Nota 20 gennaio 2011, n. 2 (1).
CCNL dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale - Biennio economico 2008/2009.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I - Pensioni, Ufficio III - TFS, TFR, ASV e Previdenza complementare.
Ai
Direttori delle sedi provinciali e territoriali
Alle
Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati
Agli
Enti di patronato
Ai
CAF
Ai
Dirigenti generali centrali e regionali
Ai
Direttori regionali
Agli
Uffici autonomi di Trento e Bolzano
Ai
Coordinatori delle consulenze professionali
1. Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010 - serie generale - è stato pubblicato il CCNL relativo al personale dirigente dell'Area III, sottoscritto in data 6 maggio 2010, relativo al biennio economico 2008-2009, Acc. 6 maggio 2010.
Il contratto si applica a tutti i dirigenti del ruolo Sanitario, Professionale, Tecnico, e Amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 10 del CCNQ 11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, terzo alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1° febbraio 2008, come di seguito elencati:
- le Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;
- gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288;
- l'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;
- l'Ospedale Galliera di Genova;
- le ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- le Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA);
- le Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA);
- l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con L. 15 marzo 1997, n. 59 e D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 115.
2. Trattamento economico (art. 2)
Lo stipendio tabellare dei dirigenti dei ruoli della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa compresi i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo ed orario unico previsto dall’art. 19 del CCNL del 17 ottobre 2008, è incrementato dal 1° gennaio 2008 di euro 19,03 lordi mensili e dal 1° gennaio 2009 di euro 103,30 lordi mensili.
Pertanto, lo stipendio tabellare annuo lordo dei suddetti dirigenti, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato:
dal 1° gennaio 2008 in € 42.215,39;
dal 1°gennaio 2009 in € 43.310,90.
Detti incrementi assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
3. Retribuzione di posizione minima contrattuale (artt. 3, 4, 5 e 6)
A decorrere dal 1° gennaio 2009 la retribuzione di posizione minima unificata è rideterminata, per i singoli ruoli, negli importi di cui all'allegato 1 mentre per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo la stessa rimane confermata nei valori di cui all'art. 21 del CCNL del 17 ottobre 2008 (allegato 2).
Per esplicita disposizione contrattuale gli incrementi riportati nell'allegato 1 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono alla retribuzione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.
Resta inteso che la retribuzione di posizione minima unificata concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 503/1992.
Nel confermare quanto già indicato nella nota 31 luglio 2008, n. 32 dell'allora Direzione Centrale TFS, TFR e Previdenza Complementare, si ribadisce l'assoggettamento a contribuzione ex Inadel della retribuzione di posizione minima unificata nella sua componente fissa (corrisposta sempre in misura fissa perché legata esclusivamente all'attività organizzativo - gestionale propria della funzione dirigenziale, non modificabile a livello aziendale e suscettibile di aumenti contrattuali) e nella sua componente variabile, limitatamente a quella parte corrisposta in misura uguale a tutti i dirigenti, indipendentemente dalla tipologia dell'incarico conferito e corrispondente agli importi di cui alla tabella allegato 1 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio (importi riportati nei successivi CCNL 8 giugno 2000 e CCNL 3 novembre 2005).
Non è pertanto utile ai fini IPS/TFR l'incremento determinato in sede aziendale sulla base della graduazione delle funzioni e degli incarichi conferiti in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo (cd."variabile aziendale").
4. Incremento dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro (art. 11)
Gli importi dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all'art. 5 del CCNL 8 giugno 2000 sono rideterminati dal 1° gennaio 2009 nelle misure annue lorde di seguito indicate:
Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa
€ 17.052,27
Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore a 15 anni
€ 12.181,87
Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni
€ 5.234,43
Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni
€ 1.545,66
L'indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici mensilità e ai fini pensionistici è utile per il calcolo della quota A di pensione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 503/1992.
5. Indennità sostitutiva della reintegrazione
Per effetto dello specifico rinvio previsto dall'art. 29 del CCNL relativo al quadriennio giuridico 2006/2009, sottoscritto in data 17 ottobre 2008, ad un'apposita sequenza contrattuale di alcuni istituti contrattuali non disciplinati dal medesimo accordo, è stato sottoscritto in data 6 maggio 2010 il relativo contratto integrativo, Acc. 6 maggio 2010.
In particolare, in materia di responsabilità disciplinare, l'art. 15 prevede in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro del dirigente illegittimamente licenziato la corresponsione, previo accordo tra le parti, di un'indennità supplementare il cui importo è determinato tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di 24 mensilità.
Per esplicita previsione contrattuale, qualora il dirigente licenziato abbia un'età compresa fra i 46 e 56 anni, l'indennità in esame viene aumentata di ulteriori mensilità (da due a sette) in relazione agli anni dell'interessato.
Gli importi mensili di detta indennità sostitutiva ricomprendono anche la retribuzione minima unificata già in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione della variabile aziendale e di quella di risultato e delle altre indennità connesse all'incarico precedentemente ricoperto.
Ai fini pensionistici tale indennità è utile per il calcolo della quota B di pensione di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 503/1992.
6. Effetti dei benefici economici (art. 7)
Le misure degli stipendi tabellari hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul lavoro straordinario, e sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità alimentare di cui all'art. 10 del CCNL integrativo del 6 maggio 2010, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
I medesimi effetti si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti minima unificata e variabile in godimento nonché, con riferimento al CCNL 8 giugno 2000:
- I biennio economico, alle indennità di cui all'art. 39, comma 1, all'indennità di cui all'art. 41 (indennità per incarico di direzione di struttura complessa);
- II biennio economico, agli articoli 3, 4 e 5 (indennità di esclusività del rapporto di lavoro), all'art. 11 comma 3, come interpretato dall'art. 37, comma 1 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
I benefici economici di cui sopra sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale di parte economica 2008 - 2009.
Per la valutazione ai fini previdenziali delle voci retributive che compongono il trattamento economico della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico, e amministrativa si rimanda alla tavola riassuntiva di cui all'allegato 3 mentre ai fini dell'indennità premio servizio sono da considerare utili i seguenti emolumenti:
- stipendio tabellare comprensivo di Indennità integrativa speciale (per 13 mensilità);
- retribuzione individuale di anzianità ove acquisita - art. 35 CCNL 8 giugno 2000 - (per 13 mensilità);
- retribuzione di posizione minima unificata (per 13 mensilità);
- indennità di specificità medica di € 7.746,85 (£ 15.000.000) corrisposta al ruolo unico dei dirigenti medici e veterinari ex art. 37, comma 2, CCNL 8 giugno 2000;
- assegno personale annuo lordo non riassorbibile di € 6.849,77 (£ 13.263.000) e indennità di specificità medica di € 10.329,14 (£ 20.000.000) corrisposti ex art. 38, commi 1 e 2, CCNL 8 giugno 2000 ai dirigenti medici e veterinari già di II livello (per 13 mensilità);
- assegno personale annuo lordo non riassorbibile di € 6.121,05 (£ 11.852.000) e di € 6.964,42 (£ 13.485.000) corrisposti ex art. 43, commi 2 e 3 del CCNL 8 giugno 2000 rispettivamente ai medici già a tempo definito e ai veterinari ex artt. 43, 44 e 45 CCNL 5 dicembre 1996 (per 13 mensilità);
- indennità di incarico di direzione di struttura complessa di € 9.432,05 (£ 18.263.000) corrisposta ex art. 40, CCNL 8 giugno 2000 (per 13 mensilità);
- indennità di esclusività del rapporto di lavoro corrisposta ex art. 5, CCNL 8 giugno 2000 - II biennio (per 13 mensilità).
Ai fini del trattamento di fine rapporto sono utili le stesse voci valutabili ai fini dell'Indennità premio servizio nonché eventuali assegni ad personam, ove spettanti, sia non riassorbibili che riassorbibili limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal servizio (cfr. art. 34, CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 ).
Per tutti gli incrementi retributivi utili ai fini del TFS/TFR, nel caso di cessazione dal servizio durante il biennio economico in esame, si dovrà accertare l'avvenuta regolarizzazione degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro e dell'iscritto, eventualmente provvedendo, in sede di riliquidazione della prestazione dovuta, al recupero dei contributi non versati a carico degli iscritti.
