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venerdì 8 aprile 2011

Corte Costituzionale "...Ad avviso del ricorrente, le norme impugnate - nel definire le caratteristiche delle uniformi degli addetti alla polizia locale - avrebbero adottato colori, forme, mostreggiature e gradi somiglianti a quelli in uso alla polizia di Stato: ciò, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 6 della legge statale n. 65 del 1986, ai sensi del quale le uniformi della polizia locale devono essere tali da escludere la «stretta somiglianza» con quelle delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato. Per questo verso, le disposizioni regionali tornerebbero a invadere la sfera della potestà legislativa esclusiva statale prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost...."

POLIZIA GIUDIZIARIA   -   REGIONE   -   SICUREZZA PUBBLICA
Corte cost., Sent., 09-02-2011, n. 35
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

SENTENZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 2, lettere c) e q), e 4; 11, comma 1, lettera d); 19, con l'allegato A; 20; 21, con l'allegato E; 22, con l'allegato D, e 26 della legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41 (Polizia locale e politiche di sicurezza urbana), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1°-4 marzo 2010, depositato in cancelleria il 10 marzo 2010 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2010.

Udito nell'udienza pubblica del 14 dicembre 2010 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

udito l'avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri.

1. - Con ricorso notificato il 1° marzo 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 4, commi 2, lettere c) e q), e 4; 11, comma 1, lettera d); 19, con l'allegato A; 20; 21, con l'allegato E; 22, con l'allegato D, e 26 della legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41 (Polizia locale e politiche di sicurezza urbana).

Il ricorrente premette che la citata legge lucana detta norme in materia di polizia locale e politiche di sicurezza urbana, dando attuazione ai principi contenuti nella legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale).

Ad avviso del Governo, con le norme denunciate la Regione avrebbe esorbitato dai limiti delle proprie competenze legislative, invadendo quelle statali.

La prima censura investe l'art. 4, comma 2, lettera c), della legge regionale, il quale prevede che gli appartenenti alla polizia locale dei Comuni e delle Province esercitano «funzioni di polizia giudiziaria secondo le disposizioni della vigente legislazione statale, rivestendo, a tal fine, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita ai Comandanti, Ufficiali e Ispettori di Polizia Locale, a seguito di nomina da parte dell'Amministrazione di appartenenza in riferimento al disposto dell'art. 55 del codice di procedura penale, e di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Assistenti-Istruttori e agli Agenti di Polizia Locale».

Tale disposizione, sebbene richiami la legislazione statale vigente, violerebbe la competenza esclusiva dello Stato in tema di giurisdizione penale, attribuita dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla legge statale la materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale». Come chiarito, infatti, da questa Corte costituzionale con la sentenza n. 313 del 2003, la polizia giudiziaria - la quale opera, di propria iniziativa o per disposizione o delega dell'autorità giudiziaria, ai fini dell'applicazione della legge penale - rientra nell'ambito della materia dianzi indicata: con la conseguenza che la legge regionale non sarebbe competente a disporre il riconoscimento della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, a prescindere dalla conformità o dalla difformità alla legge dello Stato, trattandosi di disciplina demandata esclusivamente a questa legge.

2. - La seconda censura concerne l'art. 4, commi 2, lettera q), e 4, della legge regionale, nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell'attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato.

Secondo il ricorrente, detta norma violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., e si porrebbe, altresì, in contrasto con la legge statale n. 65 del 1986, che, all'art. 5, comma 1, lettera c), definisce «ausiliarie» le funzioni di pubblica sicurezza della polizia locale ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, secondo il quale gli addetti al servizio di polizia municipale collaborano, «nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità».

Al riguardo, è richiamata la distinzione tra la «polizia di sicurezza», la cui disciplina legislativa forma oggetto di riserva a favore dello Stato in base al citato precetto costituzionale, e la «polizia amministrativa locale», esplicitamente sottratta alla predetta competenza esclusiva. Alla luce della definizione fornita dal comma 2 dell'art. 159 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), la polizia di sicurezza concerne, in particolare, «le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni».

Per converso, i compiti di polizia amministrativa locale attengono - come puntualizzato dalla giurisprudenza costituzionale - alle «attività di prevenzione o di repressione dirette a evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati alle persone o alle cose nello svolgimento delle materie sulle quali si esercitano le competenze regionali [...], senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni o gli interessi tutelati in nome dell'ordine pubblico». In altri termini, la rilevanza dei compiti di polizia amministrativa dovrebbe necessariamente esaurirsi all'interno delle attribuzioni regionali, senza poter toccare quegli interessi di fondamentale importanza per l'ordinamento complessivo, che è compito dello Stato curare.

Se i criteri distintivi appena enunciati valgono per la delimitazione «per attribuzioni» della competenza legislativa regionale, ad analoga conclusione dovrebbe pervenirsi - a parere del ricorrente - «anche in relazione alla delimitazione "territoriale" della competenza legislativa regionale, in quanto la possibilità di raggiungere intese con altri enti locali, per tutelare la sicurezza pubblica anche al di fuori del territorio regionale, si tradurrebbe in una indebita invasione della competenza legislativa statale che, per definizione, riguarda l'intero territorio nazionale».

3. - Forma, altresì, oggetto di impugnazione l'art. 11, comma 1, lettera d), della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009, il quale prevede - quale requisito ulteriore, rispetto a quelli stabiliti dalla vigente legislazione statale, ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti di polizia locale - che il candidato non debba «essere in possesso dello status di obiettore di coscienza».

Ad avviso del ricorrente, tale previsione si porrebbe in contrasto con l'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore), che sospende, a decorrere dal 1° gennaio 2005, le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva, ledendo nuovamente, con ciò, la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.).

La disposizione censurata sarebbe, in effetti, incoerente con la sospensione del servizio di leva, giacché lo «status di obiettore di coscienza» assumerebbe rilevanza solo in presenza di una chiamata alle armi obbligatoria.

Osserva, inoltre, l'Avvocatura dello Stato che l'art. 11, comma 1, della legge regionale introduce il censurato requisito negativo per l'ammissione ai concorsi per posti di polizia locale insieme ad «altri specifici requisiti», i quali non sarebbero, in realtà, affatto «specifici», corrispondendo a quelli, di ordine generale, previsti dall'art. 5, comma 2, della legge n. 65 del 1986; laddove, al contrario, il solo requisito di cui alla lettera d) esula totalmente dalle previsioni della legge statale.

4. - Parimenti lesivi dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. risulterebbero gli artt. 19, con l'allegato A, 20, 21, con l'allegato E, e 22, con l'allegato D, della legge regionale censurata.

Nel definire le caratteristiche delle uniformi degli addetti alla polizia locale, le richiamate disposizioni prevedrebbero, infatti, colori, forme, mostreggiature e gradi somiglianti a quelli delle uniformi in uso alla polizia di Stato: ciò, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 6 della legge n. 65 del 1986, secondo cui le divise della polizia municipale devono essere tali da escludere la «stretta somiglianza» con quelle delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato.

