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giovedì 4 ottobre 2012

IMMIGRATI: VIMINALE, DOCUMENTI PER EMERSIONE NON SOLO DA P.A.


IMMIGRATI: VIMINALE, DOCUMENTI PER EMERSIONE NON SOLO DA P.A. =
BASTA CERTIFICAZIONE MEDICA O CERTIFICATO ISCRIZIONE SCOLASTICA
DEI FIGLI

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - La documentazione che il lavoratore
straniero deve fornire nella procedura di emersione, per dimostrare la
sua presenza sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre
2011, ''non dovra' necessariamente pervenire da una pubblica
amministrazione. A titolo esemplificativo, potra' trattarsi di una
certificazione medica di una struttura pubblica o un di certificato di
iscrizione scolastica dei figli; potra' far fede una tessera
nominativa dei mezzi pubblici, una multa, la titolarita' di una scheda
telefonica di operatori italiani oppure una documentazione rilasciata
da centri autorizzati di accoglienza e ricovero, anche religiosi''. E'
quanto sottolinea il Viminale sul sito del ministero dell'Interno.

''I chiarimenti sono giunti dall'Avvocatura Generale dello Stato
alla quale il dipartimento per le Liberta' civili e l'Immigrazione si
e' rivolto dopo aver ricevuto numerosi quesiti in proposito. Il
parere, espresso il 4 ottobre 2012, oltre a tener conto delle
difficolta' che i lavoratori stranieri irregolari avrebbero incontrato
nel dimostrare contatti con enti pubblici, specifica cosa debba
intendersi per 'organismo pubblico' legittimato a rilasciare la
documentazione rilevante ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo
n. 109/2012''.

Tra le prove documentali, infine, ''l'Avvocatura fa rientrare
anche la documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o
consolari in Italia, mentre -viene precisato- non puo' ritenersi utile
un passaporto recante il timbro di entrata in 'area Schengen' non
essendo quest'ultimo in grado di attestare, da solo, la presenza dello
straniero, alla data stabilita, proprio sul territorio nazionale''.

(Sin/Ct/Adnkronos)
04-OTT-12 20:13

NNNN

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