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mercoledì 6 agosto 2014

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 15 luglio 2014 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantita' superiore ad 1 m³. (14A06181) (GU n.180 del 5-8-2014)



         MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 luglio 2014 
Approvazione della regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
progettazione,   l'installazione   e   l'esercizio   delle   macchine
elettriche fisse con presenza di  liquidi  isolanti  combustibili  in
quantita' superiore ad 1 m³. (14A06181) 
(GU n.180 del 5-8-2014)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  e
successive modificazioni; 
  Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  del  9
marzo  2011,  n.  305,  che  fissa  condizioni  armonizzate  per   la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 e successive modificazioni, concernente  il  Regolamento  recante
«Semplificazione della  disciplina  dei  procedimenti  relativi  alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del  10  marzo  1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana  n.  81  del  7  aprile  1998,  recante  «Criteri
generali di sicurezza antincendio e per  la  gestione  dell'emergenza
nei luoghi di lavoro»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  9  maggio  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  117
del   22   maggio   2007,   recante   «Direttive   per   l'attuazione
dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  22
gennaio 2008, n.  37,  recante«Regolamento  concernente  l'attuazione
dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della  legge  n.  248
del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni  in  materia
di  attivita'  di  installazione  degli  impianti  all'interno  degli
edifici»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  7  agosto  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita'  di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da  allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,
n. 151»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  20  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  3
del 4 gennaio 2013, recante «Regola tecnica  di  prevenzione  incendi
per gli impianti di protezione attiva  contro  l'incendio  installati
nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  emanare  specifiche  disposizioni  di
prevenzione  incendi  per   la   progettazione,   l'installazione   e
l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza  di  liquidi
isolanti combustibili; 
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
  Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva  n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano  per
la progettazione, la costruzione e l'esercizio di macchine elettriche
fisse con la presenza di liquidi isolanti combustibili  in  quantita'
superiori ad 1 m³. 
                               Art. 2 
 
 
                              Obiettivi 
 
  1. Ai  fini  della  prevenzione  degli  incendi  e  allo  scopo  di
raggiungere  i  primari  obiettivi   di   sicurezza   relativi   alla
salvaguardia delle persone  e  alla  tutela  dei  beni,  le  macchine
elettriche  fisse  di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto  sono
progettate, costruite, esercite e manutenute in modo da: 
    a) prevenire e mitigare, per quanto possibile, le conseguenze  di
situazioni di guasto interno alle macchine che possono  essere  causa
d'incendio ovvero esplosione; 
    b) garantire la stabilita' delle strutture portanti  al  fine  di
assicurare il soccorso agli occupanti; 
    c) limitare, in caso di incendio ovvero di  esplosione,  danni  a
persone, animali e beni; 
    d) limitare  la  propagazione  di  un  incendio  all'interno  dei
locali, edifici contigui o aree esterne; 
    e)  assicurare  la  possibilita'  che   gli   occupanti   lascino
l'istallazione indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; 
    f) garantire la  possibilita'  per  le  squadre  di  soccorso  di
operare in condizioni di sicurezza. 
                               Art. 3 
 
 
                        Disposizioni tecniche 
 
  1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2  e'
approvata la  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  allegata  al
presente decreto. 
                               Art. 4 
 
 
              Applicazione delle disposizioni tecniche 
 
  1. Le disposizioni di cui al Titolo I ed al Titolo II della  regola
tecnica  allegata  al  presente  decreto  si  applicano  a  tutte  le
installazioni di macchine elettriche fisse di nuova realizzazione e a
quelle esistenti nel caso di interventi  di  ampliamento  e  modifica
successivi alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
limitatamente alle parti interessate dall'intervento. 
  2. Le installazioni di macchine elettriche fisse, in esercizio alla
data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  devono  essere
adeguate alle disposizioni di cui al Titolo I ed al Titolo III  della
regola tecnica allegata al presente decreto secondo  quanto  indicato
all'art. 6, salvo nei seguenti casi: 
    a) siano in possesso di atti  abilitativi  riguardanti  anche  la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati  dalle
competenti  autorita',  cosi'   come   previsto   all'art.   38   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per
il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98; 
    b)  siano  stati  pianificati,  o  siano  in  corso,  lavori   di
realizzazione, ampliamento o di ristrutturazione dell'attivita' sulla
base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale  dei
vigili del fuoco ai sensi dell' art. 3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
  3.  Le  installazioni  di  macchine  elettriche  fisse   di   nuova
realizzazione, per le quali sia stato avviato l'iter autorizzativo in
attuazione di normative nazionali o regionali o di enti  locali  alla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  si  applicano  le
disposizioni previste al Titolo I  ed  al  Titolo  III  della  regola
tecnica allegata al presente decreto. 
  4. Le installazioni di macchine elettriche fisse in esercizio  alla
data dell'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  ubicate  nelle
centrali termoelettriche in possesso di  Certificato  di  Prevenzione
Incendi  in  corso  di  validita',  devono   essere   adeguate   alle
prescrizioni del Titolo I ed  al  Titolo  III  della  regola  tecnica
allegata al presente decreto, secondo le disposizioni di cui all'art.
6. 
  5. Per le installazioni di macchine elettriche fisse non  collegate
alla rete elettrica e non in esercizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto e per le installazioni  temporanee,  si  applica
quanto previsto al Titolo IV ed al  Titolo  V  della  regola  tecnica
allegata al presente decreto. 
                               Art. 5 
 
 
                       Commercializzazione CE 
 
  1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione  disciplinato
nel presente decreto  i  prodotti  regolamentati  dalle  disposizioni
comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti
di prestazione previsti dal presente decreto. 
  2. Gli estintori portatili, gli  estintori  carrellati,  i  liquidi
schiumogeni, i prodotti per i quali  e'  richiesto  il  requisito  di
reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma  precedente,  gli
elementi di chiusura  per  i  quali  e'  richiesto  il  requisito  di
resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite  disposizioni
nazionali, gia' sottoposte  con  esito  positivo  alla  procedura  di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE,  come  modificata  dalla
direttiva  98/48/CE,  che  prevedono  apposita  omologazione  per  la
commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il  mutuo
riconoscimento,  sono  impiegabili  nel  campo  di  applicazione  del
presente decreto se conformi alle suddette disposizioni. 
  3. Ai fini della sicurezza antincendio, le  tipologie  di  prodotti
non contemplati dai commi 1 e  2,  purche'  legalmente  fabbricati  o
commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea  o  in
Turchia, in virtu' di specifici accordi internazionali stipulati  con
l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati  in  uno  degli  Stati
firmatari dell'Associazione europea di libero scambio  (EFTA),  parte
contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono
essere impiegati nel campo di applicazione del  presente  decreto  se
utilizzati nelle stesse condizioni che  permettono  di  garantire  un
livello di protezione equivalente a  quello  prescritto  dal  decreto
stesso. 
                               Art. 6 
 
 
                 Disposizioni complementari e finali 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti  nella  vigente  legislazione
tecnica  in  materia  di  sicurezza  e  di  prevenzione  incendi,  le
installazioni di macchine elettriche fisse  esistenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto di cui all'art. 4, commi  2  e
4, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza  antincendio  ivi
previsti, entro i seguenti termini: 
    a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151  e  successive
modificazioni, per i seguenti punti della regola tecnica allegata  al
presente decreto: 
      Titolo I, Capo II, punti 7, 8, 9; 
      Titolo I, Capo II punto 10, limitatamente alla installazioni di
tipo BE e CE e punto 11; 
      Titolo III, punto 3; 
      Titolo III, Capo I, punto 1; 
      Titolo III, Capo V, punto 2; 
    b) entro  quattro  anni  dal  termine  previsto  alla  precedente
lettera a), per i seguenti punti della  regola  tecnica  allegata  al
presente decreto: 
      Titolo III, Capo I, punto 2; 
      Titolo III, Capo II, punto 1, punto 3, limitatamente  al  primo
capoverso,  punto  4,  limitatamente  ai  sistemi   di   ventilazione
naturale, punto 5; 
      Titolo III, Capo  III,  punto  2,  punto  3,  limitatamente  ai
sistemi di ventilazione naturale, punto 4; 
      Titolo III, Capo IV, punto 2, punto 3, punto  4,  limitatamente
ai sistemi di ventilazione naturale, punto 5; 
      c) entro sei anni dal termine previsto alla precedente  lettera
a) per i restanti punti dei Titoli  I  e  III  della  regola  tecnica
allegata al presente decreto; 
    d) per gli accessi e le comunicazioni del locale di installazione
delle macchine elettriche fisse esistenti, di cui al presente  comma,
nei casi in cui e' richiesto il filtro a prova di fumo, e' consentita
la separazione con  elementi  e  serramenti  con  caratteristiche  di
resistenza al fuoco  EI  60/90.  Resta  ferma  la  realizzazione  del
previsto filtro a prova di fumo entro i termini previsti alla lettera
c). 
  2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 1°  agosto  2011,  n.  151,  deve  indicare  le  opere  di
adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a), b),  c)
e d) del comma 1. 
  3. Al termine degli adeguamenti previsti alle lettere a), b), c)  e
d) del comma 1 e, comunque,  alla  scadenza  dei  rispettivi  termini
previsti dovra' essere  presentata  la  segnalazione  certificata  di
inizio attivita' ai sensi decreto del Presidente della Repubblica  1°
agosto 2011, n. 151. 
  4. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 15 luglio 2014 
 
