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lunedì 6 ottobre 2014

Atto Camera Risoluzione in commissione 7-00483 presentato da LOMBARDI Roberta testo di Venerdì 3 ottobre 2014, seduta n. 302   La I Commissione,    premesso che:     l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto, al fine di consolidare le misure di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego recate dalla manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, la possibilità di disporre, con uno o più regolamenti di delegificazione, la proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali per il personale della pubblica amministrazione, tra cui rientra il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;     in particolare, l'articolo 9, commi 17-21, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto il blocco della contrattazione nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012; ...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00483
presentato da
LOMBARDI Roberta
testo di
Venerdì 3 ottobre 2014, seduta n. 302
La I Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto, al fine di consolidare le misure di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego recate dalla manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, la possibilità di disporre, con uno o più regolamenti di delegificazione, la proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali per il personale della pubblica amministrazione, tra cui rientra il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
    in particolare, l'articolo 9, commi 17-21, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto il blocco della contrattazione nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012;
    il predetto blocco vigente in forza delle suddette disposizioni opera nei seguenti termini:
     sospensione (senza possibilità di recupero) delle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, fatta salva la sola erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale;
     rideterminazione delle risorse previste per i rinnovi contrattuali per il personale statale, le quali comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni;
     rideterminazione delle risorse anche da parte delle amministrazioni non statali per il rinnovo contrattuale per l'anno 2011 e a partire dal successivo 2012;
    inoltre, il comma 21 ha stabilito la non applicazione – per gli anni 2011, 2012 e 2013 – al personale in regime di diritto pubblico dei meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall'articolo 24 della legge n. 448 del 1998 (adeguamento annuale di diritto, dal 1o gennaio 1998, delle voci retributive del personale richiamato in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive), ancorché a titolo di acconto ed escludendo successivi recuperi;
    l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha previsto la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2014, con apposito regolamento, le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni;
    l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 ha riconosciuto la specificità del comparto sicurezza e difesa, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alle peculiarità delle funzioni svolte dai relativi operatori;
    le disposizioni di cui al sopra citato articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 e all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 sono state disapplicate nei confronti del personale del comparto in parola (polizia di Stato, polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Esercito italiano, Aeronautica militare, Marina militare);
    in specie, il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013 ha disposto che si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica;
    tale disposizione produce un danno al comparto sicurezza e difesa di gran lunga maggiore rispetto al restante pubblico impiego, in quanto la retribuzione di questa categoria è modulata su ben 18 parametri, con la previsione di meccanismi di adeguamento retributivo «agganciati» a progressioni automatiche di carriera. Al riguardo, si sottolinea che, a seguito della norma in commento, sono stati congelati i seguenti istituti:
     gli assegni di funzione (emolumento corrisposto al personale interessato in relazione alla qualifica rivestita allorquando maturi 17, 27 e 32 anni di servizio senza demerito);
     il trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio, compresa quella nella qualifica senza demerito (trattamento corrisposto al personale direttivo e dirigente quando matura 13 e 13 anni o 23 e 25 anni di anzianità nel ruolo senza demerito);
     gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni (trattamento economico – parametro superiore corrisposto al personale quando matura una determinata anzianità nella qualifica: ad esempio, ispettore capo dopo 10 anni di servizio nella qualifica); indennità operative non connesse a progressioni di carriera (indennità operativa corrisposta al personale quando matura una determina anzianità di servizio nella qualifica, ad esempio indennità di volo da sovrintendente +15 anni a sovrintendente +18 anni di servizio);
     le progressioni di carriera comunque denominate (incremento retributivo derivante dalla promozione alla qualifica superiore, compresa quella per merito straordinario e quella conferita il giorno precedente alla cessazione dal servizio);
     le classi e gli scatti di stipendio (incremento stipendiale corrisposto ogni due anni di servizio al personale dirigente e a quello direttivo con trattamento dirigenziale);
     l'applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (incremento annuale del trattamento economico a favore del personale dirigente e del personale direttivo con trattamento economico dirigenziale, disposto in relazione all'aumento medio delle retribuzioni nel pubblico impiego rilevato ogni anno dall'ISTAT);
    la scelta, di colmare il gap economico, con la previsione degli assegni una tantum non ha sanato il penalizzante effetto retributivo derivante dal blocco stipendiale, posto che l'entità degli indicati assegni per l'anno 2012 (previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 21 novembre 2012, adottato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2001), è a giudizio dei firmatari del presente atto del tutto risibile, poiché ammonta al 46 per cento di ciò che sarebbe spettato in assenza di congelamento retributivo;
    nell'anno 2013 i suddetti assegni una tantum hanno assicurato la copertura del solo 17 per cento di ciò che sarebbe spettato, senza considerare che tali emolumenti non sono utili né ai fini dell'indennità di buonuscita, né ai fini pensionistici;
    la proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali aggiunge ulteriori penalizzazioni al suddetto personale, che ottiene in via differita la liquidazione di straordinari, indennità operative e di specialità, nonché degli emolumenti legati alla necessità di fronteggiare eventi estemporanei e manifestazioni che determinano spesso atti di violenza;
    le suddette disposizioni di blocco sono state da ultimo prorogate fino al 31 dicembre 2014 dal decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122,
impegna il Governo:

   a non assumere iniziative volte a prorogare ulteriormente gli effetti delle richiamate disposizioni di blocco degli incrementi stipendiali per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
   a porre in essere tutte le iniziative di competenza dirette a consentire il rapido avvio, nell'anno 2015, di una sessione negoziale, al fine di procedere al rinnovo per la parte normativa ed economica del contratto del pubblico impiego, con riferimento al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, per il triennio 2014-2016.
(7-00483) «Lombardi, Ciprini, Frusone, Luigi Di Maio, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Bechis, Nesci».

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