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mercoledì 5 marzo 2014

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 27 gennaio 2014 Recepimento della direttiva 1999/17/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/761/CEE relativa ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti, nonche' alle lampade ad incandescenza per tali proiettori, della direttiva 1999/18/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/762/CEE relativa ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore, nonche' alle lampade per tali proiettori e della direttiva 2013/15/UE del Consiglio che adegua determinate direttive in materia di libera circolazione delle merci, nel settore dei veicoli a motore, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia. (14A01676) (GU n.53 del 5-3-2014)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 gennaio 2014 

Recepimento della direttiva 1999/17/CE della Commissione  che  adegua
al progresso tecnico la direttiva 76/761/CEE relativa  ai  proiettori
dei  veicoli  a  motore  con  funzione  di   fari   abbaglianti   e/o
anabbaglianti,  nonche'  alle  lampade  ad  incandescenza  per   tali
proiettori, della direttiva 1999/18/CE della Commissione  che  adegua
al progresso tecnico la direttiva 76/762/CEE relativa  ai  proiettori
fendinebbia anteriori dei veicoli a motore, nonche' alle lampade  per
tali proiettori e della direttiva 2013/15/UE del Consiglio che adegua
determinate direttive in materia di libera circolazione delle  merci,
nel settore dei  veicoli  a  motore,  a  motivo  dell'adesione  della
Repubblica di Croazia. (14A01676)
(GU n.53 del 5-3-2014) 
                   IL MINISTRO DELLE INFRASTUTTURE
                             E TRASPORTI

  Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione  civile
5 agosto 1974, pubblicato nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  251  del  26  settembre  1974,  di  recepimento  della
direttiva  70/157/CEE  e  successive  modificazioni,  concernente  il
ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri  relative  al
livello sonoro  ammissibile  e  al  dispositivo  di  scappamento  dei
veicoli a motore;
  Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione  civile
5 agosto 1974, pubblicato nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  251  del  26  settembre  1974,  di  recepimento  della
direttiva  70/221/CEE  e  successive  modificazioni,  concernente  il
ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri  relative  ai
serbatoi di carburante e  ai  dispositivi  di  protezione  posteriore
antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione  civile
14 giugno 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  169  del  28
giugno 1974, di recepimento della direttiva  70/388/CEE,  concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  relative  al
segnalatore acustico dei veicoli a motore;
  Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione  civile
5 agosto 1974, pubblicato nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  251  del  26  settembre  1974,  di  recepimento  della
direttiva  71/320/CEE  e  successive  modificazioni,  concernente  il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati  membri  relative  alla
frenatura di  talune  categorie  di  veicoli  a  motore  e  dei  loro
rimorchi;
  Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione  civile
5 agosto 1974, pubblicato nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  251  del  26  settembre  1974,  di  recepimento  della
direttiva  72/245/CEE  e  successive  modificazioni,  relativa   alle
perturbazioni   radioelettriche,   in   particolare    compatibilita'
elettromagnetica, dei veicoli a motore;
  Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione  civile
5 agosto 1974, pubblicato nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  251  del  26  settembre  1974,  di  recepimento  della
direttiva  74/61/CEE  e  successive  modificazioni,  concernente   il
ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri  relative  ai
dispositivi di protezione  contro  un  impiego  non  autorizzato  dei
veicoli a motore;
  Visto il decreto del Ministro per  i  trasporti  6  febbraio  1975,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  101
del 16 aprile 1975,  di  recepimento  della  direttiva  74/408/CEE  e
successive modificazioni, relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e  ai
poggiatesta dei veicoli a motore;
  Visto il decreto del Ministro per  i  trasporti  6  febbraio  1975,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  101
del 16 aprile 1975,  di  recepimento  della  direttiva  74/483/CEE  e
successive  modificazioni,  concernente   il   ravvicinamento   delle
legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze  esterne  dei
veicoli a motore;
  Visto il decreto del Ministro per i  trasporti  26  febbraio  1976,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  107
del 23 aprile 1976,  di  recepimento  della  direttiva  76/114/CEE  e
successive modificazioni, per il  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli  Stati  membri  relative  alle  targhette  ed  alle  iscrizioni
regolamentari nonche' alla loro posizione e modo di fissaggio  per  i
veicoli a motore e i loro rimorchi;
  Visto il decreto del Ministro per  i  trasporti  24  gennaio  1977,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  84
del 28 marzo  1977,  di  recepimento  della  direttiva  76/757/CEE  e
successive modificazioni, per il  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi;
  Visto il decreto del Ministro per  i  trasporti  24  gennaio  1977,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  84
del 28 marzo  1977,  di  recepimento  della  direttiva  76/758/CEE  e
successive modificazioni, per il  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri  relative  alle  luci  d'ingombro,  alle  luci  di
posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori, alle luci  di
arresto, alle luci di marcia diurna e alle luci di posizione laterali
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto il decreto del Ministro per  i  trasporti  24  gennaio  1977,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  84
del 28 marzo  1977,  di  recepimento  della  direttiva  76/759/CEE  e
successive modificazioni, per il  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto il decreto del Ministro per  i  trasporti  24  gennaio  1977,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  84
del 28 marzo  1977,  di  recepimento  della  direttiva  76/760/CEE  e
successive modificazioni, per il  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri  relative  ai  dispositivi  d'illuminazione  della
targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e  dei  loro
rimorchi;
  Visto il decreto del Ministro per  i  trasporti  24  gennaio  1977,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  84
del 28 marzo  1977,  di  recepimento  della  direttiva  76/761/CEE  e
successive  modificazioni,  concernente   il   ravvicinamento   delle
legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli  a
motore con funzione di fari  abbaglianti  e/o  anabbaglianti  e  alle
sorgenti luminose, lampade a incandescenza e altre, da utilizzare nei
dispositivi omologati di illuminazione dei veicoli  a  motore  e  dei
loro rimorchi;
  Visto il decreto del Ministro per  i  trasporti  24  gennaio  1977,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  84
del 28 marzo  1977,  di  recepimento  della  direttiva  76/762/CEE  e
successive modificazioni, per il  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia  anteriori  dei
veicoli a motore;
  Visto il decreto del Ministro per i trasporti  29  settembre  1977,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  305
del 9 novembre 1977, di  recepimento  della  direttiva  77/538/CEE  e
successive modificazioni, per il  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori  dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto il decreto del Ministro per i trasporti  29  settembre  1977,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  305
del 9 novembre 1977, di  recepimento  della  direttiva  77/539/CEE  e
successive modificazioni, per il  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri relative ai proiettori di retromarcia dei  veicoli
a motore e dei loro rimorchi;
  Visto il decreto del Ministro per i trasporti  29  settembre  1977,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  305
del 9 novembre 1977, di  recepimento  della  direttiva  77/540/CEE  e
successive modificazioni, per il  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli  a
motore;
  Visto il decreto del Ministro per i  trasporti  19  novembre  1977,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  336
del 10 dicembre 1977, di recepimento  della  direttiva  77/541/CEE  e
successive modificazioni, per il  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di
ritenuta dei veicoli a motore;
  Visto il decreto del Ministro  per  i  trasporti  30  giugno  1978,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  247
del 4 settembre 1978, di recepimento  della  direttiva  78/318/CEE  e
successive modificazioni, per il  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri relative ai tergicristallo e ai lavacristallo  dei
veicoli a motore;
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  212  del  10
febbraio 1981, pubblicato nel Supplemento  ordinario  della  Gazzetta
Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981, di  attuazione  della  direttiva
78/764/CEE e successive modificazioni, concernente il  ravvicinamento