                                                  Il Ministro: Alfano 
                                                           Allegato I 
 
Regola  tecnica  di  prevenzione  incendi   per   la   progettazione,
  installazione ed esercizio  delle  macchine  elettriche  fisse  con
  presenza di liquidi isolanti combustibili in quantita' superiori ad
  1 m³ 
 
                              TITOLO I 
 
 
                               Capo I 
 
 
                             Definizioni 
 
1. TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI 
 
    Per i termini, le definizioni e  le  tolleranze  dimensionali  si
rimanda al decreto del  Ministro  dell'interno  30  novembre  1983  e
successive modificazioni. Inoltre,  ai  fini  della  presente  regola
tecnica si definisce: 
      a) macchina elettrica: macchina elettrica fissa,  trasformatori
di potenza e reattori, con presenza di liquido isolante  combustibile
in quantita' superiore ad 1 m³; 
      b)  macchine  elettriche  non  collegate  alla  rete:  macchine
elettriche fisse, non collegate alla  rete,  in  numero  strettamente
necessario  alle  attivita'  di  manutenzione  ed   esercizio   degli
impianti; 
      c) installazione fissa:  installazione  di  macchina  elettrica
collegata  ad  una  rete  elettrica  o  ad  un   impianto   elettrico
comprensiva dei sistemi accessori a corredo; 
      d)  installazione  temporanea:  installazione  non   fissa   di
macchina  elettrica,  facilmente  disinstallabile,   utilizzata   per
collegamenti provvisori e/o di emergenza ad una rete elettrica  o  ad
un impianto elettrico, comprensiva dei sistemi accessori a corredo; 
      e)  installazione  all'aperto:  l'installazione   di   macchina
elettrica su spazio scoperto; 
      f) impianto: officine elettriche destinate alla  produzione  di
energia elettrica, ovvero parte di un sistema elettrico  di  potenza,
concentrato in un dato luogo, comprendente soprattutto  terminali  di
linee   di   trasmissione   o   distribuzione,   apparecchiature   di
interruzione  e  sezionamento,  alloggiamenti  ove   possono   essere
installati anche macchine elettriche fisse; 
      g) area elettrica chiusa: locale o  luogo  per  l'esercizio  di
impianti o componenti elettrici, all'interno del quale  sia  presente
almeno  una  macchina  elettrica,  il  cui  accesso   e'   consentito
esclusivamente a persone esperte o avvertite oppure a persone  comuni
sotto la sorveglianza di persone esperte  o  avvertite,  ad  esempio,
mediante l'apertura di porte o rimozione di barriere solo  con  l'uso
di chiavi o di  attrezzi  sulle  quali  siano  chiaramente  applicati
segnali idonei di avvertimento; 
      h) cabina: parte di un sistema di potenza,  concentrata  in  un
dato  luogo,  comprendente  soprattutto   terminali   di   linee   di
trasmissione o distribuzione, apparecchiature,  alloggiamenti  e  che
puo'  comprendere   anche   trasformatori.   Generalmente   comprende
dispositivi necessari per la sicurezza e controllo del  sistema  (es.
dispositivi di protezione); 
      i)  locale:  area  elettrica   chiusa   o   cabina   realizzate
all'interno di un fabbricato; 
      j) macchine esterne: macchine elettriche situate all'aperto; 
      k) macchine interne: macchine elettriche  allocate  all'interno
di una costruzione o di un locale; 
      l) percorso protetto: percorso  caratterizzato  da  un'adeguata
protezione contro gli effetti di un  incendio  che  puo'  svilupparsi
nella restante parte dell'edificio  in  cui  il  percorso  stesso  si
sviluppa. Esso puo' essere costituito da un  corridoio  protetto,  da
una scala protetta o da una scala esterna; 
      m)  sistema  di  contenimento:   sistema   che   impedisce   la
tracimazione  e  lo  spandimento  del  liquido   isolante   contenuto
all'interno della macchina elettrica; 
      n) fossa e serbatoio di raccolta: vasca e/o serbatoio destinata
a raccogliere il liquido isolante di  un  trasformatore  o  di  altri
componenti elettrici in caso di perdita; 
      o) condizioni di  riferimento  normalizzate:  si  intendono  le
condizioni come  definite  nella  norma  UNI  EN  ISO  13443,  ovvero
temperatura 288,15 K (15 °C) e pressione 101,325 kPa; 
      p) cassone: parte della macchina elettrica che contiene  l'olio
combustibile isolante; 
      q) capacita' del cassone: volume di olio combustibile  isolante
ricavato dai dati di targa della macchina elettrica, riferito al peso
dell'olio misurato in condizioni  di  riferimento  normalizzate.  Nel
caso in cui non sia possibile accedere ai dati di targa il volume  di
olio combustibile e' dichiarato dall'esercente dell'impianto; 
      r) area  urbanizzata:  zona  territoriale  omogenea  totalmente
edificata, individuata come zona A nel piano  regolatore  generale  o
nel programma di fabbricazione  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444,  e  nei  comuni  sprovvisti  dei
predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del  centro
abitato, delimitato a norma dell'art. 17 della legge 6  agosto  1967,
n. 765,  quando,  nell'uno  e  nell'altro  caso,  la  densita'  della
edificazione esistente, nel raggio di duecento  metri  dal  perimetro
dell'impianto risulti superiore a tre metri cubi per metro  quadrato;
nelle zone di completamento e  di  espansione  dell'aggregato  urbano
indicate  nel  piano  regolatore  generale   o   nel   programma   di
fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice  di  edificabilita'
superiore a tre metri cubi per metro quadrato; aree, ovunque ubicate,
destinate a verde pubblico. La  rispondenza  dell'area  dell'impianto
alle caratteristiche urbanistiche deve essere attestata dal sindaco o
comprovata da perizia giurata a firma di professionista, iscritto  al
relativo albo professionale; 
      s) area non  urbanizzata:  quella  che  non  si  puo'  definire
urbanizzata o che afferisce al concetto di centrale di produzione  di
energia elettrica; 
      t) locale esterno: area elettrica chiusa o  cabina  ubicate  su
spazio scoperto, anche in  adiacenza  ad  altro  fabbricato,  purche'
strutturalmente separato e privo di  pareti  verticali  comuni.  Sono
considerati locali esterni anche quelli ubicati sulla copertura piana
dei  fabbricati,  purche'  privi  di  pareti  verticali  comuni,   le
installazioni in caverna e quelle in cabine interrate al di fuori del
volume degli edifici; 
      u) locale fuori terra: locale il cui piano di  calpestio  e'  a
quota non inferiore a quello del piano di riferimento; 
      v) locale interrato: locale in cui l'intradosso del  solaio  di
copertura e' a quota non superiore a 0,6 m al di sopra del  piano  di
riferimento; 
      w) piano di riferimento: piano della strada pubblica o  privata
o dello spazio scoperto sul quale e' attestata la parete nella  quale
sono realizzate le aperture di ventilazione  e  ove  avviene  l'esodo
degli occupanti all'esterno dell'edificio; 
      x) potenza nominale Sn: potenza elettrica espressa in  kVA.  La
potenza nominale di ciascuna macchina  elettrica  e'  dichiarata  dal
fabbricante e deve essere riportata sulla targa di identificazione; 
      y)  edifici  a  particolare  rischio  di  incendio:  fabbricati
destinati, anche parzialmente a caserme, attivita' comprese nei punti
41, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 77 (per  edifici  aventi  altezza
antincendio  superiore  a  54  m)  dell'Allegato  I  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 , n. 151,  o  soggetti  ad
affollamento superiore a 0,4 persone per m2. 
 
