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domenica 4 marzo 2012

LEGGE 24 febbraio 2012, n. 13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. (12G0030) (GU n. 48 del 27-2-2012 - Suppl. Ordinario n.36)

LEGGE 24 febbraio 2012, n. 13    
    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. (12G0030) (GU n. 48 del 27-2-2012  - Suppl. Ordinario n.36)     testo in vigore dal: 28-2-2012

       

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 febbraio 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze Di Paola, Ministro della difesa Cancellieri, Ministro dell'interno Severino, Ministro della giustizia Riccardi, Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione Visto, il Guardasigilli: Severino LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4864): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, (Monti) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Monti), Ministro degli affari esteri (Terzi di Sant'Agata), Ministro della difesa (Di Paola), Ministro dell'interno (Cancellieri), Ministro della giustizia (Severino Di Benedetto), Ministro senza portafoglio per la cooperazione internazionale e integrazione (Riccardi), il 29 dicembre 2011. Assegnato alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), in sede referente, il 30 dicembre 2011 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, V, VI, VIII, X, XI, XII e XIV. Esaminato dalle Commissioni riunite III e IV, in sede referente, il 12, 17, 18, 24 e 26 gennaio 2012. Esaminato in aula il 30 e 31 gennaio 2012; ed approvato l'1 febbraio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 3128): Assegnato alle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 2 febbraio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 12ª e 14ª. Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 2 e 7 febbraio 2012. Esaminato dalle Commissioni riunite 3ª e 4ª, in sede referente, l'8 e 15 febbraio 2012. Esaminato in aula il 15 e 21 febbraio 2012 ed approvato il 22 febbraio 2012.


     

             
                          Avvertenza:
                  Il decreto-legge 29 dicembre  2011,  n.  215, e'  stato
              pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -
              n. 302 del 29 dicembre 2011.
                  A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
              1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
              ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le
              modifiche apportate dalla  presente  legge  di  conversione
              hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
              pubblicazione.
                  Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
              conversione e'  pubblicato  in  questo  stesso  Supplemento
              Ordinario alla pag. 4.

             
           

      testo in vigore dal: 28-2-2012
       
   
     
     
    
    
                                                                       Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  29
                        DICEMBRE 2011, N. 215