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  al  sedile   del
conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote;
  Visto il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  10  aprile  1979,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  206
del 28 luglio 1979,  di  recepimento  della  direttiva  78/932/CEE  e
successive modificazioni, per il  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri relative ai poggiatesta dei sedili dei  veicoli  a
motore;
  Visto il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  18  maggio  1989,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  217
del 16 settembre 1989, di recepimento della  direttiva  86/298/CEE  e
successive modificazioni, relativa ai dispositivi di protezione,  del
tipo a  due  montanti  posteriori,  in  caso  di  capovolgimento  dei
trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  5  agosto  1991,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  12
del 16 gennaio 1992, di  recepimento  della  direttiva  87/402/CEE  e
successive modificazioni, relativa ai dispositivi di  protezione,  in
caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a  ruote,  a
carreggiata stretta, montati anteriormente;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  8
maggio 1995,  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento  della  direttiva
94/20/CE e successive modificazioni,  concernente  i  dispositivi  di
attacco meccanico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ed il loro
agganciamento a detti veicoli;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  29
agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre
1996,  di  recepimento  della   direttiva   95/28/CE   e   successive
modificazioni,  relativa  al  comportamento  alla   combustione   dei
materiali usati per l'allestimento interno  di  talune  categorie  di
veicoli a motore;
  Vista la direttiva 1999/17/CE della Commissione del 18  marzo  1999
che adegua al progresso tecnico la richiamata  direttiva  76/761/CEE,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.  L  97
del 12 aprile 1999;
  Vista la direttiva 1999/18/CE della Commissione del 18  marzo  1999
che adegua al progresso tecnico la richiamata  direttiva  76/762/CEE,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.  L  97
del 12 aprile 1999;
  Considerato  che  la  trasposizione  nel  diritto   interno   delle
direttive 1999/17/CE e 1999/18/CE era subordinata alla  pubblicazione
nella G.U.U.E. dei relativi regolamenti delle Nazioni Unite - UNECE -
nella versione in lingua italiana;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  2
maggio 2001,  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, di recepimento  della  direttiva
2000/25/CE e  successive  modificazioni,  relativa  a  misure  contro
l'emissione di inquinanti gassosi e particolato  inquinante  prodotti
dai  motori  destinati  alla  propulsione  dei  trattori  agricoli  o
forestali;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
26 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  60  del  12
marzo  2002,  di  recepimento   della   direttiva   2000/40/CE,   sul
ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri  relative  ai
dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
13 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  125  del  30
maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE  e  successive
modificazioni, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore  e  dei
loro rimorchi;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
20 giugno 2003, pubblicato nel Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003, di recepimento  della  direttiva
2001/85/CE, relativa  alle  disposizioni  speciali  da  applicare  ai
veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi piu' di otto  posti  a
sedere oltre al sedile del conducente;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
31 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  123  del  29
maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE  e  successive
modificazioni, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o
tre ruote;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
19 novembre 2004, pubblicato nel Supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di  recepimento  della  direttiva
2003/37/CE e successive modificazioni, elativa  all'omologazione  dei
trattori agricoli  o  forestali,  dei  loro  rimorchi  e  delle  loro
macchine intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed
entita' tecniche di tali veicoli;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
19 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  69  del  24
marzo 2005, di recepimento della direttiva  2003/97/CE  e  successive
modificazioni, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione
indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi;
  Visto il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  28  aprile  2008,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  162
del 12 luglio 2008, di recepimento della direttiva quadro  2007/46/CE
e  successive   modificazioni,   che   istituisce   un   quadro   per
l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche'  dei
sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli;
  Vista  la  direttiva  2009/57/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del  13  luglio  2009,  di  codificazione  della  direttiva
77/536/CEE,  relativa  ai  dispositivi  di  protezione  in  caso   di
capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 261 del  3  ottobre
2009 e recepita con il decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
febbraio 1981, n. 212;
  Vista  la  direttiva  2009/64/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del  13  luglio  2009,  di  codificazione  della  direttiva
75/322/CEE,  relativa  ai  dispositivi  di  protezione  in  caso   di
capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 216 del  20  agosto
2009 e recepita con il decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
febbraio 1981, n. 212;
  Vista  la  direttiva  2009/75/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 13 luglio 2009, di codificazione della direttiva 79/622
CEE, relativa ai dispositivi di protezione in caso di  capovolgimento
dei  trattori  agricoli  o  forestali  a  ruote   (prove   statiche),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 261  del
3 ottobre 2009  e  recepita  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 marzo 1983, n. 296;
  Vista  la  direttiva  2009/144/CE  del  parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 novembre  2009,  di  codificazione  della  direttiva
89/173/CEE, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori
agricoli  o  forestali  a  ruote,   pubblicata   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea n. L 27 del 10 gennaio 2010  e  recepita  con  il
decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991;
  Vista la direttiva 2013/15/UE del Consiglio del 13 maggio 2013  che
adegua, tra l'altro, le su elencate direttive in  materia  di  libera
circolazione delle merci a motivo dell'adesione della  Repubblica  di
Croazia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L
158 del 10 giugno 2013;
  Ritenuto  necessario  recepire  la  richiamata  direttiva  2013/15,
nonche' le direttive 1999/17/CE e 1999/18/CE a seguito  dell'avvenuta
pubblicazione nella G.U.U.E. dei relativi regolamenti  delle  Nazioni
Unite - UNECE - nella versione in lingua italiana;
  Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,
recante «Nuovo Codice della Strada»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, che delega i  Ministri  della  Repubblica  a  recepire,
secondo le  competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie
concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

