MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 luglio 2014, n. 128
Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso interno, di
cui all'articolo 108, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo
dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (14G00144)
(GU n.209 del 9-9-2014)
Vigente al: 24-9-2014
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in
particolare l'articolo 108, disciplinante l'accesso al ruolo dei
collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 27 aprile 2006,
recante l'individuazione dei titoli di studio per l'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti
direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 luglio 2007, n. 148
«Regolamento recante le caratteristiche, le modalita' di conferimento
e le modalita' d'uso dei segni di benemerenza e delle insegne
conferiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Considerato che, a norma dell'articolo 108, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 217 del 2005, con regolamento del Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei collaboratori e
dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
Effettuata la concertazione sindacale ai sensi dell'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
"Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 20
febbraio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con
nota n. 6863 del 14 luglio 2014;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione e bando di concorso
1. Il presente regolamento disciplina il concorso interno, per
titoli di servizio ed esami, per l'accesso alla qualifica iniziale di
vice collaboratore tecnico-informatico del ruolo dei collaboratori e
dei sostituiti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, di cui all'articolo 108, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il bando di concorso e' emanato con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, di seguito denominato Dipartimento e pubblicato
secondo le modalita' previste dalla normativa vigente in materia. Il
decreto, in conformita' a quanto stabilito dal presente regolamento,
indica le modalita' di svolgimento del concorso, i requisiti di
ammissione, il diario delle prove di esame ovvero le modalita' di
comunicazione delle stesse, le materie oggetto delle prove di esame,
le modalita' di presentazione dei titoli valutabili ai fini della
formazione della graduatoria nonche' eventuali particolari modalita'
di presentazione delle domande al concorso medesimo.
3. Il concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in possesso dei requisiti di cui all'articolo 108,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Art. 2
Prove di esame
1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da un
colloquio.
2. La prima prova scritta consiste in una serie di quesiti a
risposta multipla sulle seguenti materie:
a) linguaggi e tecniche di programmazione;
b) funzionalita' e caratteristiche dei principali sistemi
operativi;
c) architettura dei sistemi di elaborazione dati;
d) gestione di basi di dati, problematiche d'integrita' e
sicurezza dei dati;
e) architetture e protocolli per le reti di trasmissione dei dati
con particolare riferimento alle reti locali;
f) tecnologia internet/intranet con particolare riferimento ai
protocolli, ai servizi e ai linguaggi di programmazione.
3. La seconda prova scritta consiste nella stesura di un elaborato,
senza l'ausilio di strumenti informatici, su uno dei seguenti temi:
a) disegno dei diagrammi di flusso delle principali attivita' di
un sistema software di gestione di banche dati basate sul modello
relazionale, sviluppo in pseudocodice di un modulo a scelta del
concorrente e realizzazione della successiva codifica in un
linguaggio di programmazione a scelta fra Visual Basic, C++ e Java;
b) disegno dei diagrammi di flusso delle principali attivita' di
un applicativo web per la gestione di banche dati basate sul modello
relazionale, rappresentazione in maniera schematica dell'interfaccia
grafica e sviluppo di un modulo a scelta in pseudocodice, con
traduzione di quest'ultimo in un linguaggio di programmazione a
scelta fra Dot Net e Java.
4. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato in
ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
5. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui ai commi 2 e
3, sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto costituzionale, amministrativo e
comunitario;
b) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle indicate
nel bando di concorso;
c) dimostrazione pratica della padronanza e dell'uso corretto
delle apparecchiature e delle procedure informatiche;
d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare
riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile.
6. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Art. 3
Titoli di servizio
1. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono:
a) la frequenza, con profitto, di corsi di aggiornamento
professionale organizzati dall'amministrazione e di durata non
inferiore a una settimana o a 36 ore: punti 0,25 per settimana o
periodo di 36 ore, fino a un massimo di punti 2,50;
b) riconoscimenti, di cui al decreto del Ministro dell'interno 5
luglio 2007, n. 148, fino ad un massimo di punti 2,00:
medaglia al merito di servizio - punti 0,8;
diploma di benemerenza con medaglia - punti 0,5;
encomio - punti 0,25;
elogio - punti 0,15;
c) anzianita' di effettivo servizio, esclusa l'anzianita'
richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso: punti
1,00 per ogni anno, fino a un massimo di punti 6,00;
d) lodevole servizio prestato per almeno un anno presso altre
amministrazioni: punti 0,50.
2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data del bando di
indizione del concorso.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non puo' essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30
(dieci/trentesimi) o equivalente.
4. La valutazione dei titoli di servizio avviene dopo le prove
scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
Art. 4
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento, nel rispetto dell'equilibrio di genere. Essa e'
presieduta da un dirigente generale del Dipartimento ed e' composta
da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove
di esame, non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non
appartenente all'Amministrazione emanante. Con il medesimo decreto e'
nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi
di assenza o impedimento del componente effettivo. Per la prova di
lingua straniera, il giudizio e' espresso dalla commissione con
l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel
bando di concorso. Ove non sia disponibile personale in servizio nel
Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili
direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile
dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il
Dipartimento.
Art. 5
Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori del concorso
1. La commissione forma la graduatoria di merito sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove scritte e nel colloquio. L'amministrazione redige la
graduatoria finale del concorso tenendo conto, nell'ordine, in caso
di parita' nella graduatoria di merito, ai sensi dell'articolo 108,
comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, della
qualifica, dell'anzianita' di qualifica, dell'anzianita' di servizio
e della maggiore eta'.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la
graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i
candidati utilmente collocati in graduatoria. Il decreto e'
pubblicato secondo le modalita' previste dalla normativa vigente in
materia.
Art. 6
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in
quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2014
Il Ministro: Alfano
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2014
Interno, foglio n. 1850
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