N. 3
RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE
9 aprile 2015
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 9 aprile 2015 (della Regione Campania). Province, Comuni e Citta' metropolitane - Circolare adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle citta' metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilita' 2015)" - Individuazione del personale che rimane assegnato agli enti di area vasta e del personale che sara' destinatario delle procedure di mobilita' (paragrafo "comma 422") - Procedure di mobilita' - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Campania nei confronti dello Stato - Denunciata interpretazione della norma statale nel senso della obbligatorieta' del trasferimento agli enti regionali del personale, gia' assegnato alle Province, addetto a funzioni non fondamentali - Inosservanza del processo di riordino delle funzioni disposto con la legge n. 56 del 2014 - Difetto di disposizioni legislative statali recanti la previsione dell'obbligo di trasferimento del personale suddetto alle Regioni, potendo essere presi in considerazione a tal fine altri enti - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione dei poteri regionali di organizzazione delle funzioni degli enti locali sul territorio regionale e dei poteri di auto-organizzazione di questi ultimi - Violazione dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione - Violazione del principio di determinazione delle dotazioni organiche complessive in funzione dei compiti dell'amministrazione - Configurazione di una nuova spesa senza copertura, in violazione del principio di invarianza di spesa - Contrasto con il piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania approvato dal MEF, il quale impone la riduzione del personale regionale - Violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di leale collaborazione - Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza allo Stato del potere di emanare la circolare del 29 gennaio 2015, con la quale e' stato disposto il trasferimento alle Regioni del personale precedentemente assegnato alle Province, e per l'effetto annullarla. - Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 29 gennaio 2015, n. 1 (paragrafo "comma 422"). - Costituzione, artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120; legge 7 aprile 2014, n. 56, artt. 89 e 94; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 2, comma 1, lett. a), e 6.(GU n.21 del 27-5-2015 )
Ricorso della Regione Campania (c.f. 80011990636), in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, On. Dott. Stefano Caldoro, rappresentata e difesa, ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 50 del 13/02/2015 e giusta procura a margine del presente atto, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria D'Elia (c.f. DLEMRA53H42F839H) e Almerina Bove (c.f. BVOLRN70C46I262Z) dell'Avvocatura regionale, e dal Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto (c.f. CRVBMN54D19H501A) del libero foro, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania sito in Roma alla Via Poli n. 29 (fax: 06/42001646; pec abilitata: cdta@legalmail.it) Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, Nonche' contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, in persona del legale rappresentante pro tempore; il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore per l'annullamento, della circolare n. 1 del 29 gennaio 2015 adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, recante «Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle citta' metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». Fatto Con la Circolare n. 1/2015 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie hanno emanato le «Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle citta' metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». Tale provvedimento fa seguito ad un percorso assai tortuoso, avviato da almeno un biennio, mediante il quale il legislatore statale ha inteso riformare il sistema delle autonomie locali, con particolare riferimento alla gestione dell'area vasta ed al ridimensionamento del ruolo delle province, con contestuale istituzione delle citta' metropolitane. Con la Circolare impugnata si e' infatti inteso operare un coordinamento tra le disposizioni di cui alla legge n. 190 del 2014 (legge di stabilita' 2015) e quelle di cui alla legge n. 56 del 2014 adottate con riferimento al riordino delle funzioni di province e citta' metropolitane, e in particolare in materia di personale. Nel far questo, il provvedimento menzionato