rattamenti dati per attività di propaganda elettorale - esonero dall'informativa. Provvedimento del 10 gennaio 2013
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2013)
Fonte Garante Privacy
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2013)
Registro dei provvedimenti
n. 01 del 10 gennaio 2012
n. 01 del 10 gennaio 2012
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA
riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente,
della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna
Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott.
Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il "Codice in materia di protezione dei dati personali", d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice);
CONSIDERATO
che, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, disposto con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, n. 225,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24
dicembre 2012, n. 299, sono stati convocati, con decreto del Presidente
della Repubblica in data 22 dicembre 2012, n. 226, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 dicembre 2012, n.
299, i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica nei giorni del 24 e 25 febbraio 2013;
CONSIDERATO
che il Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e
territoriali con nota del 24 dicembre 2012 ha invitato i Prefetti di
Milano e di Campobasso nell'esercizio delle funzioni di Rappresentante
dello Stato nelle rispettive regioni, ai sensi dell'art. 10, comma 2,
lett. f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, previa intesa con i
presidenti delle Corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i
comuni delle due regioni, a indire le elezioni del Presidente della
Giunta regionale e del Consiglio regionale nelle Regioni Lombardia e
Molise, e che con decreti rispettivamente n. 47449 e n. 56527, in data
27 dicembre 2012, il Prefetto di Milano e il Prefetto di Campobasso
hanno convocato, per i medesimi giorni del 24 e 25 febbraio 2013, i
comizi elettorali per le elezioni dei predetti organi delle Regioni
Lombardia e Molise;
CONSIDERATO
che il Presidente della Regione Lazio, con decreto n. T00420/2012 del
22 dicembre 2012, rinnovando il precedente decreto che fissava la data
delle elezioni per i giorni del 10 e 11 febbraio 2013, ha convocato i
comizi per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio
regionale del Lazio per i giorni del 24 e 25 febbraio 2013;
CONSIDERATO
che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati
intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati alle
elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale, e che ciò
comporta l'impiego di dati personali per l'inoltro di messaggi
elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in
relazione alle consultazioni elettorali;
CONSIDERATO
che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con
metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.)
deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone cui si riferiscono i
dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali
ai sensi dell'art. 2 del Codice;
CONSIDERATO
che, se i dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve
essere previamente informato in ordine alle finalità, alle modalità e
alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi
già noti alla persona che fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del
Codice);
VISTO
che, se i dati non sono invece raccolti presso l'interessato, la
predetta informativa è resa all'interessato all'atto della registrazione
dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice);
CONSIDERATO
che il Garante, qualora i dati non sono raccolti presso l'interessato,
ha il compito di dichiarare se l'adempimento all'obbligo di rendere
l'informativa, da parte di un determinato titolare del trattamento,
comporta o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali
misure appropriate (art. 13, comma 5, lett. c), del Codice);
VISTO
il provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613)
con il quale sono stati indicati i presupposti in base ai quali
partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli
candidati possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di
comunicazione politica, nonché di propaganda elettorale e referendaria;
RITENUTO,
altresì, che le prescrizioni del menzionato provvedimento devono
intendersi qui integralmente richiamate, a esclusione della lett. B) del
punto 4, relativo al trattamento dei dati personali degli intestatari
di utenze pubblicate negli elenchi telefonici per finalità di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; il trattamento di
tali dati, infatti, è ora ammesso senza il preventivo consenso degli
interessati, salvo che gli stessi non abbiano esercitato il diritto di
opposizione mediante l'iscrizione nel "Registro pubblico delle
opposizioni" disciplinato dal d.P.R. del 7 settembre 2010, n. 178,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2010, n. 256 (art. 130,
commi 3-bis e ss., del Codice);
CONSIDERATO
che, a seguito delle predette modifiche all'art. 130 del Codice e
all'istituzione del Registro pubblico delle opposizioni, è stata
introdotta per gli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi
telefonici una deroga al principio generale dell'obbligo di acquisirne
preventivamente il consenso libero, specifico e informato, che opera
solo per i trattamenti dei dati effettuati mediante telefonate con
operatore fisico per finalità di invio di materiale pubblicitario, di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale;
CONSIDERATO
che tale deroga non trova applicazione in relazione ai trattamenti di