Il Dirigente generale
Dott. Giorgio Fiorino
Allegato 1
Dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2007
Incremento annuo
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1° gennaio 2009
Dirigente incarico struttura complessa
12.389,20
426,37
12.815,57
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale D.P.R. n. 384/1990
7.366,10
253,50
7.619,60
Dirigente incarico lett. c) art. 27, CCNL 8 giugno 2000
4.691,51
161,46
4.852,97
Dirigente equiparato
4.143,59
142,60
4.286,19
Dirigente < 5 anni
270,37
9,30
279,67
Dirigenti del ruolo professionale e tecnico
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2007
Incremento annuo
Nuova retribuzione dì
posizione minima contrattuale unificata dal 1° gennaio 2009
Dirigente incarico struttura complessa
14.372,94
942,88
15.315,82
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale D.P.R. n. 384/1990
6.659,44
436,86
7.096,30
Dirigente incarico lett. c) art. 27, CCNL 8 giugno 2000
3.793,24
248,84
4.042,08
Dirigente incarico lett. c) art. 27, CCNL 8 giugno 2000 Art. 45, c. 2, D.P.R. n. 384/1990
3.793,24
248,84
4.042,08
Dirigente equiparato
3.323,68
218,04
3.541,72
Dirigente < 5 anni
566,79
37,18
603,97
Allegato 2
Dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003
Dirigente già incarico struttura complessa
4.134,50
Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale D.P.R. n. 384/1990
2.544,07
Dirigente incarico lett. c) art. 27, CCNL 8 giugno 2000
1.324,64
Dirigente equiparato
1.324,64
Allegato 3
Tavola riassuntiva delle singole voci retributive da inserire nel calcolo della pensione
EMOLUMENTI
QUOTA A
QUOTA B
DI PENSIONE
DI PENSIONE
Stipendio tabellare (con MS conglobata dal 1° gennaio 2003)
*
Retribuzione individuale di anzianità
*
Retribuzione di posizione minima parte fissa e variabile
*
Retribuzione di posizione minima unificata
*
Retribuzione di posizione variabile aziendale
*
Assegno personale, ove spettante
*
Retribuzione di risultato
*
Specifico trattamento economico, ove spettante
*
Indennità di incarico di direzione complessa
*
Indennità di esclusività
*
Retribuzione legata a particolari condizioni di lavoro
*
Indennità di sostituzione
*
Indennità sostitutiva della reintegrazione
*
Acc. 6 maggio 2010
Acc. 11 giugno 2007, art. 10
D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270
D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288
D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266
L. 15 marzo 1997, n. 59
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 115
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sabato 22 gennaio 2011
I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 20-1-2011 n. 2 CCNL dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale - Biennio economico 2008/2009. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I - Pensioni, Ufficio III - TFS, TFR, ASV e Previdenza complementare.
Con decreto 333-B/17D.3.10 del 17 gennaio 2011, la prova scritta della sessione d’esame per la corresponsione dell’indennità di bilinguismo al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti avrà luogo il giorno 25 gennaio 2011 alle ore 8.30, presso l’Hostellerie du Cheval Blanc sito ad Aosta - Rue Clavalité, 20.
E’ indetta una sessione d’esame per l’accertamento della conoscenza della lingua francese, al fine della corresponsione dell’indennità di bilinguismo al personale della Polizia di Stato.
L’esame consiste in una prova scritta ed una orale, di difficoltà graduata in relazione al ruolo di appartenenza.
Può partecipare all’esame il personale della Polizia di Stato in servizio effettivo presso Uffici aventi sede nella regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in conformità al modello allegato al bando ed indirizzate al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III – Attività concorsuali per il personale che espleta funzioni di polizia – Via del Castro Pretorio n. 5, - Roma - dovranno essere presentate presso gli Uffici o Reparti di appartenenza entro il termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, pertanto l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande è il 13 dicembre 2010.
Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
La prova scritta avrà luogo nei locali della Questura di Aosta, con inizio alle ore 8.30, il 25 gennaio 2011, per il personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti, degli assistenti e agenti e dei corrispondenti ruoli del personale tecnico scientifico e professionale, ed il 26 gennaio 2011, per il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti, dei commissari, degli ispettori e dei corrispondenti ruoli del personale tecnico scientifico e professionale.
L’esame consiste in una prova scritta ed una orale, di difficoltà graduata in relazione al ruolo di appartenenza.
Può partecipare all’esame il personale della Polizia di Stato in servizio effettivo presso Uffici aventi sede nella regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in conformità al modello allegato al bando ed indirizzate al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III – Attività concorsuali per il personale che espleta funzioni di polizia – Via del Castro Pretorio n. 5, - Roma - dovranno essere presentate presso gli Uffici o Reparti di appartenenza entro il termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, pertanto l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande è il 13 dicembre 2010.
Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
La prova scritta avrà luogo nei locali della Questura di Aosta, con inizio alle ore 8.30, il 25 gennaio 2011, per il personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti, degli assistenti e agenti e dei corrispondenti ruoli del personale tecnico scientifico e professionale, ed il 26 gennaio 2011, per il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti, dei commissari, degli ispettori e dei corrispondenti ruoli del personale tecnico scientifico e professionale.
AGENTI AGGREDITI A SPINTONI E CALCI DURANTE ARRESTO A NAPOLI
AGENTI AGGREDITI A SPINTONI E CALCI DURANTE ARRESTO A NAPOLI
(ANSA) - NAPOLI, 22 GEN - Agenti di polizia sono stati
aggrediti a spintoni e calci da una folla di persone che ha
cercato di favorire la fuga di un uomo che era stato bloccato
dopo aver chiesto soldi per la restituzione di un ciclomotore
che aveva appena rubato. E' accaduto nella zona Mercato, a
Napoli.
Emanuele Persico, 26 anni, era stato arrestato dagli agenti
del commissariato di polizia Decumani con l'accusa di
estorsione, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico
ufficiale. Un cittadino della Repubblica dominicana, di 20 anni,
era andato in commissariato per denunciare di aver ricevuto una
telefonata in cui l'anonimo interlocutore gli proponeva di
versare 150 euro per ottenere la restituzione del ciclomotore
Aprilia Scarabeo.
All'appuntamento fissato, in vico Spigoli al Mercato, Persico
veniva arrestato in flagranza nel momento in cui incassava il
denaro. Piuttosto concitate sono state le fasi che hanno
caratterizzato l'arresto, in quanto gli abitanti del vicolo
hanno tentato di aggredire gli agenti con spintoni e calci
cercando di favorire la fuga dell'uomoo. Alcuni poliziotti, per
l'aggressione subita, hanno riportato contusioni.
Persico e' stato pero' bloccato e condotto al carcere di
Poggioreale. (ANSA).
TOR/BOM
22-GEN-11 14:42 NNNN
(ANSA) - NAPOLI, 22 GEN - Agenti di polizia sono stati
aggrediti a spintoni e calci da una folla di persone che ha
cercato di favorire la fuga di un uomo che era stato bloccato
dopo aver chiesto soldi per la restituzione di un ciclomotore
che aveva appena rubato. E' accaduto nella zona Mercato, a
Napoli.
Emanuele Persico, 26 anni, era stato arrestato dagli agenti
del commissariato di polizia Decumani con l'accusa di
estorsione, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico
ufficiale. Un cittadino della Repubblica dominicana, di 20 anni,
era andato in commissariato per denunciare di aver ricevuto una
telefonata in cui l'anonimo interlocutore gli proponeva di
versare 150 euro per ottenere la restituzione del ciclomotore
Aprilia Scarabeo.
All'appuntamento fissato, in vico Spigoli al Mercato, Persico
veniva arrestato in flagranza nel momento in cui incassava il
denaro. Piuttosto concitate sono state le fasi che hanno
caratterizzato l'arresto, in quanto gli abitanti del vicolo
hanno tentato di aggredire gli agenti con spintoni e calci
cercando di favorire la fuga dell'uomoo. Alcuni poliziotti, per
l'aggressione subita, hanno riportato contusioni.
Persico e' stato pero' bloccato e condotto al carcere di
Poggioreale. (ANSA).
