COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERA 29 luglio 2020
Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle
modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in
attuazione della direttiva (UE) 2016/2341. (20A04231)
(GU n.197 del 7-8-2020)
LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante
«Disciplina delle forme pensionistiche complementari» (di seguito:
decreto n. 252/2005), come modificato dal decreto legislativo 13
dicembre 2018, n. 147 (di seguito: decreto n. 147/2018), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2019 ed entrato in
vigore il 1° febbraio 2019;
Vista la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attivita' e alla
vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;
Visto l'art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005, secondo il quale
la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di
carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme
pensionistiche complementari;
Visto l'art. 19, comma 2, lettera i), del decreto n. 252/2005, in
base al quale la COVIP, nell'ambito della vigilanza esercitata sulle
forme pensionistiche complementari, esercita il controllo sulla
gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile delle forme
stesse;
Visto l'art. 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale
i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di
carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di
cui all'art. 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel
bollettino della COVIP;
Considerata l'ampiezza e rilevanza delle innovazioni apportate al
decreto n. 252/2005 a seguito dell'entrata in vigore del decreto n.
147/2018, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341;
Rilevata l'esigenza di procedere all'emanazione di istruzioni di
carattere generale alle forme pensionistiche complementari al fine di
indirizzarne l'attivita' di adeguamento;
Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura
di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 28 marzo
2019;
E M A N A
le seguenti direttive:
Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle
modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in
attuazione della direttiva (UE) 2016/2341.
Con il decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito:
decreto n. 147/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
17 gennaio 2019, e' stata data attuazione alla direttiva (UE)
2016/2341, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre
2016, relativa alle attivita' e alla vigilanza degli enti
pensionistici aziendali o professionali.
Il recepimento della direttiva e' stato realizzato attraverso
un'ampia e articolata revisione della disciplina delle forme
pensionistiche complementari, contenuta nel decreto n. 252/2005. Le
modifiche al decreto sono entrate in vigore il 1° febbraio 2019.
Con le presenti direttive sono dettate istruzioni di vigilanza
volte a chiarire i principali profili di novita' della normativa
primaria di settore, il loro impatto sull'attuale assetto delle forme
pensionistiche, le modifiche da apportare sia sotto il profilo
organizzativo che documentale, nonche' a specificare le modalita' e
tempistiche di adeguamento, cosi' da meglio indirizzare le attivita'
che le forme pensionistiche sono chiamate a porre in essere.
Le direttive sono articolate in paragrafi che seguono,
sostanzialmente, la struttura dell'articolato del decreto, cosi' da
facilitare l'individuazione delle novita' ed evidenziare gli
interventi da realizzare e la relativa tempistica.
Salvo che non sia diversamente previsto dalle presenti direttive,
restano valide tutte le disposizioni adottate dalla COVIP, nonche'
gli orientamenti e circolari della stessa, che risultino in essere
alla data di entrata in vigore del decreto n. 147/2018.
1. Ambito di applicazione e definizioni
Il nuovo comma 1-bis dell'art. 1 del decreto n. 252/2005 esplicita
il divieto per tutte le forme pensionistiche complementari di
svolgere attivita' ulteriori rispetto all'attivita' di previdenza
complementare e a quelle ad essa collegate. La norma ribadisce un
principio gia' contemplato dal nostro ordinamento, quale e' quello
dell'esclusivita' dello scopo delle forme pensionistiche
complementari, gia' presente nell'art. 3 del decreto ministeriale n.
211/1997.
Secondo il quadro vigente, l'attivita' tipica delle forme
pensionistiche complementari e' costituita dalla raccolta di
contributi e dal loro investimento, nonche' dall'erogazione di
trattamenti di previdenza complementari del sistema obbligatorio,
unitamente alle prestazioni erogabili in corso di rapporto in
presenza delle condizioni previste dalla normativa. A tali attivita'
e' poi possibile abbinare altre prestazioni, quali, ad esempio, le
prestazioni per invalidita' e premorienza di cui all'art. 6, comma 5,
del decreto n. 252/2005, ovvero la copertura del rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, come
previsto dal decreto 22 dicembre 2000 del direttore generale del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
Nelle lettere da c-ter) a c-quinquiesdecies), del comma 3,
dell'art. 1 del decreto n. 252/2005 vengono poi introdotte nuove
definizioni, riprese dalla direttiva (UE) 2016/2341, funzionali a
chiarire univocamente talune delle nuove disposizioni.
Di particolare interesse e' la definizione relativa alle funzioni
fondamentali, con la quale e' precisato che sono da intendersi come
tali, ai fini dell'applicazione delle varie previsioni del decreto n.
252/2005 che le richiamano, quelle consistenti nella «funzione di
gestione dei rischi», nella «funzione di revisione interna» e nella
«funzione attuariale».
Nel rinviare ai paragrafi successivi per una disamina piu'
approfondita delle peculiarita' di dette funzioni, merita qui
precisare che non sono ricomprese nella nozione di «funzioni
fondamentali», ancorche' siano di prioritaria rilevanza per il buon
funzionamento del fondo pensione, le strutture deputate allo
svolgimento di compiti precipuamente operativi, come ad esempio la
funzione finanza prevista dalle «Disposizioni sul processo di
attuazione della politica di investimento», di cui alla deliberazione
COVIP del 16 marzo 2012.
2. Sistema di Governo
Tra le novita' di maggiore rilievo apportate al decreto n.
252/2005, numerose previsioni riguardano il sistema di governo dei
fondi pensione negoziali e dei fondi pensione preesistenti con
soggettivita' giuridica. Si tratta di un insieme variegato di
disposizioni nel cui ambito rientrano sia previsioni di carattere
generale, dirette a enucleare alcuni principi di buona
amministrazione, sia norme dotate di piu' puntuale carattere
prescrittivo.
Nel nuovo art. 4-bis sono previsti i requisiti generali in materia
di sistema di governo cui debbono uniformarsi i fondi pensione
negoziali e quelli preesistenti con soggettivita' giuridica.
Il sistema di governo dei fondi deve risultare proporzionato alla
dimensione, natura, portata e complessita' delle attivita' del fondo
pensione, affinche' la struttura non risulti indebitamente onerosa.
Ferma restando la necessita' di formalizzare l'istituzione delle
funzioni fondamentali, non vi e' un modello unico cui uniformarsi, ma
spetta all'organo di amministrazione di ciascun fondo pensione
definire, entro i margini di flessibilita' consentiti dalla
normativa, la propria organizzazione nel modo piu' appropriato
rispetto alla propria attivita', avendo a riferimento i principali
profili che la caratterizzano, quali ad esempio il regime
pensionistico applicato, le modalita' gestionali, la configurazione
della platea di riferimento, l'articolazione dei flussi contributivi,
la tipologia delle prestazioni fornite e le caratteristiche dei
soggetti tenuti alla contribuzione.
Il sistema deve essere disegnato in modo tale da rispondere alla
prioritaria esigenza, attuale e prospettica, di tutela degli aderenti
e dei beneficiari e da garantire l'efficienza e l'efficacia dei
processi interni e di quelli esternalizzati, l'idonea individuazione
e gestione dei rischi, nonche' l'attendibilita' e l'integrita' dei
dati e delle informazioni, anche contabili, inerenti ai profili
gestionali e lo svolgimento delle attivita' gestionali nel rispetto
dei criteri di sana e prudente gestione.
Si tratta nel complesso di principi che gia' da tempo permeano il
settore della previdenza complementare, avendo la COVIP in piu'
occasioni richiamato l'attenzione dei fondi pensione negoziali in
merito all'esigenza di dotarsi di un adeguato assetto organizzativo e
di un efficiente sistema di controlli interni.
L'entrata in vigore delle nuove disposizioni costituisce
l'occasione per una nuova riflessione e valutazione critica da parte
degli organi di amministrazione, non solo dei fondi pensione
negoziali ma anche di quelli preesistenti, circa l'assetto
organizzativo in essere e i miglioramenti realizzabili.
Il comma 5, dell'art. 4-bis, del decreto n. 252/2005 prescrive
inoltre l'adozione, da parte dei fondi pensione negoziali e dei fondi
pensione preesistenti dotati di soggettivita' giuridica di un
efficace «sistema di controllo interno».
L'adozione di un sistema di controllo interno riveste un ruolo
centrale nell'organizzazione di un fondo pensione quale efficace
presidio per garantire il rispetto delle regole, la funzionalita' del
sistema gestionale e la diffusione di valori di corretta
amministrazione e legalita'. Il sistema prevede attivita' di
controllo diffuse in ogni settore operativo e serve, in particolare,
a garantire l'emersione delle eventuali anomalie e la loro
rappresentazione a chi e' in grado di attivare tempestivamente gli
opportuni interventi correttivi.
Tale sistema presuppone l'esistenza all'interno di ciascun fondo
pensione negoziale e preesistente con soggettivita' giuridica di un
insieme organizzato, coinvolgente piu' strutture e soggetti, di
procedure di verifica dell'operativita' a tutti i livelli del fondo
pensione, che complessivamente assicuri la verifica di conformita'
dell'attivita' del fondo rispetto alla normativa nazionale e
dell'Unione europea, sia essa primaria o secondaria, nonche' la
rispondenza alle previsioni stabilite dagli statuti, dai regolamenti
e dalle procedure operative.
Il sistema di controllo interno deve almeno prevedere «controlli
interni di linea» definiti da apposite procedure ed effettuati dalle
stesse strutture operative incaricate delle relative attivita' (ad
esempio controlli sistematici o a campione). In funzione delle
dimensioni del fondo e della complessita' del suo assetto
organizzativo, in ragione della numerosita' degli incarichi affidati
in outsourcing o del modello gestionale adottato, andra' poi valutata
l'istituzione di «controlli interni di secondo livello», affidati a
unita' distinte da quelle deputate a svolgere i controlli di linea e
diretti a verificare il rispetto dei limiti assegnati alle funzioni
operative e la coerenza dell'operativita' delle singole aree di
attivita' rispetto agli obiettivi assegnati.
Il decreto n. 252/2005 non prevede l'obbligo, per i fondi pensione
negoziali e preesistenti con soggettivita' giuridica, di dotarsi di
una apposita funzione di compliance. L'istituzione di una specifica
funzione di compliance e' quindi rimessa ai singoli fondi pensione,
in ragione delle caratteristiche degli stessi. Rimane comunque ferma
l'esigenza che ciascun fondo si strutturi in modo da assicurare che
le procedure interne siano coerenti con l'obiettivo di prevenire la
violazione di norme e di regole e procedure deliberate dall'organo di
amministrazione, al fine di evitare il rischio di incorrere in
sanzioni, perdite finanziarie o danni di reputazione in conseguenza
di violazioni di norme legislative, regolamentari o di
autoregolamentazione. La compliance fa parte del sistema di controllo
interno del fondo.
L'adeguatezza e l'efficienza del complessivo sistema di controllo
interno deve, poi, formare oggetto di riesame da parte della nuova
funzione di revisione interna, che potra' essere, a sua volta,
interna al fondo ovvero esterna allo stesso. In merito a tale
funzione si fa rinvio a quanto precisato nell'apposito paragrafo.
Nel comma 6 dell'art. 4-bis e' prescritta l'adozione di misure
idonee a garantire la continua e regolare operativita' anche in
situazioni di emergenza. In relazione alle maggiori fonti di rischio
identificate in via autonoma da ciascun fondo pensione negoziale e
preesistente con soggettivita' giuridica, l'organo di amministrazione
adotta un piano di emergenza (contingency plan), altrimenti detto
anche di continuita' operativa, nel quale sono definiti i meccanismi
e i processi interni per la gestione di eventuali criticita', e lo
rivede e aggiorna periodicamente, con cadenza almeno triennale. Il
piano di emergenza e' reso noto al personale interessato dal piano
stesso, cosi' da assicurare la piena consapevolezza delle attivita'
da espletare al ricorrere di situazioni di emergenza.
Il comma 7 dell'art. 4-bis prevede che siano almeno due i soggetti
deputati ad amministrare effettivamente un fondo pensione negoziale o
preesistente con soggettivita' giuridica, prevedendo che la COVIP
possa concedere in casi eccezionali una deroga. La norma e'
evidentemente volta a evitare che un fondo sia, di fatto,
amministrato da un unico soggetto.
Rilevato che la normativa di settore (di cui all'art. 5, comma 1,
del decreto n. 252/2005 e all'art. 3, comma 1, del decreto
ministeriale n. 62/2007) prevede la partecipazione paritetica di
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi di
amministrazione dei fondi pensione negoziali e preesistenti, si
osserva che, al fine di dare concreta attuazione alla disposizione in
argomento, nell'ipotesi in cui all'interno di un organo di
amministrazione, ancorche' paritetico, si sia adottato un modello di
amministrazione che prevede la delega di funzioni, risulta comunque
precluso accentrare rilevanti poteri decisionali in capo a un unico
soggetto.
La normativa prescrive, altresi', che il sistema di governo debba
essere descritto in un apposito documento, da redigersi, con cadenza
annuale, da parte dell'organo di amministrazione dei fondi pensione
negoziali e preesistenti con soggettivita' giuridica e da pubblicarsi
sul sito web del fondo unitamente al bilancio.
Tale documento, denominato «Documento sul sistema di governo», ha
per oggetto:
a) l'organizzazione del fondo pensione (organigramma,
composizione e attribuzione degli organi e rappresentazione delle
strutture operative; rappresentazione delle funzioni fondamentali e
delle altre funzioni e interrelazioni con le funzioni operative),
dando evidenza delle funzioni e/o attivita' che risultano
esternalizzate;
b) una descrizione sintetica di come e' organizzato il sistema di
controllo interno;
c) una descrizione sintetica di come e' organizzato il sistema di
gestione dei rischi;
d) le informazioni essenziali e pertinenti relative alla policy
adottata con riferimento alla politica di remunerazione.
Nell'ambito della descrizione dell'organizzazione del fondo
pensione sono riportati anche i compiti e le responsabilita' dei
soggetti, organi e strutture, coinvolti nel processo di investimento
di cui all'art. 5 delle «Disposizioni sul processo di attuazione
della politica di investimento», che non dovranno pertanto essere
piu' riportati nel documento sulla politica di investimento (salvo
effettuare un rinvio al «Documento sul sistema di governo»).
La prima pubblicazione del «Documento sul sistema di governo»
andra' effettuata nel 2021, unitamente al bilancio per il 2020, cosi'
da poter fornire, a seguito dell'avvenuta realizzazione di tutti gli
adeguamenti prescritti, un quadro esauriente e aggiornato
dell'assetto organizzativo complessivo del fondo.
Le informazioni sull'assetto organizzativo relative a profili piu'
specifici e ad aspetti maggiormente tecnici del sistema di governo,
complementari al «Documento sul sistema di governo», sono riportate
in un documento denominato «Documento politiche di governance» che
non forma oggetto di pubblicazione. Tale documento e' redatto in
occasione della prima predisposizione del «Documento sul sistema di
governo».
Il «Documento politiche di governance» prende a riferimento:
a) le politiche di gestione dei rischi e di revisione interna,
nonche' quella relativa all'attivita' attuariale (laddove rilevante);
b) il sistema di controllo della gestione finanziaria di cui
all'art. 6 delle «Disposizioni sul processo di attuazione della
politica di investimento», la cui descrizione (contenuta nel comma 1
del medesimo articolo) non andra' pertanto piu' riportata nel
documento sulla politica di investimento;
c) il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione;
d) il sistema informativo del fondo pensione e i presidi di
sicurezza informatici adottati;
e) i piani di emergenza;
f) la politica di esternalizzazione delle funzioni/attivita';
g) la politica di remunerazione;
h) la politica di gestione dei conflitti di interesse.
Con la redazione dei predetti documenti, i fondi pensione negoziali
non saranno piu' tenuti a predisporre la relazione illustrativa
sull'assetto organizzativo del fondo, di cui alla circolare COVIP del
17 febbraio 2005, prot. n. 831.
Le novita' in tema di sistema di governo dei fondi pensione
negoziali e preesistenti con soggettivita' giuridica sono, altresi',
contenute negli articoli 5 (Organi di amministrazione e di controllo,
direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza),
5-bis (Funzioni fondamentali), 5-ter (Gestione dei rischi), 5-quater
(Funzione di revisione interna), 5-quinquies (Funzione attuariale),
5-septies (Esternalizzazione), 5-octies (Politica di remunerazione) e
5-novies (Valutazione interna del rischio) del decreto n. 252/2005.
Tali novita' sono descritte e commentate nei successivi paragrafi.
In considerazione del nuovo sistema di governo, i fondi pensione
negoziali e preesistenti con soggettivita' giuridica sono tenuti a
dotarsi di idonee procedure operative che definiscano in modo chiaro
il riparto delle funzioni e delle responsabilita' tra tutti i vari
soggetti che partecipano alla gestione del fondo, evitando
sovrapposizioni. Il sistema deve, altresi', assicurare l'ordinata,
completa e tempestiva circolazione delle informazioni rilevanti,
nonche' la tempestiva segnalazione delle eventuali disfunzioni e
violazioni riscontrate al soggetto o organo competente ad attivare le
misure correttive. Le procedure interne sono strutturate in modo da
garantire che le segnalazioni vengano prontamente esaminate e
valutate.
Le procedure che regolano l'attribuzione di compiti, i processi
operativi, gli strumenti e le linee di riporto informativo sono
inoltre formalizzate, da parte dei fondi pensione negoziali e dai
fondi preesistenti con soggettivita' giuridica, in un apposito
«Manuale operativo delle procedure». Cio', al fine di promuovere la
correttezza operativa e prevenire condotte devianti. Tale adempimento
e' posto in essere entro la data di approvazione del bilancio
relativo all'anno 2020. Il Manuale e', poi, soggetto a costante
aggiornamento.
Alla luce delle novita' normative sopravvenute e delle istruzioni
di vigilanza dettate con le presenti direttive, sono da intendersi
abrogate le «Linee guida in materia di organizzazione interna dei
fondi pensione negoziali», di cui alla deliberazione COVIP del 4
dicembre 2003.
Tenuto conto della ratio delle norme e del sopra richiamato
principio di proporzionalita', sono da escludere dall'ambito di
applicazione degli articoli sopra indicati relativi al sistema di
governo, nonche' dall'obbligo di dotarsi di un «Manuale operativo
delle procedure», del «Documento sul sistema di governo» e del
«Documento politiche di governance», i fondi pensione interessati da
processi di liquidazione ovvero di fusione con altri fondi,
deliberati entro la fine del 2020.
3. Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale,
responsabile e organismo di rappresentanza.
Il nuovo art. 5 del decreto n. 252/2005 prevede una piu' chiara
ripartizione delle funzioni e competenze dei vari organi dei fondi
pensione negoziali e preesistenti con soggettivita' giuridica, cosi'
da meglio delimitare le responsabilita' dei vari soggetti coinvolti
nella governance di tali fondi.
Nel comma 1-bis e' disciplinata la nomina di un direttore generale
da parte dei fondi pensione negoziali e preesistenti con
soggettivita' giuridica. La figura del direttore generale era stata
gia' prevista dalla COVIP per i fondi pensione negoziali nelle sopra
citate «Linee guida in materia di organizzazione interna dei fondi
pensione negoziali». Anche i fondi pensione preesistenti con
soggettivita' giuridica devono ora dotarsene. In entrambe le
tipologie di fondi, tenuto conto della dimensione, natura, portata e
complessita' delle attivita' della forma, l'incarico puo' essere
affidato a un componente dell'organo di amministrazione, in possesso
dei prescritti requisiti.
Le funzioni principali del direttore generale sono ora descritte
nel comma 1-bis, dell'art. 5, del decreto n. 252/2005. I fondi
pensione che gia' si sono dotati di tale figura sono chiamati a
verificare se l'incarico affidato contempla gia' le funzioni previste
dal decreto e, in difetto, a integrarle.
Il direttore generale e' preposto a curare l'efficiente gestione
dell'attivita' corrente della forma pensionistica complementare,
attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione
delle decisioni dell'organo di amministrazione, anche attraverso la
predisposizione degli atti contrattuali che regolano i rapporti del
fondo e lo svolgimento delle operazioni connesse alla selezione dei
gestori finanziari e del depositario.
Il direttore generale supporta l'organo di amministrazione
nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo
stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni, verificando la
coerenza con il quadro normativo di riferimento, con gli indirizzi
strategici del fondo e con le risorse disponibili. In tale ambito
rientra anche l'analisi delle caratteristiche dei potenziali
aderenti, aderenti e beneficiari e la valutazione dei relativi
bisogni previdenziali. Il direttore generale assicura, inoltre,
l'efficiente e tempestiva trattazione dei reclami pervenuti al fondo
e la connessa reportistica alla COVIP.
Considerata la governance complessiva dei fondi pensione negoziali
e preesistenti con soggettivita' giuridica, articolata tra organi di
amministrazione, di direzione e di controllo, aventi tutti come unica
finalita' quella della tutela degli aderenti e dei beneficiari, e'
stato per tali fondi eliminato l'obbligo di avere un responsabile.
Poiche' tale figura e' venuta meno per effetto di una normativa
sopravvenuta direttamente applicabile, i fondi procedono a porre
termine agli incarichi in essere. Spetta al direttore generale
provvedere all'invio alla COVIP dei dati e delle notizie che le
attuali disposizioni prevedono che siano trasmesse dal responsabile.
