IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e
successive modificazioni;
Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante
«Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 maggio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117
del 22 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione
dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22
gennaio 2008, n. 37, recante«Regolamento concernente l'attuazione
dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248
del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia
di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3
del 4 gennaio 2013, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi
per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati
nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
Ravvisata la necessita' di emanare specifiche disposizioni di
prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e
l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi
isolanti combustibili;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per
la progettazione, la costruzione e l'esercizio di macchine elettriche
fisse con la presenza di liquidi isolanti combustibili in quantita'
superiori ad 1 m³.
Art. 2
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di
raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla
salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, le macchine
elettriche fisse di cui all'art. 1 del presente decreto sono
progettate, costruite, esercite e manutenute in modo da:
a) prevenire e mitigare, per quanto possibile, le conseguenze di
situazioni di guasto interno alle macchine che possono essere causa
d'incendio ovvero esplosione;
b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di
assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare, in caso di incendio ovvero di esplosione, danni a
persone, animali e beni;
d) limitare la propagazione di un incendio all'interno dei
locali, edifici contigui o aree esterne;
e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino
l'istallazione indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di
operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 e'
approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al
presente decreto.
Art. 4
Applicazione delle disposizioni tecniche
1. Le disposizioni di cui al Titolo I ed al Titolo II della regola
tecnica allegata al presente decreto si applicano a tutte le
installazioni di macchine elettriche fisse di nuova realizzazione e a
quelle esistenti nel caso di interventi di ampliamento e modifica
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto,
limitatamente alle parti interessate dall'intervento.
2. Le installazioni di macchine elettriche fisse, in esercizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere
adeguate alle disposizioni di cui al Titolo I ed al Titolo III della
regola tecnica allegata al presente decreto secondo quanto indicato
all'art. 6, salvo nei seguenti casi:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle
competenti autorita', cosi' come previsto all'art. 38 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per
il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98;
b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di
realizzazione, ampliamento o di ristrutturazione dell'attivita' sulla
base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei
vigili del fuoco ai sensi dell' art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
3. Le installazioni di macchine elettriche fisse di nuova
realizzazione, per le quali sia stato avviato l'iter autorizzativo in
attuazione di normative nazionali o regionali o di enti locali alla
data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le
disposizioni previste al Titolo I ed al Titolo III della regola
tecnica allegata al presente decreto.
4. Le installazioni di macchine elettriche fisse in esercizio alla
data dell'entrata in vigore del presente decreto, ubicate nelle
centrali termoelettriche in possesso di Certificato di Prevenzione
Incendi in corso di validita', devono essere adeguate alle
prescrizioni del Titolo I ed al Titolo III della regola tecnica
allegata al presente decreto, secondo le disposizioni di cui all'art.
6.
5. Per le installazioni di macchine elettriche fisse non collegate
alla rete elettrica e non in esercizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto e per le installazioni temporanee, si applica
quanto previsto al Titolo IV ed al Titolo V della regola tecnica
allegata al presente decreto.
Art. 5
Commercializzazione CE
1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato
nel presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni
comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti
di prestazione previsti dal presente decreto.
2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi
schiumogeni, i prodotti per i quali e' richiesto il requisito di
reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli
elementi di chiusura per i quali e' richiesto il requisito di
resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni
nazionali, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla
direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la
commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo
riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del
presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.
3. Ai fini della sicurezza antincendio, le tipologie di prodotti
non contemplati dai commi 1 e 2, purche' legalmente fabbricati o
commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in
Turchia, in virtu' di specifici accordi internazionali stipulati con
l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati
firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte
contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono
essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto se
utilizzati nelle stesse condizioni che permettono di garantire un
livello di protezione equivalente a quello prescritto dal decreto
stesso.
Art. 6
Disposizioni complementari e finali
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione
tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le
installazioni di macchine elettriche fisse esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto di cui all'art. 4, commi 2 e
4, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio ivi
previsti, entro i seguenti termini:
a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive
modificazioni, per i seguenti punti della regola tecnica allegata al
presente decreto:
Titolo I, Capo II, punti 7, 8, 9;
Titolo I, Capo II punto 10, limitatamente alla installazioni di
tipo BE e CE e punto 11;
Titolo III, punto 3;
Titolo III, Capo I, punto 1;
Titolo III, Capo V, punto 2;
b) entro quattro anni dal termine previsto alla precedente
lettera a), per i seguenti punti della regola tecnica allegata al
presente decreto:
Titolo III, Capo I, punto 2;
Titolo III, Capo II, punto 1, punto 3, limitatamente al primo
capoverso, punto 4, limitatamente ai sistemi di ventilazione
naturale, punto 5;
Titolo III, Capo III, punto 2, punto 3, limitatamente ai
sistemi di ventilazione naturale, punto 4;
Titolo III, Capo IV, punto 2, punto 3, punto 4, limitatamente
ai sistemi di ventilazione naturale, punto 5;
c) entro sei anni dal termine previsto alla precedente lettera
a) per i restanti punti dei Titoli I e III della regola tecnica
allegata al presente decreto;
d) per gli accessi e le comunicazioni del locale di installazione
delle macchine elettriche fisse esistenti, di cui al presente comma,
nei casi in cui e' richiesto il filtro a prova di fumo, e' consentita
la separazione con elementi e serramenti con caratteristiche di
resistenza al fuoco EI 60/90. Resta ferma la realizzazione del
previsto filtro a prova di fumo entro i termini previsti alla lettera
c).
2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le opere di
adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a), b), c)
e d) del comma 1.
3. Al termine degli adeguamenti previsti alle lettere a), b), c) e
d) del comma 1 e, comunque, alla scadenza dei rispettivi termini
previsti dovra' essere presentata la segnalazione certificata di
inizio attivita' ai sensi decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151.
4. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 luglio 2014
Il Ministro: Alfano
Allegato I
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
installazione ed esercizio delle macchine elettriche fisse con
presenza di liquidi isolanti combustibili in quantita' superiori ad
1 m³
TITOLO I
Capo I
Definizioni
1. TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI
Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si
rimanda al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 e
successive modificazioni. Inoltre, ai fini della presente regola
tecnica si definisce:
a) macchina elettrica: macchina elettrica fissa, trasformatori
di potenza e reattori, con presenza di liquido isolante combustibile
in quantita' superiore ad 1 m³;
b) macchine elettriche non collegate alla rete: macchine
elettriche fisse, non collegate alla rete, in numero strettamente
necessario alle attivita' di manutenzione ed esercizio degli
impianti;
c) installazione fissa: installazione di macchina elettrica
collegata ad una rete elettrica o ad un impianto elettrico
comprensiva dei sistemi accessori a corredo;
d) installazione temporanea: installazione non fissa di
macchina elettrica, facilmente disinstallabile, utilizzata per
collegamenti provvisori e/o di emergenza ad una rete elettrica o ad
un impianto elettrico, comprensiva dei sistemi accessori a corredo;
e) installazione all'aperto: l'installazione di macchina
elettrica su spazio scoperto;
f) impianto: officine elettriche destinate alla produzione di
energia elettrica, ovvero parte di un sistema elettrico di potenza,
concentrato in un dato luogo, comprendente soprattutto terminali di
linee di trasmissione o distribuzione, apparecchiature di
interruzione e sezionamento, alloggiamenti ove possono essere
installati anche macchine elettriche fisse;
g) area elettrica chiusa: locale o luogo per l'esercizio di
impianti o componenti elettrici, all'interno del quale sia presente
almeno una macchina elettrica, il cui accesso e' consentito
esclusivamente a persone esperte o avvertite oppure a persone comuni
sotto la sorveglianza di persone esperte o avvertite, ad esempio,
mediante l'apertura di porte o rimozione di barriere solo con l'uso
di chiavi o di attrezzi sulle quali siano chiaramente applicati
segnali idonei di avvertimento;
h) cabina: parte di un sistema di potenza, concentrata in un
dato luogo, comprendente soprattutto terminali di linee di
trasmissione o distribuzione, apparecchiature, alloggiamenti e che
puo' comprendere anche trasformatori. Generalmente comprende
dispositivi necessari per la sicurezza e controllo del sistema (es.
dispositivi di protezione);
i) locale: area elettrica chiusa o cabina realizzate
all'interno di un fabbricato;
j) macchine esterne: macchine elettriche situate all'aperto;
k) macchine interne: macchine elettriche allocate all'interno
di una costruzione o di un locale;
l) percorso protetto: percorso caratterizzato da un'adeguata
protezione contro gli effetti di un incendio che puo' svilupparsi
nella restante parte dell'edificio in cui il percorso stesso si
sviluppa. Esso puo' essere costituito da un corridoio protetto, da
una scala protetta o da una scala esterna;
m) sistema di contenimento: sistema che impedisce la
tracimazione e lo spandimento del liquido isolante contenuto
all'interno della macchina elettrica;
n) fossa e serbatoio di raccolta: vasca e/o serbatoio destinata
a raccogliere il liquido isolante di un trasformatore o di altri
componenti elettrici in caso di perdita;
o) condizioni di riferimento normalizzate: si intendono le
condizioni come definite nella norma UNI EN ISO 13443, ovvero
temperatura 288,15 K (15 °C) e pressione 101,325 kPa;
p) cassone: parte della macchina elettrica che contiene l'olio
combustibile isolante;
q) capacita' del cassone: volume di olio combustibile isolante
ricavato dai dati di targa della macchina elettrica, riferito al peso
dell'olio misurato in condizioni di riferimento normalizzate. Nel
caso in cui non sia possibile accedere ai dati di targa il volume di
olio combustibile e' dichiarato dall'esercente dell'impianto;
r) area urbanizzata: zona territoriale omogenea totalmente
edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o
nel programma di fabbricazione ai sensi dell'art. 2 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e nei comuni sprovvisti dei
predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro
abitato, delimitato a norma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967,
n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densita' della
edificazione esistente, nel raggio di duecento metri dal perimetro
dell'impianto risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato;
nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano
indicate nel piano regolatore generale o nel programma di
fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilita'
superiore a tre metri cubi per metro quadrato; aree, ovunque ubicate,
destinate a verde pubblico. La rispondenza dell'area dell'impianto
alle caratteristiche urbanistiche deve essere attestata dal sindaco o
comprovata da perizia giurata a firma di professionista, iscritto al
relativo albo professionale;
s) area non urbanizzata: quella che non si puo' definire
urbanizzata o che afferisce al concetto di centrale di produzione di
energia elettrica;
t) locale esterno: area elettrica chiusa o cabina ubicate su
spazio scoperto, anche in adiacenza ad altro fabbricato, purche'
strutturalmente separato e privo di pareti verticali comuni. Sono
considerati locali esterni anche quelli ubicati sulla copertura piana
dei fabbricati, purche' privi di pareti verticali comuni, le
installazioni in caverna e quelle in cabine interrate al di fuori del
volume degli edifici;
u) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio e' a
quota non inferiore a quello del piano di riferimento;
v) locale interrato: locale in cui l'intradosso del solaio di
copertura e' a quota non superiore a 0,6 m al di sopra del piano di
riferimento;
w) piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata
o dello spazio scoperto sul quale e' attestata la parete nella quale
sono realizzate le aperture di ventilazione e ove avviene l'esodo
degli occupanti all'esterno dell'edificio;
x) potenza nominale Sn: potenza elettrica espressa in kVA. La
potenza nominale di ciascuna macchina elettrica e' dichiarata dal
fabbricante e deve essere riportata sulla targa di identificazione;
y) edifici a particolare rischio di incendio: fabbricati
destinati, anche parzialmente a caserme, attivita' comprese nei punti
41, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 77 (per edifici aventi altezza
antincendio superiore a 54 m) dell'Allegato I al decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 , n. 151, o soggetti ad
affollamento superiore a 0,4 persone per m2.
Capo II
Disposizioni comuni
1. SICUREZZA DELLE INSTALLAZIONI E DEI RELATIVI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
Ai fini della sicurezza antincendio, le installazioni e i
relativi dispositivi di protezione, devono essere realizzati a regola
d'arte. Le installazioni si considerano a regola d'arte se
rispondenti alle norme CEI vigenti (o in mancanza di esse alle norme
CENELEC ed IEC) al momento della realizzazione dell'impianto stesso.
2. MODIFICHE NON SOSTANZIALI
La sostituzione di una macchina elettrica o piu' macchine
elettriche con altre, il cui quantitativo complessivo di liquido
isolante combustibile non sia superiore del 10% rispetto al
quantitativo di liquido isolante combustibile della/e macchina/e
elettrica/che presa a riferimento per la progettazione
dell'installazione, non rappresenta una modifica che comporta
variazioni delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio ai
fini dei procedimenti di prevenzione incendi.
3. UBICAZIONE
Le macchine elettriche devono essere installate in modo tale da
non essere esposte ad urti o manomissioni.
Le macchine elettriche possono essere installate:
all'aperto;
in locali esterni;
in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito
ovvero in fabbricati destinati anche ad altro uso diverso non
pertinente alla macchina.
L'impianto deve essere progettato in modo tale che l'eventuale
incendio di una macchina elettrica non sia causa di propagazione ad
altre macchine elettriche o ad altre costruzioni collocate in
prossimita'. A tal fine, le macchine elettriche debbono essere
ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza riportate al Titolo
II e al Titolo III, rispettivamente, per le installazioni nuove e per
quelle esistenti.
4. DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' COMPLESSIVA DI LIQUIDO ISOLANTE
COMBUSTIBILE
Ai fini della determinazione della capacita' complessiva del
contenuto di liquido isolante combustibile, sono considerate
installazioni fisse distinte quando:
1) le macchine elettriche siano allocate tra loro ad una
distanza non inferiore a 3 m;
in alternativa,
2) fra le macchine elettriche siano interposti setti divisori,
resistenti al fuoco, con prestazioni non inferiori ad EI 60 e con le
seguenti dimensioni:
altezza: pari a quella della sommita' del serbatoio di espansione (se
esiste) in caso contrario pari a quello della sommita' del cassone
della macchina elettrica;
lunghezza: pari alla larghezza o alla lunghezza della macchina a
seconda dell'orientamento della stessa.
5. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLA MACCHINA ELETTRICA
Le caratteristiche tecniche e di sicurezza intrinseca delle
macchine elettriche devono essere quelle previste dalla normativa
vigente al momento della costruzione della macchina elettrica.
6. PROTEZIONI ELETTRICHE
Gli impianti elettrici a cui sono connesse le macchine elettriche
devono essere realizzati secondo la regola dell'arte e dotati di
adeguati dispositivi di protezione contro il sovraccarico ed il
cortocircuito che consentano un'apertura automatica del circuito di
alimentazione.
7. ESERCIZIO E MANUTENZIONE
L'esercizio e la manutenzione delle macchine elettriche di cui
alla presente regola tecnica devono essere effettuati secondo quanto
indicato dalla normativa tecnica applicabile, nei manuali di uso e
manutenzione forniti dai costruttori delle macchine stesse e dei
relativi dispositivi di protezione, ovvero secondo quanto previsto
nel piano dei controlli e della manutenzione dell'impianto e nelle
procedure aziendali.
Le operazioni di controllo periodico e gli interventi di
manutenzione delle macchine elettriche di cui alla presente regola
tecnica devono essere svolti da personale specializzato al fine di
garantirne il corretto e sicuro funzionamento.
Le operazioni di controllo periodico e gli interventi di
manutenzione delle macchine elettriche di cui alla presente regola
tecnica, devono essere documentati ed eventualmente messi a
disposizione, su richiesta, al competente comando provinciale dei
Vigili del Fuoco.
8. MESSA IN SICUREZZA
In caso di incendio, al fine di consentire ai soccorritori di
intervenire in sicurezza, il gestore o conduttore dell'installazione
deve rendere reperibile personale tecnico operativo che, con
intervento in loco ovvero mediante intervento in remoto, provveda al
sezionamento della porzione di rete a cui e' connessa la macchina
elettrica fissa.
Il sezionamento di emergenza deve essere effettuato in accordo
alla normativa tecnica applicabile e deve comunque garantire la
continuita' di esercizio dell'alimentazione delle utenze di emergenza
nonche' degli impianti di protezione attiva.
Per le installazioni che rientrano nel campo di applicazione
della presente regola tecnica non sono obbligatori, di norma,
pulsanti di sgancio per il sistema di sezionamento di emergenza.
L'eventuale previsione di pulsanti di sgancio e' valutata dal
progettista dell'installazione in relazione alla tipologia e alla
complessita' dell'installazione medesima.
9. SEGNALETICA DI SICUREZZA
L'area in cui sono ubicate le macchine elettriche oggetto della
presente regola tecnica ed i loro accessori, qualora accessibile,
dovra' essere segnalata con apposita cartellonistica conforme alla
normativa vigente ed alla normativa in materia di sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro.
Le macchine elettriche che garantiscono il funzionamento di
dispositivi, impianti e sistemi di protezione antincendio, dei
servizi di emergenza o soccorso o dei servizi essenziali che
necessitano della continuita' di esercizio devono essere chiaramente
segnalate.
Devono, altresi', essere segnalati gli accessi all'area macchina
e le aree all'interno delle quali esiste il pericolo di
elettrocuzione per i soccorritori. Apposita segnaletica deve indicare
le aree ove e' vietato l'accesso anche ai mezzi ed alle squadre di
soccorso.
Le batterie di condensatori o altri sistemi di accumulo di
energia elettrica devono essere segnalati e muniti di una targa di
avvertimento.
I percorsi di esodo e le uscite di emergenza devono essere
adeguatamente segnalati.
10. ACCESSIBILITA' E PERCORSI PER LA MANOVRA DEI MEZZI DI SOCCORSO
Deve essere assicurata la possibilita' di avvicinamento dei mezzi
di soccorso dei Vigili del fuoco all'installazione in modo da poter
raggiungere, in posizione sicura con riferimento anche al rischio
elettrico, le risorse idriche disponibili, ove richieste.
La capacita' di carico, l'altezza e la larghezza dei percorsi
carrabili devono essere adeguati alla movimentazione dei mezzi di
soccorso e antincendi.
Devono essere chiaramente segnalati i percorsi e le aree
operative riservate ai mezzi di soccorso anche sotto o in prossimita'
di parti elettriche attive, in modo che possano essere rispettate le
condizioni di sicurezza previste in presenza di rischi elettrici.
11. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
11.1. Piano di emergenza interno
Per tutte le installazioni soggette alle disposizioni della
presente regola tecnica il gestore e' tenuto a predisporre un piano
di emergenza interno.
Devono essere collocate in vista le planimetrie semplificate dei
locali e delle aree di installazione delle macchine elettriche,
recanti l'ubicazione dei centri di pericolo, delle vie di esodo, dei
mezzi antincendio e gli spazi di manovra degli automezzi di soccorso.
Presso il locale o il punto di gestione delle emergenze, presidiato
durante l'orario di attivita', devono far capo le segnalazioni di
allarme e deve essere disponibile il piano di emergenza ed una
planimetria generale per le squadre di soccorso, riportante la
ubicazione:
delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);
dei mezzi e degli impianti di estinzione incendi;
degli eventuali dispositivi di arresto/esclusione degli
impianti elettrici;
dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative
destinazioni d'uso.
