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martedì 9 settembre 2014

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2014 Autorizzazione ad assumere e a trattenere in servizio unita' di personale a tempo indeterminato per le esigenze di varie amministrazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007, dell'articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 e dell'articolo 3, commi 1 e 3 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114. (14A06863) (GU n.209 del 9-9-2014)





DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2014

Autorizzazione ad assumere e  a  trattenere  in  servizio  unita'  di
personale  a  tempo  indeterminato   per   le   esigenze   di   varie
amministrazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della  legge  n.
244 del 2007, dell'articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 78  del
2010 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 e dell'articolo 3, commi  1  e  3
del decreto-legge n. 90  del  2014,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114. (14A06863)

(GU n.209 del 9-9-2014)




                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2005),  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  47,  che
disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di  limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007);
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008);
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010);
  Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2011);
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2012);
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2013);
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014);
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria;
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  di
competitivita' economica;
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario;
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli  uffici  giudiziari»,  non  ancora  convertito  in
legge;
  Visto l'art. 3, comma 7, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 il
quale prevede che all'art. 3, comma  102,  della  legge  24  dicembre
2007,  n.  244,  le  parole  «per  il  quinquennio  2010-2014»   sono
sostituite dalle seguenti «per il quadriennio 2010-2013»;
  Visto l'art. 66 del  citato  decreto-legge  n.  112  del  2008  che
disciplina il turnover di alcune amministrazioni  pubbliche  tra  cui
quelle elencate nell'art. 1, comma 523, della predetta legge  n.  296
del 2006;
  Visto il succitato art. 1, comma 523, della predetta legge  n.  296
del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni che individua, i
seguenti  destinatari:  amministrazioni   dello   Stato,   anche   ad
ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi  di  polizia  ed  il  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco,  le  agenzie,  incluse  le  agenzie
fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici  di  cui
all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
  Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e
successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che,  per
il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi  di
polizia  e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   possono
procedere, per  ciascun  anno,  previo  effettivo  svolgimento  delle
procedure  di  mobilita',  ad  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento  di
quella relativa al personale cessato nell'anno  precedente.  In  ogni
caso il numero  delle  unita'  di  personale  da  assumere  non  puo'
eccedere, per ciascun anno, il 20  per  cento  delle  unita'  cessate
nell'anno precedente;
  Visto l'art. 66, comma 10, del  citato  decreto-legge  n.  112  del
2008, secondo cui le assunzioni di cui ai commi 3, 5,  7  e  9  dello
stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art.
35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
successive  modificazioni,  previa  richiesta  delle  amministrazioni
interessate, corredata da analitica  dimostrazione  delle  cessazioni
avvenute  nell'anno  precedente  e  delle  conseguenti   economie   e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei  correlati  oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo;
  Visto il comma 12, dell'art. 9 del citato decreto-legge n.  78  del
2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6,  7,  8  e  9
trova applicazione quanto previsto dal comma  10  dell'art.  66,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  Visto l'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 90  del  2014,
secondo cui le amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi  compresi
quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014,  ad  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al  personale  di  ruolo  cessato  nell'anno
precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore;
  Visto l'art. 3, comma 3, del suddetto decreto-legge n. 90 del  2014
in forza del quale le assunzioni di  cui  al  citato  comma  1  dello
stesso art. 3, sono autorizzate con il decreto e con le procedure  di
cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, previa richiesta delle amministrazioni interessate,  predisposta
sulla  base  della  programmazione  del  fabbisogno,   corredata   da
analitica   dimostrazione   delle   cessazioni   avvenute   nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e  dall'individuazione  delle
unita' da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno  2014
e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle  assunzioni  per
un arco temporale non  superiore  a  tre  anni,  nel  rispetto  della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 34-bis del citato decreto legislativo n. 165 del  2001
recante disposizioni in materia di mobilita' del personale;
  Visto l'art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  come  modificato  dall'art.   3,   comma   10,   del
decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali
e le relative assunzioni del personale  delle  amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo,  delle  agenzie  e  degli  enti
