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sabato 23 agosto 2014

TAR: ..Per quanto concerne il riconoscimento del trattamento economico correlato allo svolgimento di fatto di mansioni superiori, il Collegio condivide l'orientamento secondo cui il diritto alla corresponsione del trattamento economico differenziale per le mansioni superiori svolte non trova fondamento nella disciplina legislativa e contrattuale del rapporto di lavoro degli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia. Le mansioni superiori svolte dal personale non privatizzato delle Amministrazioni indicate possono essere retribuite solo ove previsto dalla normativa disciplinante il trattamento economico. Ove non sia prevista tra le componenti retributive accessorie un'indennità per mansioni superiori, si deve ritenere che lo stesso istituto dell'assegnazione a mansioni superiori sia sconosciuto al rispettivo ordinamento del personale (T.A.R. Lazio Roma Se.z. I-Ter, 28-02-2004, n. 1828).--







IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 23-07-2014, n. 8072
IMPIEGO PUBBLICO
Carriera
inquadramento
Pensioni, stipendi e salari
in genere


Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11309 del 2008, proposto da ..
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Roma, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della comunicazione del 28 luglio 2008, prot. n. .., con la quale il Ministero dell'Interno non ha accolto la richiesta del ricorrente tesa ad ottenere il riconoscimento della qualifica superiore ed il corrispondente trattamento economico, nonostante l'assegnazione di mansioni di Dirigente titolare del Commissariato (Lpd); e di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi inclusa la comunicazione del Direttore del Servizio alla Questura di Roma - Ufficio personale, notificata il 29 agosto 2008,
per la declaratoria
del diritto alla qualifica corrispondente a seguito dell'assegnazione a mansioni superiori ed al riconoscimento del trattamento economico più favorevole
con riserva dell'accertamento
del risarcimento dei danni, patiti e patiendi, da formulare, ex post, con separato atto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2014 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha rappresentato che, con circolare urgente Cat. Bla-Uff. Pers. del 29 agosto 2003, la Questura di Roma, per meglio regolamentare la fruizione dei periodi di assenza dei Dirigenti e dei Funzionari dei Commissariati della Capitale e della Provincia ed al fine di garantire una presenza costante sul territorio, assicurando l'immediata individuazione del Dirigente di P.S. di riferimento, ha disposto che, durante i periodi di assenza del suddetto personale appartenente ai ruoli dei Dirigenti e dei Direttivi, l'ordinaria gestione dell'attività burocratico - amministrativa dei Commissariati, sarebbe stata affidata al personale del ruolo degli Ispettori con qualifica di Sostituto Commissario o, in subordine, di Ispettore Superiore SUPS.
Quindi, il Dr. .., ha ripetutamente espletato le funzioni di Dirigente del Commissariato di P.S. "(Lpd)", in occasione della sostituzione del titolare assente per congedo o per altri motivi.
Con Circolare nr. 1378 - B.1.a. Prog. del 14 luglio 2006, la Questura di Roma - Ufficio del Personale, ha autorizzato il Vice Questore Aggiunto Dott. (Lpd) (Lpd) ad fruire dal 16 luglio al 4 settembre 2006 di giorni di congedo ordinario relativi all'anno 2006 e di un giorno di riposo quale recupero del 21 maggio 2006. Per detto periodo: "la direzione del Commissariato di P.S. "(Lpd)" (viene) "affidata al Sostituto Commissario --".
Con Circolare nr. 1378 - B.1.a/Prog. del 30 settembre 2006, la medesima Questura di Roma ha disposto che dal 1 ottobre e fino a nuove disposizioni, la direzione del Commissariato di P.S. (Lpd) sarebbe stata affidata al Sostituto Commissario (Lpd).
Il 5 febbraio 2007 è stato nominato il nuovo titolare del Commissariato di P.S. "(Lpd)".
In data 26 giugno 2008, (Lpd) ha chiesto al Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S. il riconoscimento della qualifica superiore, considerando che per quattro mesi aveva svolto mansioni di Dirigente quale titolare e non in funzione sostitutiva.
Il 28 luglio 2008, l'Amministrazione ha rigettato l'istanza.
Ritenendo erronea ed illegittima la determinazione assunta dall'Amministrazione, l'interessato l'ha impugnata dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe e deducendo il seguente articolato motivo di ricorso: violazione di legge per scorretta applicazione dell'art. 3, comma 1, L. n. 241 del 1990; difetto di motivazione; eccesso di potere per travisamento dei presupposti e falso supposto in fatto; interpretazione delle norme speciali (art. 26, D.P.R. n. 335 del 1982 e art. 7 D.P.R. n. 782 del 1985).
