Trattamento di dati sensibili
riferiti ai partecipanti ad una manifestazione sindacale - 29 novembre 2012
Registro dei provvedimenti
n. 371 del 29 novembre 2012
n. 371 del 29 novembre 2012
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del
dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini,
vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa
Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTA la segnalazione presentata dall'avv.
Nicola Roberto Toscano in nome e per conto del segretario regionale della
Puglia CISL FNS in data 18 ottobre 2010;
VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali);
VISTA la l. 15 dicembre 1990, n. 395
(Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria);
VISTO l'art. 18, d.P.R. 15 febbraio 1999, n.
82 (Regolamento di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria);
VISTO il decreto del Ministro della
Giustizia 12 dicembre 2006, n. 306 (Regolamento recante: disciplina del
trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero della
giustizia, adottato ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice);
VISTE le "Linee
guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità
di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico", adottate con
provvedimento del 14 giugno 2007 (pubblicato nella G.U. 13 luglio 2007, n.
161);
VISTI gli elementi in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal
segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.
1/2000;
RELATORE la prof.ssa Licia Califano;
PREMESSO
1. Con segnalazione presentata in nome e per
conto del segretario regionale CISL FNS della Puglia si è lamentato che, in
occasione di una manifestazione sindacale – cui hanno aderito "decine di
poliziotti penitenziari" ed organizzata "all'esterno della struttura del
carcere di Bari ed al di fuori del normale orario di servizio" –,
"soggetti incaricati dalla Direzione carceraria hanno raccolto e registrato,
unitamente ad altri dati, i nominativi di tutti i partecipanti, per finalità
e con intenti ignoti". In particolare, la raccolta dei dati personali
dei partecipanti alla manifestazione (indetta per protestare rispetto
all'adozione di alcune determinazioni da parte della Direzione della casa
circondariale) avrebbe costituito, a detta del sindacato segnalante, una
"schedatura" del personale di polizia penitenziaria intervenuto, sì da
rendere necessario l'intervento del Garante al fine di "indagare in
merito ai fatti descritti, verificando, in particolare, se siano stati
violati diritti civili dei cittadini […] e di adottare i provvedimenti che
si riterranno opportuni" (cfr. segnalazione del 18 ottobre 2010).
2. Al fine di verificare la liceità del
trattamento di dati personali effettuato e di acquisire elementi idonei ad
accertarne la conformità al Codice, sono state chieste alla Direzione della
Casa circondariale di Bari informazioni volte a conoscere, tra l'altro, i
presupposti – in particolare normativi – che avrebbero legittimato il
segnalato trattamento, con particolare riguardo a quello relativo ai dati
idonei a rivelare l'appartenenza sindacale del personale partecipante alla
menzionata manifestazione.
3.1. Nel fornire il proprio riscontro (cfr.
nota 11 maggio 2011), la Direzione della Casa circondariale ha prodotto
documentazione inerente la vicenda segnalata dalla quale è stato possibile
evincere che:
a. in data 13 aprile
2010, prima dello svolgimento della manifestazione sindacale, la Direzione
della Casa circondariale di Bari comunicava ad una pluralità di soggetti
istituzionali (segnatamente, al Ministero della Giustizia - D.A.P., al
Provveditore regionale di Bari, al Presidente del Tribunale di sorveglianza
presso la Corte d'appello di Bari nonché al Prefetto di Bari) la programmata
manifestazione di protesta e le ragioni della stessa. Con la stessa nota,
inviata per conoscenza al Comandante di Reparto, al Coordinatore N.T.P. ed
al Coordinatore dell'Unità Operativa Ordine e Sicurezza, si disponeva
inoltre l'approntamento di adeguate misure di prevenzione "a tutela della
sicurezza dell'Istituto"; si chiedeva al Prefetto di "voler disporre
idoneo supporto al personale di polizia penitenziaria" per la durata
della manifestazione nonché, rivolgendosi agli Uffici ministeriali in
indirizzo, di "valutare se l'iniziativa assunta dal segretario Regionale
Cisl ed, in particolare, la manifestazione di protesta preannunciata per il
14 c.m., violi i doveri cui devono attenersi gli appartenenti al Corpo di
polizia penitenziaria", con particolare riguardo all'art. 18, d.P.R. n.
82/1999, "qualora le questioni inerenti le modalità di espletamento di
compiti istituzionali e direttamente incidenti sull'ordine, sicurezza e
disciplina, venissero dal rappresentate Cisl propalate indebitamente
all'esterno" (cfr. nota del 13 aprile 2010, prot. n. 10458);
b. a manifestazione
conclusa, in data 14 aprile 2010, l'Ispettore coordinatore di sorveglianza
generale, incaricato altresì di svolgere funzioni di "coordinamento
delle misure di vigilanza pianificate dall'Ufficio Comando a tutela
dell'ordine e della sicurezza" (cfr. nota 11 maggio 2011, cit.), ebbe a
redigere una relazione di servizio indirizzata al Comandante di Reparto
nella quale, oltre a riferire succintamente le modalità di svolgimento della
manifestazione, precisava che la stessa si era svolta "senza
ripercussioni negative" e riportava i nominativi del personale di
polizia penitenziaria che vi aveva preso parte (cfr. relazione di servizio
non protocollata del 14 aprile 2010, cit.);
c. in data 12 maggio 2010
la Direzione della Casa circondariale, nell'inoltrare ai medesimi
destinatari della citata nota del 13 aprile 2010 copia della relazione di
servizio del 14 aprile 2010 recante i nominativi dei partecipanti, invitava,
tra l'altro, gli uffici ministeriali reputati competenti "a prendere
posizione circa la valutazione dell'iniziativa assunta dai rappresentati
CISL sotto il profilo di eventuale violazione dei doveri statuiti per gli
appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria".
