Riceviamo da Ficiesse e pubblichiamo
GLI EVENTI NEGATIVI PREGRESSI AL PERIODO DELLA VALUTAZIONE NON POSSONO INFLUIRE PER SEMPRE SULL'AVANZAMENTO PER ANZIANITÃ? NELLA GUARDIA DI FINANZA (Tar Catania)
N. 02651/2012
REG.PROV.COLL.
N. 00855/2011
REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di
Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 855 del 2011, proposto da:
************, rappresentato e difeso dall'avv. ************;
************, rappresentato e difeso dall'avv. ************;
contro
Ministero dell'Economia e delle
Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in
Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Commissione Permanente di Avanzamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Commissione Permanente di Avanzamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per
l'annullamento
a) del provvedimento non avente
né numero né data della Commissione Permanente di Avanzamento della Guardia di
Finanza, notificato il 24.12.2010, con cui al ricorrente è stato comunicato “di
essere giudicato, con riferimento all’aliquota 31.12.2009 non idoneo
all’avanzamento ad anzianità al grado superiore perché non possiede i requisiti
morali, di carattere e professionali necessari per adempiere degnamente le
funzione del grado superiore ”;
b) di tutti gli altri atti
conseguenti e presupposti, non conosciuti e non notificati, tra cui tutti gli
atti istruttori, ispettivi, d’accertamento, di giudizio e di verifica compiuti e
sottesi ai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica
del giorno 17 ottobre 2012 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti
i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.) Il ricorrente, maresciallo
ordinario della Guardia di Finanza, con il ricorso introduttivo ha impugnato il
provvedimento meglio descritto in epigrafe con il quale gli è stato comunicato
la non idoneità all’avanzamento “ad anzianità ” al grado superiore di
maresciallo capo – aliquota anno 2009.
A sostegno del ricorso adduce le
seguenti censure:
1) Violazione, falsa applicazione
ed errata interpretazione del combinato disposto dell’art.3 l. 241/1990, come
modifica e recepita in Sicilia per errata, insufficiente e contraddittoria
motivazione nonché degli artt.52 ss. e 57 del D. Lgs. 12.5.1995, n.199, nonché
degli artt. 32 ss. L. 10.3.1983 n. 212, nonché del DPR 13.2.1967 n.429 e in
particolare dell’art.7. Violazione dell’art. 24 della Cost. in tema di diritto
di difesa. Nullità ed inesistenza dell’atto impugnato. Incompetenza. Eccesso di
potere per travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia, erroneità e difetto di
istruttoria, abuso della stessa, sviamento della causa tipica e straripamento di
potere, disparità di trattamento, contraddittorietà dello stesso provvedimento
anche in relazione ad altri atti della stessa amministrazione e per violazione
del princi pio del ne bis in idem.
Sostiene il ricorrente che il
provvedimento impugnato a) non conterrebbe i requisiti minimi per essere
considerato atto amministrativo in quanto non viene in esso precisato l’organo
che lo ha emanato, recando unicamente la dizione generica “La commissione”,
senza specificazione degli elementi che la compongono, b) non sarebbe
sufficientemente motivato; c) a fondamento dello stesso sarebbero esposti fatti
risalenti al 2003- 2004 (sanzioni conseguite in tale periodo), già valutati e
costituenti presupposto del giudizio di non idoneità per l’aliquota 2006, 2007 e
2008; d) di dette sanzioni non avrebbe si sarebbe potuto tenere conto, posto che
le stesse erano sub judice e, comunque, la loro rappresentata gravitÃ
sarebbe ormai datata nel tempo; e) la loro rappresentazione violerebbe l’art. 7
del D.P.R. 13.02.1967 n. 429, secondo il quale “i documenti caratteristici non
devono contenere alcun riferimento a fatti specifici che siano stati oggetto di
contestazione in sede disciplinare”; la loro considerazione, sintomatica di un
asserito mancato assolvimento delle funzioni inerenti il proprio grado e
dell’insussistenza dei necessari requisiti morali e professionali per ricoprire
il grado superiore, contrasterebbe con i giudizi, certamente migliori rispetto
agli anni precedenti, trasfusi nel fascicolo personale relativo al 2009, periodo
cui il provvedimento impugnato avrebbe dovuto riferire le valutazioni piuttosto
che a quelle datate, risalenti al 2003- 2004.