                               Adotta

                        il seguente decreto:

                               Art. 1

Modifiche agli allegati del decreto del Ministro per i  trasporti  24
  gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/761/CEE.

  1. Gli allegati del decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio
1977 di recepimento della direttiva 76/761/CEE relativa ai proiettori
dei  veicoli  a  motore  con  funzione  di   fari   abbaglianti   e/o
anabbaglianti  nonche'  alle  lampade  ad  incandescenza   per   tali
proiettori,  e   successive   modificazioni,   sono   sostituiti   in
conformita' all'allegato A del presente decreto.
                               Art. 2

Modifiche agli allegati del decreto del Ministro per i  trasporti  24
  gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/762/CEE.

  1. Gli allegati del decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio
1977 di recepimento della direttiva 76/762/CEE relativa ai proiettori
fendinebbia anteriori dei veicoli a motore, nonche' alle lampade  per
tali proiettori,  e  successive  modificazioni,  sono  sostituiti  in
conformita' all'allegato B del presente decreto.
                               Art. 3

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti e  per  l'aviazione
  civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 70/157/CEE.

  1. Nell'allegato II del decreto del Ministro per i trasporti e  per
l'aviazione civile 5 agosto  1974,  di  recepimento  della  direttiva
70/157/CEE relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di
scappamento  dei  veicoli  a  motore,  e  successive   modificazioni,
nell'elenco, al punto 4.2, dopo  la  voce  relativa  all'Irlanda,  e'
inserito quanto segue: «"25" per la Croazia».
                               Art. 4

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti e  per  l'aviazione
  civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 70/221/CEE.

  1. Nell'allegato II del decreto del Ministro per i trasporti e  per
l'aviazione civile 5 agosto  1974,  di  recepimento  della  direttiva
70/221/CEE  relativa  ai  serbatoi  di  carburante   liquido   e   ai
dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi,  e  successive  modificazioni,  nell'elenco,  al
punto 6.2, dopo la voce Grecia e' inserito quanto segue: «25  per  la
Croazia».
                               Art. 5

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti e  per  l'aviazione
  civile 14 giugno 1974, di recepimento della direttiva 70/388/CEE.

  1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti  e  per
l'aviazione civile 14 giugno 1974,  di  recepimento  della  direttiva
70/388/CEE relativa al segnale acustico  dei  veicoli  a  motore,  al
punto 1.4.1, al testo tra parentesi e' aggiunto quanto segue: «25 per
la Croazia».
                               Art. 6

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti e  per  l'aviazione
  civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 71/320/CEE.

  1. Nell'allegato XV del decreto del Ministro per i trasporti e  per
l'aviazione civile 5 agosto  1974,  di  recepimento  della  direttiva
71/320/CEE relativa alla frenatura di talune categorie di veicoli,  e
successive modificazioni, nell'elenco, al punto 4.4.2, dopo  la  voce
Grecia e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
                               Art. 7

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti e  per  l'aviazione
  civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 72/245/CEE.

  1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti  e  per
l'aviazione civile 5 agosto  1974,  di  recepimento  della  direttiva
72/245/CEE   relativa   alle   perturbazioni   radioelettriche,    in
particolare compatibilita' elettromagnetica, dei veicoli a motore,  e
successive modificazioni, nell'elenco, al punto  5.2,  dopo  la  voce
relativa all'Irlanda e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
                               Art. 8

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti e  per  l'aviazione
  civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 74/61/CEE.