                               Capo II 
 
 
                         Disposizioni comuni 
 
1. SICUREZZA  DELLE  INSTALLAZIONI  E  DEI  RELATIVI  DISPOSITIVI  DI
  PROTEZIONE 
 
    Ai  fini  della  sicurezza  antincendio,  le  installazioni  e  i
relativi dispositivi di protezione, devono essere realizzati a regola
d'arte.  Le  installazioni  si  considerano  a   regola   d'arte   se
rispondenti alle norme CEI vigenti (o in mancanza di esse alle  norme
CENELEC ed IEC) al momento della realizzazione dell'impianto stesso. 
 
2. MODIFICHE NON SOSTANZIALI 
 
    La  sostituzione  di  una  macchina  elettrica  o  piu'  macchine
elettriche con altre, il  cui  quantitativo  complessivo  di  liquido
isolante  combustibile  non  sia  superiore  del  10%   rispetto   al
quantitativo di  liquido  isolante  combustibile  della/e  macchina/e
elettrica/che   presa   a   riferimento    per    la    progettazione
dell'installazione,  non  rappresenta  una  modifica   che   comporta
variazioni delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio  ai
fini dei procedimenti di prevenzione incendi. 
 
3. UBICAZIONE 
 
    Le macchine elettriche devono essere installate in modo  tale  da
non essere esposte ad urti o manomissioni. 
    Le macchine elettriche possono essere installate: 
      all'aperto; 
      in locali esterni; 
      in locali inseriti  nella  volumetria  del  fabbricato  servito
ovvero in  fabbricati  destinati  anche  ad  altro  uso  diverso  non
pertinente alla macchina. 
    L'impianto deve essere progettato in modo  tale  che  l'eventuale
incendio di una macchina elettrica non sia causa di  propagazione  ad
altre  macchine  elettriche  o  ad  altre  costruzioni  collocate  in
prossimita'. A  tal  fine,  le  macchine  elettriche  debbono  essere
ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza riportate al  Titolo
II e al Titolo III, rispettivamente, per le installazioni nuove e per
quelle esistenti. 
 
4. DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA'  COMPLESSIVA  DI  LIQUIDO  ISOLANTE
  COMBUSTIBILE 
 
    Ai fini della  determinazione  della  capacita'  complessiva  del
contenuto  di  liquido  isolante   combustibile,   sono   considerate
installazioni fisse distinte quando: 
      1) le macchine  elettriche  siano  allocate  tra  loro  ad  una
distanza non inferiore a 3 m; 
in alternativa, 
      2) fra le macchine elettriche siano interposti setti  divisori,
resistenti al fuoco, con prestazioni non inferiori ad EI 60 e con  le
seguenti dimensioni: 
altezza: pari a quella della sommita' del serbatoio di espansione (se
esiste) in caso contrario pari a quello della  sommita'  del  cassone
della macchina elettrica; 
    lunghezza: pari alla larghezza o alla lunghezza della macchina  a
seconda dell'orientamento della stessa. 
 
5. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLA MACCHINA ELETTRICA 
 
    Le caratteristiche  tecniche  e  di  sicurezza  intrinseca  delle
macchine elettriche devono essere  quelle  previste  dalla  normativa
vigente al momento della costruzione della macchina elettrica. 
 
6. PROTEZIONI ELETTRICHE 
 
    Gli impianti elettrici a cui sono connesse le macchine elettriche
devono essere realizzati secondo la  regola  dell'arte  e  dotati  di
adeguati dispositivi di  protezione  contro  il  sovraccarico  ed  il
cortocircuito che consentano un'apertura automatica del  circuito  di
alimentazione. 
 
7. ESERCIZIO E MANUTENZIONE 
 
    L'esercizio e la manutenzione delle macchine  elettriche  di  cui
alla presente regola tecnica devono essere effettuati secondo  quanto
indicato dalla normativa tecnica applicabile, nei manuali  di  uso  e
manutenzione forniti dai costruttori  delle  macchine  stesse  e  dei
relativi dispositivi di protezione, ovvero  secondo  quanto  previsto
nel piano dei controlli e della manutenzione  dell'impianto  e  nelle
procedure aziendali. 
    Le  operazioni  di  controllo  periodico  e  gli  interventi   di
manutenzione delle macchine elettriche di cui  alla  presente  regola
tecnica devono essere svolti da personale specializzato  al  fine  di
garantirne il corretto e sicuro funzionamento. 
    Le  operazioni  di  controllo  periodico  e  gli  interventi   di
manutenzione delle macchine elettriche di cui  alla  presente  regola
tecnica,  devono  essere  documentati  ed   eventualmente   messi   a
disposizione, su richiesta, al  competente  comando  provinciale  dei
Vigili del Fuoco. 
 
8. MESSA IN SICUREZZA 
 
    In caso di incendio, al fine di  consentire  ai  soccorritori  di
intervenire in sicurezza, il gestore o conduttore  dell'installazione
deve  rendere  reperibile  personale  tecnico  operativo   che,   con
intervento in loco ovvero mediante intervento in remoto, provveda  al
sezionamento della porzione di rete a cui  e'  connessa  la  macchina
elettrica fissa. 
    Il sezionamento di emergenza deve essere  effettuato  in  accordo
alla normativa tecnica  applicabile  e  deve  comunque  garantire  la
continuita' di esercizio dell'alimentazione delle utenze di emergenza
nonche' degli impianti di protezione attiva. 
    Per le installazioni che  rientrano  nel  campo  di  applicazione
della  presente  regola  tecnica  non  sono  obbligatori,  di  norma,
pulsanti di sgancio per il  sistema  di  sezionamento  di  emergenza.
L'eventuale  previsione  di  pulsanti  di  sgancio  e'  valutata  dal
progettista dell'installazione in relazione  alla  tipologia  e  alla
complessita' dell'installazione medesima. 
 
9. SEGNALETICA DI SICUREZZA 
 
    L'area in cui sono ubicate le macchine elettriche  oggetto  della
presente regola tecnica ed i  loro  accessori,  qualora  accessibile,
dovra' essere segnalata con apposita  cartellonistica  conforme  alla
normativa vigente ed alla normativa in materia di sicurezza e  salute
sui luoghi di lavoro. 
    Le macchine  elettriche  che  garantiscono  il  funzionamento  di
dispositivi,  impianti  e  sistemi  di  protezione  antincendio,  dei
servizi  di  emergenza  o  soccorso  o  dei  servizi  essenziali  che
necessitano della continuita' di esercizio devono essere  chiaramente
segnalate. 
    Devono, altresi', essere segnalati gli accessi all'area  macchina
e  le  aree  all'interno  delle   quali   esiste   il   pericolo   di
elettrocuzione per i soccorritori. Apposita segnaletica deve indicare
le aree ove e' vietato l'accesso anche ai mezzi ed  alle  squadre  di
soccorso. 
    Le batterie di  condensatori  o  altri  sistemi  di  accumulo  di
energia elettrica devono essere segnalati e muniti di  una  targa  di
avvertimento. 
    I percorsi di esodo  e  le  uscite  di  emergenza  devono  essere
adeguatamente segnalati. 
 
10. ACCESSIBILITA' E PERCORSI PER LA MANOVRA DEI MEZZI DI SOCCORSO 
 
    Deve essere assicurata la possibilita' di avvicinamento dei mezzi
di soccorso dei Vigili del fuoco all'installazione in modo  da  poter
raggiungere, in posizione sicura con  riferimento  anche  al  rischio
elettrico, le risorse idriche disponibili, ove richieste. 
    La capacita' di carico, l'altezza e  la  larghezza  dei  percorsi
carrabili devono essere adeguati alla  movimentazione  dei  mezzi  di
soccorso e antincendi. 
    Devono  essere  chiaramente  segnalati  i  percorsi  e  le   aree
operative riservate ai mezzi di soccorso anche sotto o in prossimita'
di parti elettriche attive, in modo che possano essere rispettate  le
condizioni di sicurezza previste in presenza di rischi elettrici. 
 
11. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 
 
11.1. Piano di emergenza interno 
    Per tutte  le  installazioni  soggette  alle  disposizioni  della
presente regola tecnica il gestore e' tenuto a predisporre  un  piano
di emergenza interno. 
    Devono essere collocate in vista le planimetrie semplificate  dei
locali e delle  aree  di  installazione  delle  macchine  elettriche,
recanti l'ubicazione dei centri di pericolo, delle vie di esodo,  dei
mezzi antincendio e gli spazi di manovra degli automezzi di soccorso.
Presso il locale o il punto di gestione delle  emergenze,  presidiato
durante l'orario di attivita', devono far  capo  le  segnalazioni  di
allarme e deve essere  disponibile  il  piano  di  emergenza  ed  una
planimetria generale  per  le  squadre  di  soccorso,  riportante  la
ubicazione: 
      delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite); 
      dei mezzi e degli impianti di estinzione incendi; 
      degli  eventuali  dispositivi   di   arresto/esclusione   degli
impianti elettrici; 
      dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle  relative
destinazioni d'uso. 
 
                              TITOLO II 
 
 
          Macchine elettriche fisse di nuova installazione 
         con contenuto di liquido isolante superiore a 1 m³ 
 
1. CLASSIFICAZIONE DELLE INSTALLAZIONI DI MACCHINE ELETTRICHE 
 
    Le installazioni di macchine  elettriche,  ai  fini  antincendio,
sono cosi' classificate: 
      
 
               =======================================
               |         | installazione in area non |
               |         | urbanizzata con macchina  |
               |         |   elettrica contenente    |
               |         |     liquido isolante      |
               |         | combustibile con volume > |
               | Tipo A0 |     1000 l e ≤ 2000 l     |
               +=========+===========================+
               |         |installazione in area      |
               |         |urbanizzata con macchina   |
               |         |elettrica contenente       |
               |         |liquido isolante           |
               |         |combustibile con volume >  |
               | Tipo A1 |1000 l e ≤ 2000 l          |
               +---------+---------------------------+
               |         |installazione in area non  |
               |         |urbanizzata con macchina   |
               |         |elettrica contenente       |
               |         |liquido isolante           |
               |         |combustibile con volume >  |
               | Tipo B0 |2000 l e ≤ 20000 l         |
               +---------+---------------------------+
               |         |installazione in area      |
               |         |urbanizzata con macchina   |
               |         |elettrica contenente       |
               |         |liquido isolante           |
               |         |combustibile con volume >  |
               | Tipo B1 |2000 l e ≤20000 l          |
               +---------+---------------------------+
               |         |installazione in area non  |
               |         |urbanizzata con macchina   |
               |         |elettrica contenente       |
               |         |liquido Isolante           |
               |         |combustibile con volume >  |
               | Tipo C0 |20000 l e ≤ 45000 l        |
               +---------+---------------------------+
               |         |installazione in area      |
               |         |urbanizzata con macchina   |
               |         |elettrica contenente       |
               |         |liquido isolante           |
               |         |combustibile con volume >  |
               | Tipo C1 |20000 l e ≤ 45000 l        |
               +---------+---------------------------+
               |         |installazione in area non  |
               |         |urbanizzata con macchina   |
               |         |elettrica contenente       |
               |         |liquido isolante           |
               |         |combustibile con volume >  |
               | Tipo D0 |45000 l                    |
               +---------+---------------------------+
               |         |installazione in area      |
               |         |urbanizzata con macchina   |
               |         |elettrica contenente       |
               |         |liquido isolante           |
               |         |combustibile con volume >  |
               | Tipo D1 |45000 l                    |
               +---------+---------------------------+
 
    Fatto salvo quanto previsto al punto 4, Capo II del Titolo I,  le
macchine elettriche inserite all'interno della stessa area  elettrica
chiusa  o  cabina  costituiscono  un  unico  centro  di  pericolo  e,
pertanto, i relativi quantitativi di  liquido  combustibile  isolante
devono essere sommati ai fini della classificazione. 
 
2. ACCESSO ALL'AREA 
 
    Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili  del
Fuoco,  gli  accessi  all'area  dove  sorgono  gli  impianti   devono
possedere i seguenti requisiti minimi: 
      larghezza: 3,50 m; 
      altezza libera: 4 m; 
      raggio di volta: 13 m; 
      pendenza: non superiore al 10%; 
      resistenza  al  carico:  almeno  20  tonnellate  (8   sull'asse
anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m). 
 
3. SISTEMA DI CONTENIMENTO 
 
    Per il contrasto della propagazione di un  incendio  dovuto  allo
spandimento  del  liquido  isolante   combustibile,   ogni   macchina
elettrica deve essere dotata di un adeguato sistema di contenimento. 
    Per macchine elettriche interne si puo' fare ricorso a bacini  di
contenimento intorno alle apparecchiature  o  al  convogliamento  del
liquido versato in un'area di raccolta, entrambi dimensionati in modo
da contenere il volume del liquido isolante contenuto nelle  macchine
elettriche e  quello  del  sistema  di  protezione  antincendio  (ove
previsto). 
    Per gli impianti all'aperto, il dimensionamento  del  sistema  di
contenimento deve  essere  effettuato  secondo  le  specifiche  norme
tecniche vigenti. 
 
                               Capo I 
 
 
    Disposizioni per le macchine elettriche installate all'aperto 
 
1. RECINZIONE 
 
    Le  aree  su  cui  sorgono   le   installazioni   devono   essere
inaccessibili agli estranei. 
    Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche  vigenti  per
le recinzioni ai fini dell'isolamento elettrico, per le installazioni
di cui ai tipi B, C e D deve essere prevista una  recinzione  esterna
di almeno 1,8 m di altezza, posta a  distanza  dalle  apparecchiature
sufficiente per l'esodo in sicurezza. 
    Nel caso di installazioni  all'interno  di  centrali  elettriche,
stazioni e sottostazioni elettriche provviste di recinzione  propria,
la recinzione di cui al comma precedente non e' necessaria. 
 
2. DISTANZE DI SICUREZZA 
 
    Le  macchine  elettriche  installate  all'aperto  devono   essere
posizionate in modo tale che l'eventuale incendio di una di esse  non
costituisca pericolo per le altre installazioni e o fabbricati  posti
nelle vicinanze. 
    A tal fine le installazioni debbono  rispettare  le  distanze  di
sicurezza di seguito indicate. 
    Se  a  protezione  delle  macchine  elettriche  sono   installati
dispositivi automatici per l'estinzione dell'incendio, le distanze di
sicurezza previste possono essere ridotte. 
    Qualora  non  siano  rispettate  le  distanze  in   tabella,   e'
consentito  predisporre  tra  le  macchine  elettriche  fisse  pareti
divisorie resistenti al fuoco con prestazioni non inferiori ad EI 60. 
    Le  pareti  divisorie  resistenti  al  fuoco  dovranno  avere  le
seguenti dimensioni: 
      altezza:  pari  a  quella  della  sommita'  del  serbatoio   di
espansione (se esiste) o a quella della sommita'  del  cassone  della
macchina elettrica; 
      lunghezza: pari almeno alla lunghezza/larghezza del lato  della
fossa di raccolta  parallelo  ai  lati  prospicienti  delle  macchine
elettriche. 
 
2.1. Distanze di sicurezza interna 
 
    Tra le macchine elettriche fisse o tra macchine elettriche  fisse
e pareti non combustibili  di  fabbricati  pertinenti  devono  essere
rispettate le distanze di sicurezza  interna,  come  riportato  nella
tabella 1 che segue. 
 
