IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante
«Istituzione del servizio sanitario nazionale», che attribuisce al
Ministro della sanita' (ora della salute) il potere di emanare
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa
all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu'
regioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
assegna allo Stato la competenza a emanare ordinanze contingibili e
urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che
interessino piu' ambiti territoriali regionali;
Visto il Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la
sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza
alimentare;
Visto il Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per
gli alimenti di origine animale;
Visto il Regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la
conformita' alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle
norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il Regolamento (CE) 1881/2006 della Commissione del 19
dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti
nei prodotti alimentari;
Vista la Raccomandazione (CE) della Commissione del 6 febbraio
2006, relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e
PCB nei mangimi e negli alimenti;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione
della direttiva 2004/41/CE, relativo ai controlli in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel
medesimo settore e successive modificazioni;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 maggio 2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143
del 22 giugno 2011, concernente «Misure urgenti di gestione del
rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille
contaminate provenienti dal lago di Garda», che ha introdotto, fino
al 21 giugno 2012, per gli operatori del settore alimentare il
divieto di immettere sul mercato o di commercializzare al dettaglio
le anguille provenienti dal Lago di Garda destinate alla
alimentazione umana;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 18 maggio 2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135
del 12 giugno 2012, di proroga per mesi dodici del termine di
validita' della citata ordinanza 17 maggio 2011;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 giugno 2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 149
del 27 giugno 2013, di ulteriore proroga per mesi dodici del termine
di validita' della citata ordinanza 17 maggio 2011;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 giugno 2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147
del 27 giugno 2014, di ulteriore proroga per mesi dodici del termine
di validita' della citata ordinanza 17 maggio 2011;
Acquisita in data 24 aprile 2015 la relazione dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo e il Molise, laboratorio
nazionale di riferimento per le diossine e i PCB in alimenti
destinati al consumo umano, condivisa con il Centro di referenza per
l'epidemiologia veterinaria, la programmazione, l'informazione e
l'analisi del rischio (COVEPI), contenente la valutazione dei livelli
di contaminazione di diossine e PCB in campioni di prodotti ittici
del lago di Garda;
Preso atto che in detta relazione si evidenzia la necessita' di
mantenere in vigore le misure di divieto per la gestione del rischio
per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate
provenienti dal lago di Garda, previste dall'ordinanza ministeriale
del 17 maggio 2011;
Sentiti gli entri territoriali competenti per il bacino del lago di
Garda, Lombardia, Veneto e provincia autonoma di Trento;
Ritenuto, pertanto, necessario prorogare ulteriormente le misure
previste;
Ordina:
Art. 1
1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute
17 maggio 2011, prorogato con le ordinanze 18 maggio 2012, 7 giugno
2013 e 13 giugno 2014, e' ulteriormente prorogato di dodici mesi.
Art. 2
1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 21 maggio 2015
Il Ministro: Lorenzin
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro e politiche sociali reg.ne prev. n. 2341
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