TITOLO II
Macchine elettriche fisse di nuova installazione
con contenuto di liquido isolante superiore a 1 m³
1. CLASSIFICAZIONE DELLE INSTALLAZIONI DI MACCHINE ELETTRICHE
Le installazioni di macchine elettriche, ai fini antincendio,
sono cosi' classificate:
=======================================
| | installazione in area non |
| | urbanizzata con macchina |
| | elettrica contenente |
| | liquido isolante |
| | combustibile con volume > |
| Tipo A0 | 1000 l e ≤ 2000 l |
+=========+===========================+
| |installazione in area |
| |urbanizzata con macchina |
| |elettrica contenente |
| |liquido isolante |
| |combustibile con volume > |
| Tipo A1 |1000 l e ≤ 2000 l |
+---------+---------------------------+
| |installazione in area non |
| |urbanizzata con macchina |
| |elettrica contenente |
| |liquido isolante |
| |combustibile con volume > |
| Tipo B0 |2000 l e ≤ 20000 l |
+---------+---------------------------+
| |installazione in area |
| |urbanizzata con macchina |
| |elettrica contenente |
| |liquido isolante |
| |combustibile con volume > |
| Tipo B1 |2000 l e ≤20000 l |
+---------+---------------------------+
| |installazione in area non |
| |urbanizzata con macchina |
| |elettrica contenente |
| |liquido Isolante |
| |combustibile con volume > |
| Tipo C0 |20000 l e ≤ 45000 l |
+---------+---------------------------+
| |installazione in area |
| |urbanizzata con macchina |
| |elettrica contenente |
| |liquido isolante |
| |combustibile con volume > |
| Tipo C1 |20000 l e ≤ 45000 l |
+---------+---------------------------+
| |installazione in area non |
| |urbanizzata con macchina |
| |elettrica contenente |
| |liquido isolante |
| |combustibile con volume > |
| Tipo D0 |45000 l |
+---------+---------------------------+
| |installazione in area |
| |urbanizzata con macchina |
| |elettrica contenente |
| |liquido isolante |
| |combustibile con volume > |
| Tipo D1 |45000 l |
+---------+---------------------------+
Fatto salvo quanto previsto al punto 4, Capo II del Titolo I, le
macchine elettriche inserite all'interno della stessa area elettrica
chiusa o cabina costituiscono un unico centro di pericolo e,
pertanto, i relativi quantitativi di liquido combustibile isolante
devono essere sommati ai fini della classificazione.
2. ACCESSO ALL'AREA
Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del
Fuoco, gli accessi all'area dove sorgono gli impianti devono
possedere i seguenti requisiti minimi:
larghezza: 3,50 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di volta: 13 m;
pendenza: non superiore al 10%;
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse
anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).
3. SISTEMA DI CONTENIMENTO
Per il contrasto della propagazione di un incendio dovuto allo
spandimento del liquido isolante combustibile, ogni macchina
elettrica deve essere dotata di un adeguato sistema di contenimento.
Per macchine elettriche interne si puo' fare ricorso a bacini di
contenimento intorno alle apparecchiature o al convogliamento del
liquido versato in un'area di raccolta, entrambi dimensionati in modo
da contenere il volume del liquido isolante contenuto nelle macchine
elettriche e quello del sistema di protezione antincendio (ove
previsto).
Per gli impianti all'aperto, il dimensionamento del sistema di
contenimento deve essere effettuato secondo le specifiche norme
tecniche vigenti.
Capo I
Disposizioni per le macchine elettriche installate all'aperto
1. RECINZIONE
Le aree su cui sorgono le installazioni devono essere
inaccessibili agli estranei.
Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche vigenti per
le recinzioni ai fini dell'isolamento elettrico, per le installazioni
di cui ai tipi B, C e D deve essere prevista una recinzione esterna
di almeno 1,8 m di altezza, posta a distanza dalle apparecchiature
sufficiente per l'esodo in sicurezza.
Nel caso di installazioni all'interno di centrali elettriche,
stazioni e sottostazioni elettriche provviste di recinzione propria,
la recinzione di cui al comma precedente non e' necessaria.
2. DISTANZE DI SICUREZZA
Le macchine elettriche installate all'aperto devono essere
posizionate in modo tale che l'eventuale incendio di una di esse non
costituisca pericolo per le altre installazioni e o fabbricati posti
nelle vicinanze.
A tal fine le installazioni debbono rispettare le distanze di
sicurezza di seguito indicate.
Se a protezione delle macchine elettriche sono installati
dispositivi automatici per l'estinzione dell'incendio, le distanze di
sicurezza previste possono essere ridotte.
Qualora non siano rispettate le distanze in tabella, e'
consentito predisporre tra le macchine elettriche fisse pareti
divisorie resistenti al fuoco con prestazioni non inferiori ad EI 60.
Le pareti divisorie resistenti al fuoco dovranno avere le
seguenti dimensioni:
altezza: pari a quella della sommita' del serbatoio di
espansione (se esiste) o a quella della sommita' del cassone della
macchina elettrica;
lunghezza: pari almeno alla lunghezza/larghezza del lato della
fossa di raccolta parallelo ai lati prospicienti delle macchine
elettriche.
2.1. Distanze di sicurezza interna
Tra le macchine elettriche fisse o tra macchine elettriche fisse
e pareti non combustibili di fabbricati pertinenti devono essere
rispettate le distanze di sicurezza interna, come riportato nella
tabella 1 che segue.
Tabella 1
=====================================
| Volume del | |
| liquido della | |
|singola macchina | |
| [l] | Distanza [m] |
+=================+=================+
|1000 < V ≤ 2000 | 3 |
+-----------------+-----------------+
|2000 < V ≤ 20000 | 5 |
+-----------------+-----------------+
|20000 < V ≤ 45000| 10 |
+-----------------+-----------------+
|> 45000 | 15 |
+-----------------+-----------------+
2.2. Distanze di sicurezza esterna
Rispetto alla macchina elettrica devono essere osservate le
seguenti distanze di sicurezza esterna come riportato nella tabella 2
che segue:
Tabella 2
=====================================
| Volume del | |
| liquido della | |
|singola macchina | |
| [l] | Distanza [m] |
+=================+=================+
|1000 < V ≤ 2000 | 7,5 |
+-----------------+-----------------+
|2000 < V ≤ 20000 | 10 |
+-----------------+-----------------+
|20000 < V ≤ 45000| 20 |
+-----------------+-----------------+
|> 45000 | 30 |
+-----------------+-----------------+
Le medesime distanze devono essere rispettate dalle pareti
combustibili di fabbricati pertinenti.
Le distanze di sicurezza esterna indicate nella Tabella 2 devono
essere aumentate del 50% se i fabbricati risultano essere edifici a
particolare rischio di incendio.