pubblici non economici;
  Visto il decreto-legge 30 dicembre  2013,  n.  150,  convertito  in
legge, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  27
febbraio 2014, n. 15 avente ad oggetto proroga di termini previsti da
disposizioni legislative, in particolare il comma 4,  lettera  b)  il
quale dispone che: «Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi
negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di  cui  all'art.  3,  comma  102,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive  modificazioni,  e
all'art. 66, commi 9-bis, 13,  13-bis  e  14,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato  al  31
dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste,
possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014.»;
  Visto l'art. 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78  del  2010
il quale  stabilisce  che,  al  fine  di  agevolare  il  processo  di
riduzione    degli    assetti    organizzativi    delle     pubbliche
amministrazioni,  «fermo  il  rispetto  delle  condizioni   e   delle
procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133,  i  trattenimenti  in  servizio  previsti  dalle
predette  disposizioni   possono   essere   disposti   esclusivamente
nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla legislazione
vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle
relative  procedure  autorizzatorie.».  A   tal   fine   le   risorse
destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni  sono
ridotte  in  misura  pari  all'importo  del  trattamento  retributivo
derivante dai trattenimenti in servizio;
  Visto l'art. 1, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 che abroga,
a  decorrere  dalla  data  di  entrata   in   vigore   dello   stesso
decreto-legge, l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, l'art. 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e l'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
prevedendo, salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso  articolo,
che i trattenimenti in servizio in essere alla  data  di  entrata  in
vigore del decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre  2014  o  fino
alla  loro  scadenza  se  prevista  in  data  anteriore   e   che   i
trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche  e
non ancora efficaci sono revocati;
  Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione  nelle
pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125 ed in particolare l'art. 4;
  Visto, in particolare, l'art.  4,  comma  3-quinquies,  del  citato
decreto-legge n. 101 del 2013 secondo cui a decorrere dal 1°  gennaio
2014, il reclutamento dei  dirigenti  e  delle  figure  professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma
4, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni,  si  svolge  mediante  concorsi  pubblici  unici,  nel
rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento.
I concorsi unici sono organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza  nuovi  o
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  anche  avvalendosi  della
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni, di cui  al  decreto  interministeriale  25
luglio  1994,  previa   ricognizione   del   fabbisogno   presso   le
amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli  finanziari  in
materia di assunzioni a tempo indeterminato;
  Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la  quale
il Dipartimento della funzione  pubblica  ha  fornito  istruzioni  ad
alcune amministrazioni in tema di programmazione  del  fabbisogno  di
personale;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio  2013,  concernente  la  rideterminazione   delle   dotazioni
organiche del  personale  di  alcuni  Ministeri,  enti  pubblici  non
economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art.  2  del  citato
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge  7  agosto
2012,n. 135;
  Vista la circolare n. 5 del 2013 con la quale il Dipartimento della
funzione pubblica ha  fornito  indirizzi  volti  al  superamento  del
precariato ai  sensi  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
  Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle  dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta'  di  personale,
anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi  alle  singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
  Visto l'art. 2, comma 11, del citato decreto-legge n. 95 del  2012,
cosi' come modificato dal citato decreto-legge n. 101  del  2013,  in
forza del quale le amministrazioni,  fermo  restando  il  divieto  di
effettuare assunzioni nelle qualifiche e nelle  aree  interessate  da
posizioni sovrannumerarie, possono effettuare assunzioni per  coprire
i posti vacanti nelle altre aree, rendendo indisponibile una quota di
budget   assunzionale   equivalente   al   costo   delle    posizioni
soprannumerarie,  fino   al   completo   smaltimento   dello   stesso
sovrannumero;
  Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita'
di posti in dotazione  organica,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
citato art. 2, comma 11, del citato decreto-legge n. 95 del 2012;
  Viste le richieste di assunzione pervenute dalle amministrazioni di
cui al presente decreto tra  cui  sono  ricomprese  alcune  richieste
relative  all'assunzione  dei  vincitori  del  V  corso-concorso   da
dirigente della  Scuola  nazionale  dell'amministrazione  documentate
secondo la normativa vigente;
  Visto l'esito dell'istruttoria svolta sulle predette richieste;
  Vista la nota n. 18870 del 16 gennaio 2014 dell'Avvocatura Generale
dello Stato con la quale si richiede il trattenimento in servizio  di
2  unita'  di  personale  appartenenti  all'area   terza,   posizione
economica F5, a decorrere rispettivamente dal 1° maggio 2014 e dal 1°
agosto 2014,  per  un  biennio  e  considerato  assentibile  solo  un
trattenimento ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.  90
del 2014;
  Viste le note rispettivamente n. 10253 del  16  aprile  2014  e  n.
