IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014
concernente "disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio
negli aeroporti ove tale servizio non e' assicurato dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di
primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di
aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20
agosto 2014, n. 192;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 17 settembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20
settembre 2014, n. 219, con il quale si differisce il termine di
entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto
2014;
Considerato che il regolamento emanato dall'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC) per la costruzione ed esercizio degli
eliporti prevede che per le elisuperfici a servizio di strutture
ospedaliere esistenti continua ad applicarsi la regolamentazione
previgente e per quelle adibite a basi di operazioni HEMS il
responsabile dell'infrastruttura deve ottenere dall'ENAC la
certificazione di eliporto entro il 31 dicembre 2014;
Atteso che l'attuazione delle suddette previsioni del regolamento
dell'ENAC sono state prorogate al 30 giugno 2016 con la disposizione
n. 1/DG del 21 gennaio 2015 dell'ENAC;
Ravvisata la necessita' di armonizzare la regolamentazione emanata
dal Ministero dell'interno con quella dell'ENAC;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014
1. All'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 6
agosto 2014 dopo le parole: "piano di addestramento" sono soppresse
le parole: "sia di primo inserimento che".
2. All'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto
2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera c), le parole: "o da un Istruttore in
servizio presso la stessa struttura dell'aspirante soccorritore
aeroportuale e che abbia svolto almeno cinque anni di attivita'
didattica ai fini del mantenimento dell'operativita' dei soccorritori
aeroportuali." sono sostituite dalle seguenti: "o da soggetto,
individuato dal responsabile del Servizio, che si avvale di personale
qualificato ed esperto ed utilizza impianti e strumenti adeguati.";
b) al comma 3, dopo le parole: "di altra infrastruttura" sono
inserite le seguenti: "di diversa tipologia o di categoria
superiore."; e dopo le parole: "di ogni soccorritore aeroportuale."
sono inserite le seguenti: "Le modalita' di conseguimento
dell'aggiornamento dell'abilitazione sono individuate con
provvedimento del dirigente generale-Capo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, da pubblicarsi sul sito internet del
Dipartimento.".
3. All'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto
2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "di istruttore," sono inserite le
seguenti: "rilasciata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,";
b) al comma 2, dopo le parole: "dell'abilitazione" sono inserite le
seguenti: "nonche' i programmi per la formazione".
4. All'articolo 9 del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto
2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), punto 3, la parola: "si" e' sostituita
dalle seguenti: "il responsabile";
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "con cui" sono inserite
le seguenti: "il responsabile";
5. All'articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno
6 agosto 2014 le parole: "di cui agli articoli 5, 6, e 8", sono
sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8".
Art. 2
Disposizioni per le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere
e basi per operazioni HEMS
1. Per le seguenti infrastrutture ricadenti nell'articolo 14 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 febbraio
2006 si rinvia alle disposizioni di cui al comma 2:
a) le elisuperfici in elevazione a servizio di strutture
ospedaliere, ubicate su edifici con presenza di personale o degenti;
b) le elisuperfici che costituiscono la base per le operazioni HEMS
(Helicopter Emergency Medical Service);
c) le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere ove si
svolgono con continuita' operazioni di trasporto con una media
giornaliera di movimenti uguale o superiore a due per ogni semestre
di riferimento.".
2. Per le elisuperfici di cui al comma 1, e' istituito il Servizio
secondo le modalita' previste dall'articolo 4 del decreto del
Ministro dell'interno 6 agosto 2014 . La commissione di cui al comma
3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014
e' presieduta dal Comandante provinciale competente per territorio e
composta da due funzionari tecnici dei vigili del fuoco, uno dei
quali espleta anche le funzioni di segretario.
3. Per le elisuperfici di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 26 ottobre
2007, n. 238, fatta eccezione per le modalita' di abilitazione del
personale addetto al servizio, che sono regolamentate dall'articolo 6
del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del
Ministro dell'interno 6 agosto 2014, non si applicano alle
elisuperfici di cui al comma 1.
5. Per le elisuperfici di cui al comma 1, i compiti dell'istruttore
possono essere svolti a cura del responsabile del Servizio.
6. Per le elisuperfici di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni transitorie di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto
del Ministro dell'interno 6 agosto 2014.
7. per le elisuperfici di cui al comma 1, i procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzati
all'emanazione di decreti istitutivi di assistenze antincendio, si
concludono con il rilascio del certificato di cui all'articolo 4 del
decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014.
8. per le elisuperfici di cui al comma 1, i procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzati al
conseguimento dell'abilitazione di addetto antincendio, si concludono
con il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 6.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano sino al 30
giugno 2016.
2. Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2015
Il Ministro: Alfano
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