Ministero della difesa
Circ. 11-1-2013 n. M-DGMIL1.IV.SGR/0009889
Attribuzione di assegni una tantum, per l'anno 2012, al personale dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri, in applicazione del decreto 3 dicembre 2012 del Ministro della difesa e, per il personale appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto, del decreto 14 dicembre 2012 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entrambi adottati ai sensi del D.P.C.M. 27 ottobre 2011, in attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'articolo 1 del D.L. 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74.
Emanata dal Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare.
Circ. 11 gennaio 2013, n. M-DGMIL1.IV.SGR/0009889 (1).
Attribuzione di assegni una tantum, per l'anno 2012, al personale dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri, in applicazione del decreto 3 dicembre 2012 del Ministro della difesa e, per il personale appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto, del decreto 14 dicembre 2012 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entrambi adottati ai sensi del D.P.C.M. 27 ottobre 2011, in attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'articolo 1 del D.L. 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74.
(1) Emanata dal Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare.
A:
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica
Ufficio per gli affari militari
Roma
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Consigliere Militare
Roma
Ministero della difesa
Gabinetto del Ministro
Ufficio legislativo
Roma
Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato alla Difesa
Stato Maggiore della Difesa
Roma
Stato Maggiore dell'Esercito
Roma
Stato Maggiore della Marina
Roma
Stato Maggiore dell'Aeronautica
Roma
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri
Roma
Segretariato generale della Difesa
e Direzione nazionale degli armamenti
Roma
Comando generale della Guardia di Finanza
Roma
Ufficio centrale del Bilancio e degli affari finanziari
Roma
Ufficio centrale per le ispezioni amministrative
Roma
Direzione generale per il personale civile
Roma
Direzione generale della previdenza militare, della leva
e del collocamento al lavoro dei volontari congedati
Sede
Direzione generale del Commissariato e dei Servizi generali
Roma
Direzione generale dei lavori e del Demanio
Roma
Direzione informatica telematica e tecnologie avanzate
Roma
Direzione degli armamenti terrestri
Roma
Direzione degli armamenti navali
Roma
Direzione degli armamenti aeronautici
Roma
Comando operativo di vertice interforze
Roma
Comando delle Forze operative terrestri
Verona
Comando in capo della Squadra navale
Roma
Comando Squadra aerea
Roma
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Roma
Consiglio Superiore delle Forze Armate
Roma
Ordinariato Militare per l'Italia
Roma
Centro alti studi della Difesa
Roma
Comando per la formazione
Torino
Ispettorato scuole della Marina militare
Roma
Comando Scuole dell’Aeronautica Militare - 3^ Regione Aerea
Bari
Comando delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri
Roma
Comando logistico dell’Esercito
Roma
Ispettorato per le infrastrutture dell’Esercito
Roma
Ufficio generale del personale della Marina militare
Roma
Ispettorato di supporto navale logistico e dei fari
Roma
Ispettorato di sanità della Marina militare
Roma
Comando logistico dell’Aeronautica militare
Roma
Direzione per l’impiego del personale militare dell’Aeronautica
Roma
Ufficio del Generale del ruolo delle armi dell’Arma Aeronautica
Roma
Ufficio del Capo del Corpo del Genio Aeronautico
Roma
Ufficio del Capo del Corpo di Commissariato Aeronautico
Roma
Ufficio del Capo del Corpo Sanitario Aeronautico
Roma
Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra
Roma
Comando Corpo di armata di reazione rapida
Solbiate Olona (VA)
1° Comando Forze di difesa
Vittorio Veneto (TV)
2° Comando Forze di difesa
San Giorgio a Cremano (NA)
Comando truppe alpine
Bolzano
Comando dei supporti delle Forze operative terrestri
Roma
Comando trasmissioni e informazioni dell’Esercito
Anzio (Roma)
Comando Aviazione dell’Esercito
Viterbo
Centro simulazione e validazione dell’Esercito
Civitavecchia
Comando militare della Capitale
Roma
Comando in capo del Dipartimento militare marittimo dell’Alto Tirreno
La Spezia
Comando in capo del Dipartimento militare marittimo dell’Adriatico
Ancona
Comando in capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Ionio e del Canale d’Otranto
Taranto
Comando Militare Marittimo autonomo in Sardegna
