LEGGE 25 novembre 2021, n. 171Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. (21G00205)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 settembre 2021, n. 130Testo del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 231 del 27 settembre 2021), coordinato con la legge di conversione 25 novembre 2021, n. 171 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1) recante: «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nonche' per l'abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi.». (21A07017)
LEGGE 25 novembre 2021, n. 171
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimentodegli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e delgas naturale. (21G00205) (GU n.282 del 26-11-2021) Vigente al: 27-11-2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misureurgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzinel settore elettrico e del gas naturale, e' convertito in legge conle modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 novembre 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico Cingolani, Ministro della transizione ecologica Visto, il Guardasigilli: Cartabia Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 SETTEMBRE 2021, N. 130 All'articolo 1: al comma 1, lettera a), dopo le parole: «pari a 700 milioni dieuro» sono inserite le seguenti: «nell'anno 2021,». All'articolo 2: al comma 1, primo periodo, le parole: «per gli usi civili» sonosostituite dalle seguenti: «per usi civili» e dopo le parole:«articolo 26, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unicodelle disposizioni legislative concernenti le imposte sullaproduzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,di cui al»; al comma 2, le parole: «oneri generali gas» sono sostituite dalleseguenti: «oneri generali di sistema per il settore del gas»; alla rubrica, le parole: «nel settore gas» sono sostituite dalleseguenti: «nel settore del gas». All'articolo 3: al comma 1, primo periodo, le parole: «tariffe elettriche» sonosostituite dalle seguenti: «tariffe per la fornitura di energiaelettrica». Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: «Art. 3-bis (Misure per aumentare la liquidita' dei mercatidell'energia e ridurre i costi delle transazioni). - 1.Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per icontratti di fornitura e i contratti derivati gia' in essere ostipulati entro il 31 dicembre 2022, le disposizioni di cuiall'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, siapplicano anche nei casi in cui la consegna relativamente aicontratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione econsegna relativamente ai contratti derivati, non avvenganonell'Unione europea, bensi' in Stati direttamente interconnessi conessa mediante linee elettriche o reti di gas ovvero in Stati aderential Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunita'dell'energia, di cui alla decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29maggio 2006. Art. 3-ter (Disposizioni in materia di competenze relative allaresilienza a garanzia della sicurezza del sistema energetico). - 1.All'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30luglio 1999, n. 300, le parole: "attuazione dei processi diliberalizzazione dei mercati energetici e promozione dellaconcorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicita' edella sicurezza del sistema" sono sostituite dalle seguenti:"attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici epromozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tuteladell'economicita' e della sicurezza del sistema con garanzia diresilienza"». All'articolo 4: il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministro dell'universita' e dellaricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15maggio 1997, n. 127, di concerto con il Ministro dell'istruzione,sono definiti, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, i piani distudio e le modalita' attuative e organizzative del corso dispecializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita'di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonche' i criteriper il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del comma 3, deicrediti formativi universitari relativi alle didattichedell'inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l'accesso almedesimo corso di specializzazione"»; dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sonoapportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 17, comma 2, la lettera h) e' abrogata; b) all'articolo 26, comma 1, le parole: "o agli esitinegativi della valutazione di cui all'articolo 16, comma 1, letterec) e d)" sono soppresse; c) all'articolo 39, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, pari a euro170.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediantecorrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202,della legge 13 luglio 2015, n. 107"». All'articolo 5: al comma 1, alinea, dopo le parole: «, in termini diindebitamento netto e fabbisogno» e' inserito il seguente segnod'interpunzione: «,»; al comma 1, lettera c), le parole: «fondo di cui all'articolo 44,del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondoprevisto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cuial decreto legislativo»; al comma 1, lettera d), le parole: «destinata al Ministero» sonosostituite dalle seguenti: «di competenza del Ministero»; al comma 1, lettera e), le parole: «decreto legislativo del 3marzo» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 3 marzo»e le parole: «allo stesso Fondo, che sono versati» sono sostituitedalle seguenti: «allo stesso fondo, da versare». All'allegato 1, dopo la voce numero 8 sono aggiunte le seguenti: «8-bis. Articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.64. 8-ter. Articolo 1, commi 68 e 69, della legge 27 dicembre 2017,n. 205». Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' perl'abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono l'adozionedi provvedimenti attuativi».