TOR/BOM
22-GEN-11 14:42 NNNN
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA RETTIFICA Avviso di pubblicazione della rettifica della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di 907 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. (GU n. 6 del 21-1-2011 )
Con decreto ministeriale n. 333-B/12E.2.08/7883, datato 23 dicembre 2010, e' stata approvata la rettifica della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di n. 907 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto ministeriale 21 novembre 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 93 del 28 novembre 2008. Il relativo decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 2 del 22 gennaio 2011. Tale comunicazione avra' valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
RUBY: PRETE MARSICANO AFFIGGE MANIFESTI MORTUARI DAVANTI CHIESA (Link diretto al sito dell'autore)
AVEZZANO - "Lutto per il paese, umiliato da un premier immondo, affarista e licenzioso, sequestrato da un'economia forzata e forcaiola imbavagliato da una tv servile e cortigiana".
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2011 Proroga dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale. (11A00551) (GU n. 16 del 21-1-2011 )
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale; Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensita' ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Considerato che sono ancora in corso di realizzazione le iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie ed all'ammodernamento ed ampliamento di quelle esistenti; Ravvisata, quindi, la necessita' di mantenere il regime derogatorio per il completamento degli interventi finalizzati ad assicurare la tutela della salute e la sicurezza dei detenuti, garantendo una migliore condizione di vita degli stessi e la funzione rieducativa della pena; Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»; Ritenuto che ricorrono, quindi, nella fattispecie in rassegna, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per la proroga dello stato di emergenza; Vista la nota del Commissario delegato del 19 novembre 2010; Sentito il Ministro della giustizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2011; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2011 Il Presidente: Berlusconi
Gazzetta Ufficiale N. 15 del 20 Gennaio 2011 DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010 , n. 245 Attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) numeri 3820/85 e 3821/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abrogano la direttiva 88/599/CEE. (11G0012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge comunitaria 2009 - ed in particolare
l'articolo 1, Allegato B;
Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n.
2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione
dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio,
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, con il quale e'
stata data attuazione alla direttiva 2006/22/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE;
Vista la direttiva 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio
2009;
Vista la direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio
2009;
Valutata, pertanto, la necessita' di istituire un sistema di
classificazione del rischio, secondo quanto previsto dalla direttiva
2006/22/CE, come modificata a seguito del recepimento delle citate
direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 settembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144
1. Al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'allegato I, Parte A, e' aggiunto, in fine, il seguente
punto: «5) all'occorrenza, e tenendo debitamente conto della
sicurezza, l'apparecchio di controllo installato nei veicoli per
rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali dispositivi intesi a
distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a
interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra
i componenti dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o
alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.»;
b) dopo l'Allegato I, sono aggiunti i seguenti:
"Allegato II
Strumentazione standard da fornire alle unita' di controllo.
Le unita' di controllo incaricate dei compiti di cui all'Allegato I,
dispongono della seguente strumentazione standard:
1) apparecchiatura capace di scaricare i dati dall'unita' di bordo e
dalla carta del conducente del tachigrafo digitale, leggere e
analizzare tali dati e/o inviarli per l'analisi a una banca dati
centrale;
2) apparecchiature per verificare i fogli di registrazione del
tachigrafo;
3) apparecchiatura specifica d'analisi, dotata di programmi
informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale
che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire
il profilo di velocita' dei veicoli prima dell'ispezione del loro
apparecchio di controllo.
Allegato III
Infrazioni
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva
2006/22/CE, la seguente tabella contiene orientamenti su una gamma
comune di infrazioni al regolamento (CE) n.561/2006 e al regolamento
(CEE) n.3821/85 suddivisi in categorie in funzione della loro
gravita'.
1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006
Parte di provvedimento in formato grafico
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo del comma 1 dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.»
- Il testo dell'art. 1 e l'Allegato B della legge 4
giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 2009), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O.,
cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di recepimento indicato in
ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle medesime direttive. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, il cui termine di
recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita' di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.»
«Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3):
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno
dei servizi postali comunitari;
2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);
2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
codificata);
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali;
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE
al fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel
sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
gas a effetto serra;
2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia
interinale;
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita'
ambientale nel settore della politica delle acque, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive del
Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e
86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (5);
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del
Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive
del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE,
2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al
regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele;
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008,
relativa all'individuazione e alla designazione delle
infrastrutture critiche europee e alla valutazione della
necessita' di migliorarne la protezione;
2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per
quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di
multiproprieta', dei contratti relativi ai prodotti per le
vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di
scambio;
2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009,
sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la
manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che
modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei
regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del
Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel
settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva
88/599/CEE del Consiglio;
2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che
modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.
3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada;
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009,
recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione
armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione
europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della
direttiva 1999/63/CE;
2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva
94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per
quanto riguarda il livello di copertura e il termine di
rimborso;
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello
Stato di approdo (rifusione);
2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva
2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione;
2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali
in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del
trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE
del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi
dello Stato di bandiera;
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra;
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina,
combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un
meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di
gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di
biossido di carbonio e recante modifica della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli
puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su
strada;
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE
concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e
la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia
finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i
crediti;
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni
obblighi di comunicazione a carico delle societa' di medie
dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;
2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e
2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini
delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei
medicinali;
2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la
commercializzazione delle acque minerali naturali;
2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione
all'evasione fiscale connessa all'importazione;
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009,
che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza
nucleare degli impianti nucleari;
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2003/54/CE;
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva
2003/55/CE;
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle
procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori,
di forniture e di servizi nei settori della difesa e della
sicurezza da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che
stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle
acque;
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi;
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle
societa', relativa alle societa' a responsabilita' limitata
con un unico socio (Versione codificata);
2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva
98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi,
per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di
tempo;
2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, che modifica le direttive
2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli
enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni
elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di
vigilanza e la gestione delle crisi;
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi;
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni;
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro
per l'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
(rifusione);
2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009,
che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario
(4);
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio
delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione);
2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto
durante il lavoro (Versione codificata);
2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009,
che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni
di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi
connessi agli incidenti;
2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010,
recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e
95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote
delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della
direttiva 2008/118/CE.»
- Il regolamento n. 561/2006, 15 marzo 2006, del
Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicato nella
G.U.U.E. 11 aprile 2006, n. L 102.
- La direttiva n. 2006/22/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 11 aprile 2006, n. L 102.
- Il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144
(Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime
per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n.
3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel
settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva
88/599/CEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
settembre 2008, n. 218.
- La direttiva 2009/4/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
24 gennaio 2009, n. L 21.
- La direttiva 2009/5/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
31 gennaio 2009, n. L 29.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'Allegato I, Parte A, del
citato decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, come
modificato dal presente decreto:
«Allegato I (previsto dall'art. 6, comma 1):
Parte A
Controlli su strada.
Nei controlli su strada occorre verificare almeno i
seguenti punti:
1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le
interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e
settimanali; i fogli di registrazione dei giorni
precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo,
conformemente all'art. 15, paragrafo 7, del regolamento
(CEE) n. 3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso
periodo nella carta del conducente e/o nella memoria
dell'apparecchio di controllo e/o sui tabulati;
2) per il periodo di cui all'art. 15, paragrafo 7,
del regolamento (CEE) n. 3821/85, gli eventuali superamenti
della velocita' autorizzata del veicolo, definiti come ogni
periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la
velocita' del veicolo supera 90 km orari per i veicoli
della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della
categoria M3. Per categorie N3 e M3 si intendono le
categorie definite all'allegato II, parte A, della
direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi;
3) all'occorrenza, le velocita' istantanee del
veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo
durante le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo;
4) il corretto funzionamento dell'apparecchio di
controllo (verifica di eventuali manipolazioni
dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei
fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza
dei documenti indicati art. 16, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 561/2006;
5) all'occorrenza, e tenendo debitamente conto della
sicurezza, l'apparecchio di controllo installato nei
veicoli per rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali
dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o
alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi
parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti
dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o
alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.».
