IL MINISTRO
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994,
n. 243 "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE
relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i
movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi,
con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE", e successive
modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare ed in particolare l'articolo 18
relativo alla rintracciabilita' degli animali e degli alimenti da
essi derivati;
Vista la legge 1° agosto 2003, n. 200, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 recante
"Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali" e, in
particolare, l'art. 8, comma 15 che stabilisce che "sulla base delle
linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche
agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina
nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,
articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale,
avvalendosi anche dell'AIA, attraverso i propri uffici periferici,
per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio
costante";
Visto il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, recante
"Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della
Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317 «Regolamento recante norme per
l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione
ed alla registrazione degli animali», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 28 giugno 2007, n. 148;
Visto il Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione del 6
giugno 2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e
90/427/CEE del Consiglio "per quanto riguarda i metodi di
identificazione degli equidi";
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro della salute 29 dicembre 2009 recante:
"Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione
dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15, legge
1° agosto 2003 n. 200)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 19 marzo 2010, n. 65;
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29 recante
"Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n.
504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE
sui metodi di identificazione degli equidi, nonche' gestione
dell'anagrafe da parte dell'UNIRE", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 29 marzo 2011, n. 72;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 26 settembre 2011 recante "Approvazione del manuale
operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi", pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 240 della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 22 novembre 2011;
Rilevata la necessita' di garantire una maggiore disponibilita' dei
dati contenuti nell'anagrafe degli equidi ai fini
dell'epidemiosorveglianza, anche alla luce delle recenti emergenze di
carattere sanitario che hanno coinvolto la specie equina (anemia
infettiva, West Nile disease, morbo coitale maligno), e di offrire le
garanzie indispensabili per gestire correttamente dette emergenze;
Vista la raccomandazione della Commissione Europea del 19 febbraio
2013 (2013/99/UE), relativa all'applicazione da parte degli Stati
membri di un piano coordinato di controllo comprendente controlli
ufficiali sui prodotti alimentari destinati al consumatore finale o
alle collettivita', commercializzati e/o etichettati come contenenti
carni bovine, nonche' controlli ufficiali su carni equine destinate
al consumo umano al fine di rilevare la presenza di residui di
fenilbutazone;
Considerato che la mancanza di identificazione espone gli equidi al
concreto rischio di clandestinita' sottraendoli ai controlli sanitari
e di benessere animali con la possibilita' di essere sottoposti a
maltrattamenti;
Considerata pertanto la necessita' e l'urgenza di rendere
disponibili ai servizi veterinari ufficiali tutti i dati relativi
all'identificazione delle aziende, degli allevamenti e degli equidi
al fine di consentire la tutela della sanita' e del benessere degli
equidi, nonche' dei connessi aspetti di salute pubblica e sicurezza
alimentare,
Ordina:
Art. 1
Incremento della Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica
1. Al fine di garantire la tutela della sanita' e del benessere
degli equidi, nonche' i connessi aspetti di salute pubblica e
sicurezza alimentare, la Banca dati nazionale dell'anagrafe
zootecnica del Ministero della salute, di seguito denominata "BDN",
istituita ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
22 maggio 1999, n. 196 presso il Centro servizi nazionale
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise «G.
Caporale», e' integrata da una sezione per l'identificazione degli
equidi ai fini sanitari.
2. La sezione di cui al comma 1 della "BDN" e' aggiornata dai dati
inseriti nella banca dati dell'anagrafe equina di cui alla legge 1°
agosto 2003, n. 200, gestita temporaneamente dall'Associazione
Italiana Allevatori (AIA), recuperati tramite meccanismo di
cooperazione applicativa, e dalle informazioni che il Servizio
veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio
ed i proprietari degli equidi sono tenuti a fornire alla sezione
stessa, ai sensi della presente ordinanza.
Art. 2
Identificazione sanitaria degli equidi
1. Il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente
per territorio che rinvenga equidi di eta' superiore ai dodici mesi
non ancora identificati:
a) procede all'identificazione degli animali mediante applicazione
di un dispositivo elettronico di identificazione individuale ai sensi
del decreto ministeriale 26 settembre 2011;
b) rilascia la scheda identificativa di cui all'allegato A alla
presente ordinanza, che ha valore di documento di identificazione
provvisoria fino al rilascio del passaporto da parte dei soggetti
preposti;
c) registra nella sezione della banca dati di cui all'articolo 1,
comma 1, i dati relativi all'identificazione dell'animale; applica la
specifica sanzione e prescrive, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del
decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, al proprietario o
detentore delegato, gli adempimenti necessari per la completa
regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non
superiore ai quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini
inferiori previsti dai regolamenti comunitari.
2. Qualora il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale
competente per territorio, nel corso delle attivita' di vigilanza e
controllo sugli allevamenti e sulle altre strutture in cui sono
tenuti equidi, rileva differenze tra la situazione riscontrata in
sede di controllo e le informazioni disponibili nella sezione della
banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, provvede a rettificare le
stesse informazioni. Ad esclusione dei casi di movimentazione
temporanea, applica la specifica sanzione e prescrive, ai sensi
dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n.
29, al proprietario o detentore delegato, gli adempimenti necessari
per la completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando
un termine non superiore ai quindici giorni, fermi restando gli
eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari;
3. In tutti i casi in cui gli equidi sono identificati in carenza
del rispetto delle modalita' e delle procedure stabilite dai decreti
ministeriali 29 dicembre 2009 e 26 settembre 2011, il Servizio
veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio
dichiara tali animali non destinati alla produzione di alimenti per
uso umano (non DPA) e tale dichiarazione e' registrata nella sezione
IX del passaporto e nella sezione della banca dati di cui
all'articolo 1, comma 1 e nella BDE, di cui ai citati decreti
ministeriali.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli equidi
sottoposti a provvedimento di sequestro o confisca da parte
dell'Autorita' giudiziaria.
5. Le spese per l'identificazione sanitaria degli equidi, di cui al
presente articolo, sono a carico del proprietario.
Art. 3
Registrazione delle movimentazioni temporanee degli equidi
1. Il proprietario degli equidi registra nella sezione della banca
dati di cui all'articolo 1, comma 1, direttamente o tramite una
persona delegata, le informazioni relative a tutte le movimentazioni
degli equidi della durata superiore ai 15 giorni, ad eccezione di
quelle per le quali e' prevista la deroga di cui all'articolo 13 del
Regolamento (CE) n. 504/2008.
2. La registrazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro
7 giorni dall'evento.
3. Il modello IV di cui al decreto del Ministro della salute 16
maggio 2007 puo' essere prodotto anche in modalita' elettronica,
utilizzando l'apposita funzionalita' presente nella "BDN" del
Ministero della salute. In caso di utilizzo di tale funzionalita'
l'obbligo di cui al comma 1 e' da ritenersi assolto.
4. La registrazione dei passaggi di proprieta' e' effettuata
secondo le modalita' previste dai decreti ministeriali 29 dicembre
2009 e 26 settembre 2011.
Art. 4
Controlli sull'identificazione degli equidi al macello
1. L'operatore che gestisce il macello comunica immediatamente al
Servizio veterinario, dell'Azienda sanitaria locale competente per
territorio, prima dell'ispezione ante mortem dell'animale, ogni
informazione relativa a problematiche connesse alla corretta e
completa identificabilita' degli equidi e sospende la macellazione in
attesa delle determinazioni del medesimo Servizio.
Art. 5
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza, ha validita' di 12 mesi a decorrere dal
giorno successivo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 1° marzo 2013
Il Ministro: Balduzzi
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 3, foglio n. 216
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
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