  1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti  e  per
l'aviazione civile 5 agosto  1974,  di  recepimento  della  direttiva
74/61/CEE relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non
autorizzato  dei  veicoli  a  motore,  e  successive   modificazioni,
nell'elenco, al punto 5.1.1, dopo la voce  relativa  alla  Grecia  e'
inserito quanto segue: «"25" per la Croazia».
                               Art. 9

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, di
               recepimento della direttiva 74/408/CEE

  1. Nell'allegato I del decreto  del  Ministro  per  i  trasporti  6
febbraio 1975, di recepimento della direttiva 74/408/CEE relativa  ai
sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli  a  motore,  e
successive modificazioni, nell'elenco, al punto 6.2.1, dopo  la  voce
relativa alla Grecia e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
                               Art. 10

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, di
               recepimento della direttiva 74/483/CEE

  1. Nell'allegato I del decreto  del  Ministro  per  i  trasporti  6
febbraio 1975, di recepimento  della  direttiva  74/483/CEE  relativa
alle  sporgenze  esterne  dei  veicoli   a   motore,   e   successive
modificazioni, nella nota in calce 1 relativa al  punto  3.2.2.2,  e'
aggiunto quanto segue: «25 per la Croazia».
                               Art. 11

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 26  febbraio  1976,
  di recepimento della direttiva 76/114/CEE.

  1. Nell'allegato del  decreto  del  Ministro  per  i  trasporti  26
febbraio 1976, di recepimento  della  direttiva  76/114/CEE  relativa
alle targhette ed alle iscrizioni  regolamentari  nonche'  alla  loro
posizione e modo di fissaggio  per  i  veicoli  a  motore  e  i  loro
rimorchi, e successive modificazioni, al punto 2.1.2,  al  testo  tra
parentesi e' aggiunto quanto segue: «25 per la Croazia».
                               Art. 12

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di
  recepimento della direttiva 76/757/CEE.

  1. Nell'allegato I del decreto del  Ministro  per  i  trasporti  24
gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/757/CEE  relativa  ai
catadiottri dei veicoli a motore e dei loro  rimorchi,  e  successive
modificazioni, nell'elenco, al punto 4.2.1,  dopo  la  voce  relativa
alla Grecia e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
                               Art. 13

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di
  recepimento della direttiva 76/758/CEE.

  1. Nell'allegato I del decreto del  Ministro  per  i  trasporti  24
gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/758/CEE relativa alle
luci di ingombro, alle luci di  posizione  anteriori,  alle  luci  di
posizione posteriori, alle luci  di  arresto,  alle  luci  di  marcia
diurna e alle luci di posizione laterali dei veicoli a motore  e  dei
loro rimorchi, e  successive  modificazioni,  nell'elenco,  al  punto
5.2.1, dopo la voce Grecia e'  inserito  quanto  segue:  «25  per  la
Croazia».
                               Art. 14

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di
  recepimento della direttiva 76/759/CEE.

  1. Nell'allegato I del decreto del  Ministro  per  i  trasporti  24
gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/759/CEE relativa agli
indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro  rimorchi,  e
successive modificazioni, nell'elenco, al punto 4.2.1, dopo  la  voce
relativa alla Grecia e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
                               Art. 15

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di
  recepimento della direttiva 76/760/CEE.

  1. Nell'allegato I del decreto del  Ministro  per  i  trasporti  24
gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/760/CEE  relativa  ai
dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni,
nell'elenco, al punto 4.2.1, dopo la voce  relativa  alla  Grecia  e'
inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
                               Art. 16

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di
  recepimento della direttiva 76/761/CEE.

  1. All'allegato I del decreto  del  Ministro  per  i  trasporti  24
gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/761/CEE  relativa  ai
proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti  e/o
anabbaglianti e alle sorgenti luminose, lampade  a  incandescenza  ed
altre, da utilizzare nei dispositivi omologati di  illuminazione  dei
veicoli a motore e dei loro  rimorchi,  e  successive  modificazioni,
all'elenco sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al punto 5.2.1, dopo la voce relativa all'Irlanda e'  inserito
quanto segue: «25 per la Croazia»;
    b) al punto 6.2.1, dopo la voce relativa all'Irlanda e'  inserito
quanto segue: «25 per la Croazia».
                               Art. 17

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di
  recepimento della direttiva 76/762/CEE.

  1. Nell'allegato I del decreto del  Ministro  per  i  trasporti  24
gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/762/CEE  relativa  ai
proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore,  e  successive
modificazioni, nell'elenco, al punto 4.2.1,  dopo  la  voce  relativa
alla Grecia e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
                               Art. 18

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 29 settembre  1977,
  di recepimento della direttiva 77/538/CEE.

  1. Nell'allegato I del decreto del  Ministro  per  i  trasporti  29
settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/538/CEE relativa ai
proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a  motore  e  dei  loro
rimorchi, e successive modificazioni, nell'elenco,  al  punto  4.2.1,
dopo la voce relativa alla Grecia e' inserito quanto segue:  «25  per
la Croazia».
                               Art. 19

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 29 settembre  1977,
  di recepimento della direttiva 77/539/CEE.