14419 del 4 giugno 2014 del Ministero dello sviluppo economico con le
quali si richiede l'assunzione di 5 dirigenti di seconda  fascia,  di
cui  3  vincitori  e  2  idonei;  la  predetta  assunzione   verrebbe
effettuata a titolo provvisorio e nelle more dell'esito del  giudizio
di appello nel merito in mera esecuzione  della  sentenza  13002/2013
del 21 novembre 2013 emessa dal  Tribunale  civile  di  Roma  -  Sez.
lavoro, nonche' il trattenimento in  servizio  di  due  dirigenti  di
seconda fascia e di due funzionari,  terza  area  F4  con  decorrenza
dall'anno 2011 gia' inserite in un procedente  provvedimento  il  cui
iter non si era concluso anche in relazione ai cambi di Governo;
  Vista la nota n. 9481 del 19 marzo 2014 del Ministero della  Salute
con la quale si richiede  l'assunzione  di  3  dirigenti  di  seconda
fascia,  di  cui  2  vincitori  del  V  corso-concorso  della  Scuola
nazionale dell'amministrazione e 1 dirigente, settore  ingegneristico
idoneo e ritenuto di poter  assecondare  la  relativa  assunzione  in
quanto la  situazione  di  sovrannumero,  derivante  dalle  riduzioni
operate con il  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 22 gennaio 2013, riguarda  solo  la  dotazione  organica
delle aree funzionali e quella dei dirigenti  delle  professionalita'
sanitarie, entrambe da considerare distintamente  rispetto  a  quella
della dirigenza amministrativa;
  Vista la nota n. 8947 del 26 luglio 2013 con  la  quale  l'Istituto
Nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro
richiede  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  di  57  unita'   con
professionalita' sanitario con qualifiche varie;
  Visto l'art. 1, comma 111, della citata legge n. 228  del  2012  il
quale dispone che per il citato Istituto si  procede  alla  riduzione
della dotazione  organica  del  personale  non  dirigenziale  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n.  95  del  2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
esclusione delle professionalita' sanitarie;
  Vista la dichiarazione fornita  dalle  amministrazioni  interessate
alle assunzioni sul rispetto dell'art. 4, comma 3, lettere a) e b)  e
comma 3-quater del suddetto decreto-legge n. 101 del 2013;
  Considerato che le autorizzazioni si considerano concesse  soltanto
nel rispetto del principio del divieto di  soprannumerarieta',  anche
tenuto conto delle riduzioni previste dal citato decreto-legge n.  95
del 2012, ferme restando le specificita' definite nelle premesse  del
presente provvedimento;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione  on.le  dott.ssa  Maria
Anna Madia;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2011 - budget  2012,  la
Presidenza del Consiglio dei ministri puo' procedere alle  assunzioni
di cui alla Tabella 1 allegata, che e' parte integrante del  presente
provvedimento. Nella predetta Tabella e' indicato, altresi',  per  la
Presidenza del Consiglio dei ministri il limite massimo delle  unita'
di personale assumibile e dell'ammontare  delle  risorse  disponibili
per  le  assunzioni  riguardanti  l'anno  2012,  sulla   base   delle
cessazioni verificatesi nell'anno 2011.
  2. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2012 - budget  2013,  la
Corte dei conti puo' procedere alle assunzioni di cui alla Tabella  2
allegata, che e' parte integrante del presente  provvedimento.  Nella
predetta Tabella e' indicato, altresi', per la  Corte  dei  conti  il
limite massimo delle unita' di personale assumibile e  dell'ammontare
delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno  2013,
sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2012.
  3. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014,
l'Avvocatura generale dello stato puo' procedere alle  assunzioni  di
cui alla Tabella 3 allegata, che e'  parte  integrante  del  presente
provvedimento. Nella predetta  Tabella  e'  indicato,  altresi',  per
l'Avvocatura  generale  dello   Stato   l'ammontare   delle   risorse
disponibili per le assunzioni a valere  sull'anno  2014,  sulla  base
delle cessazioni verificatesi nell'anno 2013.
