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giovedì 19 settembre 2013

Corte dei Conti: Domanda di pensione Pensioni militari



PENSIONI
C. Conti Puglia Sez. giurisdiz., Sent., 26-05-2010, n. 296
PENSIONI



Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
in composizione monocratica
IL GIUDICE
dott. MARTINA Antongiulio
ha pronunciato, nella pubblica udienza del
26 gennaio 2010
dando, nella stessa udienza, lettura del dispositivo, di seguito trascritto, la seguente
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al n. 22262 del registro di Segreteria, proposto dal sig. (Lpd), rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall?avv. Maurizio Di Cagno presso il cui studio è elettivamente domiciliato in (Lpd) alla via Nicolai 43
contro
MINISTERO DELL?INTERNO, in persona del Ministro p.t.;
MINISTERO DELL?INTERNO - PREFETTURA DI (Lpd), in persona del Prefetto p.t.;
Visto il ricorso;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
udito, nella pubblica udienza del 26 gennaio 2010, l?avv. Maurizio Di Cagno, per il ricorrente.
Svolgimento del processo
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 31.01.2003 e depositato in Segreteria in data 28.02.2003, il sig. (Lpd), ispettore capo della Polizia di Stato in servizio presso il (Lpd) Reparto Volo di (Lpd) ? (Lpd), premesso di aver presentato, in data 20.8.1997, all?Amministrazione di appartenenza, domanda di collocamento a riposo con decorrenza 31.12.1997 e dolendosi che la stessa sia stata rigettata con decreto prefettizio del 15.12.1997, ?con la motivazione che ?le dimissioni non ancora formalmente accettate devono essere rigettate perché il D.L. 375/1997 ha sospeso l?accesso al trattamento pensionistico?, ha adito questa Sezione giurisdizionale regionale per l?accertamento del diritto al collocamento a riposo con decorrenza 31.12.1997 o, in subordine, con decorrenza 01.04.2000, utilizzando la finestra di uscita prevista dal Decreto interministeriale in data 30.03.1998, applicativo dell?art. 59, co. 55, della L. 449/1997.
A sostegno del gravame proposto, il (Lpd) ha allegato che in ordine alla domanda di collocamento a riposo presentata dal ricorrente deve ritenersi tempestivamente intervenuta l?accettazione ex art. 124 D.P.R. 3/1957, concretata dal nulla osta apposto dal dirigente dell?Ufficio in calce alla domanda stessa, ha invocato un precedente giurisprudenziale che avrebbe dichiarato il diritto di un dipendente pubblico al collocamento a riposo anticipato dalla data richiesta, nell?ipotesi che egli abbia presentato la relativa domanda di dimissioni dall?impiego con largo anticipo e solo a causa del comportamento colpevolmente inerte dell?Amministrazione detta domanda non sia stata accettata prima dell?entrata in vigore della normativa di blocco ed ha allegato che il cit. D.L. 375/97 introduttivo della normativa di blocco non venne convertito in legge ed anzi venne abrogato dalla L. 449/1997 art. 63, per cui il diritto al collocamento a riposo alla data del 31.12.1997 si sarebbe ripristinato, una volta venuta meno la sospensione, nei termini di cui alla normativa in vigore prima del 1998.
Con memoria del 30.11.2009, pervenuta in Segreteria l?11.12.2009, si è costituita la Prefettura di (Lpd) ? Ufficio Territoriale del Governo, la quale, premesso che il (Lpd) è cessato dal servizio, a domanda, il 03.07.2006, e che, con determinazione I.N.P.D.A.P. n. BA012006001487 del 29.06.2006, è stato liquidato il trattamento ordinario di quiescenza con effetto dal 03.07.2006, ha evidenziato che il ricorso non sarebbe ?più attuale, anche per la sopravvenuta cessazione dal servizio dell?interessato?, ha allegato che, con riferimento ad analoghi ricorsi, questa Corte ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ed ha concluso nel senso che il gravame non sarebbe meritevole di accoglimento.
Con memoria depositata in Segreteria il 21.01.2010, il procuratore del ricorrente ha allegato che sarebbe ?tutt?altro che irrilevante o inutile il riconoscimento del diritto de quo con una decorrenza di gran lunga anteriore, innanzi tutto per le implicazione di carattere risarcitorio?, ha contrastato l?eccezione di difetto di giurisdizione, invocando l?art. 62 R.D. 1214/1934, ed ha insistito, nel merito, sulla domanda proposta.
