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giovedì 5 settembre 2013

GLI EVENTI NEGATIVI PREGRESSI AL PERIODO DELLA VALUTAZIONE NON POSSONO INFLUIRE PER SEMPRE SULL'AVANZAMENTO PER ANZIANITÃ? NELLA GUARDIA DI FINANZA (Tar Catania)


Riceviamo da Ficiesse e pubblichiamo

GLI EVENTI NEGATIVI PREGRESSI AL PERIODO DELLA VALUTAZIONE NON POSSONO INFLUIRE PER SEMPRE SULL'AVANZAMENTO PER ANZIANITÃ? NELLA GUARDIA DI FINANZA (Tar Catania)

 
N. 02651/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00855/2011 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 855 del 2011, proposto da:
************, rappresentato e difeso dall'avv. ************;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Commissione Permanente di Avanzamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento non avente né numero né data della Commissione Permanente di Avanzamento della Guardia di Finanza, notificato il 24.12.2010, con cui al ricorrente è stato comunicato “di essere giudicato, con riferimento all’aliquota 31.12.2009 non idoneo all’avanzamento ad anzianità al grado superiore perché non possiede i requisiti morali, di carattere e professionali necessari per adempiere degnamente le funzione del grado superiore ”;
b) di tutti gli altri atti conseguenti e presupposti, non conosciuti e non notificati, tra cui tutti gli atti istruttori, ispettivi, d’accertamento, di giudizio e di verifica compiuti e sottesi ai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2012 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1.) Il ricorrente, maresciallo ordinario della Guardia di Finanza, con il ricorso introduttivo ha impugnato il provvedimento meglio descritto in epigrafe con il quale gli è stato comunicato la non idoneità all’avanzamento “ad anzianità ” al grado superiore di maresciallo capo – aliquota anno 2009.
A sostegno del ricorso adduce le seguenti censure:
1) Violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione del combinato disposto dell’art.3 l. 241/1990, come modifica e recepita in Sicilia per errata, insufficiente e contraddittoria motivazione nonché degli artt.52 ss. e 57 del D. Lgs. 12.5.1995, n.199, nonché degli artt. 32 ss. L. 10.3.1983 n. 212, nonché del DPR 13.2.1967 n.429 e in particolare dell’art.7. Violazione dell’art. 24 della Cost. in tema di diritto di difesa. Nullità ed inesistenza dell’atto impugnato. Incompetenza. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia, erroneità e difetto di istruttoria, abuso della stessa, sviamento della causa tipica e straripamento di potere, disparità di trattamento, contraddittorietà dello stesso provvedimento anche in relazione ad altri atti della stessa amministrazione e per violazione del princi pio del ne bis in idem.
Sostiene il ricorrente che il provvedimento impugnato a) non conterrebbe i requisiti minimi per essere considerato atto amministrativo in quanto non viene in esso precisato l’organo che lo ha emanato, recando unicamente la dizione generica “La commissione”, senza specificazione degli elementi che la compongono, b) non sarebbe sufficientemente motivato; c) a fondamento dello stesso sarebbero esposti fatti risalenti al 2003- 2004 (sanzioni conseguite in tale periodo), già valutati e costituenti presupposto del giudizio di non idoneità per l’aliquota 2006, 2007 e 2008; d) di dette sanzioni non avrebbe si sarebbe potuto tenere conto, posto che le stesse erano sub judice e, comunque, la loro rappresentata gravità sarebbe ormai datata nel tempo; e) la loro rappresentazione violerebbe l’art. 7 del D.P.R. 13.02.1967 n. 429, secondo il quale “i documenti caratteristici non devono contenere alcun riferimento a fatti specifici che siano stati oggetto di contestazione in sede disciplinare”; la loro considerazione, sintomatica di un asserito mancato assolvimento delle funzioni inerenti il proprio grado e dell’insussistenza dei necessari requisiti morali e professionali per ricoprire il grado superiore, contrasterebbe con i giudizi, certamente migliori rispetto agli anni precedenti, trasfusi nel fascicolo personale relativo al 2009, periodo cui il provvedimento impugnato avrebbe dovuto riferire le valutazioni piuttosto che a quelle datate, risalenti al 2003- 2004.
Il Ministero intimato, costituitosi in giudizio, ha contestato le argomentazioni addotte a sostegno del ricorso.
Con Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 1525/12, la Sezione ha disposto incombenti istruttori.
Alla Pubblica Udienza del 17.10.2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.) Il ricorso in esame è l’ennesimo che il ricorrente propone per contestare l’annuale giudizio della apposita Commissione della Guardia di Finanza per l’avanzamento “ad anzianità ” al grado superiore.
La Sezione, già per i precedenti giudizi, in riferimento al merito della questione, ha avuto modo di precisare che il ricorrente aveva conseguito <<un giudizio minimo – o . . . al più “normale” -, per come si evince dal rapporto informativo. . . e, quindi, come tale, comunque non sufficiente a far conseguire il risultato cui . . . aspira>>, giustificato <<sia anche . . . a circostanze risalenti nel tempo, ma obiettivamente indicative della personalità morale e professionale del ricorrente; e ciò facendo uso dei propri ampli poteri di valutazione discrezionale, che nella specie non appare inficiata dai dedotti vizi di eccesso di potere sotto vari profili dedotti a sostegno del ricorso>> (cfr. TAR Catania, III, 12.6.2012, n. 1521).