In base all'art. 5, comma 2, del decreto n. 252/2005, la nomina del
responsabile della forma pensionistica e', quindi, adesso prevista
solo per le societa' istitutrici di fondi pensione aperti e PIP. Cio'
trova altresi' conferma nell'art. 5-sexies, comma 1, lettera c), del
medesimo decreto, in tema di requisiti per l'esercizio dell'incarico
di responsabile.
In forza della novita' sopravvenuta, deve intendersi superata la
previsione contenuta nell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
n. 62/2007, relativamente ai fondi interni bancari e assicurativi.
Tale obbligo e' venuto meno anche per i fondi interni diversi da
quelli interni bancari e assicurativi, iscritti alla II sezione
speciale dell'albo. Ferme restando le responsabilita' degli organi
delle societa' o degli enti al cui interno sono costituiti i predetti
fondi pensione, tali soggetti sono comunque tenuti a individuare un
soggetto o unita' operativa deputata a fungere da referente per i
rapporti con la COVIP.
Nel decreto n. 252/2005 risultano ora meglio dettagliate le
attribuzioni del responsabile della forma pensionistica e ancor
meglio precisati i flussi informativi tra il responsabile e gli altri
organi della societa' istitutrice del fondo pensione aperto e del PIP
e tra il responsabile e la COVIP. Nel complesso e' stato ripreso, a
livello di normativa primaria, quanto e' gia' oggi previsto nei
regolamenti dei fondi pensione aperti e dei PIP, sulla base degli
schemi di regolamento elaborati dalla COVIP con la deliberazione del
31 ottobre 2006.
E' stato, inoltre, abrogato il comma 4 del medesimo art. 5 del
decreto n. 252/2005, che, per i fondi pensione aperti, prevedeva
l'istituzione di un «organismo di sorveglianza». In suo luogo e' ora
previsto che i fondi pensione aperti ad adesione collettiva
costituiscano un «organismo di rappresentanza» qualora gli iscritti,
su base collettiva, di una singola impresa o gruppo siano almeno in
numero pari a cinquecento. I compiti di detto organismo sono ora di
rappresentanza delle collettivita' e non piu' di «controllo» e cio'
si riflette nella nuova denominazione di tale organismo, che meglio
rappresenta il diverso ruolo allo stesso attribuito. Anche i
requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico mutano
conseguentemente, essendo ora previsti solo quelli di onorabilita'.
In coerenza con quanto sopra, la composizione dell'organismo di
rappresentanza differisce da quella del precedente organismo di
sorveglianza, essendo i suoi componenti unicamente espressione delle
aziende o gruppi di aziende e dei corrispondenti lavoratori in esso
rappresentati. L'eventuale mancata designazione dei propri
rappresentanti da parte delle collettivita' di riferimento non
consentira', pertanto, la formazione di un organismo di
rappresentanza. Le societa' procedono a porre termine agli incarichi
in essere relativi all'organismo di sorveglianza e ad attivare le
procedure per l'istituzione del nuovo organismo con riguardo alle
collettivita' di riferimento.
Eventuali compensi riconosciuti ai componenti dell'organismo di
rappresentanza non possono essere fatti gravare sulla societa' che
esercita l'attivita' del fondo pensione aperto ne' sul fondo stesso.
Con il decreto n. 147/2018 e' stato anche integrato l'elenco delle
disposizioni del codice civile applicabili agli organi di
amministrazione dei fondi pensione negoziali e preesistenti con
soggettivita' giuridica, con l'aggiunta dell'art. 2391 (recante
disposizioni in materia di «Interessi degli amministratori»), in
quanto si tratta di norma richiamata dall'art. 2629-bis del medesimo
codice e che trova applicazione anche ai fondi pensione.
E' adesso esplicitamente evidenziata la circostanza che all'organo
di amministrazione dei fondi pensione negoziali e preesistenti con
soggettivita' giuridica e' imputata la responsabilita' ultima per
quanto concerne l'osservanza da parte del fondo della normativa
nazionale e delle norme UE direttamente applicabili.
Sono, inoltre, meglio definiti i compiti dell'organo di controllo
di un fondo pensione negoziale e preesistente con soggettivita'
giuridica e indicati gli adempimenti di comunicazione cui e' tenuto
il predetto organo nei confronti della COVIP a fronte di eventuali
irregolarita' riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.
In particolare, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della
legge e dello statuto del fondo, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione e verifica l'efficienza e l'efficacia
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal
fondo pensione e il suo concreto funzionamento, ai fini del rispetto
della normativa tempo per tempo applicabile. Per l'espletamento dei
suoi compiti l'organo di controllo puo' chiedere la collaborazione di
tutte le strutture che svolgono compiti di controllo.
Nell'ambito delle sue attivita' l'organo di controllo valuta anche
i risultati del lavoro della funzione di revisione interna,
esaminando le periodiche relazioni e ogni altra comunicazione
prodotte dalla stessa. L'organo di controllo esamina altresi' le
relazioni periodiche di conformita' trasmesse dalla funzione di
compliance (se esistente).
E', altresi', opportuno che l'organo di controllo sia
specificamente sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina
dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di compliance,
ove prevista.
Spetta all'organo di controllo segnalare all'organo amministrativo
le eventuali anomalie o debolezze dell'assetto organizzativo e del
sistema di governo del fondo pensione, indicando e sollecitando
l'adozione di idonee misure correttive, verificando successivamente
che le carenze o anomalie segnalate siano state superate.
L'organo di controllo conserva un'adeguata evidenza delle
osservazioni e delle proposte formulate e della successiva attivita'
di verifica dell'attuazione delle eventuali misure correttive.
Tenuto conto della dimensione, natura, portata e complessita' delle
attivita' del fondo pensione, i compiti propri della funzione di
revisione interna possono essere affidati all'organo di controllo del
fondo pensione.
4. Funzioni fondamentali
Il nuovo art. 5-bis del decreto n. 252/2005 elenca le funzioni
fondamentali di cui i fondi pensione negoziali e preesistenti con
soggettivita' giuridica si devono dotare. Si tratta della funzione di
gestione dei rischi, della funzione di revisione interna e - ove
applicabile - della funzione attuariale.
Le prime due funzioni, di gestione dei rischi e di revisione
interna devono essere attivate pertanto in tutti i predetti fondi,
mentre la funzione attuariale e' obbligatoria solo per quei fondi
pensione che, in via diretta, coprono rischi biometrici o
garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato
livello di prestazioni, ai sensi dell'art. 7-bis del medesimo
decreto.
I compiti specifici di ciascuna funzione sono individuati negli
articoli da 5-ter a 5-quinquies del citato decreto; al riguardo si
vedano i successivi paragrafi delle presenti direttive. Un compito
comune a tutte le funzioni fondamentali e' quello descritto dall'art.
5-bis, comma 5, del decreto, che consiste nella comunicazione
all'Autorita' di vigilanza delle situazioni problematiche riscontrate
nello svolgimento della propria attivita' qualora le stesse non
abbiano trovato, come dovrebbero, soluzione all'interno del fondo
stesso.
Ai sensi dell'art. 4-bis del decreto n. 252/2005 la gestione dei
rischi, la revisione interna e l'attivita' attuariale sono oggetto di
politiche scritte approvate dall'organo di amministrazione, sentito
il titolare della relativa funzione, e oggetto di riesame almeno ogni
tre anni dal medesimo organo.
L'istituzione delle predette funzioni va, quindi, formalizzata in
una specifica delibera dell'organo di amministrazione del fondo, che
ne definisca quantomeno le responsabilita', i compiti e la frequenza
della reportistica e il soggetto cui riferire all'interno del fondo,
nonche' le misure e procedure adottate dal fondo per tutelare il
titolare della funzione fondamentale che effettua le comunicazioni
alla COVIP, di cui al sopra citato art. 5-bis, comma 5, da possibili
ritorsioni o condotte comunque lesive.
I fondi pensione in ogni caso assicurano ai titolari delle funzioni
fondamentali la sussistenza delle condizioni necessarie per un
efficace svolgimento delle proprie mansioni, che sia obiettivo, equo
e indipendente.
Salvo che per la funzione di revisione interna, che riferisce
sempre all'organo di amministrazione, la normativa non indica a chi i
titolari delle funzioni fondamentali comunicano le risultanze e le
raccomandazioni rilevanti; spetta all'organo di amministrazione del
fondo definire se il referto e' all'organo di amministrazione stesso
o al direttore generale, essendo dunque ammesse scelte diversificate
tra i fondi.
Fermo restando che la funzione di revisione interna deve risultare
del tutto separata e indipendente rispetto alle altre funzioni, la
collocazione organizzativa della funzione di gestione dei rischi e di
quella attuariale e' lasciata all'autonomia dei singoli fondi
pensione, in coerenza con il principio di proporzionalita' previsto
dall'art. 4-bis, comma 2, del decreto n. 252/2005 per tutto il
sistema di governo del fondo. Si puo' trattare di un'unita'
organizzativa ovvero di un singolo soggetto, laddove l'attivita' di
pertinenza lo consenta, cosi' come la funzione puo' essere affidata a
unita' organizzative gia' in essere o a soggetti con altre funzioni
all'interno del fondo, a condizione che vi siano adeguati presidi che
garantiscano la separatezza dei compiti e prevengano conflitti di
interessi; in linea di principio e', inoltre, consentito attribuire
alla stessa persona o alla stessa unita' organizzativa di adempiere
anche a piu' di una delle predette funzioni fondamentali.
La funzione di gestione dei rischi e quella attuariale possono
essere attribuite anche a un membro dell'organo di amministrazione
del fondo, che sia in possesso dei prescritti requisiti, qualora cio'
risulti appropriato alla dimensione, natura, portata e complessita'
delle attivita' da svolgere e valutando, in ogni caso, l'eventuale
sussistenza di conflitti di interesse anche in relazione alle
eventuali deleghe di cui e' titolare.
Il decreto n. 252/2005 consente anche di esternalizzare le funzioni
fondamentali. In quest'ultimo caso e', di norma, vietato attribuire
l'incarico alla stessa persona o unita' che svolge la medesima
funzione presso l'impresa promotrice, dovendosi intendere come tale,
in linea con la nuova definizione contenuta nell'art. 1, comma 3,
lettera c-sexies, del citato decreto, il datore di lavoro che versa i
contributi al fondo pensione. Per quanto riguarda il nostro sistema,
la norma descrive una situazione che puo' riguardare al piu' i fondi
aziendali o di gruppo. Trattasi, tuttavia, di divieto derogabile su
autorizzazione della COVIP, qualora sia dimostrato che eventuali
conflitti di interesse siano adeguatamente prevenuti o gestiti.
Ai sensi dell'art. 5-sexies, con apposito decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali sono definiti i requisiti
complessivi di idoneita' a ricoprire la carica di titolare delle
funzioni fondamentali. I fondi pensione negoziali e preesistenti con
soggettivita' giuridica sono comunque tenuti a organizzarsi per
assicurare l'attivazione delle predette funzioni entro e non oltre il
31 dicembre 2020, attribuendo l'incarico a soggetti dotati di
competenze adeguate rispetto alle attivita' da svolgere, oltre che
dotati dei requisiti di onorabilita' oggi previsti dall'art. 5, commi
1 e 2, del decreto ministeriale n. 79/2007, salvo poi verificarne la
compatibilita' con le norme del nuovo decreto sui requisiti, una
volta adottato.
Per quanto attiene, poi, alla funzione attuariale, atteso quanto
disposto dall'art. 5-quinquies, comma 2, del decreto n. 252/2005 che
gia' indica uno specifico requisito di professionalita' consistente
nell'iscrizione nell'apposito albo, si ritiene che fino all'adozione
del suddetto decreto l'incarico vada affidato a chi possiede tale
requisito.
Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP puo' richiedere, ai sensi
dell'art. 19, comma 3, del decreto n. 252/2005, in qualsiasi momento,
tra gli altri, ai titolari delle funzioni fondamentali di fornire,
per quanto di rispettiva competenza, informazioni e valutazioni su
qualsiasi questione relativa al fondo pensione, nonche' la
trasmissione di dati e documenti. La COVIP puo' altresi', in base al
successivo comma 4, lettera a), del medesimo art. 19, convocare
presso di se' i titolari delle funzioni fondamentali. In caso di
violazione trovano poi applicazione i poteri sanzionatori della
COVIP, di cui all'art. 19-quater del medesimo decreto.
5. Sistema di gestione dei rischi e funzione di gestione dei rischi
L'art. 5-ter del decreto n. 252/2005 prevede che i fondi pensione
negoziali e preesistenti con soggettivita' giuridica si dotino di un
sistema organico di gestione dei rischi che mappi i rischi che
interessano il fondo e che disponga delle procedure necessarie per la
loro complessiva gestione.
Il comma 4 e' riferito ai rischi propri del fondo, cioe' quelli ai
quali lo stesso e' o potrebbe essere esposto; l'elenco ivi contenuto
e' da intendersi quale elenco minimo dei rischi da prendere in
considerazione, se pertinenti. Spetta a ciascun fondo, in ragione
della propria organizzazione e della dimensione, natura, portata e
complessita' della sua attivita', individuare i rischi di cui al
predetto elenco che sono per lo stesso pertinenti, nonche' gli
eventuali ulteriori rischi cui e' esposto.
Ancorche' la norma di cui sopra abbia un piu' diretto impatto sui
fondi pensione a prestazione definita, anche i fondi pensione a
contribuzione definita sono chiamati a individuare, anche al di fuori
del predetto elenco, i rischi per essi comunque rilevanti. Uno dei
rischi che sicuramente riguarda entrambe le tipologie di fondi
pensione e' il rischio operativo, che l'art. 1, comma 3, lettera
c-nonies), del citato decreto definisce come il rischio di subire
perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure
interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni.
Il comma 5 del medesimo articolo estende il sistema di gestione dei
rischi a quelli che gravano sugli aderenti e sui beneficiari. Il
sistema di gestione dei rischi comprende anche i rischi relativi alla
gestione finanziaria del patrimonio di un fondo pensione a
contribuzione definita.
Per facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi, il
comma 6 dell'art. 5-ter prevede l'istituzione della specifica
funzione di gestione dei rischi. In linea di principio, il compito
della funzione di gestione dei rischi e' quello di concorrere alla
definizione della politica di gestione dei rischi e di facilitare
l'attuazione del sistema di gestione dei rischi, verificando
l'efficienza ed efficacia del sistema nel suo complesso. In tale
contesto, la stessa funzione e' necessariamente destinataria di
flussi informativi che riguardano tutti i rischi individuati come
rilevanti per il fondo pensione.
Quanto invece ai profili piu' strettamente operativi di
monitoraggio e di gestione corrente dei rischi, gli stessi non fanno
ordinariamente capo a un'unica unita' o a un unico soggetto, ben
potendo essere articolati su piu' strutture o su piu' soggetti,
integrati nella complessiva struttura organizzativa del fondo.
La funzione finanza prevista dalle sopra citate «Disposizioni sul
processo di attuazione della politica di investimento» continua ad
avere una propria valenza autonoma, salvo considerare che ora la
funzione di gestione dei rischi debba comunque concorrere alla
definizione del sistema di controllo dei rischi anche inerenti alla
gestione finanziaria e alla valutazione dell'efficienza e
dell'efficacia del sistema medesimo.
Peraltro, avuto riguardo anche alle dimensioni e alla natura della
forma pensionistica e alla tipologia dei modelli di gestione
finanziaria, e' possibile prendere in considerazione modelli
organizzativi nei quali la funzione di gestione del rischio effettua
anche i controlli piu' operativi sulla gestione finanziaria,
valutando in tal caso l'opportunita' di mantenere una unita'
organizzativa autonoma relativa alla funzione finanza ovvero di
assegnare ad altre strutture del fondo pensione gli ulteriori compiti
oggi attribuiti alla predetta funzione finanza.
Come detto, l'art. 4-bis prevede che l'organo di amministrazione
del fondo adotti una politica di gestione dei rischi e che tale
politica sia oggetto di riesame almeno ogni tre anni, ovvero in ogni
caso di variazioni significative. La definizione della politica di
gestione dei rischi e' rimessa all'autonomia dei singoli fondi
pensione; un ruolo centrale e' assunto dalla funzione di gestione dei
rischi.
A titolo esemplificativo si rappresenta che la politica di gestione
dei rischi dovra' definire le categorie di rischio e le metodologie
per misurarli, indicare le modalita' attraverso le quali il fondo
gestisce ogni categoria di rischio significativo o area di rischio,
specificare i limiti di tolleranza al rischio all'interno di tutte le
categorie di rischio rilevanti, descrivere la frequenza e il
contenuto delle verifiche da eseguire regolarmente.
6. Funzione di revisione interna (Internal audit)
Nell'art. 5-quater del decreto n. 252/2005 viene descritta la
funzione di revisione interna, che i fondi pensione negoziali e
quelli preesistenti con soggettivita' giuridica sono tenuti a
istituire. La funzione di revisione interna ha il compito di valutare
e monitorare l'efficacia, l'efficienza e l'adeguatezza del sistema di
controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo
del fondo, nonche' l'efficacia e l'efficienza delle attivita'
esternalizzate, inclusa l'efficacia dei controlli svolti su tali
attivita'.
La funzione di revisione interna verifica la correttezza dei
processi interni e l'efficacia e l'efficienza delle procedure
organizzative, nonche' la regolarita' e la funzionalita' dei flussi
informativi tra i diversi settori del fondo; verifica altresi'
l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilita' (ICT
audit) affinche' non sia inficiata la qualita', correttezza e
tempestivita' delle informazioni. In tale ambito, la funzione valuta
anche il piano di emergenza predisposto dall'organo di
amministrazione e propone modifiche al piano sulla base delle
mancanze riscontrate. La funzione di revisione interna valuta,
altresi', i piani di emergenza dei fornitori delle attivita'
esternalizzate, che devono essere acquisiti dal fondo pensione.
Alla funzione di revisione interna l'art. 5-quater, comma 2, del
decreto n. 252/2005 assegna anche il compito di verificare
l'attendibilita' delle rilevazioni contabili e, cioe', la rispondenza
delle rilevazioni e dei processi amministrativi contabili e
gestionali a criteri di correttezza e di regolare tenuta della
contabilita'. Tale attivita' potra' essere svolta anche in
coordinamento con l'organo di controllo.
Sulla base dei risultati delle verifiche effettuate, la funzione di
revisione interna formula raccomandazioni all'organo di
amministrazione e controlla l'avvenuta rimozione delle anomalie
riscontrate nell'operativita' del fondo e nel funzionamento dei
controlli interni (attivita' cosiddetta di follow-up). Nello
svolgimento della sua attivita', la funzione di revisione interna
instaura collegamenti con tutti i centri titolari di compiti di
controllo interno.
Come gia' detto, il fondo assicura la separatezza della funzione di
revisione interna dalle altre funzioni, al fine di garantirne
l'indipendenza, l'autonomia e l'obiettivita' di giudizio; tenuto
conto della dimensione, natura, portata e complessita' delle
attivita' del fondo pensione, i compiti propri della funzione di
revisione interna possono essere affidati all'organo di controllo del
fondo pensione.
La funzione riferisce all'organo di amministrazione le risultanze
delle analisi compiute e le eventuali disfunzioni e criticita'
rilevate, secondo le modalita' e la periodicita' dallo stesso
definite. La relazione all'organo di amministrazione deve essere
almeno annuale e contiene i suggerimenti per eliminare le carenze
riscontrate e le raccomandazioni in ordine ai tempi per la loro
rimozione, nonche' l'evidenziazione degli interventi operati rispetto
a quanto segnalato nella relazione precedente.
Tali informazioni sono anche comunicate al direttore generale e
all'organo di controllo (ove non siano allo stesso affidati i compiti
della revisione interna). Le risultanze della specifica area oggetto
di revisione sono, altresi', comunicate al responsabile
dell'attivita' operativa oggetto del controllo.
Resta inoltre fermo l'obbligo di segnalare con urgenza all'organo
di amministrazione, al direttore generale e all'organo di controllo
le situazioni di particolare gravita' accertate.
L'attivita' di revisione svolta e gli interventi effettuati sono
adeguatamente documentati e conservati presso la sede del fondo.
Per consentire lo svolgimento pieno dei suoi compiti, deve essere
assicurato alla funzione di revisione interna l'accesso a tutte le
attivita' del fondo, comprese quelle esternalizzate. Nel caso di
attribuzione a soggetti terzi di attivita' di rilievo per il
funzionamento dei controlli interni (ad esempio dell'attivita' di
elaborazione dei dati) la funzione di revisione interna deve poter
accedere anche alle procedure e alle attivita' svolte da tali
soggetti.
Da ultimo, si evidenzia che la funzione di revisione interna e'
chiamata a svolgere alcuni dei compiti gia' in precedenza attribuiti
alla cosiddetta «funzione di controllo interno», ai sensi delle
«Linee guida in materia di organizzazione interna dei fondi pensione
negoziali», che alla luce della sopravvenuta normativa cessa di avere
un suo rilievo autonomo. Spettera' pertanto ai fondi pensione che
gia' si sono dotati della predetta «funzione di controllo interno»
valutare le modalita' di attivazione della funzione di revisione
interna, anche trasformando la «funzione di controllo interno» nella
nuova «funzione di revisione interna», attribuendole gli ulteriori
compiti previsti dalla normativa e depurandola di quelli non
previsti.
