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lunedì 28 gennaio 2013

Dec. 24-1-2013 n. 2013/63/UE DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che adotta linee guida sull'attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE). Pubblicata nella G.U.U.E. 25 gennaio 2013, n. L 22.



Dec. 24-1-2013 n. 2013/63/UE
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che adotta linee guida sull'attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).
Pubblicata nella G.U.U.E. 25 gennaio 2013, n. L 22.

Dec. 24 gennaio 2013, n. 2013/63/UE   (1).

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che adotta linee guida sull'attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (2).

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 25 gennaio 2013, n. L 22.

(2)  La presente decisione è entrata in vigore il 14 febbraio 2013.



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (3), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce che possono essere adottate linee guida per l'attuazione di detto articolo sulle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute.

(2) Le autorità di controllo nazionali e gli operatori del settore alimentare hanno sollevato questioni in merito all'attuazione dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Al fine di garantire un'applicazione uniforme di tali disposizioni, facilitare il lavoro delle autorità di controllo e offrire agli operatori economici maggiore chiarezza e certezza, è opportuno definire linee guida.

(3) Le linee guida figuranti nell'allegato della presente decisione devono essere prese in considerazione dalle autorità di controllo nazionali e dagli operatori del settore alimentare. Le parti interessate, in particolare gli operatori del settore alimentare e i gruppi di consumatori, sono stati consultati il 12 ottobre 2012.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(3)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(4)  http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/general_food/ index_en.htm



Articolo 1

Le linee guida per l'attuazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006 sono definite nell'allegato della presente decisione.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO



Allegato
Linee guida sull'attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006

Introduzione

Le seguenti linee guida intendono aiutare le autorità di controllo nazionali e gli operatori del settore alimentare ad applicare l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (di seguito «il regolamento»). Le indicazioni sulla salute sono messaggi di carattere commerciale e facoltativo, presentati sotto forma di parole, frasi, immagini, logo ecc., che sostengono, suggeriscono o implicano l'esistenza di un rapporto tra il prodotto alimentare in questione e la salute.

L'articolo 10 stabilisce condizioni specifiche per l'uso consentito delle indicazioni sulla salute autorizzate. Tali condizioni devono essere rispettate insieme alle prescrizioni e ai principi generali relativi a tutte le indicazioni (p.es. l'articolo 3 del regolamento e le disposizioni della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 84/450/CEE del Consiglio , che devono anch'essi essere rispettati dagli operatori che utilizzano indicazioni sulla salute), alle condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute stabilite nell'articolo 4, alle condizioni generali per tutte le indicazioni stabilite nell'articolo 5 e alle condizioni per l'uso specifiche previste nell'elenco delle indicazioni sulla salute consentite. Ad esempio, nel caso delle indicazioni sulla «riduzione dei rischi di malattia», di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), sono prescritte informazioni supplementari dall'articolo 14, paragrafo 2. È importante notare che anche le indicazioni sulla salute autorizzate possono essere utilizzate unicamente se il loro uso è pienamente conforme a tutte le prescrizioni del regolamento. Di conseguenza, anche nel caso di un'indicazione autorizzata e inserita negli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite, le autorità nazionali sono tenute a intervenire qualora il suo utilizzo non sia conforme a tutte le prescrizioni del regolamento.

La conformità alle disposizioni del regolamento, in particolare all'articolo 10, può essere raggiunta più facilmente se l'operatore del settore alimentare è in grado di dimostrare la dovuta diligenza e le misure adottate per conformarsi a ogni parte del regolamento.

1. Divieto delle indicazioni sulla salute non autorizzate e delle indicazioni sulla salute il cui uso non è conforme all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento

L'articolo 10, paragrafo 1, stabilisce che tutte le indicazioni sulla salute sono vietate a meno che: a) non siano autorizzate dalla Commissione e b) il loro utilizzo non sia conforme alle prescrizioni del regolamento. Le indicazioni sulla salute devono essere state autorizzate con la procedura appropriata prevista dal regolamento e inserite in uno degli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite di cui all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 1. Sono vietate le indicazioni sulla salute non autorizzate (non inserite in uno degli elenchi delle indicazioni consentite) e quelle autorizzate (inserite in uno degli elenchi delle indicazioni consentite) il cui utilizzo non è conforme alle prescrizioni del regolamento.