Cagliari
Comando Militare Marittimo autonomo in Sicilia
Augusta (SR)
Comando Militare Marittimo autonomo della Capitale
Roma
Comando 1^ Regione Aerea
Milano
Comando interregionale Carabinieri "Pastrengo"
Milano
Comando interregionale Carabinieri "Vittorio Veneto"
Padova
Comando interregionale Carabinieri "Podgora"
Roma
Comando interregionale Carabinieri "Ogaden"
Napoli
Comando interregionale Carabinieri "Culqualber"
Messina
Comando Unità mobili e specializzate Carabinieri “Palidoro”
Roma
Comando raggruppamento Unità Difesa
Roma
MAGISTRATURA MILITARE:
Consiglio della Magistratura Militare
Roma
Procura generale militare della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione
Roma
Corte militare di Appello
Roma
Procura generale militare della Repubblica presso la Corte Militare di Appello
Roma
Tribunale Militare
Verona - Roma - Napoli
Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare
Verona - Roma - Napoli
Tribunale Militare di Sorveglianza
Roma
Con decreto del Ministro della difesa in data 3 dicembre 2012, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero della difesa in data 31 dicembre 2012, e con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 14 dicembre 2012, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 dicembre 2012, adottati in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2011, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2011, è stata definita, per l'anno 2012, l'entità degli assegni una tantum da corrispondere al personale dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, ivi incluso quello del Corpo delle Capitanerie di Porto, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74.
La misura di detti assegni, in relazione alle risorse disponibili per l'anno 2012, è stata commisurata al 46% dell'importo non corrisposto in attività di servizio, nel medesimo anno, per effetto delle penalizzazioni introdotte dal citato decreto-legge n. 78 del 2010, con riguardo ai seguenti istituti maturati con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012:
- assegno di funzione (emolumento corrisposto al personale interessato in relazione al grado ovvero alla qualifica rivestiti allorquando matura 17, 27 e 32 anni di servizio militare comunque prestato senza il prescritto periodo di demerito);
- trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado (trattamento corrisposto al personale direttivo e dirigente quando matura 13/15 anni ovvero 23/25 anni di anzianità di servizio prestato senza demerito dalla nomina ad ufficiale o dal conseguimento della qualifica di aspirante);
- incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni (trattamento economico-parametro superiore corrisposto al personale quando matura una determinata anzianità di servizio nel grado: es. primo maresciallo dopo 10 anni di s.ervizio nel grado);
- indennità operative non connesse a progressioni in carriera (indennità corrisposte al personale quando matura una determinata anzianità di servizio);
- progressioni di carriera comunque denominate (incremento retributivo derivante dalla promozione alla qualifica o grado superiore, compresa quella per merito straordinario e quella conferita il giorno precedente alla cessazione dal servizio. In tal senso trova applicazione anche la disciplina inerente ai graduati e militari di truppa in ferma prefissata di 1 anno). Come previsto anche nelle premesse dei citati decreti ministeriali, sono invece esclusi dagli assegni una tantum, in quanto non rientrano tra le misure di "congelamento" retributivo, i passaggi da un ruolo all'altro a seguito di concorso ovvero di immissione in servizio permanente effettivo, nonché al conferimento di qualifiche o gradi conseguenti alla frequenza dei corsi di formazione iniziale a seguito di concorso; in detta condizione sono da considerare anche i volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma;
- classi e scatti di stipendio (incremento stipendiale corrisposto ogni due anni di servizio al personale dirigente ed a quello direttivo con trattamento dirigenziale).
Per quanto concerne, invece, l'applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (incremento annuale del trattamento economico a favore del personale dirigente e di quello direttivo con trattamento economico dirigenziale, disposto in relazione all'aumento medio delle retribuzioni nel pubblico impiego rilevato ogni anno dall'Istat), l'assegno una tantum relativo è pari al 46% dell'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota dello 0,75 per cento sulla retribuzione in godimento al 31 dicembre 2010.
