate
le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti. Tali interventi
confluiscono nel processo di riassetto di cui all’ articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59. (183)
(181) Lettera così modificata dalla legge
di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(182) Lettera inserita dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(183) Comma aggiunto dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(184) NDR: In G.U. è riportato il
seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 30 aprile
2006, n. 152».
Art. 50 Censimento (187)
1. E' indetto il 15°
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento
(CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il
9° censimento generale dell'industria e dei servizi ed il censimento delle
istituzioni non-profit. A tal fine è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro
per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni per l'anno
2013.
2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b), c) ed e) del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'ISTAT organizza le operazioni
di ciascun censimento attraverso il Piano generale di censimento e apposite
circolari, nonché mediante specifiche intese con le Province autonome di Trento
e di Bolzano per i territori di competenza e nel rispetto della normativa
vigente. Nel Piano Generale di Censimento vengono definite la data di
riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie
di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni
censuarie, gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonché gli uffici di
censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure di
cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli
obblighi delle amministrazioni pubbliche di fornitura
all'ISTAT di basi dati
amministrative relative a soggetti costituenti unità di rilevazione censuaria.
L'ISTAT, attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresì:
a)
le modalità di costituzione degli uffici di censimento, singoli
o associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e i criteri di
determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i
criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi
pubblici e privati, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze;
b) in ragione delle
peculiarità delle rispettive tipologie di incarico, le modalità di selezione ed
i requisiti professionali del personale con contratto a tempo determinato,
nonché le modalità di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore,
anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente
alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza entro il 31
dicembre 2012, d'intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica e il
Ministero dell'economia e delle finanze;
c) i soggetti
tenuti all'obbligo di risposta, il trattamento dei dati e la tutela della
riservatezza, le modalità di diffusione dei dati, anche con frequenza inferiore
alle tre unità, ad esclusione dei dati di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e la comunicazione dei dati elementari ai
soggetti facenti parte del SISTAN, nel rispetto del decreto legislativo n.
322/89 e successive modifiche e del codice di deontologia e di buona condotta
per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica,
nonché la comunicazione agli organismi di censimento dei dati elementari, privi
di identificativi e previa richiesta all'ISTAT, relativi ai territori di
rispettiva competenza e necessari per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo e dalla
normativa vigente in
materia di trattamento dei dati personali a scopi
statistici;
d) limitatamente al 15° Censimento generale
della popolazione e delle abitazioni, le modalità per il confronto contestuale
alle operazioni censuarie tra dati rilevati al censimento e dati contenuti nelle
anagrafi della popolazione residente, nonché, d'intesa con il Ministero
dell'interno, le modalità di aggiornamento e revisione delle anagrafi della
popolazione residente sulla base delle risultanze censuarie.
3. Per gli enti
territoriali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2
come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla
progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal Patto di stabilità
interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT. Per gli enti
territoriali per i quali il Patto di stabilità interno è regolato con
riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate valide ai fini del
Patto anche le risorse trasferite dall'ISTAT. Le disposizioni del presente comma
si applicano anche agli enti territoriali individuati dal Piano generale del 6°
censimento dell’agricoltura di cui al numero Istat SP/1275.2009, del 23 dicembre
2009 e di cui al comma 6, lettera a). (185)
4. Per far fronte alle
esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione dei censimenti,
l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel Piano di cui al comma
2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i
contratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse
finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 limitatamente alla durata
delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013; nei limiti delle
medesime risorse, l'ISTAT può avvalersene fino al 31 dicembre 2014, dando
apposita comunicazione dell'avvenuto reclutamento al Dipartimento della funzione
pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. La
determinazione della popolazione legale è definita con decreto del Presidente
della Repubblica sulla base dei dati del censimento relativi alla popolazione
residente, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223.
Nelle more dell'adozione del Piano Generale di Censimento di
cui al comma 2, l'ISTAT provvede alle iniziative necessarie e urgenti
preordinate ad effettuare la rilevazione sui numeri civici geocodificati alle
sezioni di censimento nei comuni con popolazione residente non inferiore a
20.000 abitanti e la predisposizione di liste precensuarie di famiglie e
convivenze desunte dagli archivi di anagrafi comunali attraverso apposite
circolari. Con apposite circolari e nel rispetto della riservatezza, l'ISTAT
stabilisce la tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi
dell'anagrafe della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie,
che i Comuni devono fornire all'ISTAT. Il Ministero dell'interno vigila sulla
corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro obblighi di comunicazione,
anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli
articoli 14,
comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. L'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è
sostituito dal seguente: «6. L'INA promuove la circolarità delle informazioni
anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche
centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi
alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica nonché
all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai
comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate». Con
decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 1954, n.
