Dec. 22-1-2013 n. 2013/43/PESC
DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla prosecuzione delle attività dell'Unione a sostegno dei negoziati relativi al trattato sul commercio delle armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza.
Pubblicata nella G.U.U.E. 23 gennaio 2013, n. L 20.
Dec. 22 gennaio 2013, n. 2013/43/PESC (1).
DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla prosecuzione delle attività dell'Unione a sostegno dei negoziati relativi al trattato sul commercio delle armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza.
(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 23 gennaio 2013, n. L 20.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 26, paragrafo 2, e 31, paragrafo 1,
considerando quando segue:
(1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato una strategia europea in materia di sicurezza, che sollecitava la creazione di un ordine internazionale basato su un multilateralismo efficace. La strategia europea in materia di sicurezza riconosce la Carta delle Nazioni Unite (ONU) come quadro fondamentale per le relazioni internazionali. Rafforzare l'ONU, dotandola dei mezzi necessari per assolvere alle sue responsabilità e agire con efficacia, rappresenta una priorità dell'Unione.
(2) Il 6 dicembre 2006 l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato la risoluzione 61/89 dal titolo «Verso l'elaborazione di un trattato sul commercio delle armi: stabilire norme internazionali comuni per l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di armi convenzionali», con cui ha sollecitato il parere degli Stati membri dell'ONU in merito a un possibile trattato e ha istituito un gruppo di esperti governativi incaricato di continuare l'esame al riguardo, avviando così il processo ONU per l'elaborazione di un trattato sul commercio delle armi («processo ATT»).
(3) Il 2 dicembre 2009 l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato la risoluzione 64/48 dal titolo «Il trattato sul commercio delle armi», con la quale si è deciso di convocare nel 2012 una Conferenza dell'ONU relativa al trattato sul commercio delle armi al fine di elaborare uno strumento giuridicamente vincolante su norme internazionali comuni quanto più possibile rigorose per trasferimenti di armi convenzionali.
(4) Nelle conclusioni dell'11 dicembre 2006, 10 dicembre 2007, 12 luglio 2010 e 25 giugno 2012 il Consiglio si è compiaciuto delle varie fasi del processo ATT e ha espresso il massimo impegno per il successo dei negoziati relativi a un nuovo strumento internazionale giuridicamente vincolante che stabilisca norme internazionali comuni quanto più possibile rigorose per regolamentare il commercio lecito di armi convenzionali, sia pertinente per tutti gli Stati membri dell'ONU e possa pertanto essere universale.
(5) Al fine di promuovere il carattere inclusivo e la pertinenza del processo ATT, il 19 gennaio 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/42/PESC relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere tra paesi terzi l'elaborazione di un trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza , e il 14 giugno 2010 la decisione 2010/336/PESC relativa alle attività dell'UE a sostegno del trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza , comprendenti una serie di seminari regionali a copertura mondiale. Tali eventi di sensibilizzazione erano volti, da un lato, a sostenere il processo preparatorio in vista della conferenza dell'ONU del 2012 sul trattato sul commercio delle armi ampliando i dibattiti e formulando raccomandazioni concrete e, dall'altro, a incoraggiare gli Stati membri dell'ONU a sviluppare e migliorare le competenze per attuare controlli efficaci sul trasferimento di armi una volta entrato in vigore il trattato.
(6) La conferenza dell'ONU relativa al trattato sul commercio delle armi è stata convocata presso la sede dell'ONU a New York dal 2 al 27 luglio 2012, al fine di elaborare uno strumento giuridicamente vincolante inteso a stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile rigorose per il trasferimento di armi convenzionali. La conferenza non è stata in grado di concordare un documento conclusivo nei tempi stabiliti. Tuttavia, durante i negoziati sono stati compiuti notevoli progressi, che trovano espressione nel progetto di testo del trattato presentato dal presidente della conferenza il 26 luglio 2012.
(7) Il 7 novembre 2012 il primo comitato dell'Assemblea generale dell'ONU ha adottato un progetto di risoluzione dal titolo «Il trattato sul commercio delle armi», in cui si è deciso di convocare a New York dal 18 al 28 marzo 2013 la conferenza finale dell'ONU relativa al trattato sul commercio delle armi, che sarà disciplinata dal regolamento di procedura adottato per la conferenza del luglio 2012, al fine di mettere a punto l'elaborazione del trattato sul commercio delle armi in base al progetto di testo del trattato presentato il 26 luglio 2012 dal presidente della precedente conferenza dell'ONU.