Gli assegni una tantum in argomento sono conferiticon distinti assegni per ciascun Istituto cui si riferiscono per l'anno 2012. Essi rilevano, per detto anno, in relazione agli emolumenti corrispondenti, ai fini della 13^ mensilità.
Il riferimento agli istituti i cui effetti economici sono "congelati" è utilizzato unicamente per la determinazione dell' entità dell'assegno "una tantum" da erogare. Quest'ultima dovrà essere proporzionata al periodo dell'anno 2012 in cui si sono verificati, per l'interessato, gli effetti del "congelamento", di cui ai citati commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010.
La titolarità all'assegno una tantum si matura allorquando è conseguito il diritto all'accesso all'istituto presupposto al medesimo assegno e, quindi, nel momento in cui sarebbe stato aggiornato il trattamento economico in assenza delle richiamate norme che ne hanno, invece, imposto il congelamento.
Segnalo che il succitato incremento dello 0,75 per cento della retribuzione, riferito al "congelamento" dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, si applica sulle misure dei seguenti emolumenti, vigenti per l'anno 2010:
- stipendio;
- indennità integrativa speciale;
- assegno pensionabile;
- speciale indennità pensionabile;
- indennità di posizione;
- indennità perequativa;
- indennità pensionabile;
- indennità operativa.
I valori degli elementi della retribuzione innanzi elencati rimangono, in ogni caso, quelli discendenti dall'applicazione, per l'anno 2010, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2010, in considerazione che il calcolo dello 0,75 per cento sulle predette voci ha come finalità quella di individuare la misura dell'una tantum da corrispondere al personale interessato.
Preciso, altresì, che l'entità dell'assegno una tantum riferito alle promozioni disposte il giorno precedente il collocamento in congedo va commisurata, convenzionalmente, ai fini esclusivi dei richiamati decreti del Ministro della difesa in data 3 dicembre 2012 e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 14 dicembre 2012, al trattamento economico per un giorno di servizio nella qualifica o grado superiore ed ai riflessi sulla tredicesima mensilità, escludendone gli effetti sulla buonuscita, attesa la natura del medesimo assegno in relazione alla vigente normativa in materia.
Infatti, per la loro natura, gli assegni una tantum, inerenti a tutti gli istituti considerati, non sono utili per la determinazione dell'indennità di buonuscita e della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (cosiddetta quota A), per cui gli stessi incidono esclusivamente agli effetti di cui all'articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta quota B).
Faccio presente, altresì, come specificato dal Ministero dell'economia e delle finanze nella circolare n. 12 del 15 aprile 2011 - prot. n. 0035819, che le voci variabili della retribuzione (es. missioni, trasferimenti, fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali) non incidono sul trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti di cui all'articolo 9, comma 1 del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010.
Evidenzio, infine, che l'assegno una tantum ha natura accessoria e, pertanto, non è equiparabile alle voci fisse e continuative del trattamento economico dei dipendenti; di conseguenza, quest'ultimo non subirà, allo stato attuale, alcuna variazione.
In relazione a quanto precede, invito gli Enti in indirizzo a divulgare la presente ai vari livelli affinché ne siano edotti, in particolare, gli uffici liquidatori ed erogatori delle competenze mensili al personale militare per le rispettive operazioni di corresponsione degli assegni una tantum nei termini anzidetti, da effettuarsi possibilmente dalla prossima mensilità di febbraio 2013, salvo la necessità di un differimento, comunque contenuto, conseguente a eventuali indisponibilità generali di cassa ovvero a difficoltà tecniche.
Per tale evenienza, dovranno essere predisposti, preliminarmente, appositi atti dispositivi recanti, nel dettaglio, per ogni destinatario, l'importo distinto di ciascun assegno una tantum da conferire in relazione, ognuno, all'emolumento cui si riferisce. Analoga specifica dovrà essere evidenziata anche nei pertinenti cedolini delle competenze.
