Agenzia delle dogane
Nota 12-3-2012 n. 31202/RU
Prodotti energetici impiegati dalle forze armate. Carburanti per la navigazione nelle acque interne riforniti alle imbarcazioni dell'Arma dei Carabinieri.
Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti, Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie.
Nota 12 marzo 2012, n. 31202/RU (1).
Prodotti energetici impiegati dalle forze armate. Carburanti per la navigazione nelle acque interne riforniti alle imbarcazioni dell'Arma dei Carabinieri.
(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti, Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie.
Al
Comando generale dell'arma dei carabinieri
IV Reparto - Direzione motorizzazione
Viale Romania, 45
00197 - Roma
e, p.c.:
Alle
Direzioni interregionali, regionali e provinciali dell'agenzia delle dogane
Loro sedi
Agli
Uffici delle dogane
Loro sedi
Agli
Uffici di diretta collaborazione del direttore
Sede
Alle
Direzioni centrali
Sede
Al
Dipartimento delle finanze
Roma
Al
Ministero della difesa
Roma
Al
Comando generale della guardia di finanza
Ufficio operazioni
Roma
All'
E.N.I.
P.le Mattei, 1
Roma
All'
Unione petrolifera
Via del Giorgione, 129
Roma
All'
Assopetroli
Largo dei Fiorentini, 1
Roma
All'
Assocostieri
Via di Vigna Murata, 40
Roma
Alla
Federpetroli
P.zza S. Giovanni, 6
Firenze
In riferimento alla richiesta pronunciata circa l'estensibilità dell'agevolazione fiscale di cui al punto 3 della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995 agli impieghi di carburanti per la navigazione nelle acque interne riforniti alle motovedette dell'Arma dei Carabinieri, si rappresenta quanto segue.
Il citato punto 3 della Tabella A, disposizione di matrice comunitaria, delimita la sua sfera di operatività, quanto alla navigazione nelle acque interne, al trasporto delle merci ed al dragaggio di vie navigabili e porti. In ragione della natura di fattispecie agevolata, la suddetta norma non è suscettibile di applicazione analogica né di interpretazione estensiva e, conseguentemente, l'esenzione dall'accisa non ha, allo stato, efficacia con riguardo ai prodotti energetici impiegati dalle predette motovedette per la navigazione nelle acque interne.
Tanto chiarito in ordine al quesito formulato, rapportando poi il caso prospettato al più ampio quadro giuridico riferito alle forze armate, si osserva che alla riconoscibilità di un trattamento agevolato, seppur sotto forma di riduzione del livello di tassazione, agli stessi carburanti soccorre il punto 16-bis della medesima Tabella A, disciplinante l'impiego di prodotti energetici da parte delle Forze armate nazionali per gli usi consentiti, introdotto dall'art. 1, comma 179, della L. n. 244/2007.
Tale previsione legislativa, che costituisce applicazione di specifica disposizione comunitaria (art. 5 della Dir. 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003), fissa delle aliquote ridotte di accisa per l'impiego di determinati prodotti energetici (gasolio, benzina) utilizzati, tra l'altro, come carburanti per motori.
Relativamente alla definizione della sfera di operatività di tale agevolazione, se, da una parte, per la disposizione comunitaria assume valore decisivo la qualificazione soggettiva degli aventi diritto quali forze armate, dall'altra, la norma nazionale di attuazione integra tale requisito, così confermando la previgente disciplina, con il criterio dell'impiego di prodotti energetici negli usi consentiti, vale a dire quelli istituzionali od ufficiali.
Ciò stante, ricorrendo nella fattispecie in esame entrambi i richiamati presupposti applicativi e tenuto conto della finalizzazione della navigazione marittima all'espletamento di attività d'istituto, si rileva che gli impieghi di prodotti energetici quali carburanti per motori da parte delle imbarcazioni dell'Arma dei Carabinieri in navigazione nelle acque interne rientrano tra quelli agevolabili individuati dal predetto punto 16-bis della Tabella A.
Per quel che riguarda le modalità di rifornimento delle imbarcazioni, si fa rinvio alle indicazioni fornite alla lettera c) della nota 25 febbraio 2008, n. 535/V dell'Area gestione tributi e rapporti con gli utenti.
Resta fermo, infine, quanto già chiarito con la medesima nota 25 febbraio 2008, n. 535/V in ordine al trattamento dei prodotti energetici impiegati dalle forze armate nazionali come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie.
Il Direttore cntrale
Ing. Walter De Santis
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, Tabella A
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 179
Dir. 27 ottobre 2003, n. 2003/96/CE, art. 5
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