IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale; Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensita' ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Considerato che sono ancora in corso di realizzazione le iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie ed all'ammodernamento ed ampliamento di quelle esistenti; Ravvisata, quindi, la necessita' di mantenere il regime derogatorio per il completamento degli interventi finalizzati ad assicurare la tutela della salute e la sicurezza dei detenuti, garantendo una migliore condizione di vita degli stessi e la funzione rieducativa della pena; Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»; Ritenuto che ricorrono, quindi, nella fattispecie in rassegna, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per la proroga dello stato di emergenza; Vista la nota del Commissario delegato del 19 novembre 2010; Sentito il Ministro della giustizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2011; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2011 Il Presidente: Berlusconi
Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE- SOSTIENICI CON UNA RICARICA PAYPAL O POSTEPAY
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sabato 22 gennaio 2011
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2011 Proroga dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale. (11A00551) (GU n. 16 del 21-1-2011 )
Gazzetta Ufficiale N. 15 del 20 Gennaio 2011 DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010 , n. 245 Attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) numeri 3820/85 e 3821/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abrogano la direttiva 88/599/CEE. (11G0012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge comunitaria 2009 - ed in particolare
l'articolo 1, Allegato B;
Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n.
2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione
dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio,
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, con il quale e'
stata data attuazione alla direttiva 2006/22/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE;
Vista la direttiva 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio
2009;
Vista la direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio
2009;
Valutata, pertanto, la necessita' di istituire un sistema di
classificazione del rischio, secondo quanto previsto dalla direttiva
2006/22/CE, come modificata a seguito del recepimento delle citate
direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 settembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144
1. Al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'allegato I, Parte A, e' aggiunto, in fine, il seguente
punto: «5) all'occorrenza, e tenendo debitamente conto della
sicurezza, l'apparecchio di controllo installato nei veicoli per
rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali dispositivi intesi a
distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a
interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra
i componenti dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o
alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.»;
b) dopo l'Allegato I, sono aggiunti i seguenti:
"Allegato II
Strumentazione standard da fornire alle unita' di controllo.
Le unita' di controllo incaricate dei compiti di cui all'Allegato I,
dispongono della seguente strumentazione standard:
1) apparecchiatura capace di scaricare i dati dall'unita' di bordo e
dalla carta del conducente del tachigrafo digitale, leggere e
analizzare tali dati e/o inviarli per l'analisi a una banca dati
centrale;
2) apparecchiature per verificare i fogli di registrazione del
tachigrafo;
3) apparecchiatura specifica d'analisi, dotata di programmi
informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale
che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire
il profilo di velocita' dei veicoli prima dell'ispezione del loro
apparecchio di controllo.
Allegato III
Infrazioni
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva
2006/22/CE, la seguente tabella contiene orientamenti su una gamma
comune di infrazioni al regolamento (CE) n.561/2006 e al regolamento
(CEE) n.3821/85 suddivisi in categorie in funzione della loro
gravita'.
1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006
Parte di provvedimento in formato grafico
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo del comma 1 dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.»
- Il testo dell'art. 1 e l'Allegato B della legge 4
giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 2009), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O.,
cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di recepimento indicato in
ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle medesime direttive. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, il cui termine di
recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita' di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.»
«Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3):
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno
dei servizi postali comunitari;
2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);
2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
codificata);
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali;
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE
al fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel
sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
gas a effetto serra;
2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia
interinale;
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita'
ambientale nel settore della politica delle acque, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive del
Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e
86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (5);
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del
Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive
del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE,
2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al
regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele;
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008,
relativa all'individuazione e alla designazione delle
infrastrutture critiche europee e alla valutazione della
necessita' di migliorarne la protezione;
2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per
quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di
multiproprieta', dei contratti relativi ai prodotti per le
vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di
scambio;
2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009,
sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la
manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che
modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei
regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del
Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel
settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva
88/599/CEE del Consiglio;
2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che
modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.
3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada;
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009,
recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione
armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione
europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della
direttiva 1999/63/CE;
2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva
94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per
quanto riguarda il livello di copertura e il termine di
rimborso;
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello
Stato di approdo (rifusione);
2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva
2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione;
2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali
in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del
trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE
del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi
dello Stato di bandiera;
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra;
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina,
combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un
meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di
gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di
biossido di carbonio e recante modifica della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli
puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su
strada;
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE
concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e
la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia
finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i
crediti;
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni
obblighi di comunicazione a carico delle societa' di medie
dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;
2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e
2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini
delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei
medicinali;
2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la
commercializzazione delle acque minerali naturali;
2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione
all'evasione fiscale connessa all'importazione;
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009,
che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza
nucleare degli impianti nucleari;
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2003/54/CE;
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva
2003/55/CE;
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle
procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori,
di forniture e di servizi nei settori della difesa e della
sicurezza da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che
stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle
acque;
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi;
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle
societa', relativa alle societa' a responsabilita' limitata
con un unico socio (Versione codificata);
2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva
98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi,
per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di
tempo;
2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, che modifica le direttive
2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli
enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni
elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di
vigilanza e la gestione delle crisi;
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi;
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni;
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro
per l'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
(rifusione);
2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009,
che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario
(4);
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio
delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione);
2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto
durante il lavoro (Versione codificata);
2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009,
che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni
di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi
connessi agli incidenti;
2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010,
recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e
95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote
delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della
direttiva 2008/118/CE.»
- Il regolamento n. 561/2006, 15 marzo 2006, del
Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicato nella
G.U.U.E. 11 aprile 2006, n. L 102.
- La direttiva n. 2006/22/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 11 aprile 2006, n. L 102.
- Il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144
(Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime
per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n.
3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel
settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva
88/599/CEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
settembre 2008, n. 218.
- La direttiva 2009/4/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
24 gennaio 2009, n. L 21.
- La direttiva 2009/5/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
31 gennaio 2009, n. L 29.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'Allegato I, Parte A, del
citato decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, come
modificato dal presente decreto:
«Allegato I (previsto dall'art. 6, comma 1):
Parte A
Controlli su strada.
