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sabato 1 dicembre 2018

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 22 novembre 2018 Individuazione del percorso professionale integrativo per i possessori dei titoli nazionali per la navigazione costiera. (18A07624) (GU n.279 del 30-11-2018)

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 novembre 2018

Individuazione  del  percorso   professionale   integrativo   per   i
possessori  dei  titoli  nazionali  per  la   navigazione   costiera.
(18A07624)

(GU n.279 del 30-11-2018)



                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Vista  la  direttiva  2008/106/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 19 novembre 2008, concernente i requisiti di formazione
per la gente di mare;
  Vista  la  direttiva  2012/35/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 21 novembre 2012 che modifica la direttiva  2008/106/CE
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice  della
navigazione;
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  recante  adesione  alla
convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente
di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a  Londra
il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
  Visto il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei
brevetti e della guardia (codice  STCW),  adottato  dalla  Conferenza
delle parti della Convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995;
  Viste le risoluzioni 1 e 2  adottate  in  Manila  dalla  Conferenza
delle  parti  alla  Convenzione  internazionale  sugli  standard   di
addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al  25
giugno 2010;
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2015,  n.  71,  recante
attuazione della direttiva  2012/35/UE,  che  modifica  la  direttiva
2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente
di mare;
  Visto, in particolare,  l'art.  5,  comma  3,  del  citato  decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 71, che prevede che il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, in qualita' di autorita'  competente,
disciplina i programmi, le procedure e  le  commissioni  d'esame  per
l'ottenimento del  certificato  di  competenza,  del  certificato  di
addestramento e delle prove documentali;
  Visto, inoltre, l'art. 8, comma 2, del citato  decreto  legislativo
12 maggio  2015,  n.  71,  che  prevede  che  con  provvedimenti  del
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  qualita'  di
autorita' competente, possono essere  determinate  disposizioni  piu'
favorevoli, che soddisfano  le  disposizioni  della  sez.  A/1-3  del
codice STCW, in materia di istruzione e formazione per  i  lavoratori
marittimi che prestano la propria opera a  bordo  di  unita'  adibite
esclusivamente a viaggi costieri;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n. 328, recante approvazione del  regolamento  per  l'esecuzione  del
codice della navigazione marittima;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
6 settembre 2011, recante istituzione di abilitazioni di  coperta  su
unita' adibite a navigazione  costiera  nonche'  per  il  settore  di
macchina per unita' con apparato motore principale  fino  a  750  KW,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  216
del 16 settembre 2011;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
25  luglio  2016,   recante   requisiti   per   il   rilascio   delle
certificazioni per il settore  di  coperta  e  di  macchina  per  gli
iscritti  alla  gente  di  mare  ai  sensi  della  Convenzione  STCW,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  183
del 6 agosto 2016;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
30 novembre 2016, recante requisiti per il rilascio dei titoli per la
navigazione nazionale costiera, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 287 del 9 dicembre 2016;
  Visto  il  decreto  del  comandante  generale   del   Corpo   delle
capitanerie di  porto  4  dicembre  2013  e  successive  modifiche  e
integrazioni, recante disciplina  del  corso  di  formazione  per  il
conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali
di coperta e di macchina, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 2013;
  Visto il decreto direttoriale 22 novembre 2016,  recante  programmi
di esame per il conseguimento delle certificazioni  di  competenza  e
delle certificazioni di addestramento per gli iscritti alla gente  di
mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 301 del 27 dicembre 2016;
  Vista la procedura di  infrazione  n.  2017/2124  inerente  la  non
corretta  applicazione  della  direttiva  2008/106/CE  concernente  i
requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
  Considerata  la  necessita'   di   dare   piena   attuazione   alle
disposizioni della direttiva 2008/106/CE, secondo quanto indicato nel
rapporto  della  Commissione  europea  allegato  alla  procedura   di
infrazione n. 2017/2124;
  Considerata  la  necessita',  al  fine  della   definizione   della
procedura  di  infrazione  citata,   di   individuare   un   percorso
professionale   integrativo   per   marittimi   in   possesso   delle
abilitazioni di coperta su unita' adibite a navigazione  costiera  di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  6
settembre 2011 convertiti in  titoli  per  la  navigazione  nazionale
costiera ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 30 novembre 2016;

                              Decreta:

                               Art. 1


                  Finalita' e campo di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  individua  il   percorso   professionale
integrativo per i marittimi in possesso dei titoli per la navigazione
nazionale  costiera  di   cui   al   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 30  novembre  2016  al  fine  di  dare
corretta attuazione alla direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 19 novembre 2008, come modificata dalla direttiva
2012/35/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  21  novembre
2012.
  2. Il presente decreto si applica ai marittimi  in  possesso  delle
abilitazioni di coperta su unita' adibite a navigazione  costiera  di
cui  all'art.  2,  comma  1,   del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011 convertiti in  titoli
per la navigazione nazionale costiera ai sensi dell'art. 3, comma  1,
del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  30
novembre 2016.

