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domenica 11 gennaio 2015

Tappo anti rabbocco obbligatorio per i contenitori di olio vergine.




Dal 25 novembre  2014 ristoranti e pubblici esercizi in genere dovranno presentare a tavola solo bottiglie d’olio d’oliva vergine con tappo anti rabbocco. È quanto previsto dalla Legge 161/2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 novembre u.s. La norma era sostanzialmente già in vigore dall’anno passato ma risultava poco chiara e mancante di sanzioni. Con questo nuovo provvedimento, invece, viene confermato il sistema delle cosiddette bottigliette antirabbocco per gli olii presentati ai clienti al tavolo e vengono introdotte le sanzioni per chi non lo rispetta.
Nello specifico, dal 25 novembre 2014, gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta.
In sostanza, gli esercenti saranno tenuti ad utilizzare contenitori monouso o bottigliette antirabbocco etichettate, al fine di impedire l’alterazione del contenuto dell’olio indicato in etichetta ed essere certi della sua genuinità, pena una sanzione amministrativa che va da 1.000 ad 8.000 euro.

LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis. (14G00174) (GU n.261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 83 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2014

La legge di cui sopra  al suo art. 18 prevede la modifica dell art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 9 (Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.)

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