IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 23-07-2014, n. 8073
IMPIEGO PUBBLICO
Procedimento e punizioni disciplinari
in genere
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11503 del 2007, proposto da --
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento Cat.B. 1a Nr. .., emesso dal Questore di Roma il 22/08/2007, notificato il 19/09/2007, con il quale è stata irrogata nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 3/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, per la seguente mancanza "non avendo posto in essere tutti gli accorgimenti necessari per la custodia di una somma di denaro in carico all'ufficio di cui all'epoca dei fatti era responsabile, determinava la momentanea indisponibilità essendo la somma stessa stata risposta negligentemente in un luogo diverso da quello generalmente utilizzato"; e di ogni provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2014 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'Ispettore Capo della Polizia di Stato, .., ha rappresentato di aver ricevuto in data 13/07/2007 la notifica della riservata amministrativa datata 03/07/2007 Cat.B. 1 a Nr. 73366.1.2.8.14/13, con la quale l'Amministrazione gli ha contestato l'omessa adozione di idonee misure di sicurezza all'interno dell'Ufficio di appartenenza (Personale-Servizi) del Commissariato di (Lpd), nonché, l'erronea e temporanea collocazione di somma di denaro (pari a Euro 813,95), imputandogli la mancanza di cui all'art. 5, co. 1, n. 7), del (Lpd)R. n. 737 del 1981.
Con memoria del 31/07/2007, l'interessato ha controdedotto alle contestazioni descritta ed ha chiesto di essere sentito al riguardo.
Nonostante ciò, il 19/09/2007 gli è stato notificato il provvedimento impugnato con il quale l'Amministrazione, ritenendo insufficienti le sue giustificazioni, gli ha irrogato la sanzione della pena pecuniaria di 3/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, per la mancanza di cui all'art. 4, co. 2, n. 10, del (Lpd)R. n. 737 del 1981 ("grave negligenza in servizio").
Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall'Amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le censure di seguito indicate.
I) - Travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
A parere del ricorrente, l'Amministrazione ha erroneamente valutato i fatti posti a base del provvedimento impugnato, omettendo di considerare che proprio il dipendente si era attivato per migliorare le misure di sicurezza vigenti all'interno dell'ufficio, cambiando la serratura della porta di accesso e consegnando la chiave soltanto al personale addetto, al dirigente ed alla segreteria di quest'ultimo, ed acquisendo un dispositivo blindato per conservare i valori, la cui chiave era stata custodita all'interno dell'ufficio, in luogo noto solo agli appartenenti allo stesso.
L'Amministrazione non avrebbe potuto pretendere, quindi, una maggiore "attenzione" da parte del P..
Peraltro, i fatti oggetto di contestazione avrebbe potuto essere imputabili ad altri appartenenti all'ufficio.
II) Difetto di istruttoria.
L'Amministrazione ha adottato il provvedimento impugnato omettendo di compiere approfondimenti istruttori.
In particolare, non è stata compiuta alcuna verifica al fine di confrontare le misure di sicurezza precedentemente adottate all'interno dell'ufficio e quelle disposte dal P..
III) - Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 70 L. n. 121 del 1981, 1, 4, 12 e 13 del (Lpd)R. n. 737 del 1981.
Nel caso di specie, all'istante è stato impedito l'esercizio di una adeguata difesa.
Infatti, gli omissis apposti agli atti dei quali è stato consentito l'accesso (docc. 5, 6 e 7 di parte ricorrente) hanno impedito al ricorrente di conoscere i nominativi dei propri "detrattori" e la collocazione temporale di circostanze a lui pregiudizievoli che si sono trasformate in asserite violazioni ex art. 12 del (Lpd)R. n. 737 del 1981.
Inoltre, non è stato correttamente applicato l'art. 13, co. 1, del (Lpd)R. n. 737 del 1981, il quale stabilisce che "l'organo competente ad infliggere la sanzione deve: tener conto di tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore, del carattere, dell'età, della qualifica e dell'anzianità di servizio.".
AL riguardo, è stato osservato che l'Amministrazione ha omesso di considerare che nell'occasione ed in passato non si era verificato alcun ammanco dei valori custoditi; proprio al ricorrente va attribuito il merito di aver adottato, all'interno dell'ufficio, misure idonee a garantire opportuni standard di sicurezza e funzionalità; l'erronea collocazione della somma avrebbe potuto dipendere dalla condotta di altri appartenenti all'ufficio.
Infine, la sanzione irrogata risulta sproporzionata rispetto al comportamento imputato al dipendente.
IV) - Ingiustizia manifesta e violazione dell'art. 97 Cost..
L'Amministrazione, nonostante la responsabilità del temporaneo ammanco risultasse potenzialmente ascrivibile ad altri appartenenti all'ufficio ed allo stesso dirigente del Commissariato, ha deciso di sanzionare disciplinarmente il solo ricorrente.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
A sostegno delle proprie ragioni, l'Amministrazione ha prodotto note, memorie e documenti per affermare la correttezza del proprio operato e l'infondatezza delle censure contenute nel ricorso.
Con ordinanza del 21 febbraio 2008 n. 1050, il TAR ha respinto la domanda incidentale proposta dal ricorrente.
Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.
All'udienza del 17 giugno 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
1. Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.
Dell'esame degli atti di causa, emerge che il 13 luglio 2007 è stata notificata all'Ispettore Capo della Polizia di Stato (Lpd), una lettera di contestazione degli addebiti per la mancanza disciplinare prevista dall'art. 5, n. 7, del (Lpd)R. n. 737 del 1981, con la quale gli è stata imputata la negligenza nella custodia del denaro in carico al Commissariato di P.S. "(Lpd)".
All'epoca dei fatti il ricorrente era in servizio presso tale Commissariato in qualità di responsabile dell'Ufficio Personale - Servizi e, quindi, svolgeva anche funzioni di consegnatario degli emolumenti in carico all'Ufficio.
Il 9 maggio 2007, alle ore 18.30 circa, due dipendenti addetti al predetto Ufficio del Personale - Servizi, dovendo consegnare ad altro personale denaro contante relativo ad una indennità, constatavano che dal fondo cassa mancavano banconote di vario taglio per una somma complessiva di Euro 813.95. In tale occasione, a seguito di controlli, la somma di denaro non è stata reperita neanche in luoghi diversi da quello solitamente utilizzato (una cassetta blindata per la custodia delle armi).
L'11 maggio 2007, il P. veniva avvisato dell'ammanco in questione ed il 14 maggio 2007 veniva convocato dal Dirigente al fine di illustrare le modalità di conservazione del denaro.
In tale circostanza l'istante dichiarava (cfr. doc. 3 e 4 dell'Amministrazione resistente) che la chiave per l'apertura della cassetta blindata, al cui interno veniva riposto il denaro, era conservata sopra un armadio adiacente alla stessa (dimostrando, di fatto, l'inidoneità di tale forma di custodia a garantire standard di sicurezza adeguati) e, poi, rinveniva una busta contenente la somma di Euro 814 nella cassetta di sicurezza a lui assegnata in via esclusiva per la sola custodia dell'arma in dotazione personale, dove il denaro era stato da lui depositato "per errore" (come ammesso dall'interessato nella relazione del 14 maggio 2007).
Tali circostanze emergono e sono confermate dalle relazioni di servizio redatte dal Dirigente del Commissariato di P.S. (Lpd), dagli Assistenti della Polizia di Stato .. dal Sostituto Commissario (Lpd) (Lpd), dall'Ispettore Capo (Lpd) e dall'Operatore Amministrativo Contabile (Lpd) (Lpd) (doc. 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Amministrazione resistente).
Considerate tali risultanze ed i precedenti disciplinari dell'incolpato (cfr. quadro "Q" del foglio matricolare: doc. 8 dell'Amministrazione resistente), l'Amministrazione ha correttamente irrogato la sanzione prevista dall'art. 4, n. 10, del (Lpd)R. n. 737 del 1981, che risulta congrua rispetto ai fatti accertati, sufficientemente motivata ed irrogata all'esito di un procedimento adeguatamente istruito.
2. Alla luce delle circostanze che precedono, risulta, anzitutto, infondato il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha sostenuto che sarebbe stato attribuito ai fatti un significato erroneo ed illogico, in quanto non gli sarebbe addebitabile nessuna negligenza, avendo egli posto in essere migliorie in tema di sicurezza.
A tale proposito, l'Amministrazione ha correttamente osservato che le asserite 'migliorie' poste in essere dal P. non hanno impedito che la chiave della cassetta di sicurezza ove veniva riposto il denaro fosse conservata (come ammesso dallo stesso interessato) sopra un armadio adiacente alla cassetta stessa e, cioè, in modo certamente inidoneo a garantire standard di sicurezza adeguati.
3. Altrettanto infondata si rivela la censura avente ad oggetto un presunto difetto di istruttoria, posto che il ricorrente lamenta che non sarebbero stati eseguiti accertamenti a seguito alla presentazione delle sue memorie giustificative, omettendo di considerare che in tali memoria (cfr. doc. 9 dell'Amministrazione resistente) l'inquisito non ha chiesto di eseguire alcun particolare approfondimento istruttorio.
4. Stessa sorte spetta alla censura con la quale il P. ha affermato che sarebbe stato leso il suo diritto alla difesa a causa degli omissis apposti negli atti acquisiti mediante accesso.
Tale censura si rivela irrilevante alla luce delle considerazioni sopra espresse circa le modalità con le quali (è stato accertato ed ammesso dall'interessato) il dipendente aveva deciso di custodire la chiave della cassetta ove erano detenute le somme di denaro in carico all'ufficio.
5. Va, infine, disattesa anche la censura con la quale l'interessato ha rilevato di essere stato l'unico ad essere sanzionato per l'accaduto.
E' evidente, al riguardo, che l'Amministrazione non avrebbe potuto fare altro che sanzionare il dipendente in servizio presso il Commissariato (Lpd) che, in qualità di responsabile dell'Ufficio Personale, aveva funzioni di consegnatario degli emolumenti in carico all'Ufficio stesso.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.
7. Sussistono gravi ed eccezionali motivi - legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate - per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo respinge;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giampiero Lo Presti, Presidente
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Referendario
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