  1. Nell'allegato I del decreto del  Ministro  per  i  trasporti  29
settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/539/CEE relativa ai
proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e
successive modificazioni, nell'elenco, al punto 4.2.1, dopo  la  voce
relativa alla Grecia e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
                               Art. 20

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 29 settembre  1977,
  di recepimento della direttiva 77/540/CEE.

  1. Nell'allegato I del decreto del  Ministro  per  i  trasporti  29
settembre 1977, di recepimento della  direttiva  77/540/CEE  relativa
alle luci  di  stazionamento  dei  veicoli  a  motore,  e  successive
modificazioni, nell'elenco, al punto 4.2.1,  dopo  la  voce  relativa
alla Grecia e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
                               Art. 21

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 19  novembre  1977,
  di recepimento della direttiva 77/541/CEE.

  1. Nell'allegato III del decreto del Ministro per  i  trasporti  19
novembre 1977, di recepimento  della  direttiva  77/541/CEE  relativa
alle cinture di sicurezza e ai sistemi  di  ritenuta  dei  veicoli  a
motore, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 1.1.1, dopo
la voce Grecia e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
                               Art. 22

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 30 giugno 1978,  di
               recepimento della direttiva 78/318/CEE

  1. Nell'allegato I del decreto del  Ministro  per  i  trasporti  30
giugno 1978, di recepimento della direttiva  78/318/CEE  relativa  ai
tergicristallo e ai lavacristallo dei veicoli a motore, e  successive
modificazioni, nell'elenco, al punto 7.2, dopo la voce relativa  alla
Grecia e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
                               Art. 23

Modifiche agli allegati del decreto del Presidente  della  Repubblica
  10  febbraio  1981,  n.  212,  di   recepimento   delle   direttive
  75/322/CEE, 77/536/CEE e 78/764/CEE.

  1. Nell'allegato 5,  Capo  I,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di recepimento  della  direttiva
75/322/CEE, relativa alla soppressione  dei  disturbi  radioelettrici
provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli  o
forestali a ruote, e successive modificazioni, nell'elenco dei numeri
distintivi, dopo la voce Irlanda, e' inserito quanto segue:  «25  per
la Croazia».
  2. Nell'allegato 9, Capo  VI,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di recepimento  della  direttiva
77/536/CEE  relativa  ai  dispositivi  di  protezione  in   caso   di
capovolgimento  dei  trattori  agricoli  o  forestali  a   ruote,   e
successive  modificazioni,  nell'elenco,  dopo   la   voce   relativa
all'Irlanda, e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
  3. Nel Capo II dell'allegato 11 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di  attuazione  della  direttiva
78/764/CEE relativa al sedile del conducente dei trattori agricoli  o
forestali a ruote, e successive modificazioni, al punto  3.5.2.1,  e'
aggiunto quanto segue: «25 per la Croazia».
                               Art. 24

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti 10  aprile  1979,  di
               recepimento della direttiva 78/932/CEE

  1. Nell'allegato VI del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  10
aprile 1979, di recepimento della direttiva  78/932/CEE  relativa  al
poggiatesta  dei  sedili  dei  veicoli   a   motore,   e   successive
modificazioni, al punto 1.1.1, e' aggiunto quanto segue: «25  per  la
Croazia».
                               Art. 25

Modifiche all'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 18
  marzo 1983, n. 296, di recepimento della direttiva 79/622/CEE.

  1. Nell'allegato 3, Capo  VI,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 marzo 1983, n.  296,  di  recepimento  della  direttiva
79/622/CEE  relativa  ai  dispositivi  di  protezione  in   caso   di
capovolgimento (prove statiche) dei trattori agricoli o  forestali  a
ruote, e successive modificazioni, nell'elenco, dopo la voce relativa
all'Irlanda, e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
                               Art. 26

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti 18  maggio  1989,  di
               recepimento della direttiva 86/298/CEE

  1. Nel Capo  VI  dell'allegato  2  del  decreto  del  Ministro  dei
trasporti 18 maggio 1989, di recepimento della  direttiva  86/298/CEE
relativa ai dispositivi  di  protezione,  del  tipo  a  due  montanti
posteriori,  in  caso  di  capovolgimento  dei  trattori  agricoli  o
forestali a ruote a carreggiata stretta, e successive  modificazioni,
al primo trattino e' aggiunto quanto segue: «25 per la Croazia».
                               Art. 27