                               Art. 2


                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si applicano  le  definizioni  del
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.

                               Art. 3


                 Percorso professionale integrativo

  1. I marittimi in possesso dei titoli per la navigazione  nazionale
costiera di cui all'art. 1, comma 2, per ottenere  il  rinnovo  degli
stessi e conseguire le abilitazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e  7
del presente decreto seguono il percorso professionale integrativo di
cui agli articoli seguenti.

                               Art. 4


Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che
                     effettuano viaggi costieri

  1. Il percorso professionale integrativo dell'ufficiale di  coperta
su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT  che  effettuano  viaggi
costieri di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  a)  del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6  settembre  2011,  si
compie come segue:
    a)  essere  in  possesso  dell'attestato  di   addestramento   di
marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio (MAMS)  istituito  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    b) avere frequentato, con  esito  favorevole,  i  corsi  ECDIS  e
leadership and teamwork presso istituti, enti o societa' riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    c) avere effettuato almeno sei mesi di navigazione in servizio di
guardia di navigazione;
    d) avere sostenuto con  esito  favorevole  un  esame  integrativo
sulle competenze di cui alla sezione A/II-1 del codice  STCW  secondo
il programma indicato nell'allegato 1 del presente decreto.
  2. Nel caso in cui l'ufficiale di coperta di cui al comma 1 non  e'
in possesso dell'addestramento per il sistema ECDIS,  il  certificato
e' rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS.

                               Art. 5


Primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e  3000
                  GT che effettuano viaggi costieri

  1. Il percorso professionale integrativo  del  primo  ufficiale  di
coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT  che  effettuano
viaggi costieri di cui all'art. 2, comma 1, lettera  b)  del  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6  settembre  2011,
si compie come segue:
    a)  essere  in  possesso  dell'attestato  di   addestramento   di
marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio (MAMS)  istituito  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    b) avere  frequentato,  con  esito  favorevole,  i  corsi  ECDIS,
leadership and teamwork e uso  della  leadership  e  delle  capacita'
manageriali presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    c) aver completato un modulo formativo e di  addestramento  sugli
standard  specifici  della  sezione  A/II-2  del  codice   STCW   per
comandanti e primi  ufficiali,  di  cui  al  decreto  del  comandante
generale del Corpo delle capitanerie  di  porto  4  dicembre  2013  e
successive modifiche e integrazioni;
    d) aver effettuato almeno dodici mesi di navigazione in  servizio
di guardia di navigazione;
    e) aver sostenuto, con esito favorevole,  dopo  il  completamento
del periodo  di  navigazione  previsto  alla  lettera  d),  un  esame
integrativo sul possesso delle competenze e capacita' di  eseguire  i
compiti e le mansioni di primo  ufficiale  di  coperta  di  cui  alla
sezione A-II/2 del codice STCW, a livello direttivo.
  2. Nel caso in cui il primo ufficiale di coperta di cui al comma  1
non e' in  possesso  dell'addestramento  per  il  sistema  ECDIS,  il
certificato e' rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS.

                               Art. 6


Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e  3000  GT  adibite  a
                           viaggi costieri

  1. Il percorso professionale integrativo del comandante su navi  di
stazza compresa tra 500 e 3000 GT adibite a viaggi  costieri  di  cui
all'art. 2, comma 1,  lettera  c)  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti  6  settembre  2011,  si  compie  come
segue:
    a)  essere  in  possesso  dell'attestato  di   addestramento   di
marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio (MAMS)  istituito  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    b) avere  frequentato,  con  esito  favorevole,  i  corsi  ECDIS,
leadership and teamwork e uso  della  leadership  e  delle  capacita'
manageriali presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    c) aver completato un modulo formativo e di  addestramento  sugli
standard  specifici  della  sezione  A/II-2  del  codice   STCW   per
comandanti e primi  ufficiali,  di  cui  al  decreto  del  comandante
generale del Corpo delle capitanerie  di  porto  4  dicembre  2013  e
successive modifiche e integrazioni;
    d) aver  effettuato  almeno  trentasei  mesi  di  navigazione  in
servizio di guardia  di  navigazione,  ovvero  ventiquattro  mesi  in
servizio  di  guardia  di  navigazione  di  cui  almeno  dodici  mesi
effettuati come primo ufficiale di coperta;
    e) aver sostenuto, con esito favorevole,  dopo  il  completamento
del periodo  di  navigazione  previsto  alla  lettera  d),  un  esame
integrativo sul possesso delle competenze e capacita' di  eseguire  i
compiti e le mansioni di primo  ufficiale  di  coperta  di  cui  alla
sezione A-II/2 del codice STCW, a livello direttivo.
  2. Nel caso in cui il comandante di  cui  al  comma  1  non  e'  in
possesso dell'addestramento per il sistema ECDIS, il  certificato  e'
rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS.