Il Ministero intimato,
costituitosi in giudizio, ha contestato le argomentazioni addotte a sostegno del
ricorso.
Con Ordinanza Collegiale
Istruttoria n. 1525/12, la Sezione ha disposto incombenti
istruttori.
Alla Pubblica Udienza del
17.10.2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.) Il ricorso in esame è l’ennesimo che il ricorrente
propone per contestare l’annuale giudizio della apposita Commissione della
Guardia di Finanza per l’avanzamento “ad anzianità ” al grado
superiore.
La Sezione, già per i precedenti
giudizi, in riferimento al merito della questione, ha avuto modo di precisare
che il ricorrente aveva conseguito <<un giudizio minimo – o . . . al
più “normale” -, per come si evince dal rapporto informativo. . . e, quindi,
come tale, comunque non sufficiente a far conseguire il risultato cui . . .
aspira>>, giustificato <<sia anche . . . a circostanze
risalenti nel tempo, ma obiettivamente indicative della personalità morale e
professionale del ricorrente; e ciò facendo uso dei propri ampli poteri di
valutazione discrezionale, che nella specie non appare inficiata dai dedotti
vizi di eccesso di potere sotto vari profili dedotti a sostegno del
ricorso>> (cfr. TAR Catania, III, 12.6.2012, n. 1521).
Come, però, diffusamente
argomentato nel ricorso in esame, la valutazione contenuta nel provvedimento
impugnato non solo continua a “sedimentarsi” su risalenti giudizi negativi, ma,
di più, conferma la sussistenza di “condotte deplorevoli anche per il
pregiudizio arrecato all’immagine del Corpo tenute dal valutando in occasione
dei fatti oggetto delle sanzioni disciplinari dalle quali emergono, in capo al
militare, rilevanti connotazioni negative afferenti alle qualità morali e di
carattere che si riflettono nel tempo nonché professionali tenuto altresì
conto delle numerose e gravi censure riportate”.
Tuttavia, dà atto della
sussistenza di “giudizi positivi nella documentazione caratteristica relativa
all’ultimo periodo di valutazione”, sia pur ritenendo che, “in sede di
bilanciamento, gli aspetti negativi evidenziati risultino tuttora prevalenti
rispetto a quelli positivi ai fini del giudizio circa il possesso, da parte
dell’interessato, di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le
funzioni del grado superiore al quale sono connesse maggiori responsabilità di
comando e di controllo”.
Quindi, volendo operare una
sintesi, il giudizio impugnato, per un verso, continua a considerare rilevanti i
provvedimenti disciplinari risalenti al 2003 e al 2004 (tre giorni di consegna e
un rimprovero), al 2006 (sette giorni di consegna), al periodo 20.1.2006 al
19.11.2008 (un rimprovero), nonché le aggettivazioni negative (anche e
soprattutto riferite ad elementi caratteriali) nell’arco dei predetti anni; per
un altro, riconosce la sussistenza di giudizi positivi nell’ultimo periodo
oggetto di valutazione. Nel bilanciamento delle opposte valutazioni ritiene,
però, prevalente il periodo precedente.
La specifica disciplina
dell’avanzamento “ad anzianità ” è regolata dall’art. 57 del d.lg.vo 12 maggio
1995, n. 199, modificato dall'art. 6, d.lg.vo 28 febbraio 2001, n.
67.
La norma così
recita:
<<1. L'avanzamento "ad
anzianità " avviene secondo le modalità di cui all'articolo 34 della legge 10
maggio 1983, n. 212, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneità o di non
idoneità ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte del
valutando, dei seguenti requisiti:
a) aver bene assolto le funzioni
inerenti il proprio grado;
b) fisici, intellettuali, di
cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente
le funzioni del grado superiore.
