Atto Camera
Ordine del Giorno 9/02616/112
presentato daOrdine del Giorno 9/02616/112
CIPRINI Tiziana
testo di
Giovedì 2 ottobre 2014, seduta n. 301
premesso che:
il Capo III reca in particolare «Disposizioni per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno»;
la funzionalità di detto Ministero non può in alcun modo prescindere dall'attribuzione di una giusta retribuzione finalizzata a compensare non solo l'inflazione, ma soprattutto a remunerare il lavoro svolto: ordine pubblico, servizi esterni, mobilità ultraregionale, servizi operativi «su strada»; turni per carenza d'organico, derivante dal blocco del turn over;
l'articolo 9 comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha introdotto alcune disposizioni che incidono sul trattamento economico anche del personale del Comparto Sicurezza e Difesa (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito Italiano, Aeronautica Militare, Marina Militare) per gli anni 2011, 2012 e 2013, stabilendo che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, compreso quello accessorio;
la predetta disposizione ha introdotto il cosiddetto «tetto salariale», il quale, in virtù del succitato decreto legislativo, convertito nella Legge n. 111 del 2011, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2014;
in specie, il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013 ha disposto che si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica;
tale disposizione produce un danno al Comparto Sicurezza e Difesa di gran lunga maggiore rispetto al restante pubblico impiego, in quanto la retribuzione di questa categoria è modulata su ben 18 parametri, con la previsione di meccanismi di adeguamento retributivo «agganciati» a progressioni automatiche di carriera. Al riguardo, si sottolinea che, a seguito della norma in commento sono stati congelati i seguenti istituti:
gli assegni di funzione (emolumento corrisposto al personale interessato in relazione alla qualifica rivestita allorquando maturi 17, 27 e 32 anni di servizio senza demerito);
il trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio, compresa quella nella qualifica senza demerito (trattamento corrisposto al personale direttivo e dirigente quando matura 13 e 13 anni o 23 e 25 anni di anzianità nel ruolo senza demerito);
gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni (trattamento economico – parametro superiore corrisposto al personale quando matura una determinata anzianità nella qualifica: es. ispettore capo dopo 10 anni di servizio nella qualifica); indennità operative non connesse a progressioni di carriera (indennità operativa corrisposta al personale quando matura una determina anzianità di servizio nella qualifica, es. indennità di volo da sovrintendente +15 anni a sovrintendente +18 anni di servizio);
le progressioni di carriera comunque denominate (incremento retributivo derivante dalla promozione alla qualifica superiore, compresa quella per merito straordinario e quella conferita il giorno precedente alla cessazione dal servizio);
le classi e gli scatti di stipendio (incremento stipendiale corrisposto ogni due anni di servizio al personale dirigente e a quello direttivo con trattamento dirigenziale);
l'applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (incremento annuale del trattamento economico a favore del personale dirigente e del personale direttivo con trattamento economico dirigenziale, disposto in relazione all'aumento medio delle retribuzioni nel pubblico impiego rilevato ogni anno dall'ISTAT);
la scelta, di colmare il gap economico, con la previsione degli assegni una tantum non ha sanato il penalizzante effetto retributivo derivante dal blocco stipendiale, posto che l'entità degli indicati assegni per l'anno 2012 (previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 21 novembre 2012, adottato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2001), è del tutto risibile, poiché ammonta al 46 per cento di ciò che sarebbe spettato in assenza di congelamento retributivo;
nell'anno 2013 i suddetti assegni una tantum hanno assicurato la copertura del solo 17 per cento di ciò che sarebbe spettato, senza considerare che tali emolumenti non sono utili né ai fini dell'indennità di buonuscita, né ai fini pensionistici;
l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 ha riconosciuto la Specificità del Comparto sicurezza e difesa, compreso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in relazione alle peculiarità delle funzioni svolte dai relativi operatori;
la proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali aggiunge ulteriori penalizzazioni al suddetto personale, che ottiene in via differita la liquidazione di straordinari, indennità operative e di specialità, nonché degli emolumenti legati alla necessità di fronteggiare eventi estemporanei, quali manifestazioni e atti di violenza che spesso si determinano negli stadi,
impegna il Governo:
a porre in essere tutte le iniziative dirette a consentire un rapido avvio, nell'anno 2015, ad una sessione negoziale presso l'ARAN, al fine di definire le procedure contrattuali e negoziali per il riconoscimento della parte economica delle progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
a prevedere, nell'ambito dello stanziamento delle risorse di bilancio per il 2015, un'adeguata copertura finanziaria, finalizzata ai rinnovi contrattuali e retributivi del Comparto in parola.
9/2616/112. Ciprini.