In particolare, è stato rilevato che l'art. 26 del D.P.R. n. 335 del 1982, concernente l'ordinamento del Personale della Polizia di Stato, al comma 4 stabilisce che "in caso si assenza o impedimento, il personale del ruolo degli ispettori può sostituire il superiore gerarchico". A parere del ricorrente, nell'interpretare tale disposizione occorre tenere conto del processo di privatizzazione del pubblico impiego, considerando i principi e le regole (cfr. art. 2103 c.c., art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001) afferenti alla possibilità di adibire il lavoratore a specifici compiti di qualifiche immediatamente superiori o inferiori rispetto a quella sua propria.
Ai fini delle mansioni superiori, il comma 3 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001 prende in considerazione l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. Ciò significa che l'occasionale svolgimento di mansioni superiori a quelle della qualifica rivestita non comporta un vero mutamento nella prestazione lavorativa richiesta, che va intesa e svolta con la giusta elasticità verso mansioni proprie delle qualifiche più vicine, sia verso l'alto che verso il basso.
Al riguardo, la Corte Costituzionale (cfr. sentenza 115/2003) ha affermato che l'art. 36 della Costituzione prescrive che la retribuzione sia proporzionale al lavoro prestato, per cui e corretto compensare economicamente lo svolgimento di mansioni superiori.
Quindi, l'Amministrazione resistente non può ascrivere a fondamento della propria inibitoria l'esimente normativa che, nell'ambito del personale di ruolo degli ispettori, si possa sostituire il superiore gerarchico, posto che, se invece di essere attribuita una funzione di sostituto, vengono conferiti, in modo effettivo, ruoli o mansioni di titolare della dirigenza (come nel caso di specie), la stabilizzazione della relativa qualifica non può revocarsi in dubbio.
Nel caso in cui l'esercizio di mansioni superiori da parte del pubblico impiegato non dovesse attribuire il diritto alla "promozione automatica", rimarrebbe, comunque, impregiudicato il diritto alla retribuzione corrispondente, a prescindere dalla legittimità o meno dell'atto di assegnazione.
L'ispettore (Lpd) ha svolto le mansioni superiori affidategli rispetto a quelle proprie della qualifica professionale di inquadramento e, pertanto, ha diritto al riconoscimento di una retribuzione che tenga conto della qualità del lavoro svolto, correlata alla mansioni superiori disimpegnate, in linea con il principio fissato dall'art. 36 Cost..
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
A sostegno delle proprie ragioni, l'Amministrazione ha prodotto note, memorie e documenti per affermare la correttezza del proprio operato e l'infondatezza delle censure contenute nel ricorso.
Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive posizioni.
All'udienza del 17 giugno 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
1. Il Collegio, all'esito dell'esame degli atti di causa, rileva che il Dott. (Lpd), Sostituto Commissario della Polizia di Stato, nel periodo compreso fra il 16.07.2006 ed il 04.09.2006, in qualità di dipendente con qualifica più elevata, è stato chiamato a sostituire temporaneamente il Dirigente del Commissariato di P.S. (Lpd), assente per congedo ordinario.
Dopo circa due mesi, tale Dirigente è stato collocato in quiescenza ed il Questore di Roma, il 30.09.2006, ha affidato la direzione del Commissariato (a partire dall'01.10.2006) al Dott. A., fino a nuove disposizioni.
Tale situazione si è protratta fino al 05.02.2007, quando è stato nominato il nuovo titolare del Commissariato indicato.
Con istanza del 26.06.2008, (Lpd) ha chiesto all'Amministrazione di appartenenza di riconoscergli la qualifica superiore di dirigente e il conseguente trattamento economico più favorevole, in conseguenza dell'attività svolta in assenza del Dirigente del Commissariato di (Lpd).
Il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con nota del 28.07.2008 prot.n.333-C/r-2085, ha respinto l'istanza dell'interessato osservando che "il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato è rigidamente determinato in relazione ai diversi parametri retributivi collegati alle qualifiche rivestite e che lo svolgimento di mansioni superiori afferenti a qualifiche superiori non può costituire un valido presupposto per consentire un trattamento economico differenziato".