5. - Infine, secondo la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'art. 26 della legge regionale violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., che impone alle Regioni l'osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

La norma impugnata, infatti, prevedendo l'istituzione di un numero telefonico unico regionale (a tre o quattro cifre) per la polizia locale, si porrebbe in contrasto con la direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), che ha imposto agli Stati membri di istituire il numero unico di emergenza «112», al fine di garantire ai cittadini adeguata risposta alle chiamate di emergenza attraverso un sistema di gestione unificato delle telefonate.

Nel recepire la direttiva, il d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche a livello statale) ha stabilito, all'art. 76, che il Ministero provvede affinché, oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali, indicati nel piano nazionale di numerazione, gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso, digitando, per l'appunto, il numero di emergenza unico europeo «112». Ai sensi del medesimo art. 76, inoltre, i numeri di emergenza nazionali sono, innanzitutto, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita, in merito alla disponibilità dei numeri, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - quale «autorità nazionale di regolamentazione» cui si riferisce la direttiva comunitaria - e sono, quindi, recepiti dall'Autorità nel piano nazionale di numerazione.

Tutto ciò, allo scopo di garantire la certezza circa il numero o i numeri di emergenza cui fare riferimento ed evitare il rischio di sovrapposizioni.

6. - Il 23 novembre 2010, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato, nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri, una memoria illustrativa, insistendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate.

In particolare, ha richiamato la sentenza n. 167 del 2010, intervenuta nelle more del giudizio, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale): il cui contenuto risulterebbe - secondo il ricorrente - in larga misura sovrapponibile a quello delle norme oggetto dell'odierno scrutinio.

Il rilievo varrebbe, in specie, per l'art. 15, comma 1, della citata legge friulana, il quale - in modo analogo all'art. 4, comma 2, lettera c), della legge reg. Basilicata n. 41 del 2009 - attribuisce agli addetti alla polizia locale la qualifica di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria. Nel dichiarare l'incostituzionalità della norma in riferimento al medesimo parametro oggi invocato (l'art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.), la citata sentenza n. 167 del 2010 ha affermato che tale attribuzione deve ritenersi invasiva della sfera di competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione penale, senza che rilevi, in senso contrario, l'esistenza di norme statali (quale, in particolare, l'art. 5 della legge n. 65 del 1986) che già riconoscono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria al personale della polizia locale.

La medesima sentenza ha dichiarato, inoltre, l'incostituzionalità - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. - dell'art. 8, comma 6, della legge friulana, recante una previsione assai simile, secondo l'Avvocatura dello Stato, a quella dell'impugnato art. 4, comma 2, lettera q), della legge reg. Basilicata n. 41 del 2009 («nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa statale, la polizia locale assume il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana negli ambiti territoriali di riferimento»).

Nell'occasione, la Corte - dopo avere ribadito i propri orientamenti in ordine alle nozione di ordine pubblico e sicurezza - ha rilevato che, «quanto alla necessità di una collaborazione fra forze di polizia municipale e forze di polizia di Stato, l'art. 118, terzo comma, Cost. ha provveduto espressamente a demandare alla legge statale il compito di disciplinare eventuali forme di coordinamento nella materia dell'ordine pubblico e della sicurezza»; concludendo, quindi, che la norma regionale in questione, «disciplinando non solo modalità di esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza da parte della polizia locale, ma anche le forme della collaborazione con le forze della polizia dello Stato», violava la competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

Ad avviso del ricorrente, tale iter argomentativo sarebbe estensibile anche alla questione avente ad oggetto la norma della Regione Basilicata che qui interessa, concernente le intese di collaborazione nelle attività di pubblica sicurezza tra reparti di polizia locale di diversi comuni. Ciò troverebbe, del resto, conferma, «a contrario», in quanto affermato, nell'ambito della medesima citata sentenza, in relazione allo «sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere», essendo stato al riguardo ulteriormente ribadito che solo «nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato (sentenza n. 238 del 2004)».

Nel caso di specie, sarebbe quindi evidente che l'art. 4, comma 2, lettera q), della legge regionale in esame, stabilendo che le amministrazioni locali possono raggiungere intese di collaborazione nell'attività di pubblica sicurezza, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, esorbiti dal limite delle competenze regionali fissato dal parametro costituzionale invocato.
Motivi della decisione

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in via principale di plurime disposizioni della legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41 (Polizia locale e politiche di sicurezza urbana) - recante norme in materia di polizia locale e politiche di sicurezza urbana «in armonia con i principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65» (Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale) - deducendo la violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione.

2. - Il ricorrente censura, in primo luogo, l'art. 4, comma 2, lettera c), della citata legge lucana, ove si prevede che gli appartenenti alla polizia locale dei Comuni e delle Province esercitano «funzioni di polizia giudiziaria secondo le disposizioni della vigente legislazione statale, rivestendo, a tal fine, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita ai Comandanti, Ufficiali e Ispettori di Polizia Locale, a seguito di nomina da parte dell'Amministrazione di appartenenza in riferimento al disposto dell'art. 55 del codice di procedura penale, e di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Assistenti-Istruttori e agli Agenti di Polizia Locale».

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la norma esorbiterebbe dall'ambito delle competenze legislative regionali, disponendo nella materia «giurisdizione penale», demandata alla competenza legislativa esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

La questione è fondata.

Questa Corte ha già affermato in più occasioni che, «quanto alla polizia giudiziaria che, a norma dell'art. 55 del codice di procedura penale, opera, di propria iniziativa e per disposizione o delega dell'Autorità giudiziaria, ai fini dell'applicazione della legge penale, l'esclusione della competenza regionale risulta dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale disposta dalla lettera l) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione» (sentenza n. 313 del 2003; nello stesso senso, sentenza n. 167 del 2010).

D'altro canto, il vigente codice di procedura penale ha configurato la polizia giudiziaria come soggetto ausiliario di uno dei soggetti del rapporto triadico in cui si esprime la funzione giurisdizionale (il pubblico ministero).

Ne consegue che va ritenuta costituzionalmente illegittima una norma regionale che - al pari di quella oggi impugnata - provveda ad attribuire al personale della polizia locale la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, trattandosi di compito riservato in via esclusiva alla legislazione statale (sentenze n. 167 del 2010 e n. 313 del 2003 cit.).

Né il richiamo, contenuto nella legge regionale, alla legge statale (e, comunque, la conformità della prima alla seconda) vale ad emendare il vizio denunciato. Il problema qui in discussione, infatti, «non è di stabilire se la legislazione regionale sia o non sia conforme a quella statale, ma, ancor prima, se sia competente o meno a disporre il riconoscimento» delle qualifiche di cui si tratta, «indipendentemente dalla conformità o dalla difformità rispetto alla legge dello Stato» (sentenza n. 313 del 2003; in senso analogo, sentenza n. 167 del 2010). La giurisprudenza di questa Corte è, del resto, costante nell'affermare che «la novazione della fonte con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale costituisce causa di illegittimità della norma» regionale (ex plurimis, sentenze n. 167 del 2010 e n. 26 del 2005).

3. - Il ricorrente impugna, in secondo luogo, l'art. 4, commi 2, lettera q), e 4, della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009, nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell'attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato.