L'art. 4-bis prevede, come detto, che l'organo di amministrazione
del fondo adotti una politica di revisione interna e che tale
politica sia oggetto di riesame almeno ogni tre anni, ovvero in ogni
caso di variazioni significative. La definizione di tale politica e'
rimessa all'autonomia dei singoli fondi pensione, sentita comunque la
funzione di revisione interna.
La politica di revisione interna illustra gli indirizzi adottati
dall'organo di amministrazione per l'attuazione della funzione di
revisione interna. Il livello di dettaglio della politica di
revisione interna deve essere proporzionato alla dimensione e
all'organizzazione interna, nonche' alla dimensione, alla natura,
alla portata e alla complessita' dell'attivita' del fondo pensione.
A titolo esemplificativo, detta politica puo' riguardare i seguenti
profili: definizione e finalita' della funzione di internal audit,
compiti, responsabilita' e poteri del titolare della funzione,
approccio del piano annuale di internal audit, reportistica,
svolgimento interno al fondo della funzione o sua esternalizzazione,
presidi circa la qualita', indipendenza, obiettivita' di giudizio
della funzione di revisione interna.
7. Funzione attuariale
Nell'art. 5-quinquies del decreto n. 252/2005 sono descritti i
compiti della funzione attuariale. Come detto, di tale funzione si
devono dotare i soli fondi pensione negoziali o preesistenti con
soggettivita' giuridica che coprono direttamente rischi biometrici o
garantiscono un determinato rendimento degli investimenti o delle
prestazioni, ai sensi dell'art. 7-bis del citato decreto. Non e'
necessario, comunque, che si dotino di una funzione attuariale i
fondi i cui impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori gia'
sottoposti a vigilanza prudenziale a cio' abilitati.
Alla funzione attuariale competono il coordinamento e la
supervisione del calcolo delle riserve tecniche, la valutazione in
ordine all'adeguatezza delle metodologie e dei modelli utilizzati per
il calcolo delle riserve tecniche e delle ipotesi fatte a tal fine,
nonche' la valutazione della sufficienza, accuratezza e completezza
dei dati utilizzati per il calcolo forniti dalle strutture operative.
In particolar modo, la funzione attuariale attesta l'affidabilita'
e l'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche e riporta
all'organo preposto gli scostamenti significativi tra l'esperienza
reale e le ipotesi sottese alle riserve, proponendo eventuali
modifiche. La funzione attuariale contribuisce altresi', per quanto
di competenza, alla individuazione dei rischi del fondo pensione.
Al fine di evitare possibili situazioni di conflitto di interesse,
e' necessario prevedere una distinzione tra la struttura (interna o
esterna al fondo) che operativamente procede al calcolo delle riserve
tecniche e il titolare della funzione attuariale che supervisiona
detta attivita'. In considerazione del principio di proporzionalita',
detta distinzione puo' venire meno esclusivamente nei casi di fondi
che non siano di grandi dimensioni ovvero nel caso in cui la natura,
la portata e la complessita' dei rischi assunti non sia elevata.
Anche per le attivita' attuariali, se rilevanti, il fondo si dovra'
dotare di una propria politica. Valgono anche qui le considerazioni
di ordine generale gia' espresse in merito alle politiche di gestione
dei rischi e di revisione interna.
8. Esternalizzazione (Outsourcing) e scelta del fornitore
L'art. 5-septies del decreto n. 252/2005 detta disposizioni per le
esternalizzazioni delle attivita' e delle funzioni, tra cui anche
quelle fondamentali, dei fondi pensione negoziali e preesistenti con
soggettivita' giuridica. Possono pertanto formare oggetto di
esternalizzazione le attivita' che i predetti fondi pensione possono
esercitare direttamente, essendo l'esternalizzazione una modalita'
alternativa allo svolgimento delle medesime attivita' tramite
soggetti interni. Ne deriva che non si ha «esternalizzazione», ad
esempio, per l'incarico di depositario, mentre si ha
esternalizzazione per l'incarico di service amministrativo.
Ciascun fondo pensione negoziale e preesistente con soggettivita'
giuridica e' chiamato a compiere una valutazione circa l'opportunita'
di esternalizzare attivita' proprie piuttosto che affidarle a risorse
interne. Le relative scelte devono essere motivate e documentate.
Il fondo puo' esternalizzare anche le funzioni fondamentali; cio'
puo' risultare appropriato qualora l'istituzione della funzione
all'interno del fondo possa non rispondere ai criteri
dell'efficienza, dell'economicita' e della affidabilita'. Coloro che
presso il fornitore o subfornitore del servizio svolgono la funzione
fondamentale esternalizzata possiedono i requisiti di cui all'art.
5-sexies del decreto n. 252/2005 e spetta all'organo di
amministrazione del fondo il relativo accertamento.
L'esternalizzazione non esonera in ogni caso gli organi del fondo
dalle rispettive responsabilita'. I rischi specifici connessi
all'esternalizzazione sono considerati nella politica di gestione dei
rischi.
Ai fondi pensione negoziali o preesistenti con soggettivita'
giuridica e' richiesto di garantire, in caso di esternalizzazione,
che non si producano effetti negativi sull'assetto stesso del fondo,
sull'attivita' di vigilanza della COVIP e sulla qualita' dei servizi
resi ad aderenti e beneficiari. Al fine di evitare il verificarsi di
situazioni pregiudizievoli e' prescritto che i fondi pensione
negoziali e preesistenti con soggettivita' giuridica definiscano la
propria politica in materia (cosiddetta «politica di
esternalizzazione e scelta del fornitore») in base alla quale
pervenire alla scelta del fornitore del servizio, alla definizione
delle condizioni dell'incarico e alla sua durata, nonche' alla
individuazione dei processi di monitoraggio e controllo delle
attivita' esternalizzate. Tale politica dovra' essere, tra l'altro,
funzionale a consentire l'adeguata valutazione del fornitore, la
prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e la salvaguardia
della continuita' operativa del fondo pensione.
Gli accordi di esternalizzazione dovranno essere formalizzati per
iscritto. In essi andra' chiaramente definita l'attivita' oggetto del
contratto, le modalita' di esecuzione e il corrispettivo, la durata,
la natura e periodicita' della reportistica, le facolta' di recesso e
di modifica del contratto in capo al fondo.
Le esternalizzazioni effettuate da parte dei fondi pensione
negoziali e dei fondi pensione preesistenti con soggettivita'
giuridica vanno comunicate alla COVIP. La comunicazione alla COVIP va
effettuata entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto, a
prescindere dalla decorrenza del contratto stesso. L'informativa
comprende l'indicazione del nominativo del fornitore, il luogo di
ubicazione dello stesso, l'attivita' esternalizzata, la data di
inizio della fornitura e la durata del contratto. Il contratto andra'
inviato alla COVIP solo su eventuale richiesta della stessa.
I fondi comunicano tempestivamente alla COVIP se in corso di
contratto sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi sopra
indicati e relazionano in ordine alla successiva cessazione del
contratto di esternalizzazione e delle modalita' di eventuale
re-internalizzazione dell'attivita'.
Per l'esternalizzazione relativa alle funzioni fondamentali e alla
gestione amministrativa (e cioe' al service amministrativo dei fondi
pensione negoziali e preesistenti con soggettivita' giuridica)
l'informativa alla COVIP deve essere data dopo la stipula del
contratto ma prima della decorrenza dell'esternalizzazione. Ancorche'
il conferimento di tali incarichi non sia oggetto di approvazione
preventiva della COVIP, si ritiene ragionevole che l'invio di detta
informativa avvenga entro trenta giorni dalla sottoscrizione del
contratto e comunque prima che il contratto diventi operativo. In
questo caso all'informativa andra' allegata anche copia della
convenzione di esternalizzazione che e' stata stipulata. Tale
informativa non determina l'apertura, da parte della COVIP, di un
procedimento amministrativo di autorizzazione, ne' comporta
l'espressione di un assenso preventivo.
Circa le convenzioni di gestione delle risorse dei fondi pensione
negoziali e preesistenti resta fermo quanto previsto dall'art. 6 del
decreto n. 252/2005 e dalle «Istruzioni per il processo di selezione
dei gestori delle risorse dei fondi pensione», di cui alla
deliberazione COVIP del 9 dicembre 1999, che trovano applicazione
anche ai fondi pensione preesistenti come gia' precisato negli
«Orientamenti in materia di adeguamento, da parte dei fondi pensione
preesistenti, all'art. 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, con particolare riferimento alle modalita' di selezione dei
gestori» adottati dalla COVIP il 26 aprile 2012. L'invio alla COVIP
delle convenzioni di gestione delle risorse deve avvenire entro
trenta giorni dalla sottoscrizione (come gia' oggi previsto) e
comunque prima che il contratto diventi operativo.
Gli adempimenti di cui sopra sono posti in essere con riferimento
alle esternalizzazioni successive alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle presenti direttive.
L'art. 19, comma 2, lettera i), del decreto n. 252/2005 attribuisce
adesso esplicitamente alla COVIP il compito di controllare le
attivita' esternalizzate e ri-esternalizzate. Con le nuove
disposizioni e' stato, in particolare, attribuito alla COVIP il
potere di richiedere informazioni sulle esternalizzazioni sia ai
fondi pensione sia ai fornitori di servizi, nonche' quello di
effettuare ispezioni presso i fornitori delle attivita'
esternalizzate, accedendo ai relativi locali, se non sono gia'
sottoposti a vigilanza prudenziale di altra autorita'.
Il fondo pensione che esternalizza una sua attivita' o una funzione
fondamentale a soggetti che non sono sottoposti a vigilanza
prudenziale di altra autorita' adotta le misure necessarie ad
assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni: il fornitore
del servizio sia tenuto a cooperare con la COVIP in relazione alla
funzione o all'attivita' esternalizzata; il fondo e la COVIP abbiano
accesso effettivo ai dati relativi alle funzioni o attivita'
esternalizzate; la COVIP abbia un accesso effettivo ai locali
commerciali del fornitore del servizio e sia in grado di esercitare
tali diritti di accesso. In particolare, gli accordi di
esternalizzazione futuri dovranno necessariamente contemplare tali
situazioni. Per quelli gia' in essere i fondi dovranno
tempestivamente procedere al loro aggiornamento e adeguamento alle
previsioni normative vigenti.
E', inoltre, necessario specificare negli accordi di
esternalizzazione che anche il titolare della funzione di revisione
interna del fondo puo' svolgere controlli (audit) sull'attivita'
dell'outsourcer ed e' legittimato ad accedere ai suoi locali.
9. Politica di remunerazione
L'art. 5-octies del decreto n. 252/2005 detta l'obbligo per i fondi
pensione negoziali e preesistenti con soggettivita' giuridica di
dotarsi di una politica di remunerazione e individua, in modo gia'
ampiamente dettagliato, i principi cui la politica di remunerazione
deve uniformarsi. I fondi sono pertanto chiamati ad adeguarsi a tali
prescrizioni entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
In particolare, i fondi adottano entro tale termine politiche di
remunerazione in forma scritta che siano coerenti con la sana,
prudente ed efficace gestione del fondo e in linea, da un lato, con
gli obiettivi strategici, la redditivita' e l'equilibrio del fondo
nel lungo termine e, dall'altro, con gli interessi sempre a lungo
termine degli aderenti e beneficiari.
Sotto il profilo soggettivo, la politica di remunerazione riguarda
coloro che amministrano effettivamente il fondo pensione, i
componenti dell'organo di controllo, coloro che svolgono funzioni
fondamentali, nonche' il direttore generale. Sono, inoltre, da tenere
in considerazione le altre categorie di personale le cui attivita'
hanno un impatto di rilievo sul profilo del rischio del fondo
pensione, la cui identificazione e' condotta in autonomia da ciascun
fondo pensione, in base al proprio assetto organizzativo.
Con riguardo all'ipotesi in cui i compensi di alcuni dei soggetti
di cui sopra non siano a carico del fondo, essendo ad esempio
sostenuti dall'impresa promotrice, ancorche' la relativa politica di
remunerazione non sia direttamente definita dal fondo stesso,
l'organo di amministrazione del fondo e' tenuto comunque a valutare
che la remunerazione corrisposta a tali soggetti sia in linea con i
principi delineati dal comma 4 dell'art. 5-octies e, in particolare,
che non incoraggi l'assunzione di rischi in modo non congruo rispetto
al profilo del fondo e alle sue regole e che non contrasti con gli
interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari.
Con riferimento al personale dipendente del fondo, la politica di
remunerazione e' generalmente definita dal contratto collettivo
applicato e pertanto il richiamo della contrattazione collettiva e'
da considerarsi misura sufficiente per dare atto della politica di
remunerazione applicata.
La politica di remunerazione riguarda anche i soggetti ai quali
sono esternalizzate le attivita' del fondo, con esclusione di tutti i
fornitori che siano disciplinati dalle direttive 2009/65/CE,
2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE. Per quanto riguarda
i fornitori, nella politica di remunerazione si prende a riferimento
il corrispettivo pattuito per la fornitura del servizio e non anche
la remunerazione, a carico del fornitore, delle risorse di cui lo
stesso si avvale.
Si intende quale remunerazione ogni forma di pagamento, determinata
in misura fissa o variabile, ovvero beneficio, incluse eventuali
componenti accessorie, corrisposto direttamente o indirettamente, in
qualsiasi forma (ad esempio in contanti, ovvero come servizi o beni
in natura) in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi resi
al fondo.
La politica di remunerazione e' definita, prendendo a riferimento
quantomeno i seguenti aspetti:
a) il ruolo degli organi sociali coinvolti nella predisposizione
e approvazione della stessa;
b) la struttura del sistema di remunerazione (componente fissa,
parte variabile, criteri di attribuzione);
c) i soggetti ai quali si applica la politica di remunerazione;
d) i presidi adottati dal fondo pensione al fine di evitare che
la remunerazione corrisposta possa compromettere in qualunque modo il
rispetto del principio di sana e prudente gestione delle risorse,
nonche' l'obiettivita', l'autonomia e l'indipendenza nell'operato
degli organi/funzioni/altri soggetti coinvolti nell'attivita' del
fondo pensione (come ad esempio i gestori finanziari).
La politica di remunerazione deve essere resa pubblica solo nei
suoi elementi essenziali; non rientrano in tale ambito le
informazioni di dettaglio circa la remunerazione effettivamente
corrisposta ai singoli individui che operano per il fondo. Tale
pubblicita' si realizza, come precisato nel paragrafo 2, attraverso
l'inserimento nel «Documento sul sistema di governo» delle
informazioni essenziali e pertinenti relative alla policy adottata
con riferimento alla politica di remunerazione.
Eventuali incarichi a titolo gratuito potranno essere previsti ove
cio' non contrasti con una gestione sana, prudente ed efficace del
fondo; la politica di remunerazione deve darne specifica indicazione.
Le misure volte a evitare i conflitti di interesse, da indicarsi
nella politica di remunerazione, dovranno necessariamente comprendere
anche gli eventuali incarichi svolti a titolo gratuito.
10. Requisiti di professionalita' e onorabilita', cause di
ineleggibilita' e di incompatibilita' e situazioni impeditive.
L'art. 5-sexies del decreto n. 252/2005 reca disposizioni in merito
ai requisiti di professionalita' e onorabilita', alle cause di
ineleggibilita' e di incompatibilita' e alle situazioni impeditive.
E', in particolare, ora previsto che il decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali che disciplina tali requisiti
riguardi anche il direttore del fondo e coloro che svolgono funzioni
fondamentali. E', poi, chiarito che i componenti dell'organismo di
rappresentanza dei fondi pensione aperti e i componenti degli
organismi di rappresentanza degli iscritti dei fondi preesistenti
interni devono avere solo i requisiti di onorabilita' previsti dal
medesimo decreto ministeriale. Per ogni tipologia di fondo pensione
e' poi specificato a chi spetta effettuare la verifica in ordine alla
sussistenza dei requisiti.
Stante quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto n.
147/2018, le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 79/2007
continuano a essere applicate - per i soggetti ivi contemplati e
ancora previsti dalla normativa attuale - fino alla data di entrata
in vigore del decreto di cui all'art. 5-sexies, comma 1, del decreto
n. 252/2005. Tale decreto ministeriale continua dunque a trovare
applicazione alle nuove nomine che dovessero nel frattempo
intervenire.
11. Valutazione interna del rischio
L'art. 5-novies del decreto n. 252/2005 introduce l'obbligo, per i
fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettivita' giuridica,
di effettuare periodicamente una «valutazione interna del rischio».
Tale valutazione deve essere approvata dall'organo di amministrazione
del fondo, sentite le strutture competenti, almeno ogni tre anni, o
immediatamente dopo ogni variazione significativa del profilo di
rischio del fondo pensione, e va adeguatamente documentata anche al
fine dei controlli da parte della COVIP.
In base al comma 2 dell'art. 5-novies, la valutazione interna del
rischio comprende la valutazione dell'efficacia del sistema di
gestione dei rischi, nonche' una descrizione del modo in cui la
valutazione dei rischi e' integrata nel processo gestionale e nei
processi decisionali del fondo e del modo in cui il fondo previene i
conflitti di interesse con l'impresa promotrice, qualora alla stessa
siano esternalizzate funzioni fondamentali.
Inoltre, la disposizione in esame individua una serie di specifici
elementi che devono formare oggetto della valutazione, alcuni dei
quali appaiono riferibili esclusivamente ai fondi a prestazione
definita. Con riguardo a tali elementi, nella valutazione interna del
rischio sono descritti i metodi di cui il fondo si e' dotato, nel
rispetto del principio di proporzionalita', per individuare e
valutare i rischi cui e' o potrebbe essere esposto nel breve e lungo
periodo e che potrebbero avere un impatto sulla capacita' del fondo
pensione di far fronte ai propri obblighi.
Laddove non fossero stati gia' formalizzati, i suddetti metodi
devono essere definiti dai fondi interessati dalla disposizione entro
e non oltre il 31 dicembre 2020, cosi' da poter pervenire alla prima
valutazione interna del rischio entro e non oltre il 30 aprile 2021.
Gli esiti dell'attivita' di valutazione interna del rischio
andranno tenuti in considerazione ai fini dell'assunzione delle
decisioni strategiche del fondo.
12. Modelli gestionali
La normativa in materia di modelli gestionali ha subito alcune
modifiche di carattere redazionale alle lettere b) e c) del comma 1
dell'art. 6 del decreto n. 252/2005, volte ad aggiornare i
riferimenti ai soggetti che possono gestire le risorse dei fondi
pensione. Di rilevo e' la nuova lettera c-bis), che amplia il novero
dei soggetti con cui e' possibile convenzionarsi, includendo anche i
soggetti (GEFIA) autorizzati alla gestione di FIA italiani o di FIA
UE, ai sensi del decreto 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito: decreto
n. 58/1998).
Per i fondi pensione preesistenti continuano a trovare applicazione
le previsioni contenute nel decreto ministeriale n. 62/2007, recante
il «Regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme
pensionistiche complementari preesistenti alla data di entrata in
vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421».
13. Depositario delle risorse dei fondi pensione
L'art. 7 del decreto n. 252/2005 disciplina il depositario per i
fondi pensione negoziali e aperti. L'articolo in parola e' stato
pressoche' integralmente riscritto, al fine di una piu' puntuale
regolamentazione dei compiti e responsabilita' del depositario, in
linea con la direttiva (UE) 2016/2341.
Con l'occasione e' stato anche rivisto l'ambito delle risorse da
affidare al depositario, includendovi anche quelle in gestione
diretta presso il fondo pensione. L'avvenuta soppressione della
parola «affidate» determina, infatti, l'estensione dell'ambito di
applicazione della norma anche a quei fondi che non hanno convenzioni
di gestione con soggetti terzi, ma gestiscono in proprio le risorse
del fondo.
L'art. 7 si applica anche ai fondi pensione preesistenti, in base a
quanto gia' previsto dall'art. 5, comma 6, del decreto ministeriale
62/2007, secondo il quale tali fondi sono tenuti ad applicare, tra le
altre, le previsioni dell'art. 7 del decreto n. 252/2005, ove
compatibili con il modello gestionale adottato (restano, ad esempio,
esclusi da tale obbligo i fondi che gestiscono le risorse interamente
tramite convenzioni assicurative di ramo I, III o V e i fondi interni
costituiti come mera posta contabile nel passivo del bilancio di
societa' o enti). Resta fermo che, nella valutazione di
compatibilita' con il modello gestionale adottato, i fondi
preesistenti dovranno tener conto anche di quanto sopra precisato
circa l'estensione del depositario per le risorse in gestione
diretta.
E', pertanto, da intendersi superato quanto a suo tempo precisato,
in tema di banca depositaria, nella circolare COVIP del 2 marzo 2012,
prot. n. 868, avente per oggetto l'adeguamento dei fondi pensione
preesistenti alle norme del decreto n. 252/2005, nella quale era
stato osservato, sulla base della normativa allora in vigore, che
l'istituto della banca depositaria (ora «depositario») si presentava
come un necessario corollario dell'adozione, da parte dei fondi
pensione, dei modelli di gestione convenzionata, non sussistendo
l'obbligo di dotarsene per i fondi che gestiscono direttamente le
risorse.