Quindi, all?odierna udienza, non comparsa l?Amministrazione resistente, il procuratore del ricorrente ha insistito per l?accoglimento del ricorso con il riconoscimento del beneficio dal 31.12.1997.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, reputa questo giudice che non possa revocarsi in dubbio la competenza di questa Corte a conoscere della domanda proposta alla luce del comb. disp. di cui all?art. 62, secondo comma, R.D. 1214/1934, che devolve alla giurisdizione di questa Corte ?le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità?, ed all?art. 154, primo comma, D.P.R. 1092/973, che prevede che il trattamento di quiescenza sia liquidato in base al provvedimento di cessazione dal servizio trasmesso dall'organo competente ?ovvero in base a una sentenza della Corte dei conti che dichiari essersi verificate le condizioni previste per il diritto a detto trattamento?.
2. Sempre in via preliminare, reputa la Sezione che, a fronte dell?interesse manifestato dal ricorrente in ordine ad una pronuncia che accerti il diritto dello stesso al collocamento a riposo con l?invocata decorrenza del 31.12.1997, non possa dichiararsi il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, in relazione all?intervenuta cessazione dal servizio dell?interessato a decorrere dal 03.07.2006.
3. Nel merito il ricorso è infondato.
In proposito, premesso che a termini dell?art. 58, primo comma, D.P.R. 335/1982, recante ?ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia?, le cause di cessazione dal servizio del personale di cui allo stesso decreto legislativo sono quelle previste dal testo unico approvato con D.P.R. 3/1957 e succ. mod., nonché dal testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 si osserva che l?art. 124, terzo comma, del D.P.R. 3/1957 prevede che ?l'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni? cui deve pertanto annettersi efficacia estintiva del rapporto di pubblico impiego.
Deve pertanto ritenersi che l'efficacia delle dimissioni presentate dal (Lpd) fosse subordinata all'accettazione di esse da parte dell'Amministrazione.
In proposito è appena il caso di osservare che non equivale ad accettazione delle dimissioni, di competenza della Prefettura, a termini dell?art. 2, primo comma, lett. b) della L. 1137/1977, il nulla osta espresso dal capo dell?ufficio di appartenenza (primo Dirigente pilota), sull?istanza di collocamento in quiescenza proposta, in data 20.08.1997, dal (Lpd); nulla osta cui deve attribuirsi mero rilievo istruttorio ed endoprocedimentale.
Occorre, inoltre, osservare che, contrariamente agli assunti attorei, nessuna colpevole inerzia è ascrivibile all?Amministrazione.
Il D.M. 02.02.1993 n. 284, recante il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per i procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno, applicabile ratione temporis alla fattispecie che ne occupa, prevede, alla tabella B sub ?Prefetture?, un termine di 90 gg. per l?accettazione delle dimissioni.
Alla data del 03.11.1997, di entrata in vigore del D.L. 375/1997, che ha disposto il blocco dei pensionamenti anticipati, non era ancora scaduto il termine di 90 gg., decorrente dalla data di presentazione delle dimissioni (20.08.1997), entro il quale l?Amministrazione avrebbe dovuto provvedere sull?istanza di dimissioni.
Quanto all?allegazione attorea per cui, stante la mancata conversione in legge del D.L. 375/1997, il diritto al collocamento a riposo alla data del 31.12.1997 si sarebbe ripristinato, una volta venuta meno la sospensione, nei termini di cui alla normativa in vigore prima del 1998, si osserva che l?assunto è infondato alla luce del chiaro disposto di cui all'art. 59 L. 449/1997, che, se ha abrogato, all?art. 63, il D.L. 375/1997, ne ha nondimeno fatto salvi gli effetti disponendo, nello stesso art. 63 che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base, fra gli altri, del suddetto decreto legge e ne ha riprodotto il disposto prevedendo, al precedente art. 59, 54° comma, che ?resta confermata, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata in vigore della presente legge, la sospensione delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti.?.
E? , d?altro canto, appena il caso di osservare che, investita della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 59, 54° comma, e 63 della L. 449/1997 - sollevata in quanto, secondo la prospettazione di cui all'ordinanza di rimessione, poiché alla data del 31.12.1997, il D.L. 375/1997 non sarebbe stato più vigente, stante la mancata conversione in legge e la conseguente caducazione degli effetti ex tunc, per cui gli interessati avrebbero riacquistato, per reviviscenza, il diritto al trattamento pensionistico anticipato in base alla disciplina vigente alla data di cessazione dal servizio, le norme censurate avrebbero retroattivamente eliminato tale diritto - la Corte Costituzionale, nel dichiararne, con ordinanza 8 luglio 2003 n. 278, la manifesta infondatezza, ha osservato che, in realtà, gli interessati non sono mai stati titolari del diritto al trattamento pensionistico in questione ?sia perché il citato decreto legge n. 375 del 1997 ha negato tale diritto a chi si collocasse a riposo nel periodo di vigenza dello stesso, sia perché la legge 27 dicembre 1997 n. 449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ha abrogato, nei termini previsti per la conversione, detto decreto legge, facendone salvi gli effetti?.