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti  5  agosto  1991,  di
               recepimento della direttiva 87/402/CEE

  1. Nel Capo VII  dell'allegato  1  del  decreto  del  Ministro  dei
trasporti 5 agosto 1991, di recepimento  della  direttiva  87/402/CEE
relativa ai dispositivi di protezione in caso di  capovolgimento  dei
trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati
anteriormente, e successive modificazioni, al primo trattino, dopo la
voce relativa all'Irlanda  e'  inserito  quanto  segue:  «25  per  la
Croazia».
                               Art. 28

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti  5  agosto  1991,  di
               recepimento della direttiva 89/173/CEE

  1. All'allegato 8 del decreto del Ministro dei trasporti  5  agosto
1991, di recepimento della direttiva  89/173/CEE  relativa  a  taluni
elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel Capo III A, nella nota in calce 1 relativa al punto 5.4.1,
dopo la voce relativa all'Irlanda e' inserito quanto segue:  «25  per
la Croazia»;
    b) nel Capo IV, appendice 4, al  primo  trattino,  dopo  la  voce
relativa all'Irlanda, e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia»;
    c) nel Capo V, nell'elenco dei codici distintivi, al punto 2.1.3,
dopo la voce relativa all'Irlanda, e' inserito quanto segue: «25  per
la Croazia».
                               Art. 29

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8
  maggio 1995, di recepimento della direttiva 94/20/CE.

  1. Nell'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti  e  della
navigazione 8 maggio 1995, di recepimento  della  direttiva  94/20/CE
relativa ai dispositivi di attacco meccanico dei veicoli a  motore  e
dei loro rimorchi  ed  il  loro  agganciamento  a  detti  veicoli,  e
successive modificazioni, nell'elenco, al punto 3.3.4, dopo  la  voce
relativa al Portogallo e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
                               Art. 30

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e  della  navigazione
  29 agosto1996, di recepimento della direttiva 95/28/CE.

  1. Nell'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti  e  della
navigazione 29 agosto 1996, di recepimento della  direttiva  95/28/CE
relativa al comportamento alla combustione dei  materiali  usati  per
l'allestimento interno di talune categorie di  veicoli  a  motore,  e
successive modificazioni, nell'elenco, al punto 6.1.1, dopo  la  voce
relativa alla Grecia e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
                               Art. 31

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2
  maggio 2001, di recepimento della direttiva 2000/25/CE.

  1. Nell'appendice 4 dell'allegato I del decreto  del  Ministro  dei
trasporti e della navigazione 2 maggio  2001,  di  recepimento  della
direttiva  2000/25/CE  relativa  a  misure  contro   l'emissione   di
inquinanti gassosi  e  particolato  inquinante  prodotti  dai  motori
destinati alla propulsione  dei  trattori  agricoli  o  forestali,  e
successive modificazioni, nell'elenco, alla sezione 1  del  punto  1,
dopo la voce relativa all'Irlanda e' inserito quanto segue:  «25  per
la Croazia».
                               Art. 32

Modifiche  al  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
  trasporti  26  febbraio  2002,  di  recepimento   della   direttiva
  2000/40/CE.

  1. Nell'allegato I del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti  26  febbraio  2002,  di  recepimento  della  direttiva
2000/40/CE  relativa  ai  dispositivi   di   protezione   antincastro
anteriori dei veicoli a motore, nell'elenco, al punto  3.2,  dopo  la
voce relativa all'Irlanda  e'  inserito  quanto  segue:  «25  per  la
Croazia».
                               Art. 33

Modifiche  al  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
  trasporti  13  maggio  2002,   di   recepimento   della   direttiva
  2001/56/CE.

  1. Nell'appendice 5 dell'allegato I del decreto del Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di  recepimento  della
direttiva 2001/56/CE relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi, e successive modificazioni, nell'elenco, al  punto
1.1.1, dopo la voce relativa all'Irlanda e'  inserito  quanto  segue:
«25 per la Croazia».
                               Art. 34

Modifiche  al  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
  trasporti  20  giugno  2003,   di   recepimento   della   direttiva
  2001/85/CE.