Art. 2
Definizione dei criteri e delle modalita' di classificazione
del rischio
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle
politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, tenuto anche
conto delle indicazioni del Comitato istituito dall'articolo 18,
paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20
dicembre 1985, sono definiti i criteri e le modalita' del sistema di
classificazione del rischio da applicare alle imprese di
autotrasporto, sulla base del numero relativo e della gravita' delle
infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di cui ai
regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. Le infrazioni
rilevanti ai fini della classificazione del rischio ed il loro grado
di gravita', sono individuate dall'Allegato III del decreto
legislativo 4 agosto 2008, n. 144, come introdotto dall'articolo 1
del presente decreto.
2. L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2008,
n. 144, e' abrogato.
Note all'art. 2:
- Il regolamento n. 3821/85 (Regolamento del Consiglio
relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei
trasporti su strada) e' pubblicato nella G.U.C.E. 31
dicembre 1985, n. L 370.
- Per i riferimenti del regolamento n. 561/2006, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'Allegato III del decreto
legislativo 4 agosto 2008, n. 144, si veda l'art. 1 del
presente decreto.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ne' minori entrate.
Gli uffici interessati si avvalgono delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Maroni, Ministro dell'interno
Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge comunitaria 2009 - ed in particolare
l'articolo 1, Allegato B;
Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n.
2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione
dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio,
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, con il quale e'
stata data attuazione alla direttiva 2006/22/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE;
Vista la direttiva 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio
2009;
Vista la direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio
2009;
Valutata, pertanto, la necessita' di istituire un sistema di
classificazione del rischio, secondo quanto previsto dalla direttiva
2006/22/CE, come modificata a seguito del recepimento delle citate
direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 settembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144
1. Al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'allegato I, Parte A, e' aggiunto, in fine, il seguente
punto: «5) all'occorrenza, e tenendo debitamente conto della
sicurezza, l'apparecchio di controllo installato nei veicoli per
rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali dispositivi intesi a
distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a
interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra
i componenti dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o
alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.»;
b) dopo l'Allegato I, sono aggiunti i seguenti:
"Allegato II
Strumentazione standard da fornire alle unita' di controllo.
Le unita' di controllo incaricate dei compiti di cui all'Allegato I,
dispongono della seguente strumentazione standard:
1) apparecchiatura capace di scaricare i dati dall'unita' di bordo e
dalla carta del conducente del tachigrafo digitale, leggere e
analizzare tali dati e/o inviarli per l'analisi a una banca dati
centrale;
2) apparecchiature per verificare i fogli di registrazione del
tachigrafo;
3) apparecchiatura specifica d'analisi, dotata di programmi
informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale
che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire
il profilo di velocita' dei veicoli prima dell'ispezione del loro
apparecchio di controllo.
Allegato III
Infrazioni
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva
2006/22/CE, la seguente tabella contiene orientamenti su una gamma
comune di infrazioni al regolamento (CE) n.561/2006 e al regolamento
(CEE) n.3821/85 suddivisi in categorie in funzione della loro
gravita'.
1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006
Parte di provvedimento in formato grafico
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo del comma 1 dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.»
- Il testo dell'art. 1 e l'Allegato B della legge 4
giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 2009), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O.,
cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di recepimento indicato in
ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle medesime direttive. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, il cui termine di
recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita' di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.»
«Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3):
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno
dei servizi postali comunitari;
2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);
2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
codificata);
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali;
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE
al fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel
sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
gas a effetto serra;
2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia
interinale;
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita'
ambientale nel settore della politica delle acque, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive del
Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e
86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (5);
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del
Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive
del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE,
2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al
regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele;
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008,
relativa all'individuazione e alla designazione delle
infrastrutture critiche europee e alla valutazione della
necessita' di migliorarne la protezione;
2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per
quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di
multiproprieta', dei contratti relativi ai prodotti per le
vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di
scambio;
2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009,
sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la
manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che
modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei
regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del
Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel
settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva
88/599/CEE del Consiglio;
2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che
modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.
3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada;
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009,
recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione
armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione
europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della
direttiva 1999/63/CE;
2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva
94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per
quanto riguarda il livello di copertura e il termine di
rimborso;
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello
Stato di approdo (rifusione);
2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva
2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione;
2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali
in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del
trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE
del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi
dello Stato di bandiera;
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra;
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina,
combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un
meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di
gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di
biossido di carbonio e recante modifica della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli
puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su
strada;
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE
concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e
la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia
finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i
crediti;
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni
obblighi di comunicazione a carico delle societa' di medie
dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;
2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e
2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini
delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei
medicinali;
2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la
commercializzazione delle acque minerali naturali;
2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione
all'evasione fiscale connessa all'importazione;
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009,
che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza
nucleare degli impianti nucleari;
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2003/54/CE;
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva
2003/55/CE;
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle
procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori,
di forniture e di servizi nei settori della difesa e della
sicurezza da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che
stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle
acque;
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi;
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle
societa', relativa alle societa' a responsabilita' limitata
con un unico socio (Versione codificata);
2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva
98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi,
per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di
tempo;
2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, che modifica le direttive
2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli
enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni
elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di
vigilanza e la gestione delle crisi;
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi;
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni;
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro
per l'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
(rifusione);
2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009,
che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario
(4);
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio
delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione);
2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto
durante il lavoro (Versione codificata);
2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009,
che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni
di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi
connessi agli incidenti;
2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010,
recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e
95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote
delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della
direttiva 2008/118/CE.»
- Il regolamento n. 561/2006, 15 marzo 2006, del
Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicato nella
G.U.U.E. 11 aprile 2006, n. L 102.
- La direttiva n. 2006/22/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 11 aprile 2006, n. L 102.
- Il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144
(Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime
per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n.
3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel
settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva
88/599/CEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
settembre 2008, n. 218.
- La direttiva 2009/4/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
24 gennaio 2009, n. L 21.
- La direttiva 2009/5/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
31 gennaio 2009, n. L 29.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'Allegato I, Parte A, del
citato decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, come
modificato dal presente decreto:
«Allegato I (previsto dall'art. 6, comma 1):
Parte A
Controlli su strada.
Nei controlli su strada occorre verificare almeno i
seguenti punti:
1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le
interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e
settimanali; i fogli di registrazione dei giorni
precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo,
conformemente all'art. 15, paragrafo 7, del regolamento
(CEE) n. 3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso
periodo nella carta del conducente e/o nella memoria
dell'apparecchio di controllo e/o sui tabulati;
2) per il periodo di cui all'art. 15, paragrafo 7,
del regolamento (CEE) n. 3821/85, gli eventuali superamenti
della velocita' autorizzata del veicolo, definiti come ogni
periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la
velocita' del veicolo supera 90 km orari per i veicoli
della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della
categoria M3. Per categorie N3 e M3 si intendono le
categorie definite all'allegato II, parte A, della
direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi;
3) all'occorrenza, le velocita' istantanee del
veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo
durante le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo;
4) il corretto funzionamento dell'apparecchio di
controllo (verifica di eventuali manipolazioni
dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei
fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza
dei documenti indicati art. 16, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 561/2006;
5) all'occorrenza, e tenendo debitamente conto della
sicurezza, l'apparecchio di controllo installato nei
veicoli per rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali
dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o
alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi
parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti
dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o
alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.».
Art. 2
Definizione dei criteri e delle modalita' di classificazione
del rischio
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle
politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, tenuto anche
conto delle indicazioni del Comitato istituito dall'articolo 18,
paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20
dicembre 1985, sono definiti i criteri e le modalita' del sistema di
classificazione del rischio da applicare alle imprese di
autotrasporto, sulla base del numero relativo e della gravita' delle
infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di cui ai
regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. Le infrazioni
rilevanti ai fini della classificazione del rischio ed il loro grado
di gravita', sono individuate dall'Allegato III del decreto
legislativo 4 agosto 2008, n. 144, come introdotto dall'articolo 1
del presente decreto.
2. L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2008,
n. 144, e' abrogato.
Note all'art. 2:
- Il regolamento n. 3821/85 (Regolamento del Consiglio
relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei
trasporti su strada) e' pubblicato nella G.U.C.E. 31
dicembre 1985, n. L 370.