Alla luce delle suesposte considerazioni evidentemente infondata è la pretesa del ricorrente al riconoscimento del diritto al collocamento a riposo a decorrere dal 31.12.1997.
Sennonché, parimenti infondata è la domanda subordinata intesa al riconoscimento del diritto al collocamento a riposo con decorrenza 01.04.2000, ?utilizzando la finestra di uscita prevista dal Decreto interministeriale in data 30.03.1998, applicativo dell?art. 59, co. 55, della L. 449/1997?.
E? appena il caso di premettere che in attuazione dell?art. 59, 55° comma, L. 449/1997 che ha demandato ad un decreto interministeriale da emanarsi entro il 31 marzo 1998, la determinazione, ?nel rispetto degli equilibri di bilancio relativamente alle forme di previdenza esclusive, di termini di accesso al trattamento pensionistico di anzianità diversi da quelli di cui al comma 8, per i lavoratori che hanno presentato in data anteriore al 3 novembre 1997 domanda, accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento entro il 1998, ivi compresi quelli che hanno presentato domanda di revoca o di riammissione ai sensi e per gli effetti di cui al decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, salvo diversa volontà da manifestare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore? della stessa legge, è stato emanato il D.M. 30 marzo 1998, recante ?programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari ai sensi dell'art. 59, comma 55, della L. 449/1997?, che ha previsto che per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cui trova applicazione l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e che ha presentato domanda per l'accesso al pensionamento di anzianità anteriormente al 3 novembre 1997, accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, l'accesso medesimo sia consentito, alle date indicate nella tabella acclusa allo stesso decreto, ?a condizione che i requisiti di età ivi indicati e l'anzianità contributiva massima richiamata in premessa?, e cioè l'anzianità contributiva massima prevista dagli ordinamenti di appartenenza, siano stati maturati prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 449 del 1997.
Con riferimento al caso di specie occorre osservare come il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti prescritti per accedere al pensionamento anticipato, a termini del suddetto decreto interministeriale.
In disparte il rilievo, per vero assorbente, che, come innanzi esposto, la domanda di accesso al pensionamento proposta dal ricorrente non è stata accettata dall?amministrazione di appartenenza, occorre considerare che il ricorrente, in servizio dal 12.01.1976, alla data del 31.12.1997, era ben lungi dal conseguire, anche considerando il periodo oggetto di ricongiunzione (pari ad 1 anno, 8 mesi e 2 giorni), la massima anzianità contributiva prevista dall?ordinamento di appartenenza, pari, ai sensi dell?art. 54 D.P.R. 1092/1973, a 30 anni (e destinata ad aumentare per effetto della modifica dell?aliquota annua di rendimento di cui all?art. 17, primo comma, L. 724/1994, richiamato dall?art. 6, secondo comma, D.Lgs. 165/1997).
In proposito, premesso che, ai fini del conseguimento della massima anzianità contributiva, siccome richiesta ai fini dell?accesso al pensionamento e, pertanto, dell?acquisto del diritto a pensione e non semplicemente della sua misura, occorre aver riguardo al servizio effettivo e non al servizio semplicemente utile (cfr. art.
40 D.P.R. 1092/1973), per cui non possono essere presi in considerazione gli aumenti del computo dei servizi di 1/5 di cui all?art. 3, quinto comma, L. 284/1977 (recante ?adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari?) e di un terzo di cui all?art. 20 D.P.R. 1092/1973, relativo al servizio di volo, occorre osservare che, dalla documentazione versata agli atti del giudizio, risulta che il ricorrente, alla data del 31.12.1997, aveva maturato un?anzianità contributiva arrotondata pari a 23 anni ed 8 mesi e, pertanto, ben inferiore alla massima anzianità contributiva prevista dall?ordinamento di appartenenza.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso non merita accoglimento.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, considerato che la Prefettura di (Lpd), costituitasi a mezzo di un proprio funzionario, senza avvalersi, pertanto, della difesa tecnica, non ha allegato né tam poco documentato di aver sopportato spese per la propria difesa in giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
RESPINGE
il ricorso iscritto al n. 22262 del registro di Segreteria, proposto dal sig. (Lpd) nei confronti del MINISTERO DELL?INTERNO e della PREFETTURA DI (Lpd).
Nulla per le spese.
Così deciso in Bari, il 26 gennaio 2010.
Depositata in Segreteria il 26 maggio 2010.


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