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giovedì 11 aprile 2013

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 1 marzo 2013 Ordinanza contingibile e urgente in materia di identificazione sanitaria degli equidi.





MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 1 marzo 2013 
Ordinanza  contingibile  e  urgente  in  materia  di  identificazione
sanitaria degli equidi. (13A03072) 
(GU n.85 del 11-4-2013)
 
 
 
                             IL MINISTRO 
 
  Visto l'articolo  32  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833  e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112
e successive modificazioni; 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  1994,
n. 243 "Regolamento recante  attuazione  della  direttiva  90/426/CEE
relativa alle condizioni di  polizia  sanitaria  che  disciplinano  i
movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi  terzi,
con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE",  e  successive
modificazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del  28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare  ed  in  particolare  l'articolo  18
relativo alla rintracciabilita' degli animali  e  degli  alimenti  da
essi derivati; 
  Vista la  legge  1°  agosto  2003,  n.  200,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge  24  giugno  2003,  n.  147  recante
"Proroga di termini  e  disposizioni  urgenti  ordinamentali"  e,  in
particolare, l'art. 8, comma 15 che stabilisce che "sulla base  delle
linee guida e dei principi stabiliti  dal  Ministro  delle  politiche
agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe  equina
nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di  cui
all'articolo 15 del decreto  legislativo  30  aprile  1998,  n.  173,
articolandola per razza, tipologia d'uso e  diffusione  territoriale,
avvalendosi anche dell'AIA, attraverso i  propri  uffici  periferici,
per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un  monitoraggio
costante"; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007,  recante
"Modifica  dell'allegato  IV  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317 «Regolamento recante norme  per
l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione
ed alla  registrazione  degli  animali»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 28 giugno 2007, n. 148; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  504/2008  della  Commissione  del  6
giugno  2008  recante  attuazione  delle   direttive   90/426/CEE   e
90/427/CEE  del  Consiglio  "per  quanto   riguarda   i   metodi   di
identificazione degli equidi"; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro  della  salute  29  dicembre  2009  recante:
"Linee  guida  e  principi  per  l'organizzazione   e   la   gestione
dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15, legge
1° agosto 2003 n. 200)", pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 19 marzo 2010, n. 65; 
  Visto il decreto  legislativo  16  febbraio  2011,  n.  29  recante
"Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n.
504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE  e  90/427/CEE
sui  metodi  di  identificazione  degli  equidi,   nonche'   gestione
dell'anagrafe  da  parte  dell'UNIRE",  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 29 marzo 2011, n. 72; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  26  settembre  2011  recante  "Approvazione  del   manuale
operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi", pubblicato nel
Supplemento  ordinario  n.  240  della   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 22 novembre 2011; 
  Rilevata la necessita' di garantire una maggiore disponibilita' dei
dati    contenuti    nell'anagrafe    degli    equidi     ai     fini
dell'epidemiosorveglianza, anche alla luce delle recenti emergenze di
carattere sanitario che hanno  coinvolto  la  specie  equina  (anemia
infettiva, West Nile disease, morbo coitale maligno), e di offrire le
garanzie indispensabili per gestire correttamente dette emergenze; 
  Vista la raccomandazione della Commissione Europea del 19  febbraio
2013 (2013/99/UE), relativa all'applicazione  da  parte  degli  Stati
membri di un piano coordinato  di  controllo  comprendente  controlli
ufficiali sui prodotti alimentari destinati al consumatore  finale  o
alle collettivita', commercializzati e/o etichettati come  contenenti
carni bovine, nonche' controlli ufficiali su carni  equine  destinate
al consumo umano al fine  di  rilevare  la  presenza  di  residui  di
fenilbutazone; 
  Considerato che la mancanza di identificazione espone gli equidi al
concreto rischio di clandestinita' sottraendoli ai controlli sanitari
e di benessere animali con la possibilita'  di  essere  sottoposti  a
maltrattamenti; 
  Considerata  pertanto  la  necessita'  e   l'urgenza   di   rendere
disponibili ai servizi veterinari ufficiali  tutti  i  dati  relativi
all'identificazione delle aziende, degli allevamenti e  degli  equidi
al fine di consentire la tutela della sanita' e del  benessere  degli
equidi, nonche' dei connessi aspetti di salute pubblica  e  sicurezza
alimentare, 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
 
   Incremento della Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica 
 
  1. Al fine di garantire la tutela della  sanita'  e  del  benessere
degli equidi,  nonche'  i  connessi  aspetti  di  salute  pubblica  e
sicurezza  alimentare,  la   Banca   dati   nazionale   dell'anagrafe
zootecnica del Ministero della salute, di seguito  denominata  "BDN",
istituita ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
22  maggio  1999,  n.  196  presso  il   Centro   servizi   nazionale
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise  «G.
Caporale», e' integrata da una sezione  per  l'identificazione  degli
equidi ai fini sanitari. 
  2. La sezione di cui al comma 1 della "BDN" e' aggiornata dai  dati
inseriti nella banca dati dell'anagrafe equina di cui alla  legge  1°
agosto  2003,  n.  200,  gestita  temporaneamente   dall'Associazione
Italiana  Allevatori  (AIA),   recuperati   tramite   meccanismo   di
cooperazione  applicativa,  e  dalle  informazioni  che  il  Servizio
veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente  per  territorio
ed i proprietari degli equidi sono  tenuti  a  fornire  alla  sezione
stessa, ai sensi della presente ordinanza. 
                               Art. 2 
 