    All'articolo 1:
    al comma 3, le parole: «di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n.  9»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130»;
    al comma 9, le parole: «in Cipro» sono sostituite dalle seguenti:
«in Cyprus»;
    al comma 16, le parole: «euro 10.081.868» sono  sostituite  dalle
seguenti: «euro 9.742.928»;
    dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti:
    «16-bis. Il Ministero della difesa e'  autorizzato  a  cedere,  a
titolo gratuito, al Governo provvisorio libico mezzi non piu' in  uso
alle Forze armate. Per la finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro 1.025.000.
    16-ter. E' autorizzata, a decorrere dal 1º marzo 2012 e  fino  al
31 dicembre 2012, la spesa di  euro  338.947  per  la  proroga  della
partecipazione di  personale  militare  alla  missione  di  vigilanza
dell'Unione europea in  Georgia,  denominata  EUMM  Georgia,  di  cui
all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 12 luglio 2011,  n.  107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
    All'articolo 2:
    al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di  cui  all'articolo
1, commi 5 e 11,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto».
    All'articolo 4:
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    «1-bis. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio  1994,  n.  313,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460,  e
successive modificazioni, si applica  anche  ai  fondi  destinati  al
pagamento di spese, principali e accessorie, per servizi e  forniture
aventi finalita'  di  difesa  nazionale  e  sicurezza,  nonche'  agli
emolumenti di qualsiasi tipo dovuti  al  personale  amministrato  dal
Ministero della difesa, accreditati mediante aperture di  credito  in
favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del
Ministero della difesa.
    1-ter. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi
di cui al comma 1-bis sono nulli. La nullita' e' rilevabile d'ufficio
e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da  parte  delle
sezioni della Tesoreria dello Stato ne'  sospendono  l'accreditamento
di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici».
    All'articolo 5:
    al comma 1, primo periodo, le parole: «ed  efficientamento»  sono
sostituite dalle seguenti: «e di incremento dell'efficienza»;
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis. Gli arsenali e gli  stabilimenti  militari  adibiti  allo
svolgimento  di  attivita'  di  manutenzione  sui   mezzi   e   sugli
equipaggiamenti    delle    Forze    armate    possono    concorrere,
all'occorrenza, anche all'espletamento degli  interventi  manutentivi
sui  mezzi  e  sugli  equipaggiamenti  delle  Forze  di   polizia   a
ordinamento civile e militare, con contestuale ristoro  dei  relativi
oneri da parte delle amministrazioni che intendono avvalersi di detti
servizi manutentivi e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze
armate»;
    al comma  2,  lettera  a),  numero  2),  capoverso  6-bis,  primo
periodo, le parole: «con il  grado  non  superiore»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di grado non superiore»;
    al comma 3:
    all'alinea:
    dopo le parole: «della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,»  sono
inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
    dopo le parole: «e'  adottato»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,»;
    alla lettera b), dopo le parole: «della legge 23  dicembre  1998,
n. 448,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».
    All'articolo 6:
    al comma 1:
    alla lettera a):
    le  parole:  «teorico  pratici  qualora»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «teorico-pratici, a condizione che»;
    dopo le parole: «incarichi operativi» sono aggiunte le  seguenti:
«e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa»;
    alla lettera b):
    il numero 1) e' sostituito dal seguente:
    «1) al primo periodo, dopo  le  parole:  "puo'  utilizzare"  sono
inserite le seguenti: "le armi comuni da sparo nonche'";
    al numero 2), le parole: «a rischio  pirateria»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a rischio di pirateria»;
    dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
    «b-bis) al comma 5-ter, le parole: "entro sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2012"».
    All'articolo 7:
    al comma 1, secondo periodo:
    le parole: «al comma  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al
presente comma»;
    le parole: «il Ministro degli affari esteri e il Ministro per  la
cooperazione  internazionale  e  l'integrazione  possono  inviare   o
reclutare» sono sostituite dalle seguenti:  «puo'  essere  inviato  o
reclutato»;
    al comma 2, dopo le parole: «il Ministro degli affari esteri e il
Ministro per la cooperazione internazionale  e  l'integrazione»  sono
inserite le seguenti: «, d'intesa tra loro,»;
    al comma 3:
    al primo periodo, le parole: «Tabella C allegata  alla  legge  12
novembre 2011, n. 18,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Tabella  C
allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183,»;
    al secondo periodo, dopo le parole: «euro 33.300.000» e' inserita
la seguente: «di» e dopo le parole: «con decreto»  sono  inserite  le
seguenti: «adottato d'intesa tra loro»;
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «3-bis. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49  del  1987,
per  assicurare  il  necessario  coordinamento  delle   attivita'   e
l'organizzazione degli  interventi  e  delle  iniziative  di  cui  al
presente  articolo,  nell'ambito  degli  stanziamenti  previsti   dal
presente articolo, il Ministro degli affari esteri e il Ministro  per
la cooperazione  internazionale  e  l'integrazione,  con  decreti  di
natura  non  regolamentare  adottati  d'intesa  tra   loro,   possono
provvedere alla costituzione di strutture operative temporanee».
    All'articolo 8:
    al comma 1, secondo periodo, le parole: «nel periodo  di  vigenza
del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo di
applicazione delle disposizioni del presente decreto»;
    al comma  2,  dopo  le  parole:  «Middle  East»  e'  inserita  la
seguente: «and» e la parola: «Drug»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Drugs»;
    al comma 8, le parole: «per l'anno 2011»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per l'anno 2012»;
    al comma 11, quarto periodo, le parole: «decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio n. 18  del  1967»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18,»;
    al comma 14:
    al quarto periodo,  le  parole:  «decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967» sono sostituite dalle  seguenti:
«decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  e
successive modificazioni,»;
    al sesto periodo, le parole:  «e'  corrisposta»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «sono  corrisposti»  e  le  parole:  «decreto   del
Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967» sono sostituite
dalle seguenti: «decreto del Presidente della  Repubblica  5  gennaio
1967, n. 18,»;
    all'ultimo periodo, dopo le parole: «da reperire  in  loco»  sono
inserite le seguenti: «per un periodo»;
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «15-bis. Fatto salvo quanto  previsto  dalla  legge  26  febbraio
1987,  n.  49,  per  assicurare  il  necessario  coordinamento  delle
attivita' e l'organizzazione degli interventi e delle  iniziative  di
cui al presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal
presente articolo,  il  Ministro  degli  affari  esteri,  con  propri
decreti  di  natura   non   regolamentare,   puo'   provvedere   alla
costituzione di strutture operative temporanee».
    All'articolo 9:
    il comma 1 e' soppresso;
    al comma 5, le parole: «del decreto legislativo 12  aprile  2006,
n. 163 e successive modificazioni,» sono sostituite  dalle  seguenti:
«del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,»;
    al comma 8:
    le parole: «con legge 2 agosto  2011,  n.  130»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dalla legge 2 agosto 2011, n. 130»;
    dopo le parole: «di entrata in vigore» sono inserite le seguenti:
«della legge di conversione»;
    al comma 10, le parole: «con legge 3 agosto 2010,  n.  126»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalla legge 3 agosto 2010, n. 126».
    All'articolo 10:
    al comma 1, le parole:  «escluso  l'articolo  5,  comma  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «ad eccezione degli articoli 1, comma  16,
secondo periodo, e 5, comma 4» e le parole: «euro 1.402.405.458» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 1.403.430.465».
    Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
    «Art. 10-bis. - (Comunicazioni al Parlamento). -  1.  I  Ministri
degli affari esteri  e  della  difesa,  con  cadenza  quadrimestrale,
rendono comunicazioni alle Commissioni parlamentari competenti  sullo
stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo
sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di  cui
al presente decreto».

     
   
   
  

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