La corresponsione degli assegni una tantum in argomento va, comunque, disposta in via provvisoria, secondo quanto previsto dall'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Il Direttore generale
Gen. C.A. Francesco Tarricone
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 8
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 9
D.L. 26 marzo 2011, n. 27, art. 1
D.P.C.M. 27 ottobre 2011
L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 24
Circ. 11-1-2013 n. M-DGMIL1.IV.SGR/0009889
Attribuzione di assegni una tantum, per l'anno 2012, al personale dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri, in applicazione del decreto 3 dicembre 2012 del Ministro della difesa e, per il personale appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto, del decreto 14 dicembre 2012 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entrambi adottati ai sensi del D.P.C.M. 27 ottobre 2011, in attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'articolo 1 del D.L. 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74.
Emanata dal Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare.
Circ. 11 gennaio 2013, n. M-DGMIL1.IV.SGR/0009889 (1).
Attribuzione di assegni una tantum, per l'anno 2012, al personale dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri, in applicazione del decreto 3 dicembre 2012 del Ministro della difesa e, per il personale appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto, del decreto 14 dicembre 2012 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entrambi adottati ai sensi del D.P.C.M. 27 ottobre 2011, in attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'articolo 1 del D.L. 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74.
(1) Emanata dal Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare.
A:
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica
Ufficio per gli affari militari
Roma
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Consigliere Militare
Roma
Ministero della difesa
Gabinetto del Ministro
Ufficio legislativo
Roma
Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato alla Difesa
Stato Maggiore della Difesa
Roma
Stato Maggiore dell'Esercito
Roma
Stato Maggiore della Marina
Roma
Stato Maggiore dell'Aeronautica
Roma
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri
Roma
Segretariato generale della Difesa
e Direzione nazionale degli armamenti
Roma
Comando generale della Guardia di Finanza
Roma
Ufficio centrale del Bilancio e degli affari finanziari
Roma
Ufficio centrale per le ispezioni amministrative
Roma
Direzione generale per il personale civile
Roma
Direzione generale della previdenza militare, della leva
e del collocamento al lavoro dei volontari congedati
Sede
Direzione generale del Commissariato e dei Servizi generali
Roma
Direzione generale dei lavori e del Demanio
Roma
Direzione informatica telematica e tecnologie avanzate
Roma
Direzione degli armamenti terrestri
Roma
Direzione degli armamenti navali
Roma
Direzione degli armamenti aeronautici
Roma
Comando operativo di vertice interforze
Roma
Comando delle Forze operative terrestri
Verona
Comando in capo della Squadra navale
Roma
Comando Squadra aerea
Roma
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Roma
Consiglio Superiore delle Forze Armate
Roma
Ordinariato Militare per l'Italia
Roma
Centro alti studi della Difesa
Roma
Comando per la formazione
Torino
Ispettorato scuole della Marina militare
Roma
Comando Scuole dell’Aeronautica Militare - 3^ Regione Aerea
Bari
Comando delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri
Roma
Comando logistico dell’Esercito
Roma
Ispettorato per le infrastrutture dell’Esercito
Roma
Ufficio generale del personale della Marina militare
Roma
Ispettorato di supporto navale logistico e dei fari
Roma
Ispettorato di sanità della Marina militare
Roma
Comando logistico dell’Aeronautica militare
Roma
Direzione per l’impiego del personale militare dell’Aeronautica
Roma
Ufficio del Generale del ruolo delle armi dell’Arma Aeronautica
Roma
Ufficio del Capo del Corpo del Genio Aeronautico
Roma
Ufficio del Capo del Corpo di Commissariato Aeronautico
Roma
Ufficio del Capo del Corpo Sanitario Aeronautico
Roma
Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra
Roma
Comando Corpo di armata di reazione rapida
Solbiate Olona (VA)
1° Comando Forze di difesa
Vittorio Veneto (TV)
2° Comando Forze di difesa
San Giorgio a Cremano (NA)
Comando truppe alpine
Bolzano
Comando dei supporti delle Forze operative terrestri
Roma
Comando trasmissioni e informazioni dell’Esercito
Anzio (Roma)
Comando Aviazione dell’Esercito
Viterbo
Centro simulazione e validazione dell’Esercito
Civitavecchia
Comando militare della Capitale
Roma
Comando in capo del Dipartimento militare marittimo dell’Alto Tirreno
La Spezia