La norma prevede che tutte le risorse del fondo pensione vadano
affidate a un unico soggetto depositario. Al depositario andra'
pertanto affidata anche la detenzione delle disponibilita' liquide
del fondo pensione, non ritenendosi ammissibile l'affidamento a
soggetti diversi dal depositario. Trova pertanto conferma quanto sul
punto gia' precisato dalla COVIP nella risposta a quesito del
dicembre 2015 avente ad oggetto «Quesiti in tema di depositari dei
fondi pensione». Si richiamano qui anche i chiarimenti gia' forniti
in tale occasione con riferimento all'esclusione dagli obblighi
dell'art. 7 del decreto n. 252/2005 delle disponibilita' liquide
destinate alla gestione amministrativa del fondo e quelle funzionali
all'investimento in depositi e alla costituzione di garanzie in
denaro.
Per quanto riguarda la gestione diretta di immobili da parte di
fondi pensione preesistenti, spetta al depositario il compito di
verificarne la proprieta' e l'aggiornamento del conseguente registro;
resta in ogni caso ferma l'esigenza di tener conto, sulla base dei
dati forniti dai fondi pensione, del valore degli immobili
nell'ambito del calcolo delle disponibilita' complessive dei fondi
stessi, ai fini delle verifiche in ordine al rispetto dei limiti agli
investimenti.
I compiti del depositario sono adesso elencati in modo puntuale
nell'art. 7, comma 2, del decreto n. 252/2005 mentre in precedenza la
norma faceva rinvio ad alcune disposizioni del decreto n. 58/1998.
Non vi sono comunque differenze sostanziali rispetto alla disciplina
in precedenza richiamata. Il depositario adempie agli obblighi di
custodia degli strumenti finanziari a esso affidati, nonche' alla
verifica della proprieta' e alla registrazione degli altri beni del
fondo pensione.
In tema di compiti del depositario, l'art. 7, comma 2, lettera g),
del decreto n. 252/2005 prevede, con una norma di chiusura, che il
depositario svolge ogni altro compito, per quanto compatibile,
previsto dall'art. 48 del decreto n. 58/1998, e relativa normativa di
attuazione, per gli OICR. Considerato che la normativa italiana
disciplina i compiti del depositario in modo convergente, ma non del
tutto identico, relativamente alle due macrocategorie di OICR
rappresentate dagli OICVM e dai FIA, si ritiene adesso ragionevole
interpretare il rinvio alle norme dettate per il depositario degli
OICR come riferito alle norme, primarie e secondarie, dettate per il
depositario di OICVM, in ragione del fatto che l'art. 7, commi
3-nonies e 3-decies codificano la responsabilita' del depositario dei
fondi pensione al pari di quanto previsto per il depositario degli
OICVM. La normativa in tema di OICVM dovra', pertanto, trovare
applicazione anche ai sub-depositi dei fondi pensione.
Il comma 3, nel quale erano in precedenza contenute le previsioni
di rinvio al decreto n. 58/1998 per le funzioni del depositario ed
erano altresi' definiti i doveri di informativa dei depositari verso
la COVIP e' stato soppresso, giacche' le funzioni del depositario
sono ora indicate nel comma 2, mentre i doveri di informativa sono
riportati nel comma 3-quinquies. Anche il comma 3-bis, che riguardava
la possibilita' di affidare l'incarico di depositario anche a banche
o imprese di investimento dell'Unione europea, e' stato abrogato, in
quanto e' nel comma 1 che vengono indicati i soggetti che possono
espletare detto incarico.
Nel comma 3-quinquies sono poi descritti con maggiore dettaglio gli
obblighi verso la COVIP dei componenti degli organi del depositario,
in precedenza indicati nel comma 3. Si tratta di una disposizione del
tutto analoga a quella contenuta nell'art. 47, comma 4, del decreto
n. 58/1998. Cio' premesso, si conferma quanto gia' precisato nella
sopra richiamata risposta a quesito del dicembre 2015 e, cioe', che
anche relativamente alle segnalazioni delle violazioni della
normativa riguardante i fondi pensione e' possibile la trasmissione
cumulativa periodica delle stesse alla COVIP, in linea con quanto
previsto dalla normativa sopra citata.
Con riferimento, poi, alle segnalazioni delle violazioni dei limiti
e divieti che i fondi pensione autonomamente hanno previsto nei
propri statuti o regolamenti, o nelle convenzioni di gestione, in
aggiunta a quelli imposti dalla normativa, si ritiene che continui a
trovare applicazione il regime previsto, dalla normativa secondaria
di settore per gli OICR, in linea con le precisazioni a suo tempo
fornite con la risposta a quesito del dicembre 2015. In questo caso,
dunque, il depositario non deve segnalare direttamente alla COVIP la
violazione, bensi' deve provvedere ad informare il fondo pensione di
quanto rilevato sulla base di una procedura di attivazione di livelli
successivi di intervento (c.d. procedura di escalation).
Si fa, infine, presente che la normativa detta regole puntuali in
tema di conflitti di interesse (comma 3-octies) e di responsabilita'
del depositario (commi 3-nonies e 3-decies).
14. Mezzi patrimoniali
Il nuovo comma 3-bis dell'art. 7-bis del decreto n. 252/2005
prevede che le fonti istitutive dei fondi che erogano direttamente le
rendite e che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati debbano
considerare la finalita' di perseguire un'equa ripartizione dei
rischi e dei benefici tra le generazioni quando decidono di
rimodulare il regime di contribuzione e quello delle prestazioni.
Si tratta di una disposizione che formalizza un principio
fondamentale da tenere presente negli accordi sottoscritti in
materia.
15. Informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari
I nuovi articoli da 13-bis a 13-septies del decreto n. 252/2005
dettano disposizioni in materia di informative ai potenziali aderenti
e agli aderenti e beneficiari, al fine di assicurare il pieno
recepimento delle corrispondenti previsioni della direttiva (UE)
2016/2341.
In particolare:
l'art. 13-bis reca disposizioni circa le informazioni di
carattere generale sulla forma pensionistica complementare che devono
essere fornite agli aderenti e beneficiari;
l'art. 13-ter riguarda le informazioni ai potenziali aderenti;
l'art. 13-quater definisce le informazioni periodiche agli
aderenti;
l'art. 13-quinquies regola l'informativa da effettuarsi durante
la fase di prepensionamento, in aggiunta alle informazioni di cui
all'art. 13-quater;
l'art. 13-sexies disciplina l'informativa da rendere ai
beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite;
l'art. 13-septies reca i principi di carattere generale cui
devono uniformarsi le sopra indicate informative.
Mentre le informative di cui agli articoli 13-quinquies e 13-sexies
costituiscono una novita' per il nostro settore, le altre
informative, come anche i principi di carattere generale, sono da
tempo contemplati dal nostro ordinamento, in base alle disposizioni
dettate dalla COVIP.
Al riguardo, viene in rilievo l'art. 19, comma 2, lettera g), n.
3), del decreto n. 252/2005 che, come riformulato dal decreto n.
147/2018, attribuisce alla COVIP il compito di dettare disposizioni
volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme
pensionistiche complementari relativamente a tutte le informative
sopra richiamate e quello di elaborare, a tale fine, appositi schemi.
In apposite istruzioni di vigilanza di prossima adozione saranno
definiti i contenuti delle succitate informative e individuati i
soggetti tenuti ai relativi adempimenti.
16. Trasferimenti transfrontalieri e attivita' transfrontaliera
Negli articoli 14-bis e 14-ter del decreto n. 252/2005 e'
disciplinato, rispettivamente, il trasferimento transfrontaliero da
un fondo italiano a un fondo di un altro Stato membro e il
trasferimento transfrontaliero da un fondo di un altro Stato membro a
un fondo italiano. I fondi pensione italiani ai quali le predette
norme si applicano sono i fondi pensione negoziali, quelli
preesistenti aventi soggettivita' giuridica e operanti secondo il
principio della capitalizzazione, nonche' i fondi pensione aperti.
Per detti fondi e' prevista la possibilita' di trasferire tutte o
parte delle passivita', delle riserve tecniche, delle altre
obbligazioni e diritti, nonche' delle attivita' corrispondenti o il
relativo equivalente in contanti, di uno schema pensionistico a un
fondo registrato o autorizzato in un altro Stato dell'UE e di poter
ricevere le stesse da un fondo UE. La norma non riguarda i singoli
trasferimenti di posizioni individuali.
Il trasferimento e' soggetto all'approvazione preventiva della
maggioranza degli aderenti e dei beneficiari coinvolti, o dei loro
rappresentanti, e dell'impresa promotrice. Il trasferimento
transfrontaliero deve essere autorizzato dall'Autorita' competente
dello Stato membro del fondo ricevente. Con riferimento ai
trasferimenti a fondi di altri stati membri la COVIP e' chiamata a
valutare che nel trasferimento siano preservati i diritti individuali
e gli interessi degli aderenti e beneficiari, anche con riferimento
alle attivita' e ai costi di trasferimento.
Gli articoli 15-bis e 15-ter sono stati modificati al fine di
introdurre le innovazioni recate dalla direttiva (UE) 2016/2341 in
materia di operativita' transfrontaliera. E' meglio chiarito che il
fondo che intende svolgere attivita' transfrontaliera in un altro
Stato membro e' tenuto, tra l'altro, al rispetto della disciplina
sull'informativa ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari
vigente nello Stato membro ospitante. E' venuto meno l'obbligo per il
fondo che svolge attivita' transfrontaliera di rispettare i limiti di
investimento previsti dallo Stato membro ospitante che in precedenza
trovavano applicazione.
17. Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti
Nell'art. 15-quinquies del decreto n. 252/2005 e' mantenuta la
possibilita' per la COVIP di esentare in via generale i fondi
pensione con meno di cento aderenti dall'applicazione di talune delle
norme del decreto, e della relativa normativa di attuazione, in linea
con l'opzione prevista in tal senso dalla direttiva. Sono state
precisate, in conformita' alla direttiva, quali norme non possono
essere in ogni caso derogate.
Si ricorda che la COVIP ha sin qui adottato disposizioni
derogatorie solo per quel che concerne le «Disposizioni sul processo
di attuazione della politica di investimento». Salvo che per tale
ambito le previsioni recate dal decreto n. 252/2005, dalla relativa
normativa di attuazione e dalle istruzioni di vigilanza COVIP vanno
applicate integralmente da parte di tutti i fondi pensione
interessati dalle stesse, a prescindere dalla loro dimensione, ove
non diversamente disposto. Il criterio dimensionale compreso nel
principio di proporzionalita', richiamato in piu' punti del medesimo
decreto, non consente ai fondi pensione di piccole dimensioni di
sottrarsi dall'applicazione dei precetti dettati dallo stesso decreto
e dalla relativa normativa secondaria.
18. Bilanci e rendiconti
Nel nuovo art. 17-bis del decreto n. 252/2005 e' esplicitato, al
comma 1, l'obbligo per i fondi pensione negoziali e per quelli
preesistenti con soggettivita' giuridica di redigere i bilanci e le
connesse relazioni e di renderli pubblici. Si ricorda al riguardo che
i fondi pensione negoziali gia' devono pubblicare sul proprio sito i
bilanci, ai sensi delle direttive COVIP del 28 giugno 2006, e che
analogo obbligo gia' sussiste per i fondi pensione preesistenti con
soggettivita' giuridica e con almeno 1.000 aderenti, cosi' come
previsto dalla circolare COVIP del 16 settembre 2013, prot. n. 5854.
Il comma 2 esplicita il medesimo obbligo con riferimento ai
rendiconti e alle relazioni dei fondi pensione che sono costituiti
come patrimonio di destinazione, separato e autonomo all'interno di
societa' o enti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n.
252/2005. Tale obbligo e' da intendersi riferito ai fondi pensione
aperti e ai fondi interni agli enti di diritto privato di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.
103.
Al riguardo, sono da intendersi confermate le disposizioni
concernenti «Il Bilancio dei fondi pensione e altre disposizioni in
materia di contabilita'» dettate dalla COVIP con deliberazione del 17
giugno 1998 e successive modificazioni, salvo che per le novita' di
seguito indicate.
In base al nuovo comma 3 dell'art. 17-bis, i bilanci e rendiconti
devono includere un'informativa sugli investimenti significativi.
Alla luce di tale disposizione e della nuova disciplina recata dal
decreto ministeriale n. 166/2014 in materia di conflitti di
interesse, si fa presente che nella nota integrativa al bilancio dei
fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettivita' giuridica
andra' adesso riportata, alla voce 20 (investimenti in gestione),
l'informativa dei 50 principali titoli in portafoglio; anche i fondi
aperti si allineeranno a tale indicazione. L'informativa in parola
assorbe e sostituisce quella prevista dalle disposizioni COVIP, sia
per quanto riguarda la nota integrativa sia per quanto riguarda la
relazione sulla gestione, in merito agli investimenti per i quali si
configurino conflitti di interesse.
I commi 3 e 4 prescrivono, rispettivamente, che i bilanci e i
rendiconti rappresentino un quadro fedele delle attivita', passivita'
e della situazione finanziaria della forma pensionistica
complementare e contengano informazioni coerenti, esaurienti e
correttamente presentate. Trattasi di principi che gia' sono stati
ribaditi nella citata deliberazione COVIP del 17 giugno 1998.
19. Fattori ambientali, sociali e di governo societario
I fattori ambientali, sociali e di governo societario (cosiddetti
«fattori ESG») rappresentano declinazione dei principi di
investimento responsabile ampiamente promossi in ambito
internazionale e si configurano come particolarmente significativi
per la politica di investimento e i sistemi di gestione del rischio
delle forme pensionistiche complementari, anche considerando la loro
valenza di investitori istituzionali.
Molteplici disposizioni del decreto n. 252/2005 fanno ora
riferimento ai fattori ESG con riguardo al sistema di governo, alla
politica di investimento, alla gestione dei rischi e alla valutazione
interna del rischio, nonche' circa i profili di trasparenza rispetto
ai potenziali aderenti. Cio' in attuazione delle previsioni contenute
nella direttiva IORP II. Nel complesso, la normativa intende
incoraggiare i fondi pensione ad adottare un approccio strategico e
di lungo periodo per l'integrazione dei fattori ESG, in particolare,
nella gestione dei rischi e nelle strategie di investimento.
I fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettivita'
giuridica devono, pertanto, disporre di un sistema di governo idoneo
ad assicurare la sana e prudente gestione dei rischi che gravano sul
fondo pensione, inclusi i rischi ESG. Il sistema di gestione dei
rischi e la valutazione interna dei rischi devono, quindi, prendere
in considerazione anche i rischi connessi ai fattori ESG ai quali il
fondo e' o potrebbe essere esposto, nonche' le relative
interdipendenze con altri rischi, ai sensi degli articoli 5-ter,
comma 4, lettera g) e art. 5-novies, comma 2, lettera h).
Quanto agli investimenti, nel documento sulla politica di
investimento andranno illustrate le modalita' con cui la politica di
investimento tiene conto dei fattori ESG (articoli 6, comma 5-quater
e 4-bis, comma 2). E' poi previsto che i fondi pensione possano
prendere in considerazione anche il potenziale impatto a lungo
termine delle loro decisioni di investimento sui fattori ESG (art. 6,
comma 14). Indicazioni in tal senso sono gia' presenti nelle sopra
richiamate «Disposizioni sul processo di attuazione della politica di
investimento».
Circa i bilanci e i rendiconti, il decreto richiede che negli
stessi sia dato conto se e in quale misura si siano presi in
considerazione fattori ESG nella gestione delle risorse e nelle linee
seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarita' dei
valori in portafoglio (art. 17-bis, comma 5). Tale novita' va tenuta
in considerazione nella redazione dei bilanci relativi all'anno 2020.
Infine, tutte le forme pensionistiche complementari sono tenute a
dare informazioni ai potenziali aderenti sul se e sul come sono
tenuti in conto i fattori ESG, inclusi quelli climatici, nella
strategia di investimento, ai sensi dell'art. 13-ter, comma 1,
lettera c. Analoga informativa andra' fornita nelle comunicazioni
periodiche agli aderenti, ai sensi dell'art. 13-quater, comma 2,
lettera h). Al riguardo, indicazioni puntuali saranno dettate con le
istruzioni COVIP in materia di trasparenza, di prossima adozione.
In tema di fattori ESG, assumono inoltre specifico rilievo, anche
per i fondi pensione, le previsioni contenute nel regolamento (UE) n.
2019/2088, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre
2019, relativo all'informativa sulla sostenibilita' nel settore dei
servizi finanziari e nel regolamento (UE) n. 2020/852, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione
di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili. I fondi
interessati sono chiamati ad adeguarsi ai molteplici adempimenti
informativi previsti dai predetti regolamenti, secondo le modalita' e
tempistiche dagli stessi individuate.
20. Norme di carattere penale e sanzionatorio
Per quanto riguarda il profilo soggettivo, si evidenzia che tra i
soggetti punibili per il reato di false informazioni sono ora
ricompresi anche i direttori generali e i titolari delle funzioni
fondamentali. I predetti soggetti possono inoltre essere destinatari
di sanzioni amministrative pecuniarie laddove gli stessi violino gli
obblighi relativi alle rispettive competenze.
Quanto alle violazioni oggetto di sanzione, sono ora previste
sanzioni pecuniarie anche per la violazione delle nuove disposizioni
contenute negli articoli 1, commi 1-bis e 4, 4-bis, 5, 5-bis, 5-ter,
5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 5-octies, 5-novies, 6, 7,
11, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies,
14, 14-bis, 15, 15-bis, 17-bis.
E' poi eliminato il rinvio alla procedura di cui al titolo VIII,
capo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal
momento che la procedura e' ora disciplinata nell'art. 19-quinquies,
e' demandato a un regolamento della COVIP la definizione della
propria procedura, di dettaglio, di applicazione delle sanzioni
amministrative.
Come regola di carattere generale, e' previsto l'obbligo per i
fondi dotati di soggettivita' giuridica di agire in regresso nei
confronti dei soggetti sanzionati, laddove sia il fondo a pagare la
sanzione e salvo diversa decisione dell'assemblea.
Viene specificato che alle sanzioni contemplate dal decreto n.
252/2005 si applica la disposizione prevista dall'art. 8, comma 2,
della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi di questa norma, a chi
con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto
in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni
amministrative, commette, anche in tempi diversi, piu' violazioni
della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza e
assistenza obbligatorie si applica la sanzione prevista per la
violazione piu' grave, aumentata sino al triplo.
21. Siti web, tecnologie informatiche e rapporti con gli iscritti
Numerose previsioni di nuova introduzione impongono la
pubblicazione di alcuni specifici documenti, o comunque di
informazioni, da parte dei fondi pensione negoziali e preesistenti
dotati di soggettivita' giuridica.
Tali adempimenti rafforzano l'esigenza che i fondi pensione
dispongano di un sito web.
Il sito web non deve tuttavia essere considerato solo come un mezzo
per pubblicare documenti e/o informazioni utili agli aderenti e ai
potenziali aderenti, ma deve diventare uno strumento sempre piu'
diretto a semplificare la gestione dei rapporti tra il fondo
pensione, gli aderenti e i potenziali aderenti. Tale semplificazione
dei rapporti deve avvenire a partire gia' dalla fase di adesione,
dove e' importante che si sviluppino ulteriormente le modalita' di
adesione on-line.
In particolare, per quanto riguarda i fondi pensione negoziali e
preesistenti dotati di soggettivita' giuridica, si ritengono
ammissibili procedure che prevedono il coinvolgimento del datore di
lavoro su iniziativa del fondo pensione in una fase che segue
l'adesione da parte del lavoratore. In altre parole, potra' essere il
fondo pensione, una volta acquisita l'adesione del lavoratore secondo
procedure conformi a quanto previsto dal regolamento sulle modalita'
di adesione alle forme pensionistiche complementari emanate dalla
COVIP, a coinvolgere il datore di lavoro al fine di: a) verificare
l'effettivo diritto del lavoratore a iscriversi al fondo; b) attivare
i relativi flussi contributivi.
Altro profilo che assume rilievo nella semplificazione dei rapporti
di tutte le forme di previdenza complementare (ivi inclusi i fondi
pensione aperti e i PIP) con gli aderenti riguarda la predisposizione
di sezioni del sito web dedicate ai singoli aderenti (area
riservata), con funzionalita' che consentano all'iscritto di accedere
a un adeguato set di informazioni connesse alla sua partecipazione
alla forma pensionistica e di facilitare la propria interlocuzione
con il fondo pensione attraverso una gestione telematica dei rapporti
piu' immediata ed efficace.
L'utilizzo di tecnologie informatiche comporta un necessario e
continuo processo di adeguamento i cui profili evolutivi devono
essere oggetto di attenzione da parte dei fondi pensione nel piano
strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
da inserire nel «Documento politiche di governance», che, riguardo a
detti profili, dovra' riportare le valutazioni di ordine economico e
di fattibilita' delle possibili soluzioni analizzate, le scelte al
riguardo operate dal fondo pensione e le tempistiche previste per
l'implementazione.
Disposizioni di dettaglio sui siti web e sull'utilizzo di
tecnologie informatiche saranno dettate nelle istruzioni di vigilanza
in materia di trasparenza, di prossima adozione.
