MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 agosto 2014
Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli
eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalita', approvato
con decreto 18 luglio 1997, e successive modificazioni. (14A07408)
(GU n.229 del 2-10-2014)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, come modificato con decreto-legge 27 giugno 2003, n.
152, convertito dalla legge 1° agosto 2004, n. 214, che conferisce al
personale abilitato a svolgere le scorte tecniche ai veicoli
eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita' la
possibilita' di compiere attivita' di scorta e di regolazione del
traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto l'articolo 16 del regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.
610, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2004, n.
235;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1997, come modificato dal
decreto ministeriale 28 maggio 1998, dal decreto ministeriale 24
aprile 2003, dal decreto ministeriale 18 marzo 2005 e dal decreto
ministeriale 4 febbraio 2011, di approvazione del disciplinare per le
scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni
di eccezionalita';
Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 2013, n. 31, che ha modificato l'articolo 16 del decreto del
citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495;
Ritenuto necessario adeguare le disposizioni del disciplinare per
le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in
condizioni di eccezionalita', approvato con decreto ministeriale 18
luglio 1997, e successive modificazioni, alle innovazioni introdotte
dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 2013, n. 31;
Decreta:
Al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai
trasporti in condizioni di eccezionalita', approvato con decreto 18
luglio 1997, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto 18 luglio 1997
1. All'articolo 2 del decreto 18 luglio 1997, dopo il comma 1-bis
e' inserito il seguente:
"1-ter. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al comma
1, lettera g3), gli altri veicoli utilizzati dall'impresa autorizzata
possono essere da essa acquisiti anche in comodato, documentato con
atto scritto riportante data certa. Fermo restando quanto previsto
dal comma 1, lettera g4), l'impresa autorizzata si puo' avvalere per
lo svolgimento dell'attivita' di scorta di altro personale abilitato,
assunto anche a tempo determinato o in modo occasionale, in regola
con le disposizioni vigenti in materia di lavoro dipendente o di
collaborazione.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 3 del decreto 18 luglio 1997
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto 18 luglio 1997 e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Per gli altri veicoli utilizzati e per
il personale abilitato oltre la soglia minima, di cui al periodo
precedente, valgono le disposizioni dell'articolo 2, comma 1-ter.".
Art. 3
Modifiche all'articolo 4 del decreto 18 luglio 1997
1. All'articolo 4, comma 5, del decreto 18 luglio 1997, l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: "L'autorizzazione e' inoltre
sospesa dal Prefetto che l'ha rilasciata per un periodo da quindici
giorni a due mesi quando, nell'esecuzione dei servizi di scorta
tecnica, il personale abilitato dipendente dall'impresa autorizzata,
assunto anche a tempo determinato o in modo occasionale, sia incorso
per almeno sei volte in un biennio nella violazione di cui
all'articolo 10, comma 25-ter, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, di cui almeno 3 commesse
dalla stessa persona.".
Art. 4
Modifiche all'articolo 5 del decreto 18 luglio 1997
1. All'articolo 5 del decreto 18 luglio 1997, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le persone, di cui al comma 1, devono possedere un'eta' non
inferiore a 18 anni ed i requisiti richiesti dall'articolo 11 del
testo unico di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento diattuazione.";
b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
scadenza dell'abilitazione e' riportata sul titolo abilitativo.".
Art. 5
Modifiche all'articolo 6 del decreto 18 luglio 1997
1. All'articolo 6 del decreto 18 luglio 1997, dopo il comma 6 e'
inserito il seguente:
"6-bis. Il colloquio di cui al comma 6 puo' essere sostenuto dopo
la scadenza dell'abilitazione, ovvero nei 5 mesi precedenti alla
scadenza stessa. Se sostenuto in data antecedente alla scadenza, la
nuova scadenza dell'abilitazione decorre dalla data di scadenza
precedente. Se il candidato non supera il colloquio con esito
favorevole l'abilitazione e' immediatamente revocata.".