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 settembre 2021, n. 130
Testo del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130 (pubblicato nellaGazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 231 del 27 settembre 2021),coordinato con la legge di conversione 25 novembre 2021, n. 171 (inquesta stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1) recante: «Misureurgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzinel settore elettrico e del gas naturale nonche' per l'abrogazione ola modifica di disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimentiattuativi.». (21A07017) (GU n.282 del 26-11-2021) Vigente al: 26-11-2021
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministerodella giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unicodelle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazionedei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioniufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testounico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizionidel decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla leggedi conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficaciadegli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampatecon caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenzadel Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge diconversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della suapubblicazione. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi dipubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Art. 1 Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico 1. Anche al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzinel settore elettrico, confermando per il quarto trimestre dell'anno2021 quanto disposto per il terzo trimestre del medesimo annodall'articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche sonoparzialmente compensati mediante: a) l'utilizzo di una quota parte, pari a 700 milioni di euro((nell'anno 2021)), dei proventi delle aste delle quote di emissionedi anidride carbonica (CO2), di cui all'articolo 23 del decretolegislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dellatransizione ecologica. Le risorse di cui alla presente lettera sonodestinate al sostegno delle misure di incentivazione delle energierinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulletariffe dell'energia; b) il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici eambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori risorse pari a500 milioni di euro. 2. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nelsettore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma1, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente provvedead annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative aglioneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alleutenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenzadisponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, sono trasferite alla Cassaper i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021,ulteriori risorse pari a 800 milioni di euro. Art. 2 Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale 1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metanousato per combustione ((per usi civili)) e industriali di cuiall'articolo 26, comma 1, del ((testo unico delle disposizionilegislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi erelative sanzioni penali e amministrative, di cui al)) decretolegislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fattureemesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre,novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo sianocontabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importiricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anchepercentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. 2. Al fine di contenere per il quarto trimestre 2021 gli effettidegli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorita' diregolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre, per ilmedesimo trimestre, le aliquote relative agli ((oneri generali disistema per il settore del gas)) fino a concorrenza dell'importo di480 milioni di euro. Tale importo e' trasferito alla Cassa per iservizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021. Art. 3 Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas 1. Per il trimestre ottobre-dicembre 2021 le agevolazioni relativealle ((tariffe per la fornitura di energia elettrica)) riconosciuteai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clientidomestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto delMinistro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione perla fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminatedall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, al finedi minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previstiper il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza dell'importo di 450milioni di euro. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i servizienergetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021. ((Art. 3 bis Misure per aumentare la liquidita' dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni 1. Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per icontratti di fornitura e i contratti derivati gia' in essere ostipulati entro il 31 dicembre 2022, le disposizioni di cuiall'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, siapplicano anche nei casi in cui la consegna relativamente aicontratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione econsegna relativamente ai contratti derivati, non avvenganonell'Unione europea, bensi' in Stati direttamente interconnessi conessa mediante linee elettriche o reti di gas ovvero in Stati aderential Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunita'dell'energia, di cui alla decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29maggio 2006.)) ((Art. 3 ter Disposizioni in materia di competenze relative alla resilienza a garanzia della sicurezza del sistema energetico 1. All'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30luglio 1999, n. 300, le parole: «attuazione dei processi diliberalizzazione dei mercati energetici e promozione dellaconcorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicita' edella sicurezza del sistema» sono sostituite dalle seguenti:«attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici epromozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tuteladell'economicita' e della sicurezza del sistema con garanzia diresilienza».)) Art. 4 Abrogazione e modifica di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi 1. Le disposizioni di cui all'Allegato 1 al presente decreto sonoabrogate. ((2. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio1997, n. 127, di concerto con il Ministro dell'istruzione, sonodefiniti, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, i piani distudio e le modalita' attuative e organizzative del corso dispecializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita'di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonche' i criteriper il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del comma 3, deicrediti formativi universitari relativi alle didattichedell'inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l'accesso almedesimo corso di specializzazione».)) 3. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo31 luglio 2020, n. 101, le parole: «30 settembre 2021» sonosostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021». ((3-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sonoapportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 17, comma 2, la lettera h) e' abrogata; b) all'articolo 26, comma 1, le parole: «o agli esiti negatividella valutazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d)»sono soppresse; c) all'articolo 39, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.Agli oneri derivanti dall'articolo 15, pari a euro 170.000 annui adecorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondenteriduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13luglio 2015, n. 107».)) Art. 5 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, determinati in2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, in termini diindebitamento netto e fabbisogno, a 3.538,4 milioni di euro perl'anno 2021, si provvede: a) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondenteriduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; b) quanto a 1.709 milioni di euro, mediante corrispondenteutilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, deldecreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui 32 milioni di euro perl'anno 2021 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, daparte dell'Agenzia delle entrate; c) quanto a 129,4 milioni di euro, mediante corrispondenteriduzione del ((Fondo previsto dall'articolo 44 del codice dellaprotezione civile, di cui al decreto legislativo)) 2 gennaio 2018, n.1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21maggio 2021, n. 69; d) quanto a 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota partedei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2021 dicui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47,((di competenza del Ministero)) della transizione ecologica, giacentisull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato dareimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali; e) quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorsedel fondo di cui all'articolo 32 del ((decreto legislativo 3 marzo))2011, n. 28, giacenti sul conto di gestione intestato ((allo stessofondo, da versare)) all'entrata del bilancio dello Stato, da partedella Cassa per i servizi energetici e ambientali. 2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dalpresente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio. Art. 6 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversionein legge. Allegato 1 (di cui all'art. 4 comma 1) ELENCO DELLE DISPOSIZIONI ABROGATE +-----------+-----------------------------+ | |Articolo 1, commi 5, 6 e 7, | | |del decreto legislativo 15 | |1 |dicembre 2014, n. 188. | +-----------+-----------------------------+ | |Articolo 4 del decreto | | |legislativo 12 maggio 2016, | |2 |n. 93. | +-----------+-----------------------------+ | |Articolo 51, comma 1, del | | |decreto-legge 16 luglio 2020,| | |n. 76, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 11| |3 |settembre 2020, n. 120. | +-----------+-----------------------------+ | |Articolo 3, comma 3, del | | |decreto legislativo 13 aprile| |4 |2017, n. 66. | +-----------+-----------------------------+ | |Articolo 1, comma 468, della | | |legge 30 dicembre 2018, n. | |5 |145. | +-----------+-----------------------------+ | |Articolo 74, comma 7-ter, del| | |decreto-legge 17 marzo 2020, | | |n. 18, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 24| |6 |aprile 2020, n. 27. | +-----------+-----------------------------+ | |Articolo 1, comma 146, della | | |legge 27 dicembre 2019, n. | |7 |160. | +-----------+-----------------------------+ | |Articolo 1, comma 51, della | |8 |legge 13 luglio 2015, n. 107.| +-----------+-----------------------------+ | |Articolo 16 del decreto | | |legislativo 13 aprile 2017, | |8-bis |n. 64. | +-----------+-----------------------------+ | |Articolo 1, commi 68 e 69, | | |della legge 27 dicembre 2017,| |8-ter |n. 205. | +-----------+-----------------------------+
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