 
               Identificazione sanitaria degli equidi 
 
  1. Il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente
per territorio che rinvenga equidi di eta' superiore ai  dodici  mesi
non ancora identificati: 
  a) procede all'identificazione degli animali mediante  applicazione
di un dispositivo elettronico di identificazione individuale ai sensi
del decreto ministeriale 26 settembre 2011; 
  b) rilascia la scheda identificativa di  cui  all'allegato  A  alla
presente ordinanza, che ha valore  di  documento  di  identificazione
provvisoria fino al rilascio del passaporto  da  parte  dei  soggetti
preposti; 
  c) registra nella sezione della banca dati di cui  all'articolo  1,
comma 1, i dati relativi all'identificazione dell'animale; applica la
specifica sanzione e prescrive, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del
decreto legislativo 16  febbraio  2011,  n.  29,  al  proprietario  o
detentore  delegato,  gli  adempimenti  necessari  per  la   completa
regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine  non
superiore ai quindici giorni, fermi restando  gli  eventuali  termini
inferiori previsti dai regolamenti comunitari. 
  2. Qualora il Servizio veterinario  dell'Azienda  sanitaria  locale
competente per territorio, nel corso delle attivita' di  vigilanza  e
controllo sugli allevamenti e  sulle  altre  strutture  in  cui  sono
tenuti equidi, rileva differenze tra  la  situazione  riscontrata  in
sede di controllo e le informazioni disponibili nella  sezione  della
banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, provvede a rettificare  le
stesse  informazioni.  Ad  esclusione  dei  casi  di   movimentazione
temporanea, applica la  specifica  sanzione  e  prescrive,  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n.
29, al proprietario o detentore delegato, gli  adempimenti  necessari
per la completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando
un termine non superiore  ai  quindici  giorni,  fermi  restando  gli
eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari; 
  3. In tutti i casi in cui gli equidi sono identificati  in  carenza
del rispetto delle modalita' e delle procedure stabilite dai  decreti
ministeriali 29 dicembre  2009  e  26  settembre  2011,  il  Servizio
veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente  per  territorio
dichiara tali animali non destinati alla produzione di  alimenti  per
uso umano (non DPA) e tale dichiarazione e' registrata nella  sezione
IX  del  passaporto  e  nella  sezione  della  banca  dati   di   cui
all'articolo 1, comma 1  e  nella  BDE,  di  cui  ai  citati  decreti
ministeriali. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli equidi
sottoposti  a  provvedimento  di  sequestro  o  confisca   da   parte
dell'Autorita' giudiziaria. 
  5. Le spese per l'identificazione sanitaria degli equidi, di cui al
presente articolo, sono a carico del proprietario. 
                               Art. 3 
 
 
     Registrazione delle movimentazioni temporanee degli equidi 
 
  1. Il proprietario degli equidi registra nella sezione della  banca
dati di cui all'articolo 1,  comma  1,  direttamente  o  tramite  una
persona delegata, le informazioni relative a tutte le  movimentazioni
degli equidi della durata superiore ai 15  giorni,  ad  eccezione  di
quelle per le quali e' prevista la deroga di cui all'articolo 13  del
Regolamento (CE) n. 504/2008. 
  2. La registrazione di cui al comma 1 deve essere effettuata  entro
7 giorni dall'evento. 
  3. Il modello IV di cui al decreto del  Ministro  della  salute  16
maggio 2007 puo' essere  prodotto  anche  in  modalita'  elettronica,
utilizzando  l'apposita  funzionalita'  presente  nella   "BDN"   del
Ministero della salute. In caso di  utilizzo  di  tale  funzionalita'
l'obbligo di cui al comma 1 e' da ritenersi assolto. 
  4. La  registrazione  dei  passaggi  di  proprieta'  e'  effettuata
secondo le modalita' previste dai decreti  ministeriali  29  dicembre
2009 e 26 settembre 2011. 
                               Art. 4 
 
 
       Controlli sull'identificazione degli equidi al macello 
 
  1. L'operatore che gestisce il macello comunica  immediatamente  al
Servizio veterinario, dell'Azienda sanitaria  locale  competente  per
territorio,  prima  dell'ispezione  ante  mortem  dell'animale,  ogni
informazione  relativa  a  problematiche  connesse  alla  corretta  e
completa identificabilita' degli equidi e sospende la macellazione in
attesa delle determinazioni del medesimo Servizio. 
                               Art. 5 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La presente ordinanza, ha validita' di 12 mesi a  decorrere  dal
giorno successivo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
    Roma, 1° marzo 2013 
 
                                                Il Ministro: Balduzzi 

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 3, foglio n. 216 
                                                           Allegato A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico 
 

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