PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 25 marzo 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.
655). (20A01878)
(GU n.82 del 28-3-2020)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020 e n. 650 del 15 marzo 2020
recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili»;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in
legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11 e del 9 marzo 2020, n. 14, recanti «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, di «Istituzione del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020
concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visti gli esiti delle riunioni del Comitato operativo della
protezione civile in data 8 marzo 2020 e 23 marzo 2020;
Vista la nota della Regione Sardegna prot. n. 4944 del 22 marzo
2020;
Ravvisata la necessita' di garantire uniformita' applicativa dei
citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e di dover
assicurare il coordinamento e la piu' efficiente organizzazione di
tutti i soggetti istituzionali coinvolti al fine di far fronte
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Tenuto conto che l'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente
rientrano nel Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente;
Considerata la necessita' e urgenza di garantire ogni utile
supporto operativo e logistico alle autorita' sanitarie e di
protezione civile al fine di porre in essere tutte le iniziative
essenziali e necessarie per il contenimento e la gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerata l'urgenza di dover procedere da parte degli enti locali
ai relativi appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle
modalita' di pubblicazione dei bandi di gara;
Considerato la necessita' di superare le criticita' dovute al
crescente numero di decessi e all'accumulo straordinario di feretri
in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la
conseguente saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione;
Considerata la richiesta della Regione Sardegna di poter versare
nella contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza n. 939 del
2020 risorse a carico del bilancio regionale ai fini
dell'accelerazione dei tempi di acquisizione della fornitura di
dispositivi di protezione individuale;
Sentito l'Istituto superiore per la promozione e ricerca
ambientale;
Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Funzioni ulteriori del Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, gli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente di cui all'art. 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132,
sono autorizzati a svolgere funzioni ulteriori e in deroga a quelle
previste dagli articoli 3 e 7 della medesima legge, nonche' dalle
leggi istitutive delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, finalizzate a fornire ogni utile supporto operativo e
logistico alle autorita' sanitarie e di protezione civile per tutte
le iniziative essenziali e necessarie per il contenimento e la
gestione dell'emergenza epidemiologica.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le attivita' degli enti del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente sono
coordinate dalle autorita' nazionali e regionali competenti.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione
dalla data di pubblicazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Art. 2
Aree sanitarie temporanee
1. Al fine di assicurare il rapido approntamento di quanto
necessario per il ricovero, la cura, l'accoglienza e l'assistenza
nell'ambito dell'emergenza COVID-19, le opere sanitarie temporanee di
cui all'art. 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono essere
realizzate in deroga alle seguenti disposizioni:
legge 9 gennaio 1991, n. 10, articoli 11, 25, 26, 27, 28, 31, 32,
33 e 34;
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articoli 3, 4, 6 e
11;
decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, articoli 1, 2, 3, 4
e 5;
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, art. 4, comma 1,
articoli 6 e 9.
Art. 3
Disposizioni per consentire la piena ed efficace operativita' del
Servizio nazionale di protezione civile
1. Per l'intera durata dello stato di emergenza, in attuazione
dell'art. 39, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio
2018, al fine di assicurare l'impiego dei volontari nelle attivita'
di contenimento del virus COVID-19, i datori di lavoro consentono
agli stessi di svolgere dette attivita' fino a sessanta giorni
continuativi e centottanta giorni nell'anno, ferme restando le
procedure di attivazione e comunicazione. Restano fermi gli obblighi
in materia di misure di contenimento gia' previsti nei confronti dei
volontari nell'espletamento delle predette attivita'.
Art. 4
Disposizioni per gli enti locali
1. Gli enti locali, al fine di dare piena ed immediata attuazione
ai provvedimenti normativi e di protezione civile emanati in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in genere per
assicurare la gestione di ogni situazione connessa all'emergenza
epidemiologica, possono procedere ad appalti di servizi e forniture
in deroga ai tempi e alle modalita' di pubblicazione dei bandi di
gara di cui agli articoli 60, 61, 72, 73 e 74 del codice dei
contratti pubblici.
2. Al fine di superare le criticita' dovute al crescente numero di
decessi e all'accumulo straordinario di feretri in giacenza
contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la conseguente
saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione, e'
autorizzata - anche in deroga alle procedure ordinarie previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 -
la tumulazione nonche' l'inumazione del feretro in apposito campo a
prato verde dei cimiteri in tutti i casi in cui entro le quarantotto
ore dal decesso non vi sia manifestazione di volonta' da parte dei
familiari dei defunti in ordine alla sepoltura ovvero non sia
possibile dare seguito alla volonta' di cremazione del defunto entro
tre giorni nel caso in cui risultino saturi gli impianti di
cremazione della provincia.
Art. 5
Disposizioni per la Regione Sardegna
1. La Regione Sardegna e' autorizzata a versare 35 milioni di euro
nella contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza n. 639 del
25 febbraio 2020, a valere per 25 milioni di euro sul capitolo
SC08.8587 e per 10 milioni di euro sul capitolo SC08.8588 del
bilancio della regionale, ai fini della celere acquisto dei
dispositivi di protezione individuale per affrontare l'emergenza.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle
regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
2. Alle attivita' previste dalla presente ordinanza si provvede
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazioni vigente.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli
ORDINANZA 25 marzo 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.