Come, però, diffusamente argomentato nel ricorso in esame, la valutazione contenuta nel provvedimento impugnato non solo continua a “sedimentarsi” su risalenti giudizi negativi, ma, di più, conferma la sussistenza di “condotte deplorevoli anche per il pregiudizio arrecato all’immagine del Corpo tenute dal valutando in occasione dei fatti oggetto delle sanzioni disciplinari dalle quali emergono, in capo al militare, rilevanti connotazioni negative afferenti alle qualità morali e di carattere che si riflettono nel tempo nonché professionali tenuto altresì conto delle numerose e gravi censure riportate”.
Tuttavia, dà atto della sussistenza di “giudizi positivi nella documentazione caratteristica relativa all’ultimo periodo di valutazione”, sia pur ritenendo che, “in sede di bilanciamento, gli aspetti negativi evidenziati risultino tuttora prevalenti rispetto a quelli positivi ai fini del giudizio circa il possesso, da parte dell’interessato, di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore al quale sono connesse maggiori responsabilità di comando e di controllo”.
Quindi, volendo operare una sintesi, il giudizio impugnato, per un verso, continua a considerare rilevanti i provvedimenti disciplinari risalenti al 2003 e al 2004 (tre giorni di consegna e un rimprovero), al 2006 (sette giorni di consegna), al periodo 20.1.2006 al 19.11.2008 (un rimprovero), nonché le aggettivazioni negative (anche e soprattutto riferite ad elementi caratteriali) nell’arco dei predetti anni; per un altro, riconosce la sussistenza di giudizi positivi nell’ultimo periodo oggetto di valutazione. Nel bilanciamento delle opposte valutazioni ritiene, però, prevalente il periodo precedente.
La specifica disciplina dell’avanzamento “ad anzianità ” è regolata dall’art. 57 del d.lg.vo 12 maggio 1995, n. 199, modificato dall'art. 6, d.lg.vo 28 febbraio 2001, n. 67.
La norma così recita:
<<1. L'avanzamento "ad anzianità " avviene secondo le modalità di cui all'articolo 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneità o di non idoneità ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte del valutando, dei seguenti requisiti:
a) aver bene assolto le funzioni inerenti il proprio grado;
b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.
2. Il giudizio di non idoneità all'avanzamento deve essere motivato indicando quali dei requisiti di cui al comma 1 facciano difetto.
3. Il personale iscritto nel quadro di avanzamento "ad anzianità " è promosso, con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata, a ruolo aperto, dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto>>.
Secondo una condivisibile decisione del Giudice di seconde cure (cfr. C.G.A, 22 febbraio 2012, n. 194), <<appare privo di ragionevole motivazione>> il provvedimento nel quale <<in nessuna sua parte si rilevano "le ragioni per cui un solo elemento negativo", circoscritto e sopravvenuto al (lungo) periodo oggetto della valutazione, po(ssa) compromettere la possibilità di avanzamento del militare>>.
La decisione, coerentemente, muove dalla chiara prescrizione contenuta nel secondo comma dell’art. 57 sopra indicato, secondo il quale la motivazione deve contenere espressamente l’indicazione dei requisiti mancanti, tra i quali, ad avviso del Collegio, il riferimento “storico” alla carriera del valutando appare certamente determinante. Lo stesso, però, a fronte di notevoli cambiamenti del complessivo quadro valutativo non può, per sempre, precludere l’avanzamento di carriera, altrimenti, come è del tutto evidente, non avrebbe alcun senso la stessa valutazione periodica.
Si vuole, in altri termini, affermare che le “macchie” nella carriera del militare possono essere emendate da un comportamento irreprensibile successivo, sicché il giudizio della Commissione non può sempre attestarsi al passato, ma deve riferirsi, in coerenza con la valutazione periodica, soprattutto al presente (recte: al periodo di valutazione), altrimenti motivando compiutamente, e non in maniera generica come emerge dal provvedimento in esame, in ordine alla necessità di ritenere prevalenti i pregressi fatti (negativi) rispetto alla successiva maturazione di requisiti apprezzabili positivamente e contrari ai precedenti sfavorevoli, circostanza, questa, sicuramente prospettabile in considerazione della gravità dei primi rispetto ai secondi.
Ciò posto, il Collegio rileva che dalla scheda valutativa del ricorrente del 14.6.2010, inerente, quindi, il 2009, anno di valutazione di interesse nel ricorso in esame, emerge quanto segue:
Giudizio finale: “superiore alla media” e, quindi, come negli anni precedenti, non più, al massimo, “normale”.
Ed inoltre:
“A) QUALITA' FISICHE
a) Prestanza e portamento: Aspetto esteriore decoroso;
b) Salute e resistenza fisica: Sempre ottima – Superiore alla media
B) QUALITA' MORALI E DI CARATTERE.
a) Energia: normale;