- Per i riferimenti del regolamento n. 561/2006, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'Allegato III del decreto
legislativo 4 agosto 2008, n. 144, si veda l'art. 1 del
presente decreto.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ne' minori entrate.
Gli uffici interessati si avvalgono delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Maroni, Ministro dell'interno
Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
venerdì 21 gennaio 2011
Pediatria: esplode la varicella, colpiti 180 mila bimbi italiani
Roma, 19 gen. (Adnkronos Salute) 15:41
Non solo influenza. Le mamme italiane sono alle prese con la varicella. "Si stimano circa 180 mila casi nel Paese, per lo più in bimbi di 3-4 anni, e in generale concentrati fra i piccoli sotto gli 8 anni". Lo dice all'Adnkronos Salute Italo Farnetani, pediatra e docente a contratto dell'Università di Milano-Bicocca. "Quest'anno - spiega - rispetto al normale andamento dei casi, che iniziano ad aumentare in dicembre, si è registrato un leggerissimo ritardo nell'esplosione del virus, dovuto al rientro a scuola il 10 gennaio, dunque qualche giorno dopo l'Epifania". Attualmente, comunque, i casi sono in aumento progressivo. "Mentre il picco si registrerà a maggio - prevede l'esperto - Queste malattie infettive sono infatti influenzate dal fotoperiodo, dunque l'allungamento delle giornate 'rinforza' il microrganismo e la sua capacità di contagio". Nel caso della varicella, poi, "il virus di per sé si diffonde facilmente, complice anche la frequentazione della scuola materna ed elementare". Se l'infezione può costare qualche fastidio e molto prurito sotto i 12 anni, "dopo - avverte - si possono avere complicanze a livello dell'apparato respiratorio e del sistema nervoso, dunque è meglio contrarre la varicella da piccoli". La malattia si manifesta con una vescicolina iniziale sul torso o sulla schiena, cui ne seguono altre che compaiono nel corso di circa 4 giorni. Nel frattempo le prime si essiccano, si forma una crosticina che poi cade. "Dopo 5 giorni dalla comparsa della prima vescicola - dice Farnetani - il bimbo non è più contagioso e può tornare a scuola. Non serve mettere prodotti strani sulla pelle, e la vecchia usanza di evitare di lavare il paziente è decisamente sbagliata: lavaggi frequenti ridurranno anzi il prurito. E' bene, infine, tenere al bimbo le unghie corte e fargli lavare spesso le mani", conclude Farnetani.
Non solo influenza. Le mamme italiane sono alle prese con la varicella. "Si stimano circa 180 mila casi nel Paese, per lo più in bimbi di 3-4 anni, e in generale concentrati fra i piccoli sotto gli 8 anni". Lo dice all'Adnkronos Salute Italo Farnetani, pediatra e docente a contratto dell'Università di Milano-Bicocca. "Quest'anno - spiega - rispetto al normale andamento dei casi, che iniziano ad aumentare in dicembre, si è registrato un leggerissimo ritardo nell'esplosione del virus, dovuto al rientro a scuola il 10 gennaio, dunque qualche giorno dopo l'Epifania". Attualmente, comunque, i casi sono in aumento progressivo. "Mentre il picco si registrerà a maggio - prevede l'esperto - Queste malattie infettive sono infatti influenzate dal fotoperiodo, dunque l'allungamento delle giornate 'rinforza' il microrganismo e la sua capacità di contagio". Nel caso della varicella, poi, "il virus di per sé si diffonde facilmente, complice anche la frequentazione della scuola materna ed elementare". Se l'infezione può costare qualche fastidio e molto prurito sotto i 12 anni, "dopo - avverte - si possono avere complicanze a livello dell'apparato respiratorio e del sistema nervoso, dunque è meglio contrarre la varicella da piccoli". La malattia si manifesta con una vescicolina iniziale sul torso o sulla schiena, cui ne seguono altre che compaiono nel corso di circa 4 giorni. Nel frattempo le prime si essiccano, si forma una crosticina che poi cade. "Dopo 5 giorni dalla comparsa della prima vescicola - dice Farnetani - il bimbo non è più contagioso e può tornare a scuola. Non serve mettere prodotti strani sulla pelle, e la vecchia usanza di evitare di lavare il paziente è decisamente sbagliata: lavaggi frequenti ridurranno anzi il prurito. E' bene, infine, tenere al bimbo le unghie corte e fargli lavare spesso le mani", conclude Farnetani.
Salute: artrosi alle mani per 4 mln italiani, 26 gennaio visite gratis
Milano, 17 gen. (Adnkronos Salute) 16:52
L'artrosi alle mani si può curare. Rassegnarsi a dolori e dita gonfie, rinunciando ai propri hobby e all'indipendenza nelle più semplici attività quotidiane, oggi è 'fuori moda'. Un atteggiamento superato dai progressi della medicina. Questo il messaggio lanciato ai 4 milioni di italiani con artrosi - perlopiù donne e in crescita a causa del progressivo invecchiamento - a tutti i cittadini e ai medici di famiglia da Marco Lanzetta, direttore dell'Istituto italiano di chirurgia della mano di Monza (Iicm), autore nel 2000 del primo trapianto di mano in Italia e co-autore del primo al mondo nel 1998. Il chirurgo presenta la prima Giornata nazionale dell'artrosi alle mani, in programma il 26 gennaio con centinaia di visite gratuite offerte nelle 4 strutture specializzate che fanno capo a Lanzetta fra Monza, Treviso, Bologna e Roma. L'evento, promosso da Iicm e associazione onlus Gicam (Gruppo italiano chirurghi amici della mano), patrocinato dal ministero della Salute, è stato presentato questa mattina a Milano. Telefonando al numero 039-2324219, è possibile prenotare fino a esaurimento posti un consulto gratuito con gli specialisti dei centri privati Iicm. Dalle 9 alle 19, al ritmo di un paziente ogni 10-15 minuti, visiteranno in contemporanea 4 chirurghi della mano (uno per centro), affiancati da un fisioterapista. Chi non dovesse riuscire ad accedere alla visita potrà trovare online (www.iicm.it e www.gicam.it) un questionario di autovalutazione e i riferimenti per rivolgersi alle strutture specializzate. Inoltre, "in base alle richieste potremo tranquillamente ripetere l'iniziativa in futuro", assicura Lanzetta. L'obiettivo è far conoscere al grande pubblico le nuove possibilità terapeutiche disponibili: da correzioni della dieta con l'uso di integratori alimentari ad hoc, a modalità di somministrazione di farmaci in loco innovative e senza effetti collaterali; dall'impiego di cellule staminali per rigenerare la cartilagine usurata, fino alla chirurgia sempre più sofisticata. "Un programma terapeutico che dev'essere personalizzato, unico per ogni paziente", precisa Lanzetta. Svitare il tappo di un barattolo, abbassare la maniglia di una porta, sollevare una padella, ma anche infilarsi un paio di collant o allacciarsi il reggiseno. Piccoli gesti quotidiani che rischiano di diventare un'impresa per chi soffre di artrosi alla mano: 640 mila persone solo in Lombardia. I pazienti sono sostanzialmente donne, almeno al di sopra dei 50 anni. Dai primi sintomi - dolore acuto, gonfiore, arrossamento, specie alle articolazioni delle dita lunghe e del pollice - si passa alle antiestetiche nodosità articolari, fino ad arrivare alle deformazioni più invalidanti. "In un certo senso - spiega Lanzetta - più che una malattia l'artrosi è una fase della vita". Dopo i 40 anni è praticamente scritta nel destino di tutti, avverte l'esperto. Anche se, puntualizza, sul momento della comparsa dei sintomi, sulla loro entità e sulla velocità di progressione incidono la predisposizione genetica, lo stile di vita, eventuali traumi o sollecitazioni meccaniche. Comprese quelle possibili sul lavoro fra coloro che ripetono all'infinito gli stessi movimenti, siano essi tute blu alla catena di montaggio, colletti bianchi alle prese con mouse e tastiera, o tecno-dipendenti 'drogati' di tablet e cellulari hi-tech. L'artrosi, inoltre, è un'epidemia che dilaga complice il boom delle tempie grigie, soprattutto in Italia Paese più longevo dell'Ue (5,5% di ultraottantenni che triplicheranno fino a sfiorare il 15% nel 2060). I segni tipici dell'artrosi alle mani possono comparire nell'80% degli over 65, un tempo 'anziani', ma "ora sempre più attivi - osserva Lanzetta - e sempre meno disposti a rinunciare al passatempo preferito (suonare strumenti, giocare a carte, la pittura, la scultura, il giardinaggio) e all'attività sportiva, dalle bocce al tennis o al golf". Ecco perché "per curare l'artrosi non c'è un limite d'età. Anzi, più sei anziano più ti devo sistemare le mani - è il motto del chirurgo - perché la tua autosufficienza passa innanzitutto dalla loro salute, oltre che da quella degli occhi". Ma come si cura l'artrosi? "La scelta della terapia più adatta al singolo caso dipende dalla gravità e dall'estensione del danno, e dalle esigenze quotidiane del paziente", sottolinea Lanzetta. "La fase ideale su cui intervenire è quella iniziale, quando cominciano i sintomi, ma la radiografia ancora non mostra alterazioni. Il compito è prevenire