La previsione normativa censurata violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., ponendosi, altresì, in contrasto con la legge statale n. 65 del 1986: legge che - dopo aver stabilito che gli addetti al servizio di polizia municipale collaborano, «nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità» (art. 3) - qualifica come «ausiliarie» le funzioni di pubblica sicurezza esercitate dal suddetto personale (art. 5, comma 1, lettera c).

Anche tale questione è fondata.

L'art. 4, comma 1, lettera q), della legge regionale, nella parte oggetto di censura, consente agli appartenenti alla polizia locale dei Comuni e delle Province di esercitare «attività di concorso alla tutela della sicurezza pubblica», anche al di fuori del «rispettivo territorio di competenza», sulla base di intese tra le amministrazioni interessate; con la precisazione che le «intese di collaborazione tra reparti di diversi Comuni» possono essere raggiunte «solamente previo parere favorevole del Comandante del Corpo o Servizio, inviando comunicazione al Prefetto allorquando riguardino personale avente qualità di agente di pubblica sicurezza in servizio armato».

La descrizione dell'attività oggetto delle intese è fornita dal successivo comma 4 del medesimo art. 4 - cui la citata lettera q) del comma 2 rinvia - ai sensi del quale la polizia locale è chiamata a esercitare, «nei limiti previsti dalle deliberazioni dei comitati provinciali per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, funzioni di tutela della sicurezza urbana, intesa come necessario presupposto dello sviluppo economico e sociale e della salvaguardia della vita delle persone residenti nel territorio, perseguita attraverso la coniugazione delle attività di prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e repressione».

In questa prospettiva - come attestano, da un lato, la stessa qualificazione dell'attività come di «concorso alla tutela della sicurezza pubblica» e, dall'altro, i riferimenti alla «salvaguardia della vita delle persone» tramite interventi di prevenzione e repressione - la regolamentazione delle «intese di collaborazione» oggetto di censura viene a collocarsi nell'ambito della materia «ordine pubblico e sicurezza», di competenza legislativa esclusiva statale: materia che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, attiene «alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico», inteso quest'ultimo quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale» (ex plurimis, sentenza n. 129 del 2009 e - in rapporto a fattispecie nelle quali veniva specificamente in rilievo il concetto di «sicurezza urbana» - sentenze n. 274 e n. 226 del 2010, n. 196 del
2009). Donde la sussistenza della violazione denunciata.

Va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2, lettera q), e 4, della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009, nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell'attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato.

4. - Secondo il ricorrente, anche l'art. 11, comma 1, lettera d), della legge regionale censurata invaderebbe l'ambito della potestà legislativa statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, definito dall'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

Nel prevedere - quale requisito ulteriore, rispetto a quelli stabiliti dalla vigente legislazione statale, ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti di polizia locale - che il candidato non debba «essere in possesso dello status di obiettore di coscienza», la menzionata disposizione si porrebbe, difatti, in contrasto con l'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore), che sospende le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005. Ciò, in quanto lo «status» di obiettore di coscienza potrebbe assumere rilevanza solo in presenza di una chiamata alle armi obbligatoria.

La questione è inammissibile.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, infatti, pur deducendo la violazione di una competenza legislativa statale esclusiva - e, dunque, l'inesistenza di qualsiasi competenza regionale nella materia considerata - ravvisa contraddittoriamente la violazione della riserva statale solo nell'asserita incompatibilità della norma denunciata con la disciplina dettata dalla legge n. 226 del 2004 (ciò, a differenza di quanto avviene in rapporto alla questione precedentemente esaminata, rispetto alla quale la normativa statale risulta evocata, nella sostanza, solo al fine di dare conto del modo in cui la rivendicata potestà esclusiva è stata esercitata). Ne discende l'inammissibilità della questione, «non potendo coesistere - se non in un rapporto di subordinazione, non dedotto nel ricorso - una censura attinente sia all'an, sia al quomodo dell'esercizio della potestà regionale» (sentenza n. 391 del 2006).

A ciò va aggiunto che il parametro evocato è palesemente inconferente, giacché il requisito dell'assenza dello «status» di obiettore di coscienza, considerato nel contesto della disciplina in esame, incide sull'accesso a un pubblico concorso volto al reclutamento di personale che svolge funzioni di polizia amministrativa locale: dunque, su un ambito certamente estraneo alla materia «ordine pubblico e sicurezza», quale intesa dalla giurisprudenza costituzionale dianzi richiamata.

5. - Una ulteriore censura investe gli artt. 19, con l'allegato A, 20, 21, con l'allegato E, e 22, con l'allegato D, della legge regionale.

Ad avviso del ricorrente, le norme impugnate - nel definire le caratteristiche delle uniformi degli addetti alla polizia locale - avrebbero adottato colori, forme, mostreggiature e gradi somiglianti a quelli in uso alla polizia di Stato: ciò, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 6 della legge statale n. 65 del 1986, ai sensi del quale le uniformi della polizia locale devono essere tali da escludere la «stretta somiglianza» con quelle delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato. Per questo verso, le disposizioni regionali tornerebbero a invadere la sfera della potestà legislativa esclusiva statale prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

Anche tale questione è inammissibile, per la contraddittorietà della sua prospettazione.

Il ricorrente abbina, difatti, nuovamente l'allegazione dell'inesistenza della potestà legislativa regionale - insita nella denunciata violazione di un titolo di competenza statale esclusiva - con una censura che attiene, per converso, unicamente alle modalità con le quali detta potestà è stata concretamente esercitata, tali da porre le disposizioni impugnate in asserito contrasto con un precetto posto dalla legge statale.

6. - Da ultimo, la Presidenza del Consiglio dei ministri impugna l'art. 26 della legge regionale, il quale prevede che la polizia locale «disporrà di un numero telefonico unico (a 3 o 4 cifre) per il pronto intervento».

Secondo il ricorrente, la norma violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto con la direttiva 2002/22/CE, recepita con d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche a livello statale), che ha imposto agli Stati membri di istituire il numero unico di emergenza «112». La disposizione regionale vanificherebbe, difatti, la finalità della direttiva comunitaria e, conseguentemente, della normativa statale di recepimento: finalità che consisterebbe nel «garantire la certezza per la cittadinanza in ordine al numero o ai numeri di emergenza cui fare riferimento onde evitare il rischio di sovrapposizioni».

La questione è infondata.

L'intento della richiamata direttiva è quello di fornire ai cittadini il medesimo codice di accesso («112») ai servizi di emergenza su tutto il territorio dell'Unione, eliminando le differenze preesistenti relative ai numeri per le chiamate di emergenza. Detta uniformità non implica, tuttavia, l'esclusione di ulteriori numeri di emergenza nazionali o anche locali. Al contrario - analogamente a quanto già stabilito dalla decisione 91/396/CEE del Consiglio, la quale aveva introdotto il numero unico europeo «parallelamente a ogni altro numero nazionale esistente per tali chiamate» (art. 1) - la citata direttiva 2002/22/CE consente espressamente agli Stati membri di prevedere ulteriori numeri di emergenza nazionali (art. 26).