2. Il ricorrente ha contestato tale decisione affermando, da una parte, la pretesa ad ottenere il riconoscimento della qualifica superiore e, dall'altra, il diritto a percepire le differenze retributive relative allo svolgimento di fatto di mansioni superiori a quella posseduta.
2.1. Sotto il primo profilo, il Collegio rileva che il rapporto di impiego dell'interessato non è stato privatizzato (cfr. art. 3, co. 1, D.Lgs. n. 165 del 2001) e, quindi, non risultano conferenti i richiami operati dal ricorrente alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e all'art. 2013 c.c., il quale collega il conseguimento della qualifica superiore allo svolgimento di mansioni superiori dopo un periodo continuativo di svolgimento delle stesse (a meno che tali mansioni siano svolte in sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto).
Ne consegue che non assume particolare rilievo la natura dell'attività svolta dall'interessato quando il Commissariato di (Lpd) è rimasto privo del proprio dirigente.
2.2. Per quanto concerne il riconoscimento del trattamento economico correlato allo svolgimento di fatto di mansioni superiori, il Collegio condivide l'orientamento secondo cui il diritto alla corresponsione del trattamento economico differenziale per le mansioni superiori svolte non trova fondamento nella disciplina legislativa e contrattuale del rapporto di lavoro degli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia. Le mansioni superiori svolte dal personale non privatizzato delle Amministrazioni indicate possono essere retribuite solo ove previsto dalla normativa disciplinante il trattamento economico. Ove non sia prevista tra le componenti retributive accessorie un'indennità per mansioni superiori, si deve ritenere che lo stesso istituto dell'assegnazione a mansioni superiori sia sconosciuto al rispettivo ordinamento del personale (T.A.R. Lazio Roma Se.z. I-Ter, 28-02-2004, n. 1828).
Al riguardo, è stato osservato che non giova nemmeno il diretto richiamo al principio di proporzionalità della retribuzione o alla disciplina dell'art.2126 c.c., trattandosi di istituti non direttamente applicabili al rapporto di lavoro del pubblico dipendente (cfr. Adunanza plenaria 18 novembre 1999, n. 22; 28 gennaio 2000, n. 10 e 23 febbraio 2000, n. 11).
Il diritto dei dipendenti pubblici di ottenere (a determinate condizioni) il compenso differenziale per mansioni superiori anche in assenza di specifica previsione, risulta inapplicabile al personale non privatizzato delle Forze Armate e di Polizia, in quanto esso riguarda esclusivamente i dipendenti della amministrazioni pubbliche i cui rapporti di lavoro sono stati privatizzati.
Con specifico riguardo al caso di specie, va considerato che l'ordinamento di settore della categoria di appartenenza del ricorrente prevede che il personale del ruolo degli Ispettori può sostituire il superiore gerarchico in caso di assenza o impedimento.
L'art. 26, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 335 del 1982 (recante l' Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), in particolare, stabilisce che: " 4. In caso di assenza o impedimento, il personale del ruolo degli Ispettori può sostituire il superiore gerarchico. 5. Gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, oltre quanto già specificato, sono diretti collaboratori dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, coordinando anche l'attività del personale del ruolo degli ispettori, e sostituiscono i superiori gerarchici - ove non rivestano la qualità di autorità di pubblica sicurezza - in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza.".
L'art. 7 (Supplenze nella titolarità degli uffici) del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 (recante il Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), prevede che: "Salvo che vi sia un dipendente istituzionalmente incaricato delle funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del titolare dell'ufficio, reparto o istituto, ne assume la direzione il dipendente dell'ufficio con qualifica più elevata. Il capo della Polizia può disporre che un dirigente di un altro ufficio o istituto o il comandante di un altro reparto assuma temporaneamente, a scavalco, la direzione dell'ufficio, istituto o il comando del reparto. Il questore per i commissariati e i posti di polizia può disporre che temporaneamente, a scavalco, la direzione del commissariato o il comando del posto di polizia siano assunti da chi abbia la direzione o il comando di altro ufficio equiparato. In tali circostanze il funzionario temporaneamente preposto all'ufficio può delegare al dipendente dell'ufficio con la qualifica più elevata le attività che non siano esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza.".
Né le norme richiamate, né altre disposizioni, prevedono la spettanza di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori e, quindi, alcuna pretesa può essere avanzata al riguardo.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.
4. Sussistono gravi ed eccezionali motivi - legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate - per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo respinge;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giampiero Lo Presti, Presidente
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Referendario

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