1228, sono emanate le disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di
gestione dell'INA con quanto previsto dal presente comma.
6. Nelle more
dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17 del decreto-legge
25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166, e in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto
dall'ISTAT e dalle Regioni e Province Autonome in data 17 dicembre 2009:
a)
l'ISTAT organizza le operazioni censuarie, nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, e del predetto Protocollo, secondo il Piano Generale di
Censimento di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009 e relative
circolari applicative che individuano anche gli enti e gli organismi pubblici
impegnati nelle operazioni censuarie;
b) le Regioni
organizzano e svolgono le attività loro affidate secondo i rispettivi Piani di
censimento e attraverso la scelta, prevista dal Piano Generale di Censimento,
tra il modello ad alta partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale
corrisponde l'erogazione di appositi contributi;
c)
l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie
sono autorizzati, ai sensi del predetto articolo 17, comma 4, ad avvalersi
delle forme contrattuali flessibili ivi previste limitatamente alla durata delle
operazioni censuarie e comunque non oltre il 2012. Della avvenuta selezione,
assunzione o reclutamento da parte dell'ISTAT è data apposita comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle
finanze.
7. Gli organi preposti allo svolgimento delle operazioni del 6°
censimento generale dell'agricoltura sono autorizzati a conferire, per lo
svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura
autonoma limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non
oltre il 31 dicembre 2011. Il reclutamento dei coordinatori intercomunali di
censimento e gli eventuali loro responsabili avviene, secondo le modalità
previste dalla normativa e dagli accordi di cui al presente comma e dalle
circolari emanate dall'ISTAT, tra i dipendenti dell'amministrazione o di altre
amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme
regionali e locali ovvero tra personale esterno alle pubbliche amministrazioni.
L'ISTAT provvede con proprie circolari alla definizione dei requisiti
professionali dei coordinatori intercomunali di censimento e
degli eventuali
loro responsabili, nonché dei coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione
delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico.
8. Al fine di
ridurre l’utilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione per il
perseguimento dei fini di cui al comma 1, i ricercatori, i tecnologi e il
personale tecnico di ruolo dei livelli professionali IV - VI degli enti di
ricerca e di sperimentazione di cui all’articolo 7 del presente decreto, che
risultino in esubero all’esito della soppressione e incorporazione degli enti di
ricerca di cui al medesimo articolo 7, sono trasferiti a domanda all’ISTAT in
presenza di vacanze risultanti anche a seguito di apposita rimodulazione
dell’organico e con le modalità ivi indicate. Resta fermo il limite finanziario
dell’80 per cento di cui all’ articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (186)
9. Agli oneri
derivanti dai commi 6 e 7, nonché a quelli derivanti dalle ulteriori attività
previste dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre
2009, n. 166, si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti dal
citato articolo 17.
(185) Comma così modificato dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(186) Comma così sostituito dalla legge
di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(187) Per l'adozione del Piano
generale del 15° censimento vedi la Del. 18 febbraio 2011, n.
6/11/PRES.
Art. 51 Semplificazione dell'installazione di piccoli
impianti di distribuzione di gas naturale
1. L'installazione di impianti
fissi senza serbatoi d'accumulo derivati da rete domestica adibiti al
rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione è subordinata alla
presentazione di una dichiarazione d'inizio attività, disciplinata dalle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37 ed in coerenza con gli effetti di cui al comma 5 del presente articolo da
presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente
competente. (188) (191)
2. Fatta salva la disciplina comunitaria in
materia di prodotti, l'installazione e l'esercizio di apparecchi fissi senza
serbatoio di accumulo per il rifornimento a carica lenta di gas naturale, per
autotrazione, con una capacità di compressione non superiore a 3 m³/h sono
disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (188)
3. L'impianto,
costituito dall'apparecchio, dalla condotta di adduzione del gas e dalla linea
elettrica di alimentazione, deve essere rispondente ai requisiti di cui alla
legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e successive modifiche, per quanto riguarda
l'impiego del gas naturale, e di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186, e
successive modifiche, per quanto riguarda l'alimentazione elettrica.
4.
Sono abilitate all'installazione, allo smontaggio e alla manutenzione
dell'impianto le imprese aventi i requisiti stabiliti dal decreto adottato ai
sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, che risultano iscritte presso la Camera di commercio, industria ed
artigianato e che esercitano le attività di: (189)
a)
impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione
dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) impianti
per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile
gassoso fornito dall'ente distributore.