A conferma di ciò, nel recepire la direttiva, il d.lgs. n. 259 del 2003, all'art. 76, ha ribadito la possibilità che siano previsti numeri di emergenza nazionali e ha stabilito le modalità per la loro determinazione.
P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, lettera c), della legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41 (Polizia locale e politiche di sicurezza urbana);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2, lettera q), e 4, della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009, nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell'attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 1, lettera d), 19, con l'allegato A, 20, 21, con l'allegato E, e 22, con l'allegato D, della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Sicurezza: Consulta; Silp-Cgil, non si può minimizzare censura. Per superarla non basta legge ordinaria

SICUREZZA:CONSULTA;SILP-CGIL,NON SI PUO' MINIMIZZARE CENSURA
'PER SUPERARLA NON BASTA LEGGE ORDINARIA'
(ANSA) - ROMA, 8 APR - ''A chi minimizza sugli effetti della
pronuncia della Consulta in materia di ordinanze dei sindaci,
ricordiamo che il fondamento delle censure della Corte risiede
nel Titolo V della Costituzione che attribuisce allo Stato la
competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica''. LO
afferma Claudio Giardullo, segretario generale del sindacato di
polizia Silp-Cgil.
''Il che - spiega Giardullo - esclude che ai sindaci possa
essere riconosciuto un generale e permanente potere di
introdurre divieti e obblighi di comportamento al di fuori di
quelle condizioni, la necessita' e l'urgenza, che sono l'unica
eccezione prevista dal nostro ordinamento''.
''Pensiamo, dunque - conclude il segretario del Silp - che
non sarebbe sufficiente una legge ordinaria per superare quel
principio costituzionale e riconoscere, in via generale e
permanente, questo potere, ma servirebbe una modifica all'art.
117 della Costituzione. E pensiamo anche che sarebbe piu' utile
per il Paese rafforzare il sistema di sicurezza pubblica,
anziche' farne semplice strumento di campagna elettorale''.
(ANSA).

NE
08-APR-11 18:02 NNNN

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"A Roma pochi poliziotti: uno ogni duemila abitanti".."La sicurezza non è uno spot. La criminalità aumenta e la 'politica' non fornisce risposte adeguate' "..."La Consulta boccia i sindaci-sceriffi"..."Meno poteri ai sindaci nelle scelte sulla sicurezza"..."Ancora figuracce: il pacchetto sicurezza viola la Costituzione" Le organizzazioni criminali presenti nel Lazio. Per gentile concessione del Silp Cgil Roma e Lazio


"A Roma pochi poliziotti: uno ogni duemila abitanti".."La sicurezza non è uno spot. La criminalità aumenta e la 'politica' non fornisce risposte adeguate' "..."La Consulta boccia i sindaci-sceriffi"..."Meno poteri ai sindaci nelle scelte sulla sicurezza"..."Ancora figuracce: il pacchetto sicurezza viola la Costituzione"

 

"A Roma pochi poliziotti: uno ogni duemila abitanti".."La sicurezza non è uno spot. La criminalità aumenta e la 'politica' non fornisce risposte adeguate' "..."La Consulta boccia i sindaci-sceriffi"..."Meno poteri ai sindaci nelle scelte sulla sicurezza"..."Ancora figuracce: il pacchetto sicurezza viola la Costituzione"






















"Bimbe molestate.."

L'Italia di B. non è l'unica, mandateci le vostre storie


giovedì 7 aprile 2011

OMOFOBIA:ASSOCIAZIONI,BENE ACCORDO POLIZIA-PARI OPPORTUNITA'




OMOFOBIA:ASSOCIAZIONI,BENE ACCORDO POLIZIA-PARI OPPORTUNITA'

(ANSA) - ROMA, 7 APR - "Questa mattina il capo della Polizia
di Stato Antonio Manganelli ha annunciato alle associazioni
omosessuali e transessuali presenti alla periodica riunione
dell'Oscad, l'Osservatorio sulla sicurezza contro gli atti
discriminatori, la firma di un protocollo d'intesa con il
Ministero delle Pari Opportunit…. L'accordo prevede corsi di
formazione sul contrasto dell'omofobia e della transfobia al
secondo anno della scuola di polizia". Lo rendono noto Enrico
Oliari, presidente di Gay Lib e Fabrizio Marrazzo, portavoce del
Gay Center di Roma.
"Si tratta - aggiungono - di un accordo molto importante. Le
forze dell'ordine sono fondamentali nel contrasto di ogni forma
di intolleranza e discriminazione. Oggi la maggioranza delle
persone lesbiche, gay e trans non denuncia perch‚ teme
conseguenze negative nella propria vita privata, familiare o
professionale. Soltanto due casi su dieci vengono denunciati. In
questo modo si avvia un percorso che avvicina l'Italia
all'Europa, dove le forze di polizia sono in prima linea
sostenendo chi subisce discriminazioni e violenze perch‚
lesbica, gay o trans attraverso molti servizi. Vogliamo
ringraziare il prefetto Manganelli e il prefetto Francesco
Cirillo per lo straordinario impegno e per aver coinvolto a
tutti i livelli sia la Polizia di Stato che i Carabinieri anche
nell'elaborazione di soluzioni innovative".
"La nostra collaborazione con Oscad - spiega Marrazzo - Š
stata positiva. Negli ultimi mesi la sinergia, anche con la
squadra mobile di Roma, ha reso possibile la soluzione di due
casi di violenza, uno dei quali particolarmente efferata ai
danni di un ventenne ferito con cocci di bottiglia al collo e al
volto che si era rivolto al servizio Gay Help Line. I
responsabili del crimine sono stati, infatti, individuati e ora
sono in attesa di giudizio". (ANSA).

AB
07-APR-11 15:00 NNNN
OMOFOBIA:CAPO POLIZIA, LOTTA AD OGNI FORMA DISCRIMINAZIONE
MANGANELLI;AGEVOLARE CHI DENUNCIA. STRATEGIE PREVENZIONE
(ANSA) - ROMA, 7 APR - Il capo della Polizia, Antonio
Manganelli promette: "lotta ad ogni forma di discriminazione,
prevenzione ma anche repressione''. Lo ha detto nel corso
dell'incontro per la firma del protocollo d'intesa tra
l'Osservatorio per la Sicurezza della Polizia contro gli Atti
Discriminatori e l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni
razziali del ministero per le pari opportunit…).
"Con la firma di questo accordo", ha detto Manganelli, "vogliamo
qualificare e quantificare i fenomeni di discriminazione in
tutta la loro gravit…. Andare verso la prevenzione di ogni forma
di discriminazione ma anche verso la repressione immediata di
ogni forma di comportamento che, in questo ambito, costituisca
un vero e proprio reato".
"Per fare questo - ha aggiunto - bisogna agevolare chi intende
denunciare e creare degli interlocutori che possano dialogare
con i cittadini con quella sensibilit… e professionalit… che non
Š da tutti".
"Il risultato di quest'accordo" ha proseguito il Prefetto
Manganelli, "Š un importante passo avanti per debellare una
serie di fenomeni discriminatori che incidono fortemente sul
senso di insicurezza dei cittadini ma resta comunque molto da
fare''. ''Ce lo dicono i nostri sensori sul territorio, le
stazioni dei carabinieri, i commissariati e le questure, che ci
fanno recepire la necessit… di intervenire con determinazione ed
in modo sinergico affinch‚ sia sotto il profilo della crescita
culturale sia sotto il profilo di adeguate strategie di
prevenzione e anche repressione, si ponga fine - ha concluso - a
qualsiasi forma di discriminazione, commessa contro chiunque, in
qualunque contesto''.