Nei controlli su strada occorre verificare almeno i
seguenti punti:
1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le
interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e
settimanali; i fogli di registrazione dei giorni
precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo,
conformemente all'art. 15, paragrafo 7, del regolamento
(CEE) n. 3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso
periodo nella carta del conducente e/o nella memoria
dell'apparecchio di controllo e/o sui tabulati;
2) per il periodo di cui all'art. 15, paragrafo 7,
del regolamento (CEE) n. 3821/85, gli eventuali superamenti
della velocita' autorizzata del veicolo, definiti come ogni
periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la
velocita' del veicolo supera 90 km orari per i veicoli
della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della
categoria M3. Per categorie N3 e M3 si intendono le
categorie definite all'allegato II, parte A, della
direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi;
3) all'occorrenza, le velocita' istantanee del
veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo
durante le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo;
4) il corretto funzionamento dell'apparecchio di
controllo (verifica di eventuali manipolazioni
dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei
fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza
dei documenti indicati art. 16, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 561/2006;
5) all'occorrenza, e tenendo debitamente conto della
sicurezza, l'apparecchio di controllo installato nei
veicoli per rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali
dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o
alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi
parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti
dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o
alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.».
Art. 2
Definizione dei criteri e delle modalita' di classificazione
del rischio
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle
politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, tenuto anche
conto delle indicazioni del Comitato istituito dall'articolo 18,
paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20
dicembre 1985, sono definiti i criteri e le modalita' del sistema di
classificazione del rischio da applicare alle imprese di
autotrasporto, sulla base del numero relativo e della gravita' delle
infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di cui ai
regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. Le infrazioni
rilevanti ai fini della classificazione del rischio ed il loro grado
di gravita', sono individuate dall'Allegato III del decreto
legislativo 4 agosto 2008, n. 144, come introdotto dall'articolo 1
del presente decreto.
2. L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2008,
n. 144, e' abrogato.
Note all'art. 2:
- Il regolamento n. 3821/85 (Regolamento del Consiglio
relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei
trasporti su strada) e' pubblicato nella G.U.C.E. 31
dicembre 1985, n. L 370.
- Per i riferimenti del regolamento n. 561/2006, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'Allegato III del decreto
legislativo 4 agosto 2008, n. 144, si veda l'art. 1 del
presente decreto.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ne' minori entrate.
Gli uffici interessati si avvalgono delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Maroni, Ministro dell'interno
Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge comunitaria 2009 - ed in particolare
l'articolo 1, Allegato B;
Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n.
2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione
dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio,
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, con il quale e'
stata data attuazione alla direttiva 2006/22/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE;
Vista la direttiva 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio
2009;
Vista la direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio
2009;
Valutata, pertanto, la necessita' di istituire un sistema di
classificazione del rischio, secondo quanto previsto dalla direttiva
2006/22/CE, come modificata a seguito del recepimento delle citate
direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 settembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144
1. Al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'allegato I, Parte A, e' aggiunto, in fine, il seguente
punto: «5) all'occorrenza, e tenendo debitamente conto della
sicurezza, l'apparecchio di controllo installato nei veicoli per
rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali dispositivi intesi a
distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a
interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra
i componenti dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o
alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.»;
b) dopo l'Allegato I, sono aggiunti i seguenti:
"Allegato II
Strumentazione standard da fornire alle unita' di controllo.
Le unita' di controllo incaricate dei compiti di cui all'Allegato I,
dispongono della seguente strumentazione standard:
1) apparecchiatura capace di scaricare i dati dall'unita' di bordo e
dalla carta del conducente del tachigrafo digitale, leggere e
analizzare tali dati e/o inviarli per l'analisi a una banca dati
centrale;
2) apparecchiature per verificare i fogli di registrazione del
tachigrafo;
3) apparecchiatura specifica d'analisi, dotata di programmi
informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale
che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire
il profilo di velocita' dei veicoli prima dell'ispezione del loro
apparecchio di controllo.
Allegato III
Infrazioni
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva
2006/22/CE, la seguente tabella contiene orientamenti su una gamma
comune di infrazioni al regolamento (CE) n.561/2006 e al regolamento
(CEE) n.3821/85 suddivisi in categorie in funzione della loro
gravita'.
1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006
Parte di provvedimento in formato grafico
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo del comma 1 dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.»
- Il testo dell'art. 1 e l'Allegato B della legge 4
giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 2009), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O.,
cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di recepimento indicato in
ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle medesime direttive. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, il cui termine di
recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita' di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.»
«Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3):
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno
dei servizi postali comunitari;
2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);
2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
codificata);
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali;
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE
al fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel
sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
gas a effetto serra;
2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia
interinale;
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita'
ambientale nel settore della politica delle acque, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive del
Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e
86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (5);
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del
Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive
del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE,
2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al
regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele;
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008,
relativa all'individuazione e alla designazione delle
infrastrutture critiche europee e alla valutazione della
necessita' di migliorarne la protezione;
2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per
quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di
multiproprieta', dei contratti relativi ai prodotti per le
vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di
scambio;
2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009,
sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la
manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che
modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei
regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del
Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel
settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva
88/599/CEE del Consiglio;
2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che
modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.
3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada;
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009,
recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione
armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione
europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della
direttiva 1999/63/CE;
2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva
94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per
quanto riguarda il livello di copertura e il termine di
rimborso;
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello
Stato di approdo (rifusione);
2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva
2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione;
2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali
in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del
trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE
del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi
dello Stato di bandiera;
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra;
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina,
combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un
meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di
gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di
biossido di carbonio e recante modifica della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli
puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su
strada;
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE
concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e
la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia
finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i
crediti;
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni
obblighi di comunicazione a carico delle societa' di medie
dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;
2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e
2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini
delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei
medicinali;
2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la
commercializzazione delle acque minerali naturali;
2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione
all'evasione fiscale connessa all'importazione;
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009,
che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza
nucleare degli impianti nucleari;
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2003/54/CE;
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva
2003/55/CE;
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle
procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori,
di forniture e di servizi nei settori della difesa e della
sicurezza da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che
stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle
acque;
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi;
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle
societa', relativa alle societa' a responsabilita' limitata
con un unico socio (Versione codificata);
2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva
98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi,
per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di
tempo;
2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, che modifica le direttive
2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli
enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni
elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di
vigilanza e la gestione delle crisi;
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi;
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni;
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro
per l'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
(rifusione);
2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009,
che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario
(4);
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio
delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione);
2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto
durante il lavoro (Versione codificata);
2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009,
che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni
di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi
connessi agli incidenti;
2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010,
recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e
95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote
delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della
direttiva 2008/118/CE.»