Roma, 29 luglio 2020
Il Presidente: Padula
Il segretario: Tais
DELIBERA 29 luglio 2020
Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle
modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in
attuazione della direttiva (UE) 2016/2341. (20A04231)
(GU n.197 del 7-8-2020)
LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante
«Disciplina delle forme pensionistiche complementari» (di seguito:
decreto n. 252/2005), come modificato dal decreto legislativo 13
dicembre 2018, n. 147 (di seguito: decreto n. 147/2018), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2019 ed entrato in
vigore il 1° febbraio 2019;
Vista la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attivita' e alla
vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;
Visto l'art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005, secondo il quale
la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di
carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme
pensionistiche complementari;
Visto l'art. 19, comma 2, lettera i), del decreto n. 252/2005, in
base al quale la COVIP, nell'ambito della vigilanza esercitata sulle
forme pensionistiche complementari, esercita il controllo sulla
gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile delle forme
stesse;
Visto l'art. 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale
i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di
carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di
cui all'art. 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel
bollettino della COVIP;
Considerata l'ampiezza e rilevanza delle innovazioni apportate al
decreto n. 252/2005 a seguito dell'entrata in vigore del decreto n.
147/2018, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341;
Rilevata l'esigenza di procedere all'emanazione di istruzioni di
carattere generale alle forme pensionistiche complementari al fine di
indirizzarne l'attivita' di adeguamento;
Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura
di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 28 marzo
2019;
E M A N A
le seguenti direttive:
Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle
modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in
attuazione della direttiva (UE) 2016/2341.
Con il decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito:
decreto n. 147/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
17 gennaio 2019, e' stata data attuazione alla direttiva (UE)
2016/2341, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre
2016, relativa alle attivita' e alla vigilanza degli enti
pensionistici aziendali o professionali.
Il recepimento della direttiva e' stato realizzato attraverso
un'ampia e articolata revisione della disciplina delle forme
pensionistiche complementari, contenuta nel decreto n. 252/2005. Le
modifiche al decreto sono entrate in vigore il 1° febbraio 2019.
Con le presenti direttive sono dettate istruzioni di vigilanza
volte a chiarire i principali profili di novita' della normativa
primaria di settore, il loro impatto sull'attuale assetto delle forme
pensionistiche, le modifiche da apportare sia sotto il profilo
organizzativo che documentale, nonche' a specificare le modalita' e
tempistiche di adeguamento, cosi' da meglio indirizzare le attivita'
che le forme pensionistiche sono chiamate a porre in essere.
Le direttive sono articolate in paragrafi che seguono,
sostanzialmente, la struttura dell'articolato del decreto, cosi' da
facilitare l'individuazione delle novita' ed evidenziare gli
interventi da realizzare e la relativa tempistica.
Salvo che non sia diversamente previsto dalle presenti direttive,
restano valide tutte le disposizioni adottate dalla COVIP, nonche'
gli orientamenti e circolari della stessa, che risultino in essere
alla data di entrata in vigore del decreto n. 147/2018.
1. Ambito di applicazione e definizioni
Il nuovo comma 1-bis dell'art. 1 del decreto n. 252/2005 esplicita
il divieto per tutte le forme pensionistiche complementari di
svolgere attivita' ulteriori rispetto all'attivita' di previdenza
complementare e a quelle ad essa collegate. La norma ribadisce un
principio gia' contemplato dal nostro ordinamento, quale e' quello
dell'esclusivita' dello scopo delle forme pensionistiche
complementari, gia' presente nell'art. 3 del decreto ministeriale n.
211/1997.
Secondo il quadro vigente, l'attivita' tipica delle forme
pensionistiche complementari e' costituita dalla raccolta di
contributi e dal loro investimento, nonche' dall'erogazione di
trattamenti di previdenza complementari del sistema obbligatorio,
unitamente alle prestazioni erogabili in corso di rapporto in
presenza delle condizioni previste dalla normativa. A tali attivita'
e' poi possibile abbinare altre prestazioni, quali, ad esempio, le
prestazioni per invalidita' e premorienza di cui all'art. 6, comma 5,
del decreto n. 252/2005, ovvero la copertura del rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, come
previsto dal decreto 22 dicembre 2000 del direttore generale del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
Nelle lettere da c-ter) a c-quinquiesdecies), del comma 3,
dell'art. 1 del decreto n. 252/2005 vengono poi introdotte nuove
definizioni, riprese dalla direttiva (UE) 2016/2341, funzionali a
chiarire univocamente talune delle nuove disposizioni.
Di particolare interesse e' la definizione relativa alle funzioni
fondamentali, con la quale e' precisato che sono da intendersi come
tali, ai fini dell'applicazione delle varie previsioni del decreto n.
252/2005 che le richiamano, quelle consistenti nella «funzione di
gestione dei rischi», nella «funzione di revisione interna» e nella
«funzione attuariale».
Nel rinviare ai paragrafi successivi per una disamina piu'
approfondita delle peculiarita' di dette funzioni, merita qui
precisare che non sono ricomprese nella nozione di «funzioni
fondamentali», ancorche' siano di prioritaria rilevanza per il buon
funzionamento del fondo pensione, le strutture deputate allo
svolgimento di compiti precipuamente operativi, come ad esempio la
funzione finanza prevista dalle «Disposizioni sul processo di
attuazione della politica di investimento», di cui alla deliberazione
COVIP del 16 marzo 2012.
2. Sistema di Governo
Tra le novita' di maggiore rilievo apportate al decreto n.
252/2005, numerose previsioni riguardano il sistema di governo dei
fondi pensione negoziali e dei fondi pensione preesistenti con
soggettivita' giuridica. Si tratta di un insieme variegato di
disposizioni nel cui ambito rientrano sia previsioni di carattere
generale, dirette a enucleare alcuni principi di buona
amministrazione, sia norme dotate di piu' puntuale carattere
prescrittivo.
Nel nuovo art. 4-bis sono previsti i requisiti generali in materia
di sistema di governo cui debbono uniformarsi i fondi pensione
negoziali e quelli preesistenti con soggettivita' giuridica.
Il sistema di governo dei fondi deve risultare proporzionato alla
dimensione, natura, portata e complessita' delle attivita' del fondo
pensione, affinche' la struttura non risulti indebitamente onerosa.
Ferma restando la necessita' di formalizzare l'istituzione delle
funzioni fondamentali, non vi e' un modello unico cui uniformarsi, ma
spetta all'organo di amministrazione di ciascun fondo pensione
definire, entro i margini di flessibilita' consentiti dalla
normativa, la propria organizzazione nel modo piu' appropriato
rispetto alla propria attivita', avendo a riferimento i principali
profili che la caratterizzano, quali ad esempio il regime
pensionistico applicato, le modalita' gestionali, la configurazione
della platea di riferimento, l'articolazione dei flussi contributivi,
la tipologia delle prestazioni fornite e le caratteristiche dei
soggetti tenuti alla contribuzione.
Il sistema deve essere disegnato in modo tale da rispondere alla
prioritaria esigenza, attuale e prospettica, di tutela degli aderenti
e dei beneficiari e da garantire l'efficienza e l'efficacia dei
processi interni e di quelli esternalizzati, l'idonea individuazione
e gestione dei rischi, nonche' l'attendibilita' e l'integrita' dei
dati e delle informazioni, anche contabili, inerenti ai profili
gestionali e lo svolgimento delle attivita' gestionali nel rispetto
dei criteri di sana e prudente gestione.
Si tratta nel complesso di principi che gia' da tempo permeano il
settore della previdenza complementare, avendo la COVIP in piu'
occasioni richiamato l'attenzione dei fondi pensione negoziali in
merito all'esigenza di dotarsi di un adeguato assetto organizzativo e
di un efficiente sistema di controlli interni.
L'entrata in vigore delle nuove disposizioni costituisce
l'occasione per una nuova riflessione e valutazione critica da parte
degli organi di amministrazione, non solo dei fondi pensione
negoziali ma anche di quelli preesistenti, circa l'assetto
organizzativo in essere e i miglioramenti realizzabili.
Il comma 5, dell'art. 4-bis, del decreto n. 252/2005 prescrive
inoltre l'adozione, da parte dei fondi pensione negoziali e dei fondi
pensione preesistenti dotati di soggettivita' giuridica di un
efficace «sistema di controllo interno».
L'adozione di un sistema di controllo interno riveste un ruolo
centrale nell'organizzazione di un fondo pensione quale efficace
presidio per garantire il rispetto delle regole, la funzionalita' del
sistema gestionale e la diffusione di valori di corretta
amministrazione e legalita'. Il sistema prevede attivita' di
controllo diffuse in ogni settore operativo e serve, in particolare,
a garantire l'emersione delle eventuali anomalie e la loro
rappresentazione a chi e' in grado di attivare tempestivamente gli
opportuni interventi correttivi.
Tale sistema presuppone l'esistenza all'interno di ciascun fondo
pensione negoziale e preesistente con soggettivita' giuridica di un
insieme organizzato, coinvolgente piu' strutture e soggetti, di
procedure di verifica dell'operativita' a tutti i livelli del fondo
pensione, che complessivamente assicuri la verifica di conformita'
dell'attivita' del fondo rispetto alla normativa nazionale e
dell'Unione europea, sia essa primaria o secondaria, nonche' la
rispondenza alle previsioni stabilite dagli statuti, dai regolamenti
e dalle procedure operative.
Il sistema di controllo interno deve almeno prevedere «controlli
interni di linea» definiti da apposite procedure ed effettuati dalle
stesse strutture operative incaricate delle relative attivita' (ad
esempio controlli sistematici o a campione). In funzione delle
dimensioni del fondo e della complessita' del suo assetto
organizzativo, in ragione della numerosita' degli incarichi affidati
in outsourcing o del modello gestionale adottato, andra' poi valutata
l'istituzione di «controlli interni di secondo livello», affidati a
unita' distinte da quelle deputate a svolgere i controlli di linea e
diretti a verificare il rispetto dei limiti assegnati alle funzioni
operative e la coerenza dell'operativita' delle singole aree di
attivita' rispetto agli obiettivi assegnati.
Il decreto n. 252/2005 non prevede l'obbligo, per i fondi pensione
negoziali e preesistenti con soggettivita' giuridica, di dotarsi di
una apposita funzione di compliance. L'istituzione di una specifica
funzione di compliance e' quindi rimessa ai singoli fondi pensione,
in ragione delle caratteristiche degli stessi. Rimane comunque ferma
l'esigenza che ciascun fondo si strutturi in modo da assicurare che
le procedure interne siano coerenti con l'obiettivo di prevenire la
violazione di norme e di regole e procedure deliberate dall'organo di
amministrazione, al fine di evitare il rischio di incorrere in
sanzioni, perdite finanziarie o danni di reputazione in conseguenza
di violazioni di norme legislative, regolamentari o di
autoregolamentazione. La compliance fa parte del sistema di controllo
interno del fondo.
L'adeguatezza e l'efficienza del complessivo sistema di controllo
interno deve, poi, formare oggetto di riesame da parte della nuova
funzione di revisione interna, che potra' essere, a sua volta,
interna al fondo ovvero esterna allo stesso. In merito a tale
funzione si fa rinvio a quanto precisato nell'apposito paragrafo.
Nel comma 6 dell'art. 4-bis e' prescritta l'adozione di misure
idonee a garantire la continua e regolare operativita' anche in
situazioni di emergenza. In relazione alle maggiori fonti di rischio
identificate in via autonoma da ciascun fondo pensione negoziale e
preesistente con soggettivita' giuridica, l'organo di amministrazione
adotta un piano di emergenza (contingency plan), altrimenti detto
anche di continuita' operativa, nel quale sono definiti i meccanismi
e i processi interni per la gestione di eventuali criticita', e lo
rivede e aggiorna periodicamente, con cadenza almeno triennale. Il
piano di emergenza e' reso noto al personale interessato dal piano
stesso, cosi' da assicurare la piena consapevolezza delle attivita'
da espletare al ricorrere di situazioni di emergenza.
Il comma 7 dell'art. 4-bis prevede che siano almeno due i soggetti
deputati ad amministrare effettivamente un fondo pensione negoziale o
preesistente con soggettivita' giuridica, prevedendo che la COVIP
possa concedere in casi eccezionali una deroga. La norma e'
evidentemente volta a evitare che un fondo sia, di fatto,
amministrato da un unico soggetto.
Rilevato che la normativa di settore (di cui all'art. 5, comma 1,
del decreto n. 252/2005 e all'art. 3, comma 1, del decreto
ministeriale n. 62/2007) prevede la partecipazione paritetica di
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi di
amministrazione dei fondi pensione negoziali e preesistenti, si
osserva che, al fine di dare concreta attuazione alla disposizione in
argomento, nell'ipotesi in cui all'interno di un organo di
amministrazione, ancorche' paritetico, si sia adottato un modello di
amministrazione che prevede la delega di funzioni, risulta comunque
precluso accentrare rilevanti poteri decisionali in capo a un unico
soggetto.
La normativa prescrive, altresi', che il sistema di governo debba
essere descritto in un apposito documento, da redigersi, con cadenza
annuale, da parte dell'organo di amministrazione dei fondi pensione
negoziali e preesistenti con soggettivita' giuridica e da pubblicarsi
sul sito web del fondo unitamente al bilancio.
Tale documento, denominato «Documento sul sistema di governo», ha
per oggetto:
a) l'organizzazione del fondo pensione (organigramma,
composizione e attribuzione degli organi e rappresentazione delle
strutture operative; rappresentazione delle funzioni fondamentali e
delle altre funzioni e interrelazioni con le funzioni operative),
dando evidenza delle funzioni e/o attivita' che risultano
esternalizzate;
b) una descrizione sintetica di come e' organizzato il sistema di
controllo interno;
c) una descrizione sintetica di come e' organizzato il sistema di
gestione dei rischi;
d) le informazioni essenziali e pertinenti relative alla policy
adottata con riferimento alla politica di remunerazione.
Nell'ambito della descrizione dell'organizzazione del fondo
pensione sono riportati anche i compiti e le responsabilita' dei
soggetti, organi e strutture, coinvolti nel processo di investimento
di cui all'art. 5 delle «Disposizioni sul processo di attuazione
della politica di investimento», che non dovranno pertanto essere
piu' riportati nel documento sulla politica di investimento (salvo
effettuare un rinvio al «Documento sul sistema di governo»).
La prima pubblicazione del «Documento sul sistema di governo»
andra' effettuata nel 2021, unitamente al bilancio per il 2020, cosi'
da poter fornire, a seguito dell'avvenuta realizzazione di tutti gli
adeguamenti prescritti, un quadro esauriente e aggiornato
dell'assetto organizzativo complessivo del fondo.
Le informazioni sull'assetto organizzativo relative a profili piu'
specifici e ad aspetti maggiormente tecnici del sistema di governo,
complementari al «Documento sul sistema di governo», sono riportate
in un documento denominato «Documento politiche di governance» che
non forma oggetto di pubblicazione. Tale documento e' redatto in
occasione della prima predisposizione del «Documento sul sistema di
governo».
Il «Documento politiche di governance» prende a riferimento:
a) le politiche di gestione dei rischi e di revisione interna,
nonche' quella relativa all'attivita' attuariale (laddove rilevante);
b) il sistema di controllo della gestione finanziaria di cui
all'art. 6 delle «Disposizioni sul processo di attuazione della
politica di investimento», la cui descrizione (contenuta nel comma 1
del medesimo articolo) non andra' pertanto piu' riportata nel
documento sulla politica di investimento;
c) il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione;
d) il sistema informativo del fondo pensione e i presidi di
sicurezza informatici adottati;
e) i piani di emergenza;
f) la politica di esternalizzazione delle funzioni/attivita';
g) la politica di remunerazione;
h) la politica di gestione dei conflitti di interesse.
Con la redazione dei predetti documenti, i fondi pensione negoziali
non saranno piu' tenuti a predisporre la relazione illustrativa
sull'assetto organizzativo del fondo, di cui alla circolare COVIP del
17 febbraio 2005, prot. n. 831.
Le novita' in tema di sistema di governo dei fondi pensione
negoziali e preesistenti con soggettivita' giuridica sono, altresi',
contenute negli articoli 5 (Organi di amministrazione e di controllo,
direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza),
5-bis (Funzioni fondamentali), 5-ter (Gestione dei rischi), 5-quater
(Funzione di revisione interna), 5-quinquies (Funzione attuariale),
5-septies (Esternalizzazione), 5-octies (Politica di remunerazione) e
5-novies (Valutazione interna del rischio) del decreto n. 252/2005.
Tali novita' sono descritte e commentate nei successivi paragrafi.
In considerazione del nuovo sistema di governo, i fondi pensione
negoziali e preesistenti con soggettivita' giuridica sono tenuti a
dotarsi di idonee procedure operative che definiscano in modo chiaro
il riparto delle funzioni e delle responsabilita' tra tutti i vari
soggetti che partecipano alla gestione del fondo, evitando
sovrapposizioni. Il sistema deve, altresi', assicurare l'ordinata,
completa e tempestiva circolazione delle informazioni rilevanti,
nonche' la tempestiva segnalazione delle eventuali disfunzioni e
violazioni riscontrate al soggetto o organo competente ad attivare le
misure correttive. Le procedure interne sono strutturate in modo da
garantire che le segnalazioni vengano prontamente esaminate e
valutate.
Le procedure che regolano l'attribuzione di compiti, i processi
operativi, gli strumenti e le linee di riporto informativo sono
inoltre formalizzate, da parte dei fondi pensione negoziali e dai
fondi preesistenti con soggettivita' giuridica, in un apposito
«Manuale operativo delle procedure». Cio', al fine di promuovere la
correttezza operativa e prevenire condotte devianti. Tale adempimento
e' posto in essere entro la data di approvazione del bilancio
relativo all'anno 2020. Il Manuale e', poi, soggetto a costante
aggiornamento.
Alla luce delle novita' normative sopravvenute e delle istruzioni
di vigilanza dettate con le presenti direttive, sono da intendersi
abrogate le «Linee guida in materia di organizzazione interna dei
fondi pensione negoziali», di cui alla deliberazione COVIP del 4
dicembre 2003.
Tenuto conto della ratio delle norme e del sopra richiamato
principio di proporzionalita', sono da escludere dall'ambito di
applicazione degli articoli sopra indicati relativi al sistema di
governo, nonche' dall'obbligo di dotarsi di un «Manuale operativo
delle procedure», del «Documento sul sistema di governo» e del
«Documento politiche di governance», i fondi pensione interessati da
processi di liquidazione ovvero di fusione con altri fondi,
deliberati entro la fine del 2020.
3. Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale,
responsabile e organismo di rappresentanza.
Il nuovo art. 5 del decreto n. 252/2005 prevede una piu' chiara
ripartizione delle funzioni e competenze dei vari organi dei fondi
pensione negoziali e preesistenti con soggettivita' giuridica, cosi'
da meglio delimitare le responsabilita' dei vari soggetti coinvolti
nella governance di tali fondi.
Nel comma 1-bis e' disciplinata la nomina di un direttore generale
da parte dei fondi pensione negoziali e preesistenti con
soggettivita' giuridica. La figura del direttore generale era stata
gia' prevista dalla COVIP per i fondi pensione negoziali nelle sopra
citate «Linee guida in materia di organizzazione interna dei fondi
pensione negoziali». Anche i fondi pensione preesistenti con
soggettivita' giuridica devono ora dotarsene. In entrambe le
tipologie di fondi, tenuto conto della dimensione, natura, portata e
complessita' delle attivita' della forma, l'incarico puo' essere
affidato a un componente dell'organo di amministrazione, in possesso
dei prescritti requisiti.
Le funzioni principali del direttore generale sono ora descritte
nel comma 1-bis, dell'art. 5, del decreto n. 252/2005. I fondi
pensione che gia' si sono dotati di tale figura sono chiamati a
verificare se l'incarico affidato contempla gia' le funzioni previste
dal decreto e, in difetto, a integrarle.
Il direttore generale e' preposto a curare l'efficiente gestione
dell'attivita' corrente della forma pensionistica complementare,
attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione
delle decisioni dell'organo di amministrazione, anche attraverso la
predisposizione degli atti contrattuali che regolano i rapporti del
fondo e lo svolgimento delle operazioni connesse alla selezione dei
gestori finanziari e del depositario.
Il direttore generale supporta l'organo di amministrazione
nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo
stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni, verificando la
coerenza con il quadro normativo di riferimento, con gli indirizzi
strategici del fondo e con le risorse disponibili. In tale ambito
rientra anche l'analisi delle caratteristiche dei potenziali
aderenti, aderenti e beneficiari e la valutazione dei relativi
bisogni previdenziali. Il direttore generale assicura, inoltre,
l'efficiente e tempestiva trattazione dei reclami pervenuti al fondo
e la connessa reportistica alla COVIP.
Considerata la governance complessiva dei fondi pensione negoziali
e preesistenti con soggettivita' giuridica, articolata tra organi di
amministrazione, di direzione e di controllo, aventi tutti come unica
finalita' quella della tutela degli aderenti e dei beneficiari, e'
stato per tali fondi eliminato l'obbligo di avere un responsabile.
Poiche' tale figura e' venuta meno per effetto di una normativa
sopravvenuta direttamente applicabile, i fondi procedono a porre
termine agli incarichi in essere. Spetta al direttore generale
provvedere all'invio alla COVIP dei dati e delle notizie che le
attuali disposizioni prevedono che siano trasmesse dal responsabile.