AU
07-APR-11 15:54 NNNN

OMOFOBIA:ASSOCIAZIONI,BENE ACCORDO POLIZIA-PARI OPPORTUNITA' (2)

(ANSA) - ROMA, 7 APR - Il protocollo, siglato oggi alla
Scuola Superiore di Polizia, tra l'OSCAD (l'Osservatorio per la
Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori) e l'UNAR(Ufficio
nazionale antidiscriminazioni razziali del ministero per le pari
opportunita') alla presenza del Capo della Polizia, Antonio
Manganelli, Š finalizzato a definire le modalit… di scambio
informativo sui casi di discriminazione e di quelli con
rilevanza penale(reati aggravati ai sensi dell'art. 3 della c.d.
"legge Mancino".
L'obiettivo e' coinvolgere l'OSCAD, per una eventuale
collaborazione in progetti, coordinati dall'UNAR, che
interessino le varie reti territoriali (costituite da
istituzioni, associazioni, osservatori…) contro le
discriminazioni e realizzare, da parte dell'UNAR, attivit…
formative e di aggiornamento per le Forze di Polizia.
Alla firma del protocollo hanno partecipato anche
rappresentanti di associazioni che si occupano di
discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali,
religiosi o legati all'orientamento sessuale, tra i quali: ACLI,
Amnesty International, Arcigay, CIR (Consiglio Italiano
Rifugiati), Comunit… Sant'Egidio, GayLib, Polis Aperta, Rete
Lenford e l'UFTDU (Unione Forense per la Tutela dei Diritti
Umani).
(ANSA).

AU
07-APR-11 15:21 NNNN

MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO 30 novembre 2010 Soppressione o riorganizzazione di comandi ed enti dell'Esercito e dell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare. (11A04562) (GU n. 79 del 6-4-2011 )

Esercito ed Aeronautica militare: soppressione o riorganizzazione di comandi ed enti

Adottati i provvedimenti di soppressione o riorganizzazione dei comandi ed enti dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica italiana indicati, rispettivamente, nelle Tabelle 1 e 2 allegate al decreto in commento.

D.M. 30 novembre 2010 del Ministro della difesa (G.U. 6 aprile 2011, n. 79)

MINISTERO DELLA DIFESA 
  DECRETO 30 novembre 2010  
 Soppressione o riorganizzazione di comandi ed enti dell'Esercito e dell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare. (11A04562) (GU n. 79 del 6-4-2011 ) 
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visto il codice  dell'ordinamento  militare,  emanato  con  decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  d'ora  in  avanti  denominato
«codice»;
  Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della  legge  28  novembre
2005, n. 246, emanato con decreto del Presidente della Repubblica  15
marzo 2010, n. 90, d'ora in avanti denominato «regolamento»;
  Viste le disposizioni del libro primo, titolo III, capi  I,  III  e
IV, del codice, in materia di attribuzioni del Ministro della  difesa
nonche' di configurazione e attribuzioni  delle  cariche  di  vertice
delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa  del  Ministero
della difesa;
  Viste le disposizioni del libro  primo,  titolo  II,  capo  V,  del
regolamento,  in  materia  di  attribuzioni  dei   vertici   militari
dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  26  giugno  1981,
concernente collocazione ordinativa,  attribuzioni  e  organizzazione
della struttura  di  comando  del  generale  ispettore  (ora  tenente
generale),  Capo  del  Corpo  tecnico  (ora  Corpo  degli  ingegneri)
dell'Esercito;
  Considerato che, nel quadro del processo di ristrutturazione  delle
Forze armate, il  Corpo  tecnico  dell'Esercito,  quale  elemento  di
organizzazione,  e'  stato  soppresso  con  decreto  legislativo   25
novembre 1997, n. 464, con attribuzione dei relativi compiti in parte
alle competenti  direzioni  generali  tecniche  del  Ministero  della
difesa  e  in   parte   all'Ispettorato   (ora   Comando)   logistico
dell'Esercito;
  Visto l'art. 10, comma 3, del  codice,  il  quale  prevede  che  il
Ministro della difesa, con proprio decreto emanato  su  proposta  del
Capo di stato maggiore della difesa, puo' sopprimere o  riorganizzare
enti e organismi nell'ambito del processo di  ristrutturazione  delle
Forze armate;
  Considerato altresi', che l'attuazione delle  misure  organizzative
di siffatti provvedimenti strutturali risale alla responsabilita' dei
competenti Capi di stato maggiore di forza armata, previo parere  del
Capo di stato maggiore cella difesa, ai sensi dell'art. 33, comma  1,
lettera d), del codice;
  Vista la proposta del Capo di stato maggiore della difesa;
  Considerato che i provvedimenti recati dal  presente  decreto  sono
stati  oggetto  di  preventiva   informazione   alle   organizzazioni
sindacali rappresentative, a livello nazionale e locale;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

                              Decreta:

                               Art. 1


                   Soppressione o riorganizzazione
                     di comandi ed enti militari

  1. Sono adottati i provvedimenti di soppressione o riorganizzazione
dei  comandi  ed  enti  dell'Esercito  italiano  o   dell'Aeronautica
italiana indicati, rispettivamente, nelle  annesse  tabelle  1  e  2,
costituenti parti integranti del presente decreto, con le  decorrenze
indicate.

    Art. 2


                        Abrogazione espressa

  1. Il decreto del Ministro della difesa 26 giugno 1981, indicato in
premessa, e' abrogato.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione.
    Roma, 30 novembre 2010

                                                Il Ministro: La Russa

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2011
Ministeri istituzionali,Difesa, registro n. 4, foglio n. 320

Salute: boom sondino che fa dimagrire, 200 pazienti al dì in vista estate

SALUTE: BOOM SONDINO CHE FA DIMAGRIRE, 200 PAZIENTI AL DI' IN VISTA ESTATE =
IN MIGLIAIA RICORRONO A NUTRIZIONE ARTIFICIALE, IL DOPPIO
RISPETTO ALL'ANNO SCORSO

Roma, 7 apr. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Italiani sempre piu'
'rapiti' dal sondino che fa dimagrire. La terapia che trasforma un
sogno in realta' - dimagrire 10 kg in 10 giorni - sta infatti
prendendo piede sempre piu'. Tanto che, con l'avvicinarsi della bella
stagione, si prevedono numeri da capogiro: "Nei mesi di maggio, giugno
e luglio, stimiamo di visitare circa 200 pazienti al giorno. Il
doppio, circa, di quanti ne abbiamo trattati lo scorso anno nello
stesso periodo".

Parola di Gianfranco Cappello, responsabile del servizio di
nutrizione clinica del Policlinico Umberto I di Roma, il 'papa'' di
questa terapia: praticamente un sondino sottile che va dal naso allo
stomaco, attraverso cui passa una soluzione di sole proteine.

