Translate

domenica 9 novembre 2014

Reg. (CE) 4-11-2014 n. 1193/2014 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante duecentoventiduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda Pubblicato nella G.U.U.E. 5 novembre 2014, n. L 318.



Commissione
Reg. (CE) 4-11-2014 n. 1193/2014
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante duecentoventiduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
Pubblicato nella G.U.U.E. 5 novembre 2014, n. L 318.

Reg. (CE) 4 novembre 2014, n. 1193/2014   (1) (2).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante duecentoventiduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 5 novembre 2014, n. L 318.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 6 novembre 2014.



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda , in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2) Il 28 ottobre 2014 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di depennare un'entità dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato una richiesta di cancellazione dall'elenco presentata da questa entità e la relazione globale del Mediatore istituito a norma della risoluzione UNSC 1904(2009).

(3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera



Allegato

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 la voce seguente è depennata dall'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

«Al-Haramain Foundation (Stati Uniti d'America). Indirizzo: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA; b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA; c) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, USA. Altre informazioni: la sezione statunitense della Al-Haramain Foundation è stata formalmente costituita nel 1997 da Suliman Hamd Suleiman al-Buthe e da un suo collaboratore. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 28.9.2004.» 

Nessun commento: