MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO
Concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima
classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate per
l'anno accademico 2015-2016.
(GU n.2 del 9-1-2015)
IL DIRETTORE GENERALE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche e
integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 20 dicembre 1996, concernenti
approvazione dei programmi di insegnamento delle materie
universitarie per i corsi ordinari dell'Arma Aeronautica - ruolo
naviganti e ruolo servizi, e del Corpo del Genio Aeronautico - ruolo
Ingegneri, svolti presso l'Accademia Aeronautica;
Visti i decreti ministeriali 6 maggio 1997, concernenti
riconoscimento degli studi svolti dagli Ufficiali dell'Arma
Aeronautica - ruolo naviganti e ruolo servizi, e del Corpo del Genio
Aeronautico - ruolo Ingegneri, presso l'Accademia Aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per
l'ammissione ai concorsi per l'Accademia Militare e per la nomina a
Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonche' tipologia e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999 e successive
modifiche e integrazioni, concernente, tra l'altro, requisiti di
partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di
svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per l'ammissione ai
corsi normali dell'Accademia Navale;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, concernente i
titoli di studio e gli ulteriori requisiti chiesti per l'ammissione
ai corsi dell'Accademia e per il reclutamento degli Ufficiali in
servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri, le tipologie e le
modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione
delle relative graduatorie di merito, nonche' la composizione delle
commissioni esaminatrici e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive
modifiche e integrazioni, concernente elenco delle imperfezioni e
infermita' che sono causa di inidoneita' ai servizi di navigazione
aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai
fini dell'idoneita';
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
codice dell'Amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2007, cosi' come
modificato con il decreto ministeriale 26 maggio 2008, concernente,
tra l'altro, titoli di studio e ulteriori requisiti per l'ammissione
ai concorsi per l'Accademia Aeronautica, nonche' tipologia e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'Ordinamento Militare» e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente
norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che
fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari,
delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle
determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto Codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento Militare» e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente
norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo,
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione
della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni
e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e
della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione Generale per il Personale Militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
- in corso di registrazione presso la Corte dei conti - concernente
la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2013,
concernente la nomina dell'Amm. Isp. Capo (CP) Angrisano Felicio a
Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Decreta:
Art. 1
Generalita'
1. Per l'anno accademico 2015-2016 sono indetti i seguenti
concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima
classe dei corsi normali delle Accademie Militare, Navale e
Aeronautica, per la formazione di base degli Ufficiali dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri:
a) Esercito: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi al
primo anno di corso dell'Accademia Militare;
b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi alla
prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale;
c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi
alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica;
d) Carabinieri: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi
al primo anno di corso dell'Accademia Militare per la formazione di
base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.
2. Taluni dei posti a concorso saranno riservati, nella misura
indicata nelle Appendici al bando:
a) agli Allievi delle Scuole Militari;
b) al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di
Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Il titolo che
consente di beneficiare di tale riserva di posti deve essere
posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso;
c) per il solo concorso di cui al precedente comma 1, lettera a),
al personale in servizio nell'Esercito in qualita' di Sergente in
servizio permanente, Allievo Sergente, Volontario in Servizio
permanente, Volontario in Ferma Prefissata Quadriennale e Volontario
in Ferma Prefissata di un anno, questi ultimi con almeno dodici mesi
di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione;
d) per il solo concorso di cui al precedente comma 1, lettera d),
ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del termine di
presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni.
La riserva di posti e' soddisfatta conteggiando tra i concorrenti
eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali si sono
collocati in posizione utile nella graduatoria di merito.
I posti riservati agli Allievi delle Scuole Militari
eventualmente non ricoperti in una delle due ripartizioni percentuali
(del 20% e del 10%), cosi' come indicate nelle Appendici al bando,
saranno devoluti all'altra.
I predetti posti riservati agli Allievi delle Scuole Militari
eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a:
concorrenti idonei che sono alle armi alla data di presentazione
della domanda di partecipazione in qualita' di Ufficiali inferiori,
di Sottufficiali o di Militari di Truppa in ferma volontaria o
rafferma;
altri concorrenti idonei.
I posti riservati ad altre categorie di candidati eventualmente
non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei
saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri
concorrenti idonei.
3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno
ammessi quali Allievi alla frequenza dei corsi con riserva di
accertamento, anche successiva all'ammissione, dei requisiti
prescritti e subordinatamente all'autorizzazione a effettuare
assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente.
I predetti vincitori non potranno far valere gli esami
universitari sostenuti prima dell'ammissione ai corsi d'Accademia ai
fini del conseguimento della laurea prevista al termine del ciclo
formativo.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o
rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o
l'incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della Difesa ne
dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica a tutti
gli effetti per gli interessati, nel sito www.persomil.difesa.it,
nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
di cui al successivo art. 3 e di cui sara' dato avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il
numero dei posti a concorso potra' subire modificazioni o devoluzioni
tra le Armi o i Corpi al fine di soddisfare eventuali sopravvenute
esigenze della Forza Armata interessata connesse alla consistenza del
ruolo normale delle rispettive Armi o Corpi, fino alla data di
approvazione delle graduatorie di merito di ciascun concorso.
Inoltre, potranno essere modificate, sempre entro il predetto
termine, le modalita' di effettuazione dei singoli corsi. Qualora il
numero dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni
del presente comma e del precedente comma 4, sara' altresi'
modificato il numero dei posti riservati ai sensi del precedente
comma 2.
7. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva,
altresi', la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito
www.persomil.difesa.it/concorsi, nonche' nel portale dei concorsi
on-line del Ministero della Difesa di cui al successivo art. 3,
definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2
Requisiti generali di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 possono
partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi. Per
la partecipazione a tutti i predetti concorsi, fermo restando quanto
specificato al presente comma, i concorrenti devono possedere i
seguenti requisiti generali:
a) essere cittadini italiani;
b) avere compiuto il diciassettesimo anno di eta' alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e non superare il
giorno di compimento del ventiduesimo anno di eta' al 31 ottobre
2015. Gli appartenenti ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell'Arma
dei Carabinieri, partecipanti al concorso di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera d), non dovranno superare il ventottesimo anno di
eta' al 31 ottobre 2015. Il limite massimo di eta' e' elevato di un
periodo pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per
coloro che prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze
Armate. L'eventuale periodo trascorso in qualita' di Allievo delle
Scuole Militari non e' considerato valido ai fini dell'elevazione del
limite di eta'.
Tale elevazione del limite di eta' non si applica:
ai concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale
dell'Arma Aeronautica di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c);
al personale appartenente ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti
dell'Arma dei Carabinieri, partecipante al concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera d);
c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2014-2015 un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal
corso annuale, previsto per l'ammissione ai corsi universitari
dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modifiche e integrazioni. La partecipazione al concorso dei
concorrenti che hanno conseguito o stanno per conseguire all'estero
il titolo di studio prescritto e' subordinata al riconoscimento
dell'equipollenza del titolo conseguito, o da conseguire, a quelli
sopraindicati;
d) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio
permanente. Tale requisito sara' verificato nell'ambito degli
accertamenti psicofisici e attitudinali;
e) godere dei diritti civili e politici;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia
dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psicofisica;
g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) avere tenuto condotta incensurabile e non aver posto in
essere, nei confronti delle Istituzioni democratiche, comportamenti
che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
i) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potesta', o del tutore a contrarre l'arruolamento
volontario nella Forza Armata prescelta/Arma dei Carabinieri;
l) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito sara' verificato nell'ambito
degli accertamenti psicofisici.
2. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1,
i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dovranno non
essere stati dimessi d'autorita' ovvero espulsi per insufficiente
attitudine al pilotaggio da precedenti analoghi corsi.
3. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1,
i concorrenti dovranno non essere stati dichiarati inidonei
all'avanzamento o avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di
servizio, se personale militare in servizio permanente, e non
dovranno trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione
ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale.
4. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1
l'ammissione ai corsi sara' subordinata al possesso dell'idoneita'
psicofisica e attitudinale prescritta dalla normativa in vigore,
nonche' dell'idoneita' all'esercizio dell'attivita' di volo in
qualita' di piloti militari, se concorrenti per il ruolo naviganti
normale per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c).
5. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi sara' inoltre
subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo
all'ammissione ai singoli Istituti di formazione, del possesso dei
requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste
dalla vigente normativa.
6. Salvo quelli previsti dal precedente comma 1, lettere b) e c),
tutti i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione e mantenuti sino all'ammissione presso i singoli
Istituti di formazione e per tutta la durata del ciclo formativo, ivi
compresi quelli ulteriori previsti ai precedenti commi 2 e 3,
rispettivamente per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere c) e d).
Art. 3
Portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa
1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a), b) e c) vengono gestite tramite il portale dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di
interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalita' indicate
al successivo comma 3 - che consentira' la partecipazione a tutti i
concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura
pubblicazione - e' possibile presentare le domande di partecipazione
ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c)
e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione
Generale per il Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati
alla gestione dei concorsi. Per quanto concerne il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera d), si fa rinvio alle
disposizioni contenute nei successivi articoli 4 e 5.
3. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce
«istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti
modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal
concorrente - se minorenne, deve essere intestata o utilizzata da un
componente del nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale -)
e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
ovvero firma digitale.
4. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce
le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio
profilo cosi' creato nel portale. In caso di smarrimento, e'
attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina
iniziale del portale.
Art. 4
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale. I candidati che sono minorenni alla data di presentazione
della domanda di partecipazione dovranno, a pena di esclusione,
allegare alla stessa copia per immagine, ovvero in formato PDF,
dell'atto di assenso per l'arruolamento volontario rinvenibile tra
gli Allegati al bando.
Tale documento dovra' essere sottoscritto da entrambi i genitori
o dal genitore esercente l'esclusiva potesta' sul minore o, in
mancanza di essi, dal tutore. Sara', altresi', necessario allegare
copia per immagine, ovvero in formato PDF, di un documento di
riconoscimento provvisto di fotografia dei/l sottoscrittori/e,
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e in corso di validita'.
2. I candidati dovranno accedere al proprio profilo sul portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare
on-line la relativa domanda di partecipazione.
3. Terminata la compilazione di ogni domanda, i candidati
procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione
on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una
comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta
elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere consegnato
ed esibito, ove richiesto, alla presentazione alla prima prova
concorsuale. Dopo l'inoltro della domanda, e' possibile salvare in
locale una copia della stessa.
4. Dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto
rappresentato nelle domande cosi' inoltrate potranno essere trasmesse
dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art. 5.
5. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura
concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni
pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito
www.persomil.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal
successivo art. 5.
7. In tal caso resta comunque invariata all'iniziale termine di
scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
di cui al precedente art. 2.
8. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo.
9. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d) la domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
compilata e inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura
indicata nel sito www.carabinieri.it-area concorsi, entro il medesimo
termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -, seguendo le istruzioni per
la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato.
Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda
on-line, il sistema automatizzato obbliga il concorrente a scegliere
una modalita', tra le seguenti, per essere compiutamente
identificato:
a) casella di posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC
(comunicazione elettronica certificata tra cittadino e Pubblica
amministrazione) intestata al concorrente. Il concorrente titolare di
CEC-PAC deve compilare dei campi con i propri dati anagrafici e il
codice fiscale;
b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d'identita'
elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Il concorrente
titolare di questi tipi di smart card dovra':
compilare dei campi con i propri dati anagrafici, il codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della propria
CIE/CNS e del pin a essa associato;
c) firma digitale/elettronica qualificata. Il concorrente
titolare di strumenti per la firma digitale/elettronica qualificata
rilasciati da un certificatore accreditato dovra':
compilare il modulo di identificazione con i propri dati
anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
scaricare il modulo di identificazione in formato PDF;
sottoscrivere mediante certificato di firma digitale (intestato
al concorrente);
eseguire la procedura di upload per caricare la domanda in
formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo «concorsi on-line»
del sito www.carabinieri.it-area concorsi.
Al termine della procedura d'identificazione eseguita con una
delle modalita' sopra descritte, il sistema automatizzato inviera' al
concorrente, all'indirizzo di posta elettronica indicato, un
collegamento per accedere al modulo di presentazione delle domande
on-line per la partecipazione al concorso.
Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati non saranno
prese in considerazione e il concorrente non sara' ammesso alla
procedura concorsuale.
I concorrenti minorenni all'atto della presentazione della
domanda di partecipazione dovranno seguire la stessa procedura
descritta ai commi precedenti, identificandosi sul sistema
automatizzato di presentazione delle domande tramite casella di posta
elettronica certificata di tipo CEC-PAC, oppure tramite carta di tipo
conforme agli standard CIE (carta d'identita' elettronica) e CNS
(carta nazionale dei servizi), oppure tramite firma digitale
elettronica qualificata, intestate a uno dei genitori esercenti la
potesta' genitoriale o, in mancanza, al tutore. Essi dovranno,
altresi', consegnare, alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso
all'arruolamento volontario di un minore, secondo il modello
rinvenibile tra gli allegati al bando, sottoscritto da entrambi i
genitori o dal genitore esercente la potesta' genitoriale o, in
mancanza, dal tutore, nonche' la fotocopia di un documento di
riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia e in corso di
validita'.
All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo di
posta elettronica indicato nella domanda. Detta ricevuta dovra'
essere esibita dal concorrente all'atto della presentazione alla
prima prova del concorso.
I concorrenti identificati mediante casella di posta elettronica
di tipo CEC-PAC riceveranno le comunicazioni relative al concorso
esclusivamente alla predetta casella. I concorrenti identificati
mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei
servizi (CNS) o firma digitale/elettronica qualificata deve indicare
un indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata (PEC).
10. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, in
ogni domanda di partecipazione i concorrenti indicano i loro dati
anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito
presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonche'
tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione.
11. Con l'inoltro telematico delle domande, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale, si assume la responsabilita'
penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
12. L'Amministrazione Difesa ha facolta' di far regolarizzare le
domande che risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a), b) e c), tramite il proprio profilo nel portale, il
candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa
in un'aera pubblica relativa alle comunicazioni di carattere
collettivo (avvisi di modifica del bando, diario di svolgimento delle
prove scritte ed eventuali variazioni successive, calendario di
svolgimento delle selezioni fisio-psico-attitudinali, delle prove di
efficienza fisica, delle prove orali, ecc.), e in un'area privata
relativa alle eventuali comunicazioni di carattere personale. I
candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni
mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo
fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. Le
comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del
portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti
di tutti i candidati.
Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere
inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica,
posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale saranno anche
pubblicate nel sito www.persomil.difesa.it.
3. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d) tutte le comunicazioni saranno inserite nei siti
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
4. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 i
candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative
di quanto rappresentato nella domanda di partecipazione, nonche'
eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta
elettronica (PE) -utilizzando esclusivamente un account di PE - o
posta elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un
account di PEC -, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
a) Esercito: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi al
primo anno di corso dell'Accademia Militare:
uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it per la PE ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it per la PEC;
b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi alla
prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale:
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it solo PE;
c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi
alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica:
aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it solo PE;
d) Carabinieri: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi
al primo anno di corso dell'Accademia Militare per la formazione di
base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri:
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it.
A tutti i messaggi di cui al presente comma dovra' comunque
essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con
dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
5. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e
mobile.
Art. 6
Svolgimento dei concorsi
1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)
prevedera' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di
elencazione:
a) prova scritta di preselezione;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti psicofisici;
d) accertamenti attitudinali;
e) prova scritta di composizione italiana;
f) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo
Sanitario);
g) prova orale di matematica;
h) prova orale facoltativa di lingua straniera;
i) tirocinio.
2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)
prevedera' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di
elencazione:
a) prova scritta di selezione culturale;
b) accertamenti psicofisici;
c) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo
Sanitario);
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti attitudinali;
f) prova orale di matematica;
g) prova orale facoltativa di lingua straniera.
3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)
prevedera' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di
elencazione:
a) prova scritta di preselezione;
b) accertamenti psicofisici;
c) prova scritta di composizione italiana;
d) prova di scritta selezione culturale in biologia, chimica e
fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo
Sanitario);
e) tirocinio psicoattitudinale e comportamentale (concernente le
aree di valutazione dell'efficienza fisica e
psicoattitudinale-comportamentale);
f) prova facoltativa di informatica;
g) prova orale di lingua inglese;
h) prova orale di matematica;
i) prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera.
4. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d)
prevedera' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di
elencazione:
a) prova scritta di preselezione;
b) prove di efficienza fisica;
c) prova scritta di composizione italiana;
d) accertamenti psicofisici;
e) accertamenti attitudinali;
f) prova orale su materie indicate nell'Appendice al bando;
g) prova orale facoltativa di lingua straniera;
h) tirocinio.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle
indicate nelle Appendici al bando.
6. Saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti
successivi, secondo le sequenze sopra riportate, i soli concorrenti
giudicati idonei alla prova precedente, fatti salvi specifici casi di
ammissione con riserva, disciplinati nelle Appendici al bando.
Saranno esclusi dal prosieguo del concorso i candidati che
rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di concorso.
7. I concorrenti che, regolarmente convocati, non si
presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento
delle suddette fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso di interesse, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7. Non
saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante
svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti con il
presente bando ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare e
per la contestuale convocazione alle prove dell'esame di Stato. In
tali ipotesi gli interessati dovranno far pervenire un'istanza di
nuova convocazione entro le ore 13.00 del giorno feriale (sabato
escluso) antecedente a quello di prevista presentazione con in
allegato copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido
documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e
della documentazione probatoria. In particolare, in caso di
contestuale svolgimento delle prove dell'esame di Stato, dovranno
allegare apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione
scolastica dalla quale risulti la convocazione per una prova del
predetto esame di Stato. La riconvocazione, che potra' essere
disposta solo compatibilmente con il periodo di svolgimento delle
prove stesse e nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui agli
articoli successivi, avverra' mediante avviso inserito nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Per il solo
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) la
riconvocazione avverra' esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione. Non si procedera' a
riconvocazione alla prova scritta di composizione italiana - ove
prevista - e, per i soli concorrenti per i posti per i Corpi
Sanitari, alla prova scritta di selezione culturale in biologia,
chimica e fisica. Le istanze dovranno essere inviate, per quanto di
interesse, agli indirizzi di posta elettronica di cui al precedente
art. 5, comma 4.
8. I calendari di svolgimento delle prove concorsuali, ove non
indicati nel bando o nelle relative Appendici, nonche' eventuali
modifiche delle sedi di svolgimento delle prove stesse saranno resi
noti mediante avviso - che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti - inserito nell'area pubblica della
sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative,
con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se
dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con
lettera raccomandata o telegramma. Tale avviso sara' reso disponibile
anche nel sito www.persomil.difesa.it. Mediante avviso inserito
nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero con
le altre modalita' sopra indicate, saranno altresi' resi noti gli
esiti delle prove scritte e orali. Sara' anche possibile chiedere
informazioni al riguardo al Ministero della Difesa - Direzione
Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il
Pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel.
06/517051012 (mail urp@persomil.difesa.it).
9. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d), tali pubblicazioni avverranno esclusivamente nei siti
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Con le medesime
modalita' saranno, altresi', resi noti gli esiti delle prove scritte
e orali. Per tale concorso sara' anche possibile chiedere
informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V
Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny n. 2 -
00197 Roma - tel. 06/80982935.
10. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della legge
8 marzo 1989, n. 101 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, i concorrenti che ne facciano espressa
richiesta potranno sostenere nel primo giorno feriale successivo le
prove previste nei giorni di festivita' religiose ebraiche rese note
annualmente con decreto del Ministro dell'Interno. In casi di
impossibilita' di svolgimento differito delle prove per i candidati
che ne facciano richiesta, queste saranno fissate per tutti i
concorrenti in un giorno che non coincida con quello di riposo
sabbatico o di altre festivita' religiose riconosciute dalla legge.
11. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi
quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui
all'art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - dovranno essere sottoposti agli
accertamenti e alle prove previste in data compatibile con quella
della formazione delle graduatorie generali di merito, fatte salve
ulteriori specifiche disposizioni di cui alle Appendici al bando.
12. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
13. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno a
carico dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento
dell'Amministrazione della Difesa per i candidati che risulteranno
sprovvisti di mezzi per i viaggi.
14. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi alle prove e
accertamenti indossando l'uniforme e potranno fruire della licenza
straordinaria per esami militari sino a un massimo di trenta giorni,
nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti previsti nel presente articolo, nonche'
quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno
dette prove e accertamenti e per il rientro nella sede di servizio.
In particolare la licenza potra' essere concessa nell'intera misura
per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due
periodi, di cui uno per la preparazione alla prova scritta e uno per
la preparazione alla prova orale.
15. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o
perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi
nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al presente
articolo.
Art. 7
Commissioni
1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1 saranno nominate, con successivi decreti dirigenziali, le
seguenti commissioni:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione
italiana, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e
per l'assegnazione ai corsi;
2) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
3) la commissione per le prove di efficienza fisica;
4) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
5) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
6) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine
del tirocinio;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b):
1) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione
culturale, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie
finali e per l'assegnazione ai Corpi;
2) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
4) la commissione per le prove di efficienza fisica;
5) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c):
1) la commissione per la prova scritta di preselezione;
2) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
4) la commissione per la prova scritta di composizione italiana;
5) la commissione esaminatrice per il tirocinio psicoattitudinale
e comportamentale, per la prova facoltativa di informatica, per le
prove orali e per la formazione delle graduatorie generali di merito;
d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d):
1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione
italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie;
2) la commissione per le prove di efficienza fisica;
3) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
4) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
5) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine
del tirocinio.
2. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a), b) e c) sara', altresi', nominata la commissione unica, composta
da personale interforze, per la prova scritta di selezione culturale
in biologia, chimica e fisica.
Art. 8
Prova scritta di preselezione
1. La prova scritta di preselezione sara' prevista per i soli
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), c) e d),
fatto salvo quanto precisato al successivo comma 4.
Coloro ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
convocazione, un'ora prima dell'inizio della prova nella sede e nel
giorno indicati nel calendario di cui al precedente art. 6, comma 8,
muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile nero e potendo
esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della
domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalita' di cui
al precedente art. 4 del presente decreto, ovvero copia della stessa.
I concorrenti frequentatori delle Scuole Militari dovranno
presentarsi nelle date e con le modalita' che saranno indicate dagli
Enti incaricati dalla Direzione Generale per il Personale Militare al
Comando della Scuola di appartenenza, che dovra' partecipare ai
rispettivi Allievi le comunicazioni di presentazione alla prova
scritta di preselezione.
2. La prova si svolgera', a cura della competente commissione,
con le modalita' e sui programmi di cui alle Appendici al bando.
3. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova
scritta di preselezione (determinati con i criteri di cui alle
Appendici al bando), le commissioni competenti provvederanno,
nell'ambito di ciascun concorso, a formare le graduatorie, utili al
solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le
prove successive, entro i limiti numerici di cui alle Appendici al
bando.
4. Per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione
amministrativa, se il numero delle domande presentate per uno o piu'
degli ordini di studi previsti sara' ritenuto compatibile con le
esigenze di selezione, la prova scritta di preselezione non avra'
luogo.
Art. 9
Prova scritta di selezione culturale
1. La prova scritta di selezione culturale sara' prevista per il
solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b).
2. I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso, senza attendere alcuna convocazione,
dovranno presentarsi per sostenere detta prova nella sede, nel giorno
e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente art. 6, comma 8,
muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile nero e potendo
esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della
domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalita' di cui
al precedente art. 4 del presente decreto, ovvero copia della stessa.
I concorrenti frequentatori delle Scuole Militari dovranno
presentarsi nelle date e con le modalita' che saranno indicate dagli
Enti incaricati dalla Direzione Generale per il Personale Militare al
Comando della Scuola di appartenenza, che dovra' partecipare ai
rispettivi Allievi le comunicazioni di presentazione alla prova.
3. Il punteggio riportato sara' utile ai fini della formazione
delle graduatorie finali del concorso.
Art. 10
Accertamenti psicofisici
1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1 i concorrenti saranno sottoposti, a cura delle competenti
commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita'
psicofisica al servizio militare incondizionato quale Ufficiale in
servizio permanente in base alla normativa vigente per l'accesso
all'Arma/Corpo prescelto. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti
sara' definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e
delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle
imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio
militare e criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare, approvate con il decreto
ministeriale 4 giugno 2014, di cui in premessa, fatto salvo il
rispetto di ulteriori disposizioni normative indicate nelle
specifiche Appendici. La facolta' di proporre istanza di
riconvocazione non e' prevista per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a) in quanto gli accertamenti psicofisici
avranno luogo contestualmente alle prove di efficienza fisica.
Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le
modalita' di cui al precedente art. 6, comma 7, dovranno essere
proposte all'atto della convocazione alle prove di efficienza fisica.
2. Le modalita' di espletamento degli accertamenti psicofisici,
la documentazione da portare al seguito - in originale o in copia
resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge - all'atto
della presentazione ai rispettivi Enti di Selezione e gli
accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente
indicate nelle Appendici al bando, nelle quali sono altresi' indicati
i requisiti fisici di cui i candidati devono essere riconosciuti in
possesso ai fini del conseguimento dell'idoneita', nonche' i profili
sanitari minimi. A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e
di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio Sanitario Nazionale. Sara' cura del concorrente
produrre anche l'attestazione - in originale o in copia resa conforme
secondo le modalita' stabilite dalla legge - della struttura
sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita da parte
della commissione competente per gli accertamenti psicofisici,
saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultera'
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la
commissione non esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo
sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra' detti
concorrenti ai previsti accertamenti psicofisici, per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Tale termine non potra' superare:
a) Esercito: i cinque giorni antecedenti la prova scritta di
composizione italiana;
b) Marina: la data di inizio delle prove di efficienza fisica;
c) Aeronautica: i cinque giorni antecedenti la prova scritta di
composizione italiana;
d) Arma dei Carabinieri: la data di formazione della graduatoria
di ammissione al tirocinio.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che
risulteranno assenti al momento dell'inizio degli accertamenti
psicofisici saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di
cui al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori
riconvocazioni.
4. Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di positivita'
del test di gravidanza, la commissione competente non procedera' agli
accertamenti psicofisici e si asterra' dalla pronuncia del giudizio,
a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei
candidati il cui stato di gravidanza sia stato accertato, la
Direzione Generale per il Personale Militare procedera' alla
convocazione al predetto accertamento in data compatibile con il
completamento della procedura concorsuale, entro il termine fissato
per la definizione delle graduatorie finali di ammissione ai corsi e,
per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a)
e d), entro il termine fissato per la definizione delle graduatorie
di ammissione al tirocinio. Se in occasione della seconda
convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta
commissione ne dara' notizia alla citata Direzione Generale che
escludera' il candidato dal concorso per l'impossibilita' di
procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando.
5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a
sostenere le ulteriori prove concorsuali, fatte salve le ipotesi di
ammissione con riserva di cui alle Appendici al bando.
6. Per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a), b) e c), i concorrenti giudicati inidonei potranno
produrre, improrogabilmente seduta stante, specifica istanza di
ulteriori accertamenti psicofisici (i concorrenti minorenni potranno
esercitare tale facolta' improrogabilmente entro il giorno successivo
a quello della comunicazione del giudizio di inidoneita' facendo
pervenire la predetta istanza, firmata dall'interessato e vistata da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita l'esclusiva facolta'
o, in mancanza, dal tutore, tramite messaggio di posta elettronica
(PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di seguito
elencati). Tale istanza dovra' essere integrata mediante l'invio
(tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica
certificata (PEC) agli indirizzi di seguito elencati,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli
accertamenti psicofisici, di copia per immagine, ovvero in formato
PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato e di idonea documentazione
specialistica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale,
relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati. Le
istanze dei candidati minorenni e la documentazione di cui sopra
dovranno essere inviate agli indirizzi di posta elettronica di cui al
precedente art. 5, comma 4, lettera a), b) e c).
7. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera'
apposita comunicazione mediante avviso inserito nell'area privata
della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo
indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. In caso di
mancato accoglimento dell'istanza, invece, il concorrente ricevera'
comunicazione, con le medesime modalita', che il giudizio di
inidoneita' riportato al termine degli accertamenti psicofisici deve
intendersi confermato.
8. Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti che
hanno presentato istanza di ulteriori accertamenti psicofisici - in
caso di accoglimento di tale istanza - sara' espresso dalla
commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici a seguito di
valutazione della documentazione prodotta a corredo dell'istanza,
ovvero, solo se lo riterra' necessario, a seguito di ulteriori
accertamenti psicofisici disposti.
9. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione e' definitivo.
Pertanto, per i concorrenti giudicati idonei la commissione
provvedera' a definire il profilo sanitario e, ove previsto, ad
attribuire il relativo punteggio. I concorrenti dichiarati inidonei
anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori
accertamenti psicofisici disposti, nonche' quelli che hanno
rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
Art. 11
Prove di efficienza fisica
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, lettere a), b) e d) saranno sottoposti, a cura delle competenti
commissioni, alle prove di efficienza fisica.
2. L'idoneita' fisica dei candidati di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c) sara' valutata nell'ambito del tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale.
3. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno a cura delle
competenti commissioni e potranno prevedere l'espletamento di
esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato superamento degli
esercizi facoltativi non determinera' l'esclusione dal concorso.
4. I concorrenti regolarmente convocati dovranno presentarsi
muniti della seguente documentazione in originale o in copia resa
conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera (e anche per il nuoto per i soli concorsi di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera b) e c)), in corso di
validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
Sanitario Nazionale in qualita' di medici specializzati in medicina
dello sport. Il documento dovra' avere una data di rilascio non
antecedente al 1° novembre 2014 e dovra' essere valido fino al 31
ottobre 2015;
b) se concorrente di sesso femminile, referto attestante l'esito
di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato
entro i termini indicati nelle Appendici al bando per lo svolgimento
in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica.
La mancata presentazione di detti documenti non consentira'
l'ammissione della concorrente a sostenere le prove di efficienza
fisica e determinera' l'esclusione dal concorso.
5. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima
dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che sara'
valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa,
sentito l'Ufficiale medico presente [per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), il Dirigente del Servizio
Sanitario del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito o il suo sostituto], adottera' le conseguenti
determinazioni, eventualmente autorizzando l'effettuazione delle
prove in altra data.
6. Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle
prove accusano una indisposizione, o che si infortunano durante
l'esecuzione di uno degli esercizi, dovranno immediatamente
comunicarlo alla competente commissione la quale, con le modalita' di
cui al precedente comma 5, adottera' le conseguenti determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o
di ripetizione delle prove di efficienza fisica che perverranno da
parte di concorrenti che le avranno portate comunque a compimento,
anche se con esito negativo.
7. I concorrenti che, nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6,
otterranno dalla commissione l'autorizzazione al differimento
dell'effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza
fisica, saranno convocati, mediante avviso inserito nell'area privata
della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione) o con lettera raccomandata o telegramma o, ove
possibile, mediante consegna diretta agli interessati, per sostenere
tali prove in altra data. Per il concorso di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera d) la riconvocazione avverra' esclusivamente a
mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
La data di riconvocazione dovra', in ogni caso, essere compatibile:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a), con quella indicata al precedente art. 10, comma 3, lettera a);
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b), con la data di prevista conclusione dello svolgimento delle prove
orali;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
d), con il calendario di svolgimento delle prove di efficienza
fisica.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che
risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di efficienza
fisica, ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove a
causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni.
Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non trovano applicazione
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), per
il quale si rimanda al successivo art. 15 e alle disposizioni
specifiche contenute nella relativa Appendice.
8. L'esito delle prove di efficienza fisica e' definitivo e sara'
comunicato seduta stante agli interessati.
Art. 12
Accertamenti attitudinali
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, lettere a), b) e d) saranno sottoposti agli accertamenti
attitudinali, a cura delle competenti commissioni. L'idoneita'
attitudinale dei partecipanti al concorso di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera c) sara' valutata nell'ambito del tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale.
2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a
valutarne le qualita' attitudinali e a valutare, rispetto alle
distinte caratteristiche di impiego, il possesso delle capacita' e
dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle
Forze Armate ovvero nell'Arma dei Carabinieri. Tali accertamenti
saranno svolti secondo i criteri e le modalita' indicati nelle
Appendici al bando.
3. Poiche' l'espletamento degli accertamenti attitudinali e'
previsto contestualmente ad altre prove concorsuali eventuali istanze
di riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui al precedente
art. 6, comma 11, dovranno essere proposte, per concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e d), all'atto della
convocazione alle prove di efficienza fisica.
4. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio sulla
idoneita', senza attribuzione di alcun punteggio, definitivo e
comunicato seduta stante.
5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a
sostenere le ulteriori prove concorsuali.
Art. 13
Prova scritta di composizione italiana
1. La prova scritta di composizione italiana, prevista per i
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), c) e d),
consistera' nello svolgimento di un tema su argomenti di cultura
generale, corrispondenti alle materie previste nei programmi degli
Istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La prova tendera'
a verificare il grado di padronanza nella lingua italiana da parte
del concorrente, la sua cultura e maturita' di giudizio, l'attitudine
al ragionamento nell'aderenza alla traccia, la capacita' di esprimere
le sue idee in maniera semplice e nel rispetto della grammatica e
della sintassi, l'originalita' di pensiero. La prova si svolgera' con
le modalita' riportate nelle Appendici al bando.
2. I concorrenti ammessi alla prova scritta di composizione
italiana, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a
presentarsi nella sede e nel giorno indicati nell'avviso di cui al
precedente art. 6, comma 8, almeno un'ora prima di quella di inizio
della prova, muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile nero.
Durante lo svolgimento della prova sara' consentita soltanto la
consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione
dalla commissione esaminatrice.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non
saranno previste riconvocazioni.
4. I candidati che non supereranno la prova saranno esclusi dal
concorso.
Art. 14
Prova scritta di selezione culturale
in biologia, chimica e fisica
1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a) b) e c), i concorrenti che hanno presentato domanda di
partecipazione per i posti per i Corpi Sanitari saranno sottoposti
alla prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica finalizzata all'ammissione ai corsi di laurea
specialistica/magistrale per il Corpo Sanitario. La prova sara'
presieduta da un'unica commissione interforze e vertera' sulle
materie e sui programmi rinvenibili negli Allegati al bando,
elaborati in coerenza con quelli previsti dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca per l'accesso
programmato ai corsi di laurea in medicina e chirurgia.
2. La prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica avra' luogo il 4 giugno 2015 presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito, viale Mezzetti n. 2 - Foligno,
con inizio non prima delle ore 14.00. Eventuali variazioni della data
o della sede di svolgimento della prova saranno rese note mediante
avviso che sara' pubblicato nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale, nonche' nel sito www.persomil.difesa.it.
3. La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consistera'
nella somministrazione di 48 (quarantotto) quesiti a risposta
multipla e predeterminata (ciascuno con 4 possibilita' di risposta
alternativa di cui una sola esatta), volti ad accertare il grado di
conoscenza delle materie citate. I quesiti saranno cosi' ripartiti:
biologia 22 quesiti; chimica 13 quesiti; fisica 13 quesiti. I
concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5.
4. Per la valutazione della prova di cui al presente articolo si
terra' conto dei seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta esatta;
meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni
risposta omessa o multipla. Sulla base dei punteggi conseguiti nella
prova di cui al presente articolo, la commissione indicata al
successivo comma 5 provvedera' a formare distinte graduatorie utili
al solo fine del conseguimento dell'idoneita', ai sensi della vigente
normativa, per l'accesso alle facolta' universitarie per i corsi di
laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia. In
particolare, provvedera' a formare le seguenti graduatorie:
a) per i posti per il Corpo Sanitario dell'Esercito;
b) una per i posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo;
c) una per i posti per il Corpo Sanitario Aeronautico.
5. L'idoneita' dei candidati sara' stabilita sulla base dei
criteri indicati nelle Appendici al bando. Saranno comunque
dichiarati idonei coloro che riporteranno lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi all'ultimo posto utile in ognuna delle
graduatorie di cui sopra. Tale punteggio non sara' utile ai fini
della formazione delle eventuali graduatorie di ammissione alle
successive prove concorsuali ne' ai fini della formazione delle
graduatorie finali dei concorsi di interesse.
Art. 15
Tirocinio psicoattitudinale e comportamentale
1. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c) l'idoneita' sotto il profilo psicoattitudinale e
comportamentale dei concorrenti, risultati idonei alla prova scritta
di composizione italiana, sara' accertata dalla competente
commissione ai sensi delle «Norme per la selezione psicoattitudinale
dei candidati partecipanti ai concorsi dell'Aeronautica Militare»
emanate dal Comando Scuole dell'Aeronautica Militare/3ª Regione
Aerea. I candidati saranno convocati al tirocinio a essi riservato,
in considerazione del ruolo per il quale gli stessi stanno
concorrendo, secondo le modalita' di cui al precedente art. 6, comma
8.
2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare il
referto del test di gravidanza (su sangue o urine) eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i quattro giorni
calendariali antecedenti alla data di presentazione al tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale. La mancata presentazione di
detta documentazione determinera' l'esclusione del concorrente dal
tirocinio psicoattitudinale e comportamentale.
Se all'atto della presentazione al tirocinio o durante il
tirocinio stesso dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi
sulla persistenza della idoneita' psicofisica precedentemente
riconosciuta, per eventi frattanto verificatisi, e' facolta'
dell'Accademia Aeronautica inviare detti concorrenti all'osservazione
della commissione per gli accertamenti psicofisici per un supplemento
di indagini e conseguente espressione di parere medico-legale circa
la persistenza dell'idoneita' medesima.
3. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti:
a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna
dell'Istituto previste per gli Allievi dell'Accademia Aeronautica;
b) effettueranno un programma di attivita', di cui all'Appendice
al bando, inteso a verificare il possesso delle doti di carattere e
delle qualita' richieste dall'art. 646 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, per la futura nomina a Ufficiale in servizio
permanente effettivo dell'Aeronautica Militare;
c) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione
della Difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al
termine del tirocinio.
4. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente
selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita'
programmate.
5. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che:
a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi minimi indicati
nella citata Appendice;
b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
c) non supereranno con esito favorevole le prove sportive
obbligatorie indicate nella predetta Appendice;
d) matureranno assenze, anche non continuative, che superano
complessivamente un terzo della durata del tirocinio medesimo.
Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in
cui il candidato - anche se presente in Istituto - non ha preso parte
a tutte le attivita' programmate. Pertanto, rientreranno nel computo
delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura sanitaria,
compresa l'infermeria di Corpo dell'Accademia Aeronautica, a seguito
di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti.
6. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che,
al termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla competente
commissione. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita', unitamente ai
risultati conseguiti in ogni singola prova che determinera' il
giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.
7. I concorrenti giudicati idonei saranno ammessi alla prova
orale di lingua inglese, che si terra' a partire dal giorno
successivo a quello di fine tirocinio.
Art. 16
Prova orale
1. La prova orale, prevista in tutti i concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, vertera' sugli argomenti di cui ai
programmi riportati nelle Appendici al bando.
2. La facolta' di proporre istanza di riconvocazione - di cui al
precedente art. 6, comma 7 - e' prevista per i soli concorsi di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d) in quanto, per i
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c) la
prova orale avra' luogo contestualmente ad altre prove concorsuali.
Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione dovranno essere
proposte:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b), all'atto della convocazione alle prove di efficienza fisica;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c), all'atto della convocazione al tirocinio psicoattitudinale e
comportamentale. Potranno essere prese, comunque, in considerazione
eventuali istanza di riconvocazione per i soli ruoli per cui non e'
previsto lo svolgimento di un solo periodo di tirocinio.