                              Tabella 1 
 
      
 
                =====================================
                |   Volume del    |                 |
                |  liquido della  |                 |
                |singola macchina |                 |
                |       [l]       |  Distanza [m]   |
                +=================+=================+
                |1000 < V ≤ 2000  |        3        |
                +-----------------+-----------------+
                |2000 < V ≤ 20000 |        5        |
                +-----------------+-----------------+
                |20000 < V ≤ 45000|       10        |
                +-----------------+-----------------+
                |> 45000          |       15        |
                +-----------------+-----------------+
 
 
2.2. Distanze di sicurezza esterna 
 
    Rispetto alla  macchina  elettrica  devono  essere  osservate  le
seguenti distanze di sicurezza esterna come riportato nella tabella 2
che segue: 
 
                              Tabella 2 
 
      
 
                =====================================
                |   Volume del    |                 |
                |  liquido della  |                 |
                |singola macchina |                 |
                |       [l]       |  Distanza [m]   |
                +=================+=================+
                |1000 < V ≤ 2000  |       7,5       |
                +-----------------+-----------------+
                |2000 < V ≤ 20000 |       10        |
                +-----------------+-----------------+
                |20000 < V ≤ 45000|       20        |
                +-----------------+-----------------+
                |> 45000          |       30        |
                +-----------------+-----------------+
 
    Le  medesime  distanze  devono  essere  rispettate  dalle  pareti
combustibili di fabbricati pertinenti. 
    Le distanze di sicurezza esterna indicate nella Tabella 2  devono
essere aumentate del 50% se i fabbricati risultano essere  edifici  a
particolare rischio di incendio. 
 
2.3. Distanze di protezione 
 
    Devono essere osservate le seguenti distanze minime di protezione
come riportato nella tabella 3 che segue: 
 
                              Tabella 3 
 
      
 
                =====================================
                |   Volume del    |                 |
                |  liquido della  |                 |
                |singola macchina |                 |
                |       [l]       |  Distanza [m]   |
                +=================+=================+
                |2000 < V ≤ 20000 |        3        |
                +-----------------+-----------------+
                |   Oltre 20000   |        5        |
                +-----------------+-----------------+
 
 
                               Capo II 
 
 
               Disposizioni per le macchine elettriche 
                    installate in locali esterni 
 
1. UBICAZIONE 
 
    Il locale di installazione  delle  macchina/e  elettrica/che  non
deve essere ubicato a quota inferiore a 10 m  rispetto  al  piano  di
riferimento. I locali ubicati a quote comprese tra -7,5 m e -10 m,  e
comunque oltre il  primo  piano  interrato,  devono  essere  protetti
mediante idoneo impianto di spegnimento automatico  e  devono  essere
collegati ai percorsi di esodo protetti attraverso filtro a prova  di
fumo, anche ad uso non esclusivo. 
    E' consentito realizzare installazioni a quote inferiori a -10  m
rispetto al piano di riferimento a condizione che l'accesso al  piano
interrato avvenga da  scala  esterna  o  a  prova  di  fumo  che  non
rappresenti via di esodo di altre attivita'. L'accesso puo'  avvenire
anche da scala protetta ad uso esclusivo a condizione che  il  locale
sia dotato di idoneo sistema di evacuazione meccanica dei fumi per lo
smaltimento del calore e  del  fumo,  dimensionato  e  realizzato  in
conformita' alle vigenti norme tecniche di impianto  e  di  prodotto,
secondo le indicazioni prestazionali descritte al successivo Capo V. 
 
2. CARATTERISTICHE DEI LOCALI ESTERNI 
 
    I locali devono  avere  strutture  di  resistenza  al  fuoco  non
inferiore a R/EI/REI 90. 
    In presenza di impianto di spegnimento  automatico  sono  ammesse
strutture di resistenza al fuoco non inferiore a R/EI/REI 60. 
    In assenza di pareti in adiacenza ad  altri  fabbricati,  per  il
locali esterni e' richiesto il solo requisito R. 
    Per le installazioni di tipo A0, A1, B0, C0 e D0 e' ammesso che i
locali fuori  terra  e  mono-piano  siano  realizzati  con  materiali
incombustibili. 
    Le  dimensioni  dei  locali   devono   essere   compatibili   con
l'esercizio  elettrico  in  sicurezza  e  l'esodo  in  condizioni  di
emergenza. 
    Tra la sommita'  del  cassone  della  macchina  elettrica  o  del
serbatoio di espansione (se esiste)  e  l'intradosso  del  solaio  di
copertura del locale deve essere mantenuta la distanza di almeno 1 m. 
    In caso di  locali  esterni  ubicati  sulla  copertura  piana  di
fabbricati, il solaio deve possedere caratteristiche di resistenza al
fuoco non inferiore a REI 90  ed  estendersi,  in  pianta,  oltre  le
pareti esterne per almeno 1,5 volte l'altezza del locale. 
 
                              Capo III 
 
 
Disposizioni per le macchine elettriche installate in locali inseriti
      nella volumetria di un fabbricato destinato ad altro uso 
 
1. UBICAZIONE 
 
    I locali devono rispettare le misure di sicurezza  richiamate  al
Capo II punto 1. 
    In ogni caso non sono ammesse: 
      installazioni di tipo C nei piani interrati; 
      installazioni di tipo D. 
 
2. CARATTERISTICHE DEI LOCALI 
 
    I locali debbono avere  strutture  di  resistenza  al  fuoco  non
inferiore a R/EI/REI 90. 
    In presenza di impianto di spegnimento  automatico  sono  ammesse
strutture di resistenza al fuoco non inferiore a R/EI/REI 60. 
    Le  dimensioni  dei  locali   devono   essere   compatibili   con
l'esercizio  elettrico  in  sicurezza  e  l'esodo  in  condizioni  di
emergenza. 
    Tra la sommita'  del  cassone  della  macchina  elettrica  o  del
serbatoio di espansione (se esiste)  e  l'intradosso  del  solaio  di
copertura del locale deve essere mantenuta la distanza di almeno 1 m. 
 
3. ACCESSO E COMUNICAZIONI 
 
    L'accesso al locale puo' avvenire dall'esterno da: 
      spazio scoperto; 
      strada pubblica o privata a cielo libero; 
      porticati; 
      intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m. 
    Nel caso di accesso da porticato, devono essere  adottate  idonee
misure per evitare la propagazione dell'incendio verso altri locali. 
    L'accesso al locale puo'  avvenire  dall'interno  del  fabbricato
tramite filtro a prova di fumo con caratteristiche di  resistenza  al
fuoco almeno REI 90. 
    Per le installazioni di tipo A,  l'accesso  puo'  avvenire  anche
dall'interno del fabbricato mediate porte aventi  caratteristiche  di
resistenza al fuoco non inferiori ad EI 90 e dotate di dispositivo di
autochiusura. 
    Non e' consentito che il locale abbia aperture  di  comunicazione
dirette con locali destinati ad altro uso 
 
4. PORTE 
 
    Le porte del locale devono avere altezza minima di 2 m, larghezza
minima di 0,8 m, essere  apribili  nel  verso  dell'esodo  ed  essere
munite di dispositivo di autochiusura. 
 
                               Capo IV 
 
 
           Disposizioni per installazioni poste in edifici 
                   a particolare rischio incendio 
 
1. UBICAZIONE 
 
    Entro il volume di fabbricati di altezza antincendio superiore  a
24 m, in edifici a particolare rischio di  incendio,  o  comunque  in
fabbricati nei  quali  siano  previsti  locali  con  un  affollamento
superiore a 100  persone,  non  possono  essere  installate  macchine
elettriche di tipo B, C e D. 
    Entro il volume di  fabbricati  destinati,  anche  in  parte,  ad
edifici a particolare rischio di incendio, o comunque nei quali siano
previsti  locali  con   affollamento   superiore   a   100   persone,
l'installazione  di   macchine   elettriche,   limitata   alle   sole
installazioni di tipo A, puo'  essere  consentita  esclusivamente  in
locali non contigui ad ambienti destinati ad affluenza di pubblico  e
alle relative vie di esodo. 
 
2. CARATTERISTICHE DEI LOCALI 
 
    I locali debbono avere  strutture  di  resistenza  al  fuoco  non
inferiore a R/EI/REI 120. 
    In presenza di impianto di spegnimento  automatico  sono  ammesse
strutture di resistenza al fuoco non inferiore a R/EI/REI 90. 
    Le  dimensioni  dei  locali   devono   essere   compatibili   con
l'esercizio  elettrico  in  sicurezza  e  l'esodo  in  condizioni  di
emergenza. 
    Tra sommita' del cassone della macchina elettrica o del serbatoio
di espansione (se esiste) e l'intradosso del solaio di copertura  del
locale deve essere mantenuta la distanza di almeno 1 m. 
 