2. Il giudizio di non idoneitÃ
all'avanzamento deve essere motivato indicando quali dei requisiti di cui al
comma 1 facciano difetto.
3. Il personale iscritto nel
quadro di avanzamento "ad anzianità " è promosso, con determinazione del
comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo
delegata, a ruolo aperto, dal giorno successivo a quello del compimento del
periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al
presente decreto>>.
Secondo una condivisibile
decisione del Giudice di seconde cure (cfr. C.G.A, 22 febbraio 2012, n. 194),
<<appare privo di ragionevole motivazione>> il provvedimento
nel quale <<in nessuna sua parte si rilevano "le ragioni per cui un
solo elemento negativo", circoscritto e sopravvenuto al (lungo) periodo oggetto
della valutazione, po(ssa) compromettere la possibilità di avanzamento del
militare>>.
La decisione, coerentemente,
muove dalla chiara prescrizione contenuta nel secondo comma dell’art. 57 sopra
indicato, secondo il quale la motivazione deve contenere espressamente
l’indicazione dei requisiti mancanti, tra i quali, ad avviso del Collegio, il riferimento “storico” alla carriera del valutando
appare certamente determinante. Lo stesso, però, a fronte di notevoli
cambiamenti del complessivo quadro valutativo non può, per sempre,
precludere l’avanzamento di carriera, altrimenti, come è del tutto evidente,
non avrebbe alcun senso la stessa valutazione periodica.
Si vuole, in altri termini,
affermare che le “macchie” nella carriera del
militare possono essere emendate da un comportamento irreprensibile successivo,
sicché il giudizio della Commissione non può sempre attestarsi al passato, ma
deve riferirsi, in coerenza con la valutazione periodica, soprattutto al
presente (recte: al periodo di valutazione), altrimenti motivando
compiutamente, e non in maniera generica come emerge dal provvedimento in esame,
in ordine alla necessità di ritenere prevalenti i pregressi fatti (negativi)
rispetto alla successiva maturazione di requisiti apprezzabili positivamente e
contrari ai precedenti sfavorevoli, circostanza, questa, sicuramente
prospettabile in considerazione della gravità dei primi rispetto ai
secondi.
Ciò posto, il Collegio rileva
che dalla scheda valutativa del ricorrente del 14.6.2010, inerente, quindi, il
2009, anno di valutazione di interesse nel ricorso in esame, emerge quanto
segue:
Giudizio finale: “superiore alla
media” e, quindi, come negli anni precedenti, non più, al massimo,
“normale”.
Ed inoltre:
“A) QUALITA' FISICHE
a) Prestanza e portamento:
Aspetto esteriore decoroso;
b) Salute e resistenza fisica:
Sempre ottima – Superiore alla media
B) QUALITA' MORALI E DI
CARATTERE.
a) Energia: normale;
b) Iniziativa: normale;
c) Autocontrollo: sa dominarsi;
d) Capacità di giudizio: accorto;
e) Ascendente: gode la stima di
chi lo conosce a fondo;
f) Costanza e perseveranza: di
normale costanza e perseveranza;
g) Amor proprio e dignitÃ
personale: normale – normalmente sentita;
h) Sincerità lealtà e
rettitudine: sincero e leale;
i) Riservatezza: riservato
nell'essenziale;
l) comportamento nella vita
privata: decoroso
C) QUALITA' CULTURALI ED
INTELLETTUALI.
a) Intelligenza:
buona;
b) Cultura generale: Superiore
alla media
c) Capacità di espressione
scritta ed orale: efficace
d) Memoria: normale;
e)Buon senso: molto;
QUALITA' PROFESSIONALI.
a) Preparazione tecnico
professionale: Superiore alla media;
b) Governo del personale:
accurato;
c) Esecuzione degli ordini:
preciso;
d) Atteggiamento verso i
superiori e colleghi: rispettoso, cordiale, giusto;
e) Atteggiamento verso i
cittadini nei rapporti di servizio: corretto;
f) Senso del dovere: superiore
alla media;
g) Senso della disciplina:
Superiore alla media;
h) Rendimento in servizio: Pieno
e Sicuro.