                               Art. 7


Comandante  su  unita'  di  stazza  fino  a  2000  GT  adibite   alla
                        navigazione litoranea

  1. Il percorso professionale integrativo del comandante  su  unita'
di stazza fino a 2000 GT adibite alla navigazione  litoranea  di  cui
all'art. 2, comma 1,  lettera  d)  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti  6  settembre  2011,  si  compie  come
segue:
    a)  essere  in  possesso  dell'attestato  di   addestramento   di
marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio (MAMS)  istituito  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    b) avere  frequentato,  con  esito  favorevole,  i  corsi  ECDIS,
leadership and teamwork e uso  della  leadership  e  delle  capacita'
manageriali presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    c) aver completato un modulo formativo e di  addestramento  sugli
standard  specifici  della  sezione  A/II-2  del  codice   STCW   per
comandanti e primi  ufficiali,  di  cui  al  decreto  del  comandante
generale del Corpo delle capitanerie  di  porto  4  dicembre  2013  e
successive modifiche e integrazioni;
    d) aver  effettuato  almeno  trentasei  mesi  di  navigazione  in
servizio di guardia  di  navigazione,  ovvero  ventiquattro  mesi  in
servizio  di  guardia  di  navigazione  di  cui  almeno  dodici  mesi
effettuati come primo ufficiale di coperta;
    e) aver sostenuto, con esito favorevole,  dopo  il  completamento
del periodo  di  navigazione  previsto  alla  lettera  d),  un  esame
integrativo sul possesso delle competenze e capacita' di  eseguire  i
compiti e le mansioni di primo  ufficiale  di  coperta  di  cui  alla
sezione A-II/2 del codice STCW, a livello direttivo.
  2. Nel caso in cui il comandante di  cui  al  comma  1  non  e'  in
possesso dell'addestramento per il sistema ECDIS, il  certificato  e'
rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS.

                               Art. 8


         Procedure per lo svolgimento dell'esame integrativo

  1. L'esame integrativo di cui all'art. 4, comma 1,  lettera  d)  e'
effettuato presso le direzioni marittime nell'ambito  delle  sessioni
di esame di cui all'art. 2 del decreto direttoriale 22 novembre 2016,
con le procedure di cui all'art.  3,  commi  1,  3  e  4,  e  con  la
commissione di cui all'art. 4,  comma  1,  punto  1.1,  dello  stesso
decreto.
  2. Gli esami integrativi di cui agli articoli 5, comma  1,  lettera
e), 6, comma 1, lettera e) e 7, comma 1, lettera  e)  sono  unificati
agli esami effettuati ai sensi dell'art. 3 del decreto del comandante
generale del Corpo delle capitanerie  di  porto  4  dicembre  2013  e
successive modifiche e integrazioni.

                               Art. 9


                        Abrogazione di norme

  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogate le seguenti norme:
    a) decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  6
settembre 2011;
    b) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  30
novembre 2016.

                               Art. 10


                       Diposizioni finanziarie

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 22 novembre 2018

                                               Il Ministro: Toninelli

                                                           Allegato 1

                                          Art. 4, comma 1, lettera d)

PROGRAMMA DI ESAME INTEGRATIVO SULLE  COMPETENZE  DI  CUI  ALLA  SEZ.
                               A/II-1

    L'esame  per  il   completamento   del   percorso   professionale
integrativo dell'ufficiale di coperta su navi di stazza compresa  tra
500  e  3000  GT  che  effettuano  viaggi  costieri  consiste   nello
svolgimento di una  prova  pratica,  della  durata  non  inferiore  a
quaranta  minuti,  finalizzata  all'accertamento   delle   competenze
possedute dal candidato sull'utilizzo delle apparecchiature  e  degli
ausili  alla  condotta  della  navigazione  e  verte   sul   seguente
programma:
      1. uso di carte  generali  e  particolari  per  pianificare  la
navigazione;
      2. uso di attrezzi da carteggio e carte nautiche per  risolvere
i problemi della navigazione;
      3. uso  di  tavole  nautiche,  portolani,  tavole  di  marea  e
correnti di marea, effemeridi nautiche, tavole a  soluzione  diretta,
elenco fari e fanali, radioservizi per la navigazione,  pubblicazioni
meteomarine;
      4.  uso  del  sestante  per   misurare   angoli   verticali   e
orizzontali, verifiche e rettifiche dello strumento;
      5. uso di GPS, uso del calcolatore e di software  specifici  ed
approvati per risolvere i problemi di navigazione con l'uso del PC;
      6. risoluzione dei problemi connessi con la movimentazione  del
carico,  stabilita',  assetto,  sollecitazioni   sullo   scafo,   con
l'ausilio di tavole, tabulati e di software specialistici per i  vari
tipi di nave;
      7. uso dell'ecoscandaglio e della bussola;
      8. ricezione ed interpretazione di carte  e  bollettini  meteo,
capacita' di impiegare le informazioni meteomarine  per  la  condotta
sicura ed economica della navigazione;
      9. abilita' nell'uso e gestione delle carte elettroniche.

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