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sabato 28 marzo 2020

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 26 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 656). (20A01917) (GU n.82 del 28-3-2020)



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 26 marzo 2020
Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.
656). (20A01917)
(GU n.82 del 28-3-2020)


                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                       della protezione civile

  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»;
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646  dell'
8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo  2020,  n.
651, n. 652 del 19 marzo 2020 e n. 654 del 20  marzo  2020,  recanti:
«Ulteriori interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n.  6,  convertito  in
legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante  «Misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11 e del 9 marzo 2020 n. 14, recanti «Misure urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  4  marzo
2020, 8 marzo 2020,  9  marzo  2020  e  11  marzo  2020,  concernenti
disposizioni attuative del decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,
recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
  Considerato l'evolversi della situazione emergenziale in atto;
  Ritenuto necessario dover garantire un maggiore supporto al Sistema
sanitario mediante l'integrazione della Unita'  medico  specialistica
di cui all'art. 1 dell'ordinanza 654 con personale sanitario da porre
a disposizione delle regioni interessate;
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome;
  Sentiti i Ministri della salute e degli affari  regionali  e  delle
autonomie;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

                              Dispone:

                               Art. 1


         Costituzione di una Unita' tecnico infermieristica

  1. Per  l'attuazione  delle  misure  di  contenimento  e  contrasto
dell'emergenza  epidemiologica  COVID  -19,  il  Dipartimento   della
protezione civile, in deroga alla normativa vigente, e' autorizzato a
integrare  l'Unita'  medico   specialistica   di   cui   all'art.   1
dell'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile  n.  654
del 21 marzo 2020, con una Unita' tecnico infermieristica a  supporto
delle strutture sanitarie regionali individuate ai sensi dei commi  2
e 3. L'Unita' e' composta di un  numero  massimo  di  500  infermieri
scelti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla  base
delle specifiche esperienze professionali ritenute necessarie, tra le
seguenti categorie:
    a) Infermieri dipendenti del Servizio sanitario nazionale;
    b)  Infermieri  dipendenti  da  strutture  sanitarie  anche   non
accreditate con il Servizio sanitario nazionale;
    c)  Infermieri  libero  professionisti  anche  con  rapporto   di
somministrazione di lavoro.
  2. La partecipazione alla predetta Unita' e' su base  volontaria  e
gli infermieri individuati si rendono  disponibili  a  prestare  tale
attivita' presso  i  servizi  sanitari  regionali,  che  ne  facciano
richiesta, individuati dal Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile con priorita' per quelli maggiormente in difficolta' operativa
a causa dell'emergenza. Per l'impiego nella detta Unita'  di  cui  al
comma 1, lettera a), si prescinde dall'assenso del servizio sanitario
regionale di appartenenza. Per gli infermieri di cui alla lettera  b)
del medesimo comma e' richiesto il previo assenso della struttura  di
appartenenza qualora trattasi di strutture sanitarie accreditate  con
il servizio sanitario nazionale e, per quelli di cui alla lettera c),
della  struttura  presso  cui  prestano   servizio   in   regime   di
somministrazione lavoro qualora trattasi di  strutture  convenzionate
con il Servizio sanitario nazionale.
  3. L'attivita' prestata nell'Unita' e' considerata servizio utile a
tutti gli effetti. Il Capo del Dipartimento della  protezione  civile
privilegia, ove possibile, l'assegnazione nei servizi sanitari  delle
regioni maggiormente in difficolta' operativa a causa  dell'emergenza
limitrofe a quella di provenienza dell'infermiere. Le regioni  presso
cui gli infermieri sono destinati a  prestare  la  propria  attivita'
provvedono all'alloggio del personale  ed  al  rimborso  delle  spese
documentate di viaggio tra il domicilio e la sede assegnata.
  4. A ciascun infermiere dell'Unita' e' corrisposto, per ogni giorno
di attivita'  effettivamente  prestato,  un  premio  di  solidarieta'
forfettario di  200  euro,  che  non  concorre  alla  formazione  del
reddito, corrisposto direttamente dal Dipartimento  della  protezione
civile. Per gli infermieri di cui al comma 1, lettere a) e  b)  resta
fermo il trattamento economico  complessivo,  eventualmente  gia'  in
godimento, a carico dei servizi sanitari ovvero  delle  strutture  di
appartenenza.
  5. L'Unita' opera fino alla cessazione dello stato di emergenza  di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
  6. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato,  laddove
le  assicurazioni  professionali   degli   infermieri   non   coprano
l'attivita' prestata ai sensi della presente ordinanza,  a  stipulare
idonea polizza assicurativa e professionale.
  7. Agli oneri di cui al presente  articolo  si  provvede  a  valere
sulle somme stanziate per l'emergenza.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 26 marzo 2020

                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli 

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