3. ACCESSO E COMUNICAZIONI 
 
    Nel caso di locali ubicati all'interno del volume  di  edifici  a
particolare rischio incendio, l'accesso deve avvenire  esclusivamente
dall'esterno attraverso: 
      spazio scoperto; 
      strada pubblica o privata a cielo libero; 
      porticati; 
      intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m ad
uso esclusivo. 
    Nel caso di accesso da porticato, devono essere  adottate  idonee
misure per evitare la propagazione dell'incendio verso altri locali. 
    Non e' consentito che il locale abbia aperture  di  comunicazione
dirette con locali destinati ad altro uso. 
 
4. PORTE 
 
    Le porte di accesso ai locali devono: 
      avere altezza minima di 2 m e larghezza minima di 0,8 m; 
      essere munite di dispositivo di autochiusura. 
    Le porte che si aprono nei porticati devono avere prestazioni  di
resistenza al fuoco non inferiori a EI 30 e dotate di dispositivo  di
autochiusura. 
 
                               Capo V 
 
 
               Mezzi ed impianti di protezione attiva 
 
1. GENERALITA' 
 
    Le  installazioni  indicate  ai  capi  precedenti  devono  essere
protette  da  sistemi  di  protezione   attiva   contro   l'incendio,
progettati, realizzati e gestiti in conformita' alle disposizioni  di
cui al decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012. 
    Le apparecchiature e gli impianti  di  protezione  attiva  devono
essere progettati, installati, collaudati e gestiti a regola  d'arte,
conformemente alle vigenti norme di buona  tecnica  ed  a  quanto  di
seguito indicato. 
 
2. MEZZI DI ESTINZIONE PORTATILI 
 
    In esito alla valutazione del rischio di incendio, in  accordo  a
quanto stabilito dalla normativa vigente, devono essere previsti,  in
posizione segnalata e facilmente raggiungibile,  estintori  portatili
e/o  carrellati  di  tipo  omologato   dal   Ministero   dell'interno
utilizzabili esclusivamente da personale formato e addestrato. 
 
3. IMPIANTI DI SPEGNIMENTO 
 
    Per le installazioni al chiuso di  tipo  C  con  quantitativo  di
liquido  isolante  combustibile  superiore  a  25000  litri   e   per
installazioni  di  tipo  D  devono  essere  previsti  idonei  sistemi
automatici di spegnimento. Possono  essere  utilizzati  anche  agenti
estinguenti  diversi  dall'acqua  purche'  di  tipo  idoneo   all'uso
previsto. 
    Per le installazioni all'aperto di tipo  C  con  quantitativo  di
liquido  isolante  combustibile  superiore  a  25000  litri   e   per
installazioni di tipo D possono essere previsti,  in  alternativa  ai
suddetti sistemi automatici, sistemi manuali di spegnimento. 
    Nel caso di installazioni realizzate in locali  ubicati  a  quote
inferiori a -10 m rispetto  al  piano  di  riferimento,  deve  essere
previsto un idoneo impianto di spegnimento automatico. 
 
4. IMPIANTI DI RIVELAZIONE E DI SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO 
 
    Nelle istallazioni di tipo C e D  che  non  sono  permanentemente
presidiate devono  essere  installati  sistemi  fissi  automatici  di
rivelazione ed allarme incendio, realizzati a regola d'arte. 
    Gli impianti di rivelazione incendi devono: 
      segnalare l'allarme incendio, anche in  remoto,  al  gestore  o
conduttore dell'installazione; 
      favorire un tempestivo esodo delle persone, nonche' la messa in
sicurezza delle installazioni; 
      consentire l'attivazione del piano di emergenza e le  procedure
di intervento; 
      consentire  l'attivazione  dei  sistemi  di  protezione  contro
l'incendio ed eventuali altre misure di sicurezza. 
    Per le installazioni ubicate: 
      nei locali interrati inseriti nella volumetria di fabbricati; 
      nei locali posti in edifici a particolare rischio di incendio, 
deve essere previsto un impianto di rivelazione ed  allarme  incendio
avente le prestazioni sopra indicate. 
 
5. SISTEMA DI CONTROLLO DEI FUMI E DEL  CALORE  DI  TIPO  NATURALE  O
  MECCANICO 
 
    Le  installazioni  devono  essere  provviste  di  un  sistema  di
controllo dei fumi e del calore finalizzato a garantire uno strato di
aria libera da fumo di altezza pari ad almeno 2,00 metri,  realizzato
a regola d'arte. 
    Il raggiungimento di tale obiettivo prestazionale  dovra'  essere
realizzato mediante la progettazione del sistema di  smaltimento  dei
fumi e del calore che tenga conto anche delle necessarie esigenze  di
aria di richiamo e di mantenere condizioni ambientali  sostenibili  e
compatibili con le  necessita'  degli  occupanti,  in  corrispondenza
delle uscite di sicurezza e lungo i percorsi di esodo, per  il  tempo
necessario al raggiungimento di  un  luogo  sicuro  e/o  l'intervento
delle squadre di soccorso. 
    Per il calcolo della portata dei fumi sara' assunto  un  incendio
di progetto: 
    «Incendio di  una  pozza  di  liquido  isolante  combustibile  di
diametro equivalente che si ricava dal cerchio avente  la  superficie
pari a quella della proiezione in pianta della macchina elettrica. Lo
sviluppo  dell'incendio  di  progetto  deve  essere  determinato   in
funzione delle caratteristiche chimico-fisiche del  liquido  isolante
medesimo». 
 
                             TITOLO III 
 
 
      Disposizioni per le macchine elettriche fisse esistenti, 
         con contenuto di liquido isolante superiore a 1 m³ 
 
1. Generalita' 
 
    Per le macchine elettriche  con  contenuto  di  liquido  isolante
combustibile maggiore di 1  m³,  gia'  in  esercizio  all'entrata  in
vigore della presente regola tecnica, si applica quanto  previsto  al
presente titolo. 
    Le  installazioni  esistenti  devono  essere  conformi,  ove  non
espressamente specificato, alle normative e alle  prassi  di  settore
vigenti alla data della prima messa in servizio. 
 
2. Classificazione delle macchine elettriche esistenti 
 
    Le installazioni, ai fini dell'applicazione del presente  titolo,
sono cosi' classificate: 
    

|========|==================================|=======================|
| Classe |           Installazione          | Potenza della singola |
|        |                                  |       macchina        |
|========|==================================|=======================|
|   EE0  | Area non urbanizzata             |                       |
|--------|----------------------------------|        ≤ 1 MVA        |
|   EE1  | Area urbanizzata                 |                       |
|========|==================================|=======================|
|   AE0  | Area non urbanizzata             |                       |
|--------|----------------------------------|  > 1 MVA e ≤ 100 MVA  |
|   AE1  | Area urbanizzata                 |                       |
|========|==================================|=======================|
|   BE0  | Area non urbanizzata             |                       |
|--------|----------------------------------|   > 100 e ≤ 200 MVA   |
|   BE1  | Area urbanizzata                 |                       |
|========|==================================|=======================|
|   CE0  | Area non urbanizzata             |                       |
|--------|----------------------------------|       > 200 MVA       |
|   CE1  | Area urbanizzata                 |                       |
|========|==================================|=======================|

    
3. Sistema di contenimento 
 
    Per ogni  installazione,  in  caso  di  fuoriuscita  del  liquido
isolante, deve essere previsto un adeguato sistema  di  contenimento.
Il sistema  di  contenimento  puo'  essere  comune  a  piu'  macchine
elettriche  e  deve  essere  dimensionato  per  contenere  almeno  la
quantita' del liquido della macchina elettrica maggiore. 
    Fermo restando quanto previsto dalla legislazione e/o dalle norme
tecniche vigenti all'epoca dell'istallazione, e' consentito l'uso  di
sistemi di assorbimento, atti ad evitare lo spandimento  del  liquido
isolante  combustibile,  qualora  risulti  non  realizzabile   quanto
previsto al precedente periodo. 
 