(8) Considerati i risultati della conferenza dell'ONU del luglio 2012, le attività stabilite dalla decisione 2009/42/PESC e dalla decisione 2010/336/PESC e la necessità di contribuire alla conclusione positiva dei negoziati, è opportuno che l'Unione continui a sostenere il processo ATT per far sì che conduca con la massima rapidità all'adozione di un trattato giuridicamente vincolante efficace e applicabile. La prosecuzione del sostegno dell'Unione al processo ATT dovrebbe contribuire al positivo completamento dei negoziati nell'ambito della conferenza dell'ONU dal 18 al 28 marzo 2013 e promuovere l'impegno a livello di attuazione nei paesi terzi che saranno tenuti ad applicare un futuro trattato sul commercio delle armi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Al fine di sostenere il trattato sul commercio delle armi («ATT») l'Unione intraprende attività con i seguenti obiettivi:
- sostenere il positivo completamento dei negoziati ONU relativi a un ATT,
- incoraggiare gli Stati membri dell'ONU a sviluppare e migliorare le competenze nazionali e regionali per attuare controlli efficaci sul trasferimento di armi, al fine di assicurare che il futuro ATT, quando entrerà in vigore, sia quanto più possibile efficace.
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione intraprende la seguente attività di progetto:
- l'organizzazione di due seminari per esperti governativi con l'obiettivo di agevolare la conclusione dei negoziati e la futura attuazione dell'ATT.
Una descrizione particolareggiata dell'attività di progetto di cui al presente paragrafo figura nell'allegato.
Articolo 2
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica dell'attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è realizzata dal consorzio dell'UE per la non proliferazione («consorzio»).
3. Il consorzio svolge il suo compito sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine l'alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con il consorzio.
Articolo 3
1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dell'attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 160.800 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con il consorzio. L'accordo prevede che il consorzio assicuri la visibilità del contributo dell'Unione, adeguata alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di tutte le difficoltà per pervenirvi e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
Articolo 4
1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione in base a relazioni periodiche elaborate a seguito di ciascun seminario. Le relazioni sono predisposte dal consorzio e costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione dell'attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data della sua adozione se l'accordo di finanziamento non è concluso entro tale periodo.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
M. NOONAN
Allegato
Attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2
1. Obiettivo
L'obiettivo generale della presente decisione è sostenere il positivo completamento dei negoziati ONU relativi a un trattato sul commercio delle armi (ATT) e appoggiare gli Stati membri dell'ONU nei preparativi per assicurare la piena attuazione dell'ATT, una volta entrato in vigore.
2. Descrizione dell'attività di progetto
2.1. Obiettivi
L'attività di progetto contribuirà agli sforzi dell'Unione volti a sostenere la conclusione dei negoziati relativi a un trattato sull'ATT inteso a «stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile rigorose per regolamentare il commercio lecito di armi convenzionali» e, di conseguenza, a «rendere il commercio delle armi più responsabile e trasparente, contribuendo in tal modo a rafforzare la pace e la sicurezza, la stabilità regionale e uno sviluppo sociale ed economico sostenibile». In particolare, l'attività di progetto:
- contribuirà alla realizzazione di un ATT solido e incisivo sulla base del progetto di testo del trattato del 26 luglio 2012,
- porterà avanti gli sforzi dell'Unione volti a incoraggiare i paesi terzi a sostenere l'elaborazione e l'esecuzione di un ATT giuridicamente vincolante, inteso a stabilire norme internazionali comuni per il commercio mondiale di armi convenzionali,
- promuoverà gli sforzi dell'Unione volti a rafforzare i controlli sul trasferimento di armi nei paesi terzi, nonché
- sosterrà l'impegno profuso a livello nazionale dai paesi terzi nei preparativi intesi ad assicurare la piena attuazione dell'ATT, una volta entrato in vigore.
