DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2014
Autorizzazione ad assumere e a trattenere in servizio unita' di
personale a tempo indeterminato per le esigenze di varie
amministrazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge n.
244 del 2007, dell'articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 78 del
2010 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 e dell'articolo 3, commi 1 e 3
del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114. (14A06863)
(GU n.209 del 9-9-2014)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005), ed in particolare l'art. 1, comma 47, che
disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010);
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2011);
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2012);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2013);
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2014);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di
competitivita' economica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari», non ancora convertito in
legge;
Visto l'art. 3, comma 7, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 il
quale prevede che all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, le parole «per il quinquennio 2010-2014» sono
sostituite dalle seguenti «per il quadriennio 2010-2013»;
Visto l'art. 66 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 che
disciplina il turnover di alcune amministrazioni pubbliche tra cui
quelle elencate nell'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296
del 2006;
Visto il succitato art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296
del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni che individua, i
seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie
fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui
all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che, per
il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di
quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni
caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate
nell'anno precedente;
Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del
2008, secondo cui le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello
stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art.
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il comma 12, dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 78 del
2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9
trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art. 66, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 90 del 2014,
secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi
quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno
precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore;
Visto l'art. 3, comma 3, del suddetto decreto-legge n. 90 del 2014
in forza del quale le assunzioni di cui al citato comma 1 dello
stesso art. 3, sono autorizzate con il decreto e con le procedure di
cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta
sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da
analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle
unita' da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014
e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per
un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 34-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001
recante disposizioni in materia di mobilita' del personale;
Visto l'art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dall'art. 3, comma 10, del
decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali
e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27
febbraio 2014, n. 15 avente ad oggetto proroga di termini previsti da
disposizioni legislative, in particolare il comma 4, lettera b) il
quale dispone che: «Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi
negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'art. 3, comma 102,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
all'art. 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste,
possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014.»;
Visto l'art. 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010
il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di
riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche
amministrazioni, «fermo il rispetto delle condizioni e delle
procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle
predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente
nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla legislazione
vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle
relative procedure autorizzatorie.». A tal fine le risorse
destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono
ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo
derivante dai trattenimenti in servizio;
Visto l'art. 1, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 che abroga,
a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso
decreto-legge, l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, l'art. 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e l'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
prevedendo, salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo,
che i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in
vigore del decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino
alla loro scadenza se prevista in data anteriore e che i
trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche e
non ancora efficaci sono revocati;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125 ed in particolare l'art. 4;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3-quinquies, del citato
decreto-legge n. 101 del 2013 secondo cui a decorrere dal 1° gennaio
2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel
rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento.
I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della
Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25
luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le
amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in
materia di assunzioni a tempo indeterminato;
Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale
il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad
alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di
personale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
gennaio 2013, concernente la rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non
economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art. 2 del citato
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto
2012,n. 135;
Vista la circolare n. 5 del 2013 con la quale il Dipartimento della
funzione pubblica ha fornito indirizzi volti al superamento del
precariato ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale,
anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
Visto l'art. 2, comma 11, del citato decreto-legge n. 95 del 2012,
cosi' come modificato dal citato decreto-legge n. 101 del 2013, in
forza del quale le amministrazioni, fermo restando il divieto di
effettuare assunzioni nelle qualifiche e nelle aree interessate da
posizioni sovrannumerarie, possono effettuare assunzioni per coprire
i posti vacanti nelle altre aree, rendendo indisponibile una quota di
budget assunzionale equivalente al costo delle posizioni
soprannumerarie, fino al completo smaltimento dello stesso
sovrannumero;
Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita'
di posti in dotazione organica, fatto salvo quanto previsto dal
citato art. 2, comma 11, del citato decreto-legge n. 95 del 2012;
Viste le richieste di assunzione pervenute dalle amministrazioni di
cui al presente decreto tra cui sono ricomprese alcune richieste
relative all'assunzione dei vincitori del V corso-concorso da
dirigente della Scuola nazionale dell'amministrazione documentate
secondo la normativa vigente;
Visto l'esito dell'istruttoria svolta sulle predette richieste;
Vista la nota n. 18870 del 16 gennaio 2014 dell'Avvocatura Generale
dello Stato con la quale si richiede il trattenimento in servizio di
2 unita' di personale appartenenti all'area terza, posizione
economica F5, a decorrere rispettivamente dal 1° maggio 2014 e dal 1°
agosto 2014, per un biennio e considerato assentibile solo un
trattenimento ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 90
del 2014;
Viste le note rispettivamente n. 10253 del 16 aprile 2014 e n.
