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venerdì 3 ottobre 2014

Agenzia delle dogane e dei Monopoli Nota 30-9-2014 n. 106795/RU Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel terzo trimestre dell’anno 2014.



Agenzia delle dogane e dei Monopoli
Nota 30-9-2014 n. 106795/RU
Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel terzo trimestre dell’anno 2014.
Emanata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Direzione centrale legislazione e procedure accise e altre imposte indirette, Ufficio accise sui prodotti energetici e alcolici e altre imposizioni indirette.
Nota 30 settembre 2014, n. 106795/RU (1).
Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel terzo trimestre dell’anno 2014.
(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Direzione centrale legislazione e procedure accise e altre imposte indirette, Ufficio accise sui prodotti energetici e alcolici e altre imposizioni indirette.


Alle
Direzioni regionali ed interregionali delle dogane
Alla
Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento
Agli
Uffici delle dogane
Agli
Uffici di diretta collaborazione del direttore

Sede
Alle
Direzioni centrali

Sede
Al
Dipartimento delle finanze
Al
Comando generale della guardia di finanza
Al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Alle
Regioni a statuto ordinario
Alle
Regioni a statuto ordinario
Alle
Province autonome di Trento e Bolzano
Al
Comitato centrale albo degli autotrasportatori
Alla
Confindustria
All'
E.N.I.
All'
Unione petrolifera
All'
Assopetroli
Alla
FederPetroli Italia
All'
Assocostieri
Alla
Confcommercio
All'
Assogasliquidi
Alla
Confesercenti
All'
AGCI
All’
ANITA
Alla
CONFETRA
All'
ASSTRA
Al
CUNA

Coordinamento Unitario Autotrasporto
Alla
Federcorrieri
Alla
FITA
All'
ANEF - Associazione Nazionale Esercenti Funiviari
All’
ANAV
Alla
Federazione autotrasportatori Italiani
Alla
Grandi reti Soc. Cons. a r.l.
Al
Consorzio Italiano g.p.l. autotrazione
All'
U.N.C.I.

Unione Nazionale Cooperative Italiane
All'
Assogasmetano
Al
Comitato tecnico professionale GPL
Alla
Federmetano
Alla
Federpetroli




Con riferimento alla materia in oggetto, si fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre dell'anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2014.
A tal riguardo si fa presente quanto segue.


I) Disponibilità del software
Con Nota n. RU 108048 del 30 settembre 2014, la Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione ha comunicato la disponibilità del software utile alla compilazione e alla stampa delle dichiarazioni in oggetto.
Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale - E.D.I., si rammenta che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 2000 deve essere riprodotto sul supporto informatico da allegare alla medesima dichiarazione.
Come precisato con la Circ. n. 125/D del 20 giugno 2000, sono competenti alla ricezioni delle dichiarazioni:
- per le imprese nazionali: l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operative dell'impresa o nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell'impresa o alla principale tra le sedi operative;
- per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa;
- per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l'Ufficio delle Dogane di Roma I.


II) Importo rimborsabile
In attuazione dell'art. 61, comma 4, del D.L. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni dalla L. n. 27 del 2012, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a:
- € 216,58609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2014.


III) Aventi diritto, termini di presentazione della dichiarazione e modalità di fruizione del rimborso
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, ferma restando l’esclusione dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, si ribadisce che hanno diritto al beneficio sopra descritto:
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla L. 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422;
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Attesa la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a), si raccomanda agli Uffici di questa Agenzia lo scrupoloso riscontro delle dichiarazioni presentate dagli aventi diritto sopra distinti. Le Direzioni regionali ed interregionali e la Direzione interprovinciale in indirizzo vorranno provvedere ad impartire le opportune indicazioni agli Uffici dipendenti nonché a rappresentare alla scrivente eventuali criticità.
Per ottenere il rimborso dell’importo sopra evidenziato, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) presentano, pertanto, l’apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) dal 1° ottobre ed entro il sopraindicato termine del 31 ottobre 2014.
Si evidenzia, inoltre, che, a norma del comma 2 del ripetuto art. 61 del D.L. n. 1 del 2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della L. n. 244 del 2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l'importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato dall’art. 1, comma 53, sopra richiamato.
Per la fruizione dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.
Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Come già evidenziato nelle precedenti comunicazioni, quanto alla documentazione da utilizzare per comprovare gli avvenuti consumi, si conferma che:
- i soli esercenti l’attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante;
- gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto.


IV) Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre
Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2014 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2015.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277 del 2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2016.


Conclusivamente, si ricorda che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Allorché, poi, il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445 del 2000, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.


Il Direttore centrale
Dr. Pasquale Di Maio

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