655). (20A01878)
(GU n.82 del 28-3-2020)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020 e n. 650 del 15 marzo 2020
recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili»;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in
legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11 e del 9 marzo 2020, n. 14, recanti «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, di «Istituzione del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020
concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visti gli esiti delle riunioni del Comitato operativo della
protezione civile in data 8 marzo 2020 e 23 marzo 2020;
Vista la nota della Regione Sardegna prot. n. 4944 del 22 marzo
2020;
Ravvisata la necessita' di garantire uniformita' applicativa dei
citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e di dover
assicurare il coordinamento e la piu' efficiente organizzazione di
tutti i soggetti istituzionali coinvolti al fine di far fronte
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Tenuto conto che l'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente
rientrano nel Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente;
Considerata la necessita' e urgenza di garantire ogni utile
supporto operativo e logistico alle autorita' sanitarie e di
protezione civile al fine di porre in essere tutte le iniziative
essenziali e necessarie per il contenimento e la gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerata l'urgenza di dover procedere da parte degli enti locali
ai relativi appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle
modalita' di pubblicazione dei bandi di gara;
Considerato la necessita' di superare le criticita' dovute al
crescente numero di decessi e all'accumulo straordinario di feretri
in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la
conseguente saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione;
Considerata la richiesta della Regione Sardegna di poter versare
nella contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza n. 939 del
2020 risorse a carico del bilancio regionale ai fini
dell'accelerazione dei tempi di acquisizione della fornitura di
dispositivi di protezione individuale;
Sentito l'Istituto superiore per la promozione e ricerca
ambientale;
Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Funzioni ulteriori del Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, gli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente di cui all'art. 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132,
sono autorizzati a svolgere funzioni ulteriori e in deroga a quelle
previste dagli articoli 3 e 7 della medesima legge, nonche' dalle
leggi istitutive delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, finalizzate a fornire ogni utile supporto operativo e
logistico alle autorita' sanitarie e di protezione civile per tutte
le iniziative essenziali e necessarie per il contenimento e la
gestione dell'emergenza epidemiologica.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le attivita' degli enti del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente sono
coordinate dalle autorita' nazionali e regionali competenti.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione
dalla data di pubblicazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Art. 2
Aree sanitarie temporanee
1. Al fine di assicurare il rapido approntamento di quanto
necessario per il ricovero, la cura, l'accoglienza e l'assistenza
nell'ambito dell'emergenza COVID-19, le opere sanitarie temporanee di
cui all'art. 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono essere
realizzate in deroga alle seguenti disposizioni:
legge 9 gennaio 1991, n. 10, articoli 11, 25, 26, 27, 28, 31, 32,
33 e 34;
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articoli 3, 4, 6 e
11;
decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, articoli 1, 2, 3, 4
e 5;
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, art. 4, comma 1,
articoli 6 e 9.
Art. 3
Disposizioni per consentire la piena ed efficace operativita' del
Servizio nazionale di protezione civile
1. Per l'intera durata dello stato di emergenza, in attuazione
dell'art. 39, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio
2018, al fine di assicurare l'impiego dei volontari nelle attivita'
di contenimento del virus COVID-19, i datori di lavoro consentono
agli stessi di svolgere dette attivita' fino a sessanta giorni
continuativi e centottanta giorni nell'anno, ferme restando le
procedure di attivazione e comunicazione. Restano fermi gli obblighi
in materia di misure di contenimento gia' previsti nei confronti dei
volontari nell'espletamento delle predette attivita'.
Art. 4
Disposizioni per gli enti locali
1. Gli enti locali, al fine di dare piena ed immediata attuazione
ai provvedimenti normativi e di protezione civile emanati in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in genere per
assicurare la gestione di ogni situazione connessa all'emergenza
epidemiologica, possono procedere ad appalti di servizi e forniture
in deroga ai tempi e alle modalita' di pubblicazione dei bandi di
gara di cui agli articoli 60, 61, 72, 73 e 74 del codice dei
contratti pubblici.
2. Al fine di superare le criticita' dovute al crescente numero di
decessi e all'accumulo straordinario di feretri in giacenza
contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la conseguente
saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione, e'
autorizzata - anche in deroga alle procedure ordinarie previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 -
la tumulazione nonche' l'inumazione del feretro in apposito campo a
prato verde dei cimiteri in tutti i casi in cui entro le quarantotto
ore dal decesso non vi sia manifestazione di volonta' da parte dei
familiari dei defunti in ordine alla sepoltura ovvero non sia
possibile dare seguito alla volonta' di cremazione del defunto entro
tre giorni nel caso in cui risultino saturi gli impianti di
cremazione della provincia.
Art. 5
Disposizioni per la Regione Sardegna
1. La Regione Sardegna e' autorizzata a versare 35 milioni di euro
nella contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza n. 639 del
25 febbraio 2020, a valere per 25 milioni di euro sul capitolo
SC08.8587 e per 10 milioni di euro sul capitolo SC08.8588 del
bilancio della regionale, ai fini della celere acquisto dei
dispositivi di protezione individuale per affrontare l'emergenza.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle
regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
2. Alle attivita' previste dalla presente ordinanza si provvede
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazioni vigente.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli
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