- Il regolamento n. 561/2006, 15 marzo 2006, del
Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicato nella
G.U.U.E. 11 aprile 2006, n. L 102.
- La direttiva n. 2006/22/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 11 aprile 2006, n. L 102.
- Il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144
(Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime
per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n.
3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel
settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva
88/599/CEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
settembre 2008, n. 218.
- La direttiva 2009/4/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
24 gennaio 2009, n. L 21.
- La direttiva 2009/5/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
31 gennaio 2009, n. L 29.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'Allegato I, Parte A, del
citato decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, come
modificato dal presente decreto:
«Allegato I (previsto dall'art. 6, comma 1):
Parte A
Controlli su strada.
Nei controlli su strada occorre verificare almeno i
seguenti punti:
1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le
interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e
settimanali; i fogli di registrazione dei giorni
precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo,
conformemente all'art. 15, paragrafo 7, del regolamento
(CEE) n. 3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso
periodo nella carta del conducente e/o nella memoria
dell'apparecchio di controllo e/o sui tabulati;
2) per il periodo di cui all'art. 15, paragrafo 7,
del regolamento (CEE) n. 3821/85, gli eventuali superamenti
della velocita' autorizzata del veicolo, definiti come ogni
periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la
velocita' del veicolo supera 90 km orari per i veicoli
della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della
categoria M3. Per categorie N3 e M3 si intendono le
categorie definite all'allegato II, parte A, della
direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi;
3) all'occorrenza, le velocita' istantanee del
veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo
durante le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo;
4) il corretto funzionamento dell'apparecchio di
controllo (verifica di eventuali manipolazioni
dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei
fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza
dei documenti indicati art. 16, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 561/2006;
5) all'occorrenza, e tenendo debitamente conto della
sicurezza, l'apparecchio di controllo installato nei
veicoli per rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali
dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o
alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi
parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti
dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o
alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.».
Art. 2
Definizione dei criteri e delle modalita' di classificazione
del rischio
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle
politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, tenuto anche
conto delle indicazioni del Comitato istituito dall'articolo 18,
paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20
dicembre 1985, sono definiti i criteri e le modalita' del sistema di
classificazione del rischio da applicare alle imprese di
autotrasporto, sulla base del numero relativo e della gravita' delle
infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di cui ai
regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. Le infrazioni
rilevanti ai fini della classificazione del rischio ed il loro grado
di gravita', sono individuate dall'Allegato III del decreto
legislativo 4 agosto 2008, n. 144, come introdotto dall'articolo 1
del presente decreto.
2. L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2008,
n. 144, e' abrogato.
Note all'art. 2:
- Il regolamento n. 3821/85 (Regolamento del Consiglio
relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei
trasporti su strada) e' pubblicato nella G.U.C.E. 31
dicembre 1985, n. L 370.
- Per i riferimenti del regolamento n. 561/2006, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'Allegato III del decreto
legislativo 4 agosto 2008, n. 144, si veda l'art. 1 del
presente decreto.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ne' minori entrate.
Gli uffici interessati si avvalgono delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Maroni, Ministro dell'interno
Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
venerdì 21 gennaio 2011
Pediatria: esplode la varicella, colpiti 180 mila bimbi italiani
Roma, 19 gen. (Adnkronos Salute) 15:41
Non solo influenza. Le mamme italiane sono alle prese con la varicella. "Si stimano circa 180 mila casi nel Paese, per lo più in bimbi di 3-4 anni, e in generale concentrati fra i piccoli sotto gli 8 anni". Lo dice all'Adnkronos Salute Italo Farnetani, pediatra e docente a contratto dell'Università di Milano-Bicocca. "Quest'anno - spiega - rispetto al normale andamento dei casi, che iniziano ad aumentare in dicembre, si è registrato un leggerissimo ritardo nell'esplosione del virus, dovuto al rientro a scuola il 10 gennaio, dunque qualche giorno dopo l'Epifania". Attualmente, comunque, i casi sono in aumento progressivo. "Mentre il picco si registrerà a maggio - prevede l'esperto - Queste malattie infettive sono infatti influenzate dal fotoperiodo, dunque l'allungamento delle giornate 'rinforza' il microrganismo e la sua capacità di contagio". Nel caso della varicella, poi, "il virus di per sé si diffonde facilmente, complice anche la frequentazione della scuola materna ed elementare". Se l'infezione può costare qualche fastidio e molto prurito sotto i 12 anni, "dopo - avverte - si possono avere complicanze a livello dell'apparato respiratorio e del sistema nervoso, dunque è meglio contrarre la varicella da piccoli". La malattia si manifesta con una vescicolina iniziale sul torso o sulla schiena, cui ne seguono altre che compaiono nel corso di circa 4 giorni. Nel frattempo le prime si essiccano, si forma una crosticina che poi cade. "Dopo 5 giorni dalla comparsa della prima vescicola - dice Farnetani - il bimbo non è più contagioso e può tornare a scuola. Non serve mettere prodotti strani sulla pelle, e la vecchia usanza di evitare di lavare il paziente è decisamente sbagliata: lavaggi frequenti ridurranno anzi il prurito. E' bene, infine, tenere al bimbo le unghie corte e fargli lavare spesso le mani", conclude Farnetani.