  4. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2012 - budget  2013,  il
Ministero degli affari esteri puo' procedere alle assunzioni  di  cui
alla Tabella  4  allegata,  che  e'  parte  integrante  del  presente
provvedimento dove e' indicato il  limite  massimo  delle  unita'  di
personale assumibile e dell'ammontare delle risorse  disponibili.  Ai
sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
90, sui risparmi da cessazioni  dell'anno  2013  -  budget  2014,  il
Ministero  degli  affari  esteri  puo'  procedere   alle   assunzioni
individuate  nella  stessa  Tabella  dove  e'   indicato,   altresi',
l'ammontare delle risorse disponibili  per  le  assunzioni  a  valere
sull'anno 2014, sulla base delle  cessazioni  verificatesi  nell'anno
2013.
  5. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014,
il Ministero dell'interno puo' procedere alle assunzioni di cui  alla
Tabella  5  allegata,  che   e'   parte   integrante   del   presente
provvedimento. Nella predetta Tabella e' indicato, altresi',  per  il
Ministero dell'interno l'ammontare delle risorse disponibili  per  le
assunzioni a valere  sull'anno  2014,  sulla  base  delle  cessazioni
verificatesi nell'anno 2013.
  6. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2011 - budget  2012,  il
Ministero della giustizia  -  Dipartimento  giustizia  minorile  puo'
procedere alle assunzioni di cui alla  Tabella  6  allegata,  che  e'
parte integrante del presente provvedimento. Nella  predetta  Tabella
e'  indicato,  altresi',  per  il   Ministero   della   Giustizia   -
Dipartimento giustizia minorile il limite  massimo  delle  unita'  di
personale assumibile e dell'ammontare delle risorse  disponibili  per
le assunzioni riguardanti l'anno 2012, sulla  base  delle  cessazioni
verificatesi nell'anno 2011. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e  3,  del
decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  sui  risparmi  da  cessazioni
dell'anno  2013  -  budget  2014,  il  Ministero  della  giustizia  -
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria,  del  Personale  e  dei
Servizi - puo' procedere alle assunzioni di cui  alla  Tabella  6-bis
allegata, che e' parte integrante del presente  provvedimento.  Nella
predetta Tabella 6-bis e' indicato, altresi', per il Ministero  della
giustizia  -  Dipartimento   dell'Organizzazione   Giudiziaria,   del
Personale e dei Servizi l'ammontare delle risorse disponibili per  le
assunzioni a valere  sull'anno  2014,  sulla  base  delle  cessazioni
verificatesi nell'anno 2013.
  7. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, nonche' dell'art. 9, comma 31, decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio  2010,  n.
122, sui risparmi da cessazioni dell'anno  2010  -  budget  2011,  il
Ministero dello sviluppo economico puo' procedere alle  assunzioni  e
ai trattenimenti in servizio di cui alla Tabella 7 allegata,  che  e'
parte integrante del presente provvedimento. Nella  predetta  Tabella
e' indicato, altresi', per il Ministero dello sviluppo  economico  il
limite massimo delle unita' di personale assumibile e  dell'ammontare
delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sull'anno  2011,
sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
  8. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014,
il Ministero dell'istruzione, universita' e  ricerca  puo'  procedere
alle assunzioni  di  cui  alla  Tabella  8  allegata,  che  e'  parte
integrante del presente  provvedimento.  Nella  predetta  Tabella  e'
indicato, altresi', per il Ministero dell'istruzione,  universita'  e
ricerca l'ammontare delle risorse disponibili  per  le  assunzioni  a
valere sull'anno  2014,  sulla  base  delle  cessazioni  verificatesi
nell'anno 2013.
  9. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014,
il Ministero della salute puo' procedere alle assunzioni di cui  alla
Tabella  9  allegata,  che   e'   parte   integrante   del   presente
provvedimento. Nella predetta Tabella e' indicato, altresi',  per  il
Ministero della salute l'ammontare delle risorse disponibili  per  le
assunzioni a valere  sull'anno  2014,  sulla  base  delle  cessazioni
verificatesi nell'anno 2013.