dati personali degli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi
telefonici effettuati per l'inoltro di messaggi elettorali e politici in
relazione alle consultazioni elettorali, per i quali resta pertanto
ferma la necessità di acquisire preventivamente il consenso informato
degli interessati ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice;
CONSIDERATO,
altresì, che il consenso dell'interessato deve essere preventivamente
acquisito anche quando il trattamento dei dati personali per finalità di
comunicazione e di propaganda elettorale venga realizzato mediante
l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un
operatore nonché mediante dispositivi quali, ad esempio, posta
elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms, come previsto
dall'art. 130, commi 1 e 2, del Codice;
CONSIDERATO
che il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati con il citato
provvedimento del 7 settembre 2005 opera anche in relazione alle
prossime consultazioni elettorali;
CONSIDERATA
la necessità di esonerare, in via temporanea, dall'obbligo di
informativa di cui all'art. 13 del Codice partiti, movimenti politici,
sostenitori e singoli candidati, che trattano dati personali per
esclusiva finalità di selezione di candidati alle elezioni, di
propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, nel
circoscritto ambito temporale concernente le prossime consultazioni
elettorali;
RITENUTO
che, applicando i princìpi affermati nel citato provvedimento del 7
settembre 2005 a proposito dell'obbligo di informativa, deve ritenersi
proporzionato rispetto ai diritti degli interessati esonerare i
soggetti, che utilizzano i dati per esclusivi fini di selezione di
candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa
comunicazione politica, dall'obbligo di rendere l'informativa, sino alla
data del 30 aprile 2013, solo nelle ipotesi in cui:
I)
i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o
altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli
interessati, oppure
II)
il materiale propagandistico che si intende inviare sia di dimensioni
ridotte tali che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta
elettronica, non sia possibile inserire un'idonea informativa anche
sintetica;
RITENUTO
che, decorsa la data del 30 aprile 2013, partiti, movimenti politici,
sostenitori e singoli candidati possano continuare a trattare (anche
mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente
secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre
2005, per esclusive finalità di selezione di candidati alle elezioni, di
propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se
informeranno gli interessati entro il 30 giugno 2013, nei modi previsti
dall'art. 13 del Codice;
RITENUTO
che, nel caso in cui partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli
candidati non informino gli interessati entro il predetto termine del
30 giugno 2013 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice, i dati
dovranno essere cancellati o distrutti;
RILEVATO
che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del
Codice, con riferimento ai quali il titolare del trattamento è tenuto a
fornire un idoneo riscontro;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Antonello Soro;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
1.
ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai
titolari di trattamento interessati che intendano utilizzare lecitamente
dati personali a fini di comunicazione politica e di propaganda
elettorale, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni
vigenti, di adottare le misure necessarie e opportune individuate nel
provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005,
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212, e in
www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613), le cui
prescrizioni si intendono integralmente richiamate nel presente
provvedimento, a esclusione della lett. B) del punto 4 (Elenchi
telefonici), in conseguenza delle modifiche all'art. 130 del Codice e
dell'istituzione del "registro pubblico delle opposizioni";
2. ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Codice dispone che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati:
a)
possono prescindere dall'obbligo di informare gli interessati in ordine
al trattamento dei dati personali che li riguardano, sino al 30 aprile
2013, solo se:
I)
i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o
altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare i medesimi
interessati, oppure
II)
il materiale propagandistico che si intende inviare sia di dimensioni
ridotte tali che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta
elettronica, non sia possibile inserire un'idonea informativa anche
sintetica;
b)
possono continuare, decorsa la data del 30 aprile 2013, a trattare
(anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti
lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7
settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati alle
elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica,
solo se informeranno gli interessati entro il 30 giugno 2013, nei modi
previsti dall'art. 13 del Codice;
c)
qualora non informino gli interessati entro il predetto termine del 30
giugno 2013 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice, devono cancellare
o distruggere i dati;
3.
dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al
Ministero della Giustizia – Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2013
IL PRESIDENTE
Soro
Soro
IL RELATORE
Soro
Soro
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
Busia
Fonte Garante Privacy
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