Non solo influenza. Le mamme italiane sono alle prese con la varicella. "Si stimano circa 180 mila casi nel Paese, per lo più in bimbi di 3-4 anni, e in generale concentrati fra i piccoli sotto gli 8 anni". Lo dice all'Adnkronos Salute Italo Farnetani, pediatra e docente a contratto dell'Università di Milano-Bicocca. "Quest'anno - spiega - rispetto al normale andamento dei casi, che iniziano ad aumentare in dicembre, si è registrato un leggerissimo ritardo nell'esplosione del virus, dovuto al rientro a scuola il 10 gennaio, dunque qualche giorno dopo l'Epifania". Attualmente, comunque, i casi sono in aumento progressivo. "Mentre il picco si registrerà a maggio - prevede l'esperto - Queste malattie infettive sono infatti influenzate dal fotoperiodo, dunque l'allungamento delle giornate 'rinforza' il microrganismo e la sua capacità di contagio". Nel caso della varicella, poi, "il virus di per sé si diffonde facilmente, complice anche la frequentazione della scuola materna ed elementare". Se l'infezione può costare qualche fastidio e molto prurito sotto i 12 anni, "dopo - avverte - si possono avere complicanze a livello dell'apparato respiratorio e del sistema nervoso, dunque è meglio contrarre la varicella da piccoli". La malattia si manifesta con una vescicolina iniziale sul torso o sulla schiena, cui ne seguono altre che compaiono nel corso di circa 4 giorni. Nel frattempo le prime si essiccano, si forma una crosticina che poi cade. "Dopo 5 giorni dalla comparsa della prima vescicola - dice Farnetani - il bimbo non è più contagioso e può tornare a scuola. Non serve mettere prodotti strani sulla pelle, e la vecchia usanza di evitare di lavare il paziente è decisamente sbagliata: lavaggi frequenti ridurranno anzi il prurito. E' bene, infine, tenere al bimbo le unghie corte e fargli lavare spesso le mani", conclude Farnetani.
Salute: artrosi alle mani per 4 mln italiani, 26 gennaio visite gratis
Milano, 17 gen. (Adnkronos Salute) 16:52
L'artrosi alle mani si può curare. Rassegnarsi a dolori e dita gonfie, rinunciando ai propri hobby e all'indipendenza nelle più semplici attività quotidiane, oggi è 'fuori moda'. Un atteggiamento superato dai progressi della medicina. Questo il messaggio lanciato ai 4 milioni di italiani con artrosi - perlopiù donne e in crescita a causa del progressivo invecchiamento - a tutti i cittadini e ai medici di famiglia da Marco Lanzetta, direttore dell'Istituto italiano di chirurgia della mano di Monza (Iicm), autore nel 2000 del primo trapianto di mano in Italia e co-autore del primo al mondo nel 1998. Il chirurgo presenta la prima Giornata nazionale dell'artrosi alle mani, in programma il 26 gennaio con centinaia di visite gratuite offerte nelle 4 strutture specializzate che fanno capo a Lanzetta fra Monza, Treviso, Bologna e Roma. L'evento, promosso da Iicm e associazione onlus Gicam (Gruppo italiano chirurghi amici della mano), patrocinato dal ministero della Salute, è stato presentato questa mattina a Milano. Telefonando al numero 039-2324219, è possibile prenotare fino a esaurimento posti un consulto gratuito con gli specialisti dei centri privati Iicm. Dalle 9 alle 19, al ritmo di un paziente ogni 10-15 minuti, visiteranno in contemporanea 4 chirurghi della mano (uno per centro), affiancati da un fisioterapista. Chi non dovesse riuscire ad accedere alla visita potrà trovare online (www.iicm.it e www.gicam.it) un questionario di autovalutazione e i riferimenti per rivolgersi alle strutture specializzate. Inoltre, "in base alle richieste potremo tranquillamente ripetere l'iniziativa in futuro", assicura Lanzetta. L'obiettivo è far conoscere al grande pubblico le nuove possibilità terapeutiche disponibili: da correzioni della dieta con l'uso di integratori alimentari ad hoc, a modalità di somministrazione di farmaci in loco innovative e senza effetti collaterali; dall'impiego di cellule staminali per rigenerare la cartilagine usurata, fino alla chirurgia sempre più sofisticata. "Un programma terapeutico che dev'essere personalizzato, unico per ogni paziente", precisa Lanzetta. Svitare il tappo di un barattolo, abbassare la maniglia di una porta, sollevare una padella, ma anche infilarsi un paio di collant o allacciarsi il reggiseno. Piccoli gesti quotidiani che rischiano di diventare un'impresa per chi soffre di artrosi alla mano: 640 mila persone solo in Lombardia. I pazienti sono sostanzialmente donne, almeno al di sopra dei 50 anni. Dai primi sintomi - dolore acuto, gonfiore, arrossamento, specie alle articolazioni delle dita lunghe e del pollice - si passa alle antiestetiche nodosità articolari, fino ad arrivare alle deformazioni più invalidanti. "In un certo senso - spiega Lanzetta - più che una malattia l'artrosi è una fase della vita". Dopo i 40 anni è praticamente scritta nel destino di tutti, avverte l'esperto. Anche se, puntualizza, sul momento della comparsa dei sintomi, sulla loro entità e sulla velocità di progressione incidono la predisposizione genetica, lo stile di vita, eventuali traumi o sollecitazioni meccaniche. Comprese quelle possibili sul lavoro fra coloro che ripetono all'infinito gli stessi movimenti, siano essi tute blu alla catena di montaggio, colletti bianchi alle prese con mouse e tastiera, o tecno-dipendenti 'drogati' di tablet e cellulari hi-tech. L'artrosi, inoltre, è un'epidemia che dilaga complice il boom delle tempie grigie, soprattutto in Italia Paese più longevo dell'Ue (5,5% di ultraottantenni che triplicheranno fino a sfiorare il 15% nel 2060). I segni tipici dell'artrosi alle mani possono comparire nell'80% degli over 65, un tempo 'anziani', ma "ora sempre più attivi - osserva Lanzetta - e sempre meno disposti a rinunciare al passatempo preferito (suonare strumenti, giocare a carte, la pittura, la scultura, il giardinaggio) e all'attività sportiva, dalle bocce al tennis o al golf". Ecco perché "per curare l'artrosi non c'è un limite d'età. Anzi, più sei anziano più ti devo sistemare le mani - è il motto del chirurgo - perché la tua autosufficienza passa innanzitutto dalla loro salute, oltre che da quella degli occhi". Ma come si cura l'artrosi? "La scelta della terapia più adatta al singolo caso dipende dalla gravità e dall'estensione del danno, e dalle esigenze quotidiane del paziente", sottolinea Lanzetta. "La fase ideale su cui intervenire è quella iniziale, quando cominciano i sintomi, ma la radiografia ancora non mostra alterazioni. Il compito è prevenire il danno o rallentarne la comparsa, per esempio agendo sulla dieta con integratori alimentari antiossidanti e antagonisti degli squilibri degli acidi grassi, che