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martedì 9 settembre 2014

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 24 luglio 2014, n. 128 Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso interno, di cui all'articolo 108, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (14G00144) (GU n.209 del 9-9-2014)



 MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 luglio 2014, n. 128

Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso interno, di
cui all'articolo 108, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo
dei collaboratori e dei sostituti direttori  tecnico-informatici  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (14G00144)

(GU n.209 del 9-9-2014)


 Vigente al: 24-9-2014






                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.  252»,  e  in
particolare l'articolo 108,  disciplinante  l'accesso  al  ruolo  dei
collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi», e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno  del  27  aprile  2006,
recante l'individuazione dei titoli  di  studio  per  l'accesso  alla
qualifica iniziale  del  ruolo  dei  collaboratori  e  dei  sostituti
direttori tecnico-informatici del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 luglio  2007,  n.  148
«Regolamento recante le caratteristiche, le modalita' di conferimento
e le modalita'  d'uso  dei  segni  di  benemerenza  e  delle  insegne
conferiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
  Considerato che, a norma dell'articolo 108,  comma  7,  del  citato
decreto legislativo n. 217 del 2005,  con  regolamento  del  Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei  collaboratori  e
dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco;
  Effettuata la concertazione sindacale ai sensi dell'articolo 35 del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  maggio  2008,  recante
"Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  20
febbraio 2014;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  con
nota n. 6863 del 14 luglio 2014;

                               Adotta


                      il seguente regolamento:

                               Art. 1


             Ambito di applicazione e bando di concorso

  1. Il presente regolamento  disciplina  il  concorso  interno,  per
titoli di servizio ed esami, per l'accesso alla qualifica iniziale di
vice collaboratore tecnico-informatico del ruolo dei collaboratori  e
dei sostituiti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco, di cui all'articolo 108, comma 1, lettera  b),  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  2. Il bando di  concorso  e'  emanato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa  civile,  di  seguito  denominato  Dipartimento  e  pubblicato
secondo le modalita' previste dalla normativa vigente in materia.  Il
decreto, in conformita' a quanto stabilito dal presente  regolamento,
indica le modalita' di  svolgimento  del  concorso,  i  requisiti  di
ammissione, il diario delle prove di esame  ovvero  le  modalita'  di
comunicazione delle stesse, le materie oggetto delle prove di  esame,
le modalita' di presentazione dei titoli  valutabili  ai  fini  della
formazione della graduatoria nonche' eventuali particolari  modalita'
di presentazione delle domande al concorso medesimo.
  3. Il concorso e' riservato al personale del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco in possesso dei requisiti di cui  all'articolo  108,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

                               Art. 2


                           Prove di esame

  1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e  da  un
colloquio.
  2. La prima prova scritta  consiste  in  una  serie  di  quesiti  a
risposta multipla sulle seguenti materie:
    a) linguaggi e tecniche di programmazione;
    b)  funzionalita'  e  caratteristiche  dei   principali   sistemi
operativi;
    c) architettura dei sistemi di elaborazione dati;
    d)  gestione  di  basi  di  dati,  problematiche  d'integrita'  e
sicurezza dei dati;
    e) architetture e protocolli per le reti di trasmissione dei dati
con particolare riferimento alle reti locali;
    f) tecnologia internet/intranet con  particolare  riferimento  ai
protocolli, ai servizi e ai linguaggi di programmazione.
  3. La seconda prova scritta consiste nella stesura di un elaborato,
senza l'ausilio di strumenti informatici, su uno dei seguenti temi:
    a) disegno dei diagrammi di flusso delle principali attivita'  di
un sistema software di gestione di banche  dati  basate  sul  modello
relazionale, sviluppo in pseudocodice  di  un  modulo  a  scelta  del
concorrente  e  realizzazione  della  successiva   codifica   in   un
linguaggio di programmazione a scelta fra Visual Basic, C++ e Java;
    b) disegno dei diagrammi di flusso delle principali attivita'  di
un applicativo web per la gestione di banche dati basate sul  modello
relazionale, rappresentazione in maniera schematica  dell'interfaccia
grafica e sviluppo  di  un  modulo  a  scelta  in  pseudocodice,  con
traduzione di quest'ultimo  in  un  linguaggio  di  programmazione  a
scelta fra Dot Net e Java.
  4. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano  riportato  in
ciascuna delle prove scritte una  votazione  non  inferiore  a  21/30
(ventuno/trentesimi).
  5. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui ai commi 2  e
3, sulle seguenti materie:
    a)  nozioni   di   diritto   costituzionale,   amministrativo   e
comunitario;
    b) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle  indicate
nel bando di concorso;
    c) dimostrazione pratica della  padronanza  e  dell'uso  corretto
delle apparecchiature e delle procedure informatiche;
    d)  ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con   particolare
riferimento al  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile.
  6. Il colloquio si intende superato se  il  candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