5. Gli impianti aventi i requisiti
previsti dal presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione
in materia di prevenzione incendi. E' fatta salva la possibilità da parte
dell'autorità competente per la prevenzione incendi, di effettuare controlli,
anche a campione, ed emettere prescrizioni. La mancata esibizione della
dichiarazione di conformità dell'impianto, in occasione dei controlli, comporta
l'applicazione delle sanzioni, in relazione alla tipologia di attività in cui
viene accertata la violazione, previste dal decreto adottato ai sensi
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248 e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. (188)
6.
Il gas naturale destinato agli impianti di cui al comma 1 è assoggettato alle
aliquote di accisa previste per il gas naturale per combustione per usi civili
di cui all'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio
2007, n. 26.
7. Al comma 3 dell’ articolo 2 del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
le parole: «entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla
data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«entro e non oltre il 31 dicembre 2010». (190)
(188) Comma così
modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(189) Alinea
così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(190)
Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n.
122.
(191) A norma del comma 4-ter dell'art. 49 del presente D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, le
espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia»
sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e
«Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la
disciplina di cui al comma 4-bis del citato art. 49 sostituisce direttamente,
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto D.L. n.
78/2010, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa
statale e regionale.
Art. 52 Fondazioni bancarie
1. L'articolo 10,
comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si interpreta nel
senso che, fino a che non è istituita, nell'ambito di una riforma organica, una
nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal
titolo II del libro primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni
bancarie è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze,
indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino, direttamente
o indirettamente società bancarie, o partecipino al controllo di esse tramite
patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati. Le fondazioni
bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in
società bancarie ovvero concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette
società attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano a
essere vigilate dal
Ministero dell'economia e delle finanze anche dopo
l'istituzione dell'autorità di cui al primo periodo.
1-bis. Le
disposizioni dell’ articolo 15, commi 13, 14 e 15, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
si applicano anche per l’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto. (192)
1-ter. All’ articolo 7, comma 3-bis, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: «non superiore al 10 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 15 per cento».
(192)
1-quater. All’ articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la
fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o
controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o
partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione
non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso
la società bancaria conferitaria.». (192)
1-quinquies. All’ articolo 10,
comma 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera k), è
aggiunta la seguente:
«k-bis) presenta, entro il 30 giugno, una relazione al
Parlamento sull’attività svolta dalle Fondazioni bancarie nell’anno precedente,
con riferimento, tra l’altro, agli interventi finalizzati a promuovere lo
sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui operano le medesime
fondazioni». (192)
(192) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30
luglio 2010, n. 122.
Art. 52-bis Garanzia per il versamento di somme
dovute per effetto di accertamento con adesione (193)
1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2011, la garanzia di cui al comma 2 dell’ articolo 8 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, può essere prestata anche mediante
ipoteca volontaria di primo grado per un valore, accettato dall’amministrazione
finanziaria, pari al doppio del debito erariale ovvero della somma oggetto di
rateizzazione.
(193) Articolo inserito dalla legge di conversione 30
luglio 2010, n. 122.
Art. 53 Contratto di produttività
1. Nel
periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori
dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o
contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di
produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa,
collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della
impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della
competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta
sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale
disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi
e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro
(195).
2. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di
cui al comma 1 beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal
lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziate a tal fine
ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre
2007, n. 247. (194)
3. Il Governo, sentite le parti sociali, provvederà
alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi 1 e 2
entro il 31 dicembre 2010.
(194) Vedi, anche, l'art. 1, comma 47, L.
13 dicembre 2010, n. 220.
(195) Vedi, anche, il comma 47 dell’art. 1, L. 13
dicembre 2010, n. 220.
Art. 54 EXPO
1. Per la prosecuzione, per
gli anni 2010 e successivi, delle attività indicate all'articolo 41, comma
16-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il
finanziamento integrale delle opere, può essere utilizzata, in misura
proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota non
superiore al 4 per cento delle risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali
la Società Expo 2015 S.p.a. è soggetto attuatore, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e successive modifiche,
ferma restando la partecipazione pro quota alla copertura delle medesime spese
da parte degli altri
azionisti, a valere sui rispettivi
finanziamenti.
2. I contributi e le somme comunque erogate a carico del
bilancio dello Stato a favore della Società Expo 2015 S.p.a. sono versati su
un’apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.
(196)
3. I contratti di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, i
contratti di lavoro a progetto e gli incarichi di consulenza esterna devono
essere deliberati esclusivamente dal Consiglio di amministrazione della società
Expo 2015 S.p.a., senza possibilità di delega, avendo in ogni caso presente la
finalità di un contenimento dei costi della società, anche successivamente alla
conclusione dell'evento espositivo di cui alla normativa richiamata al comma
1.
4. Sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 per la copertura
delle spese di gestione della società Expo 2015 S.p.a. e, in particolare, sulle
iniziative assunte ai sensi del precedente comma, la società invia
trimestralmente una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al
Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. (196)
(196) Comma così modificato dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 54-bis Interventi a sostegno
del settore della pesca marittima (197)
1. Per far fronte alla crisi in atto
nel settore della pesca marittima, in caso di sospensione dell’attività di
pesca, un trattamento di importo pari a quello previsto dalla cassa
integrazione guadagni straordinaria in deroga per il medesimo settore di cui
all’ articolo 4-ter del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è concesso agli armatori
imbarcati su navi da pesca, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della
piccola pesca.
2. Il trattamento di cui al comma 1 è pari all’80 per
cento dei salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili,
per ferie, festività e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, ed è erogato dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, nel
limite massimo di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di
spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, come determinato dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
(197)
Articolo inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n.
122.
Art. 54-ter Modifica al decreto legislativo n. 285 del 2005
(198)
1. All’ articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285,
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. I servizi di linea di
competenza statale non possono essere soggetti ad obblighi di servizio, come
previsto dalla normativa comunitaria in materia, e a fronte del loro esercizio
non viene erogata alcuna compensazione od altra forma di contribuzione
pubblica.».
(198) Articolo inserito dalla legge di conversione 30
luglio 2010, n. 122.
Art. 55 Disposizioni finanziarie
1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, è differito, nei limiti stabiliti con lo stesso
decreto, il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011. Per i soggetti che si avvalgono
dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo
conto del differimento previsto dal presente comma. Dall'attuazione del presente
comma possono derivare minori entrate per l'anno 2011 fino a 2.300 milioni di
euro.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è differito, nei limiti
stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2012. Per i
soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta
trattengono l'acconto tenendo conto del differimento previsto dal presente
comma. Dall'attuazione del presente comma possono derivare minori entrate per
l'anno 2012 fino a 600 milioni di euro.
2-bis. Al fine di perseguire
l’obiettivo di pubblico interesse della difesa della salute pubblica, al testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell’Allegato I, alla voce: «Tabacchi
lavorati», le parole da: «Sigari» a: «Tabacco da masticare: 24,78%» sono
sostituite dalle seguenti:
«a) sigari ..................................
23,00%;
b) sigaretti .............................. 23,00%;
c) sigarette
................................ 58,50%;
d) tabacco da fumo:
1) tabacco
trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette
.................... 56,00%;
2) altri tabacchi da fumo .................
56,00%;
e) tabacco da fiuto ......................... 24,78%;
f) tabacco
da masticare ...................... 24,78%»;
b)
nell’articolo 39-octies, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis.
Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di
cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1), l’imposta di consumo
dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta è fissata nella
misura del centonove per cento dell’imposta di consumo applicata su tale classe
di prezzo
2-ter. La classe di prezzo più richiesta di cui al comma 2-bis è
determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita
rilevati nel trimestre precedente.»;
c) il comma 4
dell’articolo 39-octies è sostituito dal seguente:
«4. L’importo di base di
cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l’accisa
dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a
quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all’articolo
39-quinquies, comma 2.». (199)
2-ter. Decorsi centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, l’immissione in
consumo del tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette è
ammessa esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi.
(199)
2-quater. Al fine di assicurare il conseguimento degli attuali
livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi lavorati, con provvedimenti
adottati ai sensi dell’ articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, possono essere modificate le percentuali di cui:
a)
all’elenco "Tabacchi lavorati" dell’Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni;
b) all’ articolo
39-octies, commi 2-bis, 2-quater, 4 e 5, lettera a), del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni (202). (199)
2-quinquies.
Al fine di garantire la maggiore tutela degli interessi pubblici erariali e di
difesa della salute pubblica connessi alla gestione di esercizi di vendita di
tabacchi, tenuto conto altresì della elevata professionalità richiesta per
l’espletamento di tale attività, all’ articolo 6 della legge 22 dicembre 1957,
n. 1293, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«9-bis) non abbia
conseguito, entro sei mesi dall’assegnazione, l’idoneità professionale
all’esercizio dell’attività di rivenditore di generi di monopolio all’esito di
appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata
tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative.». (199)
3. Al fine di assicurare
la prosecuzione degli interventi di cui all’ articolo 24, commi 74 e 75, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 4 agosto 2010, il piano di impiego di cui
all’ articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può
essere prorogato fino al 31 dicembre 2010. Si applicano le disposizioni di cui
al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. A
tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2010, con
specifica destinazione di 27,7 milioni di euro e di 2,3 milioni di euro,
rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del
citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009. E' autorizzata la spesa
di
53 milioni di euro per l'anno 2010 per il rifinanziamento, per il medesimo
anno, della Tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché della
Tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226 (203). (200)
4. Per
le manifestazioni connesse alla celebrazione del 150° Anniversario dell'unità
d'Italia, il fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999è integrato di 18,5
milioni di euro per l'anno 2010.