contrastano l'azione dei radicali liberi" responsabili dell'invecchiamento. "A parità di fattori predisponenti, infatti, è stato dimostrato che se i livelli di colesterolo sono più alti l'artrosi è più precoce", ammonisce l'esperto. Quando invece il danno è visibile alla radiografia, ma la cartilagine si può ancora salvare, è possibile intervenire con i farmaci. "L'approccio che utilizziamo da due anni e mezzo - riassume lo specialista - prevede 2-3 settimane di terapia transdermica con un gel 'caricato' di farmaco (un antinfiammatorio, un condroprotettore, dell'acido ialuronico), da far penetrare in profondità fino all'articolazione utilizzando una fonte di energia. La metodica è indolore e permette di trattare oltre il 50% dei pazienti, senza effetti collaterali pur a dosaggi di medicinale centinaia di volte superiori a quelli utilizzabili attraverso le vie di somministrazioni tradizionali". Se poi l'artrosi è molto avanzata, e la cartilagine praticamente non c'è più, prosegue Lanzetta, "oggi è possibile ricostruirla grazie a staminali mesenchimali prelevate in ambulatorio dal midollo osseo del paziente". Le cellule 'bambine', multipotenti, quindi in grado di essere indotte con opportuni fattori di crescita a differenziarsi nel tessuto necessario, "vengono preparate e iniettate a livello dell'articolazione danneggiata, con infiltrazioni o con una mini-artroscopia articolare". Grandi progressi, infine, sono stati compiuti anche dalla microchirurgia. "Oggi - continua l'esperto - è possibile rimodellare le dita deformate attraverso l'uso di sonde artroscopiche miniaturizzate, di diametro pari a circa un millimetro, che permettono di lavorare all'interno delle articolazioni malate". Il 'camice verde', armato di telecamera miniaturizzata, entra nell'articolazione e la sistema. Lanzetta invita dunque a non demonizzare la chirurgia. "Non va certo utilizzata se è inutile, ma non va nemmeno evitata a ogni costo. Se c'è un'indicazione che ne giustifica l'impiego, ricorrervi è doveroso. A fronte di un intervento che oggi si può eseguire in anestesia locale, in ambulatorio nello spazio di una mattinata - conclude lo specialista - il paziente guarisce. Nella parte operata l'artrosi scompare e non si ripresenta più".
L'artrosi alle mani si può curare. Rassegnarsi a dolori e dita gonfie, rinunciando ai propri hobby e all'indipendenza nelle più semplici attività quotidiane, oggi è 'fuori moda'. Un atteggiamento superato dai progressi della medicina. Questo il messaggio lanciato ai 4 milioni di italiani con artrosi - perlopiù donne e in crescita a causa del progressivo invecchiamento - a tutti i cittadini e ai medici di famiglia da Marco Lanzetta, direttore dell'Istituto italiano di chirurgia della mano di Monza (Iicm), autore nel 2000 del primo trapianto di mano in Italia e co-autore del primo al mondo nel 1998. Il chirurgo presenta la prima Giornata nazionale dell'artrosi alle mani, in programma il 26 gennaio con centinaia di visite gratuite offerte nelle 4 strutture specializzate che fanno capo a Lanzetta fra Monza, Treviso, Bologna e Roma. L'evento, promosso da Iicm e associazione onlus Gicam (Gruppo italiano chirurghi amici della mano), patrocinato dal ministero della Salute, è stato presentato questa mattina a Milano. Telefonando al numero 039-2324219, è possibile prenotare fino a esaurimento posti un consulto gratuito con gli specialisti dei centri privati Iicm. Dalle 9 alle 19, al ritmo di un paziente ogni 10-15 minuti, visiteranno in contemporanea 4 chirurghi della mano (uno per centro), affiancati da un fisioterapista. Chi non dovesse riuscire ad accedere alla visita potrà trovare online (www.iicm.it e www.gicam.it) un questionario di autovalutazione e i riferimenti per rivolgersi alle strutture specializzate. Inoltre, "in base alle richieste potremo tranquillamente ripetere l'iniziativa in futuro", assicura Lanzetta. L'obiettivo è far conoscere al grande pubblico le nuove possibilità terapeutiche disponibili: da correzioni della dieta con l'uso di integratori alimentari ad hoc, a modalità di somministrazione di farmaci in loco innovative e senza effetti collaterali; dall'impiego di cellule staminali per rigenerare la cartilagine usurata, fino alla chirurgia sempre più sofisticata. "Un programma terapeutico che dev'essere personalizzato, unico per ogni paziente", precisa Lanzetta. Svitare il tappo di un barattolo, abbassare la maniglia di una porta, sollevare una padella, ma anche infilarsi un paio di collant o allacciarsi il reggiseno. Piccoli gesti quotidiani che rischiano di diventare un'impresa per chi soffre di artrosi alla mano: 640 mila persone solo in Lombardia. I pazienti sono sostanzialmente donne, almeno al di sopra dei 50 anni. Dai primi sintomi - dolore acuto, gonfiore, arrossamento, specie alle articolazioni delle dita lunghe e del pollice - si passa alle antiestetiche nodosità articolari, fino ad arrivare alle deformazioni più invalidanti. "In un certo senso - spiega Lanzetta - più che una malattia l'artrosi è una fase della vita". Dopo i 40 anni è praticamente scritta nel destino di tutti, avverte l'esperto. Anche se, puntualizza, sul momento della comparsa dei sintomi, sulla loro entità e sulla velocità di progressione incidono la predisposizione genetica, lo stile di vita, eventuali traumi o sollecitazioni meccaniche. Comprese quelle possibili sul lavoro fra coloro che ripetono all'infinito gli stessi movimenti, siano essi tute blu alla catena di montaggio, colletti bianchi alle prese con mouse e tastiera, o tecno-dipendenti 'drogati' di tablet e cellulari hi-tech. L'artrosi, inoltre, è un'epidemia che dilaga complice il boom delle tempie grigie, soprattutto in Italia Paese più longevo dell'Ue (5,5% di ultraottantenni che triplicheranno fino a sfiorare il 15% nel 2060). I segni tipici dell'artrosi alle mani possono comparire nell'80% degli over 65, un tempo 'anziani', ma "ora sempre più attivi - osserva Lanzetta - e sempre meno disposti a rinunciare al passatempo preferito (suonare strumenti, giocare a carte, la pittura, la scultura, il giardinaggio) e all'attività sportiva, dalle bocce al tennis o al golf". Ecco perché "per curare l'artrosi non c'è un limite d'età. Anzi, più sei anziano più ti devo sistemare le mani - è il motto del chirurgo - perché la tua autosufficienza passa innanzitutto dalla loro salute, oltre che da quella degli occhi". Ma come si cura l'artrosi? "La scelta della terapia più adatta al singolo caso dipende dalla gravità e dall'estensione del danno, e dalle esigenze quotidiane del paziente", sottolinea Lanzetta. "La fase ideale su cui intervenire è