2.3. Distanze di protezione
Devono essere osservate le seguenti distanze minime di protezione
come riportato nella tabella 3 che segue:
Tabella 3
=====================================
| Volume del | |
| liquido della | |
|singola macchina | |
| [l] | Distanza [m] |
+=================+=================+
|2000 < V ≤ 20000 | 3 |
+-----------------+-----------------+
| Oltre 20000 | 5 |
+-----------------+-----------------+
Capo II
Disposizioni per le macchine elettriche
installate in locali esterni
1. UBICAZIONE
Il locale di installazione delle macchina/e elettrica/che non
deve essere ubicato a quota inferiore a 10 m rispetto al piano di
riferimento. I locali ubicati a quote comprese tra -7,5 m e -10 m, e
comunque oltre il primo piano interrato, devono essere protetti
mediante idoneo impianto di spegnimento automatico e devono essere
collegati ai percorsi di esodo protetti attraverso filtro a prova di
fumo, anche ad uso non esclusivo.
E' consentito realizzare installazioni a quote inferiori a -10 m
rispetto al piano di riferimento a condizione che l'accesso al piano
interrato avvenga da scala esterna o a prova di fumo che non
rappresenti via di esodo di altre attivita'. L'accesso puo' avvenire
anche da scala protetta ad uso esclusivo a condizione che il locale
sia dotato di idoneo sistema di evacuazione meccanica dei fumi per lo
smaltimento del calore e del fumo, dimensionato e realizzato in
conformita' alle vigenti norme tecniche di impianto e di prodotto,
secondo le indicazioni prestazionali descritte al successivo Capo V.
2. CARATTERISTICHE DEI LOCALI ESTERNI
I locali devono avere strutture di resistenza al fuoco non
inferiore a R/EI/REI 90.
In presenza di impianto di spegnimento automatico sono ammesse
strutture di resistenza al fuoco non inferiore a R/EI/REI 60.
In assenza di pareti in adiacenza ad altri fabbricati, per il
locali esterni e' richiesto il solo requisito R.
Per le installazioni di tipo A0, A1, B0, C0 e D0 e' ammesso che i
locali fuori terra e mono-piano siano realizzati con materiali
incombustibili.
Le dimensioni dei locali devono essere compatibili con
l'esercizio elettrico in sicurezza e l'esodo in condizioni di
emergenza.
Tra la sommita' del cassone della macchina elettrica o del
serbatoio di espansione (se esiste) e l'intradosso del solaio di
copertura del locale deve essere mantenuta la distanza di almeno 1 m.
In caso di locali esterni ubicati sulla copertura piana di
fabbricati, il solaio deve possedere caratteristiche di resistenza al
fuoco non inferiore a REI 90 ed estendersi, in pianta, oltre le
pareti esterne per almeno 1,5 volte l'altezza del locale.
Capo III
Disposizioni per le macchine elettriche installate in locali inseriti
nella volumetria di un fabbricato destinato ad altro uso
1. UBICAZIONE
I locali devono rispettare le misure di sicurezza richiamate al
Capo II punto 1.
In ogni caso non sono ammesse:
installazioni di tipo C nei piani interrati;
installazioni di tipo D.
2. CARATTERISTICHE DEI LOCALI
I locali debbono avere strutture di resistenza al fuoco non
inferiore a R/EI/REI 90.
In presenza di impianto di spegnimento automatico sono ammesse
strutture di resistenza al fuoco non inferiore a R/EI/REI 60.
Le dimensioni dei locali devono essere compatibili con
l'esercizio elettrico in sicurezza e l'esodo in condizioni di
emergenza.
Tra la sommita' del cassone della macchina elettrica o del
serbatoio di espansione (se esiste) e l'intradosso del solaio di
copertura del locale deve essere mantenuta la distanza di almeno 1 m.
3. ACCESSO E COMUNICAZIONI
L'accesso al locale puo' avvenire dall'esterno da:
spazio scoperto;
strada pubblica o privata a cielo libero;
porticati;
intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.
Nel caso di accesso da porticato, devono essere adottate idonee
misure per evitare la propagazione dell'incendio verso altri locali.
L'accesso al locale puo' avvenire dall'interno del fabbricato
tramite filtro a prova di fumo con caratteristiche di resistenza al
fuoco almeno REI 90.
Per le installazioni di tipo A, l'accesso puo' avvenire anche
dall'interno del fabbricato mediate porte aventi caratteristiche di
resistenza al fuoco non inferiori ad EI 90 e dotate di dispositivo di
autochiusura.
Non e' consentito che il locale abbia aperture di comunicazione
dirette con locali destinati ad altro uso
4. PORTE
Le porte del locale devono avere altezza minima di 2 m, larghezza
minima di 0,8 m, essere apribili nel verso dell'esodo ed essere
munite di dispositivo di autochiusura.
Capo IV
Disposizioni per installazioni poste in edifici
a particolare rischio incendio
1. UBICAZIONE
Entro il volume di fabbricati di altezza antincendio superiore a
24 m, in edifici a particolare rischio di incendio, o comunque in
fabbricati nei quali siano previsti locali con un affollamento
superiore a 100 persone, non possono essere installate macchine
elettriche di tipo B, C e D.
Entro il volume di fabbricati destinati, anche in parte, ad
edifici a particolare rischio di incendio, o comunque nei quali siano
previsti locali con affollamento superiore a 100 persone,
l'installazione di macchine elettriche, limitata alle sole
installazioni di tipo A, puo' essere consentita esclusivamente in
locali non contigui ad ambienti destinati ad affluenza di pubblico e
alle relative vie di esodo.
2. CARATTERISTICHE DEI LOCALI
I locali debbono avere strutture di resistenza al fuoco non
inferiore a R/EI/REI 120.
In presenza di impianto di spegnimento automatico sono ammesse
strutture di resistenza al fuoco non inferiore a R/EI/REI 90.
Le dimensioni dei locali devono essere compatibili con
l'esercizio elettrico in sicurezza e l'esodo in condizioni di
emergenza.
Tra sommita' del cassone della macchina elettrica o del serbatoio
di espansione (se esiste) e l'intradosso del solaio di copertura del
locale deve essere mantenuta la distanza di almeno 1 m.
3. ACCESSO E COMUNICAZIONI
Nel caso di locali ubicati all'interno del volume di edifici a
particolare rischio incendio, l'accesso deve avvenire esclusivamente
dall'esterno attraverso:
spazio scoperto;
strada pubblica o privata a cielo libero;
porticati;
intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m ad
uso esclusivo.
Nel caso di accesso da porticato, devono essere adottate idonee
misure per evitare la propagazione dell'incendio verso altri locali.
Non e' consentito che il locale abbia aperture di comunicazione
dirette con locali destinati ad altro uso.
4. PORTE
Le porte di accesso ai locali devono:
avere altezza minima di 2 m e larghezza minima di 0,8 m;
essere munite di dispositivo di autochiusura.
Le porte che si aprono nei porticati devono avere prestazioni di
resistenza al fuoco non inferiori a EI 30 e dotate di dispositivo di
autochiusura.