  1. All'allegato I del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei  trasporti  20  giugno  2003,  di  recepimento  della   direttiva
2001/85/CE  relativa  alle  disposizioni  speciali  da  applicare  ai
veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi piu' di otto  posti  a
sedere oltre al sedile del conducente, all'elenco sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) al punto 7.6.11.1 e' aggiunto quanto segue: «Izlaz  u  slueaju
opasnosti»;
    b) al  punto  7.7.9.1  e'  aggiunto  quanto  segue:  «Autobus  se
zaustavlja».
                               Art. 35

Modifiche  al  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
  trasporti  31  gennaio  2003,  di   recepimento   della   direttiva
  2002/24/CE.

  1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  31
gennaio 2003, di  recepimento  della  direttiva  2002/24/CE  relativa
all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla parte A dell'allegato IV, il punto 47 della pagina 2  del
modello e' sostituito dal seguente:
  «47.  Potenza  fiscale  o  numero(i)  di  codice  del   paese,   se
applicabile:

              Parte di provvedimento in formato grafico

    b) all'allegato V sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) nel punto 1 della parte A, nell'elenco, alla sezione 1  dopo  la
voce relativa all'Irlanda, e'  inserito  quanto  segue:  «25  per  la
Croazia;»;
  2) nella parte B, nell'elenco, al punto 1.1 dopo la  voce  relativa
all'Irlanda, e' inserito quanto segue: «- 25 per la Croazia».
                               Art. 36

Modifiche  al  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE

  1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  19
novembre 2004, di recepimento  della  direttiva  2003/37/CE  relativa
all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi
e delle  macchine  intercambiabili  trainate,  nonche'  dei  sistemi,
componenti  ed  entita'  tecniche  di  tali  veicoli,  e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'appendice 1 al capitolo  C  dell'allegato  II,  al  primo
trattino del punto 1 dopo la voce relativa all'Irlanda,  e'  inserito
quanto segue: «25 per la Croazia;»
    b) all'allegato III sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  nella  parte  I,   il   punto   16   di   «A   -   Trattori
completi/completati», e' sostituito dal seguente:
  «16. Potenza(e) o categoria(e) fiscale(i)

              Parte di provvedimento in formato grafico

      2) nella parte I, il punto 16  di  «B  -  Rimorchi  agricoli  o
forestali completi/completati» e' sostituito dal seguente:
  «16. Potenza(e) (o categoria(e)) fiscale(i)

              Parte di provvedimento in formato grafico

      3) nella parte I, il punto 16 di «C - Macchine  intercambiabili
trainate - complete/completate» e' sostituito dal seguente:
  «16. Potenza(e) [o categoria(e)] fiscale(i) (se applicabile)

              Parte di provvedimento in formato grafico

      4) nella parte II, il punto 16 di  «A  -  Rimorchi  agricoli  o
forestali - incompleti» e' sostituito dal seguente:
  «16. Potenza(e) [o categoria(e)] fiscale(i) (se applicabile)

              Parte di provvedimento in formato grafico

      5) nella parte II, il punto 16 di «B - Macchine intercambiabili
trainate - incomplete » e' sostituito dal seguente:
  «16. Potenza(e) [o categoria(e)] fiscale(i) (se applicabile)

              Parte di provvedimento in formato grafico

                               Art. 37

Modifiche  al  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/97/CE

  1. Nell'appendice 5 dell'allegato I del decreto del Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della
direttiva 2003/97/CE relativa all'omologazione dei dispositivi per la
visione indiretta  e  dei  veicoli  muniti  di  tali  dispositivi,  e
successive modificazioni,  nel  punto  1.1,  dopo  la  voce  relativa
all'Irlanda e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
                               Art. 38

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti 28  aprile  2008,  di
               recepimento della direttiva 2007/46/CE

  1. All'allegato VII del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  28
aprile 2008, di recepimento della  direttiva  quadro  2007/46/CE  per
l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche'  dei
sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali  veicoli,  e
successive modificazioni,  nell'elenco  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) dopo la voce relativa all'Irlanda, alla sezione 1 del punto 1,
e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia»;
    b)  dopo   la   voce   relativa   all'Irlanda,   al   punto   1.1
dell'appendice, e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 gennaio 2014

                                                    Il Ministro: Lupi

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 980
                                                             Allegato

              Parte di provvedimento in formato grafico

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