esamina analiticamente i commi da 418 a 430 dell'art. 1 della L. n. 190/2014, individuandone finalita' e ambito e modalita' di applicazione. In particolare e per quanto qui rileva, con riferimento al comma 422 - relativo all'individuazione del personale che rimane assegnato agli enti di aerea vasta e del personale che sara' destinatario delle procedure di mobilita' - la circolare sottolinea che la legge n. 56 del 2014 ha previsto un sistema di riordino delle funzioni che facevano capo agli enti di area vasta stabilendo, con procedure definite in sede di provvedimenti attuativi, le modalita' di trasferimento delle risorse. Nello specifico, vengono menzionati i commi 92 («con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [...] sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti») e 96, lett. a) («il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonche' l'anzianita' di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario») dell'art. 1 della legge 56, la quale mantiene la sua portata primaria, configurandosi le misure di cui alla legge n. 190/2014 come mere misure aggiuntive, atte a favorire la ricollocazione del personale degli enti di area vasta. Quindi, richiamati i provvedimenti attuativi (Accordo e DPCM 26 settembre 2014 di cui all'art. 1, comma 92 della legge n. 56/2014), la circolare qui censurata sancisce che gli osservatori regionali, tenuto conto del riordino delle funzioni provinciali, devono individuare le modalita' e i criteri in base ai quali le province e le citta' metropolitane definiscono il personale che rimane a tali enti per l'esercizio delle loro funzioni e il personale che e' destinatario di misure di mobilita'. A tal fine, con riferimento agli elenchi - approntati dagli enti regionali - del personale che rimane a carico della dotazione organica delle regioni e quello da destinare alle procedure di mobilita', la circolare n. 1/2015 stabilisce che questi sono predisposti «in relazione al criterio del citato dpcm 26 settembre 2014, secondo cui l'individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione e della destinazione delle funzioni alla data di entrata in vigore della legge (risorse correlate alle funzioni)». Cio' premesso, la circolare elenca poi i percorsi di mobilita', distinguendo quelli ex legge 56 del 2014 e quelli ai sensi della Legge di Stabilita' 2015. In particolare, in modo del tutto illegittimo ed innovativo rispetto alle richiamate disposizioni legislative, il provvedimento censurato stabilisce che «a) ex legge 56/2014. Qualora la Regione, sulla base del precedente assetto, avesse delegato alla provincia l'esercizio di funzioni con connesso trasferimento di risorse finanziarie [...] a copertura degli oneri di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato con la provincia, lo stesso personale e' trasferito alla regione con relative risorse corrispondenti all'ammontare dei precedenti trasferimenti (v. punto 15 lettera e) dell'accordo ex articolo 1, comma 91, della legge 56/2014). In tal caso il personale provinciale adibito allo svolgimento di funzioni non fondamentali e' trasferito alla Regione con possibilita', ove necessario, di ampliamento della dotazione organica. [...] b) ex commi da 421 a 425. Nei casi diversi da quelli descritti dalla lettera a), ossia nelle ipotesi in cui la Regione in base al precedente assetto non avesse delegato l'esercizio di funzioni alla Provincia il personale e' trasferito presso la Regione con ampliamento, ove necessario, della dotazione organica, a valere sulle risorse destinate alle assunzioni, secondo la disciplina prevista dal comma 424 [...]». Peraltro, e' opportuno sottolineare come il termine previsto dal comma 422 per l'individuazione del personale da destinare alle procedure di mobilita' fosse il 31 marzo 2015, termine tuttavia prorogato a data da destinarsi. La circolare interministeriale oggetto del presente conflitto invade la sfera di competenza costituzionale della Regione Campania ed e' stata emanata in violazione degli articoli 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonche' dei principi di buon andamento dell'amministrazione (97 Cost.) e leale collaborazione (art. 120 Cost.). E' illegittima e deve pertanto essere annullata per i seguenti motivi di Diritto 1. Illegittimita' della Circolare n. 1/2015 per contrasto con gli articoli 114, 117, 118, 119 e 120, nonche' con gli articoli 3, 5 e 97 Cost. Come visto nella parte in «fatto», la circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali (DAR prot. n. 1856 del 29 gennaio 2015) recante «linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle citta' metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» ha inteso fornire chiarimenti in merito al raccordo tra le disposizioni di cui alla legge n. 190/2014 e quanto previsto dalla legge n. 56/2014. Nel fare questa operazione, tuttavia, e in particolare al paragrafo «comma 422 - Individuazione del personale che rimane assegnato agli enti di area vasta e del personale che sara' destinatario delle misure di mobilita'», tale provvedimento interpreta le disposizioni della «Legge Delrio» e il punto 15, lett. e) dell'accordo ai sensi dell'art. 1 comma 91 (1) della predetta legge nel senso di ritenere che, qualora nel precedente assetto la Regione avesse ritenuto di delegare alla Provincia l'esercizio di funzioni con connesso trasferimento di risorse finanziarie, lo stesso personale deve essere (ri)trasferito alla Regione con relative risorse corrispondenti all'ammontare dei precedenti trasferimenti. Nello stesso modo, nelle ipotesi in cui la Regione non avesse delegato l'esercizio di funzioni alla Provincia, il personale e' trasferito presso la Regione con ampliamento, ove necessario, della dotazione organica. Ebbene, tale interpretazione - che si muove, peraltro, in maniera del tutto indipendente dal processo di riordino delle funzioni non fondamentali di competenza del legislatore regionale - non appare neanche implicitamente ricavabile dalle disposizioni legislative richiamate, le quali in nessun modo prevedono il trasferimento obbligatorio alla Regione del personale addetto a funzioni non fondamentali. Ed infatti, con riferimento al trasferimento delle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, il comma 89 della legge n. 56/2014 prevede che lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali. In attuazione di tale disposizione, il punto 9, lett. c) dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata l'11 settembre 2014 ha previsto che «si concorda a tal fine che ciascuna regione provveda a definire l'elenco delle funzioni esercitate dalle rispettive province, non riconducibile alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85 della Legge, e ad operarne il riordino nel rispetto dei principi e secondo le modalita' concordate nel presente accordo». In linea con tali principi, il menzionato punto 15 del medesimo accordo ha poi previsto, alla lettera e), che siano attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite le risorse finanziarie corrispondenti, compresi i rapporti di lavoro. Come si vede, dunque, in nessuna disposizione legislativa, ne' nelle norme attuative successivamente intervenute puo' rinvenirsi alcun obbligo di riassorbimento di funzioni precedentemente attribuite alle province in capo alle regioni - ben potendo essere attribuite ad altri enti -, e tantomeno, dunque, alcun obbligo di trasferimento del relativo personale alla Regione. L'ente regionale, infatti, nel rispetto dei principi generali dettati dall'Accordo menzionato, puo' decidere di attribuire le funzioni non fondamentali ad altri enti, senza che vi sia, nel quadro normativo di riferimento, alcuna indicazione vincolante sulla destinazione di tali risorse. Tale interpretazione delle norme richiamate trova, peraltro, conferma nella recente sentenza n. 50/2015 di Codesta Ecc.ma Corte costituzionale che, nel pronunciarsi in merito alla legittimita' costituzionale dei commi dell'art. 1, L. n. 56/2014 inerenti al riordino delle funzioni provinciali, nell'individuare i destinatari delle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, si esprime in termini di "altri enti", non riferendosi in via esclusiva alle regioni. Da quanto sin qui detto emerge in maniera evidente come, pur di fronte ad una interpretazione inequivocabile delle disposizioni richiamate, la circolare oggi impugnata imponga il trasferimento del personale provinciale alle regioni ignorando la reale collocazione delle funzioni, ed in spregio al criterio, pur da essa enunciato, di cui al dpcm 26 settembre 2014 «secondo cui l'individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione e della destinazione delle funzioni alla data di entrata in vigore della legge (risorse correlate alle funzioni)» (pag. 13 della Circolare). Risulta pertanto chiaro come la Circolare n. 1/2015 contenga un'inedita manifestazione di volonta' dello Stato in ordine all'affermazione della propria competenza a determinare il trasferimento del personale provinciale in via esclusiva alle regioni, che certo non avrebbe potuto essere contenuta in uno strumento atto esclusivamente a fornire chiarimenti circa la norma di settore da applicare. L'affermazione della competenza statale in ordine alla collocazione del personale provinciale risulta, dunque, chiara, univoca e indubitabile (Corte cost. 153/1986), e quindi idonea a determinare autonomamente una lesione della sfera costituzionale della Regione (Corte cost. sent. 40/1977). E' infatti da escludere che la circolare censurata possa considerarsi provvedimento meramente consequenziale delle norme di legge sopra richiamate (Corte cost. n. 144/2013), giacche' in nessun modo il trasferimento alla Regione (anziche' ad un piu' generico «ente destinatario») del personale delle province (gia') adibito allo svolgimento delle funzioni non fondamentali puo' derivare come effetto direttamente o indirettamente deducibile dalla legge n. 190/2014 (in particolare art. 1, commi 421-430) o dalla legge n. 56/2014 (in particolare art. 1, commi 89-96), ovvero, sul presupposto di quest'ultima, dal DPCM 26 settembre 2014 concernente i «criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite dalla province agli enti subentranti». La predetta circolare costituisce, dunque, una nuova e distinta assunzione di responsabilita' dello Stato, nonche' un atto che presenta un'autonoma attitudine lesiva della sfera di attribuzione costituzionalmente spettante alla Regione (Corte cost. sent. n. 207/2012). Ed infatti, la previsione di un trasferimento obbligato agli enti regionali del personale gia' assegnato alle province ridonda con ogni evidenza in una grave violazione del principio di ragionevolezza, nonche' in riferimento agli articoli 114, 117, 118, 119 e 120, e con gli articoli 5 e 97 Cost. La regolamentazione della dotazione organica degli enti locali costituisce il nucleo essenziale dell'area della macro-organizzazione delle pubbliche amministrazioni (v. Corte cost. sent. n. 133/1996), la cui disciplina viene affidata in primo luogo alla legge statale o regionale, sulla base delle rispettive competenze. Non e' dubbio, a questo riguardo, che il conferimento e l'organizzazione dell'esercizio delle funzioni delle citta' metropolitane e dei comuni spetti alla legge regionale, e che spetti ai regolamenti dei medesimi enti locali la «disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite» (art. 117, sesto comma, Cost.). Ed infatti, la competenza esclusiva statale relativamente all'organizzazione degli enti locali deve limitarsi a quanto disciplinato dall'art. 117, comma 2, lettera p), Cost., che vi annovera «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane». Codesta Ecc.ma Corte ha da tempo chiarito (da ultimo con la citata sent. n. 44/2014) come il suddetto titolo competenziale debba essere inteso nel senso che il riferimento deve ritenersi tassativamente rivolto agli Enti locali elencati all'art. 114 Cost., cosi' come tassativo e' il contesto oggettivo interessato, che si sostanzia esclusivamente nella disciplina del sistema elettorale, della forma di governo e delle funzioni fondamentali di detti enti. Di contro, al di fuori dell'ambito materiale come ora circoscritto, la regolamentazione degli Enti locali deve essere di' certo ricondotta nella competenza residuale delle Regioni ex art. 117, comma 4, Cost., e cio' anche al fine di garantire la possibilita' che la singola Regione, nel ruolo di ente rappresentativo delle diverse istanze presenti sul proprio territorio, provveda all'adozione di previsioni differenziate che tengano in adeguata considerazione le esigenze espresse dalla comunita' di riferimento, in osservanza dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione consacrati nell'art. 118, comma 1, Cost. Ebbene, e' allora evidente come la competenza statale debba ritenersi circoscritta all'attribuzione delle funzioni fondamentali, mentre l'organizzazione della funzione, di cui la dotazione organica e' fondamentale strumento, «rimane attratta alla rispettiva competenza materiale dell'ente che ne puo' disporre in via regolativa» (Corte cost., sent. n. 22 del 2014). Ne' varrebbe, ad escludere l'illegittimita' delle previsioni impugnate, invocare esigenze di contenimento della spesa e coordinamento della finanza pubblica. In tal senso, e' stato costantemente affermato che l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica rientra nella finalita' generale del coordinamento finanziario (Cfr. Corte cost, sentt. n. 27 e n. 156 del 2010, n. 237 e n. 284 del 2009, n. 159 e n. 289 del 2008, n. 417 del 2005 e n. 4 del 2004), e sono stati pertanto ritenuti legittimi interventi del legislatore statale volti ad