A confermare la 'sondino-mania' e' anche Marco Gasparotti,
chirurgo plastico, che ha messo a punto - insieme ad un team di
nutrizionisti ed endocrinologi - un innovativo sistema di
dieto-terapia che utilizza proprio il sondino naso-gastrico: 'Diet
tube'. (segue)

(Fed/Col/Adnkronos)
07-APR-11 12:41

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SALUTE: BOOM SONDINO CHE FA DIMAGRIRE, 200 PAZIENTI AL DI' IN VISTA ESTATE (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Ormai questo tipo di tecnica e'
stata sdoganata - conferma Gasparotti all'Adnkronos Salute - e' in
crescente aumento. Pero' va detto che non va vista come una dieta,
bensi' come un protocollo nutrizionale. Il paziente, dopo i dieci
giorni di sondino, deve infatti seguire un percorso nutrizionale ben
preciso. Piu' che altro il Diet tube e' una terapia motivazionale,
ideale soprattutto per le persone in sovrappeso un po' pigre.
L'applicazione del sondino porta infatti a un calo rapido del peso che
nel paziente porta a un aumento dell'autostima e della motivazione a
correggere il suo stile alimentare".

Al di la' delle varie tecniche, sta di fatto che sempre piu'
italiani intraprendono questa strada. Basti pensare che negli ultimi 5
anni oltre 28 mila pazienti, tra cui molti vip (politici, star del
cinema e della tv), si sono rivolti a Cappello, inizialmente
all'Umberto I, da qualche mese nel suo studio privato. "L'afflusso di
persone - spiega Cappello - era diventato imponente e il Policlinico
mi aveva imposto un tetto massimo di pazienti da seguire in
intramoenia: otto. Troppo pochi rispetto alla richiesta". (segue)

(Fed/Col/Adnkronos)
07-APR-11 12:47

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SALUTE: BOOM SONDINO CHE FA DIMAGRIRE, 200 PAZIENTI AL DI' IN VISTA ESTATE (3) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - E il numero dei 'fan' del sondino
naso-gastrico sembra destinato ad aumentare. "Prevediamo - spiega
Cappello - di visitare e trattare sempre piu' persone. Anche perche' -
aggiunge - oltre al centro di Roma ora i pazienti possono rivolgersi
anche ad altre filiali sparse un po' in tutta Italia: Venezia, Bari,
Taranto, Latina, Viterbo. E tra qualche giorno aprira' anche un centro
a Londra. Si tratta di strutture private gestite da medici che hanno
seguito i miei corsi e che utilizzano i miei protocolli e i miei
programmi. E che inoltre sono in costante contatto con me attraverso
il web".

Anche Gasparotti, che si avvale di un pool formato da
endocrinologi, internisti, nutrizionisti e dietisti, e' stato
'costretto' ad allargare il suo raggio d'azione per riuscire a
soddisfare le richieste dei tanti pazienti. "Abbiamo aperto otto
centri in Italia, ma siamo presenti anche a Barcellona, Madrid, Mosca,
Atene, Miami".

Il protocollo messo a punto da Cappello prevede come primo
passo, obbligatorio, un corso di preparazione alla Nec (Nutrizione
enterale chetogena). Dopodiche', la tecnica vera e propria funziona
cosi': si applica un sondino nasogastrico collegato a una sacca che
contiene una soluzione a base di proteine. Sostituira' colazione,
pranzo e cena per 10 giorni. Niente cibo, solo acqua, camomilla, te' e
caffe' senza zucchero. L'organismo riceve i nutrienti grazie a una
pompa che sta dentro uno zainetto (il tutto pesa un chilo e mezzo) e
deve essere ricaricata ogni sera. Il risultato di questo sacrificio e'
che si riesce a perdere in 10 giorni dal 7% al 10% del peso corporeo
iniziale. (segue)

(Fed/Col/Adnkronos)
07-APR-11 12:52

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SALUTE: BOOM SONDINO CHE FA DIMAGRIRE, 200 PAZIENTI AL DI' IN VISTA ESTATE (4) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Malgrado il peso medio delle
persone che puntano su questa terapia sia ancora alto: "116 per gli
uomini e 97 per le donne", assicura Cappello, non mancano pero' le
polemiche. Ai dietologi e ai nutrizionisti questa tecnica di
dimagrimento fa storcere il naso. "Sono metodiche che non andrebbero
usate, se non nei grandi obesi. Applicarle indistintamente a tutti,
anche a chi ha solo un po' di pancetta, mi sembra una forzatura",
taglia corto Pietro Migliaccio, presidente della Societa' italiana di
scienza dell'alimentazione.

"Si tratta - aggiunge - di una dieta assolutamente priva di
carboidrati, che altera il metabolismo. E che potrebbe, e sottolineo
potrebbe, dal momento che non ci sono riscontri scientifici a
riguardo, creare problemi a livello renale ed epatico". Perplessita'
che Cappello rispedisce al mittente: "La cura non comporta alcun
rischio". La perdita di peso e' dovuta alla chetogenesi, fenomeno che
si verifica quando il fisico e' privato degli zuccheri. "Abbassando il
glucosio nel sangue costringiamo l'organismo a bruciare grassi,
ottenendo una rapida perdita di peso", dice Cappello, che non ha
finora pubblicato alcuno studio scientifico sul suo metodo, anche se
negli ultimi anni ha trattato migliaia di pazienti. Ed e' proprio la
mancanza di letteratura scientifica a riguardo che lascia dubbiosi gli
esperti delle diete e della corretta alimentazione.

"Non ci sono - sottolinea Migliaccio - riscontri scientifici che
possono validare o meno questa tecnica. Per logica e conoscenza della
scienza pero' - aggiunge - mi sembra azzardato parlare di rischio
zero. I disturbi a livello renale o epatico potrebbero verificarsi
anche a lunga scadenza. Ma, ripeto, non lo sappiamo. Ecco perche'
invito il professor Cappello a pubblicare i suoi lavori e organizzare
un congresso, un confronto, con gli esperti della materia:
nutrizionisti, nefrologi ed epatologi". (segue)

(Fed/Col/Adnkronos)
07-APR-11 13:01


SALUTE: BOOM SONDINO CHE FA DIMAGRIRE, 200 PAZIENTI AL DI' IN VISTA ESTATE (5) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - A ideare questa terapia Cappello
ci e' arrivato per caso. Il professore e' stato tra i primi in Italia
a praticare la nutrizione artificiale parentale, con la flebo, a
pazienti che non riuscivano a mangiare. "Poi - racconta - mi e'
capitato un paziente obeso che doveva essere operato per
un'infiammazione all'intestino e, dal momento che il grasso e' il
nemico del chirurgo, l'ho fatto dimagrire di 20 chili, con questa
tecnica che uso ancora oggi".

Cappello ha quindi iniziato a occuparsi dei pazienti obesi che
si dovevano operare. E proprio l'incontro con la figlia di una sua
paziente, che chiedeva anche lei di dimagrire perche' obesa, gli ha
fatto scattare la scintilla. "Perche' no?", si e' detto il professore.
Fu un successo. La ragazza, con la stessa cura, perse 15 kg. "Il resto
- afferma - l'ha fatto il passaparola".

