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domenica 14 giugno 2015

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2015, n. 73 Attuazione della direttiva 2013/31/UE, che modifica la direttiva 92/65/CEE, per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti. (15G00086) (GU n.135 del 13-6-2015) Vigente al: 28-6-2015



     DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2015, n. 73 
Attuazione della direttiva  2013/31/UE,  che  modifica  la  direttiva
92/65/CEE, per quanto riguarda le norme  sanitarie  che  disciplinano
gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani,  gatti  e  furetti.
(15G00086) 
(GU n.135 del 13-6-2015)

 
 Vigente al: 28-6-2015  
 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti  dell'Unione  europea -  legge  di  delegazione  europea  2013 -
secondo semestre ed, in particolare, l'allegato B che reca in elenco,
tra le direttive  da  attuare,  anche  la  direttiva  2013/31/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013,  che  modifica
la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per  quanto  riguarda  le  norme
sanitarie che disciplinano gli scambi e le  importazioni  dell'Unione
di cani, gatti e furetti; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   ed   in
particolare gli articoli 31 e 32; 
  Visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  12  giugno  2013,  sui  movimenti  a  carattere   non
commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento  (CE)
n. 998/2003, in particolare, gli articoli 6 e 7; 
  Visto il  regolamento  di  esecuzione  della  Commissione  (UE)  n.
577/2013 della Commissione del 28 giugno 2013 relativo ai modelli dei
documenti  di  identificazione  per  i  movimenti  a  carattere   non
commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi  di
territori  e  Paesi  terzi,  e  ai  requisiti  relativi  al  formato,
all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il  rispetto
di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione del  21  ottobre
2013, n. 518, che modifica l'allegato E,  parte  1,  della  direttiva
92/65/CEE del  Consiglio  relativamente  al  modello  di  certificato
sanitario per animali  provenienti  da  aziende  [notificata  con  il
numero C(2013) 6719]; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione del  21  ottobre
2013, n. 519, che stabilisce l'elenco dei territori e dei Paesi terzi
da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e  i
modelli di certificati sanitari per tali importazioni [notificata con
il numero C(2013) 6721]; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio europeo,  del  22
dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto  e
le operazioni correlate che  modifica  la  direttiva  64/432/CEE  del
Consiglio, del 26 giugno 1964, ed il regolamento (CE) n. 1255/1977; 
  Visto il regolamento (CE) n. 599/2004  della  Commissione  europea,
del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un  modello  armonizzato
di  certificato  e  di  verbale  d'ispezione  relativi  agli   scambi
intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  1993,  n.  28,   recante
attuazione  della  direttiva  97/78/CE  e  97/79/CE  in  materia   di
organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti  provenienti  da
Paesi terzi; 
  Visto il decreto legislativo 12  novembre  1996,  n.  633,  recante
attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce  norme  sanitarie
per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali,  sperma,
ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le  condizioni  di
polizia sanitaria,  alle  normative  comunitarie  specifiche  di  cui
all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE; 
  Vista la legge 20 luglio 1981, n. 689, e successive  modificazioni,
concernente modifiche al sistema penale e successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
espresso nella seduta del 7 maggio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 maggio 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e
delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633 
 
  1. Al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dell'articolo 2, dopo la lettera e), sono  aggiunte
le seguenti: 
      «e-bis) "veterinario ufficiale" quello  definito  dall'articolo
3, lettera h),  del  regolamento  (UE)  n.  576/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013; 
      e-ter)    "veterinario    autorizzato"    quello    autorizzato
dall'organismo   competente   a   svolgere    specifiche    attivita'
conformemente al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 12 giugno 2013 o ad atti adottati ai sensi  dello
stesso regolamento.»; 
    b) il comma 2 dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Possono essere oggetto di scambio i cani, gatti  e  furetti
che: 
        a) soddisfano le  condizioni  stabilite  all'articolo  6  del
regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 12 giugno 2013; 
        b) sono stati sottoposti ad un esame clinico effettuato entro
le 48 ore precedenti alla loro spedizione dal veterinario autorizzato
dall'autorita' competente; 
        c) sono muniti,  durante  il  trasporto  verso  il  luogo  di
destinazione, di un certificato sanitario firmato da  un  veterinario
ufficiale che soddisfa i seguenti requisiti: 
          1) e' conforme al modello di cui all'allegato E, parte 1; 
          2) attesta che il veterinario autorizzato  ha  documentato,
nella sezione pertinente del passaporto di ciascun  animale,  di  cui
all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.  576/2013,  che
dall'esame clinico, effettuato in conformita'  alla  lettera  b),  e'
emerso che gli  animali  erano  nelle  condizioni  di  affrontare  il
viaggio  per  il  loro  trasporto,  secondo   quanto   previsto   dal
regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla
protezione  degli  animali  durante  il  trasporto  e  le  operazioni
correlate.»; 
    c) il comma 3, dell'articolo 10 e' abrogato; 
    d) al comma 1, dell'articolo 17, dopo la parola: «animali»,  sono
inserite le seguenti: «diversi da quelli di cui al comma 2»; 
    e) dopo il comma 1 dell'articolo 17 e' aggiunto il seguente: 
      « 1-bis. Per quanto riguarda l'importazione di  gatti,  cani  e
furetti: 
        a)  le  condizioni  di  importazione  devono  essere   almeno
equivalenti a quelle di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere  da
a) a d), e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del  regolamento
(UE) n. 576/2013; 
        b) gli animali devono essere  muniti,  durante  il  trasporto
verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario compilato
e firmato dal veterinario ufficiale il quale attesta che gli  animali
in questione sono stati sottoposti ad un esame clinico effettuato  da
un veterinario autorizzato entro  le  48  ore  precedenti  alla  loro
spedizione, il quale ha verificato che, al  momento  dell'esame,  gli
animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio previsto  per
il loro trasporto.»; 
    f) all'articolo 20, comma 2, lettera a), le  parole:  «17,  comma
1», sono sostituite dalle seguenti: «17, commi 1 e 1-bis». 
                               Art. 2 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica. 
  2.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 12 maggio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Lorenzin, Ministro della salute 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Ministro   degli
                                affari esteri  e  della  cooperazione
                                internazionale 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Martina,  Ministro  delle   politiche
                                agricole alimentari e forestali 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

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