Alla luce del suddetto profilo
sono stati espressi i seguenti tre giudizi:
A) GIUDIZIO FINALE: “ In
relazione all'esclusivo rapporto d'impiego a favore della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Messina, dagli elementi informativi forniti
dal Procuratore della repubblica, il maresciallo ************ è ispettore in
possesso di ottime qualità fisiche e rimanenti buone altre qualità . Stante il
maggiore impegno, nel periodo preso in esame ha fornito in servizio un
rendimento pieno e sicuro.
B) GIUDIZIO COMPLESSVO DEL
COMPILATORE: “ Ispettore di buoni requisiti complessivi, corretto con i
superiori ed i colleghi, nel periodo preso in considerazione, ha dimostrato di
possedere una valida preparazione tecnico professionale ed operando con
particolare impegno in servizio, ha fornito un rendimento pieno e sicuro. Nella
redazione del presente documento ho tenuto conto degli elementi di valutazione
forniti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina. Lo
giudico: Superiore alla media
C) GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL PRIMO
REVISORE.“ Concordo in relazione all'esclusivo rapporto di impiego a favore
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina. Dagli elementi
forniti dal Procuratore il MO ************ è ispettore in possesso e rimanenti
buone altre qualità . Stante il maggiore impegno, nel periodo preso in esame ha
fornito in servizio un rendimento pieno e sicuro. Lo giudico: Superiore alla
media”.
E’ da dire, inoltre, che, come
confermato anche in sede istruttoria, il ricorrente ha ottenuto un elogio in
data 14.12.2011, con il quale questi è stato descritto come militare dalle
<<elevate qualità professionali, acume investigativo, intuito, non
comune spirito di sacrificio, alto senso del dovere e della responsabilità ”,
tali da consentirgli di assolvere “con serietà e puntualità i compiti
affidatigli fornendo concreto, determinante ed intelligente apporto personale
nell’esecuzione dell’attività operativa della Sezione di appartenenza, svolta in
stretta collaborazione con l’Autorità Giudiziaria>>.
Vero è che tale lusinghiero
giudizio è stato formalizzato ben dopo il provvedimento contestato, ma è
altrettanto vero, in disparte l’autorevolezza dell’Ufficio che ha fornito gli
elementi necessari per giungere a siffatta valutazione (la Procura della
Repubblica di Messina, dove il ricorrente era impiegato a tempo pieno), che
questa fattiva e brillante collaborazione riguarda anche il periodo in
questione, come per altro già evidente dalla semplice lettura del giudizio
finale contenuto nella richiamata scheda valutativa del ricorrente del
14.6.2010, nella quale i giudizi sintetici espressi, notevolmente migliori
rispetto al passato, derivano “dagli elementi informativi forniti dal
Procuratore della Repubblica”.
Se così è, appare evidente che
l’Amministrazione resistente, a fronte del palese notevole miglioramento del
comportamento complessivo del ricorrente nel periodo di valutazione, così come
dedotto in ricorso, con il provvedimento impugnato non ha adeguatamente offerto
una valida motivazione circa le ragioni per le quali debba ritenersi sussistere
la “prevalenza”, rispetto a quelli positivi, degli aspetti negativi
(segnatamente caratteriali) che hanno pregiudicato la carriera del ricorrente,
all’evidenza superati nella nuova dimensione lavorativa e che hanno visto
questi, proprio nel periodo di valutazione, ampiamente recuperato rispetto ad un
passato ancora ritenuto nel provvedimento impugnato “deplorevole anche per il
pregiudizio arrecato all’immagine del Corpo”.
Coerentemente con le premesse, il
Collegio ritiene che sussista inoltre la contraddittorietà e l’irragionevolezza
del giudizio espresso, che, come tale, va annullato.
Tanto basta, assorbiti gli
ulteriori motivi di gravame, per ritenere fondato il ricorso, che dunque va
accolto.
Le spese del giudizio seguono la
soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie.
Condanna l’Amministrazione
resistente alle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.500/00, oltre
IVA, CPA e spese generali.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012
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