14419 del 4 giugno 2014 del Ministero dello sviluppo economico con le
quali si richiede l'assunzione di 5 dirigenti di seconda fascia, di
cui 3 vincitori e 2 idonei; la predetta assunzione verrebbe
effettuata a titolo provvisorio e nelle more dell'esito del giudizio
di appello nel merito in mera esecuzione della sentenza 13002/2013
del 21 novembre 2013 emessa dal Tribunale civile di Roma - Sez.
lavoro, nonche' il trattenimento in servizio di due dirigenti di
seconda fascia e di due funzionari, terza area F4 con decorrenza
dall'anno 2011 gia' inserite in un procedente provvedimento il cui
iter non si era concluso anche in relazione ai cambi di Governo;
Vista la nota n. 9481 del 19 marzo 2014 del Ministero della Salute
con la quale si richiede l'assunzione di 3 dirigenti di seconda
fascia, di cui 2 vincitori del V corso-concorso della Scuola
nazionale dell'amministrazione e 1 dirigente, settore ingegneristico
idoneo e ritenuto di poter assecondare la relativa assunzione in
quanto la situazione di sovrannumero, derivante dalle riduzioni
operate con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 22 gennaio 2013, riguarda solo la dotazione organica
delle aree funzionali e quella dei dirigenti delle professionalita'
sanitarie, entrambe da considerare distintamente rispetto a quella
della dirigenza amministrativa;
Vista la nota n. 8947 del 26 luglio 2013 con la quale l'Istituto
Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
richiede l'assunzione a tempo indeterminato di 57 unita' con
professionalita' sanitario con qualifiche varie;
Visto l'art. 1, comma 111, della citata legge n. 228 del 2012 il
quale dispone che per il citato Istituto si procede alla riduzione
della dotazione organica del personale non dirigenziale di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
esclusione delle professionalita' sanitarie;
Vista la dichiarazione fornita dalle amministrazioni interessate
alle assunzioni sul rispetto dell'art. 4, comma 3, lettere a) e b) e
comma 3-quater del suddetto decreto-legge n. 101 del 2013;
Considerato che le autorizzazioni si considerano concesse soltanto
nel rispetto del principio del divieto di soprannumerarieta', anche
tenuto conto delle riduzioni previste dal citato decreto-legge n. 95
del 2012, ferme restando le specificita' definite nelle premesse del
presente provvedimento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione on.le dott.ssa Maria
Anna Madia;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012, la
Presidenza del Consiglio dei ministri puo' procedere alle assunzioni
di cui alla Tabella 1 allegata, che e' parte integrante del presente
provvedimento. Nella predetta Tabella e' indicato, altresi', per la
Presidenza del Consiglio dei ministri il limite massimo delle unita'
di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili
per le assunzioni riguardanti l'anno 2012, sulla base delle
cessazioni verificatesi nell'anno 2011.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2012 - budget 2013, la
Corte dei conti puo' procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 2
allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento. Nella
predetta Tabella e' indicato, altresi', per la Corte dei conti il
limite massimo delle unita' di personale assumibile e dell'ammontare
delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2013,
sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2012.
3. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014,
l'Avvocatura generale dello stato puo' procedere alle assunzioni di
cui alla Tabella 3 allegata, che e' parte integrante del presente
provvedimento. Nella predetta Tabella e' indicato, altresi', per
l'Avvocatura generale dello Stato l'ammontare delle risorse
disponibili per le assunzioni a valere sull'anno 2014, sulla base
delle cessazioni verificatesi nell'anno 2013.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2012 - budget 2013, il
Ministero degli affari esteri puo' procedere alle assunzioni di cui
alla Tabella 4 allegata, che e' parte integrante del presente
provvedimento dove e' indicato il limite massimo delle unita' di
personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili. Ai
sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014, il
Ministero degli affari esteri puo' procedere alle assunzioni
individuate nella stessa Tabella dove e' indicato, altresi',
l'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere
sull'anno 2014, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno
2013.
5. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014,
il Ministero dell'interno puo' procedere alle assunzioni di cui alla
Tabella 5 allegata, che e' parte integrante del presente
provvedimento. Nella predetta Tabella e' indicato, altresi', per il
Ministero dell'interno l'ammontare delle risorse disponibili per le
assunzioni a valere sull'anno 2014, sulla base delle cessazioni
verificatesi nell'anno 2013.
6. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012, il
Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile puo'
procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 6 allegata, che e'
parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella
e' indicato, altresi', per il Ministero della Giustizia -
Dipartimento giustizia minorile il limite massimo delle unita' di
personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per
le assunzioni riguardanti l'anno 2012, sulla base delle cessazioni
verificatesi nell'anno 2011. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni
dell'anno 2013 - budget 2014, il Ministero della giustizia -
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - puo' procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 6-bis
allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento. Nella
predetta Tabella 6-bis e' indicato, altresi', per il Ministero della
giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi l'ammontare delle risorse disponibili per le
assunzioni a valere sull'anno 2014, sulla base delle cessazioni
verificatesi nell'anno 2013.
7. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, nonche' dell'art. 9, comma 31, decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2010 - budget 2011, il
Ministero dello sviluppo economico puo' procedere alle assunzioni e
ai trattenimenti in servizio di cui alla Tabella 7 allegata, che e'
parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella
e' indicato, altresi', per il Ministero dello sviluppo economico il
limite massimo delle unita' di personale assumibile e dell'ammontare
delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sull'anno 2011,
sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
8. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014,
il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca puo' procedere
alle assunzioni di cui alla Tabella 8 allegata, che e' parte
integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella e'
indicato, altresi', per il Ministero dell'istruzione, universita' e
ricerca l'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a
valere sull'anno 2014, sulla base delle cessazioni verificatesi
nell'anno 2013.
9. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014,
il Ministero della salute puo' procedere alle assunzioni di cui alla
Tabella 9 allegata, che e' parte integrante del presente
provvedimento. Nella predetta Tabella e' indicato, altresi', per il
Ministero della salute l'ammontare delle risorse disponibili per le
assunzioni a valere sull'anno 2014, sulla base delle cessazioni
verificatesi nell'anno 2013.
10. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012
(relativi alla ex Agenzia del territorio) e 2012 budget 2013 ai sensi
dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014, l'Agenzia
delle Entrate puo' procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 10
allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento. Nella
predetta Tabella e' indicato, altresi', per l'Agenzia delle Entrate
il limite massimo delle unita' di personale assumibile e
dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere
sugli anni 2012 e 2013, sulla base delle cessazioni verificatesi
rispettivamente negli anni 2011 e 2012, nonche' il limite massimo
dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere
sull'anno 2014, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno
2013.
11. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012,
l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli puo' procedere alle assunzioni
di cui alla Tabella 11 allegata, che e' parte integrante del presente
provvedimento. Nella predetta Tabella e' indicato, altresi', per
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli il limite massimo delle unita'
di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili
per le assunzioni a valere sull'anno 2012, sulla base delle
cessazioni verificatesi nell'anno 2011.
12. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e dell'art. 1, comma 111 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012,
l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro puo' procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 12
allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento. Nella
predetta Tabella e' indicato, altresi', per l'Istituto Nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il limite massimo
delle unita' di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse
disponibili per le assunzioni a valere sull'anno 2012, sulla base
delle cessazioni verificatesi nell'anno 2011.
13. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sui risparmi da cessazioni degli anni 2011 e 2012 - budget
2012 e 2013, nonche' ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni
dell'anno 2013 - budget 2014, l'ICE - Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - puo'
procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 13 allegata, che e'
parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella
e' indicato, altresi', per l'ICE il limite massimo delle unita' di
personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per
le assunzioni a valere sugli anni 2012 e 2013, sulla base delle
cessazioni verificatesi rispettivamente negli anni 2011 e 2012,
nonche' il limite massimo dell'ammontare delle risorse disponibili
per le assunzioni a valere sull'anno 2014, sulla base delle
cessazioni verificatesi nell'anno 2013.
14. Le Amministrazioni di cui alle Tabelle allegate sono tenute a
trasmettere, entro e non oltre il 30 aprile 2015, per le necessarie
verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il
reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle
pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP, i
dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime
effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di
assunzione va altresi' fornita da parte dell'amministrazione
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente
decreto.
15. All'onere derivante dalle assunzioni di cui ai precedenti commi
si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci
delle amministrazioni.
16. Le assunzioni di cui al presente articolo sono consentite nel
limite dei posti disponibili nella dotazione organica o a decorrere
dalla data in cui i predetti posti si rendono disponibili. Le
amministrazioni che intendano avviare assunzioni per unita' di
personale appartenenti a categorie e professionalita' diverse
rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermi restando
i limiti previsti nelle tabelle allegate, possono avanzare richiesta
di rimodulazione indirizzata sia alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il
personale delle pubbliche amministrazioni, sia del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, IGOP.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 29 luglio 2014
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2014
Ufficio controllo Atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
Reg.ne Prev. n. 2330
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