                               Art. 3


                         Titoli di servizio

  1. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono:
    a)  la  frequenza,  con  profitto,  di  corsi  di   aggiornamento
professionale  organizzati  dall'amministrazione  e  di  durata   non
inferiore a una settimana o a 36 ore:  punti  0,25  per  settimana  o
periodo di 36 ore, fino a un massimo di punti 2,50;
    b) riconoscimenti, di cui al decreto del Ministro dell'interno  5
luglio 2007, n. 148, fino ad un massimo di punti 2,00:
      medaglia al merito di servizio - punti 0,8;
      diploma di benemerenza con medaglia - punti 0,5;
      encomio - punti 0,25;
      elogio - punti 0,15;
    c)  anzianita'  di  effettivo  servizio,   esclusa   l'anzianita'
richiesta quale requisito per la partecipazione  al  concorso:  punti
1,00 per ogni anno, fino a un massimo di punti 6,00;
    d) lodevole servizio prestato per almeno  un  anno  presso  altre
amministrazioni: punti 0,50.
  2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data del bando di
indizione del concorso.
  3. Ai sensi  dell'articolo  8  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  ai  titoli  non  puo'  essere
attribuito   un   punteggio    complessivo    superiore    a    10/30
(dieci/trentesimi) o equivalente.
  4. La valutazione dei titoli di  servizio  avviene  dopo  le  prove
scritte  e  prima  che  si  proceda  alla  correzione  dei   relativi
elaborati.

                               Art. 4


                      Commissione esaminatrice

  1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di  genere.  Essa   e'
presieduta da un dirigente generale del Dipartimento ed  e'  composta
da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle  prove
di  esame,  non  inferiore  a  quattro,  dei  quali  almeno  uno  non
appartenente all'Amministrazione emanante. Con il medesimo decreto e'
nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi
di assenza o impedimento del componente effettivo. Per  la  prova  di
lingua straniera, il  giudizio  e'  espresso  dalla  commissione  con
l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste  nel
bando di concorso. Ove non sia disponibile personale in servizio  nel
Dipartimento, si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  9,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487.
  2. Le funzioni di segretario della commissione sono  svolte  da  un
appartenente  al  ruolo   dei   funzionari   amministrativo-contabili
direttori o al ruolo dei collaboratori  e  dei  sostituiti  direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco
ovvero  da  un  appartenente  ai  ruoli  dell'amministrazione  civile
dell'interno  di  equivalente  qualifica  in   servizio   presso   il
Dipartimento.

                               Art. 5


                Approvazione della graduatoria finale
             e dichiarazione dei vincitori del concorso

  1. La commissione forma la graduatoria di merito sommando  il  voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove scritte e  nel  colloquio.  L'amministrazione  redige  la
graduatoria finale del concorso tenendo conto, nell'ordine,  in  caso
di parita' nella graduatoria di merito, ai sensi  dell'articolo  108,
comma 2, del decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  della
qualifica, dell'anzianita' di qualifica, dell'anzianita' di  servizio
e della maggiore eta'.
  2.  Con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  e'   approvata   la
graduatoria  finale  del  concorso  e  sono  dichiarati  vincitori  i
candidati  utilmente  collocati  in  graduatoria.   Il   decreto   e'
pubblicato secondo le modalita' previste dalla normativa  vigente  in
materia.

                               Art. 6


                           Norme di rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente decreto,  si  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  e,  in
quanto  compatibili,  quelle  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  dello   Stato   e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 24 luglio 2014

                                                  Il Ministro: Alfano

Visto, il Guardasigilli: Orlando


Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2014
Interno, foglio n. 1850

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