Capo V
Mezzi ed impianti di protezione attiva
1. GENERALITA'
Le installazioni indicate ai capi precedenti devono essere
protette da sistemi di protezione attiva contro l'incendio,
progettati, realizzati e gestiti in conformita' alle disposizioni di
cui al decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012.
Le apparecchiature e gli impianti di protezione attiva devono
essere progettati, installati, collaudati e gestiti a regola d'arte,
conformemente alle vigenti norme di buona tecnica ed a quanto di
seguito indicato.
2. MEZZI DI ESTINZIONE PORTATILI
In esito alla valutazione del rischio di incendio, in accordo a
quanto stabilito dalla normativa vigente, devono essere previsti, in
posizione segnalata e facilmente raggiungibile, estintori portatili
e/o carrellati di tipo omologato dal Ministero dell'interno
utilizzabili esclusivamente da personale formato e addestrato.
3. IMPIANTI DI SPEGNIMENTO
Per le installazioni al chiuso di tipo C con quantitativo di
liquido isolante combustibile superiore a 25000 litri e per
installazioni di tipo D devono essere previsti idonei sistemi
automatici di spegnimento. Possono essere utilizzati anche agenti
estinguenti diversi dall'acqua purche' di tipo idoneo all'uso
previsto.
Per le installazioni all'aperto di tipo C con quantitativo di
liquido isolante combustibile superiore a 25000 litri e per
installazioni di tipo D possono essere previsti, in alternativa ai
suddetti sistemi automatici, sistemi manuali di spegnimento.
Nel caso di installazioni realizzate in locali ubicati a quote
inferiori a -10 m rispetto al piano di riferimento, deve essere
previsto un idoneo impianto di spegnimento automatico.
4. IMPIANTI DI RIVELAZIONE E DI SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO
Nelle istallazioni di tipo C e D che non sono permanentemente
presidiate devono essere installati sistemi fissi automatici di
rivelazione ed allarme incendio, realizzati a regola d'arte.
Gli impianti di rivelazione incendi devono:
segnalare l'allarme incendio, anche in remoto, al gestore o
conduttore dell'installazione;
favorire un tempestivo esodo delle persone, nonche' la messa in
sicurezza delle installazioni;
consentire l'attivazione del piano di emergenza e le procedure
di intervento;
consentire l'attivazione dei sistemi di protezione contro
l'incendio ed eventuali altre misure di sicurezza.
Per le installazioni ubicate:
nei locali interrati inseriti nella volumetria di fabbricati;
nei locali posti in edifici a particolare rischio di incendio,
deve essere previsto un impianto di rivelazione ed allarme incendio
avente le prestazioni sopra indicate.
5. SISTEMA DI CONTROLLO DEI FUMI E DEL CALORE DI TIPO NATURALE O
MECCANICO
Le installazioni devono essere provviste di un sistema di
controllo dei fumi e del calore finalizzato a garantire uno strato di
aria libera da fumo di altezza pari ad almeno 2,00 metri, realizzato
a regola d'arte.
Il raggiungimento di tale obiettivo prestazionale dovra' essere
realizzato mediante la progettazione del sistema di smaltimento dei
fumi e del calore che tenga conto anche delle necessarie esigenze di
aria di richiamo e di mantenere condizioni ambientali sostenibili e
compatibili con le necessita' degli occupanti, in corrispondenza
delle uscite di sicurezza e lungo i percorsi di esodo, per il tempo
necessario al raggiungimento di un luogo sicuro e/o l'intervento
delle squadre di soccorso.
Per il calcolo della portata dei fumi sara' assunto un incendio
di progetto:
«Incendio di una pozza di liquido isolante combustibile di
diametro equivalente che si ricava dal cerchio avente la superficie
pari a quella della proiezione in pianta della macchina elettrica. Lo
sviluppo dell'incendio di progetto deve essere determinato in
funzione delle caratteristiche chimico-fisiche del liquido isolante
medesimo».
TITOLO III
Disposizioni per le macchine elettriche fisse esistenti,
con contenuto di liquido isolante superiore a 1 m³
1. Generalita'
Per le macchine elettriche con contenuto di liquido isolante
combustibile maggiore di 1 m³, gia' in esercizio all'entrata in
vigore della presente regola tecnica, si applica quanto previsto al
presente titolo.
Le installazioni esistenti devono essere conformi, ove non
espressamente specificato, alle normative e alle prassi di settore
vigenti alla data della prima messa in servizio.
2. Classificazione delle macchine elettriche esistenti
Le installazioni, ai fini dell'applicazione del presente titolo,
sono cosi' classificate:
|========|==================================|=======================|
| Classe | Installazione | Potenza della singola |
| | | macchina |
|========|==================================|=======================|
| EE0 | Area non urbanizzata | |
|--------|----------------------------------| ≤ 1 MVA |
| EE1 | Area urbanizzata | |
|========|==================================|=======================|
| AE0 | Area non urbanizzata | |
|--------|----------------------------------| > 1 MVA e ≤ 100 MVA |
| AE1 | Area urbanizzata | |
|========|==================================|=======================|
| BE0 | Area non urbanizzata | |
|--------|----------------------------------| > 100 e ≤ 200 MVA |
| BE1 | Area urbanizzata | |
|========|==================================|=======================|
| CE0 | Area non urbanizzata | |
|--------|----------------------------------| > 200 MVA |
| CE1 | Area urbanizzata | |
|========|==================================|=======================|
3. Sistema di contenimento
Per ogni installazione, in caso di fuoriuscita del liquido
isolante, deve essere previsto un adeguato sistema di contenimento.
Il sistema di contenimento puo' essere comune a piu' macchine
elettriche e deve essere dimensionato per contenere almeno la
quantita' del liquido della macchina elettrica maggiore.
Fermo restando quanto previsto dalla legislazione e/o dalle norme
tecniche vigenti all'epoca dell'istallazione, e' consentito l'uso di
sistemi di assorbimento, atti ad evitare lo spandimento del liquido
isolante combustibile, qualora risulti non realizzabile quanto
previsto al precedente periodo.
Capo I
Disposizioni per le macchine elettriche
installate all'aperto
1. Recinzione
Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche vigenti
all'epoca dell'installazione per le recinzioni ai fini
dell'isolamento elettrico, le aree su cui sorgono le installazioni di
tipo BE e CE devono essere inaccessibili agli estranei mediante
recinzione esterna di almeno 1,8 m di altezza, posta ad una distanza
dall'installazione che consenta l'esercizio e/o l'esodo in sicurezza.
Nel caso di installazioni all'interno di centrali elettriche,
stazioni e sottostazioni elettriche provviste di recinzione propria,
la recinzione di cui al comma precedente non e' necessaria.
2. Distanze di sicurezza
Le macchine elettriche installate all'aperto devono essere
posizionate in modo tale che l'eventuale incendio di una di esse non
costituisca pericolo di incendio per le altre installazioni e/o
fabbricati posti nelle vicinanze.