quella iniziale, quando cominciano i sintomi, ma la radiografia ancora non mostra alterazioni. Il compito è prevenire il danno o rallentarne la comparsa, per esempio agendo sulla dieta con integratori alimentari antiossidanti e antagonisti degli squilibri degli acidi grassi, che contrastano l'azione dei radicali liberi" responsabili dell'invecchiamento. "A parità di fattori predisponenti, infatti, è stato dimostrato che se i livelli di colesterolo sono più alti l'artrosi è più precoce", ammonisce l'esperto. Quando invece il danno è visibile alla radiografia, ma la cartilagine si può ancora salvare, è possibile intervenire con i farmaci. "L'approccio che utilizziamo da due anni e mezzo - riassume lo specialista - prevede 2-3 settimane di terapia transdermica con un gel 'caricato' di farmaco (un antinfiammatorio, un condroprotettore, dell'acido ialuronico), da far penetrare in profondità fino all'articolazione utilizzando una fonte di energia. La metodica è indolore e permette di trattare oltre il 50% dei pazienti, senza effetti collaterali pur a dosaggi di medicinale centinaia di volte superiori a quelli utilizzabili attraverso le vie di somministrazioni tradizionali". Se poi l'artrosi è molto avanzata, e la cartilagine praticamente non c'è più, prosegue Lanzetta, "oggi è possibile ricostruirla grazie a staminali mesenchimali prelevate in ambulatorio dal midollo osseo del paziente". Le cellule 'bambine', multipotenti, quindi in grado di essere indotte con opportuni fattori di crescita a differenziarsi nel tessuto necessario, "vengono preparate e iniettate a livello dell'articolazione danneggiata, con infiltrazioni o con una mini-artroscopia articolare". Grandi progressi, infine, sono stati compiuti anche dalla microchirurgia. "Oggi - continua l'esperto - è possibile rimodellare le dita deformate attraverso l'uso di sonde artroscopiche miniaturizzate, di diametro pari a circa un millimetro, che permettono di lavorare all'interno delle articolazioni malate". Il 'camice verde', armato di telecamera miniaturizzata, entra nell'articolazione e la sistema. Lanzetta invita dunque a non demonizzare la chirurgia. "Non va certo utilizzata se è inutile, ma non va nemmeno evitata a ogni costo. Se c'è un'indicazione che ne giustifica l'impiego, ricorrervi è doveroso. A fronte di un intervento che oggi si può eseguire in anestesia locale, in ambulatorio nello spazio di una mattinata - conclude lo specialista - il paziente guarisce. Nella parte operata l'artrosi scompare e non si ripresenta più".
Corte Costituzionale "..infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (Programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell’art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti.."
Corte Costituzionale, Ordinanza n. 10 del 12/01/2011
Previdenza – Dipendenti pubblici – Personale cessato dal servizio dopo il 3 novembre 1997 ed entro il 31 dicembre 1997 – Previsione del termine del 1° aprile 1998 per l’accesso al pensionamento di anzianità.
La Corte Costituzionale
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell’art. 1, lett. a), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998 (Programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell’art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), promosso dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, nel procedimento vertente tra V. R. e il Ministero dell’Interno ed altra, con ordinanza del 29 maggio 2009, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con ordinanza del 29 maggio 2009, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (Programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell’art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), per violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione;
che il rimettente espone in punto di fatto che un dipendente della Polizia di Stato presentava in data 6 giugno 1997 domanda di dimissioni a decorrere dal 30 dicembre 1997, avendo maturato l’anzianità prescritta dalla legge per ottenere il trattamento di quiescenza, e veniva collocato a riposo a decorrere dal 30 dicembre 1997;
che, tuttavia, l’art. 1 del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375 (Disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati) – entrato nelle more in vigore – sanciva la immediata sospensione dell’applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che prevedevano il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all’età pensionabile o alla età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti, e tale sospensione era definitivamente confermata dall’art. 59, comma 54, della legge n. 449 del 1997 sino alla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 1998);
che per effetto della suddetta normativa, come integrata dal citato d.m. 30 marzo 1998, il ricorrente nel giudizio principale subiva il differimento della pensione al mese di aprile successivo, con fissazione del collocamento a riposo alla data del 1° aprile 1998;
che pertanto, essendo cessato dal servizio il 30 dicembre 1997 e così rimasto senza retribuzione per i mesi di gennaio, febbraio e marzo del 1998, egli chiedeva dichiararsi il suo diritto ad ottenere il trattamento di quiescenza dal giorno della cessazione dal servizio (30 dicembre 1997), con conseguente condanna del Ministero dell’interno e della Direzione provinciale del Tesoro al pagamento in suo favore dei ratei pensionistici relativi alle suddette mensilità, non riscossi per effetto della citata normativa sopravvenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
che, in diritto, il giudice a quo, ritenute le norme impugnate rilevanti ai fini del decidere, osserva, con riferimento alla non manifesta infondatezza, che si riproporrebbe la medesima problematica del vuoto di quattro mesi della pensione e della retribuzione già irrazionalmente sofferto dal personale della scuola, cui questa Corte ha ovviato dichiarando l’illegittimità costituzionale – con sentenza n. 439 del 1994 – dell’art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, indi – con sentenza n. 347 del 1997 – dell’art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), in punto di salvezza dell’efficacia dell’art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
che anche in questo caso il differimento del trattamento pensionistico in danno di dipendenti pubblici rimasti privi di retribuzione violerebbe gli artt. 36 e 38 Cost., sottraendo loro il minimo indispensabile per provvedere ai bisogni essenziali della vita;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la inammissibilità o manifesta infondatezza della questione.