imporre alle regioni vincoli alle politiche di bilancio - anche se indirettamente incidenti sull'autonomia regionale di spesa -, a salvaguardia dell'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, e del perseguimento degli obblighi comunitari (cfr. sentt. n. 237 e n. 284 del 2009). Altrettanto consolidato, tuttavia, e' il principio secondo cui il sopra citato titolo competenziale sia tale da escludere che un intervento statale possa spingersi sino a dettare un disciplina di carattere meramente ordinamentale, potendosi muovere esclusivamente nei limiti di una solo parziale compressione delle competenze regionali. In tal senso, Codesta Ecc.ma Corte ha infatti espressamente chiarito che «norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalita' per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sent. n. 237 del 2009, citata; nello stesso senso, sent. n. 341 del 2009). Di conseguenza, e' del tutto evidente che deve ritenersi riservata alla potesta' statale la sola previsione di un limite complessivo di spesa che faccia salva un'ampia discrezionalita' degli enti territoriali nell'allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa e nella scelta di eventuali tagli. Peraltro, una manovra siffatta nell'ottica del contenimento della spesa pubblica mostra tutta la sua irragionevolezza da un lato, laddove dispone una riassegnazione del personale senza tener conto del processo di riordino delle funzioni disposto con la legge n. 56 del 2014, e cio' nonostante si disponga espressamente che l'intero procedimento di individuazione del personale avvenga «sulla base del riordino delle funzioni» (pag. 13 della Circolare); dall'altro, nella misura in cui impone il trasferimento del personale delle province in capo alle regioni, anche laddove, come in Campania, il personale addetto alle funzioni non fondamentali conferite dalle regioni non era sostenuto da trasferimenti di risorse regionali, cosi' determinando una nuova spesa senza copertura per la Regione, in contrasto con il principio di invarianza di spesa di cui al comma 94 della legge n. 56/2014. Questo trasferimento coattivo risulterebbe, inoltre, in contrasto con il piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania, approvato dal MEF, il quale impone la riduzione del personale regionale. Appare dunque totalmente irragionevole e gravemente lesivo dei poteri regionali di organizzazione delle funzioni degli enti locali sul territorio regionale e dei poteri di auto-organizzazione di quest'ultimi (art. 35, comma 7, del d.lgs. 165/2001) disporre autoritativamente che la dotazione organica precedentemente assegnata alle province sia riassorbita dalle regioni. In tal modo, infatti, si impedisce l'esercizio dei poteri di macro-organizzazione (art. 2, comma 1, e art. 6 del d.lgs. n. 165/2001) necessari agli enti locali per svolgere in modo ottimale i propri compiti istituzionali, che trovano fondamento nelle leggi regionali di conferimento delle funzioni amministrative non fondamentali. Nel caso di specie, in particolare, il trasferimento della dotazione organica si trasformerebbe in uno strumento di definizione, oltre che della provvista del personale (al fine del contenimento dei costi), anche del disegno organizzativo degli enti. Un simile intervento si pone in aperta violazione dei poteri di auto-organizzazione degli enti locali, nonche' del principio di determinazione delle dotazioni organiche complessive in funzione dei compiti dell'amministrazione (art. 2, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 165/2001) cosi' come individuati dal legislatore competente. (1) «Si conviene altresi', al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dai trasferimento dell'esercizio delle funzioni, che: [...] e) siano attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite le risorse finanziarie, gia' spettanti alle province ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione compatibilmente con il quadro normativo di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; [...].».
P.Q.M. La Regione Campania, come sopra rappresentata e difesa, chiede che Codesta Ecc.ma Corte, contrariis rejectis, voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei Ministri, emanare la Circolare del 29 gennaio 2015 con la quale e' stato disposto il trasferimento alle Regioni del personale precedentemente assegnato alle Province, e per l'effetto annullarla. Roma-Napoli, 30 marzo 2015 Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto Avv. Maria D'Elia Avv. Almerina Bove
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