  10. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, sui risparmi da  cessazioni  dell'anno  2011  -  budget  2012
(relativi alla ex Agenzia del territorio) e 2012 budget 2013 ai sensi
dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,
sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 -  budget  2014,  l'Agenzia
delle Entrate puo' procedere alle assunzioni di cui alla  Tabella  10
allegata, che e' parte integrante del presente  provvedimento.  Nella
predetta Tabella e' indicato, altresi', per l'Agenzia  delle  Entrate
il  limite  massimo  delle   unita'   di   personale   assumibile   e
dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni  a  valere
sugli anni 2012 e 2013,  sulla  base  delle  cessazioni  verificatesi
rispettivamente negli anni 2011 e 2012,  nonche'  il  limite  massimo
dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni  a  valere
sull'anno 2014, sulla base delle  cessazioni  verificatesi  nell'anno
2013.
  11. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, sui risparmi da cessazioni  dell'anno  2011  -  budget  2012,
l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli puo' procedere alle  assunzioni
di cui alla Tabella 11 allegata, che e' parte integrante del presente
provvedimento. Nella predetta  Tabella  e'  indicato,  altresi',  per
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli il limite massimo delle  unita'
di personale assumibile e dell'ammontare  delle  risorse  disponibili
per  le  assunzioni  a  valere  sull'anno  2012,  sulla  base   delle
cessazioni verificatesi nell'anno 2011.
  12. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, e dell'art. 1, comma 111 della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, sui  risparmi  da  cessazioni  dell'anno  2011  -  budget  2012,
l'Istituto Nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro  puo'  procedere  alle  assunzioni  di  cui  alla  Tabella  12
allegata, che e' parte integrante del presente  provvedimento.  Nella
predetta Tabella e' indicato, altresi', per l'Istituto Nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro  il  limite  massimo
delle unita' di personale assumibile e dell'ammontare  delle  risorse
disponibili per le assunzioni a valere  sull'anno  2012,  sulla  base
delle cessazioni verificatesi nell'anno 2011.
  13. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, sui risparmi da cessazioni degli anni 2011 e  2012  -  budget
2012 e 2013,  nonche'  ai  sensi  dell'art.  3,  commi  1  e  3,  del
decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  sui  risparmi  da  cessazioni
dell'anno 2013 - budget 2014,  l'ICE  -  Agenzia  per  la  promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane  -  puo'
procedere alle assunzioni di cui alla Tabella  13  allegata,  che  e'
parte integrante del presente provvedimento. Nella  predetta  Tabella
e' indicato, altresi', per l'ICE il limite massimo  delle  unita'  di
personale assumibile e dell'ammontare delle risorse  disponibili  per
le assunzioni a valere sugli anni  2012  e  2013,  sulla  base  delle
cessazioni verificatesi  rispettivamente  negli  anni  2011  e  2012,
nonche' il limite massimo dell'ammontare  delle  risorse  disponibili
per  le  assunzioni  a  valere  sull'anno  2014,  sulla  base   delle
cessazioni verificatesi nell'anno 2013.
  14. Le Amministrazioni di cui alle Tabelle allegate sono  tenute  a
trasmettere, entro e non oltre il 30 aprile 2015, per  le  necessarie
verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
per  la  funzione  pubblica,   Ufficio   per   l'organizzazione,   il
reclutamento,  le  condizioni  di  lavoro  ed  il  contenzioso  nelle
pubbliche amministrazioni,  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP, i
dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a  regime
effettivamente da  sostenere.  A  completamento  delle  procedure  di
assunzione  va  altresi'  fornita   da   parte   dell'amministrazione
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal  presente
decreto.
  15. All'onere derivante dalle assunzioni di cui ai precedenti commi
si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei  rispettivi  bilanci
delle amministrazioni.
  16. Le assunzioni di cui al presente articolo sono  consentite  nel
limite dei posti disponibili nella dotazione organica o  a  decorrere
dalla data in  cui  i  predetti  posti  si  rendono  disponibili.  Le
amministrazioni  che  intendano  avviare  assunzioni  per  unita'  di
personale  appartenenti  a  categorie  e   professionalita'   diverse
rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermi restando
i limiti previsti nelle tabelle allegate, possono avanzare  richiesta
di rimodulazione indirizzata sia alla Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per la  funzione  pubblica,  Ufficio  per  il
personale  delle  pubbliche  amministrazioni,   sia   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato, IGOP.
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 29 luglio 2014

                                            p. Il Presidente        
                                       del Consiglio dei ministri    
                                   Il Ministro per la semplificazione
                                     e la pubblica amministrazione  
                                                  Madia              


Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
          Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2014
Ufficio controllo Atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
Reg.ne Prev. n. 2330

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