Naturalmente non tutti possono seguire questa tecnica. Ci sono
tre categorie di pazienti che non possono essere sottoposti alla Nec:
i minori di 14 anni, "perche' - come spiega l'esperto - diete al di
sotto di questa eta' rischiano di indurre gravi alterazioni che poi
sfociano nell'anoressia". E ancora, "gli allergici alle proteine del
latte, perche' le soluzioni che utilizziamo sono derivate dal latte, e
i pazienti con insufficienza renale che sono costretti a diete a basso
contenuto di proteine". (segue)

(Fed/Col/Adnkronos)
07-APR-11 13:02

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SALUTE: BOOM SONDINO CHE FA DIMAGRIRE, 200 PAZIENTI AL DI' IN VISTA ESTATE (6) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - A testimoniare la sempre piu'
ampia diffusione della terapia non sono solo le migliaia di pazienti
che bussano alla porta di Cappello. Basta navigare un po' su internet
e constatare quanto sia motivo di discussione questa particolare
dieta. Tanti quelli che hanno seguito la cura e raccontano online
dettagliatamente l'esperienza vissuta. Non mancano gli scettici e i
critici convinti che "tanto i chili persi si riprendono velocemente".

A loro si contrappongono pero' i fanatici del metodo Cappello.
C'e' addirittura chi ha fondato su Facebook il gruppo 'Tutti quelli
che farebbero un monumento a Gianfranco Cappello'.

Tanti sul web anche i sostenitori della tecnica Gasparotti.
Alcune pazienti sui loro blog e sulle loro pagine Facebook si dicono
"entusiaste" del trattamento. Un successo scontato, visto che Diet
tube sembra mettere ko il nemico numero uno delle donne: la cellulite.
"E' cosi'. Il nostro protocollo - spiega Gasparotti - e' vincente
anche contro la cellulite e le adiposita' localizzate, prima trattate
invece esclusivamente con liposcultura, quindi chirurgicamente".

(Fed/Col/Adnkronos)
07-APR-11 13:02

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Contenuti del POS - va valutato anche il rischio stress lavoro-correlato? ing. M. Grandi (tratto dalla rivista n. 1/2011 - Ambiente & Sicurezza sul Lavoro)

Tumori: progranulina assolta, non é fra cause genetiche cancro seno



TUMORI: PROGRANULINA ASSOLTA, NON E' FRA CAUSE GENETICHE CANCRO SENO =
ERA 'INDIZIATA' MA STUDIO ONDA-REGIONE LOMBARDIA ESCLUDE
MUTAZIONI IN MALATE

Milano, 7 apr. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Progranulina
assolta. La proteina, per la quale si era ipotizzato un ruolo nel
cancro al seno, sembra dover essere esclusa dalla lista delle
possibili cause genetiche del 'killer in rosa'. Da uno studio ancora
in corso - promosso dall'Osservatorio nazionale sulla salute della
donna (Onda), grazie a un contributo della Regione Lombardia - e'
emerso infatti che, benche' il 25% delle donne con carcinoma mammario
presenti un livello di progranulina inferiore alla norma, l'analisi
genetica condotta sulle pazienti esclude la presenza di alterazioni a
carico del gene che codifica questa proteina. "Si tratta di una
scoperta rilevante - assicurano i promotori - perche' per ora esclude,
contrariamente a quanto ipotizzato inizialmente, che la progranulina
possa avere un ruolo nella causa genetica della malattia".

Le granuline, di cui fa parte anche la progranulina - ricorda
una nota - sono proteine che agiscono come fattori di crescita e sono
coinvolte in numerosi processi biologici, fisiologici e patologici
come lo sviluppo embrionale, la rigenerazione cutanea,
l'infiammazione. (segue)

(Red-Opa/Zn/Adnkronos)
07-APR-11 10:53

NNNN


071001 APR 11
TUMORI: PROGRANULINA ASSOLTA, NON E' FRA CAUSE GENETICHE CANCRO SENO (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - In particolare, la progranulina
ha un ruolo nello sviluppo di una malattia neurodegenerativa: la
demenza frontotemporale familiare (Fftd). Questa interazione ha
portato ad avviare la ricerca Onda-Pirellone, che ha coinvolto 200
donne con tumore del seno arruolate dall'ospedale Sacco di Milano,
piu' altrettante con demenza Fftd, arruolate dall'ospedale
Fatebenefratelli di Brescia.

Lo studio passa ora alle sue ultime due fasi: la prima dovra'
caratterizzare funzionalmente le mutazioni della progranulina
identificate attraverso studi di biologia molecolare e cellulare, per
chiarire gli eventuali meccanismi patogenetici comuni a demenza e
cancro; la seconda dovra' studiare il ruolo fisiologico della
progranulina nella proliferazione cellulare, evento chiave nella
patogenesi sia del cancro che della demenza. Solo al termine del
lavoro, precisano gli esperti, sara' possibile confermare con certezza
il ruolo di questa proteina. (segue)

(Red-Opa/Zn/Adnkronos)
07-APR-11 11:07

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TUMORI: PROGRANULINA ASSOLTA, NON E' FRA CAUSE GENETICHE CANCRO SENO (3) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Rispetto alla prima fase dello
studio iniziata nel 2009 - spiega Giuliano Binetti, direttore del
Laboratorio di neurobiogenetica dell'ospedale Fatebenefratelli di
Brescia - oggi possiamo vantare risultati su circa 400 pazienti, 200
con demenza Fftd e 200 con carcinoma al seno. L'analisi genetica ha
escluso la presenza di mutazioni potenzialmente responsabili della
riduzione dei livelli di progranulina".

Ai bassi valori di proteina si affianca anche la "presenza di
vari polimorfismi non patogenetici - continua il ricercatore - cioe'
variazioni e piccole anomalie a livello di Dna: la presenza di queste
alterazioni non e' tuttavia responsabile del calo di proteina. La
frequenza di tali polimorfismi, inoltre, non si discosta da quella
presente in pazienti affetti da demenza frontotemporale, ne' da quella
osservata nella popolazione controllo. Abbiamo osservato pero' un
maggior arricchimento nella frequenza di entrambi i polimorfismi tra
le pazienti con carcinoma mammario con livelli bassi di progranulina
che riportano familiarita' per tumore. Risultati conclusivi si avranno
solo quando l'analisi di tali polimorfismi sara' estesa all'intero
campione arruolato". 8segue)

(Red-Opa/Zn/Adnkronos)
07-APR-11 11:14

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Abbronzatura selvaggia: Aiom, Gilardino spiega come non fare autogol con il cancro