5. Ai fini della proroga nell'anno 2010
della partecipazione italiana a missioni internazionali il Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è integrato di
320 milioni di euro per l'anno 2010 nonché di 4,3 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, di 64,2 milioni di euro per l’anno 2015 e
di 106,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
(200)
5-bis. Nell’ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e
della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani
generazioni, è autorizzata la spesa di euro 6.599.720 per l’anno 2010, euro
5.846.720 per l’anno 2011 ed euro 7.500.000 per l’anno 2012, per
l’organizzazione da parte delle Forze armate, in via sperimentale per un
triennio, di corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a
rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e
che sono alla base della presenza dei militari italiani di tutte le componenti
operative nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre
settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità
stabilite dal decreto di cui al comma 5-sexies, e sono intesi a fornire le
conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di
difesa della
Patria, le attività prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle
missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di
contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, di
protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e quelle di concorso
alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità
e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Dell’attivazione dei corsi
è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale, serie speciale concorsi ed esami, e nel sito istituzionale del
Ministero della difesa. (199)
5-ter. Possono presentare la domanda di
partecipazione ai corsi di cui al comma 5-bis i cittadini italiani, senza
distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti: età non inferiore a
diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti; godimento dei
diritti civili e politici; idoneità all’attività sportiva agonistica; esito
negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; assenza di sentenze penali di
condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di
procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da
arruolamenti, d’autorità o d’ufficio, esclusi i proscioglimenti
per
inidoneità psico-fisica; requisiti morali e di condotta previsti dall’
articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla
domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare la certificazione
relativa all’idoneità all’attività sportiva agonistica e all’esito negativo
degli accertamenti diagnostici di cui al primo periodo del presente comma,
nonché la scheda vaccinale rilasciate da struttura sanitaria pubblica o
convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Nella medesima domanda gli
aspiranti possono indicare la preferenza per uno o più reparti tra quelli
individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali sono
prioritariamente destinati, in relazione alle disponibilità. I giovani sono
ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e previo superamento di
apposita visita medica. (199)
5-quater. I giovani ammessi ai corsi
assumono lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di
durata pari alla durata del corso, e sono tenuti all’osservanza delle
disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i corsi i
frequentatori fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi
e della mensa. (199)
5-quinquies. Al termine dei corsi, ai frequentatori
è rilasciato un attestato di frequenza, che costituisce titolo per l’iscrizione
all’associazione d’arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il
quale si è svolto il corso, nonché, previa intesa con il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per il riconoscimento di
crediti formativi nei segmenti scolastici in cui sia possibile farvi ricorso.
All’attestato di frequenza non può essere attribuito alcun valore o punteggio
utile nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate.
(199)
5-sexies. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il
Ministro della gioventù, sono stabiliti:
a) gli eventuali
ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l’ammissione ai corsi,
individuati tra i seguenti: abilitazioni e brevetti attestanti specifiche
capacità tecniche o sportive; residenza nei territori di dislocazione ovvero in
aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti;
titolo di studio; parentela o affinità, entro il secondo grado, con il personale
delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per
infermità o lesioni riportate in servizio, con le vittime del terrorismo, della
criminalità organizzata e del dovere; ordine cronologico di presentazione delle
domande;
b) le modalità di attivazione, organizzazione e
svolgimento dei corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, il cui
accertamento è demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso,
nonché le eventuali ulteriori modalità per l’attivazione di corsi, anche di
durata minore, cui sia possibile l’ammissione di giovani con disabilità, in
possesso dei requisiti di cui al comma 5-ter, esclusa l’idoneità all’attività
sportiva agonistica;
c) la somma che i frequentatori
versano, a titolo di cauzione, commisurata al controvalore dei materiali di
vestiario ed equipaggiamento forniti dall’Amministrazione; tale somma è, in
tutto o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori trattengono,
a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano i citati materiali. In tali
casi, la quota parte della cauzione trattenuta è versata in Tesoreria per la
successiva riassegnazione, in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero
della difesa istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 616, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello stesso come determinata
ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2. (199)
5-septies. La dotazione
del fondo di cui all’ articolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
è stabilita in 5 milioni di euro per l’anno 2010, per le esigenze connesse alla
Celebrazione del 150° anniversario dell’unità d’Italia. (199)
6. La
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, tenuto
conto degli utilizzi previsti dal presente provvedimento, è incrementata di 35,8
milioni di euro per l’anno 2010, di 1.748,4 milioni di euro per l’anno 2011, di
224,3 milioni di euro per l’anno 2012, di 44,7 milioni di euro per l’anno 2013,
di 105,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 91,6 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2016 mediante l’utilizzazione di quota parte delle
maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto. Le risorse
finanziarie derivanti dall’applicazione del precedente periodo sono destinate
all’attuazione della manovra di bilancio relativa all’anno 2011. (201)
7.
Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall’ articolo 9, comma 31,
dall’ articolo 11, commi 5 e 15, dall’ articolo 12, commi 7, 8 e 9, dall’
articolo 14, commi 13 e 14, dall’ articolo 17, comma 1, dall’ articolo 25, dall’
articolo 38, comma 11, dall’ articolo 39, commi 1 e 4, dall’ articolo 41, dall’
articolo 50, comma 1, e dall’ articolo 55, commi da 1 a 6, pari
complessivamente a 1.004,5 milioni di euro per l’anno 2010, a 4.549,5 milioni di
euro per l’anno 2011, a 1.476,8 milioni di euro per l’anno 2012, a 670,2 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede:
a) mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall’ articolo 3, dall’
articolo 6, commi 15 e 16, dall’ articolo 15, dall’articolo 19, dall’ articolo
21, dall’ articolo 22, dall’ articolo 23, dall’ articolo 24, dall’ articolo 25,
dall’ articolo 26, dall’ articolo 27, dall’ articolo 28, dall’ articolo 31,
dall’ articolo 32, dall’ articolo 33, dall’ articolo 38 e dall’ articolo 47,
pari a 908,00 milioni di euro per l’anno 2010, a 4.549,50 milioni di euro per
l’anno 2011, a 1.399,80 milioni di euro per l’anno 2012, a 593,20 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2013;
b) mediante utilizzo di
quota parte delle minori spese recate dall’ articolo 9, comma 30, pari a 96,5
milioni di euro per l’anno 2010;
c) quanto a 77 milioni di
euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall’anno
2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. (201)
7-bis.
Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis,
5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies del presente articolo, pari a
euro 11.599.720 per l’anno 2010, a euro 5.846.720 per l’anno 2011 e a euro
7.500.000 per l’anno 2012, si provvede:
a) quanto a euro
5.285.720 per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione lineare delle
dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero
della difesa, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all’ articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b)
quanto a euro 1.314.000 per l’anno 2010, euro 74.000 per
l’anno 2011 ed euro 2.500.000 per l’anno 2012, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa;
c) quanto a euro 5.772.720 per l’anno 2011 ed euro
5.000.000 per l’anno 2012 mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall’ articolo 4, commi da 4-bis a 4-novies;
d)
quanto a 5.000.000 di euro per l’anno 2010 mediante corrispondente utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e
13-quater dell’ articolo 38. (199)
8. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
(199) Comma inserito dalla legge di conversione 30
luglio 2010, n. 122.
(200) Comma così modificato dalla legge di conversione
30 luglio 2010, n. 122.
(201) Comma così sostituito dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(202) Lettera così modificata dall'art.
5, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 57, a decorrere dal 29 aprile 2011, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs.
57/2011.
(203) Vedi, anche, il comma 28 dell’art. 1, L. 13 dicembre 2010, n.
220.