Considerato che il giudice rimettente censura l’art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e l’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (Programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell’art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), per violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione;
che l’art. 59, comma 54, della legge n. 449 del 1997 confermava, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 sino alla data di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 1998), la sospensione delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo suindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all’età pensionabile o all’età prevista per la cessazione dal servizio dai singoli ordinamenti;
che in tal modo la norma primaria impugnata rendeva definitiva la sospensione già sancita dall’art. 1 del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375 (Disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati), decaduto per mancata conversione e specificamente abrogato, conservando validità agli atti ed ai provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi, dall’art. 63 della legge n. 449 del 1997;
che deve essere disattesa, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità avanzata dall’intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri;
che, invero, sotto il primo profilo, il rimettente motiva adeguatamente, ancorché succintamente, il supposto vulnus agli artt. 36 e 38 Cost., evidenziando a carico del dipendente cessato dal servizio la perdita del minimo indispensabile per provvedere ai bisogni essenziali della vita, a causa della subìta indisponibilità temporanea sia della retribuzione sia della pensione;
che, sotto il secondo profilo, la previsione del termine di differimento del trattamento pensionistico contenuta nell’impugnato art. 1 del d.m. 30 marzo 1998 è strettamente collegata alla disciplina dettata dalla norma primaria, congiuntamente censurata, di (definitiva conferma della) sospensione transitoria di tutte le disposizioni attributive del diritto a trattamenti pensionistici di anzianità, sì da autorizzare senz’altro il sindacato della Corte sul provvedimento, di fonte legale, di moratoria dei pensionamenti anticipati;
che, quanto al merito, questa Corte ha già più volte escluso l’illegittimità costituzionale di interventi di “blocco” dell’accesso a trattamenti pensionistici di anzianità, come quello censurato in questa sede, tutti ragionevolmente inseriti nel processo di radicale riconsiderazione di tali trattamenti al fine di stabilizzare la spesa previdenziale entro determinati livelli del rapporto con il prodotto interno lordo (sentenze n. 245 del 1997, n. 417 del 1996 e n. 439 del 1994; ordinanze n. 319 e n. 18 del 2001, nonché n. 318 del 1997);
che dev’essere, altresì, ribadita l’estraneità alle pensioni cosiddette “anticipate” della garanzia contenuta nell’art. 38 Cost., perché inerente allo stato di bisogno e, quindi, «riservata alle pensioni che trovano la loro causa nella cessazione dell’attività lavorativa per ragioni di età e non anche a quelle il cui presupposto consiste nel mero avvenuto svolgimento dell’attività stessa per un tempo predeterminato» (ordinanza n. 278 del 2003, proprio riguardo alla sospensione temporanea disposta dalla norma primaria qui impugnata; ma, in tal senso, già la sentenza n. 416 del 1999);
che, inoltre, l’impugnato art. 59, comma 54, della legge n. 449 del 1997 prevedeva che i pubblici dipendenti interessati dalla sospensione temporanea dell’accesso al pensionamento di anzianità anticipato (come, appunto, il ricorrente nel giudizio a quo) potessero revocare le dimissioni già previamente accettate dall’amministrazione e, ove già collocati a riposo, persino essere riammessi in servizio a domanda;
che ciò esclude, altresì, il denunciato contrasto con l’art. 36 Cost., perché, essendo disponibili strumenti per la prosecuzione o il ripristino del rapporto d’impiego rimessi alla libera iniziativa dell’interessato, l’effetto economico negativo a suo carico finisce per dipendere dalla sua eventuale scelta di non utilizzarli, ossia da un atto volontario del lavoratore, revocabile con il ritiro della domanda di pensionamento, ancorché accettata, ovvero con la richiesta di riammissione in servizio (in tal senso, sentenza n. 324 del 1999 e ordinanza n. 92 del 1997).
che, infine, inconferente è il richiamo del giudice rimettente alle pronunce di questa Corte specificamente incidenti sulla legislazione relativa alla posizione giuridica del personale della scuola per violazione dell’art. 3 Cost. (sentenze n. 347 del 1997 e n. 439 del 1994);
che, infatti, diversamente dalle fattispecie allora esaminate, caratterizzate dal fisiologico slittamento della richiesta di cessazione dal servizio all’inizio dell’anno scolastico successivo, stavolta non rileva alcun meccanismo specifico di operatività delle dimissioni, tant’è che il parametro dell’art. 3 Cost., in quella sede ritenuto violato in via assorbente, qui non risulta neppure evocato, mentre la norma impugnata inibisce temporaneamente l’accesso al pensionamento anticipato e, dunque, interviene esclusivamente – spostandola necessariamente in avanti – sulla decorrenza del trattamento di quiescenza;
che, quindi, la questione deve ritenersi, per quanto detto, manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (Programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell’art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti ( sezione giurisdizionale, per la Regione Puglia con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Ugo DE SIERVO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2011.
POLIZIA: SETTIMANA PROSSIMA MANGANELLI INCONTRA RAPPRESENTANTI SINDACALI
POLIZIA: SETTIMANA PROSSIMA MANGANELLI INCONTRA RAPPRESENTANTI SINDACALI =
Roma, 21 gen. (Adnkronos) - In merito alla richiesta di incontro
avanzata ieri dalle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato,
che hanno manifestato la loro esigenza di confronto sulle tematiche di
adeguamento della retribuzione del personale, il Prefetto Antonio
Manganelli , Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza, condividendo la necessita' e l'urgenza della richiesta, ha
fissato per la prossima settimana un incontro con i rappresentanti dei
sindacati.
(Sin/Col/Adnkronos)
21-GEN-11 14:21
NNNN
POLIZIA: MANGANELLI FISSA INCONTRO CON I SINDACATI =
(AGI) - Roma, 21 gen. - In merito alla richiesta di incontro
avanzata ieri dalle Organizzazioni Sindacali della Polizia di
Stato, che hanno manifestato la loro esigenza di confronto
sulle tematiche di adeguamento della retribuzione del
personale, il Prefetto Antonio Manganelli, Capo della Polizia-
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, condividendo la
necessita' e l'urgenza della richiesta, ha fissato per la
prossima settimana un incontro con i rappresentanti dei
sindacati. (AGI)
Red
211419 GEN 11
Roma, 21 gen. (Adnkronos) - In merito alla richiesta di incontro
avanzata ieri dalle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato,
che hanno manifestato la loro esigenza di confronto sulle tematiche di
adeguamento della retribuzione del personale, il Prefetto Antonio
Manganelli , Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza, condividendo la necessita' e l'urgenza della richiesta, ha
fissato per la prossima settimana un incontro con i rappresentanti dei
sindacati.
