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sabato 28 marzo 2020

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 25 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 655). (20A01878) (GU n.82 del 28-3-2020)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 25 marzo 2020
Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.
655). (20A01878)
(GU n.82 del 28-3-2020)


                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                       della protezione civile

  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»;
  Viste le ordinanze  del  capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020  e  n.  650  del  15  marzo  2020
recanti:  «Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in
relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario   connesso
all'insorgenza   di   patologie   derivanti    da    agenti    virali
trasmissibili»;
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n.  6,  convertito  in
legge 5 marzo 2020, n. 13, recante  «Misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11 e del 9 marzo 2020, n. 14, recanti «Misure urgenti in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
  Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, di «Istituzione del  Sistema
nazionale  a  rete  per  la  protezione  dell'ambiente  e  disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  4  marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11  marzo  2020  e  22  marzo  2020
concernenti disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio
2020, n. 6, recante misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
  Visti  gli  esiti  delle  riunioni  del  Comitato  operativo  della
protezione civile in data 8 marzo 2020 e 23 marzo 2020;
  Vista la nota della Regione Sardegna prot. n.  4944  del  22  marzo
2020;
  Ravvisata la necessita' di garantire  uniformita'  applicativa  dei
citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e  di  dover
assicurare il coordinamento e la piu'  efficiente  organizzazione  di
tutti i soggetti  istituzionali  coinvolti  al  fine  di  far  fronte
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Tenuto conto che  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali  e  delle  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano  per  la  protezione  dell'ambiente
rientrano  nel  Sistema  nazionale   a   rete   per   la   protezione
dell'ambiente;
  Considerata  la  necessita'  e  urgenza  di  garantire  ogni  utile
supporto  operativo  e  logistico  alle  autorita'  sanitarie  e   di
protezione civile al fine di porre  in  essere  tutte  le  iniziative
essenziali  e  necessarie  per  il   contenimento   e   la   gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
  Considerata l'urgenza di dover procedere da parte degli enti locali
ai relativi appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e  alle
modalita' di pubblicazione dei bandi di gara;
  Considerato la necessita'  di  superare  le  criticita'  dovute  al
crescente numero di decessi e all'accumulo straordinario  di  feretri
in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con  la
conseguente saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione;
  Considerata la richiesta della Regione Sardegna  di  poter  versare
nella contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza n. 939 del
2020   risorse   a   carico   del   bilancio   regionale   ai    fini
dell'accelerazione dei  tempi  di  acquisizione  della  fornitura  di
dispositivi di protezione individuale;
  Sentito  l'Istituto  superiore  per   la   promozione   e   ricerca
ambientale;
  Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

                              Dispone:

                               Art. 1


           Funzioni ulteriori del Sistema nazionale a rete
                   per la protezione dell'ambiente

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, gli enti del Sistema nazionale a  rete  per  la  protezione
dell'ambiente di cui all'art. 1 della legge 28 giugno 2016,  n.  132,
sono autorizzati a svolgere funzioni ulteriori e in deroga  a  quelle
previste dagli articoli 3 e 7 della  medesima  legge,  nonche'  dalle
leggi  istitutive  delle  agenzie   regionali   per   la   protezione
dell'ambiente, finalizzate a fornire ogni utile supporto operativo  e
logistico alle autorita' sanitarie e di protezione civile  per  tutte
le iniziative essenziali  e  necessarie  per  il  contenimento  e  la
gestione dell'emergenza epidemiologica.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, le attivita' degli enti  del
Sistema  nazionale  a  rete  per  la  protezione  dell'ambiente  sono
coordinate dalle autorita' nazionali e regionali competenti.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione
dalla data di pubblicazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
                               Art. 2


                      Aree sanitarie temporanee

  1.  Al  fine  di  assicurare  il  rapido  approntamento  di  quanto
necessario per il ricovero, la  cura,  l'accoglienza  e  l'assistenza
nell'ambito dell'emergenza COVID-19, le opere sanitarie temporanee di
cui all'art. 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono essere
realizzate in deroga alle seguenti disposizioni:
    legge 9 gennaio 1991, n. 10, articoli 11, 25, 26, 27, 28, 31, 32,
33 e 34;
    decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articoli 3,  4,  6  e
11;
    decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, articoli 1, 2, 3, 4
e 5;
    decreto-legge   4   giugno   2013,   n.   63,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  art.  4,  comma  1,
articoli 6 e 9.
                               Art. 3


Disposizioni per consentire la piena  ed  efficace  operativita'  del
               Servizio nazionale di protezione civile

  1. Per l'intera durata dello  stato  di  emergenza,  in  attuazione
dell'art. 39, comma 2 del decreto legislativo  n.  1  del  2  gennaio
2018, al fine di assicurare l'impiego dei volontari  nelle  attivita'
di contenimento del virus COVID-19, i  datori  di  lavoro  consentono
agli stessi di  svolgere  dette  attivita'  fino  a  sessanta  giorni
continuativi  e  centottanta  giorni  nell'anno,  ferme  restando  le
procedure di attivazione e comunicazione. Restano fermi gli  obblighi
in materia di misure di contenimento gia' previsti nei confronti  dei
volontari nell'espletamento delle predette attivita'.
                               Art. 4


                  Disposizioni per gli enti locali

  1. Gli enti locali, al fine di dare piena ed  immediata  attuazione
ai  provvedimenti  normativi  e  di  protezione  civile  emanati   in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in  genere  per
assicurare la gestione  di  ogni  situazione  connessa  all'emergenza
epidemiologica, possono procedere ad appalti di servizi  e  forniture
in deroga ai tempi e alle modalita' di  pubblicazione  dei  bandi  di
gara di cui agli articoli  60,  61,  72,  73  e  74  del  codice  dei
contratti pubblici.
  2. Al fine di superare le criticita' dovute al crescente numero  di
decessi  e  all'accumulo  straordinario  di   feretri   in   giacenza
contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la  conseguente
saturazione  dei  cimiteri  e  degli  impianti  di   cremazione,   e'
autorizzata - anche in deroga alle procedure ordinarie  previste  dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.  285  -
la tumulazione nonche' l'inumazione del feretro in apposito  campo  a
prato verde dei cimiteri in tutti i casi in cui entro  le quarantotto
ore dal decesso non vi sia manifestazione di volonta'  da  parte  dei
familiari dei  defunti  in  ordine  alla  sepoltura  ovvero  non  sia
possibile dare seguito alla volonta' di cremazione del defunto  entro
tre  giorni  nel  caso  in  cui  risultino  saturi  gli  impianti  di
cremazione della provincia.
                               Art. 5


                Disposizioni per la Regione Sardegna

  1. La Regione Sardegna e' autorizzata a versare 35 milioni di  euro
nella contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza n. 639 del
25 febbraio 2020, a valere  per  25  milioni  di  euro  sul  capitolo
SC08.8587 e per  10  milioni  di  euro  sul  capitolo  SC08.8588  del
bilancio  della  regionale,  ai  fini  della  celere   acquisto   dei
dispositivi di protezione individuale per affrontare l'emergenza.
                               Art. 6


                         Disposizioni finali

  1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle
regioni a statuto speciale ed alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione.
  2. Alle attivita' previste dalla  presente  ordinanza  si  provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazioni vigente.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 25 marzo 2020

                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli

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