b) Iniziativa: normale;
c) Autocontrollo: sa dominarsi;
d) Capacità di giudizio: accorto;
e) Ascendente: gode la stima di chi lo conosce a fondo;
f) Costanza e perseveranza: di normale costanza e perseveranza;
g) Amor proprio e dignità personale: normale – normalmente sentita;
h) Sincerità lealtà e rettitudine: sincero e leale;
i) Riservatezza: riservato nell'essenziale;
l) comportamento nella vita privata: decoroso
C) QUALITA' CULTURALI ED INTELLETTUALI.
a) Intelligenza: buona;
b) Cultura generale: Superiore alla media
c) Capacità di espressione scritta ed orale: efficace
d) Memoria: normale;
e)Buon senso: molto;
QUALITA' PROFESSIONALI.
a) Preparazione tecnico professionale: Superiore alla media;
b) Governo del personale: accurato;
c) Esecuzione degli ordini: preciso;
d) Atteggiamento verso i superiori e colleghi: rispettoso, cordiale, giusto;
e) Atteggiamento verso i cittadini nei rapporti di servizio: corretto;
f) Senso del dovere: superiore alla media;
g) Senso della disciplina: Superiore alla media;
h) Rendimento in servizio: Pieno e Sicuro.
Alla luce del suddetto profilo sono stati espressi i seguenti tre giudizi:
A) GIUDIZIO FINALE: “ In relazione all'esclusivo rapporto d'impiego a favore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, dagli elementi informativi forniti dal Procuratore della repubblica, il maresciallo ************ è ispettore in possesso di ottime qualità fisiche e rimanenti buone altre qualità . Stante il maggiore impegno, nel periodo preso in esame ha fornito in servizio un rendimento pieno e sicuro.
B) GIUDIZIO COMPLESSVO DEL COMPILATORE: “ Ispettore di buoni requisiti complessivi, corretto con i superiori ed i colleghi, nel periodo preso in considerazione, ha dimostrato di possedere una valida preparazione tecnico professionale ed operando con particolare impegno in servizio, ha fornito un rendimento pieno e sicuro. Nella redazione del presente documento ho tenuto conto degli elementi di valutazione forniti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina. Lo giudico: Superiore alla media
C) GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL PRIMO REVISORE.“ Concordo in relazione all'esclusivo rapporto di impiego a favore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina. Dagli elementi forniti dal Procuratore il MO ************ è ispettore in possesso e rimanenti buone altre qualità . Stante il maggiore impegno, nel periodo preso in esame ha fornito in servizio un rendimento pieno e sicuro. Lo giudico: Superiore alla media”.
E’ da dire, inoltre, che, come confermato anche in sede istruttoria, il ricorrente ha ottenuto un elogio in data 14.12.2011, con il quale questi è stato descritto come militare dalle <<elevate qualità professionali, acume investigativo, intuito, non comune spirito di sacrificio, alto senso del dovere e della responsabilità ”, tali da consentirgli di assolvere “con serietà e puntualità i compiti affidatigli fornendo concreto, determinante ed intelligente apporto personale nell’esecuzione dell’attività operativa della Sezione di appartenenza, svolta in stretta collaborazione con l’Autorità Giudiziaria>>.
Vero è che tale lusinghiero giudizio è stato formalizzato ben dopo il provvedimento contestato, ma è altrettanto vero, in disparte l’autorevolezza dell’Ufficio che ha fornito gli elementi necessari per giungere a siffatta valutazione (la Procura della Repubblica di Messina, dove il ricorrente era impiegato a tempo pieno), che questa fattiva e brillante collaborazione riguarda anche il periodo in questione, come per altro già evidente dalla semplice lettura del giudizio finale contenuto nella richiamata scheda valutativa del ricorrente del 14.6.2010, nella quale i giudizi sintetici espressi, notevolmente migliori rispetto al passato, derivano “dagli elementi informativi forniti dal Procuratore della Repubblica”.
Se così è, appare evidente che l’Amministrazione resistente, a fronte del palese notevole miglioramento del comportamento complessivo del ricorrente nel periodo di valutazione, così come dedotto in ricorso, con il provvedimento impugnato non ha adeguatamente offerto una valida motivazione circa le ragioni per le quali debba ritenersi sussistere la “prevalenza”, rispetto a quelli positivi, degli aspetti negativi (segnatamente caratteriali) che hanno pregiudicato la carriera del ricorrente, all’evidenza superati nella nuova dimensione lavorativa e che hanno visto questi, proprio nel periodo di valutazione, ampiamente recuperato rispetto ad un passato ancora ritenuto nel provvedimento impugnato “deplorevole anche per il pregiudizio arrecato all’immagine del Corpo”.
Coerentemente con le premesse, il Collegio ritiene che sussista inoltre la contraddittorietà e l’irragionevolezza del giudizio espresso, che, come tale, va annullato.
Tanto basta, assorbiti gli ulteriori motivi di gravame, per ritenere fondato il ricorso, che dunque va accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna l’Amministrazione resistente alle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.500/00, oltre IVA, CPA e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012
 

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