2.2. Risultati:
L'attuazione dell'attività di progetto si tradurrà:
- nella creazione di un forum che riunirà un gruppo di attori governativi chiave al fine di assistere gli Stati membri dell'ONU nei preparativi per la conferenza dell'ONU su un ATT da convocare a marzo 2013, nonché nei preparativi per la rapida entrata in vigore e la piena attuazione di un ATT. Tale forum esaminerà altresì possibili modi di coordinare e ottimizzare le attività in corso nel settore dell'assistenza internazionale per il rafforzamento dei controlli delle esportazioni di armi,
- nell'elaborazione di una relazione di 20 pagine accessibile al pubblico. La relazione descriverà in che modo ci si possa avvalere delle attività di sensibilizzazione e di assistenza in corso a livello dell'Unione e internazionale per sostenere gli sforzi profusi dai paesi terzi al fine di porre in essere sistemi di controllo dei trasferimenti che adempiano agli obblighi derivanti da un ATT.
2.3. Descrizione delle attività
Al fine di conseguire gli obiettivi indicati al punto 2.1, il presente progetto comprenderà tre attività: due seminari e una relazione.
2.3.1. Seminari per rappresentanti governativi
Nel quadro del progetto saranno organizzati due seminari residenziali di due giorni per 30-40 esperti governativi. Il luogo e le date di ciascuno dei due seminari saranno decisi di concerto con l'alto rappresentante e i pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio.
a) Struttura dei seminari
Nei due seminari si discuteranno varie tematiche, tra cui:
- come completare positivamente i negoziati relativi a un ATT nella conferenza dell'ONU del marzo 2013, sulla base del progetto di testo del trattato del 26 luglio 2012,
- come assicurare l'entrata in vigore di un ATT nel più breve tempo possibile,
- migliori prassi in materia di assistenza nazionale, regionale e internazionale per contribuire ad assicurare l'entrata in vigore e la piena attuazione dell'ATT,
- elementi giuridici, tecnici, materiali e finanziari necessari per garantire lo sviluppo dei sistemi nazionali necessari per adempiere agli obblighi derivanti da un ATT.
Preliminarmente a ciascuno dei seminari sarà predisposto un breve documento di riflessione in cui saranno evidenziate le questioni chiave da discutere. Poco dopo la conclusione del seminario, ne sarà stilata una sintesi che sarà presentata all'alto rappresentante e ai pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio.
L'ordine del giorno dettagliato e definitivo dei seminari sarà deciso di concerto con l'alto rappresentante e i pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio.
b) Partecipanti ai seminari
I partecipanti ai seminari comprenderanno un massimo di 40 rappresentanti governativi di una selezione di Stati membri dell'ONU partecipanti ai negoziati relativi all'ATT. L'elenco dettagliato e definitivo dei partecipanti a ciascuno dei due seminari sarà deciso di concerto con l'alto rappresentante e i pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio.
2.3.2. Relazione sull'assistenza dell'Unione e internazionale ai paesi terzi per l'attuazione di un ATT
Dopo la conclusione dei due seminari sarà pubblicata una relazione di 20 pagine che indicherà come si possano sviluppare ed espandere le attività di sensibilizzazione e di assistenza in corso a livello dell'Unione e internazionale per aiutare gli Stati membri dell'ONU ad adempiere agli obblighi derivanti da un ATT. Uno degli obiettivi principali della relazione consisterà nel raccomandare misure atte a favorire la rapida entrata in vigore dell'ATT.
La relazione sarà destinata ad agevolare le deliberazioni sulle future attività di sensibilizzazione e di assistenza a sostegno dell'attuazione dell'ATT. Si prevede che la relazione costituisca un documento pubblico risultante dalla presente decisione e assicuri la continua visibilità del contributo dell'Unione a favore di un ATT solido e incisivo.
3. Durata
Il periodo di attuazione dell'attività di progetto è di 12 mesi a decorrere dalla data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
4. Beneficiari
I beneficiari di questa attività di progetto saranno gli Stati membri dell'ONU, con particolare attenzione alle autorità statali preposte alla definizione delle politiche nazionali riguardanti l'ATT e la sua futura attuazione. La selezione di specifici Stati beneficiari sarà effettuata di concerto con l'alto rappresentante e i pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio.
5. Ente preposto all'attuazione
L'attuazione tecnica della presente decisione sarà affidata al consorzio. Il consorzio svolgerà le sue funzioni sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. Il consorzio assicurerà al contributo dell'Unione una visibilità adeguata alla sua entità.
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