SALUTE: AIOM,GILARDINO SPIEGA COME NON FARE AUTOGOL CON IL CANCRO =
(AGI) - Firenze, 7 apr. - "Attenzione ai rischi
dell'abbronzatura selvaggia: non dimenticate mai la protezione
solare, anche al campetto con gli amici. E non fatevi le
lampade: sono dannose come il fumo di sigaretta". In una
parola: ragazzi con il cancro non fate autogol. E' il monito di
Alberto Gilardino, professore per un giorno all'Istituto
'Sassetti-Peruzzi' di Firenze, che si e' confrontato con gli
studenti durante la tappa toscana del progetto nazionale 'Non
fare autogol', promosso dall'Associazione Italiana di Oncologia
Medica (Aiom). Una campagna di prevenzione innovativa che fino
al termine del campionato tocca 7 scuole in 7 citta' (dopo
Milano e Palermo, oggi e' la volta di Firenze, per poi
raggiungere Genova, Napoli, Torino e Roma), coinvolgendo alcuni
dei piu' importanti calciatori italiani (oltre a Gilardino,
Pato, Legrottaglie, Miccoli, Palombo, De Sanctis, Chiellini,
Sculli e Perrotta) e il CT della nazionale Cesare Prandelli.
Sono loro stessi a 'salire in cattedra' per spiegare ai ragazzi
come tenersi alla larga dai sette vizi capitali ed evitare il
cancro. "La prevenzione oncologica comincia da giovani - ha
spiegato Carmelo Iacono, presidente nazionale Aiom -: fumo,
alcol, sedentarieta', alimentazione scorretta, sesso non
protetto, doping, abbronzatura selvaggia e lampade solari sono
abitudini molto pericolose, soprattutto se iniziate da
adolescenti. Circa il 40% dei tumori e' causato da fattori
modificabili ed evitabili. Con il nostro progetto, grazie
all'aiuto dei calciatori, vogliamo spiegare ai ragazzi quali
siano i rischi e convincerli che per vincere la partita contro
il cancro e' indispensabile giocare d'attacco". Oltre agli
incontri, e' attivo il sito www.nonfareautogol.it ed e' stato
realizzato un opuscolo, in distribuzione in decine di istituti
secondari italiani. Al fianco di AIOM, con i campioni, si sono
schierati anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
CONI, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la
Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI). Il progetto e'
reso possibile da Boehringer-Ingelheim. L'incontro di Firenze
e' dedicato in particolare ai rischi dell'eccessiva esposizione
al sole e dell'utilizzo delle lampade abbronzanti, un'abitudine
molto pericolosa se iniziata da giovanissimi. Un'esposizione
precoce, in particolare prima dei 35 anni, incrementa del 75%
il rischio di sviluppare melanoma, un tumore che colpisce ogni
anno circa 7.000 persone in Italia. "Sappiamo di essere un
esempio per tanti ragazzi - ha affermato Gilardino - e questo
ci da' grandi responsabilita'. Possiamo far capire loro quali
siano i comportamenti positivi e gli stili di vita negativi da
eliminare. E' con grande piacere e onore, quindi, che ho deciso
di partecipare a un progetto cosi' importante".(AGI)
Mav (Segue)
071001 APR 11

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SALUTE: AIOM,GILARDINO SPIEGA COME NON FARE AUTOGOL CON IL CANCRO (2)=
(AGI) - Firenze, 7 apr. - I tumori provocano ogni anno oltre
250.000 nuovi malati nel nostro Paese, 25.000 in Toscana, ma
fortunatamente sono sempre piu' curabili: "Oggi oltre 2 milioni
di italiani hanno affrontato un cancro, di questi un milione e
mezzo l'ha superato" ha sottolineato Editta Baldini,
coordinatore regionae AIOM per la Toscana. "Nella nostra
regione - aggiunge - sono 167.000 e la sopravvivenza a 5 anni
e' del 55% fra gli uomini e del 63% fra le donne. Questo
dimostra l'efficacia dei programmi di prevenzione, i progressi
nella diagnosi e gli avanzamenti raggiunti nelle terapie.
L'attuale riduzione di mortalita' porta l'Italia al livello dei
Paesi occidentali piu' avanzati". L'Aiom, che riunisce oltre
2.000 specialisti, ha identificato nella fascia d'eta' 14-16 un
target prioritario per la formazione e la sensibilizzazione.
Per questo ha ideato una campagna ad hoc che mira a contrastare
i principali fattori di rischio parlando la loro lingua.
"Quella universale dello sport, con cui diffondere alcuni
importanti valori e messaggi di salute" ha dichiarato Enrique
Manzoni, Presidente di Boehringer-Ingelheim, societa'
farmaceutica che ha una delle sue sedi piu' importanti a
Firenze. La nostra azienda e' lieta di essere al fianco degli
oncologi con questo importante messaggio veicolato da
testimonial prestigiosi come i calciatori di serie A". Per
massimizzare la ricaduta educazionale e' attivo anche un canale
YouTube e un gruppo su facebook, con un gioco educazionale che
mette in palio l'incontro dal vivo con gli idoli sportivi: chi
vince potra' incontrarli in occasione delle tappe nelle scuole
e ricevere una loro maglietta autografata. Nel sito e' prevista
inoltre un'area dedicata agli insegnanti (e piu' in generale
agli educatori), strutturata con schede pratiche e consigli, a
cura di Aiom, su come prevenire i principali fattori di
rischio. "Fra i giovani la conoscenza di questi aspetti e'
molto scarsa - ha evidenziato Iacono - pochissimi sanno che
oltre il 30% dei tumori e' direttamente collegato ad una dieta
scorretta, che i sedentari hanno una probabilita' del 20-40%
superiore di ammalarsi, che esiste una forte relazione tra
alcol e cancro. E ancora, che l'Agenzia Internazionale per la
Ricerca sul Cancro (Iarc) e l'Organizzazione Mondiale della
Sanita' (Oms), hanno innalzato il livello di rischio delle
apparecchiature UV nella classe di massima allerta: sono
considerate "cancerogeni per l'uomo", esattamente come le
sigarette".(AGI)
Mav
071001 APR 11

Polizia ultima umiliazione in ordine di tempo "Uffici della polizia sporchi e invivibili i sindacati lanciano l'allarme epidemie"...."Appalti al ribasso Questura sporca" "Sfratti in corso"




Pedaggi. Se ne riparla dopo il voto delle amministrative!







PEDAGGI. GASBARRA: SPOSTATI A DOPO VOTO? GOVERNO FERMI SALASSO


(DIRE) Roma, 7 apr. - "Era evidente che il governo fosse in
trappola, ma ora e' ancora in tempo per fermare il nuovo salasso
sugli italiani e annullare il bando da 150 milioni di euro
dell'Anas. Far slittare, invece, i nuovi pedaggi a dopo le
elezioni amministrative sarebbe un'offesa all'intelligenza degli
italiani che poi sarebbero comunque ancora di piu' 'tassati e
mazziati'". Lo scrive in un comunicato il deputato del Pd, Enrico
Gasbarra, della commissione Trasporti della Camera in merito alle
dichiarazioni del presidente di Anas, Pietro Ciucci sullo
slittamento del termine, fissato al primo maggio 2011, per
l'introduzione dei nuovi pedaggi sulla rete stradale.
"L'annuncio del presidente di Anas, Pietro Ciucci sul ritardo
del decreto del governo per i nuovi pedaggi- continua- blocca di
fatto la realizzazione dei caselli elettronici sui 1.300
chilometri di strade, tra cui il Grande Raccordo Anulare e la
Roma-Fiumicino. Un ritardo che testimonia la confusione del
governo, della maggioranza e che crea un buco clamoroso nella
casse di Anas".
Di fronte "a questo disastro annunciato, il governo si fermi e
non perseguiti milioni di italiani di ben 26 Province e la
Capitale d'Italia, con nuove tasse. Il governo potrebbe ancora
bloccare tutto e l'Anas annullare il bando per i nuovi caselli
elettronici- conclude Gasbarra- evitando di colpire famiglie,
pendolari, imprese gia' in difficolta' a causa della crisi e
della pressione fiscale".

(Com/Lum/ Dire)
17:24 07-04-11

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