il danno o rallentarne la comparsa, per esempio agendo sulla dieta con integratori alimentari antiossidanti e antagonisti degli squilibri degli acidi grassi, che contrastano l'azione dei radicali liberi" responsabili dell'invecchiamento. "A parità di fattori predisponenti, infatti, è stato dimostrato che se i livelli di colesterolo sono più alti l'artrosi è più precoce", ammonisce l'esperto. Quando invece il danno è visibile alla radiografia, ma la cartilagine si può ancora salvare, è possibile intervenire con i farmaci. "L'approccio che utilizziamo da due anni e mezzo - riassume lo specialista - prevede 2-3 settimane di terapia transdermica con un gel 'caricato' di farmaco (un antinfiammatorio, un condroprotettore, dell'acido ialuronico), da far penetrare in profondità fino all'articolazione utilizzando una fonte di energia. La metodica è indolore e permette di trattare oltre il 50% dei pazienti, senza effetti collaterali pur a dosaggi di medicinale centinaia di volte superiori a quelli utilizzabili attraverso le vie di somministrazioni tradizionali". Se poi l'artrosi è molto avanzata, e la cartilagine praticamente non c'è più, prosegue Lanzetta, "oggi è possibile ricostruirla grazie a staminali mesenchimali prelevate in ambulatorio dal midollo osseo del paziente". Le cellule 'bambine', multipotenti, quindi in grado di essere indotte con opportuni fattori di crescita a differenziarsi nel tessuto necessario, "vengono preparate e iniettate a livello dell'articolazione danneggiata, con infiltrazioni o con una mini-artroscopia articolare". Grandi progressi, infine, sono stati compiuti anche dalla microchirurgia. "Oggi - continua l'esperto - è possibile rimodellare le dita deformate attraverso l'uso di sonde artroscopiche miniaturizzate, di diametro pari a circa un millimetro, che permettono di lavorare all'interno delle articolazioni malate". Il 'camice verde', armato di telecamera miniaturizzata, entra nell'articolazione e la sistema. Lanzetta invita dunque a non demonizzare la chirurgia. "Non va certo utilizzata se è inutile, ma non va nemmeno evitata a ogni costo. Se c'è un'indicazione che ne giustifica l'impiego, ricorrervi è doveroso. A fronte di un intervento che oggi si può eseguire in anestesia locale, in ambulatorio nello spazio di una mattinata - conclude lo specialista - il paziente guarisce. Nella parte operata l'artrosi scompare e non si ripresenta più".
L'artrosi alle mani si può curare. Rassegnarsi a dolori e dita gonfie, rinunciando ai propri hobby e all'indipendenza nelle più semplici attività quotidiane, oggi è 'fuori moda'. Un atteggiamento superato dai progressi della medicina. Questo il messaggio lanciato ai 4 milioni di italiani con artrosi - perlopiù donne e in crescita a causa del progressivo invecchiamento - a tutti i cittadini e ai medici di famiglia da Marco Lanzetta, direttore dell'Istituto italiano di chirurgia della mano di Monza (Iicm), autore nel 2000 del primo trapianto di mano in Italia e co-autore del primo al mondo nel 1998. Il chirurgo presenta la prima Giornata nazionale dell'artrosi alle mani, in programma il 26 gennaio con centinaia di visite gratuite offerte nelle 4 strutture specializzate che fanno capo a Lanzetta fra Monza, Treviso, Bologna e Roma. L'evento, promosso da Iicm e associazione onlus Gicam (Gruppo italiano chirurghi amici della mano), patrocinato dal ministero della Salute, è stato presentato questa mattina a Milano. Telefonando al numero 039-2324219, è possibile prenotare fino a esaurimento posti un consulto gratuito con gli specialisti dei centri privati Iicm. Dalle 9 alle 19, al ritmo di un paziente ogni 10-15 minuti, visiteranno in contemporanea 4 chirurghi della mano (uno per centro), affiancati da un fisioterapista. Chi non dovesse riuscire ad accedere alla visita potrà trovare online (www.iicm.it e www.gicam.it) un questionario di autovalutazione e i riferimenti per rivolgersi alle strutture specializzate. Inoltre, "in base alle richieste potremo tranquillamente ripetere l'iniziativa in futuro", assicura Lanzetta. L'obiettivo è far conoscere al grande pubblico le nuove possibilità terapeutiche disponibili: da correzioni della dieta con l'uso di integratori alimentari ad hoc, a modalità di somministrazione di farmaci in loco innovative e senza effetti collaterali; dall'impiego di cellule staminali per rigenerare la cartilagine usurata, fino alla chirurgia sempre più sofisticata. "Un programma terapeutico che dev'essere personalizzato, unico per ogni paziente", precisa Lanzetta. Svitare il tappo di un barattolo, abbassare la maniglia di una porta, sollevare una padella, ma anche infilarsi un paio di collant o allacciarsi il reggiseno. Piccoli gesti quotidiani che rischiano di diventare un'impresa per chi soffre di artrosi alla mano: 640 mila persone solo in Lombardia. I pazienti sono sostanzialmente donne, almeno al di sopra dei 50 anni. Dai primi sintomi - dolore acuto, gonfiore, arrossamento, specie alle articolazioni delle dita lunghe e del pollice - si passa alle antiestetiche nodosità articolari, fino ad arrivare alle deformazioni più invalidanti. "In un certo senso - spiega Lanzetta - più che una malattia l'artrosi è una fase della vita". Dopo i 40 anni è praticamente scritta nel destino di tutti, avverte l'esperto. Anche se, puntualizza, sul momento della comparsa dei sintomi, sulla loro entità e sulla velocità di progressione incidono la predisposizione genetica, lo stile di vita, eventuali traumi o sollecitazioni meccaniche. Comprese quelle possibili sul lavoro fra coloro che ripetono all'infinito gli stessi movimenti, siano essi tute blu alla catena di montaggio, colletti bianchi alle prese con mouse e tastiera, o tecno-dipendenti 'drogati' di tablet e cellulari hi-tech. L'artrosi, inoltre, è un'epidemia che dilaga complice il boom delle tempie grigie, soprattutto in Italia Paese più longevo dell'Ue (5,5% di ultraottantenni che triplicheranno fino a sfiorare il 15% nel 2060). I segni tipici dell'artrosi alle mani possono comparire nell'80% degli over 65, un tempo 'anziani', ma "ora sempre più attivi - osserva Lanzetta - e sempre meno disposti a rinunciare al passatempo preferito (suonare strumenti, giocare a carte, la pittura, la scultura, il giardinaggio) e all'attività sportiva, dalle bocce al tennis o al golf". Ecco perché "per curare l'artrosi non c'è un limite d'età. Anzi, più sei anziano più ti devo sistemare le mani - è il motto del chirurgo - perché la tua autosufficienza passa innanzitutto dalla loro salute, oltre che da quella degli occhi". Ma come si cura l'artrosi? "La scelta della terapia più adatta al singolo caso dipende dalla gravità e dall'estensione del danno, e dalle esigenze quotidiane del paziente", sottolinea Lanzetta. "La fase ideale su cui intervenire è quella iniziale, quando cominciano i sintomi, ma la radiografia ancora non mostra alterazioni. Il compito è prevenire il danno o rallentarne la comparsa, per esempio agendo sulla dieta con integratori alimentari antiossidanti e antagonisti degli squilibri degli acidi grassi, che contrastano l'azione dei radicali liberi" responsabili dell'invecchiamento. "A parità di fattori predisponenti, infatti, è stato dimostrato che se i livelli di colesterolo sono più alti l'artrosi è più precoce", ammonisce l'esperto. Quando invece il danno è visibile alla radiografia, ma la cartilagine si può ancora salvare, è possibile intervenire con i farmaci. "L'approccio che utilizziamo da due anni e mezzo - riassume lo specialista - prevede 2-3 settimane di terapia transdermica con un gel 'caricato' di farmaco (un antinfiammatorio, un condroprotettore, dell'acido ialuronico), da far penetrare in profondità fino all'articolazione utilizzando una fonte di energia. La metodica è indolore e permette di trattare oltre il 50% dei pazienti, senza effetti collaterali pur a dosaggi di medicinale centinaia di volte superiori a quelli utilizzabili attraverso le vie di somministrazioni tradizionali". Se poi l'artrosi è molto avanzata, e la cartilagine praticamente non c'è più, prosegue Lanzetta, "oggi è possibile ricostruirla grazie a staminali mesenchimali prelevate in ambulatorio dal midollo osseo del paziente". Le cellule 'bambine', multipotenti, quindi in grado di essere indotte con opportuni fattori di crescita a differenziarsi nel tessuto necessario, "vengono preparate e iniettate a livello dell'articolazione danneggiata, con infiltrazioni o con una mini-artroscopia articolare". Grandi progressi, infine, sono stati compiuti anche dalla microchirurgia. "Oggi - continua l'esperto - è possibile rimodellare le dita deformate attraverso l'uso di sonde artroscopiche miniaturizzate, di diametro pari a circa un millimetro, che permettono di lavorare all'interno delle articolazioni malate". Il 'camice verde', armato di telecamera miniaturizzata, entra nell'articolazione e la sistema. Lanzetta invita dunque a non demonizzare la chirurgia. "Non va certo utilizzata se è inutile, ma non va nemmeno evitata a ogni costo. Se c'è un'indicazione che ne giustifica l'impiego, ricorrervi è doveroso. A fronte di un intervento che oggi si può eseguire in anestesia locale, in ambulatorio nello spazio di una mattinata - conclude lo specialista - il paziente guarisce. Nella parte operata l'artrosi scompare e non si ripresenta più".