In base all'art. 5, comma 2, del decreto n. 252/2005, la nomina del
responsabile della forma pensionistica e', quindi, adesso prevista
solo per le societa' istitutrici di fondi pensione aperti e PIP. Cio'
trova altresi' conferma nell'art. 5-sexies, comma 1, lettera c), del
medesimo decreto, in tema di requisiti per l'esercizio dell'incarico
di responsabile.
In forza della novita' sopravvenuta, deve intendersi superata la
previsione contenuta nell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
n. 62/2007, relativamente ai fondi interni bancari e assicurativi.
Tale obbligo e' venuto meno anche per i fondi interni diversi da
quelli interni bancari e assicurativi, iscritti alla II sezione
speciale dell'albo. Ferme restando le responsabilita' degli organi
delle societa' o degli enti al cui interno sono costituiti i predetti
fondi pensione, tali soggetti sono comunque tenuti a individuare un
soggetto o unita' operativa deputata a fungere da referente per i
rapporti con la COVIP.
Nel decreto n. 252/2005 risultano ora meglio dettagliate le
attribuzioni del responsabile della forma pensionistica e ancor
meglio precisati i flussi informativi tra il responsabile e gli altri
organi della societa' istitutrice del fondo pensione aperto e del PIP
e tra il responsabile e la COVIP. Nel complesso e' stato ripreso, a
livello di normativa primaria, quanto e' gia' oggi previsto nei
regolamenti dei fondi pensione aperti e dei PIP, sulla base degli
schemi di regolamento elaborati dalla COVIP con la deliberazione del
31 ottobre 2006.
E' stato, inoltre, abrogato il comma 4 del medesimo art. 5 del
decreto n. 252/2005, che, per i fondi pensione aperti, prevedeva
l'istituzione di un «organismo di sorveglianza». In suo luogo e' ora
previsto che i fondi pensione aperti ad adesione collettiva
costituiscano un «organismo di rappresentanza» qualora gli iscritti,
su base collettiva, di una singola impresa o gruppo siano almeno in
numero pari a cinquecento. I compiti di detto organismo sono ora di
rappresentanza delle collettivita' e non piu' di «controllo» e cio'
si riflette nella nuova denominazione di tale organismo, che meglio
rappresenta il diverso ruolo allo stesso attribuito. Anche i
requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico mutano
conseguentemente, essendo ora previsti solo quelli di onorabilita'.
In coerenza con quanto sopra, la composizione dell'organismo di
rappresentanza differisce da quella del precedente organismo di
sorveglianza, essendo i suoi componenti unicamente espressione delle
aziende o gruppi di aziende e dei corrispondenti lavoratori in esso
rappresentati. L'eventuale mancata designazione dei propri
rappresentanti da parte delle collettivita' di riferimento non
consentira', pertanto, la formazione di un organismo di
rappresentanza. Le societa' procedono a porre termine agli incarichi
in essere relativi all'organismo di sorveglianza e ad attivare le
procedure per l'istituzione del nuovo organismo con riguardo alle
collettivita' di riferimento.
Eventuali compensi riconosciuti ai componenti dell'organismo di
rappresentanza non possono essere fatti gravare sulla societa' che
esercita l'attivita' del fondo pensione aperto ne' sul fondo stesso.
Con il decreto n. 147/2018 e' stato anche integrato l'elenco delle
disposizioni del codice civile applicabili agli organi di
amministrazione dei fondi pensione negoziali e preesistenti con
soggettivita' giuridica, con l'aggiunta dell'art. 2391 (recante
disposizioni in materia di «Interessi degli amministratori»), in
quanto si tratta di norma richiamata dall'art. 2629-bis del medesimo
codice e che trova applicazione anche ai fondi pensione.
E' adesso esplicitamente evidenziata la circostanza che all'organo
di amministrazione dei fondi pensione negoziali e preesistenti con
soggettivita' giuridica e' imputata la responsabilita' ultima per
quanto concerne l'osservanza da parte del fondo della normativa
nazionale e delle norme UE direttamente applicabili.
Sono, inoltre, meglio definiti i compiti dell'organo di controllo
di un fondo pensione negoziale e preesistente con soggettivita'
giuridica e indicati gli adempimenti di comunicazione cui e' tenuto
il predetto organo nei confronti della COVIP a fronte di eventuali
irregolarita' riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.
In particolare, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della
legge e dello statuto del fondo, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione e verifica l'efficienza e l'efficacia
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal
fondo pensione e il suo concreto funzionamento, ai fini del rispetto
della normativa tempo per tempo applicabile. Per l'espletamento dei
suoi compiti l'organo di controllo puo' chiedere la collaborazione di
tutte le strutture che svolgono compiti di controllo.
Nell'ambito delle sue attivita' l'organo di controllo valuta anche
i risultati del lavoro della funzione di revisione interna,
esaminando le periodiche relazioni e ogni altra comunicazione
prodotte dalla stessa. L'organo di controllo esamina altresi' le
relazioni periodiche di conformita' trasmesse dalla funzione di
compliance (se esistente).
E', altresi', opportuno che l'organo di controllo sia
specificamente sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina
dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di compliance,
ove prevista.
Spetta all'organo di controllo segnalare all'organo amministrativo
le eventuali anomalie o debolezze dell'assetto organizzativo e del
sistema di governo del fondo pensione, indicando e sollecitando
l'adozione di idonee misure correttive, verificando successivamente
che le carenze o anomalie segnalate siano state superate.
L'organo di controllo conserva un'adeguata evidenza delle
osservazioni e delle proposte formulate e della successiva attivita'
di verifica dell'attuazione delle eventuali misure correttive.
Tenuto conto della dimensione, natura, portata e complessita' delle
attivita' del fondo pensione, i compiti propri della funzione di
revisione interna possono essere affidati all'organo di controllo del
fondo pensione.
4. Funzioni fondamentali
Il nuovo art. 5-bis del decreto n. 252/2005 elenca le funzioni
fondamentali di cui i fondi pensione negoziali e preesistenti con
soggettivita' giuridica si devono dotare. Si tratta della funzione di
gestione dei rischi, della funzione di revisione interna e - ove
applicabile - della funzione attuariale.
Le prime due funzioni, di gestione dei rischi e di revisione
interna devono essere attivate pertanto in tutti i predetti fondi,
mentre la funzione attuariale e' obbligatoria solo per quei fondi
pensione che, in via diretta, coprono rischi biometrici o
garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato
livello di prestazioni, ai sensi dell'art. 7-bis del medesimo
decreto.
I compiti specifici di ciascuna funzione sono individuati negli
articoli da 5-ter a 5-quinquies del citato decreto; al riguardo si
vedano i successivi paragrafi delle presenti direttive. Un compito
comune a tutte le funzioni fondamentali e' quello descritto dall'art.
5-bis, comma 5, del decreto, che consiste nella comunicazione
all'Autorita' di vigilanza delle situazioni problematiche riscontrate
nello svolgimento della propria attivita' qualora le stesse non
abbiano trovato, come dovrebbero, soluzione all'interno del fondo
stesso.
Ai sensi dell'art. 4-bis del decreto n. 252/2005 la gestione dei
rischi, la revisione interna e l'attivita' attuariale sono oggetto di
politiche scritte approvate dall'organo di amministrazione, sentito
il titolare della relativa funzione, e oggetto di riesame almeno ogni
tre anni dal medesimo organo.
L'istituzione delle predette funzioni va, quindi, formalizzata in
una specifica delibera dell'organo di amministrazione del fondo, che
ne definisca quantomeno le responsabilita', i compiti e la frequenza
della reportistica e il soggetto cui riferire all'interno del fondo,
nonche' le misure e procedure adottate dal fondo per tutelare il
titolare della funzione fondamentale che effettua le comunicazioni
alla COVIP, di cui al sopra citato art. 5-bis, comma 5, da possibili
ritorsioni o condotte comunque lesive.
I fondi pensione in ogni caso assicurano ai titolari delle funzioni
fondamentali la sussistenza delle condizioni necessarie per un
efficace svolgimento delle proprie mansioni, che sia obiettivo, equo
e indipendente.
Salvo che per la funzione di revisione interna, che riferisce
sempre all'organo di amministrazione, la normativa non indica a chi i
titolari delle funzioni fondamentali comunicano le risultanze e le
raccomandazioni rilevanti; spetta all'organo di amministrazione del
fondo definire se il referto e' all'organo di amministrazione stesso
o al direttore generale, essendo dunque ammesse scelte diversificate
tra i fondi.
Fermo restando che la funzione di revisione interna deve risultare
del tutto separata e indipendente rispetto alle altre funzioni, la
collocazione organizzativa della funzione di gestione dei rischi e di
quella attuariale e' lasciata all'autonomia dei singoli fondi
pensione, in coerenza con il principio di proporzionalita' previsto
dall'art. 4-bis, comma 2, del decreto n. 252/2005 per tutto il
sistema di governo del fondo. Si puo' trattare di un'unita'
organizzativa ovvero di un singolo soggetto, laddove l'attivita' di
pertinenza lo consenta, cosi' come la funzione puo' essere affidata a
unita' organizzative gia' in essere o a soggetti con altre funzioni
all'interno del fondo, a condizione che vi siano adeguati presidi che
garantiscano la separatezza dei compiti e prevengano conflitti di
interessi; in linea di principio e', inoltre, consentito attribuire
alla stessa persona o alla stessa unita' organizzativa di adempiere
anche a piu' di una delle predette funzioni fondamentali.
La funzione di gestione dei rischi e quella attuariale possono
essere attribuite anche a un membro dell'organo di amministrazione
del fondo, che sia in possesso dei prescritti requisiti, qualora cio'
risulti appropriato alla dimensione, natura, portata e complessita'
delle attivita' da svolgere e valutando, in ogni caso, l'eventuale
sussistenza di conflitti di interesse anche in relazione alle
eventuali deleghe di cui e' titolare.
Il decreto n. 252/2005 consente anche di esternalizzare le funzioni
fondamentali. In quest'ultimo caso e', di norma, vietato attribuire
l'incarico alla stessa persona o unita' che svolge la medesima
funzione presso l'impresa promotrice, dovendosi intendere come tale,
in linea con la nuova definizione contenuta nell'art. 1, comma 3,
lettera c-sexies, del citato decreto, il datore di lavoro che versa i
contributi al fondo pensione. Per quanto riguarda il nostro sistema,
la norma descrive una situazione che puo' riguardare al piu' i fondi
aziendali o di gruppo. Trattasi, tuttavia, di divieto derogabile su
autorizzazione della COVIP, qualora sia dimostrato che eventuali
conflitti di interesse siano adeguatamente prevenuti o gestiti.
Ai sensi dell'art. 5-sexies, con apposito decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali sono definiti i requisiti
complessivi di idoneita' a ricoprire la carica di titolare delle
funzioni fondamentali. I fondi pensione negoziali e preesistenti con
soggettivita' giuridica sono comunque tenuti a organizzarsi per
assicurare l'attivazione delle predette funzioni entro e non oltre il
31 dicembre 2020, attribuendo l'incarico a soggetti dotati di
competenze adeguate rispetto alle attivita' da svolgere, oltre che
dotati dei requisiti di onorabilita' oggi previsti dall'art. 5, commi
1 e 2, del decreto ministeriale n. 79/2007, salvo poi verificarne la
compatibilita' con le norme del nuovo decreto sui requisiti, una
volta adottato.
Per quanto attiene, poi, alla funzione attuariale, atteso quanto
disposto dall'art. 5-quinquies, comma 2, del decreto n. 252/2005 che
gia' indica uno specifico requisito di professionalita' consistente
nell'iscrizione nell'apposito albo, si ritiene che fino all'adozione
del suddetto decreto l'incarico vada affidato a chi possiede tale
requisito.
Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP puo' richiedere, ai sensi
dell'art. 19, comma 3, del decreto n. 252/2005, in qualsiasi momento,
tra gli altri, ai titolari delle funzioni fondamentali di fornire,
per quanto di rispettiva competenza, informazioni e valutazioni su
qualsiasi questione relativa al fondo pensione, nonche' la
trasmissione di dati e documenti. La COVIP puo' altresi', in base al
successivo comma 4, lettera a), del medesimo art. 19, convocare
presso di se' i titolari delle funzioni fondamentali. In caso di
violazione trovano poi applicazione i poteri sanzionatori della
COVIP, di cui all'art. 19-quater del medesimo decreto.
5. Sistema di gestione dei rischi e funzione di gestione dei rischi
L'art. 5-ter del decreto n. 252/2005 prevede che i fondi pensione
negoziali e preesistenti con soggettivita' giuridica si dotino di un
sistema organico di gestione dei rischi che mappi i rischi che
interessano il fondo e che disponga delle procedure necessarie per la
loro complessiva gestione.
Il comma 4 e' riferito ai rischi propri del fondo, cioe' quelli ai
quali lo stesso e' o potrebbe essere esposto; l'elenco ivi contenuto
e' da intendersi quale elenco minimo dei rischi da prendere in
considerazione, se pertinenti. Spetta a ciascun fondo, in ragione
della propria organizzazione e della dimensione, natura, portata e
complessita' della sua attivita', individuare i rischi di cui al
predetto elenco che sono per lo stesso pertinenti, nonche' gli
eventuali ulteriori rischi cui e' esposto.
Ancorche' la norma di cui sopra abbia un piu' diretto impatto sui
fondi pensione a prestazione definita, anche i fondi pensione a
contribuzione definita sono chiamati a individuare, anche al di fuori
del predetto elenco, i rischi per essi comunque rilevanti. Uno dei
rischi che sicuramente riguarda entrambe le tipologie di fondi
pensione e' il rischio operativo, che l'art. 1, comma 3, lettera
c-nonies), del citato decreto definisce come il rischio di subire
perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure
interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni.
Il comma 5 del medesimo articolo estende il sistema di gestione dei
rischi a quelli che gravano sugli aderenti e sui beneficiari. Il
sistema di gestione dei rischi comprende anche i rischi relativi alla
gestione finanziaria del patrimonio di un fondo pensione a
contribuzione definita.
Per facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi, il
comma 6 dell'art. 5-ter prevede l'istituzione della specifica
funzione di gestione dei rischi. In linea di principio, il compito
della funzione di gestione dei rischi e' quello di concorrere alla
definizione della politica di gestione dei rischi e di facilitare
l'attuazione del sistema di gestione dei rischi, verificando
l'efficienza ed efficacia del sistema nel suo complesso. In tale
contesto, la stessa funzione e' necessariamente destinataria di
flussi informativi che riguardano tutti i rischi individuati come
rilevanti per il fondo pensione.
Quanto invece ai profili piu' strettamente operativi di
monitoraggio e di gestione corrente dei rischi, gli stessi non fanno
ordinariamente capo a un'unica unita' o a un unico soggetto, ben
potendo essere articolati su piu' strutture o su piu' soggetti,
integrati nella complessiva struttura organizzativa del fondo.
La funzione finanza prevista dalle sopra citate «Disposizioni sul
processo di attuazione della politica di investimento» continua ad
avere una propria valenza autonoma, salvo considerare che ora la
funzione di gestione dei rischi debba comunque concorrere alla
definizione del sistema di controllo dei rischi anche inerenti alla
gestione finanziaria e alla valutazione dell'efficienza e
dell'efficacia del sistema medesimo.
Peraltro, avuto riguardo anche alle dimensioni e alla natura della
forma pensionistica e alla tipologia dei modelli di gestione
finanziaria, e' possibile prendere in considerazione modelli
organizzativi nei quali la funzione di gestione del rischio effettua
anche i controlli piu' operativi sulla gestione finanziaria,
valutando in tal caso l'opportunita' di mantenere una unita'
organizzativa autonoma relativa alla funzione finanza ovvero di
assegnare ad altre strutture del fondo pensione gli ulteriori compiti
oggi attribuiti alla predetta funzione finanza.
Come detto, l'art. 4-bis prevede che l'organo di amministrazione
del fondo adotti una politica di gestione dei rischi e che tale
politica sia oggetto di riesame almeno ogni tre anni, ovvero in ogni
caso di variazioni significative. La definizione della politica di
gestione dei rischi e' rimessa all'autonomia dei singoli fondi
pensione; un ruolo centrale e' assunto dalla funzione di gestione dei
rischi.
A titolo esemplificativo si rappresenta che la politica di gestione
dei rischi dovra' definire le categorie di rischio e le metodologie
per misurarli, indicare le modalita' attraverso le quali il fondo
gestisce ogni categoria di rischio significativo o area di rischio,
specificare i limiti di tolleranza al rischio all'interno di tutte le
categorie di rischio rilevanti, descrivere la frequenza e il
contenuto delle verifiche da eseguire regolarmente.
6. Funzione di revisione interna (Internal audit)
Nell'art. 5-quater del decreto n. 252/2005 viene descritta la
funzione di revisione interna, che i fondi pensione negoziali e
quelli preesistenti con soggettivita' giuridica sono tenuti a
istituire. La funzione di revisione interna ha il compito di valutare
e monitorare l'efficacia, l'efficienza e l'adeguatezza del sistema di
controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo
del fondo, nonche' l'efficacia e l'efficienza delle attivita'
esternalizzate, inclusa l'efficacia dei controlli svolti su tali
attivita'.
La funzione di revisione interna verifica la correttezza dei
processi interni e l'efficacia e l'efficienza delle procedure
organizzative, nonche' la regolarita' e la funzionalita' dei flussi
informativi tra i diversi settori del fondo; verifica altresi'
l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilita' (ICT
audit) affinche' non sia inficiata la qualita', correttezza e
tempestivita' delle informazioni. In tale ambito, la funzione valuta
anche il piano di emergenza predisposto dall'organo di
amministrazione e propone modifiche al piano sulla base delle
mancanze riscontrate. La funzione di revisione interna valuta,
altresi', i piani di emergenza dei fornitori delle attivita'
esternalizzate, che devono essere acquisiti dal fondo pensione.
Alla funzione di revisione interna l'art. 5-quater, comma 2, del
decreto n. 252/2005 assegna anche il compito di verificare
l'attendibilita' delle rilevazioni contabili e, cioe', la rispondenza
delle rilevazioni e dei processi amministrativi contabili e
gestionali a criteri di correttezza e di regolare tenuta della
contabilita'. Tale attivita' potra' essere svolta anche in
coordinamento con l'organo di controllo.
Sulla base dei risultati delle verifiche effettuate, la funzione di
revisione interna formula raccomandazioni all'organo di
amministrazione e controlla l'avvenuta rimozione delle anomalie
riscontrate nell'operativita' del fondo e nel funzionamento dei
controlli interni (attivita' cosiddetta di follow-up). Nello
svolgimento della sua attivita', la funzione di revisione interna
instaura collegamenti con tutti i centri titolari di compiti di
controllo interno.
Come gia' detto, il fondo assicura la separatezza della funzione di
revisione interna dalle altre funzioni, al fine di garantirne
l'indipendenza, l'autonomia e l'obiettivita' di giudizio; tenuto
conto della dimensione, natura, portata e complessita' delle
attivita' del fondo pensione, i compiti propri della funzione di
revisione interna possono essere affidati all'organo di controllo del
fondo pensione.
La funzione riferisce all'organo di amministrazione le risultanze
delle analisi compiute e le eventuali disfunzioni e criticita'
rilevate, secondo le modalita' e la periodicita' dallo stesso
definite. La relazione all'organo di amministrazione deve essere
almeno annuale e contiene i suggerimenti per eliminare le carenze
riscontrate e le raccomandazioni in ordine ai tempi per la loro
rimozione, nonche' l'evidenziazione degli interventi operati rispetto
a quanto segnalato nella relazione precedente.
Tali informazioni sono anche comunicate al direttore generale e
all'organo di controllo (ove non siano allo stesso affidati i compiti
della revisione interna). Le risultanze della specifica area oggetto
di revisione sono, altresi', comunicate al responsabile
dell'attivita' operativa oggetto del controllo.
Resta inoltre fermo l'obbligo di segnalare con urgenza all'organo
di amministrazione, al direttore generale e all'organo di controllo
le situazioni di particolare gravita' accertate.
L'attivita' di revisione svolta e gli interventi effettuati sono
adeguatamente documentati e conservati presso la sede del fondo.
Per consentire lo svolgimento pieno dei suoi compiti, deve essere
assicurato alla funzione di revisione interna l'accesso a tutte le
attivita' del fondo, comprese quelle esternalizzate. Nel caso di
attribuzione a soggetti terzi di attivita' di rilievo per il
funzionamento dei controlli interni (ad esempio dell'attivita' di
elaborazione dei dati) la funzione di revisione interna deve poter
accedere anche alle procedure e alle attivita' svolte da tali
soggetti.
Da ultimo, si evidenzia che la funzione di revisione interna e'
chiamata a svolgere alcuni dei compiti gia' in precedenza attribuiti
alla cosiddetta «funzione di controllo interno», ai sensi delle
«Linee guida in materia di organizzazione interna dei fondi pensione
negoziali», che alla luce della sopravvenuta normativa cessa di avere
un suo rilievo autonomo. Spettera' pertanto ai fondi pensione che
gia' si sono dotati della predetta «funzione di controllo interno»
valutare le modalita' di attivazione della funzione di revisione
interna, anche trasformando la «funzione di controllo interno» nella
nuova «funzione di revisione interna», attribuendole gli ulteriori
compiti previsti dalla normativa e depurandola di quelli non
previsti.