2. Informazioni obbligatorie che accompagnano le indicazioni sulla salute autorizzate — articolo 10, paragrafo 2

2.1. Distinzione di tre casi per l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2

Perché l'utilizzo di un'indicazione sulla salute sia conforme al regolamento, l'articolo 10, paragrafo 2, prevede che ogni indicazione sia accompagnata obbligatoriamente da due o, se del caso, quattro informazioni per il consumatore. Le informazioni indicate all'articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) a d), devono figurare sull'etichettatura dell'alimento o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità. Questa disposizione risponde all'obiettivo del legislatore di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori con informazioni accurate e veritiere volte ad aiutare i consumatori a compiere una scelta informata.

La definizione di «etichettatura» figura nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/13/CE e nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio . Secondo tale definizione, per etichettatura si intende «qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento». Nella normativa dell'Unione esiste una definizione di «pubblicità» (3), ma non di «presentazione», che quindi va intesa alla luce della spiegazione fornita all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/13/CE e all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Un'indicazione sulla salute può figurare sull'etichettatura che può comprendere, oltre all'etichetta, anche tutte le informazioni destinate ai consumatori riguardanti l'alimento che accompagnano o cui si riferiscono. A differenza dell'etichettatura, che riguarda la fornitura dell'alimento al consumatore finale, la pubblicità riguarda la promozione della fornitura dell'alimento da parte dell'operatore del settore alimentare.

a) Ai fini della conformità all'articolo 10, paragrafo 2, è necessario inserire le informazioni obbligatorie nell'etichettatura degli alimenti per i quali è fornita l'indicazione sulla salute.

b) Nei casi in cui non esiste un'etichettatura, le informazioni obbligatorie sono fornite nella pubblicità e nella presentazione dell'alimento per il quale è fornita l'indicazione sulla salute. Se ad esempio un'indicazione sulla salute è utilizzata nella pubblicità generica di un alimento (p.es. olio di oliva, latticini, carni ecc.), la quale non è legata a uno specifico prodotto che sarebbe provvisto di etichettatura, le informazioni obbligatorie devono essere fornite anche nella pubblicità e nella presentazione di tale alimento.

L'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce il principio secondo il quale le informazioni obbligatorie sono sempre rese disponibili al consumatore per tutti gli alimenti al momento dell'acquisto. In particolare, va menzionato l'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1169/2011 sulla vendita a distanza, in base al quale le informazioni obbligatorie sono a disposizione del consumatore prima dell'acquisto e nel caso delle vendite a distanza in cui l'accesso all'etichettatura è limitato, devono essere incluse nella presentazione e nella pubblicità dell'alimento, sul supporto materiale della vendita a distanza, che può essere un sito web, un catalogo, un depliant, una lettera ecc.

c) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento prevede un'esenzione nel caso di alimenti non preconfezionati destinati alla vendita al consumatore finale o ai servizi di ristorazione di collettività e nel caso di alimenti confezionati sul luogo di vendita su richiesta dell'acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata. L'esenzione significa che le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), non sono richieste. Le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere c) e d), sono invece richieste sempre, se necessario.

2.2. Quattro informazioni obbligatorie

Pur concedendo una certa flessibilità agli operatori del settore alimentare per quanto riguarda la formulazione delle informazioni obbligatorie, il regolamento prevede che in caso di utilizzo di un'indicazione sulla salute siano fornite le quattro informazioni seguenti:

a) «una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano»

Questa disposizione ha lo scopo di aiutare il consumatore a comprendere l'effetto benefico specifico dell'alimento recante l'indicazione sulla salute. Essa sottolinea che il consumatore deve essere informato sul fatto che l'alimento in questione deve essere consumato con moderazione, nel quadro di una dieta varia ed equilibrata e nel rispetto di una buona pratica dietetica (considerando 18) per ottenere effetti benefici sulla salute e che il suo consumo nel quadro di una dieta varia ed equilibrata è solo una delle condizioni di uno stile di vita sano;

b) «la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato»