Art. 6
Modifiche all'articolo 10 del decreto 18 luglio 1997
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto 18 luglio 1997 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a2), e' inserita la seguente: "a-2bis) un
autoveicolo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli
articoli precedenti, con a bordo una persona munita di abilitazione
ai sensi dell'articolo 5 oltre alla persona che guida il veicolo, per
veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalita' che
hanno larghezza compresa entro i limiti previsti dall'articolo 61 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e lunghezza non superiore
a m. 29, ovvero larghezza non superiore a m. 2,70 e lunghezza non
superiore a m. 21, ovvero larghezza non superiore a m. 3,20, purche'
la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando circolano sulle
strade a doppio senso di circolazione con una corsia per senso di
marcia;";
b) la lettera a3) e' soppressa;
c) al penultimo periodo, le parole: "Per i veicoli o i trasporti
eccezionali di cui alle lettere c), d) ed e)," sono sostituite dalle
seguenti:" Per i veicoli o i trasporti eccezionali di cui alle
lettere b), c), d) ed e),».
Art. 7
Modifiche all'articolo 10-bis del decreto 18 luglio 1997
1. L'articolo 10-bis del decreto 18 luglio 1997 e' sostituito dal
seguente:
«Articolo 10-bis (Servizi di scorta mista). - 1. Nei casi indicati
dall'articolo 16, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni,
il numero dei veicoli e degli abilitati, nonche' del restante
personale della scorta tecnica che integra, caso per caso, quella
prevista dall'articolo 10, non puo' essere superiore ad un veicolo ed
a due persone abilitate.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi indicati
dall'articolo 16, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni, quando non e' ritenuto necessario l'intervento di
personale dipendente degli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
3. Nei casi indicati dall'articolo 16, comma 5, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e
successive modificazioni, quando e' previsto che la scorta tecnica
sia supportata e coordinata da personale dipendente da uno degli
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il numero dei veicoli e
degli abilitati della scorta tecnica e' fissato con provvedimento del
responsabile dell'ufficio da cui gli organi di polizia stradale
dipendono. Salvo che siano necessari particolari interventi di
regolazione del traffico, che sia necessaria la chiusura totale della
strada per tratti aventi lunghezza superiore a km. 2, ovvero che sia
prevista la formazione di un convoglio di piu' di tre veicoli o
trasporti eccezionali, il numero dei veicoli e degli abilitati,
nonche' del restante personale della scorta tecnica, non puo' essere
superiore a quello indicato all'articolo 10, comma 1, lettera e),
ovvero comma 2, secondo periodo. In ogni altro caso, il numero
massimo dei veicoli e delle persone di scorta tecnica indicati nel
periodo precedente non puo' essere incrementato di piu' un veicolo e
di due persone abilitate.
4. Salvo che sia necessario intervenire con interventi di
regolazione del traffico particolarmente lunghi o complessi, nei casi
indicati dai commi 1 e 2, gli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, non possono impiegare piu' di un veicolo e di due dipendenti.
5. Nel corso dello svolgimento dei servizi di scorta di cui al
comma 1, la posizione dei veicoli di scorta tecnica e' determinata
dal caposcorta le cui funzioni, ai sensi dell'articolo 13, sono
assunte dal soggetto nominato dal responsabile dell'ufficio da cui
gli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dipendono.".
Art. 8
Modifiche all'articolo 14 del decreto 18 luglio 1997
1. All'articolo 14 del decreto 18 luglio 1997, il comma 2-bis e'
sostituito dal seguente:
"2-bis. Nei casi e con i tempi indicati dall'articolo 16, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
e successive modificazioni, il caposcorta deve effettuare la
comunicazione all'organo di polizia stradale di cui all'articolo 12,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, competente per territorio rispetto al luogo di
partenza, secondo le modalita' indicate dal Ministero dell'interno.
La comunicazione deve contenere la data e l'ora d'inizio del viaggio
e le generalita' del capo-scorta designato ed il suo recapito
telefonico. Secondo le disposizioni fornite dal Ministero
dell'interno, la comunicazione puo' essere effettuata anche con
strumenti telematici.".
Art. 9
Disposizioni transitorie e finali
1. Le modifiche del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli
eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita' previste
dal presente decreto verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entrano in vigore il giorno stesso della
pubblicazione.
2. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, relative al possesso
dei requisiti richiesti dall'articolo 11 del testo unico di pubblica
sicurezza, entrano in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle presenti
modifiche.
Roma, 27 agosto 2014
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lupi
Il Ministro dell'interno
Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2014
Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio
e del mare, registro n. 1, foglio n. 3498
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