L'art. 4-bis prevede, come detto, che l'organo di amministrazione
del fondo adotti una politica di revisione interna e che tale
politica sia oggetto di riesame almeno ogni tre anni, ovvero in ogni
caso di variazioni significative. La definizione di tale politica e'
rimessa all'autonomia dei singoli fondi pensione, sentita comunque la
funzione di revisione interna.
La politica di revisione interna illustra gli indirizzi adottati
dall'organo di amministrazione per l'attuazione della funzione di
revisione interna. Il livello di dettaglio della politica di
revisione interna deve essere proporzionato alla dimensione e
all'organizzazione interna, nonche' alla dimensione, alla natura,
alla portata e alla complessita' dell'attivita' del fondo pensione.
A titolo esemplificativo, detta politica puo' riguardare i seguenti
profili: definizione e finalita' della funzione di internal audit,
compiti, responsabilita' e poteri del titolare della funzione,
approccio del piano annuale di internal audit, reportistica,
svolgimento interno al fondo della funzione o sua esternalizzazione,
presidi circa la qualita', indipendenza, obiettivita' di giudizio
della funzione di revisione interna.
7. Funzione attuariale
Nell'art. 5-quinquies del decreto n. 252/2005 sono descritti i
compiti della funzione attuariale. Come detto, di tale funzione si
devono dotare i soli fondi pensione negoziali o preesistenti con
soggettivita' giuridica che coprono direttamente rischi biometrici o
garantiscono un determinato rendimento degli investimenti o delle
prestazioni, ai sensi dell'art. 7-bis del citato decreto. Non e'
necessario, comunque, che si dotino di una funzione attuariale i
fondi i cui impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori gia'
sottoposti a vigilanza prudenziale a cio' abilitati.
Alla funzione attuariale competono il coordinamento e la
supervisione del calcolo delle riserve tecniche, la valutazione in
ordine all'adeguatezza delle metodologie e dei modelli utilizzati per
il calcolo delle riserve tecniche e delle ipotesi fatte a tal fine,
nonche' la valutazione della sufficienza, accuratezza e completezza
dei dati utilizzati per il calcolo forniti dalle strutture operative.
In particolar modo, la funzione attuariale attesta l'affidabilita'
e l'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche e riporta
all'organo preposto gli scostamenti significativi tra l'esperienza
reale e le ipotesi sottese alle riserve, proponendo eventuali
modifiche. La funzione attuariale contribuisce altresi', per quanto
di competenza, alla individuazione dei rischi del fondo pensione.
Al fine di evitare possibili situazioni di conflitto di interesse,
e' necessario prevedere una distinzione tra la struttura (interna o
esterna al fondo) che operativamente procede al calcolo delle riserve
tecniche e il titolare della funzione attuariale che supervisiona
detta attivita'. In considerazione del principio di proporzionalita',
detta distinzione puo' venire meno esclusivamente nei casi di fondi
che non siano di grandi dimensioni ovvero nel caso in cui la natura,
la portata e la complessita' dei rischi assunti non sia elevata.
Anche per le attivita' attuariali, se rilevanti, il fondo si dovra'
dotare di una propria politica. Valgono anche qui le considerazioni
di ordine generale gia' espresse in merito alle politiche di gestione
dei rischi e di revisione interna.
8. Esternalizzazione (Outsourcing) e scelta del fornitore
L'art. 5-septies del decreto n. 252/2005 detta disposizioni per le
esternalizzazioni delle attivita' e delle funzioni, tra cui anche
quelle fondamentali, dei fondi pensione negoziali e preesistenti con
soggettivita' giuridica. Possono pertanto formare oggetto di
esternalizzazione le attivita' che i predetti fondi pensione possono
esercitare direttamente, essendo l'esternalizzazione una modalita'
alternativa allo svolgimento delle medesime attivita' tramite
soggetti interni. Ne deriva che non si ha «esternalizzazione», ad
esempio, per l'incarico di depositario, mentre si ha
esternalizzazione per l'incarico di service amministrativo.
Ciascun fondo pensione negoziale e preesistente con soggettivita'
giuridica e' chiamato a compiere una valutazione circa l'opportunita'
di esternalizzare attivita' proprie piuttosto che affidarle a risorse
interne. Le relative scelte devono essere motivate e documentate.
Il fondo puo' esternalizzare anche le funzioni fondamentali; cio'
puo' risultare appropriato qualora l'istituzione della funzione
all'interno del fondo possa non rispondere ai criteri
dell'efficienza, dell'economicita' e della affidabilita'. Coloro che
presso il fornitore o subfornitore del servizio svolgono la funzione
fondamentale esternalizzata possiedono i requisiti di cui all'art.
5-sexies del decreto n. 252/2005 e spetta all'organo di
amministrazione del fondo il relativo accertamento.
L'esternalizzazione non esonera in ogni caso gli organi del fondo
dalle rispettive responsabilita'. I rischi specifici connessi
all'esternalizzazione sono considerati nella politica di gestione dei
rischi.
Ai fondi pensione negoziali o preesistenti con soggettivita'
giuridica e' richiesto di garantire, in caso di esternalizzazione,
che non si producano effetti negativi sull'assetto stesso del fondo,
sull'attivita' di vigilanza della COVIP e sulla qualita' dei servizi
resi ad aderenti e beneficiari. Al fine di evitare il verificarsi di
situazioni pregiudizievoli e' prescritto che i fondi pensione
negoziali e preesistenti con soggettivita' giuridica definiscano la
propria politica in materia (cosiddetta «politica di
esternalizzazione e scelta del fornitore») in base alla quale
pervenire alla scelta del fornitore del servizio, alla definizione
delle condizioni dell'incarico e alla sua durata, nonche' alla
individuazione dei processi di monitoraggio e controllo delle
attivita' esternalizzate. Tale politica dovra' essere, tra l'altro,
funzionale a consentire l'adeguata valutazione del fornitore, la
prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e la salvaguardia
della continuita' operativa del fondo pensione.
Gli accordi di esternalizzazione dovranno essere formalizzati per
iscritto. In essi andra' chiaramente definita l'attivita' oggetto del
contratto, le modalita' di esecuzione e il corrispettivo, la durata,
la natura e periodicita' della reportistica, le facolta' di recesso e
di modifica del contratto in capo al fondo.
Le esternalizzazioni effettuate da parte dei fondi pensione
negoziali e dei fondi pensione preesistenti con soggettivita'
giuridica vanno comunicate alla COVIP. La comunicazione alla COVIP va
effettuata entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto, a
prescindere dalla decorrenza del contratto stesso. L'informativa
comprende l'indicazione del nominativo del fornitore, il luogo di
ubicazione dello stesso, l'attivita' esternalizzata, la data di
inizio della fornitura e la durata del contratto. Il contratto andra'
inviato alla COVIP solo su eventuale richiesta della stessa.
I fondi comunicano tempestivamente alla COVIP se in corso di
contratto sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi sopra
indicati e relazionano in ordine alla successiva cessazione del
contratto di esternalizzazione e delle modalita' di eventuale
re-internalizzazione dell'attivita'.
Per l'esternalizzazione relativa alle funzioni fondamentali e alla
gestione amministrativa (e cioe' al service amministrativo dei fondi
pensione negoziali e preesistenti con soggettivita' giuridica)
l'informativa alla COVIP deve essere data dopo la stipula del
contratto ma prima della decorrenza dell'esternalizzazione. Ancorche'
il conferimento di tali incarichi non sia oggetto di approvazione
preventiva della COVIP, si ritiene ragionevole che l'invio di detta
informativa avvenga entro trenta giorni dalla sottoscrizione del
contratto e comunque prima che il contratto diventi operativo. In
questo caso all'informativa andra' allegata anche copia della
convenzione di esternalizzazione che e' stata stipulata. Tale
informativa non determina l'apertura, da parte della COVIP, di un
procedimento amministrativo di autorizzazione, ne' comporta
l'espressione di un assenso preventivo.
Circa le convenzioni di gestione delle risorse dei fondi pensione
negoziali e preesistenti resta fermo quanto previsto dall'art. 6 del
decreto n. 252/2005 e dalle «Istruzioni per il processo di selezione
dei gestori delle risorse dei fondi pensione», di cui alla
deliberazione COVIP del 9 dicembre 1999, che trovano applicazione
anche ai fondi pensione preesistenti come gia' precisato negli
«Orientamenti in materia di adeguamento, da parte dei fondi pensione
preesistenti, all'art. 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, con particolare riferimento alle modalita' di selezione dei
gestori» adottati dalla COVIP il 26 aprile 2012. L'invio alla COVIP
delle convenzioni di gestione delle risorse deve avvenire entro
trenta giorni dalla sottoscrizione (come gia' oggi previsto) e
comunque prima che il contratto diventi operativo.
Gli adempimenti di cui sopra sono posti in essere con riferimento
alle esternalizzazioni successive alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle presenti direttive.
L'art. 19, comma 2, lettera i), del decreto n. 252/2005 attribuisce
adesso esplicitamente alla COVIP il compito di controllare le
attivita' esternalizzate e ri-esternalizzate. Con le nuove
disposizioni e' stato, in particolare, attribuito alla COVIP il
potere di richiedere informazioni sulle esternalizzazioni sia ai
fondi pensione sia ai fornitori di servizi, nonche' quello di
effettuare ispezioni presso i fornitori delle attivita'
esternalizzate, accedendo ai relativi locali, se non sono gia'
sottoposti a vigilanza prudenziale di altra autorita'.
Il fondo pensione che esternalizza una sua attivita' o una funzione
fondamentale a soggetti che non sono sottoposti a vigilanza
prudenziale di altra autorita' adotta le misure necessarie ad
assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni: il fornitore
del servizio sia tenuto a cooperare con la COVIP in relazione alla
funzione o all'attivita' esternalizzata; il fondo e la COVIP abbiano
accesso effettivo ai dati relativi alle funzioni o attivita'
esternalizzate; la COVIP abbia un accesso effettivo ai locali
commerciali del fornitore del servizio e sia in grado di esercitare
tali diritti di accesso. In particolare, gli accordi di
esternalizzazione futuri dovranno necessariamente contemplare tali
situazioni. Per quelli gia' in essere i fondi dovranno
tempestivamente procedere al loro aggiornamento e adeguamento alle
previsioni normative vigenti.
E', inoltre, necessario specificare negli accordi di
esternalizzazione che anche il titolare della funzione di revisione
interna del fondo puo' svolgere controlli (audit) sull'attivita'
dell'outsourcer ed e' legittimato ad accedere ai suoi locali.
9. Politica di remunerazione
L'art. 5-octies del decreto n. 252/2005 detta l'obbligo per i fondi
pensione negoziali e preesistenti con soggettivita' giuridica di
dotarsi di una politica di remunerazione e individua, in modo gia'
ampiamente dettagliato, i principi cui la politica di remunerazione
deve uniformarsi. I fondi sono pertanto chiamati ad adeguarsi a tali
prescrizioni entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
In particolare, i fondi adottano entro tale termine politiche di
remunerazione in forma scritta che siano coerenti con la sana,
prudente ed efficace gestione del fondo e in linea, da un lato, con
gli obiettivi strategici, la redditivita' e l'equilibrio del fondo
nel lungo termine e, dall'altro, con gli interessi sempre a lungo
termine degli aderenti e beneficiari.
Sotto il profilo soggettivo, la politica di remunerazione riguarda
coloro che amministrano effettivamente il fondo pensione, i
componenti dell'organo di controllo, coloro che svolgono funzioni
fondamentali, nonche' il direttore generale. Sono, inoltre, da tenere
in considerazione le altre categorie di personale le cui attivita'
hanno un impatto di rilievo sul profilo del rischio del fondo
pensione, la cui identificazione e' condotta in autonomia da ciascun
fondo pensione, in base al proprio assetto organizzativo.
Con riguardo all'ipotesi in cui i compensi di alcuni dei soggetti
di cui sopra non siano a carico del fondo, essendo ad esempio
sostenuti dall'impresa promotrice, ancorche' la relativa politica di
remunerazione non sia direttamente definita dal fondo stesso,
l'organo di amministrazione del fondo e' tenuto comunque a valutare
che la remunerazione corrisposta a tali soggetti sia in linea con i
principi delineati dal comma 4 dell'art. 5-octies e, in particolare,
che non incoraggi l'assunzione di rischi in modo non congruo rispetto
al profilo del fondo e alle sue regole e che non contrasti con gli
interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari.
Con riferimento al personale dipendente del fondo, la politica di
remunerazione e' generalmente definita dal contratto collettivo
applicato e pertanto il richiamo della contrattazione collettiva e'
da considerarsi misura sufficiente per dare atto della politica di
remunerazione applicata.
La politica di remunerazione riguarda anche i soggetti ai quali
sono esternalizzate le attivita' del fondo, con esclusione di tutti i
fornitori che siano disciplinati dalle direttive 2009/65/CE,
2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE. Per quanto riguarda
i fornitori, nella politica di remunerazione si prende a riferimento
il corrispettivo pattuito per la fornitura del servizio e non anche
la remunerazione, a carico del fornitore, delle risorse di cui lo
stesso si avvale.
Si intende quale remunerazione ogni forma di pagamento, determinata
in misura fissa o variabile, ovvero beneficio, incluse eventuali
componenti accessorie, corrisposto direttamente o indirettamente, in
qualsiasi forma (ad esempio in contanti, ovvero come servizi o beni
in natura) in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi resi
al fondo.
La politica di remunerazione e' definita, prendendo a riferimento
quantomeno i seguenti aspetti:
a) il ruolo degli organi sociali coinvolti nella predisposizione
e approvazione della stessa;
b) la struttura del sistema di remunerazione (componente fissa,
parte variabile, criteri di attribuzione);
c) i soggetti ai quali si applica la politica di remunerazione;
d) i presidi adottati dal fondo pensione al fine di evitare che
la remunerazione corrisposta possa compromettere in qualunque modo il
rispetto del principio di sana e prudente gestione delle risorse,
nonche' l'obiettivita', l'autonomia e l'indipendenza nell'operato
degli organi/funzioni/altri soggetti coinvolti nell'attivita' del
fondo pensione (come ad esempio i gestori finanziari).
La politica di remunerazione deve essere resa pubblica solo nei
suoi elementi essenziali; non rientrano in tale ambito le
informazioni di dettaglio circa la remunerazione effettivamente
corrisposta ai singoli individui che operano per il fondo. Tale
pubblicita' si realizza, come precisato nel paragrafo 2, attraverso
l'inserimento nel «Documento sul sistema di governo» delle
informazioni essenziali e pertinenti relative alla policy adottata
con riferimento alla politica di remunerazione.
Eventuali incarichi a titolo gratuito potranno essere previsti ove
cio' non contrasti con una gestione sana, prudente ed efficace del
fondo; la politica di remunerazione deve darne specifica indicazione.
Le misure volte a evitare i conflitti di interesse, da indicarsi
nella politica di remunerazione, dovranno necessariamente comprendere
anche gli eventuali incarichi svolti a titolo gratuito.
10. Requisiti di professionalita' e onorabilita', cause di
ineleggibilita' e di incompatibilita' e situazioni impeditive.
L'art. 5-sexies del decreto n. 252/2005 reca disposizioni in merito
ai requisiti di professionalita' e onorabilita', alle cause di
ineleggibilita' e di incompatibilita' e alle situazioni impeditive.
E', in particolare, ora previsto che il decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali che disciplina tali requisiti
riguardi anche il direttore del fondo e coloro che svolgono funzioni
fondamentali. E', poi, chiarito che i componenti dell'organismo di
rappresentanza dei fondi pensione aperti e i componenti degli
organismi di rappresentanza degli iscritti dei fondi preesistenti
interni devono avere solo i requisiti di onorabilita' previsti dal
medesimo decreto ministeriale. Per ogni tipologia di fondo pensione
e' poi specificato a chi spetta effettuare la verifica in ordine alla
sussistenza dei requisiti.
Stante quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto n.
147/2018, le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 79/2007
continuano a essere applicate - per i soggetti ivi contemplati e
ancora previsti dalla normativa attuale - fino alla data di entrata
in vigore del decreto di cui all'art. 5-sexies, comma 1, del decreto
n. 252/2005. Tale decreto ministeriale continua dunque a trovare
applicazione alle nuove nomine che dovessero nel frattempo
intervenire.
11. Valutazione interna del rischio
L'art. 5-novies del decreto n. 252/2005 introduce l'obbligo, per i
fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettivita' giuridica,
di effettuare periodicamente una «valutazione interna del rischio».
Tale valutazione deve essere approvata dall'organo di amministrazione
del fondo, sentite le strutture competenti, almeno ogni tre anni, o
immediatamente dopo ogni variazione significativa del profilo di
rischio del fondo pensione, e va adeguatamente documentata anche al
fine dei controlli da parte della COVIP.
In base al comma 2 dell'art. 5-novies, la valutazione interna del
rischio comprende la valutazione dell'efficacia del sistema di
gestione dei rischi, nonche' una descrizione del modo in cui la
valutazione dei rischi e' integrata nel processo gestionale e nei
processi decisionali del fondo e del modo in cui il fondo previene i
conflitti di interesse con l'impresa promotrice, qualora alla stessa
siano esternalizzate funzioni fondamentali.
Inoltre, la disposizione in esame individua una serie di specifici
elementi che devono formare oggetto della valutazione, alcuni dei
quali appaiono riferibili esclusivamente ai fondi a prestazione
definita. Con riguardo a tali elementi, nella valutazione interna del
rischio sono descritti i metodi di cui il fondo si e' dotato, nel
rispetto del principio di proporzionalita', per individuare e
valutare i rischi cui e' o potrebbe essere esposto nel breve e lungo
periodo e che potrebbero avere un impatto sulla capacita' del fondo
pensione di far fronte ai propri obblighi.
Laddove non fossero stati gia' formalizzati, i suddetti metodi
devono essere definiti dai fondi interessati dalla disposizione entro
e non oltre il 31 dicembre 2020, cosi' da poter pervenire alla prima
valutazione interna del rischio entro e non oltre il 30 aprile 2021.
Gli esiti dell'attivita' di valutazione interna del rischio
andranno tenuti in considerazione ai fini dell'assunzione delle
decisioni strategiche del fondo.
12. Modelli gestionali
La normativa in materia di modelli gestionali ha subito alcune
modifiche di carattere redazionale alle lettere b) e c) del comma 1
dell'art. 6 del decreto n. 252/2005, volte ad aggiornare i
riferimenti ai soggetti che possono gestire le risorse dei fondi
pensione. Di rilevo e' la nuova lettera c-bis), che amplia il novero
dei soggetti con cui e' possibile convenzionarsi, includendo anche i
soggetti (GEFIA) autorizzati alla gestione di FIA italiani o di FIA
UE, ai sensi del decreto 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito: decreto
n. 58/1998).
Per i fondi pensione preesistenti continuano a trovare applicazione
le previsioni contenute nel decreto ministeriale n. 62/2007, recante
il «Regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme
pensionistiche complementari preesistenti alla data di entrata in
vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421».
13. Depositario delle risorse dei fondi pensione
L'art. 7 del decreto n. 252/2005 disciplina il depositario per i
fondi pensione negoziali e aperti. L'articolo in parola e' stato
pressoche' integralmente riscritto, al fine di una piu' puntuale
regolamentazione dei compiti e responsabilita' del depositario, in
linea con la direttiva (UE) 2016/2341.
Con l'occasione e' stato anche rivisto l'ambito delle risorse da
affidare al depositario, includendovi anche quelle in gestione
diretta presso il fondo pensione. L'avvenuta soppressione della
parola «affidate» determina, infatti, l'estensione dell'ambito di
applicazione della norma anche a quei fondi che non hanno convenzioni
di gestione con soggetti terzi, ma gestiscono in proprio le risorse
del fondo.
L'art. 7 si applica anche ai fondi pensione preesistenti, in base a
quanto gia' previsto dall'art. 5, comma 6, del decreto ministeriale
62/2007, secondo il quale tali fondi sono tenuti ad applicare, tra le
altre, le previsioni dell'art. 7 del decreto n. 252/2005, ove
compatibili con il modello gestionale adottato (restano, ad esempio,
esclusi da tale obbligo i fondi che gestiscono le risorse interamente
tramite convenzioni assicurative di ramo I, III o V e i fondi interni
costituiti come mera posta contabile nel passivo del bilancio di
societa' o enti). Resta fermo che, nella valutazione di
compatibilita' con il modello gestionale adottato, i fondi
preesistenti dovranno tener conto anche di quanto sopra precisato
circa l'estensione del depositario per le risorse in gestione
diretta.
E', pertanto, da intendersi superato quanto a suo tempo precisato,
in tema di banca depositaria, nella circolare COVIP del 2 marzo 2012,
prot. n. 868, avente per oggetto l'adeguamento dei fondi pensione
preesistenti alle norme del decreto n. 252/2005, nella quale era
stato osservato, sulla base della normativa allora in vigore, che
l'istituto della banca depositaria (ora «depositario») si presentava
come un necessario corollario dell'adozione, da parte dei fondi
pensione, dei modelli di gestione convenzionata, non sussistendo
l'obbligo di dotarsene per i fondi che gestiscono direttamente le
risorse.