Comando in capo del Dipartimento militare marittimo dell’Adriatico
Ancona
Comando in capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Ionio e del Canale d’Otranto
Taranto
Comando Militare Marittimo autonomo in Sardegna
Cagliari
Comando Militare Marittimo autonomo in Sicilia
Augusta (SR)
Comando Militare Marittimo autonomo della Capitale
Roma
Comando 1^ Regione Aerea
Milano
Comando interregionale Carabinieri "Pastrengo"
Milano
Comando interregionale Carabinieri "Vittorio Veneto"
Padova
Comando interregionale Carabinieri "Podgora"
Roma
Comando interregionale Carabinieri "Ogaden"
Napoli
Comando interregionale Carabinieri "Culqualber"
Messina
Comando Unità mobili e specializzate Carabinieri “Palidoro”
Roma
Comando raggruppamento Unità Difesa
Roma
MAGISTRATURA MILITARE:
Consiglio della Magistratura Militare
Roma
Procura generale militare della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione
Roma
Corte militare di Appello
Roma
Procura generale militare della Repubblica presso la Corte Militare di Appello
Roma
Tribunale Militare
Verona - Roma - Napoli
Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare
Verona - Roma - Napoli
Tribunale Militare di Sorveglianza
Roma
Con decreto del Ministro della difesa in data 3 dicembre 2012, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero della difesa in data 31 dicembre 2012, e con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 14 dicembre 2012, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 dicembre 2012, adottati in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2011, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2011, è stata definita, per l'anno 2012, l'entità degli assegni una tantum da corrispondere al personale dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, ivi incluso quello del Corpo delle Capitanerie di Porto, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74.
La misura di detti assegni, in relazione alle risorse disponibili per l'anno 2012, è stata commisurata al 46% dell'importo non corrisposto in attività di servizio, nel medesimo anno, per effetto delle penalizzazioni introdotte dal citato decreto-legge n. 78 del 2010, con riguardo ai seguenti istituti maturati con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012:
- assegno di funzione (emolumento corrisposto al personale interessato in relazione al grado ovvero alla qualifica rivestiti allorquando matura 17, 27 e 32 anni di servizio militare comunque prestato senza il prescritto periodo di demerito);
- trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado (trattamento corrisposto al personale direttivo e dirigente quando matura 13/15 anni ovvero 23/25 anni di anzianità di servizio prestato senza demerito dalla nomina ad ufficiale o dal conseguimento della qualifica di aspirante);
- incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni (trattamento economico-parametro superiore corrisposto al personale quando matura una determinata anzianità di servizio nel grado: es. primo maresciallo dopo 10 anni di s.ervizio nel grado);
- indennità operative non connesse a progressioni in carriera (indennità corrisposte al personale quando matura una determinata anzianità di servizio);
- progressioni di carriera comunque denominate (incremento retributivo derivante dalla promozione alla qualifica o grado superiore, compresa quella per merito straordinario e quella conferita il giorno precedente alla cessazione dal servizio. In tal senso trova applicazione anche la disciplina inerente ai graduati e militari di truppa in ferma prefissata di 1 anno). Come previsto anche nelle premesse dei citati decreti ministeriali, sono invece esclusi dagli assegni una tantum, in quanto non rientrano tra le misure di "congelamento" retributivo, i passaggi da un ruolo all'altro a seguito di concorso ovvero di immissione in servizio permanente effettivo, nonché al conferimento di qualifiche o gradi conseguenti alla frequenza dei corsi di formazione iniziale a seguito di concorso; in detta condizione sono da considerare anche i volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma;
- classi e scatti di stipendio (incremento stipendiale corrisposto ogni due anni di servizio al personale dirigente ed a quello direttivo con trattamento dirigenziale).
Per quanto concerne, invece, l'applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (incremento annuale del trattamento economico a favore del personale dirigente e di quello direttivo con trattamento economico dirigenziale, disposto in relazione all'aumento medio delle retribuzioni nel pubblico impiego rilevato ogni anno dall'Istat), l'assegno una tantum relativo è pari al 46% dell'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota dello 0,75 per cento sulla retribuzione in godimento al 31 dicembre 2010.
