IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato
dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2013) », il quale demanda ad uno o
piu' decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a
decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa
dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e
151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti
dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire
esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica
certificata risultante da pubblici elenchi comunque accessibili alle
pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio
2011 n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile
2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei' principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni; ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n 193, convertito nella legge 22
febbraio 2010 n. 24.»;
Verificata la funzionalita' dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici degli uffici giudiziari nelle Procure della
Repubblica presso i Tribunali per i minorenni di Catanzaro, di
Salerno e di Taranto, come da comunicazione del responsabile per i
sistemi informativi automatizzati;
Rilevata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato
dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2013)» per le Procure della
Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni di Catanzaro, di
Salerno e di Taranto, limitatamente al settore penale; sentiti
l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i
Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari, Catanzaro,
Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Paola, Vibo Valentia, Nocera
Inferiore, Salerno, Vallo della Lucania e Taranto;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1
1. E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di
cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)» presso le
Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni di
Catanzaro, di Salerno e di Taranto;
2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a
persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma
2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono
effettuate esclusivamente per via telematica;
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 maggio 2015
Il Ministro: Orlando
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