(Sin/Col/Adnkronos)
21-GEN-11 14:21
NNNN
POLIZIA: MANGANELLI FISSA INCONTRO CON I SINDACATI =
(AGI) - Roma, 21 gen. - In merito alla richiesta di incontro
avanzata ieri dalle Organizzazioni Sindacali della Polizia di
Stato, che hanno manifestato la loro esigenza di confronto
sulle tematiche di adeguamento della retribuzione del
personale, il Prefetto Antonio Manganelli, Capo della Polizia-
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, condividendo la
necessita' e l'urgenza della richiesta, ha fissato per la
prossima settimana un incontro con i rappresentanti dei
sindacati. (AGI)
Red
211419 GEN 11
MEDICINA: GENERATO FEGATO IN PROVETTA CON CELLULE UMANE
MEDICINA: GENERATO FEGATO IN PROVETTA CON CELLULE UMANE
(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Ricercatori tedeschi sono riusciti a
far crescere fegati biotech a partire da cellule epatiche umane
''montate'' su un'impalcatura di materiale riassorbibile (come
quello usato per i punti di sutura).
Gli organi 'su misura' dei pazienti sono stati ottenuti
utilizzando le loro cellule e potrebbero essere un giorno usati
per trapianti.
Il traguardo e' stato raggiunto da ricercatori guidati da
Joerg-Matthias Pollok, capo del laboratorio di ingegneria dei
tessuti e trapianto di cellule, presso l'Universita' di Amburgo.
Gli esperti hanno assemblato molti di questi fegati a partire da
cellule di 12 persone dimostrando che la procedura e' fattibile.
Secondo quanto riferito sulla rivista Liver Transplantation,
gli esperti hanno preso le cellule epatiche dei 12 individui, le
hanno coltivate per due giorni e poi ''montate'' su uno
scheletro di materiale biodegradabile. In pochi giorni le
cellule si sono ammassate a formare una struttura
tridimensionale del tutto simile al tessuto epatico. Resta da
vedere se tali 'fegati in provetta' possono funzionare una volta
trapiantati in pazienti.(ANSA).
Y27-MRB
21-GEN-11 13:04 NNNN
(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Ricercatori tedeschi sono riusciti a
far crescere fegati biotech a partire da cellule epatiche umane
''montate'' su un'impalcatura di materiale riassorbibile (come
quello usato per i punti di sutura).
Gli organi 'su misura' dei pazienti sono stati ottenuti
utilizzando le loro cellule e potrebbero essere un giorno usati
per trapianti.
Il traguardo e' stato raggiunto da ricercatori guidati da
Joerg-Matthias Pollok, capo del laboratorio di ingegneria dei
tessuti e trapianto di cellule, presso l'Universita' di Amburgo.
Gli esperti hanno assemblato molti di questi fegati a partire da
cellule di 12 persone dimostrando che la procedura e' fattibile.
Secondo quanto riferito sulla rivista Liver Transplantation,
gli esperti hanno preso le cellule epatiche dei 12 individui, le
hanno coltivate per due giorni e poi ''montate'' su uno
scheletro di materiale biodegradabile. In pochi giorni le
cellule si sono ammassate a formare una struttura
tridimensionale del tutto simile al tessuto epatico. Resta da
vedere se tali 'fegati in provetta' possono funzionare una volta
trapiantati in pazienti.(ANSA).
Y27-MRB
21-GEN-11 13:04 NNNN
"La polizia al Cav.:"Non siamo a sua disposizione".." ".."il presidente del Consiglio deve rispetto perchè sono pubblici ufficiali e non membri del suo staff, servitori dello Stato che fanno il loro dovere nel rispetto della legge e senza guardare in faccia nessuno"..." "..Interrogati gli uomini di scorta a Fede i poliziotti: noi corretti, offesi dal premier.." "..L'ira degli agenti, Maroni dal premier...".."...Gli agenti:"Offesi dal premier. Chieda scusa...".."
Sub Lege Libertas
La Polizia di Stato è una delle forze dell'ordine italiane direttamente dipendente dal Dipartimento della pubblica sicurezza, che rappresenta l'apparato amministrativo centrale per mezzo del quale il Ministero dell'interno (autorità nazionale di pubblica sicurezza) gestisce l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza in Italia.
"PER IL PREMIER LA POLIZIA È FUORILEGGE LAVORA CON PROCEDURE “... IRRITUALI, VIOLENTE, INDEGNE DI UNO STATO DI DIRITTO” FANGO SULLA POLIZIA E SULLA QUESTURA DI MILANO NEL VIDEO DI BERLUSCONI AI SUOI CIRCOLI. I COLLEGHI HANNO AVUTO IL “PIÙ TOTALE DISPREZZO DELLA DIGNITÀ DELLE PERSONE” FINITE NELL’INCHIESTA DELLA PROCURA DI MILANO Comunicato stampa del 20 gennaio 2011"
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 novembre 2010, n. 246 Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione non superiori a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (11G00011) (GU n. 15 del 20-1-2011 )
testo in vigore dal: 21-1-2011
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7, ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2009, recante la riorganizzazione del Dipartimento per le Tecnologie e l'innovazione e per effetto del quale lo stesso ha assunto la nuova denominazione di Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 3 agosto 2009 relativo alla riorganizzazione del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010 concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle citate linee di indirizzo, sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge; Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologia; Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 7 ottobre 2010; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio i cui termini non siano superiori ai novanta giorni. 2. Ciascun procedimento si conclude con un provvedimento espresso nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «Art. 7 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»: «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2. 8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale.». - Il decreto legislativo 30 luglio1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2002, n. 207, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2009, recante: «Modifiche agli articoli 2, 21 e 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri"» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2009, n. 128, supplemento ordinario. - Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 3 agosto 2009, recante: «Organizzazione del Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e dell'innovazione tecnologica» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2009, n. 270, supplemento ordinario. - Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 12 gennaio 2010, recante «Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76, supplemento ordinario.
Art. 2 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 novembre 2010 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 21, foglio n. 62
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