Art. 17
Prova orale di lingua straniera
1. La prova orale di lingua straniera e' prevista quale
obbligatoria (in lingua inglese) nel concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera c) e facoltativa negli altri concorsi di cui
al precedente art. 1, comma 1, in lingue a scelta tra quelle elencate
nelle Appendici al bando. Nel concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c), oltre alla prova orale obbligatoria di lingua
inglese, potra' essere sostenuta una prova facoltativa di ulteriore
lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nelle
Appendici al bando.
2. Le prove facoltative potranno essere sostenute dai soli
concorrenti che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso di interesse. La prova (sia obbligatoria
sia facoltativa), della durata massima di 15 minuti, si svolgera' con
le seguenti modalita':
breve colloquio di carattere generale, anche finalizzato alla
presentazione del candidato;
lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
conversazione guidata, che abbia come spunto il brano,
finalizzata alla valutazione relativa al corretto uso di espressioni
di uso quotidiano e formule comuni.
3. Al termine della prova (sia obbligatoria sia facoltativa)
saranno assegnati i punteggi indicati nelle Appendici al bando. Tali
punteggi saranno utili per la formazione delle graduatorie finali.
4. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), i concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
orale obbligatoria di lingua inglese, nonche' quelli che rinunceranno
a sostenerla, saranno esclusi dal concorso. Il mancato espletamento
della prova orale facoltativa di lingua straniera non determinera',
invece, l'esclusione dai concorsi. I concorrenti che non intenderanno
sostenere piu' detta prova facoltativa dovranno rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia.
Art. 18
Prova facoltativa di informatica
1. I concorrenti che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso, sosterranno la prova facoltativa di
informatica, prevista per il solo concorso di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera c), a cura della competente commissione. Tale
prova consistera' nella somministrazione collettiva di questionari a
risposta multipla, finalizzati ad accertare il livello di cultura
generale nel settore informatico, con particolare riferimento alle
caratteristiche hardware e software dei calcolatori attualmente
utilizzati.
2. I concorrenti che non vorranno piu' sostenere detta prova
dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta di rinuncia.
3. La prova si articolera' secondo quanto indicato nell'Appendice
al bando.
Art. 19
Tirocinio
1. La convocazione al tirocinio, previsto per i soli concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), avverra' con le
modalita' di cui al precedente art. 6, commi 8 e 9. Durante il
tirocinio i frequentatori saranno sottoposti a prove e accertamenti
nelle aree indicate nelle Appendici al bando, in cui sono anche
riportati i relativi punteggi attribuibili. Il tirocinio avra' una
durata di circa trenta giorni, comunque non superiore a sessanta,
durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente
selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita'
militari e scolastiche.
2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a), salvo che per i posti per il Corpo Sanitario dell'Esercito,
durante la terza settimana di frequenza del tirocinio i concorrenti
dovranno confermare o modificare, con apposita dichiarazione,
l'ordine di preferita assegnazione indicato nella domanda di
partecipazione al concorso.
3. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini
della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi,
saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi sulle
urine. Se ammessi alla frequenza del corso, saranno nuovamente
sottoposti a detto test. In caso di positivita', saranno rinviati
d'ufficio e ammessi al corso successivo, subordinatamente alla
verifica del mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione,
di cui al precedente art. 2.
4. Se all'atto della presentazione al tirocinio o durante il
tirocinio stesso, per taluni concorrenti insorgano dubbi sulla
persistenza della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta,
sara' facolta' dell'Accademia Militare inviare detti concorrenti
all'osservazione delle competenti commissioni per gli accertamenti
psicofisici, nominate nell'ambito dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettere a) e d), per un supplemento di indagini e
conseguente espressione di parere medico-legale circa la persistenza
dell'idoneita' medesima.
5. I concorrenti convocati per la frequenza del tirocinio
dovranno consegnare:
a) fotografia recente, formato tessera (cm 4×5), con scritto in
basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e data di
nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;
b) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate,
rilasciato - entro i trenta giorni antecedenti alla data di inizio
del tirocinio - dalle strutture preposte (scheda o libretto
sanitario).
I medesimi dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi,
integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso circa la propria posizione giudiziaria.
6. I concorrenti ammessi al tirocinio dovranno contrarre,
all'atto della presentazione in Accademia, una ferma volontaria di
durata pari a quella del tirocinio stesso, dalla quale saranno
prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o ne saranno
esclusi - per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di forza maggiore
- o non saranno comunque ammessi ai corsi. I concorrenti compiranno
il tirocinio:
a) in qualita' di Militari di Truppa - per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a) ovvero in qualita' di Allievi
Carabinieri - per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d);
b) con il grado rivestito, previo richiamo in servizio, se
Ufficiali o Sottufficiali di complemento congedati;
c) con il grado rivestito, se militari in servizio.
7. I militari in servizio, durante il tirocinio, continueranno a
percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti.
8. I concorrenti di cui al precedente comma 6, lettera b) saranno
richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data
di presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio e fino
al giorno antecedente la data di ammissione ai corsi in qualita' di
Allievi. Essi saranno ricollocati in congedo se interromperanno, per
rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non
saranno comunque ammessi ai corsi.
9. I concorrenti che, all'atto della presentazione in Accademia
per la frequenza del tirocinio, sono gia' alle armi saranno
collocati, per la durata del tirocinio e sino all'eventuale
ammissione ai corsi, nella posizione di comandati o aggregati presso
l'Accademia stessa e saranno rinviati agli Enti di provenienza se
interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo
supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi.
10. I militari alle armi il cui collocamento in congedo viene a
cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in
servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia,
ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.
11. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle
norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli
Allievi dell'Accademia Militare, saranno forniti di vitto e alloggio
e sara', inoltre, dato loro in uso un corredo ridotto da restituire
in caso di mancata ammissione ai corsi regolari. Non sara'
consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale ad altri
concorsi.
12. Saranno esclusi dal concorso e rinviati dall'Accademia i
frequentatori che:
a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
b) matureranno assenze prolungate, anche non continuative,
complessivamente superiori alla meta' della durata del tirocinio
stesso. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le
giornate in cui il candidato - anche se presente in Istituto - non ha
preso parte a tutte le attivita' programmate. I candidati convocati
in data successiva all'inizio del tirocinio ai sensi di quanto
disposto nelle Appendici al bando dovranno, comunque, risultare
presenti per la meta' della durata dell'intero tirocinio;
c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione da
parte della competente commissione, della prescritta idoneita'
psicofisica;
d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti a
consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio finale.
13. I frequentatori nei cui confronti sara' espresso il giudizio
di inidoneita', da considerare definitivo, saranno esclusi dal
concorso.
Art. 20
Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1 saranno formate dalle competenti commissioni
esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle Appendici al bando.
Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b),
la commissione esaminatrice provvedera' anche, ove previsto,
all'assegnazione alle Armi o Corpi, in applicazione dei criteri di
cui alle Appendici al bando. Le graduatorie di merito saranno
approvate con decreti dirigenziali.
2. Nei predetti decreti si terra' conto delle riserve di posti
previste nelle Appendici al bando e, a parita' di merito, si
applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 650 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. Saranno dichiarati vincitori, sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1,
comma 4, i concorrenti che si collocheranno utilmente nelle
graduatorie di merito.
4. I decreti dirigenziali di approvazione delle graduatorie
saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa
e di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Inoltre, tali decreti dirigenziali saranno
pubblicati nel portale e nel sito www.persomil.difesa.it.
Art. 21
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2, gli Enti incaricati dalla Direzione Generale per il Personale
Militare provvederanno a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e
agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato, dai
concorrenti risultati vincitori, nelle domande di partecipazione al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai
medesimi. In particolare, tale attivita' sara' svolta:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a), dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b), dall'Accademia Navale;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c), dall'Accademia Aeronautica;
d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
d), dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei
Carabinieri.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1
emergera' la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti per
effetto della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale e la
documentazione probante relativa al diritto all'elevazione del limite
massimo di eta' per il servizio militare prestato previsto dal
precedente art. 2, comma 1, lettera b) saranno acquisiti d'ufficio.
4. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
Allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta del
competente Ente incaricato dalla Direzione Generale per il Personale
Militare ovvero dell'Istituto di formazione, dovranno sottoscrivere
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, come da modello rinvenibile tra gli Allegati al bando. I
concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far vistare la loro
firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore;
b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2015-2016 presso
le Universita'.
5. I vincitori di sesso femminile, ai fini della verifica dei
requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, all'atto
dell'incorporamento, dovranno essere sottoposti al test di
gravidanza. I vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere b) e c), all'atto dell'ammissione in Accademia,
saranno sottoposti a visita al fine di verificare il mantenimento
dell'idoneita' al servizio militare.
6. I Comandi delle Scuole Militari dovranno inviare, a richiesta
degli Enti competenti, gli elenchi nominativi dei partecipanti ai
concorsi in qualita' di Allievi, distinguendo quelli che hanno o non
hanno superato l'esame di maturita', con il relativo voto e i verbali
di valutazione in attitudine militare espressa dall'apposita
commissione.
Art. 22
Vincoli di servizio
1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1 saranno ammessi ai corsi presso le
Accademie di Forza Armata, acquisiranno la qualifica di Allievi e
dovranno contrarre, all'atto della presentazione presso l'Istituto di
formazione, una ferma volontaria di anni tre e assoggettarsi alle
leggi e ai regolamenti militari come Militari di Truppa. Coloro che
non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari
all'ammissione e rinviati dall'Istituto.
2. All'atto dell'incorporazione i concorrenti vincitori,
qualunque sia la loro provenienza, sono resi edotti dell'obbligo, da
assumersi all'ammissione al terzo anno di corso, di rimanere in
servizio per il periodo previsto dalla normativa vigente, in
relazione al proprio corso di studi.
3. Agli Allievi Ufficiali, una volta incorporati, e ai
concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il
consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007,n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti.
4. Gli ammessi ai corsi d'Accademia potranno essere:
a) dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore
se minorenni);
b) espulsi per motivi disciplinari, di salute, per insufficiente
attitudine professionale (in genere o - per il solo ruolo naviganti
normale dell'Arma Aeronautica, specialita' pilota - al volo) e negli
altri casi previsti dalla normativa vigente.
5. I vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1
conseguiranno la nomina a Ufficiale in servizio permanente ai sensi e
con le modalita' prescritte dalla normativa vigente.
Art. 23
Disposizioni per i militari
1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi presso le
Accademie, i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal
congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la
conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione
Generale per il Personale Militare ai sensi dell'art. 864, comma 1,
lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66. La cancellazione avra' effetto dalla data di
ammissione in qualita' di Allievo ai corsi regolari. A tal fine, gli
Istituti forniranno, al termine dei ripianamenti, alle competenti
Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare gli
elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e di quelli
richiamati dal congedo ammessi al corso. Agli Allievi provenienti
dagli Ufficiali, dai Sottufficiali e dai Volontari in servizio
permanente espulsi o dimessi dai corsi si applicheranno le
disposizioni di cui agli articoli 599 e 600 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di,
rispettivamente, espulsioni e dimissioni dai corsi.
2. I Comandi di Reparto/Ente presso i quali prestano servizio i
concorrenti alle armi risultati vincitori del concorso dovranno
trasmettere, entro 15 giorni dalla richiesta da parte degli Enti
competenti, la copia resa conforme secondo le modalita' stabilite
dalla legge dello stato di servizio o del foglio matricolare e tutti
i documenti personali aggiornati di ogni variazione, compresa quella
relativa all'ammissione in Accademia, senza alcuna soluzione di
continuita', nonche' quelli concernenti il trattamento economico.
Art. 24
Trattamento economico degli Allievi
1. Le spese relative al mantenimento e all'istruzione degli
Allievi delle Accademie sono a carico dell'Amministrazione nei limiti
e con le modalita' fissate dalle norme vigenti, ai sensi dell'art.
530 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Agli Allievi provenienti, senza soluzione di continuita', dal
ruolo degli Ufficiali in Ferma Prefissata, dai ruoli dei
Sottufficiali, dai ruoli dei Graduati e dai ruoli dei Militari di
Truppa competono gli assegni del grado rivestito all'atto
dell'ammissione in Accademia. Se questi sono superiori a quelli
spettanti nella nuova posizione, sara' attribuito un assegno
personale riassorbibile, salvo diversa previsione di legge, con i
futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera
o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.
3. Agli Allievi non provenienti dalle predette categorie di
personale saranno corrisposte le competenze mensili nella misura e
secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 25
Esclusioni
1. L'Amministrazione della Difesa potra' escludere in ogni
momento dai concorsi qualsiasi concorrente che non sara' ritenuto in
possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle Accademie
di Forza Armata, nonche' escludere i medesimi dalla frequenza dei
corsi regolari, se il difetto dei requisiti sara' accertato durante i
corsi stessi.
Art. 26
Trattamento dei dati
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso gli Enti delegati dalla Direzione Generale per il
Personale Militare per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche' agli Enti
previdenziali.
3. Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del predetto
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del
trattamento, che nomina responsabile del trattamento dei dati, ognuno
per la parte di competenza:
a) i Comandanti degli Istituti/Centri di Selezione delegati dalla
Direzione Generale per il Personale Militare;
b) i presidenti delle commissioni di concorso.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2014
L'Amm. Isp. Ca. (CP): Felicio Angrisano
Il Gen. D. c. (li): Paolo Gerometta
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