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lunedì 28 luglio 2014

Cassazione:Anas sempre responsabile per caduta massi su auto



Cassazione:Anas sempre responsabile per caduta massi su auto
Anche se precipitano da terreni altrui su strade di sua gestione
(ANSA) - ROMA, 28 LUG - In caso di caduta massi - con
conseguenti eventuali danni a veicoli, beni o persone - la
responsabilita' e' sempre dell'Anas sulle strade di sua competenza
anche se il masso, o la frana, si distaccano da un terreno di
proprieta' altrui. Lo sottolinea la Cassazione che ha confermato
la condanna dell'Anas a risarcire con seimila euro i danni
causati da un masso caduto su una macchina posteggiata davanti a
una abitazione lungo una strada di montagna, in Val d'Ossola. Il
masso era caduto da un terreno del proprietario dell'auto,
Vincenzo C., ma la circostanza non ha esonerato l'Anas dal
rifondere i danni.
L'Anas - scrive la Suprema Corte nella sentenza 17095 della
Terza sezione civile - "non poteva consentire la circolazione su
un tratto di strada di cui aveva la custodia, senza adottare o
assicurarsi che venissero da altri adottati i presidi necessari
ad eliminare i fattori di rischio conosciuti e conoscibili con
un attento e doveroso monitoraggio del territorio". "L'inerzia
del proprietario nella realizzazione degli interventi idonei a
bonificare il terreno adiacente alla strada - spiegano inoltre i
supremi giudici - non elimina di certo quella del proprietario o
del concessionario dell'area su cui i massi rocciosi erano,
ineluttabilmente, destinati a cadere, e caddero infatti,
mettendo a repentaglio quella sicurezza della circolazione che
costituisce uno dei compiti primari dell'Anas".
Senza successo, la societa' ha sostenuto che la caduta del
masso - avvenuta lungo la statale n.24 in Piemonte, a Cannobio
(Verbania) - era un evento non prevedibile, dovuto al caso
fortuito. La tesi non ha retto dato che in quel tratto era stato
messo il cartello che avvertiva del rischio di caduta massi.
Inutile anche il tentativo di far presente che la macchina era
posteggiata su "uno slargo davanti ad un'abitazione" e dunque
non sulla strada vera e propria. All'obiezione, la Cassazione ha
replicato che la strada e' costituita "non solo dal suo sedime, e
da tutte le sue pertinenze, ma dallo stesso tracciato", come
ricordato dalla Corte di Appello di Torino che, nel 2008, aveva
affermato il diritto del proprietario dell'auto ad essere
risarcito. In primo grado, invece, il Tribunale di Verbania,
aveva respinto la richiesta. Oltre ai danni, l'Anas deve pagare
anche le spese legali dei gradi di giudizio. (ANSA).

NM
28-LUG-14 17:50 NNNN

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