Ministero della giustizia
Dir.Min. 5-11-2013
Mediazione civile.
Emanata dal Ministero della giustizia.
Dir.Min. 5 novembre 2013 (1).
Mediazione civile.
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(1) Emanata dal Ministero della giustizia.
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L'art. 84 della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, ha modificato il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 reintroducendo l'obbligatorietà del procedimento di mediazione nell'ambito di una rilevante serie di controversie civili, ciò in attuazione del dettato della sentenza 24 ottobre 2012, n. 272 della Corte Costituzionale.
La rinnovata rilevanza attribuita dal legislatore al procedimento di mediazione e conciliazione eleva l'istituto a fondamentale strumento di deflazione del contenzioso civile, volto a incrementare l'efficienza del sistema giudiziario che costituisce, come noto, uno degli elementi sui quali si misura la funzionalità del sistema economico nonché l'affidabilità internazionale del nostro Paese.
In consonanza con le linee direttrici dell'azione del Governo, l'istituto della mediazione non deve, pertanto, costituire un vuoto ed oneroso adempimento burocratico, una mera condizione di procedibilità prima di potersi rivolgere al giudice. Al contrario, l'istituto, attesa la sua strettissima correlazione con l'attività giurisdizionale, deve rappresentare un effettivo momento di composizione delle possibili future controversie giudiziarie.
È evidente come, al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati in questo campo dal legislatore, sia necessario garantire, innanzitutto, che il procedimento di mediazione si svolga in maniera tale da assicurare ai cittadini che debbano o intendano avvalersene un elevato livello di preparazione professionale dei mediatori.
Dovrà essere, inoltre, assicurata l'effettiva imparzialità e terzietà degli organismi di mediazione e dei loro mediatori rispetto alle parti coinvolte nel procedimento.
Conseguentemente, il Ministero della Giustizia dovrà operare affinché una funzione, tanto delicata da potersi definire paragiurisdizionale, si conformi al fondamentale principio di trasparenza che informa tutta l'attività amministrativa, vigilando allo scopo di impedire, in particolare, la costituzione di rapporti di interesse, di qualunque specie o natura, tra gli organismi di mediazione ed i mediatori da una parte, e le parti che partecipano al procedimento dall'altra.
A tale fine, dovrà essere cura delle competenti strutture ministeriali di eseguire ogni più rigoroso controllo, nell'esercizio del potere di vigilanza attribuito dalla legge, anche a mezzo dell'Ufficio dell'Ispettorato Generale.
Si dovrà, infine, garantire che l'accesso al procedimento di mediazione si caratterizzi per il contenimento dei costi per i cittadini, profilo che appare oltremodo necessario nell'attuale difficile momento economico in cui versa il Paese. Non deve, infatti, accadere che la congiuntura economica comprometta l'accesso alla tutela giuridica dei diritti che costituisce, come noto, uno dei compiti primari dello Stato.
Gli obiettivi sopra indicati rappresentano priorità operative cui dovrà uniformarsi, in forza della presente direttiva, l'azione dell'intera struttura amministrativa ministeriale in materia di mediazione e conciliazione.
Il Ministro
Annamaria Cancellieri
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D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 84
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28
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