Tra la documentazione prodotta è ricompresa
anche altra più sintetica relazione, anch'essa redatta il 14 aprile 2010, ma
protocollata, con la quale si dava sinteticamente conto dell'avvenuto
svolgimento della preannunciata manifestazione indetta dalla sigla sindacale
CISL FNS, senza menzione alcuna dell'identità dei partecipanti alla stessa,
precisandosi soltanto che l'iniziativa si era svolta "senza nessun
episodio rilevante da segnalare con la partecipazione di circa 30 persone"
(cfr. nota protocollata del 14 aprile 2010).
3.2. In una comunicazione successiva la Casa
circondariale di Bari ha rappresentato che (cfr. nota del 28 giugno 2012):
a. i provvedimenti
inerenti la manifestazione sindacale oggetto di segnalazione "sono stati
curati direttamente e personalmente dalla precedente Autorità dirigente […]
cessata dall'incarico in data 20.12.2011";
b. "la documentazione
in atti presso questo Ufficio è costituita prevalentemente dalle note già
inoltrate", oggetto di conservazione, e che "non risultano allo
stato ulteriori operazioni di trattamento dei dati".
4.1. Ad integrazione della documentazione
acquisita presso la Casa circondariale è stato chiesto anche al Ministero
della Giustizia − Dipartimento amministrazione penitenziaria (D.A.P.) di
fornire chiarimenti con riguardo all'individuazione del titolare del
trattamento, nonché all'osservanza dei principi di liceità, finalità,
pertinenza e non eccedenza del trattamento in relazione alle distinte
operazioni effettuate, anche alla luce della comunicazione del Provveditore
regionale del 21 giugno 2010 (cfr. all. n. 3 alla segnalazione) nella quale
si assicurava alla rappresentanza sindacale segnalante che "la Direzione
della Casa circondariale non ha adottato, né potrebbe, alcun provvedimento
nei confronti di detti partecipanti e che la manifestazione di protesta si è
svolta in modo assolutamente pacifico".
4.2. Nel fornire il riscontro, il Ministero
della Giustizia (cfr. nota 5 luglio 2012) ha precisato che:
a. attesa l'articolazione
dell'Amministrazione "in unità periferiche (quale la Casa circondariale
di Bari) cui è preposto un dirigente provvisto di potere decisionale del
tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati […]
deve individuarsi quale titolare unico del trattamento il direttore
dell'Istituto in esame […]";
b. "le operazioni
effettuate dalla Casa circondariale di Bari non sono serventi alle finalità
amministrativo-istituzionali di questa centrale Struttura, che, pertanto,
non ha posto in essere ulteriori operazioni di trattamento".
5.1. Alla luce degli elementi acquisiti,
deve in primo luogo rilevarsi che le operazioni di trattamento dei dati
nominativi dei partecipanti alla manifestazione sindacale riguardano dati
sensibili ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, essendo tali
dati idonei a rivelare l'adesione degli interessati al sindacato.
Con riguardo a tale trattamento – da
effettuarsi comunque "secondo modalità volte a prevenire violazioni dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato"
(art. 22, comma 1, del Codice) – la disciplina di protezione dei dati
personali prevede che esso possa essere svolto da parte dei soggetti
pubblici solo "se autorizzato da espressa disposizione di legge nella
quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di
operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico
perseguite" (art. 20, comma 1, del Codice).
Per quanto rileva nel caso in esame – nel
quale le operazioni di trattamento dei nominativi dei partecipanti risulta
essere stato motivato dall'eventuale utilizzo allo scopo di sollevare
eventuali contestazioni disciplinari –, il legislatore ha individuato la
richiesta "finalità di rilevante interesse pubblico" nell'ambito
della gestione dei rapporti di lavoro, nello svolgimento di attività dirette
all'accertamento di responsabilità anche disciplinare del lavoratore (cfr.
art. 112, comma 2, lett. g), del Codice).
Deve in proposito aggiungersi che, ai sensi
dell'art. 20, comma 2, del Codice, i tipi di dati sensibili e di operazioni
eseguibili, sono stati individuati con atto di natura regolamentare (previo
parere espresso dal Garante) con il decreto del Ministro della Giustizia 12
dicembre 2006 n. 306 (Regolamento recante: disciplina del trattamento dei
dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero della giustizia) il cui
allegato n. 8 concerne i trattamenti effettuati nell'ambito di "procedure e
sanzioni disciplinari".