A tal fine, le installazioni devono rispettare le distanze di
sicurezza interna indicate nella seguente Tabella A. Per le distanze
di sicurezza esterna si applicano gli stessi valori previsti per
quelle interne.
Tabella A
=====================================
|Potenza Nominale | |
| [MVA] della | |
|singola macchina | Distanza [m] |
+=================+=================+
|Oltre 1 fino a 10| 3 |
+-----------------+-----------------+
| Oltre 10 fino a | |
| 40 | 5 |
+-----------------+-----------------+
| Oltre 40 fino a | |
| 200 | 10 |
+-----------------+-----------------+
| Oltre 200 | 15 |
+-----------------+-----------------+
In presenza di impianti automatici di estinzione incendio, le
distanze di cui alla Tabella A possono essere ridotte.
Laddove non fosse possibile rispettare le distanze della tabella
A, e' consentito predisporre tra le macchine elettriche pareti
divisorie resistenti al fuoco almeno di tipo EI 60 con le dimensioni
seguenti:
altezza: pari a quella della sommita' del serbatoio di
espansione (se esiste) in caso contrario pari a quello della sommita'
del cassone della macchina elettrica;
lunghezza: pari alla larghezza o alla lunghezza del sistema di
contenimento del liquido isolante a seconda dell'orientamento della
macchina elettrica.
Capo II
Disposizioni per le macchine elettriche
installate in locali esterni
1. Ubicazione
Il locale deve essere ubicato nel rispetto delle distanze di
sicurezza interna e esterna specificate nella precedente Tabella A.
Laddove non fosse possibile rispettare le distanze della Tabella
A, tra le pareti prospicienti altri fabbricati deve essere
predisposto un elemento divisorio, anche in adiacenza, avente
caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori ad EI 60 e
geometria idonea ad impedire la propagazione dell'incendio.
2. Caratteristiche dei locali
Le pareti dei locali esterni devono essere realizzate con
materiali incombustibili.
Limitatamente alle installazioni in locali esterni ubicati sulla
copertura piana dei fabbricati, il solaio deve possedere le seguenti
caratteristiche di resistenza al fuoco:
non inferiore a REI 60 per le installazioni di tipo AE e BE;
non inferiore a REI 90 per le installazioni di tipo CE,
ed estendersi, in pianta, oltre le pareti esterne per almeno 1,5
volte l'altezza del locale.
3. Accessi
Il locale esterno deve essere dotato di un adeguato accesso,
all'area di ubicazione, per il personale delle squadre di emergenza,
individuando anche percorsi su strada che consentano l'avvicinamento
al locale stesso.
Limitatamente alle macchine installate in caverna, l'accesso al
locale nel quale sono installate le macchine elettriche puo' avvenire
attraverso un percorso protetto che conduca alla porta di accesso del
locale stesso, o in alternativa, mediante un filtro a prova di fumo
con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60 per le
installazioni di tipo AE e BE e REI 90 per le installazioni di tipo
CE.
4. Sistemi di ventilazione
Ai fini dello smaltimento dei prodotti della combustione, i
locali devono essere dotati di aperture di ventilazione, anche
realizzate sulle porte esterne di accesso, attestate su spazio
scoperto o intercapedine antincendi ad uso esclusivo. Nei casi in cui
le aperture di ventilazione non siano attestate su spazio scoperto o
intercapedine antincendio ad uso esclusivo, devono essere adottati
idonei provvedimenti per limitare il rischio di propagazione
dell'incendio verso altri locali.
In ogni caso, le superfici di ventilazione devono essere conformi
alle norme tecniche vigenti all'epoca dell'installazione.
Per i locali in caverna, nei quali sono installate le macchine
elettriche, deve essere previsto un sistema di smaltimento dei
prodotti della combustione, costituito da canalizzazioni e
ventilatori resistenti alle alte temperature, per l'estrazione dei
fumi e dei gas caldi in caso di incendio.
5. Porte
Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica
o privata a cielo libero, intercapedine antincendio, non e' richiesto
il requisito della resistenza al fuoco. Le porte devono essere dotate
di dispositivo di autochiusura.
Capo III
Disposizioni per le macchine elettriche installate in locali inseriti
nella volumetria di un fabbricato destinato ad altro uso
1. Caratteristiche dei locali
Le macchine elettriche devono essere installate in apposito
locale costituente compartimento antincendio almeno R/EI/REI 60 e con
strutture realizzate in materiale incombustibile; le macchine devono
essere posizionate in modo tale da consentirne l'accessibilita'.
Per macchine elettriche di tipo BE1 e CE1 il locale dovra'
costituire compartimento antincendi almeno R/EI/REI 90.
Laddove non siano richiesti specifici requisiti di resistenza al
fuoco dalla normativa tecnica vigente all'atto dell'istallazione e/o
dalla norme di prevenzione incendi relative al fabbricato, e'
consentito, fatta eccezione per le installazioni di tipo CE1,
realizzare locali con strutture incombustibili in presenza di un
impianto automatico di spegnimento realizzato in accordo a quanto
previsto al successivo Capo V.
2. Accesso e Comunicazioni
L'accesso all'installazione puo' avvenire dall'esterno da:
spazio scoperto;
strada pubblica o privata a cielo libero;
porticati;
intercapedine antincendio.
In alternativa, l'accesso all'installazione puo' avvenire
dall'interno del fabbricato esclusivamente tramite filtro a prova di
fumo con caratteristiche di resistenza al fuoco al fuoco non
inferiori a REI 60 o, per le installazioni di tipo BE1 e CE1 non
inferiori a REI 90.
Per le installazioni contenenti quantitativi di olio superiore a
1 m³ e fino a 3 m³, indipendentemente dalla classe di appartenenza,
ed ubicati non oltre il primo piano interrato, e' consentito che
l'accesso avvenga anche dall'interno attraverso una porta EI 60
munita di dispositivo di autochiusura.
Non e' consentita alcuna comunicazione con locali destinati ad
altro uso.
Nel caso di eventuali comunicazioni esistenti, esse possono
essere consentite esclusivamente tramite filtro a prova di fumo con
prestazioni al fuoco non inferiori a REI 60 o, per le installazioni
di tipo BE1 e CE1 non inferiori a REI 90.
3. Sistemi di ventilazione
Ai fini dello smaltimento dei prodotti della combustione, i
locali devono essere dotati di aperture di ventilazione, anche
realizzate sulle porte esterne di accesso, attestate su spazio
scoperto o intercapedine antincendi o camino ad uso esclusivo. Nei
casi in cui le superfici di ventilazione non siano attestate su
spazio scoperto o intercapedine antincendio/camino ad uso esclusivo,
devono essere adottati idonei provvedimenti per limitare il rischio
di propagazione verso altri locali.