Corte Costituzionale "..infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (Programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell’art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti.."
Corte Costituzionale, Ordinanza n. 10 del 12/01/2011
Previdenza – Dipendenti pubblici – Personale cessato dal servizio dopo il 3 novembre 1997 ed entro il 31 dicembre 1997 – Previsione del termine del 1° aprile 1998 per l’accesso al pensionamento di anzianità.
La Corte Costituzionale
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell’art. 1, lett. a), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998 (Programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell’art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), promosso dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, nel procedimento vertente tra V. R. e il Ministero dell’Interno ed altra, con ordinanza del 29 maggio 2009, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con ordinanza del 29 maggio 2009, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (Programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell’art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), per violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione;
che il rimettente espone in punto di fatto che un dipendente della Polizia di Stato presentava in data 6 giugno 1997 domanda di dimissioni a decorrere dal 30 dicembre 1997, avendo maturato l’anzianità prescritta dalla legge per ottenere il trattamento di quiescenza, e veniva collocato a riposo a decorrere dal 30 dicembre 1997;
che, tuttavia, l’art. 1 del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375 (Disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati) – entrato nelle more in vigore – sanciva la immediata sospensione dell’applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che prevedevano il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all’età pensionabile o alla età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti, e tale sospensione era definitivamente confermata dall’art. 59, comma 54, della legge n. 449 del 1997 sino alla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 1998);
che per effetto della suddetta normativa, come integrata dal citato d.m. 30 marzo 1998, il ricorrente nel giudizio principale subiva il differimento della pensione al mese di aprile successivo, con fissazione del collocamento a riposo alla data del 1° aprile 1998;
che pertanto, essendo cessato dal servizio il 30 dicembre 1997 e così rimasto senza retribuzione per i mesi di gennaio, febbraio e marzo del 1998, egli chiedeva dichiararsi il suo diritto ad ottenere il trattamento di quiescenza dal giorno della cessazione dal servizio (30 dicembre 1997), con conseguente condanna del Ministero dell’interno e della Direzione provinciale del Tesoro al pagamento in suo favore dei ratei pensionistici relativi alle suddette mensilità, non riscossi per effetto della citata normativa sopravvenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
che, in diritto, il giudice a quo, ritenute le norme impugnate rilevanti ai fini del decidere, osserva, con riferimento alla non manifesta infondatezza, che si riproporrebbe la medesima problematica del vuoto di quattro mesi della pensione e della retribuzione già irrazionalmente sofferto dal personale della scuola, cui questa Corte ha ovviato dichiarando l’illegittimità costituzionale – con sentenza n. 439 del 1994 – dell’art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, indi – con sentenza n. 347 del 1997 – dell’art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), in punto di salvezza dell’efficacia dell’art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
che anche in questo caso il differimento del trattamento pensionistico in danno di dipendenti pubblici rimasti privi di retribuzione violerebbe gli artt. 36 e 38 Cost., sottraendo loro il minimo indispensabile per provvedere ai bisogni essenziali della vita;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la inammissibilità o manifesta infondatezza della questione.
Considerato che il giudice rimettente censura l’art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e l’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (Programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell’art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), per violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione;
che l’art. 59, comma 54, della legge n. 449 del 1997 confermava, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 sino alla data di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 1998), la sospensione delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo suindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all’età pensionabile o all’età prevista per la cessazione dal servizio dai singoli ordinamenti;
che in tal modo la norma primaria impugnata rendeva definitiva la sospensione già sancita dall’art. 1 del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375 (Disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati), decaduto per mancata conversione e specificamente abrogato, conservando validità agli atti ed ai provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi, dall’art. 63 della legge n. 449 del 1997;
che deve essere disattesa, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità avanzata dall’intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri;
che, invero, sotto il primo profilo, il rimettente motiva adeguatamente, ancorché succintamente, il supposto vulnus agli artt. 36 e 38 Cost., evidenziando a carico del dipendente cessato dal servizio la perdita del minimo indispensabile per provvedere ai bisogni essenziali della vita, a causa della subìta indisponibilità temporanea sia della retribuzione sia della pensione;
che, sotto il secondo profilo, la previsione del termine di differimento del trattamento pensionistico contenuta nell’impugnato art. 1 del d.m. 30 marzo 1998 è strettamente collegata alla disciplina dettata dalla norma primaria, congiuntamente censurata, di (definitiva conferma della) sospensione transitoria di tutte le disposizioni attributive del diritto a trattamenti pensionistici di anzianità, sì da autorizzare senz’altro il sindacato della Corte sul provvedimento, di fonte legale, di moratoria dei pensionamenti anticipati;
che, quanto al merito, questa Corte ha già più volte escluso l’illegittimità costituzionale di interventi di “blocco” dell’accesso a trattamenti pensionistici di anzianità, come quello censurato in questa sede, tutti ragionevolmente inseriti nel processo di radicale riconsiderazione di tali trattamenti al fine di stabilizzare la spesa previdenziale entro determinati livelli del rapporto con il prodotto interno lordo (sentenze n. 245 del 1997, n. 417 del 1996 e n. 439 del 1994; ordinanze n. 319 e n. 18 del 2001, nonché n. 318 del 1997);
che dev’essere, altresì, ribadita l’estraneità alle pensioni cosiddette “anticipate” della garanzia contenuta nell’art. 38 Cost., perché inerente allo stato di bisogno e, quindi, «riservata alle pensioni che trovano la loro causa nella cessazione dell’attività lavorativa per ragioni di età e non anche a quelle il cui presupposto consiste nel mero avvenuto svolgimento dell’attività stessa per un tempo predeterminato» (ordinanza n. 278 del 2003, proprio riguardo alla sospensione temporanea disposta dalla norma primaria qui impugnata; ma, in tal senso, già la sentenza n. 416 del 1999);
che, inoltre, l’impugnato art. 59, comma 54, della legge n. 449 del 1997 prevedeva che i pubblici dipendenti interessati dalla sospensione temporanea dell’accesso al pensionamento di anzianità anticipato (come, appunto, il ricorrente nel giudizio a quo) potessero revocare le dimissioni già previamente accettate dall’amministrazione e, ove già collocati a riposo, persino essere riammessi in servizio a domanda;
che ciò esclude, altresì, il denunciato contrasto con l’art. 36 Cost., perché, essendo disponibili strumenti per la prosecuzione o il ripristino del rapporto d’impiego rimessi alla libera iniziativa dell’interessato, l’effetto economico negativo a suo carico finisce per dipendere dalla sua eventuale scelta di non utilizzarli, ossia da un atto volontario del lavoratore, revocabile con il ritiro della domanda di pensionamento, ancorché accettata, ovvero con la richiesta di riammissione in servizio (in tal senso, sentenza n. 324 del 1999 e ordinanza n. 92 del 1997).