5.2. Nella vicenda in esame, il trattamento
dei dati sensibili sopra richiamati nell'ambito della gestione del rapporto
di lavoro, pur se (in astratto) consentito dalla legge e dal regolamento ai
fini dell'instaurazione di un procedimento disciplinare a carico di alcuno
dei partecipanti, non risulta lecito ai sensi degli artt. 11, comma 1, lett.
a) e 20, comma 1 del Codice in quanto, come diffusamente risulta dagli atti,
non essendo stata riscontrata né contestata alcuna violazione del segreto
d'ufficio di cui all'art. 18 del Regolamento di servizio del Corpo di
Polizia penitenziaria (d.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82), i dati sensibili
riferiti ai partecipanti alla manifestazione sindacale oggetto di raccolta e
registrazione non sono stati (in concreto) utilizzati nell'ambito di alcun
procedimento disciplinare.
Quest'ultimo, infatti, non è stato attivato
né nei confronti del segretario della CISL (che aveva indetto la citata
manifestazione), né di alcuno dei partecipanti alla manifestazione, non
potendo peraltro la mera indizione e partecipazione ad una manifestazione
sindacale configurare di per sé alcun illecito per l'ordinamento, anche alla
luce della fondamentale libertà di riunione riconosciuta dall'art. 17 della
Costituzione (nonché dall'art. 19, l. n. 395/1990 che, nell'ambito
dell'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, stabilisce le norme di
comportamento nel godimento dei diritti politici, civili e sindacali). Tale
circostanza, peraltro, risulta confermata anche dalla menzionata nota del 21
giugno 2010 (cfr. all. n. 3 alla segnalazione) con la quale il
Provveditorato regionale per la Puglia ha escluso che la Direzione della
Casa circondariale potesse adottare "alcun provvedimento nei confronti di
detti partecipanti [e nella quale su è dato atto] che la manifestazione di
protesta si [fosse] svolta in modo assolutamente pacifico".
5.3. Sotto diverso profilo, anche alla luce
dell'immotivata prolungata conservazione dei dati sensibili in esame,
risulta violato l'art. 11, comma 1, lett. e), del Codice, nonché l'art. 22,
commi 5 e 9 del Codice, risultando gli stessi eccedenti rispetto alla
dichiarata finalità del loro impiego nell'ambito di un procedimento
disciplinare.
6. Alla luce delle considerazioni svolte,
deve pertanto dichiararsi illecito il descritto trattamento dei dati
sensibili degli interessati effettuato dalla Casa circondariale di Bari con
la conseguente inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge ai
sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice.
Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d),
del Codice, deve inoltre essere disposto nei confronti della medesima Casa
circondariale il divieto di trattare ulteriormente i dati relativi ai
nominativi dei partecipanti alla manifestazione contenuti nella relazione di
servizio sopramenzionata, con loro conservazione per esigenze di tutela dei
diritti in sede giudiziaria.
Deve altresì prescriversi, ai sensi
dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, di portare a conoscenza dei
destinatari della comunicazione del 13 maggio 2010 cui i dati riferiti agli
interessati siano stati eventualmente comunicati il contenuto del presente
provvedimento, in ordine al profilo dell'inutilizzabilità dei dati oggetto
del medesimo.
7. Atteso che la violazione dell'art. 20 del
Codice rientra tra le fattispecie previste dall'art. 167, comma 2, del
Codice, l'Autorità si riserva di verificare, con autonomo procedimento, i
presupposti per l'eventuale contestazione della violazione amministrativa di
cui all'art. 162, comma 2-bis del Codice.
8. In caso d'inosservanza del presente
provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni (rispettivamente penale
e amministrativa) di cui agli artt. 170 e 162, comma 2-ter del Codice.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
nei confronti della Casa
circondariale di Bari
a. dichiara illecito il
trattamento dei dati sensibili riferiti ai partecipanti alla manifestazione
sindacale, effettuato in violazione degli artt. 11, comma 1, lett. a) ed e),
20 e 22 del Codice, con la conseguente inutilizzabilità dei dati trattati in
violazione di legge, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice;
b. vieta, ai sensi degli
artt. 154, comma 1, lett. d), 144 e 143, comma 1, lett. c) del Codice, di
trattare ulteriormente i dati relativi ai partecipanti alla manifestazione
con effetto immediato dalla data di ricezione del presente provvedimento,
con loro conservazione per esigenze di tutela dei diritti in sede
giudiziaria;
c. prescrive, ai sensi
degli artt. 154, comma 1, lett. c) e 143, lett. b) del Codice, di portare a
conoscenza del contenuto del presente provvedimento i destinatari della
comunicazione del 12 maggio 2010 cui i dati riferiti agli interessati siano
stati eventualmente comunicati.
Ai sensi degli artt. 152
del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può
essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso
depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare
del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero.
Roma, 29 novembre 2012
IL PRESIDENTE
Soro
Soro
IL RELATORE
Califano
Califano
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
Busia
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