Art. 56 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato 1
Riduzioni delle dotazioni
finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero - Triennio 2011-2013
(migliaia di euro)
Allegato 1
Riduzioni delle dotazioni finanziarie
delle Missioni di spesa di ciascun Ministero - Triennio 2011-2013 (migliaia di
euro)
Ministero 2011 2012 2013
Missione RIDUZIONI di cui
predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di
cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 711.993
470.187 847.471 626.880 644.187 423.495
001 Organi costituzionali, a
rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri 40.036 12.632
40.036 12.632 40.036 12.632
003 Relazioni finanziarie con le autonomie
territoriali 1.731 880 11.521 10.670 1.521 670
004 L'Italia in Europa e nel
mondo 684 3 687 3 687 3
007 Ordine pubblico e sicurezza 4.151 0 4.152 0
4.152 0
008 Soccorso civile 20.525 20.525 20.563 20.563 20.563
20.563
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 3.880 134 3.746 0
3.746 0
011 Competitività e sviluppo delle imprese 64.730 58.736 58.992
56.854 92.928 90.790
013 Diritto alla mobilità 231.800 231.800 280.432
280.432 233.432 233.432
014 Infrastrutture pubbliche e logistica 79.581
79.581 180.000 180.000 0 0
015 Comunicazioni 3.260 3.260 3.260 3.260 3.260
3.260
017 Ricerca e innovazione 10.000 0 10.000 0 10.000 0
018 Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 100 0 0 0 100 0
022
Istruzione scolastica 8.978 8.978 8.978 8.978 8.978 8.978
024 Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia 16.058 15.990 16.058 15.990 16.058
15.990
025 Politiche previdenziali 300 300 300 300 300 300
029 Politiche
economico-finanziarie e di bilancio 159.908 10.290 142.448 10.102 142.127
9.780
030 Giovani e sport 25.910 12.524 25.910 12.524 25.910 12.524
031
Turismo 5.445 5.445 5.445 5.445 5.445 5.445
032 Servizi istituzionali e
generali delle amministrazioni pubbliche 23.978 232 23.984 232 23.984
232
033 Fondi di ripartire 10.939 8.879 10.959 8.897 10.959
8.897
Ministero 2011 2012
2013
Missione RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui
predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 963.221 952.361 561.485 550.262 1.142.170
1.130.948
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 47 0 47 0
47 0
011 Competitività e sviluppo delle imprese 31.056 30.217 61.219 59.807
1.629 217
012 Regolazione dei mercati 2.249 1.989 2.262 1.989 2.262
1.989
015 Comunicazioni 6.494 6.297 9.757 9.560 9.757 9.560
016
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 11.937
9.561 14.342 11.964 14.340 11.964
017 Ricerca e innovazione 5.646 0 5.668 0
5.668 0
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 21
0 21 0 21 0
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale 897.960 897.080 460.357
459.724 1.100.633 1.100.000
032 Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche 436 0 437 0 437 0
033 Fondi da ripartire 7.376
7.218 7.376 7.218 7.376
7.218
Ministero 2011 2012
2013
Missione RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui
predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 12.326 7.414 12.235 7.414 12.316
7.495
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 175 121 175 121 256
203
025 Politiche previdenziali 87 58 87 58 87 58
026 Politiche per il
lavoro 10.272 6.152 10.181 6.152 10.181 6.152
027 Immigrazione, accoglienza
e garanzia dei diritti 11 0 11 0 11 0
032 Servizi istituzionali e generali
delle amministrazioni pubbliche 537 0 537 0 537 0
033 Fondi da ripartire
1.244 1.083 1.244 1.083 1.244
1.083
Ministero 2011 2012
2013
Missione RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui
predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA 47.830 801 48.522 813 48.550 841
006 Giustizia 47.404 663
48.096 675 48.096 675
032 Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche 169 7 169 7 169 7
033 Fondi da ripartire 257 130
257 130 285 158
Ministero 2011
2012 2013
Missione RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di
cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per
legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 43.926 27.609 43.885 27.579 43.015
26.707
004 L'Italia in Europa e nel mondo 42.117 27.609 42.076 27.579 41.206
26.707
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
1.588 0 1.588 0 1.588 0
033 Fondi da ripartire 221 0 221 0 221
0
Ministero 2011 2012
2013
Missione RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui
predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 104.245 76.201 104.755 76.701
103.755 75.871
004 L'Italia in Europa e nel mondo 678 0 679 0 679 0
017
Ricerca e innovazione 2.707 2.132 3.211 2.632 1.211 632
022 Istruzione
scolastica 55.295 32.876 55.295 32.876 55.238 32.876
023 Istruzione
universitaria 23.958 20.679 23.951 20.679 23.951 20.679
032 Servizi
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 481 0 492 0 378
0
033 Fondi da ripartire 21.127 20.514 21.127 20.514 22.297
21.684
Ministero 2011 2012
2013
Missione RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui
predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO
DELL'INTERNO 118.743 12.067 120.473 12.433 122.791 12.743
002
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e
dello Stato sul territorio 2.261 0 2.262 0 2.262 0
003 Relazioni finanziarie
con le autonomie territoriali 275 181 320 226 320 226
007 Ordine pubblico e
sicurezza 64.549 983 64.585 983 64.591 989
008 Soccorso civile 18.447 246
18.485 246 18.485 246
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
18.320 1.578 21.542 1.885 23.263 1.598
032 Servizi istituzionali e generali
