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giovedì 19 settembre 2013

TAR: "..Avverso tale atto, e per ottenere l'accertamento del proprio diritto ad ottenere l'esibizione e il rilascio di copia della nota in questione, il signor (Lpd) propone ricorso sostenendo il proprio interesse ad ottenere il documento e facendo rilevare che il dirigente deterrebbe stabilmente l'atto, essendo di conseguenza obbligato, ai sensi dell'articolo 25 della legge 241/90, a consentire all'interessato la presa visione e l'estrazione di copia..."


ATTI AMMINISTRATIVI
T.A.(Lpd) Sardegna Cagliari Sez. II, 19-12-2005, n. 2391
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 940/2005 proposto da (Lpd) rappresentato e difeso dall'avv. Piero Franceschi, con elezione di domicilio in Cagliari, via Sonnino n. 33, presso lo studio del medesimo;
contro
il Dirigente del (Lpd) reparto volo della Polizia di Stato, con sede in (Lpd);
e nei confronti
del Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore;
entrambi rappresentati e difesi dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari presso di cui uffici sono domiciliati in Cagliari, via Dante n. 23; il
per l'accertamento
del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia della nota (Lpd) protocollo CV/10. 1/n°. 2138 del 28 giugno 2005;
nonché per ordinare
all'amministrazione resistente di esibire e rilasciare copia del predetto documento;
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione dell'Interno;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la camera di consiglio del 9 novembre 2005 il consigliere Silvio Ignazio Silvestri;
UDITI gli avvocati, Giancarlo Piredda, su delega, per il ricorrente nonché l'avvocato dello Stato Fausta Lorusso per l'amministrazione resistente;
Svolgimento del processo
Il signor (Lpd), pilota elicotterista della Polizia di Stato, di stanza presso il (Lpd) reparto volo di (Lpd), espone di aver avuto notizia dal dirigente del reparto di una nota del (Lpd) ((Lpd)) di (Lpd) di (Lpd) in cui verrebbero mossi dei rilievi disciplinari a suo carico per fatti avvenuti in occasione di una verifica ordinaria di standardizzazione svolta presso il reparto volo di (Lpd).
Pertanto, in data 19 luglio 2005, il signor (Lpd) ha presentato al medesimo dirigente una istanza di accesso agli atti per ottenere copia della nota del (Lpd) protocollo (Lpd), emessa in data 28 giugno 2005.
L'istanza è stata rigettata con nota 16 agosto 2005, con la quale, tra l'altro, il dirigente ha fatto presente che la posizione che il richiedente intendeva tutelare non sarebbe stata in stretta correlazione col documento che egli intendeva acquisire e che, in ogni caso, qualora l'interessato avesse voluto ottenere tale documento, avrebbe dovuto rivolgersi all'ente che ha prodotto la nota, avendola il dirigente ricevuta solo per conoscenza.
Avverso tale atto, e per ottenere l'accertamento del proprio diritto ad ottenere l'esibizione e il rilascio di copia della nota in questione, il signor (Lpd) propone ricorso sostenendo il proprio interesse ad ottenere il documento e facendo rilevare che il dirigente deterrebbe stabilmente l'atto, essendo di conseguenza obbligato, ai sensi dell'articolo 25 della legge 241/90, a consentire all'interessato la presa visione e l'estrazione di copia.
L'amministrazione statale si è costituita in giudizio, controdeducendo puntualmente e chiedendo una pronuncia di rigetto.
Alla camera di consiglio del 9 novembre 2005 il ricorso è stato spedito in decisione.
Motivi della decisione
Il signor (Lpd) chiede l'accertamento del proprio diritto ad ottenere dal dirigente del (Lpd) reparto volo della Polizia di Stato, ove egli presta servizio, la copia di una nota del (Lpd) di (Lpd) di (Lpd), della cui esistenza il ricorrente avrebbe avuto notizia durante un colloquio telefonico con il medesimo dirigente.
L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva del dirigente in quanto mero detentore occasionale del documento richiesto, avendone questi ricevuto una copia per conoscenza.
Osserva il Collegio che, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la richiesta "deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente".
Tale disposizione prevede dunque due diversi criteri per individuare il soggetto cui rivolgersi per ottenere il documento; l'interpretazione di questa norma effettuata dalla giurisprudenza (che il Collegio condivide) conduce ad affer(Lpd) che il soggetto che ha formato il documento, è il legittimato passivo dell'istanza di accesso, da privilegiare in generale rispetto al soggetto che detiene il documento, il quale ha a tale fine una posizione secondaria e sussidiaria (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 aprile 2005 n. 1678; id. Sez. V, 22 aprile 2002 n. 2186; Tar Lazio, Sez. III ter, 28 gennaio 2005, n. 680).
Solo qualora il soggetto che ha formato l'atto non ne abbia più la disponibilità, l'interessato potrà rivolgersi a chi lo detiene; in caso contrario, legittimato passivo è esclusivamente il primo.
Nel caso di specie, come si è visto, il dirigente cui il ricorrente si è rivolto ha fatto presente di aver ricevuto la nota per mera conoscenza, non essendone il diretto destinatario; al di là della qualificazione di ricezione "per mera conoscenza" che l'amministrazione sembra ricondurre al concetto di "occasionalità" (in contrapposizione all'avverbio "stabilmente" presente nella norma), in ogni caso resta assorbente la circostanza che si tratti di una nota formata da un ufficio diverso, al quale l'interessato può e deve rivolgersi se pretende di ottenerne la copia.
In definitiva, l'istanza presentata dal ricorrente deve essere rigettata in quanto presentata ad un soggetto non legittimato.
Sussistono ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 9 novembre 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:
Lucia Tosti, Presidente;
Rosa Panunzio, Consigliere;
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere - estensore.

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