I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 1-4-2014 n. 3722
Applicazione delle risultanze delle verifiche reddituali nei confronti dei pensionati della gestione dipendenti pubblici titolari di assegno per il nucleo familiare.
Emanato dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale previdenza, Direzione centrale sistemi informativi.
Msg. 1 aprile 2014, n. 3722 (1).
Applicazione delle risultanze delle verifiche reddituali nei confronti dei pensionati della gestione dipendenti pubblici titolari di assegno per il nucleo familiare.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale previdenza, Direzione centrale sistemi informativi.
In attuazione dell'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito in L. n. 14 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Istituto ha proceduto alla verifica, nei confronti dei pensionati titolari di assegno per il nucleo familiare, iscritti alle gestioni dipendenti pubblici, delle situazioni reddituali influenti sulla misura della prestazione in esame, acquisendo dall'amministrazione finanziaria i c.d. redditi influenti.
A seguito delle verifiche si è reso necessario in alcuni casi rideterminare gli importi dell'ANF, spettanti per il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013, sulla base dei redditi sia da pensione che di diversa natura, relativi all'anno 2011.
Ciò in quanto in materia di assegno per il nucleo familiare continua a trovare applicazione la normativa prevista dalla L. n. 153 del 1988 che prevede l'erogazione della prestazione sulla base del reddito conseguito nell'anno solare antecedente al primo luglio di ciascun anno.
Qualora l'importo dell'assegno in esame, erogato nel periodo 1° luglio 2012/30 giugno 2013, sia risultato superiore a quello spettante sulla base delle dichiarazioni reddituali, con la rata di pensione di giugno 2014, verrà avviato il recupero dell'importo eccedente in quanto non dovuto.
A tal fine verrà recapitata ai pensionati interessati una lettera (di cui si allega fac-simile) con la quale saranno comunicati l'importo del debito e le relative modalità di recupero delle somme erogate e non spettanti.
Per il recupero delle somme sarà operata una trattenuta mensile nei limiti di un quinto dell'importo complessivo della pensione, comprensiva anche dell'indennità integrativa speciale se corrisposta come emolumento a sé stante, al netto delle ritenute IRPEF e con un recupero in un massimo di 60 rate (art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544).
Nei casi in cui la rateizzazione massima non sia sufficiente ad estinguere totalmente il debito accertato, la Direzione provinciale dovrà convocare il pensionato per concordare le modalità di rifusione di quanto non recuperato con le trattenute sulle pensioni.
Il pensionato, entro 30 giorni dalla ricezione della nota riferita alla verifica effettuata sulla sua situazione reddituale, potrà recarsi presso l'Ufficio della gestione dipendenti pubblici che ha in carico la gestione della relativa pensione per presentare eventuale documentazione che ritenga utile al chiarimento della propria posizione accertata dall'Istituto.
Gli operatori potranno visualizzare sulla rete Intranet nell'applicativo "PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI" (sezione ESITI DA RATA - MARZO 2014) i risultati delle operazioni effettuate che consentiranno di fornire ai pensionati interessati tutte le informazioni relative all'applicazione della campagna Red 2012.
In particolare, per ciascuna posizione, sono riportati anche tutti i codici fiscali dei componenti il nucleo familiare, come presenti nella banca dati reddituale, con l'indicazione dei relativi redditi, suddivisi per tipologia.
Le Direzioni provinciali - gestione dipendenti pubblici dovranno assumere ogni utile iniziativa per fornire esaustive delucidazioni ai pensionati. A tal fine verrà messo in produzione l'applicativo Banca Dati Reddituale (in utilizzo visualizzazione e stampa) in Gestione Fisco.
A seguito di segnalazione del pensionato di anomalie relative ai redditi diversi da pensione riferite esclusivamente all'anno reddituale 2011,le medesimedovranno essere immediatamente comunicate da parte delle sedi al seguente indirizzo di posta elettronica: helpfisco-GDP@inps.it indicando anche il cognome, nome e il codice fiscale dell'interessato/a.
La D.C. Sistemi Informativi sulla scorta delle informazioni ricevute provvederà a verificare l'esattezza del dato ed eventualmente a disporre l'integrazione/modifica della Banca dati reddituale in Gestione Fisco, dandone contestualmente comunicazione sia alla Sede richiedente, sia alla D.C. Previdenza al fine di autorizzare la sede competente alla lavorazione con il programma GPP WEB.
Eventuali anomalie riferite ai redditi da pensione relativi all'anno 2011 dovranno invece essere comunicate alla casella di posta elettronica:
conduzionepensioni-GDP@inps.it
A conclusione delle verifiche la Direzione provinciale dovrà comunicare direttamente all'interessato la situazione definitivamente accertata.
Qualora il pensionato presenti un'autodichiarazione dei redditi riferita all'anno reddituale 2012, le Direzioni provinciali potranno procedere direttamente ad aggiornare gli importi dell'assegno in pagamento.
Il Direttore generale
Nor
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