delle amministrazioni pubbliche 2.625 0 2.696 0 2.696 0
033 Fondi da
ripartire 12.265 9.079 10.583 9.093 11.174
9.684
Ministero 2011 2012
2013
Missione RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui
predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 34.238 32.140 33.300
31.121 33.588 31.409
017 Ricerca e innovazione 299 282 149 132 149
132
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 31.056
29.646 30.268 28.777 30.522 29.031
032 Servizi istituzionali e generali
delle amministrazioni pubbliche 390 0 390 0 390 0
033 Fondi da ripartire
2.493 2.212 2.493 2.212 2.527
2.246
Ministero 2011 2012
2013
Missione RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui
predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 56.109 30.156 49.093 28.626 50.339
29.953
007 Ordine pubblico e sicurezza 8.528 4.669 7.164 3.510 7.522
3.868
013 Diritto alla mobilità 10.742 3.964 10.450 3.589 11.398
4.538
014 Infrastrutture pubbliche e logistica 17.965 3.970 12.714 3.973
12.648 3.987
017 Ricerca e innovazione 621 621 621 621 621 621
019 Casa
e assetto urbanistico 11.054 10.945 10.980 10.945 10.980 10.945
032 Servizi
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 469 0 434 0 434
0
033 Fondi da ripartire 6.730 5.988 6.730 5.988 6.737
5.995
Ministero 2011 2012
2013
Missione RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui
predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO
DELLA DIFESA 255.845 162.722 304.778 211.637 104.786 11.637
005 Difesa e
sicurezza del territorio 64.482 1.891 63.415 807 63.423 807
032 Servizi
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 808 0 808 0 808
0
033 Fondi da ripartire 190.555 160.831 240.555 210.831 40.555
10.831
Ministero 2011 2012
2013
Missione RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui
predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 23.274 14.888 17.470 9.063
17.491 9.084
007 Ordine pubblico e sicurezza 901 0 901 0 901 0
008
Soccorso civile 1.510 556 1.510 556 1.510 556
009 Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca 13.288 8.918 12.812 8.441 12.833 8.462
018 Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.639 0 1.639 0 1.639
0
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 68 0
90 0 90 0
033 Fondi da ripartire 5.867 5.414 519 65 519
65
Ministero 2011 2012
2013
Missione RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui
predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 58.260 52.957 58.259 52.957 58.119
52.817
017 Ricerca e innovazione 584 316 584 316 584 316
021 Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 49.969 45.220
49.969 45.220 49.828 45.081
032 Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche 413 356 413 356 413 356
033 Fondi da ripartire
7.293 7.064 7.293 7.064 7.293
7.064
Ministero 2011 2012
2013
Missione RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui
predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO
DELLA SALUTE 13.706 10.992 14.105 11.391 14.090 11.391
017 Ricerca e
innovazione 2.322 2.161 2.322 2.161 2.322 2.161
020 Tutela della salute
8.364 6.832 8.346 6.814 8.331 6.814
032 Servizi istituzionali e generali
delle amministrazioni pubbliche 701 0 701 0 701 0
033 Fondi da ripartire
2.319 1.999 2.736 2.416 2.736 2.416
Totale 2.443.716 1.850.493 2.215.831
1.646.874 2.395.199
1.824.391
Allegato
2
(articolo 7, comma 20)
Allegato 2
(articolo 7, comma
20)
enti soppressi amministrazione subentrante nell'esercizio dei
relativi compiti e attribuzioni
Stazione Sperimentale per l'industria delle
Conserve Alimentari (SSICA) CCIAA Parma
Stazione Sperimentale del vetro
CCIAA Venezia
Stazione Sperimentale per la seta
Stazione Sperimentale
per i combustibili CCIAA Milano
Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste
per carta (SSCCP)
Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei
Grassi (SSOG)
Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei
Derivati dagli Agrumi (SSEA) CCIAA Reggio Calabria
Stazione Sperimentale
delle Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 540 CCIAA Napoli
Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili
e per le munizioni commerciali (204) CCIAA Brescia
IPI, Istituto per la
promozione industriale Ministero dello sviluppo economico
Centro per la
Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale, istituito ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 Ministero per
le politiche agricole e forestali
Comitato Nazionale Italiano per il
collegamento tra il Governo e la FAO, istituito con decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 1182
Ente teatrale italiano, di cui alla legge 14 dicembre 1978,
n. 836 Ministero per i beni e le attività culturali
Ente Nazionale delle
Sementi Elette (ENSE), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12
novembre 1955, n. 1461 Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la
Nutrizione
Istituto Nazionale Conserve Alimentari (INRAN), di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
454
(204) Voce inserita dall'art. 2, comma 5-quinquies,
D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26
febbraio 2011, n. 10.
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sabato 16 luglio 2011
Soppressione di alcuni enti previdenziali e trasferimento di funzioni all'INPDAP L'INPDAP chiarisce operazioni ed adempimenti necessari per il trasferimento del trattamento di fine servizio e fine rapporto maturato dai dipendenti pubblici interessati da processi di mobilità a seguito delle soppressioni disposte dal D.L. n. 78 del 2010 Nota 23 giugno 2011, n. 25 dell'INPDAP
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