Gli assegni una tantum in argomento sono conferiticon distinti assegni per ciascun Istituto cui si riferiscono per l'anno 2012. Essi rilevano, per detto anno, in relazione agli emolumenti corrispondenti, ai fini della 13^ mensilità.
Il riferimento agli istituti i cui effetti economici sono "congelati" è utilizzato unicamente per la determinazione dell' entità dell'assegno "una tantum" da erogare. Quest'ultima dovrà essere proporzionata al periodo dell'anno 2012 in cui si sono verificati, per l'interessato, gli effetti del "congelamento", di cui ai citati commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010.
La titolarità all'assegno una tantum si matura allorquando è conseguito il diritto all'accesso all'istituto presupposto al medesimo assegno e, quindi, nel momento in cui sarebbe stato aggiornato il trattamento economico in assenza delle richiamate norme che ne hanno, invece, imposto il congelamento.
Segnalo che il succitato incremento dello 0,75 per cento della retribuzione, riferito al "congelamento" dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, si applica sulle misure dei seguenti emolumenti, vigenti per l'anno 2010:
- stipendio;
- indennità integrativa speciale;
- assegno pensionabile;
- speciale indennità pensionabile;
- indennità di posizione;
- indennità perequativa;
- indennità pensionabile;
- indennità operativa.
I valori degli elementi della retribuzione innanzi elencati rimangono, in ogni caso, quelli discendenti dall'applicazione, per l'anno 2010, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2010, in considerazione che il calcolo dello 0,75 per cento sulle predette voci ha come finalità quella di individuare la misura dell'una tantum da corrispondere al personale interessato.
Preciso, altresì, che l'entità dell'assegno una tantum riferito alle promozioni disposte il giorno precedente il collocamento in congedo va commisurata, convenzionalmente, ai fini esclusivi dei richiamati decreti del Ministro della difesa in data 3 dicembre 2012 e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 14 dicembre 2012, al trattamento economico per un giorno di servizio nella qualifica o grado superiore ed ai riflessi sulla tredicesima mensilità, escludendone gli effetti sulla buonuscita, attesa la natura del medesimo assegno in relazione alla vigente normativa in materia.
Infatti, per la loro natura, gli assegni una tantum, inerenti a tutti gli istituti considerati, non sono utili per la determinazione dell'indennità di buonuscita e della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (cosiddetta quota A), per cui gli stessi incidono esclusivamente agli effetti di cui all'articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta quota B).
Faccio presente, altresì, come specificato dal Ministero dell'economia e delle finanze nella circolare n. 12 del 15 aprile 2011 - prot. n. 0035819, che le voci variabili della retribuzione (es. missioni, trasferimenti, fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali) non incidono sul trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti di cui all'articolo 9, comma 1 del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010.
Evidenzio, infine, che l'assegno una tantum ha natura accessoria e, pertanto, non è equiparabile alle voci fisse e continuative del trattamento economico dei dipendenti; di conseguenza, quest'ultimo non subirà, allo stato attuale, alcuna variazione.
In relazione a quanto precede, invito gli Enti in indirizzo a divulgare la presente ai vari livelli affinché ne siano edotti, in particolare, gli uffici liquidatori ed erogatori delle competenze mensili al personale militare per le rispettive operazioni di corresponsione degli assegni una tantum nei termini anzidetti, da effettuarsi possibilmente dalla prossima mensilità di febbraio 2013, salvo la necessità di un differimento, comunque contenuto, conseguente a eventuali indisponibilità generali di cassa ovvero a difficoltà tecniche.
Per tale evenienza, dovranno essere predisposti, preliminarmente, appositi atti dispositivi recanti, nel dettaglio, per ogni destinatario, l'importo distinto di ciascun assegno una tantum da conferire in relazione, ognuno, all'emolumento cui si riferisce. Analoga specifica dovrà essere evidenziata anche nei pertinenti cedolini delle competenze.
La corresponsione degli assegni una tantum in argomento va, comunque, disposta in via provvisoria, secondo quanto previsto dall'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Il Direttore generale
Gen. C.A. Francesco Tarricone
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 8
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 9
D.L. 26 marzo 2011, n. 27, art. 1
D.P.C.M. 27 ottobre 2011
L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 24
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