                               Capo I 
 
 
               Disposizioni per le macchine elettriche 
                        installate all'aperto 
 
1. Recinzione 
 
    Fermo restando  quanto  previsto  dalle  norme  tecniche  vigenti
all'epoca   dell'installazione   per   le    recinzioni    ai    fini
dell'isolamento elettrico, le aree su cui sorgono le installazioni di
tipo BE e CE  devono  essere  inaccessibili  agli  estranei  mediante
recinzione esterna di almeno 1,8 m di altezza, posta ad una  distanza
dall'installazione che consenta l'esercizio e/o l'esodo in sicurezza. 
    Nel caso di installazioni  all'interno  di  centrali  elettriche,
stazioni e sottostazioni elettriche provviste di recinzione  propria,
la recinzione di cui al comma precedente non e' necessaria. 
 
2. Distanze di sicurezza 
 
    Le  macchine  elettriche  installate  all'aperto  devono   essere
posizionate in modo tale che l'eventuale incendio di una di esse  non
costituisca pericolo di  incendio  per  le  altre  installazioni  e/o
fabbricati posti nelle vicinanze. 
    A tal fine, le installazioni devono  rispettare  le  distanze  di
sicurezza interna indicate nella seguente Tabella A. Per le  distanze
di sicurezza esterna si applicano  gli  stessi  valori  previsti  per
quelle interne. 
 
                              Tabella A 
 
      
 
                =====================================
                |Potenza Nominale |                 |
                |   [MVA] della   |                 |
                |singola macchina |  Distanza [m]   |
                +=================+=================+
                |Oltre 1 fino a 10|        3        |
                +-----------------+-----------------+
                | Oltre 10 fino a |                 |
                |       40        |        5        |
                +-----------------+-----------------+
                | Oltre 40 fino a |                 |
                |       200       |       10        |
                +-----------------+-----------------+
                |    Oltre 200    |       15        |
                +-----------------+-----------------+
 
    In presenza di impianti automatici  di  estinzione  incendio,  le
distanze di cui alla Tabella A possono essere ridotte. 
    Laddove non fosse possibile rispettare le distanze della  tabella
A, e'  consentito  predisporre  tra  le  macchine  elettriche  pareti
divisorie resistenti al fuoco almeno di tipo EI 60 con le  dimensioni
seguenti: 
      altezza:  pari  a  quella  della  sommita'  del  serbatoio   di
espansione (se esiste) in caso contrario pari a quello della sommita'
del cassone della macchina elettrica; 
      lunghezza: pari alla larghezza o alla lunghezza del sistema  di
contenimento del liquido isolante a seconda  dell'orientamento  della
macchina elettrica. 
 
                               Capo II 
 
 
               Disposizioni per le macchine elettriche 
                    installate in locali esterni 
 
1. Ubicazione 
 
    Il locale deve essere ubicato  nel  rispetto  delle  distanze  di
sicurezza interna e esterna specificate nella precedente Tabella A. 
    Laddove non fosse possibile rispettare le distanze della  Tabella
A,  tra  le  pareti  prospicienti  altri   fabbricati   deve   essere
predisposto  un  elemento  divisorio,  anche  in  adiacenza,   avente
caratteristiche di resistenza al fuoco  non  inferiori  ad  EI  60  e
geometria idonea ad impedire la propagazione dell'incendio. 
 
2. Caratteristiche dei locali 
 
    Le  pareti  dei  locali  esterni  devono  essere  realizzate  con
materiali incombustibili. 
    Limitatamente alle installazioni in locali esterni ubicati  sulla
copertura piana dei fabbricati, il solaio deve possedere le  seguenti
caratteristiche di resistenza al fuoco: 
      non inferiore a REI 60 per le installazioni di tipo AE e BE; 
      non inferiore a REI 90 per le installazioni di tipo CE, 
ed estendersi, in pianta, oltre le  pareti  esterne  per  almeno  1,5
volte l'altezza del locale. 
 
3. Accessi 
 
    Il locale esterno deve essere  dotato  di  un  adeguato  accesso,
all'area di ubicazione, per il personale delle squadre di  emergenza,
individuando anche percorsi su strada che consentano  l'avvicinamento
al locale stesso. 
    Limitatamente alle macchine installate in caverna,  l'accesso  al
locale nel quale sono installate le macchine elettriche puo' avvenire
attraverso un percorso protetto che conduca alla porta di accesso del
locale stesso, o in alternativa, mediante un filtro a prova  di  fumo
con  caratteristiche  di  resistenza  al  fuoco   REI   60   per   le
installazioni di tipo AE e BE e REI 90 per le installazioni  di  tipo
CE. 
 
4. Sistemi di ventilazione 
 
    Ai fini dello  smaltimento  dei  prodotti  della  combustione,  i
locali devono  essere  dotati  di  aperture  di  ventilazione,  anche
realizzate sulle  porte  esterne  di  accesso,  attestate  su  spazio
scoperto o intercapedine antincendi ad uso esclusivo. Nei casi in cui
le aperture di ventilazione non siano attestate su spazio scoperto  o
intercapedine antincendio ad uso esclusivo,  devono  essere  adottati
idonei  provvedimenti  per  limitare  il  rischio   di   propagazione
dell'incendio verso altri locali. 
    In ogni caso, le superfici di ventilazione devono essere conformi
alle norme tecniche vigenti all'epoca dell'installazione. 
    Per i locali in caverna, nei quali sono  installate  le  macchine
elettriche, deve  essere  previsto  un  sistema  di  smaltimento  dei
prodotti  della   combustione,   costituito   da   canalizzazioni   e
ventilatori resistenti alle alte temperature,  per  l'estrazione  dei
fumi e dei gas caldi in caso di incendio. 
 
5. Porte 
 
    Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica
o privata a cielo libero, intercapedine antincendio, non e' richiesto
il requisito della resistenza al fuoco. Le porte devono essere dotate
di dispositivo di autochiusura. 
 
                              Capo III 
 
 
Disposizioni per le macchine elettriche installate in locali inseriti 
      nella volumetria di un fabbricato destinato ad altro uso 
 
1. Caratteristiche dei locali 
 
    Le macchine  elettriche  devono  essere  installate  in  apposito
locale costituente compartimento antincendio almeno R/EI/REI 60 e con
strutture realizzate in materiale incombustibile; le macchine  devono
essere posizionate in modo tale da consentirne l'accessibilita'. 
    Per macchine elettriche di  tipo  BE1  e  CE1  il  locale  dovra'
costituire compartimento antincendi almeno R/EI/REI 90. 
    Laddove non siano richiesti specifici requisiti di resistenza  al
fuoco dalla normativa tecnica vigente all'atto dell'istallazione  e/o
dalla  norme  di  prevenzione  incendi  relative  al  fabbricato,  e'
consentito,  fatta  eccezione  per  le  installazioni  di  tipo  CE1,
realizzare locali con strutture  incombustibili  in  presenza  di  un
impianto automatico di spegnimento realizzato  in  accordo  a  quanto
previsto al successivo Capo V. 
 
2. Accesso e Comunicazioni 
 
    L'accesso all'installazione puo' avvenire dall'esterno da: 
      spazio scoperto; 
      strada pubblica o privata a cielo libero; 
      porticati; 
      intercapedine antincendio. 
    In  alternativa,  l'accesso   all'installazione   puo'   avvenire
dall'interno del fabbricato esclusivamente tramite filtro a prova  di
fumo  con  caratteristiche  di  resistenza  al  fuoco  al  fuoco  non
inferiori a REI 60 o, per le installazioni di  tipo  BE1  e  CE1  non
inferiori a REI 90. 
    Per le installazioni contenenti quantitativi di olio superiore  a
1 m³ e fino a 3 m³, indipendentemente dalla classe  di  appartenenza,
ed ubicati non oltre il primo  piano  interrato,  e'  consentito  che
l'accesso avvenga anche  dall'interno  attraverso  una  porta  EI  60
munita di dispositivo di autochiusura. 
    Non e' consentita alcuna comunicazione con  locali  destinati  ad
altro uso. 
    Nel caso  di  eventuali  comunicazioni  esistenti,  esse  possono
essere consentite esclusivamente tramite filtro a prova di  fumo  con
prestazioni al fuoco non inferiori a REI 60 o, per  le  installazioni
di tipo BE1 e CE1 non inferiori a REI 90. 
 