In ogni caso, le superfici di ventilazione devono essere conformi
alle norme tecniche vigenti all'epoca dell'installazione.
Per i locali nei quali non sia possibile ricavare le aperture di
ventilazione, deve essere previsto un sistema per lo smaltimento dei
prodotti della combustione, realizzato mediante canalizzazioni e
ventilatori resistenti alle alte temperature, per l'estrazione dei
fumi e dei gas caldi in caso di incendio.
4. Porte
Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica
o privata a cielo libero, intercapedine antincendio, non e' richiesto
il requisito della resistenza al fuoco. Le porte devono essere dotate
di dispositivo di autochiusura.
Capo IV
Disposizioni per installazioni poste in edifici
a particolare rischio incendio
1. Caratteristiche dei locali
Le macchine elettriche devono essere installate in apposito
locale costituente compartimento antincendio almeno R/EI/REI 90 con
strutture realizzate in materiale incombustibile; le macchine devono
essere posizionate in modo tale da consentirne l'accessibilita'.
2. Accesso
Nelle installazioni in edifici a particolare rischio di incendio,
l'accesso deve avvenire esclusivamente dall'esterno da:
spazio scoperto;
strada pubblica o privata a cielo libero;
porticati;
intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m ad
uso esclusivo.
3. Comunicazione
Non e' consentito che il locale abbia aperture di comunicazione
dirette con locali destinati ad altro uso.
4. Sistemi di ventilazione
Si applica quanto previsto al precedente Capo III, punto 3.
5. Porte
Le porte di accesso devono:
avere altezza minima di 2 m e larghezza minima di 0,8 m;
essere munite di dispositivo di autochiusura.
Le porte che si aprono nei porticati debbono essere almeno EI 30
e dotate di dispositivo di autochiusura.
Capo V
Mezzi ed impianti per l'estinzione degli incendi
1. Generalita'
Le installazioni indicate ai capi precedenti devono essere
protette da sistemi di protezione attiva contro l'incendio,
progettati, realizzati e gestiti in conformita' alle disposizioni di
cui al decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012.
Le apparecchiature e gli impianti di protezione attiva devono
essere progettati, installati, collaudati e gestiti a regola d'arte,
conformemente alle vigenti norme di buona tecnica ed a quanto di
seguito indicato.
2. Mezzi di estinzione portatili
In accordo a quanto stabilito dalla normativa vigente ed in esito
alla valutazione del rischio incendio, devono essere previsti in
posizione segnalata e facilmente raggiungibile, estintori portatili
e/o carrellati di tipo omologato dal Ministero dell'interno
utilizzabili esclusivamente da personale formato e addestrato.
3. Sistemi per lo spegnimento degli incendi
A servizio delle installazioni di tipo BE1 con potenza nominale
superiore a 150 MVA e le installazioni CE con potenza nominale
superiore a 250 MVA, deve essere prevista almeno una riserva idrica
ad uso esclusivo dei Vigili del Fuoco. Tale riserva idrica
antincendio deve poter essere utilizzata per il rifornimento delle
autobotti dei Vigili del Fuoco; a tal fine si dovra' disporre di
appositi attacchi per l'aspirazione o il rifornimento delle autobotti
stesse. La riserva idrica deve essere posizionata in una area sicura
ed accessibile al fine di facilitare le operazioni dei soccorritori.
La capacita' della riserva idrica dovra' essere dimensionata in
funzione delle utenze, delle portate e dei tempi di azione minimi
ipotizzabili con l'uso di mezzi ed attrezzature dei Vigili del Fuoco
e comunque non inferiore ai valori riportati nella Tabella B
sottostante:
Tabella B
=========================================================
| Classe dell'Installazione | Capacita' [m³] |
+=====================================+=================+
| BE1 (Sn > 150 MVA) | 36 |
+-------------------------------------+-----------------+
| CE (Sn > 250 MVA) | 72 |
+-------------------------------------+-----------------+
In alternativa, dovra' essere installato, in posizione
accessibile e sicura, almeno un idrante esterno soprassuolo o
sottosuolo, conforme alle norme UNI EN 14384 e UNI EN 14339, per il
rifornimento dei mezzi di soccorso dei Vigili dei Fuoco. Tale
idrante, collegato alla rete pubblica o privata, dovra' assicurare
un'erogazione minima conforme alla Tabella C sottostante:
Tabella C
=====================================================================
| | Erogazione | Durata |
| Classe dell'Installazione | [litri/min] | [min] |
+==================================+====================+===========+
| BE1 (Sn > 150 MVA) | 300 | 120 |
+----------------------------------+--------------------+-----------+
| CE (Sn > 250 MVA) | 300 | 240 |
+----------------------------------+--------------------+-----------+
Deve essere resa disponibile per le squadre dei Vigili dei Fuoco,
una riserva di liquido schiumogeno o agente estinguente equivalente,
in quantita' sufficiente alla produzione di schiuma a media
espansione in funzione delle caratteristiche del prodotto.
4. Impianti di spegnimento automatico
Nei locali che ospitano installazioni di tipo CE1 devono essere
previsti sistemi automatici di spegnimento. Possono essere utilizzati
agenti estinguenti diversi dall'acqua purche' di tipo idoneo all'uso
previsto.
5. Impianti di rivelazione e di segnalazione e allarme incendio
Nelle istallazioni di tipo BE1, CE1 devono essere previsti
sistemi automatici di rivelazione e di segnalazione automatica degli
incendi, progettati, installati, collaudati e gestiti secondo la
regola dell'arte in grado di rilevare e segnalare, anche a distanza,
un principio di incendio.
Nelle istallazioni di tipo AE1 con quantitativi di liquido
isolante combustibile superiori a 25 m³ per singola macchina e non
presidiate, devono essere previsti sistemi di rivelazione automatica
della temperatura del liquido isolante combustibile, in grado di
segnalare, anche a distanza, un aumento di temperatura non
compatibile con il normale funzionamento della macchina elettrica.
TITOLO IV
Macchine elettriche non collegate alla rete
Esse dovranno essere posizionate a distanza non inferiore a 3 m
da materiale combustibile o infiammabile o altre installazioni,
ovvero essere protette con strutture incombustibili aventi resistenza
al fuoco non inferiore ad EI 60.
TITOLO V
Installazioni temporanee
Le installazioni temporanee dovranno essere realizzate a regola
d'arte secondo la normativa tecnica applicabile e dotate di un
sistema di contenimento/assorbimento del liquido isolante
combustibile.
Esse, inoltre, dovranno essere posizionate rispettando le
distanze di sicurezza previste dalla precedente Tabella A.
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