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/02616/094
presentato daOrdine del Giorno 9/02616/094
BALDASSARRE Marco
testo di
Giovedì 2 ottobre 2014, seduta n. 301
premesso che:
il Capo III del provvedimento in esame reca in particolare «Disposizioni per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno»;
la spending review è volta alla riduzione selettiva della spesa attraverso l'eliminazione delle sue componenti improduttive, in luogo dei meri tagli lineari;
nella prima fase di attuazione il Ministero dell'interno pare abbia proceduto, in termini concreti, a valutare l'ammontare dei tagli al bilancio dell'Amministrazione piuttosto che all'individuazione delle aree nelle quali si potrebbero conseguire risparmi, mediante innovazioni procedurali, eliminazione di apparati non funzionali, razionalizzazione dei modelli organizzativi;
la riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio è stata poi oggetto di una più specifica disciplina secondo quanto disposto dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dal successivo regolamento dovrebbe comportare un risparmio del 20 per cento;
i risparmi ottenuti nel 2013 sul piano dei costi delle locazioni, che, in seguito al trasferimento ed all'accorpamento delle sedi di servizio in strutture di proprietà demaniale ovvero concesse in uso gratuito, ammonterebbero a 448, 848 euro;
per l'anno 2015, tale previsione è in lievitazione, poiché sono previsti consistenti dismissioni di immobili nel Nord Italia, con risparmi, a regime, per 5,29 milioni di euro per esercizio, mentre anche dalla razionalizzazione del parco automezzi si attendono risparmi, nell'ordine dell'8 per cento nell'arco di dieci anni;
le analisi che portano a tali risultati, in un sistema complesso, necessitano comunque di approfondimenti e, spesso, hanno tempi rilevanti di applicazione;
l'articolo 9 comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha introdotto alcune disposizioni che incidono sul trattamento economico anche del personale del Comparto Sicurezza e Difesa (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito Italiano, Aeronautica Militare, Marina Militare) per gli anni 2011,2012 e 2013, stabilendo che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, compreso quello accessorio;
la predetta disposizione ha introdotto il cosiddetto «tetto salariale», il quale, in virtù del succitato decreto legislativo, convertito nella legge n. 111 del 2011, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2014;
in specie, il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013 ha disposto che si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di istituire un tavolo permanente per la
valutazione di modelli gestionali più flessibili ed efficienti nell'utilizzo
delle risorse disponibili; a porre in essere tutte le iniziative per destinare i risparmi ottenuti sia dalla riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, di cui al disposto articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, sia sul piano dei costi delle locazioni per il miglioramento dei meccanismi retributivi del personale civile e militare.
9/2616/94. Baldassarre.
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/02616/093
presentato daOrdine del Giorno 9/02616/093
BECHIS Eleonora
testo di
Giovedì 2 ottobre 2014, seduta n. 301
premesso che:
il Capo III del provvedimento in esame reca in particolare «Disposizioni per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno»;
la spending review è strettamente legata alla modernizzazione della pubblica amministrazione per aumentare l'efficienza e la produttività del settore pubblico e per contribuire al rilancio della crescita complessiva dell'economia;
nella prima fase di attuazione il Ministero dell'interno, in seguito alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, ha previsto la razionalizzazione dei settori della riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, della riorganizzazione dell'amministrazione centrale, delle spese relative alle locazioni passive delle sedi destinate ad ospitare articolazioni periferiche dello Stato sul territorio, con riferimento alle Prefetture U.T.G., alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
i risparmi ottenuti nel 2013 sul piano dei costi delle locazioni, che, in seguito al trasferimento ed all'accorpamento delle sedi di servizio in strutture di proprietà demaniale ovvero concesse in uso gratuito, ammonterebbero a 448, 848 euro;
per l'anno 2015, tale previsione è in lievitazione, poiché sono previsti consistenti dismissioni di immobili nel Nord Italia, con risparmi, a regime, per 5,29 milioni di euro per esercizio, mentre anche dalla razionalizzazione del parco automezzi si attendono risparmi, nell'ordine dell'8 per cento nell'arco di dieci anni;
ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, l'articolo 9, commi 17-21, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto il blocco della contrattazione nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012;
il comma 21 ha stabilito la non applicazione – per gli anni 2011, 2012 e 2013 – al personale in regime d diritto pubblico dei meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall'articolo 24 della legge n. 448 del 1998 (adeguamento annuale di diritto, dal 1o gennaio 1998, delle voci retributive del personale richiamato in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive), ancorché a titolo di acconto ed escludendo successivi recuperi;
l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha infine previsto la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2014, con apposito regolamento, le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni, prevedendo comunque la possibilità che, all'esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, l'ambito applicativo delle disposizioni in materia sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;
l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 ha riconosciuto la Specificità del Comparto sicurezza e difesa, compreso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in relazione alle peculiarità delle funzioni svolte dai relativi operatori;
ciononostante, il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013 ha disposto che, per il Comparto Sicurezza, difesa e soccorso pubblico, si desse luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di istituire un tavolo permanente per la valutazione di proposte di spending review, volte alla razionalizzazione, riorganizzazione strutturale dell'amministrazione, in modo tale da attuare modelli gestionali più flessibili ed efficienti nell'utilizzo delle risorse disponibili;
a valutare altresì l'opportunità per destinare i risparmi ottenuti sul piano dei costi delle locazioni per il miglioramento dei meccanismi retributivi del personale civile e militare.
9/2616/93. Bechis.
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