La norma prevede che tutte le risorse del fondo pensione vadano
affidate a un unico soggetto depositario. Al depositario andra'
pertanto affidata anche la detenzione delle disponibilita' liquide
del fondo pensione, non ritenendosi ammissibile l'affidamento a
soggetti diversi dal depositario. Trova pertanto conferma quanto sul
punto gia' precisato dalla COVIP nella risposta a quesito del
dicembre 2015 avente ad oggetto «Quesiti in tema di depositari dei
fondi pensione». Si richiamano qui anche i chiarimenti gia' forniti
in tale occasione con riferimento all'esclusione dagli obblighi
dell'art. 7 del decreto n. 252/2005 delle disponibilita' liquide
destinate alla gestione amministrativa del fondo e quelle funzionali
all'investimento in depositi e alla costituzione di garanzie in
denaro.
Per quanto riguarda la gestione diretta di immobili da parte di
fondi pensione preesistenti, spetta al depositario il compito di
verificarne la proprieta' e l'aggiornamento del conseguente registro;
resta in ogni caso ferma l'esigenza di tener conto, sulla base dei
dati forniti dai fondi pensione, del valore degli immobili
nell'ambito del calcolo delle disponibilita' complessive dei fondi
stessi, ai fini delle verifiche in ordine al rispetto dei limiti agli
investimenti.
I compiti del depositario sono adesso elencati in modo puntuale
nell'art. 7, comma 2, del decreto n. 252/2005 mentre in precedenza la
norma faceva rinvio ad alcune disposizioni del decreto n. 58/1998.
Non vi sono comunque differenze sostanziali rispetto alla disciplina
in precedenza richiamata. Il depositario adempie agli obblighi di
custodia degli strumenti finanziari a esso affidati, nonche' alla
verifica della proprieta' e alla registrazione degli altri beni del
fondo pensione.
In tema di compiti del depositario, l'art. 7, comma 2, lettera g),
del decreto n. 252/2005 prevede, con una norma di chiusura, che il
depositario svolge ogni altro compito, per quanto compatibile,
previsto dall'art. 48 del decreto n. 58/1998, e relativa normativa di
attuazione, per gli OICR. Considerato che la normativa italiana
disciplina i compiti del depositario in modo convergente, ma non del
tutto identico, relativamente alle due macrocategorie di OICR
rappresentate dagli OICVM e dai FIA, si ritiene adesso ragionevole
interpretare il rinvio alle norme dettate per il depositario degli
OICR come riferito alle norme, primarie e secondarie, dettate per il
depositario di OICVM, in ragione del fatto che l'art. 7, commi
3-nonies e 3-decies codificano la responsabilita' del depositario dei
fondi pensione al pari di quanto previsto per il depositario degli
OICVM. La normativa in tema di OICVM dovra', pertanto, trovare
applicazione anche ai sub-depositi dei fondi pensione.
Il comma 3, nel quale erano in precedenza contenute le previsioni
di rinvio al decreto n. 58/1998 per le funzioni del depositario ed
erano altresi' definiti i doveri di informativa dei depositari verso
la COVIP e' stato soppresso, giacche' le funzioni del depositario
sono ora indicate nel comma 2, mentre i doveri di informativa sono
riportati nel comma 3-quinquies. Anche il comma 3-bis, che riguardava
la possibilita' di affidare l'incarico di depositario anche a banche
o imprese di investimento dell'Unione europea, e' stato abrogato, in
quanto e' nel comma 1 che vengono indicati i soggetti che possono
espletare detto incarico.
Nel comma 3-quinquies sono poi descritti con maggiore dettaglio gli
obblighi verso la COVIP dei componenti degli organi del depositario,
in precedenza indicati nel comma 3. Si tratta di una disposizione del
tutto analoga a quella contenuta nell'art. 47, comma 4, del decreto
n. 58/1998. Cio' premesso, si conferma quanto gia' precisato nella
sopra richiamata risposta a quesito del dicembre 2015 e, cioe', che
anche relativamente alle segnalazioni delle violazioni della
normativa riguardante i fondi pensione e' possibile la trasmissione
cumulativa periodica delle stesse alla COVIP, in linea con quanto
previsto dalla normativa sopra citata.
Con riferimento, poi, alle segnalazioni delle violazioni dei limiti
e divieti che i fondi pensione autonomamente hanno previsto nei
propri statuti o regolamenti, o nelle convenzioni di gestione, in
aggiunta a quelli imposti dalla normativa, si ritiene che continui a
trovare applicazione il regime previsto, dalla normativa secondaria
di settore per gli OICR, in linea con le precisazioni a suo tempo
fornite con la risposta a quesito del dicembre 2015. In questo caso,
dunque, il depositario non deve segnalare direttamente alla COVIP la
violazione, bensi' deve provvedere ad informare il fondo pensione di
quanto rilevato sulla base di una procedura di attivazione di livelli
successivi di intervento (c.d. procedura di escalation).
Si fa, infine, presente che la normativa detta regole puntuali in
tema di conflitti di interesse (comma 3-octies) e di responsabilita'
del depositario (commi 3-nonies e 3-decies).
14. Mezzi patrimoniali
Il nuovo comma 3-bis dell'art. 7-bis del decreto n. 252/2005
prevede che le fonti istitutive dei fondi che erogano direttamente le
rendite e che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati debbano
considerare la finalita' di perseguire un'equa ripartizione dei
rischi e dei benefici tra le generazioni quando decidono di
rimodulare il regime di contribuzione e quello delle prestazioni.
Si tratta di una disposizione che formalizza un principio
fondamentale da tenere presente negli accordi sottoscritti in
materia.
15. Informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari
I nuovi articoli da 13-bis a 13-septies del decreto n. 252/2005
dettano disposizioni in materia di informative ai potenziali aderenti
e agli aderenti e beneficiari, al fine di assicurare il pieno
recepimento delle corrispondenti previsioni della direttiva (UE)
2016/2341.
In particolare:
l'art. 13-bis reca disposizioni circa le informazioni di
carattere generale sulla forma pensionistica complementare che devono
essere fornite agli aderenti e beneficiari;
l'art. 13-ter riguarda le informazioni ai potenziali aderenti;
l'art. 13-quater definisce le informazioni periodiche agli
aderenti;
l'art. 13-quinquies regola l'informativa da effettuarsi durante
la fase di prepensionamento, in aggiunta alle informazioni di cui
all'art. 13-quater;
l'art. 13-sexies disciplina l'informativa da rendere ai
beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite;
l'art. 13-septies reca i principi di carattere generale cui
devono uniformarsi le sopra indicate informative.
Mentre le informative di cui agli articoli 13-quinquies e 13-sexies
costituiscono una novita' per il nostro settore, le altre
informative, come anche i principi di carattere generale, sono da
tempo contemplati dal nostro ordinamento, in base alle disposizioni
dettate dalla COVIP.
Al riguardo, viene in rilievo l'art. 19, comma 2, lettera g), n.
3), del decreto n. 252/2005 che, come riformulato dal decreto n.
147/2018, attribuisce alla COVIP il compito di dettare disposizioni
volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme
pensionistiche complementari relativamente a tutte le informative
sopra richiamate e quello di elaborare, a tale fine, appositi schemi.
In apposite istruzioni di vigilanza di prossima adozione saranno
definiti i contenuti delle succitate informative e individuati i
soggetti tenuti ai relativi adempimenti.
16. Trasferimenti transfrontalieri e attivita' transfrontaliera
Negli articoli 14-bis e 14-ter del decreto n. 252/2005 e'
disciplinato, rispettivamente, il trasferimento transfrontaliero da
un fondo italiano a un fondo di un altro Stato membro e il
trasferimento transfrontaliero da un fondo di un altro Stato membro a
un fondo italiano. I fondi pensione italiani ai quali le predette
norme si applicano sono i fondi pensione negoziali, quelli
preesistenti aventi soggettivita' giuridica e operanti secondo il
principio della capitalizzazione, nonche' i fondi pensione aperti.
Per detti fondi e' prevista la possibilita' di trasferire tutte o
parte delle passivita', delle riserve tecniche, delle altre
obbligazioni e diritti, nonche' delle attivita' corrispondenti o il
relativo equivalente in contanti, di uno schema pensionistico a un
fondo registrato o autorizzato in un altro Stato dell'UE e di poter
ricevere le stesse da un fondo UE. La norma non riguarda i singoli
trasferimenti di posizioni individuali.
Il trasferimento e' soggetto all'approvazione preventiva della
maggioranza degli aderenti e dei beneficiari coinvolti, o dei loro
rappresentanti, e dell'impresa promotrice. Il trasferimento
transfrontaliero deve essere autorizzato dall'Autorita' competente
dello Stato membro del fondo ricevente. Con riferimento ai
trasferimenti a fondi di altri stati membri la COVIP e' chiamata a
valutare che nel trasferimento siano preservati i diritti individuali
e gli interessi degli aderenti e beneficiari, anche con riferimento
alle attivita' e ai costi di trasferimento.
Gli articoli 15-bis e 15-ter sono stati modificati al fine di
introdurre le innovazioni recate dalla direttiva (UE) 2016/2341 in
materia di operativita' transfrontaliera. E' meglio chiarito che il
fondo che intende svolgere attivita' transfrontaliera in un altro
Stato membro e' tenuto, tra l'altro, al rispetto della disciplina
sull'informativa ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari
vigente nello Stato membro ospitante. E' venuto meno l'obbligo per il
fondo che svolge attivita' transfrontaliera di rispettare i limiti di
investimento previsti dallo Stato membro ospitante che in precedenza
trovavano applicazione.
17. Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti
Nell'art. 15-quinquies del decreto n. 252/2005 e' mantenuta la
possibilita' per la COVIP di esentare in via generale i fondi
pensione con meno di cento aderenti dall'applicazione di talune delle
norme del decreto, e della relativa normativa di attuazione, in linea
con l'opzione prevista in tal senso dalla direttiva. Sono state
precisate, in conformita' alla direttiva, quali norme non possono
essere in ogni caso derogate.
Si ricorda che la COVIP ha sin qui adottato disposizioni
derogatorie solo per quel che concerne le «Disposizioni sul processo
di attuazione della politica di investimento». Salvo che per tale
ambito le previsioni recate dal decreto n. 252/2005, dalla relativa
normativa di attuazione e dalle istruzioni di vigilanza COVIP vanno
applicate integralmente da parte di tutti i fondi pensione
interessati dalle stesse, a prescindere dalla loro dimensione, ove
non diversamente disposto. Il criterio dimensionale compreso nel
principio di proporzionalita', richiamato in piu' punti del medesimo
decreto, non consente ai fondi pensione di piccole dimensioni di
sottrarsi dall'applicazione dei precetti dettati dallo stesso decreto
e dalla relativa normativa secondaria.
18. Bilanci e rendiconti
Nel nuovo art. 17-bis del decreto n. 252/2005 e' esplicitato, al
comma 1, l'obbligo per i fondi pensione negoziali e per quelli
preesistenti con soggettivita' giuridica di redigere i bilanci e le
connesse relazioni e di renderli pubblici. Si ricorda al riguardo che
i fondi pensione negoziali gia' devono pubblicare sul proprio sito i
bilanci, ai sensi delle direttive COVIP del 28 giugno 2006, e che
analogo obbligo gia' sussiste per i fondi pensione preesistenti con
soggettivita' giuridica e con almeno 1.000 aderenti, cosi' come
previsto dalla circolare COVIP del 16 settembre 2013, prot. n. 5854.
Il comma 2 esplicita il medesimo obbligo con riferimento ai
rendiconti e alle relazioni dei fondi pensione che sono costituiti
come patrimonio di destinazione, separato e autonomo all'interno di
societa' o enti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n.
252/2005. Tale obbligo e' da intendersi riferito ai fondi pensione
aperti e ai fondi interni agli enti di diritto privato di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.
103.
Al riguardo, sono da intendersi confermate le disposizioni
concernenti «Il Bilancio dei fondi pensione e altre disposizioni in
materia di contabilita'» dettate dalla COVIP con deliberazione del 17
giugno 1998 e successive modificazioni, salvo che per le novita' di
seguito indicate.
In base al nuovo comma 3 dell'art. 17-bis, i bilanci e rendiconti
devono includere un'informativa sugli investimenti significativi.
Alla luce di tale disposizione e della nuova disciplina recata dal
decreto ministeriale n. 166/2014 in materia di conflitti di
interesse, si fa presente che nella nota integrativa al bilancio dei
fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettivita' giuridica
andra' adesso riportata, alla voce 20 (investimenti in gestione),
l'informativa dei 50 principali titoli in portafoglio; anche i fondi
aperti si allineeranno a tale indicazione. L'informativa in parola
assorbe e sostituisce quella prevista dalle disposizioni COVIP, sia
per quanto riguarda la nota integrativa sia per quanto riguarda la
relazione sulla gestione, in merito agli investimenti per i quali si
configurino conflitti di interesse.
I commi 3 e 4 prescrivono, rispettivamente, che i bilanci e i
rendiconti rappresentino un quadro fedele delle attivita', passivita'
e della situazione finanziaria della forma pensionistica
complementare e contengano informazioni coerenti, esaurienti e
correttamente presentate. Trattasi di principi che gia' sono stati
ribaditi nella citata deliberazione COVIP del 17 giugno 1998.
19. Fattori ambientali, sociali e di governo societario
I fattori ambientali, sociali e di governo societario (cosiddetti
«fattori ESG») rappresentano declinazione dei principi di
investimento responsabile ampiamente promossi in ambito
internazionale e si configurano come particolarmente significativi
per la politica di investimento e i sistemi di gestione del rischio
delle forme pensionistiche complementari, anche considerando la loro
valenza di investitori istituzionali.
Molteplici disposizioni del decreto n. 252/2005 fanno ora
riferimento ai fattori ESG con riguardo al sistema di governo, alla
politica di investimento, alla gestione dei rischi e alla valutazione
interna del rischio, nonche' circa i profili di trasparenza rispetto
ai potenziali aderenti. Cio' in attuazione delle previsioni contenute
nella direttiva IORP II. Nel complesso, la normativa intende
incoraggiare i fondi pensione ad adottare un approccio strategico e
di lungo periodo per l'integrazione dei fattori ESG, in particolare,
nella gestione dei rischi e nelle strategie di investimento.
I fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettivita'
giuridica devono, pertanto, disporre di un sistema di governo idoneo
ad assicurare la sana e prudente gestione dei rischi che gravano sul
fondo pensione, inclusi i rischi ESG. Il sistema di gestione dei
rischi e la valutazione interna dei rischi devono, quindi, prendere
in considerazione anche i rischi connessi ai fattori ESG ai quali il
fondo e' o potrebbe essere esposto, nonche' le relative
interdipendenze con altri rischi, ai sensi degli articoli 5-ter,
comma 4, lettera g) e art. 5-novies, comma 2, lettera h).
Quanto agli investimenti, nel documento sulla politica di
investimento andranno illustrate le modalita' con cui la politica di
investimento tiene conto dei fattori ESG (articoli 6, comma 5-quater
e 4-bis, comma 2). E' poi previsto che i fondi pensione possano
prendere in considerazione anche il potenziale impatto a lungo
termine delle loro decisioni di investimento sui fattori ESG (art. 6,
comma 14). Indicazioni in tal senso sono gia' presenti nelle sopra
richiamate «Disposizioni sul processo di attuazione della politica di
investimento».
Circa i bilanci e i rendiconti, il decreto richiede che negli
stessi sia dato conto se e in quale misura si siano presi in
considerazione fattori ESG nella gestione delle risorse e nelle linee
seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarita' dei
valori in portafoglio (art. 17-bis, comma 5). Tale novita' va tenuta
in considerazione nella redazione dei bilanci relativi all'anno 2020.
Infine, tutte le forme pensionistiche complementari sono tenute a
dare informazioni ai potenziali aderenti sul se e sul come sono
tenuti in conto i fattori ESG, inclusi quelli climatici, nella
strategia di investimento, ai sensi dell'art. 13-ter, comma 1,
lettera c. Analoga informativa andra' fornita nelle comunicazioni
periodiche agli aderenti, ai sensi dell'art. 13-quater, comma 2,
lettera h). Al riguardo, indicazioni puntuali saranno dettate con le
istruzioni COVIP in materia di trasparenza, di prossima adozione.
In tema di fattori ESG, assumono inoltre specifico rilievo, anche
per i fondi pensione, le previsioni contenute nel regolamento (UE) n.
2019/2088, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre
2019, relativo all'informativa sulla sostenibilita' nel settore dei
servizi finanziari e nel regolamento (UE) n. 2020/852, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione
di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili. I fondi
interessati sono chiamati ad adeguarsi ai molteplici adempimenti
informativi previsti dai predetti regolamenti, secondo le modalita' e
tempistiche dagli stessi individuate.
20. Norme di carattere penale e sanzionatorio
Per quanto riguarda il profilo soggettivo, si evidenzia che tra i
soggetti punibili per il reato di false informazioni sono ora
ricompresi anche i direttori generali e i titolari delle funzioni
fondamentali. I predetti soggetti possono inoltre essere destinatari
di sanzioni amministrative pecuniarie laddove gli stessi violino gli
obblighi relativi alle rispettive competenze.
Quanto alle violazioni oggetto di sanzione, sono ora previste
sanzioni pecuniarie anche per la violazione delle nuove disposizioni
contenute negli articoli 1, commi 1-bis e 4, 4-bis, 5, 5-bis, 5-ter,
5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 5-octies, 5-novies, 6, 7,
11, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies,
14, 14-bis, 15, 15-bis, 17-bis.
E' poi eliminato il rinvio alla procedura di cui al titolo VIII,
capo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal
momento che la procedura e' ora disciplinata nell'art. 19-quinquies,
e' demandato a un regolamento della COVIP la definizione della
propria procedura, di dettaglio, di applicazione delle sanzioni
amministrative.
Come regola di carattere generale, e' previsto l'obbligo per i
fondi dotati di soggettivita' giuridica di agire in regresso nei
confronti dei soggetti sanzionati, laddove sia il fondo a pagare la
sanzione e salvo diversa decisione dell'assemblea.
Viene specificato che alle sanzioni contemplate dal decreto n.
252/2005 si applica la disposizione prevista dall'art. 8, comma 2,
della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi di questa norma, a chi
con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto
in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni
amministrative, commette, anche in tempi diversi, piu' violazioni
della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza e
assistenza obbligatorie si applica la sanzione prevista per la
violazione piu' grave, aumentata sino al triplo.
21. Siti web, tecnologie informatiche e rapporti con gli iscritti
Numerose previsioni di nuova introduzione impongono la
pubblicazione di alcuni specifici documenti, o comunque di
informazioni, da parte dei fondi pensione negoziali e preesistenti
dotati di soggettivita' giuridica.
Tali adempimenti rafforzano l'esigenza che i fondi pensione
dispongano di un sito web.
Il sito web non deve tuttavia essere considerato solo come un mezzo
per pubblicare documenti e/o informazioni utili agli aderenti e ai
potenziali aderenti, ma deve diventare uno strumento sempre piu'
diretto a semplificare la gestione dei rapporti tra il fondo
pensione, gli aderenti e i potenziali aderenti. Tale semplificazione
dei rapporti deve avvenire a partire gia' dalla fase di adesione,
dove e' importante che si sviluppino ulteriormente le modalita' di
adesione on-line.
In particolare, per quanto riguarda i fondi pensione negoziali e
preesistenti dotati di soggettivita' giuridica, si ritengono
ammissibili procedure che prevedono il coinvolgimento del datore di
lavoro su iniziativa del fondo pensione in una fase che segue
l'adesione da parte del lavoratore. In altre parole, potra' essere il
fondo pensione, una volta acquisita l'adesione del lavoratore secondo
procedure conformi a quanto previsto dal regolamento sulle modalita'
di adesione alle forme pensionistiche complementari emanate dalla
COVIP, a coinvolgere il datore di lavoro al fine di: a) verificare
l'effettivo diritto del lavoratore a iscriversi al fondo; b) attivare
i relativi flussi contributivi.
Altro profilo che assume rilievo nella semplificazione dei rapporti
di tutte le forme di previdenza complementare (ivi inclusi i fondi
pensione aperti e i PIP) con gli aderenti riguarda la predisposizione
di sezioni del sito web dedicate ai singoli aderenti (area
riservata), con funzionalita' che consentano all'iscritto di accedere
a un adeguato set di informazioni connesse alla sua partecipazione
alla forma pensionistica e di facilitare la propria interlocuzione
con il fondo pensione attraverso una gestione telematica dei rapporti
piu' immediata ed efficace.
L'utilizzo di tecnologie informatiche comporta un necessario e
continuo processo di adeguamento i cui profili evolutivi devono
essere oggetto di attenzione da parte dei fondi pensione nel piano
strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
da inserire nel «Documento politiche di governance», che, riguardo a
detti profili, dovra' riportare le valutazioni di ordine economico e
di fattibilita' delle possibili soluzioni analizzate, le scelte al
riguardo operate dal fondo pensione e le tempistiche previste per
l'implementazione.
Disposizioni di dettaglio sui siti web e sull'utilizzo di
tecnologie informatiche saranno dettate nelle istruzioni di vigilanza
in materia di trasparenza, di prossima adozione.
Roma, 29 luglio 2020
Il Presidente: Padula
Il segretario: Tais
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