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domenica 9 novembre 2014

Dec. 31-10-2014 n. 2014/774/UE DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 7920] (I testi in lingua bulgara, ceca, croata, estone, francese, greca, inglese, italiana, lettone, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede) Pubblicata nella G.U.U.E. 5 novembre 2014, n. L 318.



Commissione
Dec. 31-10-2014 n. 2014/774/UE
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 7920] (I testi in lingua bulgara, ceca, croata, estone, francese, greca, inglese, italiana, lettone, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
Pubblicata nella G.U.U.E. 5 novembre 2014, n. L 318.

Dec. 31 ottobre 2014, n. 2014/774/UE   (1).

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 7920] (I testi in lingua bulgara, ceca, croata, estone, francese, greca, inglese, italiana, lettone, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 5 novembre 2014, n. L 318.



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 517/2014 dispone che, per garantire la graduale riduzione degli idrofluorocarburi sul mercato dell'Unione, l'immissione in commercio di almeno 100 tonnellate di CO2 equivalente di questi gas da parte dei produttori o degli importatori è soggetta a limiti quantitativi.

(2) La Commissione è tenuta a stabilire tali limiti quantitativi e assegnare quote ad ogni produttore o importatore.

(3) Per il periodo dal 2015 al 2017, l'assegnazione delle quote ai produttori e agli importatori che hanno comunicato i dati a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dovrebbe essere determinata sulla base di valori di riferimento individuali.

(4) I valori di riferimento sono calcolati sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi che il produttore o l'importatore ha comunicato di aver immesso in commercio dal 2009 al 2012, escludendo le quantità di idrofluorocarburi destinati agli usi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili.

(5) La determinazione del valore di riferimento è condizionata dalle limitazioni insite nei dati comunicati a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 842/2006.

(6) Dal calcolo dei valori di riferimento effettuato sulla base dei dati comunicati, per alcune imprese sono risultate quantità negative. Si considera pertanto che tali imprese non abbiano comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi dal 2009 al 2012. Esse possono ottenere una quota a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014.

(7) I valori di riferimento per i produttori e gli importatori dovrebbero essere ricalcolati ogni tre anni a partire dal 2017 affinché le imprese possano continuare le loro attività sulla base dei volumi medi da esse immessi in commercio negli anni immediatamente precedenti. È quindi opportuno che la presente decisione scada il 31 dicembre 2017.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 517/2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(2)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

(3)  Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1).



Articolo 1  Determinazione dei valori di riferimento

Ai fini dell'assegnazione delle quote, i valori di riferimento per ciascun importatore e produttore sono quelli che figurano nell'allegato della presente decisione, calcolati sulla base dei dati comunicati in ottemperanza del regolamento (CE) n. 842/2006 detraendo dalla media annua delle quantità di idrofluorocarburi (gas sfusi) immessi in commercio nell'Unione nel periodo 2009-2012 le quantità totali di idrofluorocarburi (gas sfusi) cui si applicano le deroghe di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 517/2014 per tale periodo, qualora i dati siano disponibili.

La media annua di gas sfusi immessi in commercio nell'Unione di cui al presente articolo è stata calcolata sottraendo dalle quantità totali annue di idrofluorocarburi (gas sfusi) prodotti e importati sul mercato dell'Unione le quantità totali di idrofluorocarburi (gas sfusi) esportati dal mercato dell'Unione, tenuto conto del saldo di fine anno dei gas in stock.



Articolo 2  Periodo di validità

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2017.



Articolo 3  Destinatari

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:
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Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2014
Per la Commissione
Connie HEDEGAARD
Membro della Commissione



Allegato

Valori di riferimento (2) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 per ogni produttore o importatore che ha comunicato di avere immesso in commercio idrocarburi dal 2009 al 2012

Il valore di riferimento (VR) è calcolato secondo la seguente formula:

VR = media [2009-2012] (POM – EX)

Il valore (POM – EX) è determinato ogni anno e la relativa media è calcolata sul periodo di 4 anni

S'intende con:

- POM (Placed On the Market), i gas sfusi immessi in commercio. POM = Ρ + I – E + Δs, dove P = produzione, I = importazioni, E = esportazioni dirette, Δs = differenza degli stock a fine anno, ossia stock al 1° gennaio 20xx – stock al 31 dicembre 20xx

- EX, i gas sfusi cui si applicano le deroghe di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento, in base ai dati disponibili.

(2)  Informazioni commerciali sensibili - riservate - non destinate alla pubblicazione.

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