3. Sistemi di ventilazione 
 
    Ai fini dello  smaltimento  dei  prodotti  della  combustione,  i
locali devono  essere  dotati  di  aperture  di  ventilazione,  anche
realizzate sulle  porte  esterne  di  accesso,  attestate  su  spazio
scoperto o intercapedine antincendi o camino ad  uso  esclusivo.  Nei
casi in cui le superfici  di  ventilazione  non  siano  attestate  su
spazio scoperto o intercapedine antincendio/camino ad uso  esclusivo,
devono essere adottati idonei provvedimenti per limitare  il  rischio
di propagazione verso altri locali. 
    In ogni caso, le superfici di ventilazione devono essere conformi
alle norme tecniche vigenti all'epoca dell'installazione. 
    Per i locali nei quali non sia possibile ricavare le aperture  di
ventilazione, deve essere previsto un sistema per lo smaltimento  dei
prodotti della  combustione,  realizzato  mediante  canalizzazioni  e
ventilatori resistenti alle alte temperature,  per  l'estrazione  dei
fumi e dei gas caldi in caso di incendio. 
 
4. Porte 
 
    Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica
o privata a cielo libero, intercapedine antincendio, non e' richiesto
il requisito della resistenza al fuoco. Le porte devono essere dotate
di dispositivo di autochiusura. 
 
                               Capo IV 
 
 
           Disposizioni per installazioni poste in edifici 
                   a particolare rischio incendio 
 
1. Caratteristiche dei locali 
 
    Le macchine  elettriche  devono  essere  installate  in  apposito
locale costituente compartimento antincendio almeno R/EI/REI  90  con
strutture realizzate in materiale incombustibile; le macchine  devono
essere posizionate in modo tale da consentirne l'accessibilita'. 
 
2. Accesso 
 
    Nelle installazioni in edifici a particolare rischio di incendio,
l'accesso deve avvenire esclusivamente dall'esterno da: 
      spazio scoperto; 
      strada pubblica o privata a cielo libero; 
      porticati; 
      intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m ad
uso esclusivo. 
 
3. Comunicazione 
 
    Non e' consentito che il locale abbia aperture  di  comunicazione
dirette con locali destinati ad altro uso. 
 
4. Sistemi di ventilazione 
 
    Si applica quanto previsto al precedente Capo III, punto 3. 
 
5. Porte 
 
    Le porte di accesso devono: 
      avere altezza minima di 2 m e larghezza minima di 0,8 m; 
      essere munite di dispositivo di autochiusura. 
    Le porte che si aprono nei porticati debbono essere almeno EI  30
e dotate di dispositivo di autochiusura. 
 
                               Capo V 
 
 
          Mezzi ed impianti per l'estinzione degli incendi 
 
1. Generalita' 
 
    Le  installazioni  indicate  ai  capi  precedenti  devono  essere
protette  da  sistemi  di  protezione   attiva   contro   l'incendio,
progettati, realizzati e gestiti in conformita' alle disposizioni  di
cui al decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012. 
    Le apparecchiature e gli impianti  di  protezione  attiva  devono
essere progettati, installati, collaudati e gestiti a regola  d'arte,
conformemente alle vigenti norme di buona  tecnica  ed  a  quanto  di
seguito indicato. 
 
2. Mezzi di estinzione portatili 
 
    In accordo a quanto stabilito dalla normativa vigente ed in esito
alla valutazione del rischio  incendio,  devono  essere  previsti  in
posizione segnalata e facilmente raggiungibile,  estintori  portatili
e/o  carrellati  di  tipo  omologato   dal   Ministero   dell'interno
utilizzabili esclusivamente da personale formato e addestrato. 
 
3. Sistemi per lo spegnimento degli incendi 
 
    A servizio delle installazioni di tipo BE1 con  potenza  nominale
superiore a 150 MVA  e  le  installazioni  CE  con  potenza  nominale
superiore a 250 MVA, deve essere prevista almeno una  riserva  idrica
ad  uso  esclusivo  dei  Vigili  del  Fuoco.  Tale   riserva   idrica
antincendio deve poter essere utilizzata per  il  rifornimento  delle
autobotti dei Vigili del Fuoco; a tal  fine  si  dovra'  disporre  di
appositi attacchi per l'aspirazione o il rifornimento delle autobotti
stesse. La riserva idrica deve essere posizionata in una area  sicura
ed accessibile al fine di facilitare le operazioni dei soccorritori. 
    La capacita' della riserva idrica dovra' essere  dimensionata  in
funzione delle utenze, delle portate e dei  tempi  di  azione  minimi
ipotizzabili con l'uso di mezzi ed attrezzature dei Vigili del  Fuoco
e  comunque  non  inferiore  ai  valori  riportati  nella  Tabella  B
sottostante: 
 
                              Tabella B 
 
      
 
      =========================================================
      |      Classe dell'Installazione      | Capacita' [m³]  |
      +=====================================+=================+
      |         BE1 (Sn > 150 MVA)          |       36        |
      +-------------------------------------+-----------------+
      |          CE (Sn > 250 MVA)          |       72        |
      +-------------------------------------+-----------------+
 
    In  alternativa,   dovra'   essere   installato,   in   posizione
accessibile  e  sicura,  almeno  un  idrante  esterno  soprassuolo  o
sottosuolo, conforme alle norme UNI EN 14384 e UNI EN 14339,  per  il
rifornimento dei  mezzi  di  soccorso  dei  Vigili  dei  Fuoco.  Tale
idrante, collegato alla rete pubblica o  privata,  dovra'  assicurare
un'erogazione minima conforme alla Tabella C sottostante: 
 
                              Tabella C 
 
      
 
=====================================================================
|                                  |     Erogazione     |  Durata   |
|    Classe dell'Installazione     |    [litri/min]     |   [min]   |
+==================================+====================+===========+
|        BE1 (Sn > 150 MVA)        |        300         |    120    |
+----------------------------------+--------------------+-----------+
|        CE (Sn > 250 MVA)         |        300         |    240    |
+----------------------------------+--------------------+-----------+
 
 
    Deve essere resa disponibile per le squadre dei Vigili dei Fuoco,
una riserva di liquido schiumogeno o agente estinguente  equivalente,
in  quantita'  sufficiente  alla  produzione  di  schiuma   a   media
espansione in funzione delle caratteristiche del prodotto. 
 
4. Impianti di spegnimento automatico 
 
    Nei locali che ospitano installazioni di tipo CE1  devono  essere
previsti sistemi automatici di spegnimento. Possono essere utilizzati
agenti estinguenti diversi dall'acqua purche' di tipo idoneo  all'uso
previsto. 
 
5. Impianti di rivelazione e di segnalazione e allarme incendio 
 
    Nelle istallazioni  di  tipo  BE1,  CE1  devono  essere  previsti
sistemi automatici di rivelazione e di segnalazione automatica  degli
incendi, progettati, installati,  collaudati  e  gestiti  secondo  la
regola dell'arte in grado di rilevare e segnalare, anche a  distanza,
un principio di incendio. 
    Nelle istallazioni  di  tipo  AE1  con  quantitativi  di  liquido
isolante combustibile superiori a 25 m³ per singola  macchina  e  non
presidiate, devono essere previsti sistemi di rivelazione  automatica
della temperatura del liquido  isolante  combustibile,  in  grado  di
segnalare,  anche  a  distanza,  un  aumento   di   temperatura   non
compatibile con il normale funzionamento della macchina elettrica. 
 
                              TITOLO IV 
 
 
             Macchine elettriche non collegate alla rete 
 
    Esse dovranno essere posizionate a distanza non inferiore a  3  m
da materiale  combustibile  o  infiammabile  o  altre  installazioni,
ovvero essere protette con strutture incombustibili aventi resistenza
al fuoco non inferiore ad EI 60. 
 
                              TITOLO V 
 
 
                      Installazioni temporanee 
 
    Le installazioni temporanee dovranno essere realizzate  a  regola
d'arte secondo la  normativa  tecnica  applicabile  e  dotate  di  un
sistema   di   contenimento/assorbimento   del    liquido    isolante
combustibile. 
    Esse,  inoltre,  dovranno  essere  posizionate   rispettando   le
distanze di sicurezza previste dalla precedente Tabella A. 

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