che, infine, inconferente è il richiamo del giudice rimettente alle pronunce di questa Corte specificamente incidenti sulla legislazione relativa alla posizione giuridica del personale della scuola per violazione dell’art. 3 Cost. (sentenze n. 347 del 1997 e n. 439 del 1994);
che, infatti, diversamente dalle fattispecie allora esaminate, caratterizzate dal fisiologico slittamento della richiesta di cessazione dal servizio all’inizio dell’anno scolastico successivo, stavolta non rileva alcun meccanismo specifico di operatività delle dimissioni, tant’è che il parametro dell’art. 3 Cost., in quella sede ritenuto violato in via assorbente, qui non risulta neppure evocato, mentre la norma impugnata inibisce temporaneamente l’accesso al pensionamento anticipato e, dunque, interviene esclusivamente – spostandola necessariamente in avanti – sulla decorrenza del trattamento di quiescenza;
che, quindi, la questione deve ritenersi, per quanto detto, manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (Programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell’art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti ( sezione giurisdizionale, per la Regione Puglia con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Ugo DE SIERVO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2011.
POLIZIA: SETTIMANA PROSSIMA MANGANELLI INCONTRA RAPPRESENTANTI SINDACALI
POLIZIA: SETTIMANA PROSSIMA MANGANELLI INCONTRA RAPPRESENTANTI SINDACALI =
Roma, 21 gen. (Adnkronos) - In merito alla richiesta di incontro
avanzata ieri dalle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato,
che hanno manifestato la loro esigenza di confronto sulle tematiche di
adeguamento della retribuzione del personale, il Prefetto Antonio
Manganelli , Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza, condividendo la necessita' e l'urgenza della richiesta, ha
fissato per la prossima settimana un incontro con i rappresentanti dei
sindacati.
(Sin/Col/Adnkronos)
21-GEN-11 14:21
NNNN
POLIZIA: MANGANELLI FISSA INCONTRO CON I SINDACATI =
(AGI) - Roma, 21 gen. - In merito alla richiesta di incontro
avanzata ieri dalle Organizzazioni Sindacali della Polizia di
Stato, che hanno manifestato la loro esigenza di confronto
sulle tematiche di adeguamento della retribuzione del
personale, il Prefetto Antonio Manganelli, Capo della Polizia-
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, condividendo la
necessita' e l'urgenza della richiesta, ha fissato per la
prossima settimana un incontro con i rappresentanti dei
sindacati. (AGI)
Red
211419 GEN 11
Roma, 21 gen. (Adnkronos) - In merito alla richiesta di incontro
avanzata ieri dalle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato,
che hanno manifestato la loro esigenza di confronto sulle tematiche di
adeguamento della retribuzione del personale, il Prefetto Antonio
Manganelli , Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza, condividendo la necessita' e l'urgenza della richiesta, ha
fissato per la prossima settimana un incontro con i rappresentanti dei
sindacati.
(Sin/Col/Adnkronos)
21-GEN-11 14:21
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POLIZIA: MANGANELLI FISSA INCONTRO CON I SINDACATI =
(AGI) - Roma, 21 gen. - In merito alla richiesta di incontro
avanzata ieri dalle Organizzazioni Sindacali della Polizia di
Stato, che hanno manifestato la loro esigenza di confronto
sulle tematiche di adeguamento della retribuzione del
personale, il Prefetto Antonio Manganelli, Capo della Polizia-
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, condividendo la
necessita' e l'urgenza della richiesta, ha fissato per la
prossima settimana un incontro con i rappresentanti dei
sindacati. (AGI)
Red
211419 GEN 11
MEDICINA: GENERATO FEGATO IN PROVETTA CON CELLULE UMANE
MEDICINA: GENERATO FEGATO IN PROVETTA CON CELLULE UMANE
(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Ricercatori tedeschi sono riusciti a
far crescere fegati biotech a partire da cellule epatiche umane
''montate'' su un'impalcatura di materiale riassorbibile (come
quello usato per i punti di sutura).
Gli organi 'su misura' dei pazienti sono stati ottenuti
utilizzando le loro cellule e potrebbero essere un giorno usati
per trapianti.
Il traguardo e' stato raggiunto da ricercatori guidati da
Joerg-Matthias Pollok, capo del laboratorio di ingegneria dei
tessuti e trapianto di cellule, presso l'Universita' di Amburgo.
Gli esperti hanno assemblato molti di questi fegati a partire da
cellule di 12 persone dimostrando che la procedura e' fattibile.
Secondo quanto riferito sulla rivista Liver Transplantation,
gli esperti hanno preso le cellule epatiche dei 12 individui, le
hanno coltivate per due giorni e poi ''montate'' su uno
scheletro di materiale biodegradabile. In pochi giorni le
cellule si sono ammassate a formare una struttura
tridimensionale del tutto simile al tessuto epatico. Resta da
vedere se tali 'fegati in provetta' possono funzionare una volta
trapiantati in pazienti.(ANSA).
Y27-MRB
21-GEN-11 13:04 NNNN
(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Ricercatori tedeschi sono riusciti a
far crescere fegati biotech a partire da cellule epatiche umane
''montate'' su un'impalcatura di materiale riassorbibile (come
quello usato per i punti di sutura).
Gli organi 'su misura' dei pazienti sono stati ottenuti
utilizzando le loro cellule e potrebbero essere un giorno usati
per trapianti.
Il traguardo e' stato raggiunto da ricercatori guidati da
Joerg-Matthias Pollok, capo del laboratorio di ingegneria dei
tessuti e trapianto di cellule, presso l'Universita' di Amburgo.
Gli esperti hanno assemblato molti di questi fegati a partire da
cellule di 12 persone dimostrando che la procedura e' fattibile.
Secondo quanto riferito sulla rivista Liver Transplantation,
gli esperti hanno preso le cellule epatiche dei 12 individui, le
hanno coltivate per due giorni e poi ''montate'' su uno
scheletro di materiale biodegradabile. In pochi giorni le
cellule si sono ammassate a formare una struttura
tridimensionale del tutto simile al tessuto epatico. Resta da
vedere se tali 'fegati in provetta' possono funzionare una volta
trapiantati in pazienti.(ANSA).
Y27-MRB
21-GEN-11 13:04 NNNN
"La polizia al Cav.:"Non siamo a sua disposizione".." ".."il presidente del Consiglio deve rispetto perchè sono pubblici ufficiali e non membri del suo staff, servitori dello Stato che fanno il loro dovere nel rispetto della legge e senza guardare in faccia nessuno"..." "..Interrogati gli uomini di scorta a Fede i poliziotti: noi corretti, offesi dal premier.." "..L'ira degli agenti, Maroni dal premier...".."...Gli agenti:"Offesi dal premier. Chieda scusa...".."
Sub Lege Libertas
La Polizia di Stato è una delle forze dell'ordine italiane direttamente dipendente dal Dipartimento della pubblica sicurezza, che rappresenta l'apparato amministrativo centrale per mezzo del quale il Ministero dell'interno (autorità nazionale di pubblica sicurezza) gestisce l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza in Italia.
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