Questa disposizione concerne le informazioni sulla composizione dell'alimento che devono essere fornite dagli operatori del settore alimentare per garantire che sia ottenuto l'effetto indicato. Il modo in cui l'alimento è consumato è importante e informarne il consumatore può anche essere una prescrizione relativa alle condizioni specifiche per l'uso delle indicazioni sulla salute stabilite dalla Commissione ai fini della loro autorizzazione e del loro inserimento nel registro dell'Unione (4). La disposizione intende assicurare per tutte le indicazioni sulla salute che il consumatore sia informato in modo esauriente sulla quantità e sulle modalità di consumo quotidiano dell'alimento. Occorre ad esempio specificare se l'effetto indicato può essere ottenuto consumando l'alimento un'unica volta o varie volte nel corso della giornata. Inoltre, le informazioni non possono incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un alimento, come stabilito all'articolo 3, secondo comma, lettera c). Qualora ciò non sia possibile, l'indicazione sulla salute non è da fornire;

c) «se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento»; e

d) «un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive»

Alcune indicazioni possono essere autorizzate con limitazioni del loro utilizzo, mentre per alcune sostanze possono essere previste prescrizioni di etichettatura supplementari, in base ad altre disposizioni specifiche per determinate categorie di alimenti. Queste prescrizioni devono essere tutte rispettate e gli operatori sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni pertinenti che si applicano agli alimenti e alle indicazioni. Gli operatori del settore alimentare si assumono comunque le proprie responsabilità nell'ambito della legislazione alimentare generale, rispettano le norme fondamentali per la commercializzazione di alimenti sicuri e non nocivi alla salute e utilizzano queste dichiarazioni su garanzia personale.

3. Riferimento a benefici sanitari generali e non specifici - articolo 10, paragrafo 3

L'articolo 10, paragrafo 3, consente, senza previa autorizzazione e a specifiche condizioni, l'utilizzo di dichiarazioni facili, attraenti, che fanno riferimento a benefici generali e non specifici dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute. L'utilizzo di queste dichiarazioni può essere utile ai consumatori poiché contengono messaggi di facile comprensione. Questi messaggi possono tuttavia essere facilmente fraintesi e/o interpretati erroneamente dai consumatori, inducendoli a immaginare benefici di un alimento diversi o migliori rispetto a quelli reali. Per questo motivo, quando si fa riferimento a benefici generali e non specifici, tale riferimento deve essere accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute figurante nell'elenco delle indicazioni sulla salute consentite del registro dell'Unione. Ai fini del regolamento, l'indicazione specifica autorizzata sulla salute che accompagna la dicitura che fa riferimento a benefici sanitari generali e non specifici deve figurare «accanto a» o «dopo» tale dicitura.

Le indicazioni specifiche degli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite devono avere una certa attinenza con il riferimento generale. Se questo riferimento diventa più generale, ad esempio «per una buona salute», potrà essere accompagnato da varie indicazioni sulla salute consentite di tali elenchi. Va tuttavia notato che l'articolo 10 fissa norme sul contesto in cui si utilizzano le indicazioni sulla salute e dato che tale articolo si riferisce in modo specifico alle norme dei capi II e IV, tali norme devono essere tenute presenti se gli operatori desiderano conformarsi alle prescrizioni dell'articolo 10, paragrafo 3. Per evitare di indurre in errore i consumatori, gli operatori del settore alimentare hanno quindi la responsabilità di dimostrare il legame tra il riferimento ai benefici generali e non specifici dell'alimento e l'indicazione sulla salute specifica consentita che l'accompagna.

Alcune indicazioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione sono state giudicate, durante la valutazione scientifica, troppo generali o non specifiche ai fini della valutazione. Tali indicazioni non hanno potuto essere autorizzate e si trovano perciò nell'elenco delle indicazioni non autorizzate del registro dell'Unione delle indicazioni nutrizionali e sulla salute. Ciò non esclude che queste indicazioni possano beneficiare delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, e possano quindi essere utilizzate legalmente se sono accompagnate da un'indicazione specifica dell'elenco delle indicazioni sulla salute consentite conformemente a tale articolo.

(3)  La direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa recita: per «pubblicità» si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).

(4)  Il registro dell'Unione è pubblicato sul sito Internet ufficiale della Commissione europea, DG Salute e consumatori http://ec.europa.eu/ nuhclaims/



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